TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/12/2025, n. 4260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4260 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
N. R. G. 6505/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
SA AR Presidente
Anna Scognamiglio Giudice
RO NE Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6505 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione il 7 ottobre 2025, avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], residente a [...]alla Parte_1
Piazza Giovanna Randaccio n.2., C.F. , C.F._1
elettivamente domiciliato in Napoli al Vico Acitillo n.160, presso lo studio dell'Avv. Marco Siviero che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
pagi na 1 di 10 E
, nata a [...] il [...], residente a [...]al Controparte_1
Corso Europa n.368, C.F. , elettivamente C.F._2
domiciliata in Napoli alla Via Ugo Niutta n. 36 presso lo studio dell'Avv.
AN LI che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 6/10/2025 i difensori costituiti hanno concluso riportandosi ai propri atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31/7/2024, ha chiesto di Parte_1
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Giugliano in Campania il 22/6/2000 dal quale sono Controparte_1
nate due figlie, (nata il [...]) e (nata Persona_1 Persona_2
il 27/10/2006), nonché l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
Il ricorrente ha rappresentato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale con sentenza n. 1788/2019 di questo Tribunale che ha statuito :
l'assegnazione della casa coniugale alla , l'obbligo del di CP_1 Pt_1
contribuire al mantenimento delle figlie mediante corresponsione di un assegno mensile di € 300,00 per ciascuna figlia, nonché della corresponsione del 50% delle spese straordinarie, o ltre al versamento della somma di € 200,00 quale contributo al mantenimento della . CP_1
Il ricorrente ha evidenziato che la figlia maggiorenne iscritta Per_1
pagi na 2 di 10 alla facoltà di psicologia, risulta fuori corso da ormai tre anni e pertanto non ha più diritto al mantenimento e che nulla è dovuto a titolo di mantenimento alla moglie, autonoma economicamente, fermo restando il suo contributo di € 300,00 per il mantenimento della figlia minore.
Si è costituita la resistente la quale, non opponendosi alla richiesta di divorzio, ha contestato gli assunti di parte ricorrente e ha chiesto la conferma delle statuizioni della sentenza di separazione.
All'udienza del 5/2/2025, uditi i coniugi e fallito il tentativo di conciliazione, la Giudice delegata si è riservata e , con ordinanza resa in pari data, ha confermato in via provvisoria le statuizioni assunte in sede di separazione, eccetto quelle relativa all'affido condiviso di RO divenuta maggiorenne e, non essendovi istanze istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione, ha assegnato all e parti i termini di legge.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione il 7/10/2025.
Il P.M ha apposto il visto in data 17/10/2025, nulla opponendo.
Nel merito, la domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Preliminarmente va rilevato che, benché i ricorrenti abbiano richiesto una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio atteso che dal certificato di matrimonio risulta contratto il matrimonio ci vile e non quello concordatario.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi (avvenuta il 16/6/2016 ) dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli Nord, nell'ambito del giudizio di separazione pagi na 3 di 10 conclusosi con sentenza n. 1788/2019, passata in giudicato, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Va premesso che nelle more del giudizio la secondogenita è diventata maggiorenne, pertanto, ogni istanza e/o provvedimento in ordine all'affido della stessa deve ritenersi tacitamente caducato.
Quanto al mantenimento delle figlie, (25 anni) e RO (19 Per_1
anni), il ricorrente ha chiesto la revoca del mantenimento per in Per_1
ragione della maggiore età e del ritardo di qualche anno (fuori corso) all'università.
La resistente ha riferito che sebbene sia fuori corso di qualche Per_1
anno, ha terminato tutti gli esami ed è prossima alla laurea, evidenziando la volontà della figlia di proseguire il percorso di studi intrapreso.
Sul punto si rende necessaria una breve premessa in ordine al diritto al mantenimento dei figli maggiorenni.
L'obbligo di mantenimento non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte dei figli e il venir meno del diritto al mantenimento va accertato qualora il figlio maggiorenne , abusando di quel diritto, tenga un comportamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato di occasioni di lavoro (ovvero di colpevole negligenza nel compimento del corso di studi intrapreso) e quindi di disinteresse nella ricerca dell'indipendenza economica.
Pertanto, non è l'età a determinare la fine dell'obbligo, ma l'acquisizione dell'autonomia economica o, al contrario, la mancanza di impegno del figlio nel raggiungerla.
La Suprema Corte, inoltre, correlando il diritto-dovere dell'istruzione a pagi na 4 di 10 quello del mantenimento, ha affermato che ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di ri gore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.
In conformità ai principi generali sull'onere della prova, spetta a chi agisce in giudizio invocando la sussistenza del diritto o all'opposto il venir meno dei presupposti della sua persistenza, in primo luogo, un onere di allegazione, ed in secondo luogo l'onere della dimostrazione delle circostanze allegate ed in ipotesi contestate, mediante presunzioni precise e univoche che laddove presenti determinano nel controinteressato l'onere di dimostrare il contrario (Cass. Civile ordinanza n. 12121 dell'8/5/2025).
In specie il ricorrente non ha fornito elementi concreti che evidenzino l'assenza di un serio impegno della figlia nel completamento del percorso universitario intrapreso, né ha dimostrato l'acquisizione di un'autonomia economica da parte di Per_1
Invero è pacifico tra le parti che ha sostenuto gli esami con un Per_1
po' di ritardo e che il percorso universitario intrapreso dalla stessa è in fase di perfezionamento. Inoltre, la madre ha riferito che è stata Per_1
pagi na 5 di 10 più volte sopposta a delicati interventi di ortodonzia che hanno provocato qualche ritardo nel compimento di qualche esame, circostanza incontestata dal ricorrente.
Orbene, così rappresentata la situazione emergente dagli atti di causa, il
Collegio conferma l'obbligo del ricorrente di concorrere al mantenimento della figlia Per_1
In ordine al quantum dell'assegno, il Collegio, tenuto conto dell'età delle figlie e che non vi sono circostanze sopravvenute rispetto alla situazione già vagliata in sede separativa e all'udienza presidenziale, conferma a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento di e RO con la somma complessiva di € 600,00 (300,00 Per_1
ciascuna).
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale, di istruzione e straordinarie per le figlie, purché debitamente documentate, secondo le statuizioni previste dal Protocollo vigente presso l'intestato Tribunale a far data dal 25.10.2019.
La casa coniugale, di proprietà della resistente, resta assegnata a quest'ultima che la abita insieme alle figlie.
In relazione alla richiesta di conferma dell'assegno di separazione avanzata da , osserva il Collegio che il Giudice, in questa Controparte_1
sede è chiamato a decidere sull'attribuzione dell'assegno di divorzio ed
è tenuto a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza, all'atto della decisione, dei mezzi o dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Inoltre, la determinazione di detto assegno è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza pagi na 6 di 10 di separazione dei coniugi, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni.
L'assegno divorzile, infatti, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti operanti nel regime di convivenza e di separazione con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione rappresenta mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione.
Sul punto giova richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale che attribuisce all'assegno di divorzio una funzione mista assistenziale-compensativa-perequativa fondata sul principio di libertà, autoresponsabilità e pari dignità dei coniugi.
La funzione assistenziale garantisce un supporto economico all'ex coniuge non economicamente autosufficiente a causa di particolari condizioni che di fatto limitano la capacità lavorativa (principio solidaristico).
La funzione perequativa-compensativa, invece, mira a riequilibrare la situazione economica tra i due ex coniugi in seguito al divorzio, considerando il contributo economico e non che ciascuno ha apportato durante il matrimonio.
È necessario quindi che il Giudice verifichi innanzitutto l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive e valuti l'inadeguatezza anche in relazione al contributo fornito in costanza di matrimonio.
Nell'ambito di questo accertamento, lo squilibrio economico tra le parti non costituisce da solo un elemento decisivo per l'attribuzione e la pagi na 7 di 10 quantificazione dell'assegno poiché l'entità del reddito dell'altro coniuge non giustifica di per sé la corresponsione di un assegno in proporzione alle sue risorse.
Applicando i suesposti principi al caso di specie, il Collegio ritiene che elementi di prova, pacifici, risultanti dalle rispettive deduzioni e/o allegazioni delle parti si traggono dalle condizioni economiche degli ex coniugi. Il ricorrente, ex Maresciallo della Marina Militare in pensione dal 2016, ha dichiarato che percepisce 2000,00 euro al mese, somma gravata dalla cessione di un quinto pari ad € 366,00 per lavori di ristrutturazione e che costituisce la sua unica entrata. Agli atti, la certificazione unica relativa alle ultime annualità registra redditi percepiti dal ricorrente che oscillano tra i 33,000 e 36,000 euro annui.
La resistente non ha presentato dichiarazioni dei redditi in quanto non ha mai lavorato e in costanza di matrimonio si è dedicata alla famiglia, circostanza non contestata dal ricorrente. Soltanto dopo la separazione ha lavorato come badante, promoter e poi nel 2019 si è unicamente dedicata alla figlia gravemente ammalata. Le uniche entrate sono costituite dal mantenimento per sé e per le figlie che riceve dal marito oltra all'assegno unico per le figlie.
Ne consegue che rispetto all'epoca della separazione le condizioni economiche della resistente, casalinga, non sono mutate dal momento che la stessa non ha mai lavorato in costanza di matrimonio e che ha svolto lavori occasionali dopo la separazione, né il ricorrente ha dimostrato lo svolgimento di attività lavorative da parte della moglie e/o la percezione di ulteriori redditi.
Pertanto, tenuto conto del divario di entrate, dell'età della resistente (61
pagi na 8 di 10 anni) priva di una pregressa qualifica professionale, non appare prevedibile in futuro un suo stabile inserimento nel mondo del lavoro, per cui il Collegio ritiene che la medesima, tutt'ora, versi nell'impossibilità oggettiva di mantenersi.
Riconosciuto l'an del diritto all'assegno divorzile in capo alla resistente il Collegio tenuto conto delle entrate del ricorrente, della durata del matrimonio (19 anni) e che parte resistente non ha offerto elementi di prova per dare corpo alla funzione perequativa -compensativa dell'assegno divorzile, ritiene congruo, sotto il profilo assistenziale, disporre a carico di l'obbligo di versare in favore di Parte_1
a titolo di assegno divorzile la somma di € 100,00, somma Controparte_1
da versarsi entro il cinque di ogni mese, annualmente ed automaticamente rivalutabile in base agli indici Istat.
Tenuto conto della natura del giudizio e della parziale soccombenza reciproca, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Giugliano in
Campania il 22/6/2000 da nato a [...] il Parte_1
12/11/1964 e nata a [...] il [...] (Atto n. 42 Controparte_1
P.I, Anno 2000 Reg. Atti matrimonio dell'anno 2000);
b) dispone che versi mensilmente, entro e non oltre il Parte_1
giorno cinque di ogni mese, a favore di un assegno di Controparte_1
pagi na 9 di 10 € 600,00, a titolo di contributo al mantenimento di e Per_1
RO e di € 100,00, a titolo di assegno divorzile in favore di
. Tale somma sarà annualmente ed automaticamente Controparte_1
rivalutata, secondo gli Indici Istat;
c) dispone che contribuisca alle spese mediche non Parte_1
coperte dal servizio sanitario nazionale e a quelle straordinarie da sostenere nell'interesse delle figlie nella misura del 50%, purché debitamente documentate;
d) ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Giugliano in
Campania la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
h) compensa le spese di lite.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 2/12/2025.
La Giudice relatrice La Presidente
RO NE SA AR
pagi na 10 di 10