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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 15/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2163/2019 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. CIUCCIOMEI NAZZARENO e dall'avv. BALLONE BURINI GIOVANNI;
elettivamente domiciliato in VIA MORBIDUCCI 21, MACERATA, presso avv. PANTANETTI LUCIANO;
nei confronti di
, C.F. ; Controparte_1 C.F._2 assistito e difeso dall'avv. DE SANCTIS MARCELLO;
elettivamente domiciliato in Via Ancona, 21, Macerata, presso il difensore;
OGGETTO: risarcimento danni da reato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 18.10.24 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 183 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1- Fondata e quindi da accogliersi la domanda risarcitoria proposta da Parte_1 nei confronti di per i danni derivanti dai ravvisati reati di cui agli artt. 110, 81 e Controparte_1
640 cp, e di cui agli artt. 110, 56 e 610 cp, come accertati in sede penale –giusta sentenza nr.
pagina 1 di 7 118/14 del 29.04.2014 del Tribunale di Macerata, confermata in parte qua dalla sentenza nr.
2005/15 del 28.07.2015 della Corte d'Appello di Ancona, divenuta irrevocabile in data
20.10.2015– per il concorso del convenuto nel disegno criminoso, deliberato e messo in atti dallo stesso e dal defunto coimputato , volto a privare l'attore, con artifici contabili ed Persona_1 approfittando della sua condizione di vulnerabilità finanziaria, delle quote di partecipazione alla società Fisiomed srl mediante appostamento nel bilancio della stessa di poste di debito inveritiere, quali il debito di euro 175.905,00 verso il e la perdita di esercizio al PE
31.12.2005 per euro 52.471,00; poste che consentivano al , socio di maggioranza, di PE deliberare all'assemblea straordinaria del 21.07.2006 l'abbattimento del capitale sociale,
l'estromissione del e la conseguente sottoscrizione da parte del solo del nuovo Parte_1 PE capitale sociale, a mezzo di parziale compensazione fra il preteso credito dello stesso, appostato in bilancio alla data del 31.07.2006, per euro 67.207,00 a titolo di finanziamento soci, e la perdita di bilancio anzidetta.
Più completa esposizione di questi fatti verrà resa nel prosieguo della motivazione.
2 - Riferisce l'attore, come confermato anche in sede penale, nella quale risulta la sua costituzione di parte civile, di essere stato indotto con artifici e raggiri dal , presentatogli PE dal come imprenditore in grado di risanare la propria difficile situazione economico- CP_1 finanziaria, a conferire in data 21.11.2001 la propria ditta individuale nella costituenda società
Fisiomed srl con attribuzione al della quota maggioritaria del 51% e della qualifica di PE amministratore plenipotenziario per gli atti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, in cambio dell'accollo da parte di quest'ultimo dei debiti dell'attore –che veniva escluso da ogni potere di amministrazione della neocostituita società-, fino a concorrenza della somma di euro
184.375,11, pari al 51% del valore del patrimonio netto della ditta individuale, concordemente stimato, nella scrittura privata sottoscritta fra il ed il in data 11.07.2001, in 700 Parte_1 PE milioni delle vecchie lire;
2.1 – continua l'attore rappresentando che contrariamente ai presi accordi, con falsa appostazione in bilancio operata in data 01.12.2001, il annotava nella contabilità della CP_1 neocostituita società un debito di questa verso il , a titolo di prestito per conferimento PE soci, di euro 175.905,00, così di fatto trasformando l'accollo personale dei debiti del in Parte_1 un debito della società, dai cui conti venivano infatti attinte –e solo per 38 rate a fronte delle 89 rinegoziate- le somme necessarie al pagamento delle rate del mutuo acceso dall'attore presso la pagina 2 di 7 Banca Nazionale dell'Agricoltura/Antonveneta, mutuo rimasto inevaso dopo l'estromissione del dalla compagine sociale, con conseguente pignoramento e relativa procedura esecutiva Parte_1 su immobile in comproprietà dell'attore e della di lui coniuge;
2.2 – ancora, espone il che in maniera del tutto inusuale stante la tipologia Parte_1 dell'attività sociale (prestazioni sanitarie e fisioterapiche), e senza fornire giustificazioni documentali né nella Nota di illustrazione del bilancio di fine anno, né in assemblea, in data
31.12.2005 il annotava nella contabilità della società un ammanco di cassa per euro CP_1
30.429,94, simulando così una perdita di esercizio di euro 52.471,00, tale da permettere, nell'assemblea straordinaria del 21.07.2006 appositamente convocata per il ripiano,
l'abbattimento del capitale sociale (stimato al conferimento dallo stesso in euro CP_1
10.000,00, di cui euro 4.900,00 assegnate al in forza di una discussa -dal CTP del P.M. Parte_1 in sede di indagini preliminari scaturite nel giudizio penale di cui sopra-, perizia giurata di stima),
e la successiva sottoscrizione della totalità delle quote del nuovo capitale sociale da parte del solo a mezzo compensazione con il prestito infruttifero finanziamento soci come detto PE fittiziamente appostato in bilancio, con conseguente esclusione del dalla compagine Parte_1 sociale e da tutte le cariche rivestite nella società.
2.3 – Così il in data 01.09.2008 cedeva l'azienda alla società PE Controparte_2
[...
–composta da famigliari allo stesso riconducibili– al prezzo di euro 30.000,00, mentre a soli nove mesi di distanza (20.04.2009) il 50% delle quote della veniva ceduto, al prezzo CP_2 effettivamente pagato di euro 330.000,00, ai soci subentranti , e Controparte_3 CP_4
. CP_5
2.4 – Conclude quindi l'attore chiedendo il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito della condotta truffaldina dei coimputati, danni quantificati rispettivamente in euro
330.000,00 quale controvalore delle quote perdute della Fisiomed srl, in euro 124.929,00 quale differenziale fra il reddito percepito nell'anno 2005 e quelli goduti negli anni a seguire fino al
2011, in euro 110.000,00 a titolo di rate di mutuo inevase, oltre al danno morale ed accessori di legge.
3 – Fatti tutti dei quali ha preso conoscenza ed ha delibato il giudice penale.
L'esame della sentenza penale del Tribunale di Macerata del 29.04.2014, per come confermata in parte qua dalla sentenza della Corte d'Appello di Ancona del 28.07.2015, divenuta irrevocabile e quindi facente stato nel presente giudizio ex art. 651 c.p.p., porta ineluttabilmente pagina 3 di 7 ad affermare la civile responsabilità del convenuto per le conseguenze risarcitorie connesse ai reati ascrittigli, essendo stato definitivamente accertato come il fosse l'artefice delle CP_1 truffaldine appostazioni contabili atte a decapitalizzare la società, indebitandola e creando perdite fittizie idonee a consentire l'azzeramento del capitale sociale al mero fine di privare senza corrispettivo il della propria azienda, oltre che del proprio reddito e finanche della Parte_1 propria casa, stante il mancato pagamento delle rate successive alla;
il tutto in contrasto Pt_2 con gli impegni presi nella scrittura privata dell'11.07.2001.
3.1 – Il giudice penale -con il detto accertamento passato in giudicato- ha anche condannato il al risarcimento dei danni in favore del (e della di lui figlia, che CP_1 Parte_1 non ha proposto azione civile) ed ha stabilito una provvisionale di euro 50.000,00.
4 – Facendo il giudicato penale stato in riguardo alla ricostruzione dei fatti operata in quella sede, va dichiarata inammissibile ogni contestazione afferente in specie all'interpretazione delle appostazioni contabili, alla loro natura fraudolenta ed alla diretta imputabilità di tali appostazioni fittizia all'odierno convenuto.
4.1 – Va quindi dichiarata inammissibile, prima ancora che irrilevante (per come già dichiarato a pag. 19 della sentenza nr. 118/2014 del Tribunale di Macerata, confermata in appello), l'eccezione di mancato accollo da parte del defunto dei debiti personali del PE
(eccezione peraltro disattesa dalla Corte d'Appello a pag. 8 della sentenza nr. 15/2015), Parte_1 avendo definitivamente accertato il giudice penale che la condotta criminosa dell'odierno convenuto, con il conseguenziale danno costituito dalla perdita dell'azienda conferita da parte dell'attore, si è concretizzata nella svalutazione di quest'ultima in sede di conferimento, nella creazione di poste di debito inesistenti a carico della neo società Fisiomed srl in sede di costituzione e quindi nell'appostazione nel bilancio 2005 di perdite fittizie, al mero fine di consentire al l'azzeramento del capitale sociale e la ricostituzione dello stesso con PE intera sottoscrizione delle relative quote, con compensazione con crediti come detto inesistenti.
4.2 - Parimenti inammissibile in quanto coperta dal giudicato penale è la contestazione di inesistenza dell'obbligo per il di far fronte al mutuo personale del giusta PE Parte_1 scrittura dell'11.07.2001, così come la contestazione sull'an dei danni subiti, danni costituiti (V. pag. 22 della sentenza nr. 118/14 del Tribunale di Macerata) dalla “perdita dell'azienda, del lavoro, della casa, e nella crisi familiare” dell'odierno attore, trattandosi di accertamenti non suscettibili di diversa prospettazione.
pagina 4 di 7 4.3 - Dovendo quindi questo Tribunale limitarsi all'esatta quantificazione del quantum debeatur, va condivisa la valutazione prudenziale operata nella sentenza di primo grado (pag.
39) di stima del danno da perdita della quota sociale del in euro 330.000,00, pari al Parte_1 prezzo effettivamente pagato dai per l'acquisto del 50% nel 2008, avendo le parti CP_3 valutato nella scrittura dell'11.07.2001 il valore dell'azienda conferita, pur considerati i debiti, in
700 milioni delle vecchie lire, e risultando l'azienda medesima produttiva –anche di ricavi in nero, per come riferito dai testi : pagg. 15 e 16 sentenza di questo Tribunale nr. 118/14)- Tes_1
e non in perdita, negli anni a seguire, come indirettamente dimostrato dal conto economico del bilancio 2006, dove il valore della produzione in termini di ricavi dalle vendite ed altri proventi ammonta ad euro 705.312,96 (v. doc. 4 – all. C – p. 86 parte attrice), e come del resto ritenuto nei fatti dagli stessi imputati, se è vero come è vero che il , con raccomandata A/R del 01 PE aprile del 2005, comunicava al il proprio intendimento di cedere la propria quota del Parte_1
51% al valore di euro 700.000,00, offrendola successivamente anche a terzi al prezzo di euro
1.000.000,00.
5 – Parimenti pacifica, in quanto incontestatamente dichiarato dai famigliari del in Parte_1 sede di escussione quali parti civili, oltre che di evidenza documentale, è la flessione del reddito subito dal di anni 46 all'epoca della subita estromissione, ben potendo presumersi un Parte_1 incremento e non una diminuzione del reddito medesimo in assenza dei fatti criminosi contestati, oltre che la prosecuzione dell'attività lavorativa nell'azienda fino all'età pensionabile;
per cui più che prudenziale si rivela la richiesta attorea limitata al minor reddito percepito negli anni a seguire fino al 2011, rispetto a quelli dichiarati nel 2005, minor reddito pari, rispettivamente, ad euro
6.291,00 nel 2006, ad euro 34.613,00 nel 2007, ad euro 21.514,00 nel 2008, ad euro 30.474,00 nel 2009, ad euro 14.626,00 nel 2010, ed ad euro 17.411,00 nel 2011, e quindi a complessivi euro 124.929,00, a cui vanno aggiunti gli interessi legali, da calcolarsi sui detti singoli differenziali a far tempo dal primo giorno dell'anno successivo alla loro mancata percezione fino al saldo;
6 – Nello stesso modo, oggetto di accertamento definitivo in sede penale risulta la circostanza che “la società Fisiomed srl il 2 luglio 2002, il 9 dicembre 2002, il 7 gennaio 2003, ha pagato rate del contratto di mutuo agrario stipulato il 31 dicembre 1999 da Parte_1 con il Monte dei Paschi di Siena per un totale di euro 30.000, che il nuovo mutuo rinegoziato nel gennaio 2003 prevedeva 89 rate mensili di € 1300 ciascuna a far data dal febbraio 2003 e che nel periodo febbraio 2003 – luglio 2006 la Fisiomed Srl aveva pagato (solo) 38 rate mensili del
pagina 5 di 7 mutuo per un totale di € 66.000” (pag. 11 della sentenza della Corte d'Appello di Ancona) interrompendo i pagamenti per il periodo successivo.
La circostanza è confermata dall'indicazione nelle contabili dei bonifici operati dalla
Fisiomed srl verso la della causale “Mutuo 4031668”, identificativo coincidente con il CP_6 numero del mutuo di cui al piano di ammortamento riportante al 10.07.2006 un residuo debito in sorte capitale di euro 108.405,72 (doc. 9 parte attrice).
Indiscutibilmente imputabile al convenuto è quindi l'azione esecutiva intrapresa dalla a carico del per il mancato pagamento delle rate Controparte_7 Parte_1 successive al giugno 2006, mancato pagamento più volte minacciato dagli imputati in sede assembleare -per come dichiarato dai testi , per come definitivamente accertato dal Tes_1 giudice penale nel capo b) dell'imputazione-, e sfociato nell'atto di precetto del 13.09.2007 e nell'avviso d'asta relativo alla casa di abitazione dell'attore (docc. 10 e 11 parte attrice), per quindi essere transattivamente ovviato dal a mezzo di nr. 2 piani di rientro Parte_1 definitivamente conclusi con il rilascio della quietanza a saldo di estinzione del debito e della procedura rilasciata dalla Monte Paschi di Siena in data 20.12.2017 (doc. 21).
7 - Il danno va quindi liquidato nella complessiva somma di euro 751.112,96, così determinata:
a) Euro 330.000,00 pari al valore minimo riconosciuto dal CTP del P.M. per la privazione della quota sociale dell'attore, avvenuta in data 31.07.2006;
b) Euro 124.929,00 quale perdita, per il periodo 2006-2011, dei redditi già goduti nel 2005;
c) Euro 108.405,72 quale credito fondiario residuo alla data del 10.07.2006 del mutuo nr.
0554031668 BNA/Antonveneta, data dell'inadempimento della Fisiomed srl (doc. 9 parte attrice);
d) Euro 187.778,24 quale danno morale derivante dai reati ascritti (1/3 delle voci precedenti);
a cui andrà detratta la provvisionale di euro 50.000,00 già riconosciuta nella sentenza nr.
118/14 del 29.04.2014 del Tribunale di Macerata.
7.1 Sulle somme come sopra determinata decorrerà per ciascuna voce:
7.1.a – debito di valuta, quindi interessi legali dal 31.7.2006 al soddisfo;
7.1.b – debito di valore, da aggiornare con rivalutazione di anno come segue: euro
6.291,00 dal 1.1.07; euro 34.613,00 dal 1.1.08; euro 21.514,00 dal 1.1.09; euro 30.474,00 dal pagina 6 di 7 1.1.10; euro 14.626,00 dal 1.1.11; euro 17.411,00 dal 1.1.12; e su tali rivalutaizoni anno per anno calcolare gli interessi legali;
7.1.c. – debito di valuta, interessi legali dal 10.7.06 al soddisfo;
7.1.d – debito di valore, da aggiornare con devalutazione all'epoca del 31.7.06
(commissione del reato secondo ricostruzione in sentenza della Corte di Appello) e da calcolare interessi legali sulla somma rivalutata di anno in anno;
8 - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, condanna -per i fatti accertati in via definitiva con sentenza della Corte di Controparte_1
Apppello di Ancona del 28.7.15- a corrispondere a la somma di euro Parte_1
751.112,96, al lordo della provvisionale di euro 50.000,00 già riconosciuta nella sentenza nr.
118/14 del 29.04.2014 del Tribunale di Macerata, ed oltre interessi da calcolarsi con le modalità riportate al punto 7.1 della motivazione.
Condanna a sostenere le spese del giudizio e liquida quelle in favore di Controparte_1
in complessivi euro 29.000,00 per compensi professionali, oltre spese Parte_1 generali 15%, cap, iva e spese vive documentate.
Macerata, 15 gennaio 2025.
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2163/2019 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. CIUCCIOMEI NAZZARENO e dall'avv. BALLONE BURINI GIOVANNI;
elettivamente domiciliato in VIA MORBIDUCCI 21, MACERATA, presso avv. PANTANETTI LUCIANO;
nei confronti di
, C.F. ; Controparte_1 C.F._2 assistito e difeso dall'avv. DE SANCTIS MARCELLO;
elettivamente domiciliato in Via Ancona, 21, Macerata, presso il difensore;
OGGETTO: risarcimento danni da reato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 18.10.24 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 183 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
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1- Fondata e quindi da accogliersi la domanda risarcitoria proposta da Parte_1 nei confronti di per i danni derivanti dai ravvisati reati di cui agli artt. 110, 81 e Controparte_1
640 cp, e di cui agli artt. 110, 56 e 610 cp, come accertati in sede penale –giusta sentenza nr.
pagina 1 di 7 118/14 del 29.04.2014 del Tribunale di Macerata, confermata in parte qua dalla sentenza nr.
2005/15 del 28.07.2015 della Corte d'Appello di Ancona, divenuta irrevocabile in data
20.10.2015– per il concorso del convenuto nel disegno criminoso, deliberato e messo in atti dallo stesso e dal defunto coimputato , volto a privare l'attore, con artifici contabili ed Persona_1 approfittando della sua condizione di vulnerabilità finanziaria, delle quote di partecipazione alla società Fisiomed srl mediante appostamento nel bilancio della stessa di poste di debito inveritiere, quali il debito di euro 175.905,00 verso il e la perdita di esercizio al PE
31.12.2005 per euro 52.471,00; poste che consentivano al , socio di maggioranza, di PE deliberare all'assemblea straordinaria del 21.07.2006 l'abbattimento del capitale sociale,
l'estromissione del e la conseguente sottoscrizione da parte del solo del nuovo Parte_1 PE capitale sociale, a mezzo di parziale compensazione fra il preteso credito dello stesso, appostato in bilancio alla data del 31.07.2006, per euro 67.207,00 a titolo di finanziamento soci, e la perdita di bilancio anzidetta.
Più completa esposizione di questi fatti verrà resa nel prosieguo della motivazione.
2 - Riferisce l'attore, come confermato anche in sede penale, nella quale risulta la sua costituzione di parte civile, di essere stato indotto con artifici e raggiri dal , presentatogli PE dal come imprenditore in grado di risanare la propria difficile situazione economico- CP_1 finanziaria, a conferire in data 21.11.2001 la propria ditta individuale nella costituenda società
Fisiomed srl con attribuzione al della quota maggioritaria del 51% e della qualifica di PE amministratore plenipotenziario per gli atti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, in cambio dell'accollo da parte di quest'ultimo dei debiti dell'attore –che veniva escluso da ogni potere di amministrazione della neocostituita società-, fino a concorrenza della somma di euro
184.375,11, pari al 51% del valore del patrimonio netto della ditta individuale, concordemente stimato, nella scrittura privata sottoscritta fra il ed il in data 11.07.2001, in 700 Parte_1 PE milioni delle vecchie lire;
2.1 – continua l'attore rappresentando che contrariamente ai presi accordi, con falsa appostazione in bilancio operata in data 01.12.2001, il annotava nella contabilità della CP_1 neocostituita società un debito di questa verso il , a titolo di prestito per conferimento PE soci, di euro 175.905,00, così di fatto trasformando l'accollo personale dei debiti del in Parte_1 un debito della società, dai cui conti venivano infatti attinte –e solo per 38 rate a fronte delle 89 rinegoziate- le somme necessarie al pagamento delle rate del mutuo acceso dall'attore presso la pagina 2 di 7 Banca Nazionale dell'Agricoltura/Antonveneta, mutuo rimasto inevaso dopo l'estromissione del dalla compagine sociale, con conseguente pignoramento e relativa procedura esecutiva Parte_1 su immobile in comproprietà dell'attore e della di lui coniuge;
2.2 – ancora, espone il che in maniera del tutto inusuale stante la tipologia Parte_1 dell'attività sociale (prestazioni sanitarie e fisioterapiche), e senza fornire giustificazioni documentali né nella Nota di illustrazione del bilancio di fine anno, né in assemblea, in data
31.12.2005 il annotava nella contabilità della società un ammanco di cassa per euro CP_1
30.429,94, simulando così una perdita di esercizio di euro 52.471,00, tale da permettere, nell'assemblea straordinaria del 21.07.2006 appositamente convocata per il ripiano,
l'abbattimento del capitale sociale (stimato al conferimento dallo stesso in euro CP_1
10.000,00, di cui euro 4.900,00 assegnate al in forza di una discussa -dal CTP del P.M. Parte_1 in sede di indagini preliminari scaturite nel giudizio penale di cui sopra-, perizia giurata di stima),
e la successiva sottoscrizione della totalità delle quote del nuovo capitale sociale da parte del solo a mezzo compensazione con il prestito infruttifero finanziamento soci come detto PE fittiziamente appostato in bilancio, con conseguente esclusione del dalla compagine Parte_1 sociale e da tutte le cariche rivestite nella società.
2.3 – Così il in data 01.09.2008 cedeva l'azienda alla società PE Controparte_2
[...
–composta da famigliari allo stesso riconducibili– al prezzo di euro 30.000,00, mentre a soli nove mesi di distanza (20.04.2009) il 50% delle quote della veniva ceduto, al prezzo CP_2 effettivamente pagato di euro 330.000,00, ai soci subentranti , e Controparte_3 CP_4
. CP_5
2.4 – Conclude quindi l'attore chiedendo il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito della condotta truffaldina dei coimputati, danni quantificati rispettivamente in euro
330.000,00 quale controvalore delle quote perdute della Fisiomed srl, in euro 124.929,00 quale differenziale fra il reddito percepito nell'anno 2005 e quelli goduti negli anni a seguire fino al
2011, in euro 110.000,00 a titolo di rate di mutuo inevase, oltre al danno morale ed accessori di legge.
3 – Fatti tutti dei quali ha preso conoscenza ed ha delibato il giudice penale.
L'esame della sentenza penale del Tribunale di Macerata del 29.04.2014, per come confermata in parte qua dalla sentenza della Corte d'Appello di Ancona del 28.07.2015, divenuta irrevocabile e quindi facente stato nel presente giudizio ex art. 651 c.p.p., porta ineluttabilmente pagina 3 di 7 ad affermare la civile responsabilità del convenuto per le conseguenze risarcitorie connesse ai reati ascrittigli, essendo stato definitivamente accertato come il fosse l'artefice delle CP_1 truffaldine appostazioni contabili atte a decapitalizzare la società, indebitandola e creando perdite fittizie idonee a consentire l'azzeramento del capitale sociale al mero fine di privare senza corrispettivo il della propria azienda, oltre che del proprio reddito e finanche della Parte_1 propria casa, stante il mancato pagamento delle rate successive alla;
il tutto in contrasto Pt_2 con gli impegni presi nella scrittura privata dell'11.07.2001.
3.1 – Il giudice penale -con il detto accertamento passato in giudicato- ha anche condannato il al risarcimento dei danni in favore del (e della di lui figlia, che CP_1 Parte_1 non ha proposto azione civile) ed ha stabilito una provvisionale di euro 50.000,00.
4 – Facendo il giudicato penale stato in riguardo alla ricostruzione dei fatti operata in quella sede, va dichiarata inammissibile ogni contestazione afferente in specie all'interpretazione delle appostazioni contabili, alla loro natura fraudolenta ed alla diretta imputabilità di tali appostazioni fittizia all'odierno convenuto.
4.1 – Va quindi dichiarata inammissibile, prima ancora che irrilevante (per come già dichiarato a pag. 19 della sentenza nr. 118/2014 del Tribunale di Macerata, confermata in appello), l'eccezione di mancato accollo da parte del defunto dei debiti personali del PE
(eccezione peraltro disattesa dalla Corte d'Appello a pag. 8 della sentenza nr. 15/2015), Parte_1 avendo definitivamente accertato il giudice penale che la condotta criminosa dell'odierno convenuto, con il conseguenziale danno costituito dalla perdita dell'azienda conferita da parte dell'attore, si è concretizzata nella svalutazione di quest'ultima in sede di conferimento, nella creazione di poste di debito inesistenti a carico della neo società Fisiomed srl in sede di costituzione e quindi nell'appostazione nel bilancio 2005 di perdite fittizie, al mero fine di consentire al l'azzeramento del capitale sociale e la ricostituzione dello stesso con PE intera sottoscrizione delle relative quote, con compensazione con crediti come detto inesistenti.
4.2 - Parimenti inammissibile in quanto coperta dal giudicato penale è la contestazione di inesistenza dell'obbligo per il di far fronte al mutuo personale del giusta PE Parte_1 scrittura dell'11.07.2001, così come la contestazione sull'an dei danni subiti, danni costituiti (V. pag. 22 della sentenza nr. 118/14 del Tribunale di Macerata) dalla “perdita dell'azienda, del lavoro, della casa, e nella crisi familiare” dell'odierno attore, trattandosi di accertamenti non suscettibili di diversa prospettazione.
pagina 4 di 7 4.3 - Dovendo quindi questo Tribunale limitarsi all'esatta quantificazione del quantum debeatur, va condivisa la valutazione prudenziale operata nella sentenza di primo grado (pag.
39) di stima del danno da perdita della quota sociale del in euro 330.000,00, pari al Parte_1 prezzo effettivamente pagato dai per l'acquisto del 50% nel 2008, avendo le parti CP_3 valutato nella scrittura dell'11.07.2001 il valore dell'azienda conferita, pur considerati i debiti, in
700 milioni delle vecchie lire, e risultando l'azienda medesima produttiva –anche di ricavi in nero, per come riferito dai testi : pagg. 15 e 16 sentenza di questo Tribunale nr. 118/14)- Tes_1
e non in perdita, negli anni a seguire, come indirettamente dimostrato dal conto economico del bilancio 2006, dove il valore della produzione in termini di ricavi dalle vendite ed altri proventi ammonta ad euro 705.312,96 (v. doc. 4 – all. C – p. 86 parte attrice), e come del resto ritenuto nei fatti dagli stessi imputati, se è vero come è vero che il , con raccomandata A/R del 01 PE aprile del 2005, comunicava al il proprio intendimento di cedere la propria quota del Parte_1
51% al valore di euro 700.000,00, offrendola successivamente anche a terzi al prezzo di euro
1.000.000,00.
5 – Parimenti pacifica, in quanto incontestatamente dichiarato dai famigliari del in Parte_1 sede di escussione quali parti civili, oltre che di evidenza documentale, è la flessione del reddito subito dal di anni 46 all'epoca della subita estromissione, ben potendo presumersi un Parte_1 incremento e non una diminuzione del reddito medesimo in assenza dei fatti criminosi contestati, oltre che la prosecuzione dell'attività lavorativa nell'azienda fino all'età pensionabile;
per cui più che prudenziale si rivela la richiesta attorea limitata al minor reddito percepito negli anni a seguire fino al 2011, rispetto a quelli dichiarati nel 2005, minor reddito pari, rispettivamente, ad euro
6.291,00 nel 2006, ad euro 34.613,00 nel 2007, ad euro 21.514,00 nel 2008, ad euro 30.474,00 nel 2009, ad euro 14.626,00 nel 2010, ed ad euro 17.411,00 nel 2011, e quindi a complessivi euro 124.929,00, a cui vanno aggiunti gli interessi legali, da calcolarsi sui detti singoli differenziali a far tempo dal primo giorno dell'anno successivo alla loro mancata percezione fino al saldo;
6 – Nello stesso modo, oggetto di accertamento definitivo in sede penale risulta la circostanza che “la società Fisiomed srl il 2 luglio 2002, il 9 dicembre 2002, il 7 gennaio 2003, ha pagato rate del contratto di mutuo agrario stipulato il 31 dicembre 1999 da Parte_1 con il Monte dei Paschi di Siena per un totale di euro 30.000, che il nuovo mutuo rinegoziato nel gennaio 2003 prevedeva 89 rate mensili di € 1300 ciascuna a far data dal febbraio 2003 e che nel periodo febbraio 2003 – luglio 2006 la Fisiomed Srl aveva pagato (solo) 38 rate mensili del
pagina 5 di 7 mutuo per un totale di € 66.000” (pag. 11 della sentenza della Corte d'Appello di Ancona) interrompendo i pagamenti per il periodo successivo.
La circostanza è confermata dall'indicazione nelle contabili dei bonifici operati dalla
Fisiomed srl verso la della causale “Mutuo 4031668”, identificativo coincidente con il CP_6 numero del mutuo di cui al piano di ammortamento riportante al 10.07.2006 un residuo debito in sorte capitale di euro 108.405,72 (doc. 9 parte attrice).
Indiscutibilmente imputabile al convenuto è quindi l'azione esecutiva intrapresa dalla a carico del per il mancato pagamento delle rate Controparte_7 Parte_1 successive al giugno 2006, mancato pagamento più volte minacciato dagli imputati in sede assembleare -per come dichiarato dai testi , per come definitivamente accertato dal Tes_1 giudice penale nel capo b) dell'imputazione-, e sfociato nell'atto di precetto del 13.09.2007 e nell'avviso d'asta relativo alla casa di abitazione dell'attore (docc. 10 e 11 parte attrice), per quindi essere transattivamente ovviato dal a mezzo di nr. 2 piani di rientro Parte_1 definitivamente conclusi con il rilascio della quietanza a saldo di estinzione del debito e della procedura rilasciata dalla Monte Paschi di Siena in data 20.12.2017 (doc. 21).
7 - Il danno va quindi liquidato nella complessiva somma di euro 751.112,96, così determinata:
a) Euro 330.000,00 pari al valore minimo riconosciuto dal CTP del P.M. per la privazione della quota sociale dell'attore, avvenuta in data 31.07.2006;
b) Euro 124.929,00 quale perdita, per il periodo 2006-2011, dei redditi già goduti nel 2005;
c) Euro 108.405,72 quale credito fondiario residuo alla data del 10.07.2006 del mutuo nr.
0554031668 BNA/Antonveneta, data dell'inadempimento della Fisiomed srl (doc. 9 parte attrice);
d) Euro 187.778,24 quale danno morale derivante dai reati ascritti (1/3 delle voci precedenti);
a cui andrà detratta la provvisionale di euro 50.000,00 già riconosciuta nella sentenza nr.
118/14 del 29.04.2014 del Tribunale di Macerata.
7.1 Sulle somme come sopra determinata decorrerà per ciascuna voce:
7.1.a – debito di valuta, quindi interessi legali dal 31.7.2006 al soddisfo;
7.1.b – debito di valore, da aggiornare con rivalutazione di anno come segue: euro
6.291,00 dal 1.1.07; euro 34.613,00 dal 1.1.08; euro 21.514,00 dal 1.1.09; euro 30.474,00 dal pagina 6 di 7 1.1.10; euro 14.626,00 dal 1.1.11; euro 17.411,00 dal 1.1.12; e su tali rivalutaizoni anno per anno calcolare gli interessi legali;
7.1.c. – debito di valuta, interessi legali dal 10.7.06 al soddisfo;
7.1.d – debito di valore, da aggiornare con devalutazione all'epoca del 31.7.06
(commissione del reato secondo ricostruzione in sentenza della Corte di Appello) e da calcolare interessi legali sulla somma rivalutata di anno in anno;
8 - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, condanna -per i fatti accertati in via definitiva con sentenza della Corte di Controparte_1
Apppello di Ancona del 28.7.15- a corrispondere a la somma di euro Parte_1
751.112,96, al lordo della provvisionale di euro 50.000,00 già riconosciuta nella sentenza nr.
118/14 del 29.04.2014 del Tribunale di Macerata, ed oltre interessi da calcolarsi con le modalità riportate al punto 7.1 della motivazione.
Condanna a sostenere le spese del giudizio e liquida quelle in favore di Controparte_1
in complessivi euro 29.000,00 per compensi professionali, oltre spese Parte_1 generali 15%, cap, iva e spese vive documentate.
Macerata, 15 gennaio 2025.
Il Giudice dr. Luigi Reale
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