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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/08/2025, n. 4788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4788 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D 'APPELLO DI ROMA
SEZ. V CIVILE composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere
dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 661/2019, vertente tra
(Avv. Domenico Columba) Parte_1
Appellante-appellato incidentale
E
(avv.ti C Cristiano Loi e avv. Marina Maggiulli) CP_1
Appellata-appellante incidentale
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 dinanzi al tribunale di Roma deducendo che: CP_1
a) la mattina del 25.10.2013, accendendo il proprio telefono cellulare, aveva rinvenuto tentativi di contatto da parte della società , con cui lo stesso aveva CP_1 stipulato un contratto avente ad oggetto un servizio di sicurezza ed assistenza veicolare;
b) avendo appreso del furto della propria autovettura Audi mod. Q7, tg DG577PW, parcheggiata e regolarmente chiusa la sera precedente in Roma, in Via Claudio
Pagina 1 Monteverdi n.14, aveva proceduto alla denuncia del reato presso i Carabinieri di Roma -Stazione di Roma-Salaria; b) contattata telefonicamente la società , aveva appreso che la stessa, CP_1 nonostante avesse ricevuto l'allarme di accensione anomala del veicolo, alle ore 3.00 del 25.10.2013, aveva proceduto alla chiusura della pratica a causa della mancata risposta da parte del proprietario dell'autovettura; c) tale condotta costituiva inadempimento contrattuale per la mancata esecuzione delle prestazioni previste nella Sezione “Condizioni Generali del Servizio”, con specifico riferimento a quelle elencate alla lettera B dell'art. 3 (tra cui “attivazione delle Forze dell'Ordine/Istituto di Vigilanza, in caso di allarme furto” e “Tracking del veicolo in caso di allarme Furto”), ed al contempo delle prestazioni contenute nella Sezione “Condizioni Speciali del Contratto” (che, all'art. 2 punto H n.2, obbligavano la ove la stessa non fosse riuscita a rintracciare il proprietario del veicolo, a CP_1 richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine, fornendo loro il supporto necessario).
Tutto ciò premesso, chiedeva l'accertamento del grave inadempimento e la condanna al risarcimento dei danni subiti, prudenzialmente quantificati nella somma di Euro 35.183,00=, ovvero nella somma maggiore o minore che sarebbe risultata a seguito dell'istruttoria. Costituitasi in giudizio, la società convenuta contestava in fatto e in diritto la domanda proposta dall'attrice. In particolare, rilevava che doveva escludersi un proprio CP_2 inadempimento in virtù di un contratto successivo, stipulato con la parte attrice e sostituente quello cui la parte attrice si era riferita nell'atto di citazione. La parte convenuta rilevava in particolare che nel nuovo contratto la gestione dell'allarme furto fosse differente rispetto a quella prevista nel contratto precedente, non ravvisandosi alcun inadempimento. In specie, nel nuovo contratto, denominato
“Sicurezza automatica”, all'allegato A alle Condizioni Contrattuali, punto 2.5.2 (pagina 3) era stato previsto quanto segue: “In caso di ricezione di un allarme furto attivato automaticamente dal Sistema, la Centrale provvede a verificare lo stato del Veicolo, può contattare il Cliente ai numeri telefonici forniti dallo stesso, e, qualora perviene al riconoscimento di un allarme reale, richiede l'intervento delle Forze dell'Ordine fornendo il necessario supporto”. Dalla lettura della clausola non emergeva, pertanto, un obbligo di richiesta di intervento alle Forze dell'Ordine, salvo nel caso in cui l'allarme fosse stato ritenuto “reale”. Il tribunale all'esito del giudizio ha così statuito: 1) dichiara la risoluzione del contratto per grave inadempimento del la CP_1
;
[...]
2) condanna la .a .” alla restituzione in favore di , della CP_3 Parte_1 somma di € 183,0 0= , oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3) rigetta la domanda di risarcimento danni proposta dall' attore;
4) condanna la “ .a .” alla rifusione delle spese di lite sostenute da CP_3 Pt_1
, spese che si liquidano in € 1 .985, 00 … “.
[...]
Pagina 2 In particolare, il tribunale ha rilevato che
“dalla documentazione prodotta in giudizio si evince chiaramente che il contratto Basic Entry del 24 luglio 2002 è stato sostituito il 2.4.2007 dal nuovo contratto, con il profilo “Sicurezza Automatica”. Al contratto che prevedeva una gestione dell'allarme furto differente (v. Allegato A punto 2.5.2.) rispetto a quella prevista nel precedente contratto. La parte attrice, in ogni caso, ha sostenuto che, anche laddove si fosse assunto come valido il contratto successivo, doveva essere ravvisato l'inadempimento della convenuta e ciò in virtù della formula letterale usata nel punto 2.5.2 dell'allegato A, secondo il quale il riconoscimento dell'allarme quale “reale” non era subordinato alla previa risposta telefonica del Cliente. Nel caso specifico, le circostanze del fatto (disinnesco del sistema senza l'inserimento della password alle 3:00 di notte e mancata risposta del cliente) avrebbero dovuto indurre la a qualificare l'allarme come “reale”. CP_1
La parte convenuta, al contrario, ha rilevato che il previo contatto telefonico con il cliente era assolutamente “fondamentale” ai fini della qualificazione come “reale” del pericolo. La tesi sostenuta dall'attore appare fondata. In effetti, dal tenore letterale della clausola contrattuale (punto 2.5.2.), risulta che, in caso di ricezione di un allarme furto, il contatto con il Cliente non era un requisito imprescindibile per la valutazione del pericolo (“..può contattare il Cliente..”) Una contraria affermazione verrebbe oggettivamente a snaturare il rapporto negoziale fondato sulla necessità di assicurare un intervento della Centrale non solo nel caso di allarme attivato dal Cliente ma anche nelle ipotesi in cui l'evento lesivo (furto) non sia conosciuto dall'interessato ma sia stato oggetto di una segnalazione automatica del sistema (l'intervento della Centrale costituisce un servizio utile proprio quando il proprietario del veicolo non è in grado di poter intervenire direttamente, ad es., segnalando il furto alle Forze dell'Ordine). D'altra parte, non costituendo il contatto con il Cliente un obbligo ma una mera possibilità e permanendo dubbi sugli eventuali ulteriori criteri da utilizzare per la valutazione dell'allarme, la clausola deve ritenersi quantomeno ambigua e, quindi, deve essere interpretata nel senso più favorevole al contraente che non ha partecipato alla redazione del contratto, così come sancito ex art. 1370 c.c. e come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 866/2008). Nella fattispecie, tenuto conto di quanto sopra, non vi è dubbio che il disinnesco del sistema senza l'inserimento della password avvenuto alle 3:00 di notte e la mancata risposta del cliente dovevano essere ritenuti elementi sufficientemente idonei a far presupporre che il pericolo fosse reale, con conseguente obbligo in capo a di CP_1 avvisare le Forze dell'Ordine per l'eventuale intervento (ovviamente, rimesso alla valutazione delle stesse Forze dell'Ordine). Per tutte le considerazioni sopra esposte, deve essere affermato l'inadempimento contrattuale della . CP_1
Con riferimento al quantum debeatur, la declaratoria di risoluzione del contratto comporta, per il suo effetto retroattivo espressamente sancito dall'art.1458 c.c.,
Pagina 3 l'obbligo di ciascuno dei contraenti di restituire la somma ricevuta a titolo di corrispettivo, obbligo avente natura di debito di valuta (nel caso in esame, il canone annuo di € 183,00=) “.
Il tribunale ha invece ritenuto infondata la domanda di risarcimento del danno rapportato al valore della autovettura, ritenendo che non potesse ritenersi provato che l'attivazione del servizio erogato dalla società convenuta (radiolocalizzazione satellitare, assistenza, allarmistica e comunicazione grazie ad un dispositivo elettronico GPS installato sul veicolo del Cliente) avrebbe potuto evitare il furto.
(“Nel caso in esame, non vi sono elementi dai quali poter desumere che, laddove le Forze dell'Ordine fossero state prontamente avvisate dalla Centrale Viasat, il furto sarebbe stato sventato ovvero che l'auto sarebbe stata ritrovata. Non vi è prova, quindi, che la perdita subita dall'attore (pari al valore del veicolo rubato) sia stata una conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento della società convenuta;
di conseguenza, nessun importo può essere liquidato in favore dell'attore a titolo di risarcimento danni, neanche in via equitativa”).
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello il , Pt_1 formulando le seguenti conclusioni: 1) In via principale e nel merito: “accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 12615/18, resa inter partes dal Tribunale Civile di Roma, … accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che venivano riportate per intero, detraendo la somma di Euro 183,00 già oggetto di condanna in primo grado e versate da controparte: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, in via principale: Accertare e dichiarare il provato e grave inadempimento di cui è causa da parte della Società ai danni del Sig. CP_1
e per questo, dichiarata la risoluzione del contratto inter partes , condannare Pt_1 conseguentemente la convenuta al risarcimento dei danni subiti dall'attore, per quanto ampiamente detto, che si quantificano, prudenzialmente, nella somma di € 35.183,00, così come specificati nell'atto, ovvero in quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta a seguito dell'espletanda istruttoria;
il tutto oltre rivalutazione di interessi come per legge, con vittoria di spese e competenze di lite in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
L'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza, per i motivi indicati nell'atto di citazione, cui integralmente si rinvia, nella parte in cui ha respinto la domanda di risarcimento del danno equivalente al valore dell'automobile, e insistendo per l'accoglimento integrale della domanda proposta.
La parte appellata si è costituita, deducendo la infondatezza dei motivi di appello, e proponendo appello incidentale, con il quale da dedotto la erroneità della sentenza, per i motivi indicati nella comparsa cui integralmente si rinvia, per aver ritenuto
Pagina 4 l'inadempimento contrattuale di essa società, e chiedendo il rigetto della domanda proposta in primo grado, con la riforma in tal senso della sentenza impugnata. All'esito del deposito delle note scritte in sostituzione di udienza, la causa è stata assegnata in decisione.
Per ragioni di ordine logico si esamina preliminarmente l'appello incidentale (sull'an). L'appellante società, premesso che il contratto in oggetto non è un contratto assicurativo e non prevede dunque l'obbligo di risarcire il furto, deduce che il primo giudice erroneamente avrebbe fondato la decisione sulla ritenuta non rilevanza della previa comunicazione con il proprietario del veicolo, al fine di ritenere il pericolo
“reale”, nel contesto dato (disinnesco del sistema senza l'inserimento della password alle 3:00 di notte e mancata risposta del cliente), con conseguente obbligo della società di avvisare le forze dell'ordine, rimasto invece inadempiuto (anzi, il primo giudice ha ritenuto che anche la mancata risposta avrebbe contribuito a far apprezzare il pericolo “reale”).
La società in particolare rileva invece che, a seguito dell'avvenuto, reiterato, e infruttuoso tentativo di contattare telefonicamente l'odierno appellante, per verificare se sussistesse un allarme “reale”, era stata chiusa la pratica, non potendosi richiedere un intervento delle forze dell'ordine e allarmare quindi la pubblica autorità ogni qual volta pervenisse un allarme, la cui fondatezza non fosse possibile verificare anche con il proprietario del veicolo.
Rileva la Corte che, ai sensi dell'art. .
2.5.2. delle Condizioni Generali di Servizio (Doc.3) “In caso di ricezione di un allarme furto attivato automaticamente dal Sistema, la Centrale provvede a verificare lo stato del veicolo, può contattare il Cliente ai numeri telefonici forniti dallo stesso, e, qualora perviene al riconoscimento di un allarme reale, richiede l'intervento delle Forze dell'Ordine fornendo il necessario supporto.”) .
Nel caso in esame è pacifico che , a seguito dell'allarme furto attivato dal sistema, l'operatore di provvedeva dunque ad inviare n. 3 messaggi al Sig. CP_1
, (ai numeri di utenza da lui forniti) rispettivamente alle ore 03.03.59, alle ore Pt_1
03.04.03 ed alle ore 03.04.27 del seguente tenore: “ impossibilitati a C.F._1 rintracciarla. Contattare con estrema urgenza la centrale Viasat 800.125.551 o 0643000 per conferma chiusura pratica”, e che la pratica veniva chiusa dall'operatore incaricato alle ore 03.04.44 del 25.10.2013 per falso allarme.
Secondo l'appellante, poiché l'attore ha “trascurato le utenze telefoniche fornite alla convenuta”, essa “si è trovata nella concreta impossibilità di contattare il proprio Cliente e di riconoscere l'allarme come reale”.
Rileva la Corte che, invero, alla luce della citata disposizione contrattuale, il riconoscimento dell'allarme come “reale” non appare collegato necessariamente alla
Pagina 5 preventiva comunicazione telefonica con il proprietario del veicolo, essendo addirittura prevista come facoltativa della comunicazione ( “In caso di ricezione di un allarme furto attivato automaticamente dal Sistema, la Centrale provvede a verificare lo stato del veicolo, può contattare il Cliente ai numeri telefonici forniti dallo stesso, e, qualora perviene al riconoscimento di un allarme reale, richiede l'intervento delle Forze dell'Ordine fornendo il necessario supporto.”) .
La valutazione dell'allarme “reale” quindi è collegato al contesto della situazione in cui esso si verifica, in cui può essere più o meno rilevante la comunicazione con il proprietario del veicolo: nel caso di specie, reputa la Corte, confermando sul punto la valutazione del primo giudice, che il contesto e le ragioni dell'allarme (disinnesco del sistema senza l'inserimento della password alle 3:00 di notte e mancata risposta del cliente), fosse idoneo a far ritenere l'allarme reale, indipendentemente dalla comunicazione con il proprietario, che – come detto - non è prevista come obbligatoria nelle pattuizioni contrattuali.
Non rileva pertanto il rilievo di parte appellante per cui “ non è, quindi, una CP_1
Compagnia di assicurazione né può essere assimilata a tale categoria”, per cui non sussisterebbe un obbligo della società di risarcire il furto, essendo … una CP_1
Società che offre servizi di radiolocalizzazione satellitare, assistenza, allarmistica e comunicazione, tramite l'installazione del sistema satellitare sul veicolo” (L'art. 1 della Condizioni Generali di Servizio, allegate al contratto sottoscritto dal Sig. Pt_1 nell'anno 2007, prevede all'ultimo comma che: “Poiché il servizio erogato dalla società non è in nessun caso equiparabile ad un rapporto assicurativo, la Società stessa non risponderà degli indennizzi o di richieste di risarcimento di danni a tale titolo.”).
Ed infatti, è pacifico che il sistema di localizzazione non ha alcuna funzione CP_1 connessa con una causa di assicurazione, ma ha “solo” la funzione di verificare l'allarme in ordine ad un eventuale furto della autovettura, e provvedere alle successive incombenze.
Ciò non esclude, tuttavia, che il mancato esatto adempimento di tale obbligo (pur fondato su contratto evidentemente diverso da quello di assicurazione) possa incidere sul verificarsi del danno del furto, nella misura in cui l'omessa informativa alle forze dell'ordine o l'attivazione del sistema di blocco dell'autovettura, operabile a distanza, abbia contribuito alla illecita sottrazione del veicolo (sulla valutazione di tale nesso causale, v. infra, pagina seguente).
L'appello della società sull'an del diritto azionato dall'attore nel primo grado di giudizio è pertanto infondato.
Quanto all'appello principale, relativo al quantum del risarcimento del danno, che l'appellante in particolare chiede che venga commisurato al valore del veicolo, esso è fondato.
Pagina 6 Ed invero, la circostanza che la società avesse la possibilità, come da CP_1 contratto, di attivare la funzione di blocco avviamento motore (art. 2.5.6. - Attivazione Blocco Avviamento Motore da Centrale “La Centrale, in caso di allarme furto e/o rapina/allontanamento riconosciuto come “reale”, può attivare da remoto, tramite l'invio di un apposito comando al Sistema, la funzione di blocco avviamento motore: in caso di spegnimento del motore del veicolo in allarme, la funzione ne inibisce il successivo avviamento”, oppure di attivare delle il gps- tracking dell'autovettura) induce a ritenere – sul nesso causale - che l'adempimento degli obblighi contrattuali avrebbe consentito il ritrovamento del veicolo, o almeno che sussistessero ampie possibilità di verificazione di tale evento, tenuto anche conto della circostanza – non contestata della vicinanza della Stazione dei Carabinieri ( 900 m.) e di quella della Polizia ( 450 m. ) dal luogo del furto.
Anche la S.C. ha statuito infatti (Sez. 3, Sentenza n. 5644 del 10/04/2012) che “Il mancato ricorso, da parte del giudice del merito, alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza, di cui all'art. 115 cod. proc. civ., deve essere specificamente spiegato ed è suscettibile di essere apprezzato dal giudice di legittimità sotto il profilo del vizio di insufficiente motivazione”. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, omettendo di applicare la nozione di comune esperienza secondo cui un impianto di allarme specifico è in qualche misura utile per evitare il furto o per attenuarne le conseguenze, aveva escluso il nesso causale tra il malfunzionamento del dispositivo ed il furto, sul rilievo che il reato si era consumato nell'arco di pochi minuti, senza dar conto delle ragioni per le quali il suono della sirena non avrebbe potuto spiegare un effetto totalmente o parzialmente deterrente, idoneo ad impedire o ad attenuare i danni subiti dal creditore del soggetto che aveva fornito l'impianto e ne provvedeva alla manutenzione). La Corte ha in particolare rilevato che “ se non si ritenesse che un impianto di allarme specifico possa in qualche misura essere utile per evitare il furto o per attenuarne le conseguenze non vi sarebbe allora alcuna ragione per installarlo (sicché la sua potenziale utilità allo scopo può dirsi costituire nozione di fatto rientrante nella comune esperienza per gli effetti di cui 7 all'art. 115, secondo comma, c.p.c.)”.
Ciò posto, sussistendo nella specie elementi idonei (possibilità di richiedere intervento delle forse dell'ordine, unitamente alla possibilità di attivare la funzione di blocco dell'avviamento) a far ritenere che l'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali avrebbe consentito di evitare il danno consistente nella illecita sottrazione del veicolo, appare fondata la domanda di risarcimento dei danni commisurati al suo valore, e in tal senso deve essere riformata la sentenza impugnata.
In ordine al quantum, tenuto conto che l'appellante ha fatto riferimento in primo grado al valore dell'automobile fondato sulle quotazioni della rivista Quattroruote, per cui il valore oscillerebbe tra 27.000 e 35.000 euro, non specificamente contestato, avendo l'appellata solo rilevato che “ la rivista “Quattroruote” fornisce esclusivamente un valore indicativo di un modello di autoveicolo e non un valore inerente ad uno specifico esemplare e nel corretto contesto”, tenuto altresì conto che
Pagina 7 non è dato conoscere le condizioni effettive del veicolo (carrozzeria e motore), si reputa di determinare in via equitativa e assumendo quale mero parametro la quotazione indicata, a titolo di risarcimento del danno la somma di euro 25.000, determinata ad oggi, con gli interessi legali a decorrere dalla data della sentenza. Non vi è prova di ulteriori danni (essendo generica – o afferente a circostanze da provare documentalmente - la prova orale articolata sul punto in primo e secondo grado: “Vero che per un periodo di tre mesi dopo il furto, il Sig. , fisioterapista, Pt_1 ha dovuto usufruire per i vari appuntamenti di lavoro a domicilio, di taxi e si è visto costretto ad acquistare una nuova autovettura?”). La sentenza pertanto deve essere riformata parzialmente, riconoscendo anche il danno relativo al valore della autovettura, come sopra ritenuto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie l'appello principale e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al risarcimento del danno per il titolo di cui in motivazione, CP_1 liquidato nella misura di euro 25.000, oltre interessi dalla data della sentenza al soddisfo, e conferma nel resto la sentenza impugnata;
rigetta l'appello incidentale, condanna al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 4000,00, CP_1 oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore costituito avv. Domenico Columba. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002. Roma, 31 luglio 2025 La Cons. est. La Presidente dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Marianna D'Avino
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