Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 1317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1317 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. III civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott. Giulio Cataldi Presidente
2) dott.ssa Maria Casaregola Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 3/2022, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
P.I. in persona del l.r.p.t., rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Rosita Leone ( ) e dall'avv. Giuseppe C.F._1
Savino ( ), per procura generale alle liti (Rep.54368 – C.F._2
Racc.15494) Notaio dell'11.09.20, entrambi Persona_1
dell'Avvocatura interna della società stessa con sede di Napoli, Piazza Matteotti
n.2, ed ivi elettivamente domiciliati
APPELLANTE
E
( , rapp.to e difeso, in virtù di Controparte_1 C.F._3
mandato a margine dell'atto di citazione in primo grado dall'avv. Giovanni
Chianese ( , con il quale elett.te dom.lia in Torre del CodiceFiscale_4
Greco alla via Marconi, 32.
APPELLATO
Conclusioni
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e notificata il 25.11.21, accogliendo i motivi di appello;
- rigettare conseguentemente le domande ed eccezioni formulate e dedotte nel giudizio di primo grado dall'odierno appellato, per tutto quanto esposto;
- per l'effetto condannare l'appellato alla restituzione di quanto già versato da
in esecuzione della sentenza di primo grado nonché al pagamento Parte_1
delle spese di lite, diritti, onorari per entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellato:
1. Rigettare la domanda proposta in appello da Parte_1
;
2. Confermare pertanto la gravata sentenza n° 2293/2021 resa in data
[...]
16.11.21; 3. Con vittoria di spese, compensi, 15% rimborso spese forfettarie, IVA e
CAP con attribuzione.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. convenne in giudizio perché, Controparte_1 Parte_1
accertata la violazione da parte di quest'ultima dei doveri di diligenza, correttezza e trasparenza, nonché degli obblighi di informazione ed esecuzione del mandato secondo buona fede, ne fosse dichiarata la esclusiva responsabilità nella determinazione del danno che gli era derivato dalla fraudolenta penetrazione, da parte di terzi, nei sistemi informatici, che avevano disposto dal proprio conto bonifici non autorizzati, con condanna al relativo risarcimento.
1.1. A tal fine, dopo aver premesso di essere titolare di rapporto di conto corrente con , dedusse: Parte_1
- che in data 21 giugno 2017, dopo aver ricevuto alle ore 10,45 sul suo telefono cellulare un SMS che lo preavvertiva che sarebbe stato contattato da un operatore di , alle ore 11,15 aveva ricevuto una telefonata da un Parte_1
numero verde del Servizio Clienti di e che l'operatore al telefono Parte_1
gli aveva comunicato che, a causa di un disallineamento della APP
“Bancoposta”, sarebbe stato necessario consentire il controllo remoto temporaneo dell' all'operatore; Pag. 2 a 8 - che, pertanto, aveva concordato con il sedicente operatore un appuntamento telefonico per il giorno successivo 22 giugno, ore 19,30, durante il quale, con l'ausilio del proprio lettore Bancoposta, unitamente al sedicente operatore, aveva completato l'intervento tecnico richiesto;
- che il giorno successivo, era stato contattato da un operatore di Parte_1
che gli aveva chiesto conferma di sette bonifici, per un totale di € 82.835,50, effettuati dal suo conto verso conti esteri, la sera precedente (22 giugno 2017) alle ore 22,00 circa e che, solo in quel momento, non avendo egli disposto dal proprio conto alcun bonifico, si era reso conto di essere stato truffato;
- che nei giorni 17.07.17 e 21.07.17, a seguito di richiesta c.d. recall alla Banca estera, aveva provveduto a stornare dai conti della Banca estera, Parte_1
su cui erano stati effettuati i predetti bonifici, rispettivamente gli importi di €
419,90 e di € 854,10, riaccreditandoli sul suo conto, mentre per il rimanente importo di euro 81.561,50 non era stato possibile procedere al recupero.
1.2. Costituitasi, eccepì l'infondatezza della domanda, in Parte_1
ragione della efficacia del sistema informatico di sicurezza da essa adottato a tutela della clientela, e della imprudenza manifestata dall'attore, il quale avrebbe ben potuto contattare , per saggiare l'autenticità della Parte_1
telefonata ricevuta.
1.3. Il Tribunale, ammessa ed espletata la prova testimoniale e, ritenuta fondata la domanda attorea così decise: “…accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna,
a titolo di responsabilità contrattuale , in persona del legale Parte_1
rappr. pro tempore, al pagamento in favore di , attore, Controparte_1
dell'importo di euro 81.561,50 oltre interessi legali dal dì dell'evento dannoso al soddisfo, ed oltre euro 5 mila a titolo di danno morale, nonché alle spese di lite con attribuzione al procuratore per dichiarato anticipo”;
§.
2. La sentenza n. 2293/2021 del 16.11.21 del Tribunale di Torre Annunziata
è stata impugnata da . Parte_1
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2.1. L'appellante, dopo aver premesso che era stato vittima Controparte_1
di un classico pishing e che aveva colposamente fornito al truffatore le proprie credenziali di accesso remoto al proprio conto, si duole della decisione del primo giudice per i seguenti profili:
1. erronea valutazione delle circostanze di fatto da cui emergeva il comportamento gravemente colposo del danneggiato;
2. erronea qualificazione della responsabilità in capo a come responsabilità oggettiva o Parte_1
semi-oggettiva;
3. Erroneo riconoscimento del danno morale.
2.2. Costituitosi, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello Controparte_1
ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto, ribadendo di non avere fornito al sedicente operatore le proprie credenziali e di non avere ricevuto da l'OTP per autorizzare le operazioni. Parte_1
§.
3. La Corte, all'udienza dell'08.01.2025 ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (30+20).
L'appello è solo in parte fondato e va accolto per quanto di ragione.
3.1. I primi due motivi di gravame, con i quali contesta la Parte_1
propria responsabilità e lamenta l'omessa verifica della ricorrenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 1227 II comma c.c., sono connessi e vanno trattati congiuntamente.
I due motivi sono infondati.
Va premesso che l'appellante dopo affermato che era stato Controparte_1
vittima di phishing attraverso una telefonata ad opera di ignoti, sedicenti operatori postali che gli richiedevano di eseguire alcune operazioni tecniche sul suo cellulare con l'ausilio del PCR (Personal Card Reader) ossia del lettore che unitamente alla carta di credito e relativo codice PIN, genera password monouso per effettuare transazioni on line “securizzate”, si duole che il tribunale avesse omesso di valutare che l'evento non era stato causato da una violazione del sistema informatico, ma dal comportamento gravemente colposo di CP_1
che aveva accordato fiducia all'interlocutore telefonico. Afferma che
[...]
Pag. 4 a 8 ben avrebbe potuto verificare la genuinità della telefonata …. subito CP_1
dopo l'SMS delle ore 10,45 e prima delle ore 11,15, nonché prima dell'appuntamento delle ore 22 del giorno successivo. Inoltre, l'appellante evidenzia che è vero che la chiamata proveniva dal numero verde di è Pt_1
altrettanto vero che non accade mai che un cliente riceva telefonate dal numero verde…... Detta circostanza avrebbe dovuto indurre ulteriormente in sospetto il
. CP_1
Conclude l'appellante affermando che ha consentito con il Controparte_1
suo comportamento negligente che il frodatore, dopo essersi impadronito della facoltà di poter disporre del conto corrente, dallo stesso ha eseguito i bonifici fraudolenti. Evidenziando, che essa, di contro, era stata da sempre proattiva nell'informare e nel sensibilizzare la clientela sui temi della sicurezza degli strumenti di pagamento. Pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, invoca l'applicazione dell'art. 1227, comma 2, c.c. secondo il quale il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
La censura è infondata in quanto, come ha chiarito la Suprema Corte, mentre l'ipotesi prevista dall'art. 1227, comma 1, c.c. riguarda il contributo eziologico del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, quella disciplinata dal comma 2 dello stesso articolo si riferisce “al comportamento, successivo all'evento, con il quale il medesimo danneggiato abbia prodotto un aggravamento del danno ovvero non ne abbia ridotto l'entità, attiene al danno- conseguenza.” (cfr. Cass. 1165/2020). Nel caso in esame la condotta imprudente imputata a -consistente Controparte_2 Parte_1
nell'avere omesso di verificare l'effettiva provenienza della telefonata da un operatore di e nell'avere comunicato il codice ID a tale Parte_1
interlocutore-, attiene al danno evento, in quanto egli, con il suo comportamento imprudente, aveva agevolato l'indebita disposizione di bonifici dal proprio conto. Dunque, la condotta di , così come Controparte_1
Pag. 5 a 8 lamentata da , ponendosi a monte dell'evento dannoso, Parte_1
riguarda il contributo eziologico, apportato dal danneggiato stesso, alla verificazione dell'evento e non all'aggravamento dell'evento dopo il suo essersi verificato.
Il tribunale, diversamente da quanto eccepito da , che ha Parte_1
lamentato l'omessa valutazione del contributo eziologico del danneggiato, ha analizzato ed escluso che il comportamento di potesse Controparte_1
avere avuto efficienza causale nella verificazione dell'evento, in quanto ha ritenuto “le modalità di perpetuazione (rectius: perpetrazione) del reato indubbiamente rivelatrici di una certa perizia criminale (il possesso dei dati personali della vittima, l'utilizzo di un numero già conosciuto all'attore) che hanno indotto la vittima in errore circa l'autenticità della vicenda, insuperabile con la diligenza media esigibile nel caso concreto.” L'appellante non ha censurato questo passaggio della motivazione con cui il tribunale ha escluso la responsabilità del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 I co c.p.c., in relazione all'apporto causale dato alla verificazione dell'evento e, pertanto su tale aspetto
è calato il giudicato.
Escluso che l'indebita disposizioni di bonifici sia stata causata dalla negligente condotta di , , con il proposto appello, chiede Controparte_1 Parte_1
la valutazione della condotta del danneggiato ai sensi del secondo comma dell'art. 1227 c.c.. Tuttavia, come detto in premessa, la norma in questione riguarda la condotta del danneggiato successiva alla verificazione dell'evento lesivo, in relazione a ciò che egli avrebbe potuto fare, al fine di mitigare il danno o impedirne l'aggravamento. E' evidente che trattandosi di bonifici immediati nulla egli avrebbe potuto più fare per impedire l'addebito degli stessi o lo storno, tant'è vero che, benché si fosse avveduta dell'anomalia Parte_1
dell'operazione a distanza di poche ore, non ha potuto stornare le disposizioni di bonifico.
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3.2. E', invece, fondato e va accolto il terzo motivo di gravame, relativo al riconoscimento in favore di del danno morale. Controparte_1
Dalla lettura degli atti del primo grado di giudizio, come ha lamentato l'appellante, emerge con evidenza l'assenza di allegazione di tale danno.
nell'atto introduttivo non ha mai affermato di avere subito Controparte_1
danni non patrimoniali, né ha affermato di avere conseguito danni morali, né, tantomeno, ha descritto che tipo di danni non patrimoniali aveva subito. Va considerato, infatti che, benché egli avesse prodotto sin dall'atto introduttivo un certificato del dipartimento di salute mentale dell' , in cui si Parte_3
attesa che egli era in terapia presso quel dipartimento dal 29.06.2017, nulla ha dedotto nei propri atti relativamente a tale certificato. Solo con la comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c., dunque tardivamente, quando erano ormai ampiamento maturate le preclusioni assertive, ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale, lamentando che, a causa dell'indebita disposizione dei bonifici, era caduto in depressione.
La tempestiva produzione del certificato dell' , in assenza di Parte_3
qualsiasi tempestiva allegazione riguardo ai danni morali patiti, non è idonea a supportare e fondare la domanda di ristoro di tale danno non patrimoniale.
§.
4. L'appello va dunque accolto limitatamente all'ultimo motivo, per cui la domanda di va accolta solo relativamente al risarcimento Controparte_1
del danno da inadempimento, liquidato dal primo giudice in € 81.561,50, oltre interessi legali dal dì dell'evento dannoso al soddisfo e rigettata quanto al risarcimento del danno morale.
4.1. Con riguardo alle spese di giudizio, va applicato il principio secondo cui il giudice di appello, allorché accolga anche in parte il gravame, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. n. 6259/2014).
Pag. 7 a 8 4.2.
Considerato che
all'esito del giudizio è stata accolta la sola domanda di risarcimento del danno patrimoniale mentre è stata rigettata la domanda di risarcimento del danno morale, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vano compensate per 1/5 e poste per la restante parte a carico dell'appellante maggiormente soccombente e liquidate come in dispositivo, sulla base delle tabelle dm 147/2022, nei valori tra minimi ed i medi, attesa la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione III civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2293/2021 Parte_1
del 16.11.21 del Tribunale di Torre Annunziata, così provvede:
1. Rigetta i primi due motivi di gravame e, per l'effetto, conferma la condanna di al pagamento in favore di della somma di Parte_1 Controparte_1
€ 81.561,50, oltre interessi legali dal dì dell'evento dannoso al soddisfo.
2. Accoglie il terzo motivo di appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata rigetta la domanda di risarcimento del danno morale.
3. Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio per 1/5 e pone la restante parte a carico di che liquida per tale porzione, quanto al Parte_1
primo grado, in complessivi € 8.000,00, oltre iva, cpa e spese generali al 15%, e quanto al grado di appello in complessivi € 8.000,00, oltre iva, cpa e spese generali al 15%, con attribuzione al procuratore antistatario.
Napoli, 12.03.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott. Giulio Cataldi
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