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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 15/12/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1695/2023 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE I CIVILE -
Il Tribunale di Como riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Agostino Abate Presidente dott.ssa Martina Roberta NE Giudice rel. dott. Alessandro D'Aniello Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo in epigrafe indicato
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. BELTRAMI PATRIZIA ed elettivamente presso lo studio del difensore
PARTE RICORRENTE
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. d elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore Parte_2
PARTE RESISTENTE
E
C.F. ), con sede Controparte_2 P.IVA_1 centrale in Roma/EUR, via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. DEL GATTO ANTONIO, elettivamente domiciliato in Como, via E. Pessina,
8 presso la sede provinciale CP_2
PARTE RESISTENTE
Con regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento
OGGETTO: ATTRIBUZIONE QUOTA DI PENSIONE DI REVERSIBILITÀ
CONCLUSIONI
PARTE RICORRENTE
1. In via principale, accertare e dichiarare il diritto della odierna ricorrente ad una quota della pensione di reversibilità e degli altri assegni spettanti al coniuge superstite, nella misura non inferiore al 90% dell'intero trattamento, per le ragioni sopra esposte, o a quella maggiore e/o minore che parrà di Giustizia, con decorrenza dalla data del 12.07.2022, data del decesso dell'ex coniuge;
2. Per l'effetto, condannare la CP_ resistente, alla restituzione, di quanto di spettanza alla ricorrente, e a lei corrisposto dall' a far data dal decesso, o da quella diversa data ritenuta di Giustizia, fino all'emanando provvedimento oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3. Con vittoria di spese, competenze ed onorari. In via istruttoria, chiede ordinarsi CP_ all' in persona del legale rappr.te p.t. di esibire in copia autentica tutta la documentazione relativa alla domanda di reversibilità della pensione presentata dalla resistente, al fine di evidenziare l'esistenza di CP_ documenti attestanti il reddito della predetta. In via istruttoria, chiede ordinarsi all' Sede Generale Roma,
Via dell'Amba Aradam n. 5 in persona del l.r.p.t. di comunicare gli estremi della pensione del sig. Parte_3
e dell'entità del trattamento spettante al medesimo in vita e della entità del trattamento di reversibilità
[...] erogata al coniuge superstite.
PARTE RESISTENTE
Voglia il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione respinta:
IN VIA PRELIMINARE: per le ragioni indicate in narrativa, disporre, occorrendo, la remissione in termini ex art.294 c.p.c. della resistente e, per l'effetto, dichiarare la tempestività delle deduzioni, domande ed eccezioni formulate dalla stessa con la presente comparsa, ed ammettere la medesima a compiere ogni attività di difesa ed istruttoria.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: respingere le domande formulate dalla ricorrente nel presente giudizio, in quanto infondate, all'esito dell'accertamento e della dichiarazione di estinzione del diritto della ricorrente all'assegno divorzile, per le ragioni esposte in narrativa.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accertamento del diritto della ricorrente signora ad una quota della pensione di reversibilità e di ogni altro eventuale assegno che dovesse Pt_1 risultare spettante al coniuge superstite all'esito del presente giudizio, dichiararne la ripartizione nella misura rispettivamente pari, quantomeno, al 90% in favore della signora e non superiore al 10% Controparte_1 in favore della signora ovvero nella diversa misura che il Tribunale ritenesse dovuta sulla Parte_1 base dei presupposti che ritenesse dimostrati dalla ricorrente.
In ogni caso, spese rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA: Occorrendo, si chiede la prova per interrogatorio formale e per testi sulle seguenti circostanze: … Con ogni riserva istruttoria. Si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova che dovessero essere dedotti da controparte, ritenuti ammissibili e rilevanti ai fini del decidere.
CP_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Como decidere la presente controversia ai sensi dell'art. 113 c.p.c., 1° comma, stabilendo, in particolare, le quote della pensione di reversibilità relativa alla posizione del sig. Parte_3
in ogni caso entro il limite complessivo del 60% della pensione, come stabilito dall'art. 22 della L.
[...]
903/65 nonché delle riduzioni imposte dall'art. 1, comma 41 della L. 335/95, tabella “F”, da attribuire alle
Signore e Con vittoria di spese. Parte_1 Controparte_1
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo
Con ricorso depositato in data 14.6.2023, , in qualità di ex coniuge del de cuius, Parte_1
e titolare di assegno divorzile ai sensi dell'art. 5 Legge n. 898/1970, ha chiesto al Parte_3
Tribunale l'attribuzione di una quota, ex art. 9 Legge n. 898/1970, della pensione di reversibilità erogata da e correlata agli emolumenti pensionistici di , deceduto in data 12.7.2022. In CP_2 Parte_3 particolare, la ricorrente ha riferito che, in sede di divorzio, era stato concordato un assegno divorzile pari ad
€ 1.000 mensili (doc. 4 di parte ricorrente).
Sentita la sola parte ricorrente all'udienza del 26.11.2024, con provvedimento a verbale, il Giudice precedente assegnatario del fascicolo ha così provveduto: atteso che la notifica si è perfezionata ai sensi dell'art. 140
c.p.c. per compiuta giacenza, dispone che la ricorrente depositi, entro il 20/12/2024, il certificato di residenza della resistente, riservandosi all'esito di dichiararne la contumacia;
richiede all ai sensi dell'art. 213 CP_2
c.p.c., l'esibizione in giudizio, entro il 17/03/2025, mediante invio alla cancelleria
( , delle domande di reversibilità della pensione di Email_1 Parte_3
(C.F. sinora presentate, dei documenti attestanti le eventuali somme a tal titolo C.F._3 erogate, dell'entità della pensione spettante a all'epoca del decesso (12.7.2022) e Parte_3 dell'entità della pensione di reversibilità spettante alle coniugi superstiti;
fissa udienza, per verificare l'esito di quanto sopra, al 02/04/2025.
Riassegnato il fascicolo, all'esito di tale udienza, sostituita dal deposito di note scritte, -LETTI gli atti ed esaminati i documenti, LETTE le note scritte depositate da parte ricorrente in sostituzione dell'udienza del
2.4.2025, RILEVATO che La controversia tra l'ex coniuge e il coniuge superstite per l'accertamento della ripartizione - ai sensi dell'art. 9, comma 3, della l. n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 13 della l. n. 74 del 1987 - del trattamento di reversibilità deve necessariamente svolgersi in contraddittorio con l'ente erogatore atteso che, essendo il coniuge divorziato, al pari di quello superstite, titolare di un autonomo diritto di natura previdenziale, l'accertamento concerne i presupposti affinché l'ente assuma un'obbligazione autonoma, anche se nell'ambito di una erogazione già dovuta, nei confronti di un ulteriore soggetto. (Cass.
22.5.2020, n. 9493); RITENUTO pertanto necessario integrare il contraddittorio ex art 102 c.p.c. e fissare nuova udienza di comparizione delle parti;
RITENUTO che l' nel costituirsi in giudizio, debba CP_2 documentare l'entità della pensione lorda percepita da al momento del decesso Parte_3
(12.7.2022) e l'entità della pensione di reversibilità per cui è causa;
- il Giudice nuovo assegnatario del fascicolo, dott.ssa NE, ha fissato udienza in data 28.11.2025 per la comparizione personale delle parti, ha assegnato termine alla ricorrente per la notifica del ricorso, unitamente all'originario decreto di fissazione udienza, al presente provvedimento, al verbale integrale di udienza, alla controparte e a nel rispetto CP_2 dei termini di cui all'art. 473 bis. 14, commi quinto e sesto, c.p.c. e ai convenuti per costituirsi in giudizio, disponendo il deposito della documentazione economica indicata.
In data 12.8.2025, si è ritualmente costituito l' Controparte_2 rappresentando che, alla data della morte, il signor era titolare della pensione VOCOMS Pt_3
091240048600936 - pensione di anzianità pensione di vecchiaia e di anzianità, liquidata a carico della gestione esercenti attività commerciali, in regime internazionale, per un importo al lordo delle trattenute di legge di € 1.669,34 (cfr. comparsa di costituzione).
In data 28.10.2025, si è costituita tempestivamente , rappresentando di avere sposato Controparte_1 il signor in data 29.5.2021. Ha dunque chiesto il rigetto della domanda della ricorrente o, in subordine, Pt_3
l'attribuzione di una quota della pensione di reversibilità del marito pari al 90% e non superiore al 10% in favore della prima moglie.
All'udienza del 28.11.2025, sentita la signora ritenute inammissibili le istanze di prova orale CP_1 avanzate dalle parti, avendo la causa natura documentale e ritenuta, pertanto, la causa matura per la decisione, il Giudice delegato ha proposto -CONSIDERATI il criterio previsto dal legislatore all'art. 9, comma 3, L.
898/1970 (durata del rapporto), gli ulteriori criteri valorizzati dalla giurisprudenza (cfr. Cass. 3037/2001: condizioni economiche delle parti, finalità assistenziali, ammontare dell'assegno divorzile goduto dall'ex coniuge) e le pensioni percepite dalle parti- alle parti di concordare una ripartizione 80% (signora Pt_1
e 20% (signora in via conciliativa. Ha quindi assegnato alle parti un termine per valutare la CP_1 proposta formulata -in seguito rifiutata da parte resistente-, rimettendo la causa al Collegio per la decisione, alla scadenza del termine assegnato.
Presupposti ai fini dell'attribuzione della quota della pensione di reversibilità
Occorre osservare preliminarmente che, ai sensi dell'art. 9 della legge 898/70, qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota di tale pensione spetta anche al coniuge divorziato del defunto, sempre che il coniuge divorziato sia titolare di un assegno divorzile e non sia passato a nuove nozze. Il Tribunale deve attribuire una quota della pensione di reversibilità al coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile, in presenza di un coniuge superstite, tenendo conto della durata del rapporto.
La Corte Costituzionale ha chiarito che, per durata del rapporto, deve intendersi la durata legale del matrimonio, comprensiva del periodo di separazione legale, in quanto la separazione personale è una semplice fase del rapporto coniugale (Corte cost. 491/2000).
Il criterio della durata del rapporto, pur rimanendo l'elemento preponderante della valutazione giudiziale, deve essere però affiancato da ulteriori elementi correttivi della proporzione matematica, in un'ottica di maggiore equità economica e sociale. Esso è, dunque, criterio preminente, ma non esclusivo, per il calcolo delle quote della pensione di reversibilità spettanti agli aventi diritto, che deve essere ponderato anche attraverso ulteriori elementi, quali le condizioni economiche delle parti e l'ammontare dell'assegno goduto dal divorziato prima del decesso dell'ex coniuge.
In questo quadro, la convivenza more uxorio eventualmente intercorsa tra il deceduto e il coniuge superstite, non potendo essere assimilata al matrimonio in quanto priva dei requisiti di stabilità, certezza, reciprocità dei diritti e dei doveri che solo dal matrimonio nascono, deve essere esclusa dal calcolo relativo alla ripartizione del trattamento di reversibilità ma può essere compresa tra gli elementi valutativi ulteriori al fine di escludere gli eventuali riflessi negativi del criterio della durata del matrimonio sulla posizione del soggetto economicamente più debole (Cass., S.U., 159/1998; Cass. 18199/2006; Cass. 4867/2006).
Il Tribunale ritiene pertanto che la domanda di parte ricorrente di attribuzione della quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge debba trovare accoglimento, sussistendone i presupposti di legge.
La signora ex coniuge del de cuius, non è infatti passata a nuove nozze ed ha documentato di essere Pt_1 titolare di un assegno divorzile, al momento della morte dell'ex consorte.
In particolare, dalla documentazione depositata, risulta che la signora a sposato Pt_1 Parte_3 in data 13.8.1988 e che, successivamente, in data 16-21.2.2007, con sentenza n. 3467/2007, il Tribunale di
Roma ha pronunciato il divorzio alle condizioni concordate dalle parti che prevedevano, tra l'altro,
l'attribuzione in favore della moglie di un assegno divorzile di € 1.000 mensili.
In data 29.5.2021, ha poi sposato la signora con cui conviveva dal 2013 (cfr. Parte_3 CP_1 verbale udienza del 28.11.2025).
Pertanto, quanto alla formale durata del primo rapporto matrimoniale, risulta che la signora è Pt_1 rimasta sposata con il de cuius per 19 anni, ovvero dal matrimonio, celebrato nel 1988, al divorzio, nel 2007.
La durata del secondo matrimonio, invece, è pari a 1 anno, dal 2021, anno del matrimonio, alla morte del signor avvenuta a luglio 2022. Pt_3
Quanto alle condizioni economiche e patrimoniali delle parti, risulta che la signora di anni 64, non Pt_1 lavora dal 1999, avendo poi lavorato come collaboratrice domestica solo un mese nel 2006 (cfr. estratto conto previdenziale del 20.11.2025) ha dichiarato di essere invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 100% (cfr. verbale di accertamento del 31.1.2019 in atti, revisionabile a gennaio
2021), di percepire una pensione di invalidità minima ma non l'accompagnamento e di essere proprietaria dell'immobile in cui vive (cfr. autodichiarazione del 16.1.2024 e verbale udienza del 26.11.2024). Dalla documentazione fiscale in atti, risulta aver percepito un reddito complessivo di € 1.946 nel 2022 e nel 2021
(PF 2023, PF 2022) e di € 2.191 nel 2020 (PF 2021). Era proprietaria di un rilevante patrimonio immobiliare, ceduto negli anni. Recentemente, risulta aver alienato un immobile a Nettuno, nel 2024, per € 250.000 (doc.
26 di parte resistente), nel 2023, un immobile a Roma per € 460.000 (doc. 25), nel 2021, un immobile ad
HE per € 165.000 (doc. 27 di parte resistente). Attualmente, risulta essere proprietaria di un villino con box auto ad Anzio (cat. A/7), acquistato nel 2023 per € 350.000 e di due box a Roma (cfr. doc. 52-53 e 26 parte resistente).
La signora di anni 69, ha dichiarato di percepire una pensione di vecchiaia di euro 1.500 mensili CP_1 ed una pensione di reversibilità di € 400 mensili, avendo cessato definitivamente la propria attività lavorativa, quale amministratrice di condomini, in data il 31.12.2024. Dalla documentazione fiscale in atti, risulta aver percepito un reddito mensile netto calcolato si 12 mensilità di circa € 4.480 nel 2023 (PF 2024) e di circa €
2.890 nel 2022 (PF 2023). È proprietaria della casa in cui vive e di un ulteriore immobile a Noto ed è comproprietaria per 1/3 di altri due immobili in Como e Castelletto Sopra Ticino (cfr. verbale udienza del
28.11.2025 e autodichiarazione del 24.10.2025)
Nel caso di specie, dunque, tenuto conto della durata dei due rapporti coniugali ma anche della convivenza prematrimoniale, dell'importo dell'assegno divorzile, delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti e della loro età, il Collegio ritiene equa e congrua rispetto ai parametri di legge e ai principi giurisprudenziali richiamati, l'attribuzione della quota della pensione di reversibilità nella misura del 70% in favore della signora del rimanente 30% in favore della signora Pt_1 CP_1
Decorrenza
Quanto alla decorrenza del diritto della ricorrente alla percezione della pensione nella quota stabilita in suo favore, essa va fissata nella mensilità successiva alla morte dell'ex marito. Infatti, nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non "pro quota" il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato
(sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso (Trib. Milano, sentenza
20.3.2013; Cass. 31.1.2007, n. 2092).
Spese di lite
Stante la materia del contendere e la necessità che la quota della pensione di reversibilità sia determinata dal
Giudice, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra parte parte Pt_1 CP_1
Quanto ai rapporti tra e parte ricorrente e tra e parte resistente, non sussiste soccombenza in CP_2 CP_2 senso tecnico-giuridico: l'ente erogatore è parte necessaria, senza essere in opposizione rispetto alle reciproche domande dei soggetti legittimati. Le spese processuali relative alla costituzione in giudizio dell' CP_2 restano, pertanto, irripetibili.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Como, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe indicate, così decide:
1. ATTRIBUISCE a (C.F. ), nata a [...] il [...], in Parte_1 C.F._1 qualità di ex coniuge, la quota pari al 70% della pensione indiretta erogata a seguito della morte di
, nato il [...] in [...] e deceduto in Rozzano il 12.7.2022 e a Parte_3
(C.F. ), in qualità di coniuge superstite, la rimanente Controparte_1 C.F._2 quota del 30%; 2. ORDINA all' con sede centrale in Roma/EUR, via Controparte_2
Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, di corrispondere a Pt_1
la quota del 70% della pensione indiretta, con decorrenza dal mese successivo a quello del
[...] decesso di e, così, dalla mensilità di agosto 2022 e a Parte_3 Controparte_1 la rimanente quota del 30%;
3. COMPENSA le spese di lite tra le parti e ; Parte_1 Controparte_1
4. DICHIARA IRRIPETIBILI le spese processuali nei rapporti tra l' e le altre parti. CP_2
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Como, nella Camera di consiglio del 12.12.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina Roberta NE dott. Agostino Abate
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE I CIVILE -
Il Tribunale di Como riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Agostino Abate Presidente dott.ssa Martina Roberta NE Giudice rel. dott. Alessandro D'Aniello Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo in epigrafe indicato
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. BELTRAMI PATRIZIA ed elettivamente presso lo studio del difensore
PARTE RICORRENTE
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. d elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore Parte_2
PARTE RESISTENTE
E
C.F. ), con sede Controparte_2 P.IVA_1 centrale in Roma/EUR, via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. DEL GATTO ANTONIO, elettivamente domiciliato in Como, via E. Pessina,
8 presso la sede provinciale CP_2
PARTE RESISTENTE
Con regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento
OGGETTO: ATTRIBUZIONE QUOTA DI PENSIONE DI REVERSIBILITÀ
CONCLUSIONI
PARTE RICORRENTE
1. In via principale, accertare e dichiarare il diritto della odierna ricorrente ad una quota della pensione di reversibilità e degli altri assegni spettanti al coniuge superstite, nella misura non inferiore al 90% dell'intero trattamento, per le ragioni sopra esposte, o a quella maggiore e/o minore che parrà di Giustizia, con decorrenza dalla data del 12.07.2022, data del decesso dell'ex coniuge;
2. Per l'effetto, condannare la CP_ resistente, alla restituzione, di quanto di spettanza alla ricorrente, e a lei corrisposto dall' a far data dal decesso, o da quella diversa data ritenuta di Giustizia, fino all'emanando provvedimento oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3. Con vittoria di spese, competenze ed onorari. In via istruttoria, chiede ordinarsi CP_ all' in persona del legale rappr.te p.t. di esibire in copia autentica tutta la documentazione relativa alla domanda di reversibilità della pensione presentata dalla resistente, al fine di evidenziare l'esistenza di CP_ documenti attestanti il reddito della predetta. In via istruttoria, chiede ordinarsi all' Sede Generale Roma,
Via dell'Amba Aradam n. 5 in persona del l.r.p.t. di comunicare gli estremi della pensione del sig. Parte_3
e dell'entità del trattamento spettante al medesimo in vita e della entità del trattamento di reversibilità
[...] erogata al coniuge superstite.
PARTE RESISTENTE
Voglia il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione respinta:
IN VIA PRELIMINARE: per le ragioni indicate in narrativa, disporre, occorrendo, la remissione in termini ex art.294 c.p.c. della resistente e, per l'effetto, dichiarare la tempestività delle deduzioni, domande ed eccezioni formulate dalla stessa con la presente comparsa, ed ammettere la medesima a compiere ogni attività di difesa ed istruttoria.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: respingere le domande formulate dalla ricorrente nel presente giudizio, in quanto infondate, all'esito dell'accertamento e della dichiarazione di estinzione del diritto della ricorrente all'assegno divorzile, per le ragioni esposte in narrativa.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accertamento del diritto della ricorrente signora ad una quota della pensione di reversibilità e di ogni altro eventuale assegno che dovesse Pt_1 risultare spettante al coniuge superstite all'esito del presente giudizio, dichiararne la ripartizione nella misura rispettivamente pari, quantomeno, al 90% in favore della signora e non superiore al 10% Controparte_1 in favore della signora ovvero nella diversa misura che il Tribunale ritenesse dovuta sulla Parte_1 base dei presupposti che ritenesse dimostrati dalla ricorrente.
In ogni caso, spese rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA: Occorrendo, si chiede la prova per interrogatorio formale e per testi sulle seguenti circostanze: … Con ogni riserva istruttoria. Si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova che dovessero essere dedotti da controparte, ritenuti ammissibili e rilevanti ai fini del decidere.
CP_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Como decidere la presente controversia ai sensi dell'art. 113 c.p.c., 1° comma, stabilendo, in particolare, le quote della pensione di reversibilità relativa alla posizione del sig. Parte_3
in ogni caso entro il limite complessivo del 60% della pensione, come stabilito dall'art. 22 della L.
[...]
903/65 nonché delle riduzioni imposte dall'art. 1, comma 41 della L. 335/95, tabella “F”, da attribuire alle
Signore e Con vittoria di spese. Parte_1 Controparte_1
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo
Con ricorso depositato in data 14.6.2023, , in qualità di ex coniuge del de cuius, Parte_1
e titolare di assegno divorzile ai sensi dell'art. 5 Legge n. 898/1970, ha chiesto al Parte_3
Tribunale l'attribuzione di una quota, ex art. 9 Legge n. 898/1970, della pensione di reversibilità erogata da e correlata agli emolumenti pensionistici di , deceduto in data 12.7.2022. In CP_2 Parte_3 particolare, la ricorrente ha riferito che, in sede di divorzio, era stato concordato un assegno divorzile pari ad
€ 1.000 mensili (doc. 4 di parte ricorrente).
Sentita la sola parte ricorrente all'udienza del 26.11.2024, con provvedimento a verbale, il Giudice precedente assegnatario del fascicolo ha così provveduto: atteso che la notifica si è perfezionata ai sensi dell'art. 140
c.p.c. per compiuta giacenza, dispone che la ricorrente depositi, entro il 20/12/2024, il certificato di residenza della resistente, riservandosi all'esito di dichiararne la contumacia;
richiede all ai sensi dell'art. 213 CP_2
c.p.c., l'esibizione in giudizio, entro il 17/03/2025, mediante invio alla cancelleria
( , delle domande di reversibilità della pensione di Email_1 Parte_3
(C.F. sinora presentate, dei documenti attestanti le eventuali somme a tal titolo C.F._3 erogate, dell'entità della pensione spettante a all'epoca del decesso (12.7.2022) e Parte_3 dell'entità della pensione di reversibilità spettante alle coniugi superstiti;
fissa udienza, per verificare l'esito di quanto sopra, al 02/04/2025.
Riassegnato il fascicolo, all'esito di tale udienza, sostituita dal deposito di note scritte, -LETTI gli atti ed esaminati i documenti, LETTE le note scritte depositate da parte ricorrente in sostituzione dell'udienza del
2.4.2025, RILEVATO che La controversia tra l'ex coniuge e il coniuge superstite per l'accertamento della ripartizione - ai sensi dell'art. 9, comma 3, della l. n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 13 della l. n. 74 del 1987 - del trattamento di reversibilità deve necessariamente svolgersi in contraddittorio con l'ente erogatore atteso che, essendo il coniuge divorziato, al pari di quello superstite, titolare di un autonomo diritto di natura previdenziale, l'accertamento concerne i presupposti affinché l'ente assuma un'obbligazione autonoma, anche se nell'ambito di una erogazione già dovuta, nei confronti di un ulteriore soggetto. (Cass.
22.5.2020, n. 9493); RITENUTO pertanto necessario integrare il contraddittorio ex art 102 c.p.c. e fissare nuova udienza di comparizione delle parti;
RITENUTO che l' nel costituirsi in giudizio, debba CP_2 documentare l'entità della pensione lorda percepita da al momento del decesso Parte_3
(12.7.2022) e l'entità della pensione di reversibilità per cui è causa;
- il Giudice nuovo assegnatario del fascicolo, dott.ssa NE, ha fissato udienza in data 28.11.2025 per la comparizione personale delle parti, ha assegnato termine alla ricorrente per la notifica del ricorso, unitamente all'originario decreto di fissazione udienza, al presente provvedimento, al verbale integrale di udienza, alla controparte e a nel rispetto CP_2 dei termini di cui all'art. 473 bis. 14, commi quinto e sesto, c.p.c. e ai convenuti per costituirsi in giudizio, disponendo il deposito della documentazione economica indicata.
In data 12.8.2025, si è ritualmente costituito l' Controparte_2 rappresentando che, alla data della morte, il signor era titolare della pensione VOCOMS Pt_3
091240048600936 - pensione di anzianità pensione di vecchiaia e di anzianità, liquidata a carico della gestione esercenti attività commerciali, in regime internazionale, per un importo al lordo delle trattenute di legge di € 1.669,34 (cfr. comparsa di costituzione).
In data 28.10.2025, si è costituita tempestivamente , rappresentando di avere sposato Controparte_1 il signor in data 29.5.2021. Ha dunque chiesto il rigetto della domanda della ricorrente o, in subordine, Pt_3
l'attribuzione di una quota della pensione di reversibilità del marito pari al 90% e non superiore al 10% in favore della prima moglie.
All'udienza del 28.11.2025, sentita la signora ritenute inammissibili le istanze di prova orale CP_1 avanzate dalle parti, avendo la causa natura documentale e ritenuta, pertanto, la causa matura per la decisione, il Giudice delegato ha proposto -CONSIDERATI il criterio previsto dal legislatore all'art. 9, comma 3, L.
898/1970 (durata del rapporto), gli ulteriori criteri valorizzati dalla giurisprudenza (cfr. Cass. 3037/2001: condizioni economiche delle parti, finalità assistenziali, ammontare dell'assegno divorzile goduto dall'ex coniuge) e le pensioni percepite dalle parti- alle parti di concordare una ripartizione 80% (signora Pt_1
e 20% (signora in via conciliativa. Ha quindi assegnato alle parti un termine per valutare la CP_1 proposta formulata -in seguito rifiutata da parte resistente-, rimettendo la causa al Collegio per la decisione, alla scadenza del termine assegnato.
Presupposti ai fini dell'attribuzione della quota della pensione di reversibilità
Occorre osservare preliminarmente che, ai sensi dell'art. 9 della legge 898/70, qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota di tale pensione spetta anche al coniuge divorziato del defunto, sempre che il coniuge divorziato sia titolare di un assegno divorzile e non sia passato a nuove nozze. Il Tribunale deve attribuire una quota della pensione di reversibilità al coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile, in presenza di un coniuge superstite, tenendo conto della durata del rapporto.
La Corte Costituzionale ha chiarito che, per durata del rapporto, deve intendersi la durata legale del matrimonio, comprensiva del periodo di separazione legale, in quanto la separazione personale è una semplice fase del rapporto coniugale (Corte cost. 491/2000).
Il criterio della durata del rapporto, pur rimanendo l'elemento preponderante della valutazione giudiziale, deve essere però affiancato da ulteriori elementi correttivi della proporzione matematica, in un'ottica di maggiore equità economica e sociale. Esso è, dunque, criterio preminente, ma non esclusivo, per il calcolo delle quote della pensione di reversibilità spettanti agli aventi diritto, che deve essere ponderato anche attraverso ulteriori elementi, quali le condizioni economiche delle parti e l'ammontare dell'assegno goduto dal divorziato prima del decesso dell'ex coniuge.
In questo quadro, la convivenza more uxorio eventualmente intercorsa tra il deceduto e il coniuge superstite, non potendo essere assimilata al matrimonio in quanto priva dei requisiti di stabilità, certezza, reciprocità dei diritti e dei doveri che solo dal matrimonio nascono, deve essere esclusa dal calcolo relativo alla ripartizione del trattamento di reversibilità ma può essere compresa tra gli elementi valutativi ulteriori al fine di escludere gli eventuali riflessi negativi del criterio della durata del matrimonio sulla posizione del soggetto economicamente più debole (Cass., S.U., 159/1998; Cass. 18199/2006; Cass. 4867/2006).
Il Tribunale ritiene pertanto che la domanda di parte ricorrente di attribuzione della quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge debba trovare accoglimento, sussistendone i presupposti di legge.
La signora ex coniuge del de cuius, non è infatti passata a nuove nozze ed ha documentato di essere Pt_1 titolare di un assegno divorzile, al momento della morte dell'ex consorte.
In particolare, dalla documentazione depositata, risulta che la signora a sposato Pt_1 Parte_3 in data 13.8.1988 e che, successivamente, in data 16-21.2.2007, con sentenza n. 3467/2007, il Tribunale di
Roma ha pronunciato il divorzio alle condizioni concordate dalle parti che prevedevano, tra l'altro,
l'attribuzione in favore della moglie di un assegno divorzile di € 1.000 mensili.
In data 29.5.2021, ha poi sposato la signora con cui conviveva dal 2013 (cfr. Parte_3 CP_1 verbale udienza del 28.11.2025).
Pertanto, quanto alla formale durata del primo rapporto matrimoniale, risulta che la signora è Pt_1 rimasta sposata con il de cuius per 19 anni, ovvero dal matrimonio, celebrato nel 1988, al divorzio, nel 2007.
La durata del secondo matrimonio, invece, è pari a 1 anno, dal 2021, anno del matrimonio, alla morte del signor avvenuta a luglio 2022. Pt_3
Quanto alle condizioni economiche e patrimoniali delle parti, risulta che la signora di anni 64, non Pt_1 lavora dal 1999, avendo poi lavorato come collaboratrice domestica solo un mese nel 2006 (cfr. estratto conto previdenziale del 20.11.2025) ha dichiarato di essere invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 100% (cfr. verbale di accertamento del 31.1.2019 in atti, revisionabile a gennaio
2021), di percepire una pensione di invalidità minima ma non l'accompagnamento e di essere proprietaria dell'immobile in cui vive (cfr. autodichiarazione del 16.1.2024 e verbale udienza del 26.11.2024). Dalla documentazione fiscale in atti, risulta aver percepito un reddito complessivo di € 1.946 nel 2022 e nel 2021
(PF 2023, PF 2022) e di € 2.191 nel 2020 (PF 2021). Era proprietaria di un rilevante patrimonio immobiliare, ceduto negli anni. Recentemente, risulta aver alienato un immobile a Nettuno, nel 2024, per € 250.000 (doc.
26 di parte resistente), nel 2023, un immobile a Roma per € 460.000 (doc. 25), nel 2021, un immobile ad
HE per € 165.000 (doc. 27 di parte resistente). Attualmente, risulta essere proprietaria di un villino con box auto ad Anzio (cat. A/7), acquistato nel 2023 per € 350.000 e di due box a Roma (cfr. doc. 52-53 e 26 parte resistente).
La signora di anni 69, ha dichiarato di percepire una pensione di vecchiaia di euro 1.500 mensili CP_1 ed una pensione di reversibilità di € 400 mensili, avendo cessato definitivamente la propria attività lavorativa, quale amministratrice di condomini, in data il 31.12.2024. Dalla documentazione fiscale in atti, risulta aver percepito un reddito mensile netto calcolato si 12 mensilità di circa € 4.480 nel 2023 (PF 2024) e di circa €
2.890 nel 2022 (PF 2023). È proprietaria della casa in cui vive e di un ulteriore immobile a Noto ed è comproprietaria per 1/3 di altri due immobili in Como e Castelletto Sopra Ticino (cfr. verbale udienza del
28.11.2025 e autodichiarazione del 24.10.2025)
Nel caso di specie, dunque, tenuto conto della durata dei due rapporti coniugali ma anche della convivenza prematrimoniale, dell'importo dell'assegno divorzile, delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti e della loro età, il Collegio ritiene equa e congrua rispetto ai parametri di legge e ai principi giurisprudenziali richiamati, l'attribuzione della quota della pensione di reversibilità nella misura del 70% in favore della signora del rimanente 30% in favore della signora Pt_1 CP_1
Decorrenza
Quanto alla decorrenza del diritto della ricorrente alla percezione della pensione nella quota stabilita in suo favore, essa va fissata nella mensilità successiva alla morte dell'ex marito. Infatti, nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non "pro quota" il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato
(sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso (Trib. Milano, sentenza
20.3.2013; Cass. 31.1.2007, n. 2092).
Spese di lite
Stante la materia del contendere e la necessità che la quota della pensione di reversibilità sia determinata dal
Giudice, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra parte parte Pt_1 CP_1
Quanto ai rapporti tra e parte ricorrente e tra e parte resistente, non sussiste soccombenza in CP_2 CP_2 senso tecnico-giuridico: l'ente erogatore è parte necessaria, senza essere in opposizione rispetto alle reciproche domande dei soggetti legittimati. Le spese processuali relative alla costituzione in giudizio dell' CP_2 restano, pertanto, irripetibili.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Como, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe indicate, così decide:
1. ATTRIBUISCE a (C.F. ), nata a [...] il [...], in Parte_1 C.F._1 qualità di ex coniuge, la quota pari al 70% della pensione indiretta erogata a seguito della morte di
, nato il [...] in [...] e deceduto in Rozzano il 12.7.2022 e a Parte_3
(C.F. ), in qualità di coniuge superstite, la rimanente Controparte_1 C.F._2 quota del 30%; 2. ORDINA all' con sede centrale in Roma/EUR, via Controparte_2
Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, di corrispondere a Pt_1
la quota del 70% della pensione indiretta, con decorrenza dal mese successivo a quello del
[...] decesso di e, così, dalla mensilità di agosto 2022 e a Parte_3 Controparte_1 la rimanente quota del 30%;
3. COMPENSA le spese di lite tra le parti e ; Parte_1 Controparte_1
4. DICHIARA IRRIPETIBILI le spese processuali nei rapporti tra l' e le altre parti. CP_2
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Como, nella Camera di consiglio del 12.12.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina Roberta NE dott. Agostino Abate