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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 06/10/2025, n. 2484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2484 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5691/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile di Bologna in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Rita
CHIERICI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5691/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CHIUMMO VITTORIO Parte_1 P.IVA_1
ATTORE OPPONENTE
contro
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. TOTTI ALESSANDRO Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte opponente, nelle note autorizzate, ha precisato le conclusioni come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione previo ogni opportuno accertamento dichiararsi:
-inesistenza/nullità/annullabilità del contratto di fornitura intercorrente tra la in CP_1 persona del legale rappresentante e la revocare, l'opposto decreto ingiuntivo Parte_1 immediatamente esecutivo n. 1183/2023 emesso dal Tribunale di Bologna nei confronti della
[...] perché infondato, ingiusto ed illegittimo e dichiararsi per l'effetto l'inesistenza di alcun CP_2 obbligo di pagamento in capo alla con conseguente nullità delle fatture emesse a carico della Parte_1 con il conseguente effetto di ordinare a controparte lo storno delle fatture con le relative note Parte_1 di credito.
-Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”. pagina 1 di 10 Il Procuratore di parte opposta, nelle note autorizzate, ha insistito preliminarmente per l'ammissione delle proprie istanze istruttorie;
in subordine, si è riportato alle conclusioni precisate nella comparsa di costituzione, come di seguito espost:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, ogni contraria istanza disattesa e respinta,
IN VIA PRELIMINARE
▪ Rigettare l'avversa istanza di sospensione della provvisoria esecutività del D.I. oggi opposto in quanto infondata e comunque non provata;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
▪ Confermare il decreto ingiuntivo opposto, o in subordine
▪ Condannare l'opponente al pagamento delle somme che all'esito dell'istruttoria dovessero risultare dovute ad Controparte_1
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA
▪ Accertata e dichiarata la sussistenza di arricchimento senza causa in capo all'opponente nei confronti di per le vicende di cui alla presente controversia, condannare lo stesso Controparte_1 opponente ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c. al pagamento delle somme domandate da
[...] nel proprio ricorso monitorio o che comunque risulteranno ad essa dovute all'esito CP_1 dell'espletanda istruttoria o secondo giustizia o secondo equità.
Comunque: Con vittoria di spese, funzioni e compensi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società proponeva opposizione Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 1183/2023 emesso, su ricorso proposto da dal Controparte_1
Tribunale di Bologna il 03.03.2023, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di €
278.981,23, a titolo di corrispettivo delle prestazioni di somministrazione di energia elettrica, oltre ad interessi di mora di cui al D.L.vo n. 231/2002 e spese del procedimento monitorio.
Nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, parte opponente esponeva:
-con scrittura privata del 10.05.2019 VO S.r.l. concedeva in affitto a il fondo rustico Parte_2 di sua proprietà sito in Comune di San Giovanni La Punta, ove recentemente quest'ultima aveva realizzato un pozzo ad uso irriguo e potabile;
-in data 24.04.2020 VO S.r.l. concedeva in affitto il medesimo fondo rustico ad Parte_3
pagina 2 di 10 stipulava in data 06.08.2020 con un contratto di affitto di azienda Parte_3 Parte_2 avente ad oggetto la concessione per l'attingimento del pozzo;
-in base agli accordi intercorsi tra VO S.r.l. ed la Parte_2 Parte_3 somministrazione di energia elettrica avrebbe dovuto essere eseguita da quest'ultima, che avrebbe dovuto pagare tutti gli oneri conseguenti, stante il suo rapporto con CP_1 veva emesso le fatture, chiedendone il pagamento a in assenza Controparte_1 Parte_2 di contratto, non avendo conferito autorizzazione o delega alla sig.ra di procedere CP_3 Persona_1 alla voltura dell'utenza per suo conto (diversamente da quanto dedotto dalla controparte nel ricorso monitorio), tanto che solo successivamente veniva stipulato un contratto con Controparte_1 avente scadenza al 31.12.2021, non seguito poi da un nuovo contratto;
-dopo il reclamo promosso da innanzi ad , veva emesso Parte_2 Pt_4 Controparte_1 nota di credito per € 189.725,31.
In diritto, parte opponente rilevava preliminarmente che la domanda era procedibile per avvenuto esperimento del tentativo di conciliazione, previsto dalla disciplina speciale (c.d. Tico); quindi, eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo, per inidoneità probatoria della documentazione prodotta
(fatture, estratto conto autentico). Nel merito, rilevava che aveva attivato Controparte_1 unilateralmente, in assenza della richiesta del cliente e della stipulazione di un contratto, la fornitura di energia elettrica, in violazione del Codice del Consumo;
sosteneva che, in forza del contratto di affitto, era responsabile degli oneri e corrispettivi dovuti da ad Parte_3 Parte_2 [...]
CP_1
Pertanto, parte opponente chiedeva, in via preliminare, di chiamare in causa e, in via Parte_3 cautelare, di sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, previo accertamento della inesistenza/nullità/annullabilità del contratto di fornitura, domandava di revocare il decreto ingiuntivo e di dichiarare l'inesistenza di alcun obbligo di pagamento a suo carico, in favore di
Controparte_1
2. Nella comparsa di costituzione e risposta, sponeva quanto segue: Controparte_1
-in data 05.08.2020, aveva stipulato con un contratto di somministrazione di energia Parte_3 elettrica a mercato libero, relativo al POD IT001E04295871, ubicato in San Giovanni La Punta (CT);
-il 29.04.2021 perveniva ad comunicazione via pec di , Controparte_1 Controparte_4 contenente la richiesta di effettuare la voltura dell'utenza suindicata in favore di Parte_1 accompagnata da ampia documentazione (visura camerale della società, contratto di affitto di ramo d'azienda sottoscritto tra ed in data 01.09.2020, atto sostitutivo di Parte_1 Parte_3
pagina 3 di 10 notorietà, atto di cessione di quote di contratto di locazione di fondo rustico Parte_3 stipulato tra VO S.r.l. e contratto di fornitura di acqua potabile, copia del documento di Parte_1 identità dell'amministratore unico di Parte_1 riscontrava la richiesta di voltura e la confermava con decorrenza dal Controparte_1
01.09.2020 in relazione al POD ivi indicato, classificato come “non disalimentabile”, come da richiesta;
-con PEC del 27.05.2021 , riscontrando la comunicazione di Controparte_4 CP_1
chiedeva che la voltura retroattiva venisse effettuata con decorrenza dall'01.01.2021, in quanto
[...] da quel giorno era subentrata ad nell'impianto di pompaggio;
Parte_1 Parte_3
-seguivano altri contatti tra ed in ordine alla trasmissione Controparte_1 Controparte_4 delle fatture, al cambio di tariffazione e all'aumento di potenza del POD, oltre a rilievi in ordine all'importo di una fattura;
-il 4.10.2021 perveniva ad contestazione delle fatture da parte del legale della Controparte_1 società, il quale sosteneva che non fosse cliente di non avendo con Parte_1 Controparte_1 essa concluso alcun contratto;
quest'ultima trasmetteva al legale tutta la documentazione contrattuale relativa al POD in questione;
-nelle more, in data 19.10.2021 provvedeva alla sottoscrizione del contratto di fornitura Parte_1 di energia elettrica relativo al medesimo POD su cui già era avvenuta la voltura, con efficacia retroattiva dall' 01.01.2021 al 31.12.2021;
-seguivano altri contatti tra e in relazione ad una nuova proposta Controparte_1 Parte_1 commerciale e all'invio della relativa documentazione contrattuale, quindi la società promuoveva la procedura di conciliazione, conclusasi in data 11.03.2022 con mancato accordo;
-nelle more, in data 25.02.2022, inviava al legale di le nuove Controparte_1 Parte_1 condizioni economiche di fornitura da applicare al periodo 01.01.2022-31.12.2022, chiedendo la ritrasmissione del contratto sottoscritto dal cliente, il quale tuttavia non vi provvedeva, continuando però a beneficiare della somministrazione di energia elettrica da parte di Controparte_1
-in data 01.05.2022, cambiava fornitore, come constatava dalle Parte_1 Controparte_1 videate del portale SII prodotte in giudizio.
In diritto osteneva che la voltura dell'utenza era stata compiuta validamente, su Controparte_1 richiesta di persona legittimata o quantomeno dal rappresentante apparente della società Parte_1 senza alcuna colpa da parte di che aveva confidato legittimamente nell'esistenza Controparte_1 dei relativi poteri;
evidenziava che, in ogni caso, in pendenza del rapporto, aveva Parte_1 sottoscritto in data 19.10.2021 con tramite il proprio legale rappresentante, un Controparte_1
pagina 4 di 10 contratto di fornitura per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2021, corrispondente a quello contenuto nella richiesta di voltura. La somministrazione di energia elettrica era poi proseguita sino al 30.04.2022, in pendenza delle trattative per la stipulazione di un nuovo contratto a condizioni più vantaggiose per il cliente, senza che poi avesse provveduto alla restituzione ad del Parte_1 Controparte_1 testo contrattuale munito della sua sottoscrizione.
Inoltre, parte opposta deduceva che l'eccezione di controparte, circa l'assenza di prova del credito, era generica e strumentale, e affermava che la documentazione prodotta, comprendente la certificazione dei consumi rilasciata dalla società di distribuzione dell'energia elettrica, era idonea ad offrire la piena prova del credito dedotto nel procedimento monitorio.
In subordine, poiché aveva comunque beneficiato della somministrazione di energia Parte_1 elettrica, parte opposta proponeva domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c..
In conclusione, chiedeva, in via preliminare, di respingere l'avversa istanza di Controparte_1 sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, in via principale, domandava che venisse confermato il provvedimento e condannata l'opponente al pagamento della somma ingiunta;
in via subordinata, chiedeva la condanna di controparte al pagamento della somma medesima, ai sensi dell'art. 2041 c.c..
3. Nel separato procedimento cautelare, con ordinanza del 17.07.2023, il Giudice respingeva l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Nel presente giudizio, a seguito della concessione dei termini per il deposito delle memorie istruttorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, concedeva un termine per il deposito di note scritte contenenti le rispettive conclusioni delle parti;
infine, tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
4. Nel merito, le ragioni esposte nell'atto di opposizione non risultano fondate.
Si ritiene che la documentazione prodotta dalla convenuta nel procedimento monitorio e nel presente giudizio (fatture, estratto autentico del libro contabile, videate SII del Sistema Informativo Integrato, contratto di fornitura, richiesta di voltura e corrispondenza relativa all'attivazione e alla gestione dell'utenza, certificazione dei consumi resa dalla società di distribuzione competente territorialmente), permetta di riconoscere la sussistenza del preteso credito di relativo a prestazioni Controparte_1 di somministrazione di energia elettrica erogate in favore di nel periodo compreso Parte_1 dall'01.01.2021 al 30.04.2022. pagina 5 di 10 Innanzitutto, non può accogliersi la tesi di parte opponente circa l'infondatezza del credito, in ragione della mancanza di un contratto di fornitura.
Premesso che non è richiesta una forma specifica per la stipulazione di un contratto di somministrazione, né ad substantiam né ad probationem, si rileva in ogni caso che CP_1 ha prodotto documentazione relativa alla voltura a
[...] Parte_1 Parte_5
P intestato Parte opponente ha contestato detta documentazione,
[...] Parte_3 sostenendo che la persona che aveva richiesto la voltura, , non era stata autorizzata Controparte_4 da Parte_1
Si ritiene, in senso contrario, che la richiesta sia stata proposta da persona legittimata ovvero quantomeno che, in forza dei principi relativi alla rappresentanza apparente, la società opponente debba far fronte agli obblighi assunti, a suo nome, dall'eventuale falsus procurator. Effettivamente CP_1
a accettato la richiesta pervenuta da con pec del 29.04.2021 (doc. CP_1 Controparte_4
1 di parte opposta), comprendente in allegato ampia documentazione relativa alla società Parte_1
(tra cui il contratto di affitto di ramo d'azienda sottoscritto tra ed in Parte_1 Parte_3 data 01.09.2020, la cessione delle quote di il contratto di locazione di fondo rustico Parte_3 stipulato tra VO S.r.l. e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale Parte_1 rappresentante di e il suo documento di identità): di tale documentazione la richiedente Parte_1 non avrebbe potuto avere la disponibilità se non fosse stata autorizzata e delegata dalla società rappresentata. In ogni caso, la trasmissione di tale documentazione era tale da ingenerare nella società di somministrazione, che aveva ricevuto la richiesta di voltura, il legittimo affidamento circa la sussistenza dei poteri di rappresentanza in capo alla richiedente, tenuto anche conto dell'avvenuta trasmissione della pec, contenente la richiesta di voltura da parte di , all'indirizzo Controparte_4 della società rappresentata anche la mail del 27.05.2021, trasmessa dalla medesima Parte_1 richiedente ad e contenente la richiesta di effettuare la voltura retroattivamente, Controparte_1 con decorrenza dall'01.01.2021, veniva trasmessa per conoscenza all'indirizzo della società rappresentata (doc. 3 di parte opposta). Nessuna smentita del rapporto di somministrazione di energia elettrica perveniva ad da a seguito della ricezione delle Controparte_1 Parte_1 comunicazioni via pec di cui sopra.
Trova pertanto applicazione l'indirizzo costante della giurisprudenza, secondo cui “In tema di rappresentanza, possono essere invocati i principi dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole allorché vi sia, da un lato, la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante e, dall'altro, anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e pagina 6 di 10 validamente conferito al rappresentante apparente” (ex multis, Cass. civ. n. 27349 del 26/09/2023; nello stesso senso, Cass. civ. del 06/12/2013 n. 27409). In relazione alla condotta passiva tenuta dalla società rappresentata, pur dopo aver ricevuto la corrispondenza relativa all'attivazione della fornitura di energia elettrica, si rileva che “La rappresentanza tollerata, riscontrabile ove il rappresentato, pur consapevole dell'attività del falso rappresentante, non intervenga per farne cessare l'ingerenza, è un'ipotesi di rappresentanza apparente, sicché l'operazione del <> è efficace nei confronti del rappresentato, avendo costui dato causa alla situazione di apparente legittimazione in cui il terzo ha, senza colpa, confidato” (Cass. civ. n. 4113 del 02/03/2016).
Conseguentemente si ritiene che sia pienamente efficace, nei confronti di il contratto Parte_1 stipulato con sulla base della richiesta del 29.04.2021 di voltura dell'utenza già Controparte_1 intestata ad Parte_3
Ogni questione relativa alla rappresentanza risulta, in ogni caso, superata – anche agli effetti della ratifica di cui all'art. 1399 c.c. - dalla circostanza relativa all'intervenuta stipulazione in data
19.10.2021 di un contratto di somministrazione di energia elettrica con avente Controparte_1 efficacia retroattiva, sottoscritto dal legale rappresentante di e relativo al medesimo Parte_1 periodo compreso tra l'01.01.2021 e il 31.12.2021 (doc. 7 di parte opposta).
La stessa opponente ha ammesso di aver concluso con n contratto di fornitura Controparte_1 con scadenza a dicembre 2021 (pagg. 4 e 10 dell'atto di opposizione), evidentemente riconducibile - in mancanza di altre produzioni a cura della parte interessata – al doc. 2 prodotto nel procedimento monitorio (corrispondente al doc. 7 di parte opposta): il contratto risulta regolarmente sottoscritto da con firme non disconosciute dall'opponente, e reca il timbro della società. Parte_1
La fornitura di energia elettrica è proseguita, poi, nel corso del 2022, in accordo tra le parti, che nel frattempo avevano avviato le trattative per la stipulazione di un nuovo contratto, come risulta dalla corrispondenza prodotta da intercorsa con la società al cui Controparte_1 Parte_2 indirizzo di posta elettronica ancora una volta veniva trasmessa (docc. 8, 9, 10).
Vi era, dunque, un'intesa tra le parti per la prosecuzione del rapporto di somministrazione sino alla sua cessazione avvenuta alla data del 30.04.2022, essendosi rivolta ad altro fornitore solo Parte_2 con decorrenza dall'01.05.2024; il rapporto era quantomeno proseguito per facta concludentia. Infatti, la società opponente aveva continuato ad usufruire pienamente dell'erogazione di energia elettrica alle condizioni già concordate, senza chiederne l'interruzione. Inoltre, il POD era stato classificato da ome “non disalimentabile”, su richiesta dell'utente: al riguardo parte opponente Controparte_1 dichiarava nell'atto di citazione che “ è una micro-impresa avente ad oggetto la fornitura Parte_2
pagina 7 di 10 idrica di tipo umano per cui non è consentita la sospensione della fornitura di energia elettrica stante l'attività di pubblico servizio” (pag. 2).
Per le ragioni esposte, risulta dunque infondata ogni contestazione di parte opponente in ordine alla mancata concorde instaurazione del rapporto di somministrazione di energia elettrica tra
[...]
nel periodo compreso dall'01.01.2021 al 30.04.2022. CP_1 Parte_2
Del resto, parte opponente non ha allegato, né provato di essersi avvalsa, nel periodo indicato, di altro fornitore.
Nessun rilievo assume poi la circostanza che avesse eventualmente assunto l'obbligo Parte_3 nei confronti di di provvedere al pagamento della fornitura, trattandosi di accordi interni Parte_2 tra le due società, non opponibili ad posto che il contratto era stato sottoscritto Controparte_1 da la quale dunque aveva assunto nei confronti della società fornitrice ogni Parte_2 obbligazione al riguardo. Per queste ragioni, la chiamata in causa del terzo non era stata neppure autorizzata.
5. Le contestazioni di parte opponente in ordine alla valenza probatoria della documentazione prodotta e al quantum del credito risultano poi del tutto generiche.
Occorre riconoscere il valore probatorio delle fatture prodotte da dovendosi Controparte_1 richiamare l'orientamento consolidato della Corte di legittimità secondo cui, in conformità all'art. 2697
c.c., al principio della vicinanza della prova e all'onere di contestazione specifica di cui all'art. 115
c.p.c., le bollette sono idonee a dimostrare i consumi esposti, salvo contestazione dell'utente, nel qual caso è onere della somministrante fornire la prova del quantum della merce somministrata e, segnatamente, la corrispondenza tra i consumi esposti in bolletta e quelli risultanti dal contatore (ex multis: Cass. civ., sez. 3, 2.12.2002, n. 17041; Cass. civ., sez. 3, 28.05.2004, n. 10313; Cass. civ. sez. 3,
16.06.2011, n. 13193; Corte d'Appello Milano Sez. III Sent., 28/04/2023; Trib. Bologna, Sez. II Sent.,
19/03/2020).
Si rileva che parte opponente non ha specificatamente contestato i consumi, né ha eccepito l'alterazione del normale funzionamento dei contatori, dovendosi considerare che la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una presunzione (semplice) di veridicità (Cass. civ. Sez. III ord.,
07/07/2022, n. 21564; Cass. Civ. Sez. III ord., 19/07/2018, n. 19154).
Dunque, l'opponente doveva dapprima allegare, poi comprovare, che la lettura del contatore, nella sua disponibilità, era contraria ai dati riportati nelle fatture ricevute, ovvero che la quantificazione delle varie bollette oggetto di causa non era verosimile sulla base dei suoi consumi precedenti e/o successivi,
pagina 8 di 10 ovvero che tale quantificazione era smentita da altra documentazione proveniente da CP_1
(Trib. Bologna Sez. II, sent. 19/03/2020).
[...]
Poiché l'opponente non ha proposto una contestazione con questi caratteri di specificità, il quantum richiesto deve ritenersi provato.
Peraltro, l'estratto autentico notarile delle scritture contabili, prodotto nel procedimento monitorio ex art. 634 comma 2 c.p.c., vale a garantire l'autenticità dei documenti medesimi, in relazione alla sua funzione di attestazione di conformità della copia della fattura all'originale, oltre a certificare la regolare tenuta dei registri e delle scritture contabili.
Inoltre, pur in presenza di una contestazione generica e teorica sul valore probatorio delle fatture,
ha offerto piena prova dei consumi effettuati dal cliente, attraverso la produzione delle CP_1 relative certificazioni rilasciate dalla società di distribuzione locale dell'energia, alla quale competono l'accertamento e la comunicazione dei consumi stessi alla società di vendita: dette certificazioni riguardano le precise quantità di energia erogate nell'esecuzione del rapporto di fornitura, in corrispondenza dei POD intestati a parte opponente (doc. 13).
Per quanto esposto, l'opposizione risulta infondata e deve essere respinta.
Il credito spettante ad a dunque riconosciuto nei termini in cui è stato provato in Controparte_1 corso di causa, pari all'ammontare oggetto del decreto ingiuntivo opposto, oltre ad interessi come da domanda.
Conclusivamente, il decreto ingiuntivo, già dichiarato provvisoriamente esecutivo, va confermato.
6. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono integralmente a carico di parte opponente;
vengono liquidate secondo i valori medi relativi ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto dello scaglione corrispondente all'ammontare del credito oggetto di causa (da € 260.001 a € 520.000), con la riduzione del 50 % per le fasi di trattazione e decisoria, avuto riguardo alla natura delle questioni trattate e all'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- respinge l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_2
- conferma il decreto ingiuntivo n. 1183/2023 emesso dal Tribunale di Bologna in data 03.03.2023, sul ricorso proposto da già dichiarato esecutivo;
Controparte_1
pagina 9 di 10 - condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione, in favore Parte_2 di delle spese di lite, che liquida in complessivi € 14.170,00 per compensi, oltre Controparte_1 al 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Bologna, 5 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile di Bologna in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Rita
CHIERICI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5691/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CHIUMMO VITTORIO Parte_1 P.IVA_1
ATTORE OPPONENTE
contro
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. TOTTI ALESSANDRO Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte opponente, nelle note autorizzate, ha precisato le conclusioni come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione previo ogni opportuno accertamento dichiararsi:
-inesistenza/nullità/annullabilità del contratto di fornitura intercorrente tra la in CP_1 persona del legale rappresentante e la revocare, l'opposto decreto ingiuntivo Parte_1 immediatamente esecutivo n. 1183/2023 emesso dal Tribunale di Bologna nei confronti della
[...] perché infondato, ingiusto ed illegittimo e dichiararsi per l'effetto l'inesistenza di alcun CP_2 obbligo di pagamento in capo alla con conseguente nullità delle fatture emesse a carico della Parte_1 con il conseguente effetto di ordinare a controparte lo storno delle fatture con le relative note Parte_1 di credito.
-Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”. pagina 1 di 10 Il Procuratore di parte opposta, nelle note autorizzate, ha insistito preliminarmente per l'ammissione delle proprie istanze istruttorie;
in subordine, si è riportato alle conclusioni precisate nella comparsa di costituzione, come di seguito espost:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, ogni contraria istanza disattesa e respinta,
IN VIA PRELIMINARE
▪ Rigettare l'avversa istanza di sospensione della provvisoria esecutività del D.I. oggi opposto in quanto infondata e comunque non provata;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
▪ Confermare il decreto ingiuntivo opposto, o in subordine
▪ Condannare l'opponente al pagamento delle somme che all'esito dell'istruttoria dovessero risultare dovute ad Controparte_1
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA
▪ Accertata e dichiarata la sussistenza di arricchimento senza causa in capo all'opponente nei confronti di per le vicende di cui alla presente controversia, condannare lo stesso Controparte_1 opponente ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c. al pagamento delle somme domandate da
[...] nel proprio ricorso monitorio o che comunque risulteranno ad essa dovute all'esito CP_1 dell'espletanda istruttoria o secondo giustizia o secondo equità.
Comunque: Con vittoria di spese, funzioni e compensi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società proponeva opposizione Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 1183/2023 emesso, su ricorso proposto da dal Controparte_1
Tribunale di Bologna il 03.03.2023, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di €
278.981,23, a titolo di corrispettivo delle prestazioni di somministrazione di energia elettrica, oltre ad interessi di mora di cui al D.L.vo n. 231/2002 e spese del procedimento monitorio.
Nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, parte opponente esponeva:
-con scrittura privata del 10.05.2019 VO S.r.l. concedeva in affitto a il fondo rustico Parte_2 di sua proprietà sito in Comune di San Giovanni La Punta, ove recentemente quest'ultima aveva realizzato un pozzo ad uso irriguo e potabile;
-in data 24.04.2020 VO S.r.l. concedeva in affitto il medesimo fondo rustico ad Parte_3
pagina 2 di 10 stipulava in data 06.08.2020 con un contratto di affitto di azienda Parte_3 Parte_2 avente ad oggetto la concessione per l'attingimento del pozzo;
-in base agli accordi intercorsi tra VO S.r.l. ed la Parte_2 Parte_3 somministrazione di energia elettrica avrebbe dovuto essere eseguita da quest'ultima, che avrebbe dovuto pagare tutti gli oneri conseguenti, stante il suo rapporto con CP_1 veva emesso le fatture, chiedendone il pagamento a in assenza Controparte_1 Parte_2 di contratto, non avendo conferito autorizzazione o delega alla sig.ra di procedere CP_3 Persona_1 alla voltura dell'utenza per suo conto (diversamente da quanto dedotto dalla controparte nel ricorso monitorio), tanto che solo successivamente veniva stipulato un contratto con Controparte_1 avente scadenza al 31.12.2021, non seguito poi da un nuovo contratto;
-dopo il reclamo promosso da innanzi ad , veva emesso Parte_2 Pt_4 Controparte_1 nota di credito per € 189.725,31.
In diritto, parte opponente rilevava preliminarmente che la domanda era procedibile per avvenuto esperimento del tentativo di conciliazione, previsto dalla disciplina speciale (c.d. Tico); quindi, eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo, per inidoneità probatoria della documentazione prodotta
(fatture, estratto conto autentico). Nel merito, rilevava che aveva attivato Controparte_1 unilateralmente, in assenza della richiesta del cliente e della stipulazione di un contratto, la fornitura di energia elettrica, in violazione del Codice del Consumo;
sosteneva che, in forza del contratto di affitto, era responsabile degli oneri e corrispettivi dovuti da ad Parte_3 Parte_2 [...]
CP_1
Pertanto, parte opponente chiedeva, in via preliminare, di chiamare in causa e, in via Parte_3 cautelare, di sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, previo accertamento della inesistenza/nullità/annullabilità del contratto di fornitura, domandava di revocare il decreto ingiuntivo e di dichiarare l'inesistenza di alcun obbligo di pagamento a suo carico, in favore di
Controparte_1
2. Nella comparsa di costituzione e risposta, sponeva quanto segue: Controparte_1
-in data 05.08.2020, aveva stipulato con un contratto di somministrazione di energia Parte_3 elettrica a mercato libero, relativo al POD IT001E04295871, ubicato in San Giovanni La Punta (CT);
-il 29.04.2021 perveniva ad comunicazione via pec di , Controparte_1 Controparte_4 contenente la richiesta di effettuare la voltura dell'utenza suindicata in favore di Parte_1 accompagnata da ampia documentazione (visura camerale della società, contratto di affitto di ramo d'azienda sottoscritto tra ed in data 01.09.2020, atto sostitutivo di Parte_1 Parte_3
pagina 3 di 10 notorietà, atto di cessione di quote di contratto di locazione di fondo rustico Parte_3 stipulato tra VO S.r.l. e contratto di fornitura di acqua potabile, copia del documento di Parte_1 identità dell'amministratore unico di Parte_1 riscontrava la richiesta di voltura e la confermava con decorrenza dal Controparte_1
01.09.2020 in relazione al POD ivi indicato, classificato come “non disalimentabile”, come da richiesta;
-con PEC del 27.05.2021 , riscontrando la comunicazione di Controparte_4 CP_1
chiedeva che la voltura retroattiva venisse effettuata con decorrenza dall'01.01.2021, in quanto
[...] da quel giorno era subentrata ad nell'impianto di pompaggio;
Parte_1 Parte_3
-seguivano altri contatti tra ed in ordine alla trasmissione Controparte_1 Controparte_4 delle fatture, al cambio di tariffazione e all'aumento di potenza del POD, oltre a rilievi in ordine all'importo di una fattura;
-il 4.10.2021 perveniva ad contestazione delle fatture da parte del legale della Controparte_1 società, il quale sosteneva che non fosse cliente di non avendo con Parte_1 Controparte_1 essa concluso alcun contratto;
quest'ultima trasmetteva al legale tutta la documentazione contrattuale relativa al POD in questione;
-nelle more, in data 19.10.2021 provvedeva alla sottoscrizione del contratto di fornitura Parte_1 di energia elettrica relativo al medesimo POD su cui già era avvenuta la voltura, con efficacia retroattiva dall' 01.01.2021 al 31.12.2021;
-seguivano altri contatti tra e in relazione ad una nuova proposta Controparte_1 Parte_1 commerciale e all'invio della relativa documentazione contrattuale, quindi la società promuoveva la procedura di conciliazione, conclusasi in data 11.03.2022 con mancato accordo;
-nelle more, in data 25.02.2022, inviava al legale di le nuove Controparte_1 Parte_1 condizioni economiche di fornitura da applicare al periodo 01.01.2022-31.12.2022, chiedendo la ritrasmissione del contratto sottoscritto dal cliente, il quale tuttavia non vi provvedeva, continuando però a beneficiare della somministrazione di energia elettrica da parte di Controparte_1
-in data 01.05.2022, cambiava fornitore, come constatava dalle Parte_1 Controparte_1 videate del portale SII prodotte in giudizio.
In diritto osteneva che la voltura dell'utenza era stata compiuta validamente, su Controparte_1 richiesta di persona legittimata o quantomeno dal rappresentante apparente della società Parte_1 senza alcuna colpa da parte di che aveva confidato legittimamente nell'esistenza Controparte_1 dei relativi poteri;
evidenziava che, in ogni caso, in pendenza del rapporto, aveva Parte_1 sottoscritto in data 19.10.2021 con tramite il proprio legale rappresentante, un Controparte_1
pagina 4 di 10 contratto di fornitura per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2021, corrispondente a quello contenuto nella richiesta di voltura. La somministrazione di energia elettrica era poi proseguita sino al 30.04.2022, in pendenza delle trattative per la stipulazione di un nuovo contratto a condizioni più vantaggiose per il cliente, senza che poi avesse provveduto alla restituzione ad del Parte_1 Controparte_1 testo contrattuale munito della sua sottoscrizione.
Inoltre, parte opposta deduceva che l'eccezione di controparte, circa l'assenza di prova del credito, era generica e strumentale, e affermava che la documentazione prodotta, comprendente la certificazione dei consumi rilasciata dalla società di distribuzione dell'energia elettrica, era idonea ad offrire la piena prova del credito dedotto nel procedimento monitorio.
In subordine, poiché aveva comunque beneficiato della somministrazione di energia Parte_1 elettrica, parte opposta proponeva domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c..
In conclusione, chiedeva, in via preliminare, di respingere l'avversa istanza di Controparte_1 sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, in via principale, domandava che venisse confermato il provvedimento e condannata l'opponente al pagamento della somma ingiunta;
in via subordinata, chiedeva la condanna di controparte al pagamento della somma medesima, ai sensi dell'art. 2041 c.c..
3. Nel separato procedimento cautelare, con ordinanza del 17.07.2023, il Giudice respingeva l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Nel presente giudizio, a seguito della concessione dei termini per il deposito delle memorie istruttorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, concedeva un termine per il deposito di note scritte contenenti le rispettive conclusioni delle parti;
infine, tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
4. Nel merito, le ragioni esposte nell'atto di opposizione non risultano fondate.
Si ritiene che la documentazione prodotta dalla convenuta nel procedimento monitorio e nel presente giudizio (fatture, estratto autentico del libro contabile, videate SII del Sistema Informativo Integrato, contratto di fornitura, richiesta di voltura e corrispondenza relativa all'attivazione e alla gestione dell'utenza, certificazione dei consumi resa dalla società di distribuzione competente territorialmente), permetta di riconoscere la sussistenza del preteso credito di relativo a prestazioni Controparte_1 di somministrazione di energia elettrica erogate in favore di nel periodo compreso Parte_1 dall'01.01.2021 al 30.04.2022. pagina 5 di 10 Innanzitutto, non può accogliersi la tesi di parte opponente circa l'infondatezza del credito, in ragione della mancanza di un contratto di fornitura.
Premesso che non è richiesta una forma specifica per la stipulazione di un contratto di somministrazione, né ad substantiam né ad probationem, si rileva in ogni caso che CP_1 ha prodotto documentazione relativa alla voltura a
[...] Parte_1 Parte_5
P intestato Parte opponente ha contestato detta documentazione,
[...] Parte_3 sostenendo che la persona che aveva richiesto la voltura, , non era stata autorizzata Controparte_4 da Parte_1
Si ritiene, in senso contrario, che la richiesta sia stata proposta da persona legittimata ovvero quantomeno che, in forza dei principi relativi alla rappresentanza apparente, la società opponente debba far fronte agli obblighi assunti, a suo nome, dall'eventuale falsus procurator. Effettivamente CP_1
a accettato la richiesta pervenuta da con pec del 29.04.2021 (doc. CP_1 Controparte_4
1 di parte opposta), comprendente in allegato ampia documentazione relativa alla società Parte_1
(tra cui il contratto di affitto di ramo d'azienda sottoscritto tra ed in Parte_1 Parte_3 data 01.09.2020, la cessione delle quote di il contratto di locazione di fondo rustico Parte_3 stipulato tra VO S.r.l. e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale Parte_1 rappresentante di e il suo documento di identità): di tale documentazione la richiedente Parte_1 non avrebbe potuto avere la disponibilità se non fosse stata autorizzata e delegata dalla società rappresentata. In ogni caso, la trasmissione di tale documentazione era tale da ingenerare nella società di somministrazione, che aveva ricevuto la richiesta di voltura, il legittimo affidamento circa la sussistenza dei poteri di rappresentanza in capo alla richiedente, tenuto anche conto dell'avvenuta trasmissione della pec, contenente la richiesta di voltura da parte di , all'indirizzo Controparte_4 della società rappresentata anche la mail del 27.05.2021, trasmessa dalla medesima Parte_1 richiedente ad e contenente la richiesta di effettuare la voltura retroattivamente, Controparte_1 con decorrenza dall'01.01.2021, veniva trasmessa per conoscenza all'indirizzo della società rappresentata (doc. 3 di parte opposta). Nessuna smentita del rapporto di somministrazione di energia elettrica perveniva ad da a seguito della ricezione delle Controparte_1 Parte_1 comunicazioni via pec di cui sopra.
Trova pertanto applicazione l'indirizzo costante della giurisprudenza, secondo cui “In tema di rappresentanza, possono essere invocati i principi dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole allorché vi sia, da un lato, la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante e, dall'altro, anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e pagina 6 di 10 validamente conferito al rappresentante apparente” (ex multis, Cass. civ. n. 27349 del 26/09/2023; nello stesso senso, Cass. civ. del 06/12/2013 n. 27409). In relazione alla condotta passiva tenuta dalla società rappresentata, pur dopo aver ricevuto la corrispondenza relativa all'attivazione della fornitura di energia elettrica, si rileva che “La rappresentanza tollerata, riscontrabile ove il rappresentato, pur consapevole dell'attività del falso rappresentante, non intervenga per farne cessare l'ingerenza, è un'ipotesi di rappresentanza apparente, sicché l'operazione del <
Conseguentemente si ritiene che sia pienamente efficace, nei confronti di il contratto Parte_1 stipulato con sulla base della richiesta del 29.04.2021 di voltura dell'utenza già Controparte_1 intestata ad Parte_3
Ogni questione relativa alla rappresentanza risulta, in ogni caso, superata – anche agli effetti della ratifica di cui all'art. 1399 c.c. - dalla circostanza relativa all'intervenuta stipulazione in data
19.10.2021 di un contratto di somministrazione di energia elettrica con avente Controparte_1 efficacia retroattiva, sottoscritto dal legale rappresentante di e relativo al medesimo Parte_1 periodo compreso tra l'01.01.2021 e il 31.12.2021 (doc. 7 di parte opposta).
La stessa opponente ha ammesso di aver concluso con n contratto di fornitura Controparte_1 con scadenza a dicembre 2021 (pagg. 4 e 10 dell'atto di opposizione), evidentemente riconducibile - in mancanza di altre produzioni a cura della parte interessata – al doc. 2 prodotto nel procedimento monitorio (corrispondente al doc. 7 di parte opposta): il contratto risulta regolarmente sottoscritto da con firme non disconosciute dall'opponente, e reca il timbro della società. Parte_1
La fornitura di energia elettrica è proseguita, poi, nel corso del 2022, in accordo tra le parti, che nel frattempo avevano avviato le trattative per la stipulazione di un nuovo contratto, come risulta dalla corrispondenza prodotta da intercorsa con la società al cui Controparte_1 Parte_2 indirizzo di posta elettronica ancora una volta veniva trasmessa (docc. 8, 9, 10).
Vi era, dunque, un'intesa tra le parti per la prosecuzione del rapporto di somministrazione sino alla sua cessazione avvenuta alla data del 30.04.2022, essendosi rivolta ad altro fornitore solo Parte_2 con decorrenza dall'01.05.2024; il rapporto era quantomeno proseguito per facta concludentia. Infatti, la società opponente aveva continuato ad usufruire pienamente dell'erogazione di energia elettrica alle condizioni già concordate, senza chiederne l'interruzione. Inoltre, il POD era stato classificato da ome “non disalimentabile”, su richiesta dell'utente: al riguardo parte opponente Controparte_1 dichiarava nell'atto di citazione che “ è una micro-impresa avente ad oggetto la fornitura Parte_2
pagina 7 di 10 idrica di tipo umano per cui non è consentita la sospensione della fornitura di energia elettrica stante l'attività di pubblico servizio” (pag. 2).
Per le ragioni esposte, risulta dunque infondata ogni contestazione di parte opponente in ordine alla mancata concorde instaurazione del rapporto di somministrazione di energia elettrica tra
[...]
nel periodo compreso dall'01.01.2021 al 30.04.2022. CP_1 Parte_2
Del resto, parte opponente non ha allegato, né provato di essersi avvalsa, nel periodo indicato, di altro fornitore.
Nessun rilievo assume poi la circostanza che avesse eventualmente assunto l'obbligo Parte_3 nei confronti di di provvedere al pagamento della fornitura, trattandosi di accordi interni Parte_2 tra le due società, non opponibili ad posto che il contratto era stato sottoscritto Controparte_1 da la quale dunque aveva assunto nei confronti della società fornitrice ogni Parte_2 obbligazione al riguardo. Per queste ragioni, la chiamata in causa del terzo non era stata neppure autorizzata.
5. Le contestazioni di parte opponente in ordine alla valenza probatoria della documentazione prodotta e al quantum del credito risultano poi del tutto generiche.
Occorre riconoscere il valore probatorio delle fatture prodotte da dovendosi Controparte_1 richiamare l'orientamento consolidato della Corte di legittimità secondo cui, in conformità all'art. 2697
c.c., al principio della vicinanza della prova e all'onere di contestazione specifica di cui all'art. 115
c.p.c., le bollette sono idonee a dimostrare i consumi esposti, salvo contestazione dell'utente, nel qual caso è onere della somministrante fornire la prova del quantum della merce somministrata e, segnatamente, la corrispondenza tra i consumi esposti in bolletta e quelli risultanti dal contatore (ex multis: Cass. civ., sez. 3, 2.12.2002, n. 17041; Cass. civ., sez. 3, 28.05.2004, n. 10313; Cass. civ. sez. 3,
16.06.2011, n. 13193; Corte d'Appello Milano Sez. III Sent., 28/04/2023; Trib. Bologna, Sez. II Sent.,
19/03/2020).
Si rileva che parte opponente non ha specificatamente contestato i consumi, né ha eccepito l'alterazione del normale funzionamento dei contatori, dovendosi considerare che la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una presunzione (semplice) di veridicità (Cass. civ. Sez. III ord.,
07/07/2022, n. 21564; Cass. Civ. Sez. III ord., 19/07/2018, n. 19154).
Dunque, l'opponente doveva dapprima allegare, poi comprovare, che la lettura del contatore, nella sua disponibilità, era contraria ai dati riportati nelle fatture ricevute, ovvero che la quantificazione delle varie bollette oggetto di causa non era verosimile sulla base dei suoi consumi precedenti e/o successivi,
pagina 8 di 10 ovvero che tale quantificazione era smentita da altra documentazione proveniente da CP_1
(Trib. Bologna Sez. II, sent. 19/03/2020).
[...]
Poiché l'opponente non ha proposto una contestazione con questi caratteri di specificità, il quantum richiesto deve ritenersi provato.
Peraltro, l'estratto autentico notarile delle scritture contabili, prodotto nel procedimento monitorio ex art. 634 comma 2 c.p.c., vale a garantire l'autenticità dei documenti medesimi, in relazione alla sua funzione di attestazione di conformità della copia della fattura all'originale, oltre a certificare la regolare tenuta dei registri e delle scritture contabili.
Inoltre, pur in presenza di una contestazione generica e teorica sul valore probatorio delle fatture,
ha offerto piena prova dei consumi effettuati dal cliente, attraverso la produzione delle CP_1 relative certificazioni rilasciate dalla società di distribuzione locale dell'energia, alla quale competono l'accertamento e la comunicazione dei consumi stessi alla società di vendita: dette certificazioni riguardano le precise quantità di energia erogate nell'esecuzione del rapporto di fornitura, in corrispondenza dei POD intestati a parte opponente (doc. 13).
Per quanto esposto, l'opposizione risulta infondata e deve essere respinta.
Il credito spettante ad a dunque riconosciuto nei termini in cui è stato provato in Controparte_1 corso di causa, pari all'ammontare oggetto del decreto ingiuntivo opposto, oltre ad interessi come da domanda.
Conclusivamente, il decreto ingiuntivo, già dichiarato provvisoriamente esecutivo, va confermato.
6. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono integralmente a carico di parte opponente;
vengono liquidate secondo i valori medi relativi ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto dello scaglione corrispondente all'ammontare del credito oggetto di causa (da € 260.001 a € 520.000), con la riduzione del 50 % per le fasi di trattazione e decisoria, avuto riguardo alla natura delle questioni trattate e all'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- respinge l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_2
- conferma il decreto ingiuntivo n. 1183/2023 emesso dal Tribunale di Bologna in data 03.03.2023, sul ricorso proposto da già dichiarato esecutivo;
Controparte_1
pagina 9 di 10 - condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione, in favore Parte_2 di delle spese di lite, che liquida in complessivi € 14.170,00 per compensi, oltre Controparte_1 al 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Bologna, 5 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
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