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Sentenza 12 marzo 2024
Sentenza 12 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/03/2024, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice del Lavoro Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena, all'udienza del
12/3/2024, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia avente n RG. 1638/16, promossa da:
tra: , nata TE RO il 26/1/53, cf: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Brolo, Via Cristoforo Colombo nr. 5, presso e nello studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: Disoccupazione agricola.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa ai quali si riportano.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 17/6/2016, la parte ricorrente, premesso che, trovandosi involontariamente disoccupata nell'anno 2013, possedendo il requisito contributivo, avendo lavorato alle dipendenze del negli anni 2012 e 2013 per 102 giornate annue, aveva Organizzazione_1 CP_ presentato all' domanda tendente ad ottenere l'erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola;
che, non avendo avuto esito positivo la domanda e il successivo ricorso amministrativo proposto aveva CP_ convenuto in giudizio l' per ottenere la condanna alla liquidazione e al pagamento di tale prestazione, con vittoria di spese e compensi.
CP_ L' si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.
Prodotta la documentazione necessaria, all'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa con contestuale sentenza.
In via preliminare, si rileva che non sussistono motivi di decadenza, avendo parte ricorrente proposto il ricorso giudiziario nei termini di legge.
CP_ L' sostiene che parte ricorrente non possiede i requisiti contributivi essendo stata cancellata per gli anni 2012 e 2013. CP_ Dalla documentazione in atti ed in particolare dalla nota del 11/12/2014, emerge che la prestazione di disoccupazione agricola anno 2013, presentata il 20/3/2014 è stata liquidata il 5/12/2014” e successivamente respinta perché cancellata dagli elenchi anagrafici.
Non sussistono motivi di decadenza.
CP_ L' infatti non ha prodotto documentazione idonea a provare la data effettiva della cancellazione dagli elenchi anagrafici non potendosi considerare prova idonea la documentazione versata in atti, priva di sottoscrizione e specificatamente disconosciuta da parte ricorrente.
CP_ L' produce solo la prima pagina dell'elenco di variazione con annotata in calce la data di presunta pubblicazione. Tale annotazione non risulta sottoscritta né dal responsabile del procedimento né da altro soggetto, apparendo esclusivamente una annotazione postuma, priva di valore legale. Inoltre, la documentazione prodotta risulta priva di protocollo.
Tale termine non può farsi decorrere nemmeno dalla data della nota impugnata, stante la palese genericità della stessa ove non viene specificato l'anno di cancellazione dagli elenchi. Ne consegue che la parte ricorrente non è incorsa nell'eccepita decadenza.
Inoltre, nel provvedimento impugnato si legge che la prestazione è stata prima liquidata e successivamente respinta, per cui non sussiste alcun tipo di decadenza.
La ricorrente ha fornito valida prova di avere proposto regolare ricorso amministrativo e di avere notificato CP_ all' il ricorso giudiziario con relativo provvedimento di fissazione udienza.
Nel merito la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Dalle risultanze processuali non contraddette da alcuna ulteriore documentazione è emerso che la ricorrente possiede tutti i requisiti necessari per ottenere la prestazione richiesta.
La teste ammessa ha specificato in modo precisa e dettagliata l'attività svolta alle dipendenze del Org_1 negli anni 2012 e 2013, facendo emergere in modo inequivocabile la sussistenza di un rapporto di
[...] subordinazione tra il titolare della ditta e la ricorrente.
Sulla attendibilità del teste non sorge alcun dubbio, avendo risposto in modo preciso e puntuale anche a seguito di esplicite sollecitazioni da parte di questo giudice che lo ha attentamente escusso, ha precisato che gli ordini venivano impartiti dal e che sempre lo stesso provvedeva a Parte_2 corrispondere loro la retribuzione.
Il teste ha riferito di averla vista sul luogo di lavoro quasi giornalmente e di avere ricevuto entrambi ordini Org esclusivamente dal legale rappresentante del
Ha affermato che negli anni 2012 e 2013 la stessa ha lavorato rispettivamente 102 giornate annue.
CP_ A ciò si aggiunga che dal verbale ispettivo prodotto dall' si rileva che gli ispettori non hanno ritenuto i rapporti di lavoro fittizi, ma abbiano ritenuto essere in presenza di una ipotesi di somministrazione irregolare di lavoro. Per cui non vi è disconoscimento dell'attività lavorativa prestata dalla ricorrente, ma esclusivamente di riferibilità del rapporto. Ininfluente dal punto di vista previdenziale, alla luce delle numerose pronunce giurisprudenziali. CP_ Fatto confermato anche dai verbalizzanti sentito in un procedimento analogo, come da dichiarazioni prodotte in atti.
Pertanto, può affermarsi che la ricorrente negli anni 2012 e 2013 ha lavorato 102 giornate annue alle dipendenze del prod. Ass. Capo D'Orlando. Org_1
Dunque, la stessa ha diritto ad ottenere la prestazione richiesta.
CP_ L' in corso di causa si è limitato a contestare genericamente le argomentazioni di parte ricorrente ed ha prodotto documentazione priva di valore probatorio.
CP_ Sulla scorta di tali considerazioni, in mancanza di ulteriori contestazioni, l' deve essere condannato alla reiscrizione della ricorrente negli elenchi anagrafici per gli anni 2012 e 2013 per 102 giornate annue e al pagamento in favore della ricorrente dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2013 con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolati come per legge.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore e complessità del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara che la ricorrente negli anni 2012 e 2013 ha lavorato come bracciante agricola alle dipendenze del Ass. per 102 giornate annue ed ha diritto a Controparte_3 Org_1 percepire l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2013; CP_
2) conseguentemente, condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, a procedere alla iscrizione negli elenchi anagrafici e alla liquidazione ed pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2013, commisurata a 102 giornate annue di lavoro effettuate;
CP_
3) condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della predetta, di quanto dovuto per la prestazione sopra specificata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge;
CP_
4) condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle e spese giudiziali di parte ricorrente liquidate in complessive € 2.886,00, oltre Iva e cpa, e spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Carmela Bonina.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 12/3/2024
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amato Lucia Maria Catena
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice del Lavoro Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena, all'udienza del
12/3/2024, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia avente n RG. 1638/16, promossa da:
tra: , nata TE RO il 26/1/53, cf: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Brolo, Via Cristoforo Colombo nr. 5, presso e nello studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: Disoccupazione agricola.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa ai quali si riportano.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 17/6/2016, la parte ricorrente, premesso che, trovandosi involontariamente disoccupata nell'anno 2013, possedendo il requisito contributivo, avendo lavorato alle dipendenze del negli anni 2012 e 2013 per 102 giornate annue, aveva Organizzazione_1 CP_ presentato all' domanda tendente ad ottenere l'erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola;
che, non avendo avuto esito positivo la domanda e il successivo ricorso amministrativo proposto aveva CP_ convenuto in giudizio l' per ottenere la condanna alla liquidazione e al pagamento di tale prestazione, con vittoria di spese e compensi.
CP_ L' si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.
Prodotta la documentazione necessaria, all'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa con contestuale sentenza.
In via preliminare, si rileva che non sussistono motivi di decadenza, avendo parte ricorrente proposto il ricorso giudiziario nei termini di legge.
CP_ L' sostiene che parte ricorrente non possiede i requisiti contributivi essendo stata cancellata per gli anni 2012 e 2013. CP_ Dalla documentazione in atti ed in particolare dalla nota del 11/12/2014, emerge che la prestazione di disoccupazione agricola anno 2013, presentata il 20/3/2014 è stata liquidata il 5/12/2014” e successivamente respinta perché cancellata dagli elenchi anagrafici.
Non sussistono motivi di decadenza.
CP_ L' infatti non ha prodotto documentazione idonea a provare la data effettiva della cancellazione dagli elenchi anagrafici non potendosi considerare prova idonea la documentazione versata in atti, priva di sottoscrizione e specificatamente disconosciuta da parte ricorrente.
CP_ L' produce solo la prima pagina dell'elenco di variazione con annotata in calce la data di presunta pubblicazione. Tale annotazione non risulta sottoscritta né dal responsabile del procedimento né da altro soggetto, apparendo esclusivamente una annotazione postuma, priva di valore legale. Inoltre, la documentazione prodotta risulta priva di protocollo.
Tale termine non può farsi decorrere nemmeno dalla data della nota impugnata, stante la palese genericità della stessa ove non viene specificato l'anno di cancellazione dagli elenchi. Ne consegue che la parte ricorrente non è incorsa nell'eccepita decadenza.
Inoltre, nel provvedimento impugnato si legge che la prestazione è stata prima liquidata e successivamente respinta, per cui non sussiste alcun tipo di decadenza.
La ricorrente ha fornito valida prova di avere proposto regolare ricorso amministrativo e di avere notificato CP_ all' il ricorso giudiziario con relativo provvedimento di fissazione udienza.
Nel merito la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Dalle risultanze processuali non contraddette da alcuna ulteriore documentazione è emerso che la ricorrente possiede tutti i requisiti necessari per ottenere la prestazione richiesta.
La teste ammessa ha specificato in modo precisa e dettagliata l'attività svolta alle dipendenze del Org_1 negli anni 2012 e 2013, facendo emergere in modo inequivocabile la sussistenza di un rapporto di
[...] subordinazione tra il titolare della ditta e la ricorrente.
Sulla attendibilità del teste non sorge alcun dubbio, avendo risposto in modo preciso e puntuale anche a seguito di esplicite sollecitazioni da parte di questo giudice che lo ha attentamente escusso, ha precisato che gli ordini venivano impartiti dal e che sempre lo stesso provvedeva a Parte_2 corrispondere loro la retribuzione.
Il teste ha riferito di averla vista sul luogo di lavoro quasi giornalmente e di avere ricevuto entrambi ordini Org esclusivamente dal legale rappresentante del
Ha affermato che negli anni 2012 e 2013 la stessa ha lavorato rispettivamente 102 giornate annue.
CP_ A ciò si aggiunga che dal verbale ispettivo prodotto dall' si rileva che gli ispettori non hanno ritenuto i rapporti di lavoro fittizi, ma abbiano ritenuto essere in presenza di una ipotesi di somministrazione irregolare di lavoro. Per cui non vi è disconoscimento dell'attività lavorativa prestata dalla ricorrente, ma esclusivamente di riferibilità del rapporto. Ininfluente dal punto di vista previdenziale, alla luce delle numerose pronunce giurisprudenziali. CP_ Fatto confermato anche dai verbalizzanti sentito in un procedimento analogo, come da dichiarazioni prodotte in atti.
Pertanto, può affermarsi che la ricorrente negli anni 2012 e 2013 ha lavorato 102 giornate annue alle dipendenze del prod. Ass. Capo D'Orlando. Org_1
Dunque, la stessa ha diritto ad ottenere la prestazione richiesta.
CP_ L' in corso di causa si è limitato a contestare genericamente le argomentazioni di parte ricorrente ed ha prodotto documentazione priva di valore probatorio.
CP_ Sulla scorta di tali considerazioni, in mancanza di ulteriori contestazioni, l' deve essere condannato alla reiscrizione della ricorrente negli elenchi anagrafici per gli anni 2012 e 2013 per 102 giornate annue e al pagamento in favore della ricorrente dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2013 con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolati come per legge.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore e complessità del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara che la ricorrente negli anni 2012 e 2013 ha lavorato come bracciante agricola alle dipendenze del Ass. per 102 giornate annue ed ha diritto a Controparte_3 Org_1 percepire l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2013; CP_
2) conseguentemente, condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, a procedere alla iscrizione negli elenchi anagrafici e alla liquidazione ed pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2013, commisurata a 102 giornate annue di lavoro effettuate;
CP_
3) condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della predetta, di quanto dovuto per la prestazione sopra specificata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge;
CP_
4) condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle e spese giudiziali di parte ricorrente liquidate in complessive € 2.886,00, oltre Iva e cpa, e spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Carmela Bonina.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 12/3/2024
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amato Lucia Maria Catena