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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/12/2025, n. 2466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2466 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 4301/2024 promossa da:
ass. avv.ta MARIA SECONDINA Parte_1
MOREL
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
ass. avv.ti STEFANO ROMEO e GIORGIO FRUS CP_1
ass. funzionari GIAN PAOLO Controparte_2
ZA e RI CA
- PARTI CONVENUTE -
La Giudice, sentita la discussione, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
1. ha evocato in giudizio e Parte_1 CP_1 Controparte_2
, proponendo opposizione avverso la cartella esattoriale n.
[...]
11020240030383978000 notificatagli in data 29/4/2024 dall'agente della riscossione, avente ad oggetto contributi relativI all'anno 2015 per CP_1 un importo complessivo di euro 3408,21;
2. parte ricorrente ha chiesto all'adito tribunale di accertare e dichiarare che l'impugnata cartella di pagamento è illegittima e che nulla è dovuto a
, deducendo: di essere iscritto alla gestione separata Inps dal CP_1
23/7/2008; di aver aperto partita Iva nel dicembre 2014 e di essersi iscritto all'ordine degli ingegneri;
che illegittimamente nel 2019 lo ha iscritto CP_1
d'ufficio alla cassa degli ingegneri;
di non aver mai svolto dal 2004 al 2022 attività di ingegnere nè attività che richiedessero l'iscrizione all'albo professionale degli ingegneri;
che gli incarichi affidatigli nel 2015 dalla società
avevano natura commerciale e non richiedevano la laurea Controparte_3
1 in ingegneria, consistendo esclusivamente nella vendita di pacchetti inerenti a determinate materie;
3. secondo il ricorrente l' iscrizione alla cassa degli ingegneri, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto di , è obbligatoria solo per coloro che CP_1 esercitano la libera professione di ingegnere con carattere di continuità e che non sono assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria;
4. si è costituita in giudizio chiedendo al tribunale di rigettare il ricorso CP_1
e, per l'effetto, di confermare la cartella di pagamento n.
11020240030383978000, dichiarando dovute le somme con la stessa richieste, o quella, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
5. ha dedotto: di aver provveduto all'iscrizione d'ufficio del ricorrente CP_1 nei propri ruoli previdenziali per gli anni dal 2014 al 2019 in quanto il medesimo è stato iscritto all'albo degli ingegneri della provincia di Torino dal
2/2/2009 al 10/12/2019, è titolare di partita Iva attiva continuativamente dal
1/12/2014 ed ha esercitato la libera professione di ingegnere negli anni dal
2014 al 2019; che per gli anni 2014 e 2015 non risultano versamenti contributivi da parte del ricorrente alla gestione separata Inps, avendo questi prodotto redditi professionali nulli;
che per tali annualità, pertanto, il ricorrente era tenuto soltanto al versamento della contribuzione minima direttamente all' in considerazione dell'attività professionale riconducibile a quella CP_1 propria di ingegnere svolta con carattere di continuità; che, infatti ,il ricorrente, come emerge dal contratto di consulenza del 1/4/2015, stipulato con la società
e dalle fatture emesse, ha svolto attività di consulenza e di Controparte_3 docenza in materia di sicurezza sul lavoro, gestione rifiuti, fornitura di servizi di medicina del lavoro e anche in materia di elaborazione del DVR;
che per l'elaborazione del DVR, in particolare, sono richieste conoscenze relative alle sostanze o ai preparati chimici, conoscenze di cui ricorrente è in possesso in ragione della sua laurea in ingegneria chimica;
che, in esecuzione della sentenza del tribunale di Torino n. 1700/2022, l'iscrizione del ricorrente nei propri ruoli previdenziali è stata annullata per l'anno 2014; che il contributo soggettivo, integrativo e di maternità per l'anno 2015 è dovuto indipendentemente dal reddito e dal volume di affari prodotti;
2 6. nella propria difesa ha richiamato l'orientamento della Suprema CP_1
RT (cfr. Cass. n. 14.684/2012 e n. 3914/2019) secondo cui l'obbligo di iscrizione prescinde dalla natura “riservata” dell'attività esercitata dal professionista, essendo sufficiente che l'attività svolta non sia incompatibile con l'esercizio della professione e che sia stata occasionata e favorita dal patrimonio di competenze e di esperienze che la professione garantisce, ed essendo irrilevante che la medesima attività possa essere svolta anche da altre figure professionali;
7. si è costituita in giudizio chiedendo al tribunale, in via preliminare, di CP_4 dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, di respingere il ricorso;
8. l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo ad Controparte_2
è fondata;
ha osservato la RT di Cassazione, con sentenza
[...] emessa a Sezioni Unite, n. 7514/2022, che: “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”; nel caso di specie, non si verte in ipotesi di opposizione tardiva c.d. recuperatoria, ma comunque le uniche doglianze del ricorrente sono state rivolte avverso la legittimità o meno dell'imposizione contributiva, e quindi sono state strettamente relative a questioni di merito attinenti alla sussistenza del credito oggetto di intimazione;
9. in fatto è pacifico e/o documentale che il ricorrente si è iscritto all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino nell'anno 2009; che il ricorrente ha ottenuto la cancellazione da tale Albo nell'anno 2019 (doc. 2 ric.); che nel dicembre del 2014 il ricorrente ha aperto partita iva;
che il ricorrente è stato iscritto alla gestione separata INPS quantomeno dall'anno
3 2008 ( doc. 3 convenuta ); che il ricorrente nel 2015 non ha CP_1 effettuato versamenti contributivi alla gestione separata Inps (cfr. doc. 3 e 13 conv. e estratto conto previdenziale Inps sub doc. 5 conv); che in data
1/4/2015 il ricorrente ha stipulato con la società un contratto di CP_3 consulenza "sulla sicurezza e materie affini" (doc. 3 ric,) in forza del quale si era impegnato a svolgere attività di consulenza sulle tematiche della salute, della sicurezza nei luoghi di lavoro, della medicina del lavoro, della gestione rifiuti, della privacy e HACCP e relativa formazione sulla sicurezza e ad effettuare l'attività di docenza nei relativi corsi;
che il ricorrente nel 2015 ha emesso una fattura per attività di consulenza commerciale e di docenza a favore di per l'importo complessivo di euro 195 (fattura n. 1 del CP_3
22/12/2015 ric.); che, come emerge dall'estratto conto integrato-casellario degli attivi (doc. 13 conv.), nel 2015 i redditi del ricorrente risultano pari a zero e il volume di affari Iva pari ad euro 195;
10. ciò posto, atteso che, come già rilevato, la cartella di pagamento impugnata nel presente giudizio ha ad oggetto esclusivamente i contributi asseritamente dovuti dal ricorrente per l'anno 2015 (e segnatamente, il contributo integrativo per euro 675, il contributo soggettivo per euro 2280, il contributo di maternità per euro 61, le sanzioni relative al contributo integrativo per euro 53, 15 e le sanzioni per il contributo soggettivo per euro 339,06), deve precisarsi preliminarmente che l'indagine sulla natura dell'attività dal medesimo svolta è limitata a tale annualità;
11. ebbene dall'istruttoria testimoniale svolta (cfr. deposizione del teste
[...]
, legale rappresentante della dal 2014 al 2018), Tes_1 Controparte_3
è emerso che la operava nel campo della consulenza in Controparte_3 materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, proponendo ai clienti corsi di formazione e aggiornamento in materia di sicurezza sul lavoro e predisponendo tutta la documentazione in materia, compresi i DVR;
che il ricorrente aveva collaborato come lavoratore autonomo con tale società dal
2015 al 2017 circa;
che il ricorrente si era limitato a seguire
[...]
nello svolgimento dell'attività commerciale che avrebbe dovuto Tes_1 apprendere (il teste, in particolare, ha dichiarato: "lui stava attaccato a me per imparare il mestiere commerciale, cioè ci vedevamo alla mattina e andavamo
4 insieme alla ricerca di clienti e poi andavamo dai clienti che avevamo già per fare vedere a lui come si sviluppa il lavoro commerciale"); che il ricorrente non si era mai occupato della redazione di documenti in materia di sicurezza sul lavoro né di effettuare sopralluoghi o attività di consulenza per l'elaborazione dei dvr, in quanto tali attività erano svolte dai tecnici e dai collaboratori di senior;
12. ai sensi dell'art. 21 co 1 della l. 6/1981 “L'iscrizione alla è obbligatoria Pt_2 per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità”; ai sensi del comma 2 dello stesso art. 21, l'iscrizione può essere anche operata in via officiosa dall'Ente previdenziale;
ai sensi del successivo comma 5 “Sono esclusi dall'iscrizione alla ai sensi Pt_2 dell'articolo 2 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata”;
13. ai sensi dell'art. 7 par. 2 dello Statuto di (doc. 19 conv.) “Ai fini CP_1 dell'iscrizione ad il requisito dell'esercizio professionale con CP_1 carattere di continuità ricorre nei confronti degli ingegneri e degli architetti che siano ad un tempo: a) iscritti all'Albo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ordinamento professionale;
b) non iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata;
c) in possesso di partita I.V.A.”;
14. la RT di Cassazione, a tal proposito, ha statuito che: “L'iscrizione alla
è obbligatoria a norma Parte_3 dell'art. 21 della legge 3 gennaio 1981, n.6, nel caso di esercizio della libera professione con carattere di continuità, (salva l'esclusione disposta dal comma quinto dello stesso articolo, per coloro che siano già iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie), sicché, qualora sia insorta controversia circa la sussistenza dell'obbligo di iscrizione (la quale può avvenire anche d'ufficio a norma del secondo comma del cit. art. 21) non è preclusa al professionista la prova dell'insussistenza del presupposto per il sorgere di tale obbligo, senza che in contrario possa aver rilievo la delibera 23 maggio 1981 , adottata dal
Comitato dei delegati della , in esercizio del potere - conferito a tale Pt_2 organo dal terzo comma del ridetto articolo - di stabilire i criteri per
5 l'accertamento dell'esercizio della libera professione, secondo la quale
l'iscrizione all'albo professionale dell'ingegnere o dell'architetto non iscritto ad altre forme di previdenza obbligatorie e titolare di partita i.v.a. rende necessaria l'iscrizione alla , dal momento che tali criteri possono dar Pt_2 fondamento ad una presunzione di effettivo esercizio libero - professionale, ma non dettare norme circa il presupposto legale dell'iscrizione, idonee a precludere all'iscritto la possibilità di dimostrarne l'insussistenza” (Cass. n.
1300/1997; conforme, la successiva Cass. 15655/2001);
15. la Suprema RT ha anche precisato che: “L'esclusione dalla iscrizione alla
(prevista dall'art. 2 della legge n. 1046 del 1971) Parte_3 per il professionista in relazione al periodo in cui questi sia stato iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria ( nel caso di specie, la Parte_4 non opera per il solo fatto dell'iscrizione dell'ingegnere o architetto ad altra
essendo necessario anche, ai fini dell'esclusione, che il professionista Pt_2 abbia effettivamente svolto l'attività professionale tutelata dall'altra Pt_2
(Cass. n. 1389/2006);
16. come ritenuto dal Tribunale di Torino nella sentenza n. 1700/2022 pronunciata su ricorso del ricorrente riguardante la pretesa contributiva della Pt_2 resistente per l'anno 2014 (doc. 12 conv.) , “la sussistenza congiunta dei requisiti di cui all'art. 7 dello Statuto può fondare la mera CP_1 presunzione semplice (come allegato dalla stessa ) di svolgimento CP_1 dell'attività professionale con carattere di continuità; - l'iscrizione del presunto professionista alla gestione è inibita dall'iscrizione dello stesso ad CP_1 altra gestione previdenziale di altro ente, purchè sia stata effettivamente svolta
l'attività relativa a tale diversa gestione previdenziale”;
17. ebbene, nel caso in esame, come già rilevato, nel corso dell'anno 2015 il ricorrente non ha svolto alcuna attività lavorativa cui sia conseguito il versamento di contributi alla gestione separata Inps, risultando esclusivamente la posizione previdenziale oggetto del presente contenzioso;
18. l'insussistenza di effettiva posizione attiva presso la gestione separata Inps fa scattare la presunzione semplice di cui all'articolo 7 dello Statuto 2012
, salva la la facoltà del ricorrente di fornire prova contraria alla CP_1 sussistenza dei presupposti per la sua iscrizione officiosa alla gestione
6 dell'Ente di previdenza professionale, di cui all'art. 21, commi 1 e 2, l. 6/1981
(ovvero, la prova negativa dello svolgimento di attività professionale ingegneristica con carattere di continuità);
19. i documenti versati in atti e le risultanze dell'istruttoria testimoniale svolta, di cui si è detto in precedenza, consentono di ritenere dimostrato che nell'annualità in contestazione (il 2015) il ricorrente non abbia svolto con carattere di continuità attività professionale riconducibile all'alveo dell'ingegneria e come tale assoggettabile a contribuzione , essendo CP_1 emerso esclusivamente lo svolgimento di marginale attività di consulenza commerciale e di procacciamento di affari prive di nesso con l'attività di ingegnere strettamente intesa, per l'esercizio delle quali, inoltre, risulta superfluo l'utilizzo delle cognizioni tecniche di cui il ricorrente disponeva proprio in quanto ingegnere;
20. ùil ricorrente, infatti, a differenza delle fattispecie concrete oggetto delle sentenze citate da parte convenuta (Cass. n. 3914/2019 e RT d'Appello di
Roma n. 2317/2018) nel corso del 2015 non ha mai svolto attività di consulenza in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, né attività di organizzazione del lavoro in cantiere per accertare il rispetto delle norme di prevenzione e di sicurezza sul lavoro né si è ocupato di redigere documenti in materia di sicurezza sul lavoro;
21. in base a tutto quanto sin qui esposto, deve escludersi che il ricorrente nel
2015 abbia svolto attività che giustificasse la sua iscrizione d'ufficio all' , impregiudicata ogni valutazione sulla legittimità di tale iscrizione CP_1 per gli anni successivi;
22. tuttavia, risulta dovuto all' , in conseguenza alla mera iscrizione CP_1 all'Albo professionale, il contributo integrativo di cui all'articolo 5 del regolamento del 2012 in atti, quantificato nell'opposta cartella di pagamento in euro 675 e relative sanzioni pari ad euro 53,15, in quanto il ricorrente -si ripete- è ingegnere iscritto all'albo degli ingegneri, è titolare di partita Iva ed è iscritto alla gestione separata Inps anche se nel 2015 non ha effettuato versamenti contributivi ( sul punto cfr.Cass. ord. n. 20288/2022, Cass. n.
5826/2021, Cass. n. 30605/2019, Cass. n. 32166/2018);
7 23. Inarcassa, invece, non può agire in via esecutiva contro il ricorrente in relazione all'importo di euro 2680,05 risultante dalla cartella esattoriale n.
11020240030383978000 a titolo di contributo soggettivo e relativa sanzione e a titolo di contributo di maternità, non sussistendo il relativo credito previdenziale;
24. quanto alla regolamentazione delle spese di lite, nonostante il ricorrente risulti soccombente nei confronti di in conseguenza dell'accoglimento CP_4 dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva, quest'ultima non ha diritto alla refusione delle spese di lite essendosi costituita con i propri funzionari e non operando nel presente contenzioso le norme di cui all'art. 152 bis disp. att. c.p.c. sulle controversie di pubblico impiego, all'art. 9 comma 2 d. lgs.
149/2015, relativo alle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione delle ordinanze-ingiunzioni emesse dall' , all'art. 15 comma 2 Controparte_5 sexies d. lgs. 546/92, operante solo nell'ambito del processo tributario (v. sul punto CdA di Torino n. 328/2022 del 15/6/2022);
25. in ragione della sua parziale soccombenza, deve essere CP_1 condannata a rimborsare al ricorrente i 2/3 delle spese di lite, liquidate per intero come da dispositivo in calce in base al decisum ai sensi del D. M.
55/2014, mentre il residuo terzo delle spese deve essere compensato;
P.Q.M.
visto l'articolo 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, accerta e dichiara l'insussistenza del diritto di
[...]
Parte_5 ad agire in via esecutiva contro in relazione
[...] Parte_1 all'importo di euro 2680,05 risultante dalla cartella esattoriale n.
11020240030383978000, non sussistendo il relativo credito previdenziale;
per il resto respinge il ricorso;
condanna Parte_5
a rimborsare al
[...] ricorrente i 2/3 delle spese di lite che liquida per intero in complessivi euro 2626 oltre
15% per rimborso spese forfettario, Iva, Cpa e contributo unificato;
compensa il residuo terzo delle spese di lite;
8 nulla in punto spese in relazione alla posizione di Controparte_2
.
[...]
Torino, 2/12/2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
9
ass. avv.ta MARIA SECONDINA Parte_1
MOREL
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
ass. avv.ti STEFANO ROMEO e GIORGIO FRUS CP_1
ass. funzionari GIAN PAOLO Controparte_2
ZA e RI CA
- PARTI CONVENUTE -
La Giudice, sentita la discussione, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
1. ha evocato in giudizio e Parte_1 CP_1 Controparte_2
, proponendo opposizione avverso la cartella esattoriale n.
[...]
11020240030383978000 notificatagli in data 29/4/2024 dall'agente della riscossione, avente ad oggetto contributi relativI all'anno 2015 per CP_1 un importo complessivo di euro 3408,21;
2. parte ricorrente ha chiesto all'adito tribunale di accertare e dichiarare che l'impugnata cartella di pagamento è illegittima e che nulla è dovuto a
, deducendo: di essere iscritto alla gestione separata Inps dal CP_1
23/7/2008; di aver aperto partita Iva nel dicembre 2014 e di essersi iscritto all'ordine degli ingegneri;
che illegittimamente nel 2019 lo ha iscritto CP_1
d'ufficio alla cassa degli ingegneri;
di non aver mai svolto dal 2004 al 2022 attività di ingegnere nè attività che richiedessero l'iscrizione all'albo professionale degli ingegneri;
che gli incarichi affidatigli nel 2015 dalla società
avevano natura commerciale e non richiedevano la laurea Controparte_3
1 in ingegneria, consistendo esclusivamente nella vendita di pacchetti inerenti a determinate materie;
3. secondo il ricorrente l' iscrizione alla cassa degli ingegneri, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto di , è obbligatoria solo per coloro che CP_1 esercitano la libera professione di ingegnere con carattere di continuità e che non sono assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria;
4. si è costituita in giudizio chiedendo al tribunale di rigettare il ricorso CP_1
e, per l'effetto, di confermare la cartella di pagamento n.
11020240030383978000, dichiarando dovute le somme con la stessa richieste, o quella, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
5. ha dedotto: di aver provveduto all'iscrizione d'ufficio del ricorrente CP_1 nei propri ruoli previdenziali per gli anni dal 2014 al 2019 in quanto il medesimo è stato iscritto all'albo degli ingegneri della provincia di Torino dal
2/2/2009 al 10/12/2019, è titolare di partita Iva attiva continuativamente dal
1/12/2014 ed ha esercitato la libera professione di ingegnere negli anni dal
2014 al 2019; che per gli anni 2014 e 2015 non risultano versamenti contributivi da parte del ricorrente alla gestione separata Inps, avendo questi prodotto redditi professionali nulli;
che per tali annualità, pertanto, il ricorrente era tenuto soltanto al versamento della contribuzione minima direttamente all' in considerazione dell'attività professionale riconducibile a quella CP_1 propria di ingegnere svolta con carattere di continuità; che, infatti ,il ricorrente, come emerge dal contratto di consulenza del 1/4/2015, stipulato con la società
e dalle fatture emesse, ha svolto attività di consulenza e di Controparte_3 docenza in materia di sicurezza sul lavoro, gestione rifiuti, fornitura di servizi di medicina del lavoro e anche in materia di elaborazione del DVR;
che per l'elaborazione del DVR, in particolare, sono richieste conoscenze relative alle sostanze o ai preparati chimici, conoscenze di cui ricorrente è in possesso in ragione della sua laurea in ingegneria chimica;
che, in esecuzione della sentenza del tribunale di Torino n. 1700/2022, l'iscrizione del ricorrente nei propri ruoli previdenziali è stata annullata per l'anno 2014; che il contributo soggettivo, integrativo e di maternità per l'anno 2015 è dovuto indipendentemente dal reddito e dal volume di affari prodotti;
2 6. nella propria difesa ha richiamato l'orientamento della Suprema CP_1
RT (cfr. Cass. n. 14.684/2012 e n. 3914/2019) secondo cui l'obbligo di iscrizione prescinde dalla natura “riservata” dell'attività esercitata dal professionista, essendo sufficiente che l'attività svolta non sia incompatibile con l'esercizio della professione e che sia stata occasionata e favorita dal patrimonio di competenze e di esperienze che la professione garantisce, ed essendo irrilevante che la medesima attività possa essere svolta anche da altre figure professionali;
7. si è costituita in giudizio chiedendo al tribunale, in via preliminare, di CP_4 dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, di respingere il ricorso;
8. l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo ad Controparte_2
è fondata;
ha osservato la RT di Cassazione, con sentenza
[...] emessa a Sezioni Unite, n. 7514/2022, che: “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”; nel caso di specie, non si verte in ipotesi di opposizione tardiva c.d. recuperatoria, ma comunque le uniche doglianze del ricorrente sono state rivolte avverso la legittimità o meno dell'imposizione contributiva, e quindi sono state strettamente relative a questioni di merito attinenti alla sussistenza del credito oggetto di intimazione;
9. in fatto è pacifico e/o documentale che il ricorrente si è iscritto all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino nell'anno 2009; che il ricorrente ha ottenuto la cancellazione da tale Albo nell'anno 2019 (doc. 2 ric.); che nel dicembre del 2014 il ricorrente ha aperto partita iva;
che il ricorrente è stato iscritto alla gestione separata INPS quantomeno dall'anno
3 2008 ( doc. 3 convenuta ); che il ricorrente nel 2015 non ha CP_1 effettuato versamenti contributivi alla gestione separata Inps (cfr. doc. 3 e 13 conv. e estratto conto previdenziale Inps sub doc. 5 conv); che in data
1/4/2015 il ricorrente ha stipulato con la società un contratto di CP_3 consulenza "sulla sicurezza e materie affini" (doc. 3 ric,) in forza del quale si era impegnato a svolgere attività di consulenza sulle tematiche della salute, della sicurezza nei luoghi di lavoro, della medicina del lavoro, della gestione rifiuti, della privacy e HACCP e relativa formazione sulla sicurezza e ad effettuare l'attività di docenza nei relativi corsi;
che il ricorrente nel 2015 ha emesso una fattura per attività di consulenza commerciale e di docenza a favore di per l'importo complessivo di euro 195 (fattura n. 1 del CP_3
22/12/2015 ric.); che, come emerge dall'estratto conto integrato-casellario degli attivi (doc. 13 conv.), nel 2015 i redditi del ricorrente risultano pari a zero e il volume di affari Iva pari ad euro 195;
10. ciò posto, atteso che, come già rilevato, la cartella di pagamento impugnata nel presente giudizio ha ad oggetto esclusivamente i contributi asseritamente dovuti dal ricorrente per l'anno 2015 (e segnatamente, il contributo integrativo per euro 675, il contributo soggettivo per euro 2280, il contributo di maternità per euro 61, le sanzioni relative al contributo integrativo per euro 53, 15 e le sanzioni per il contributo soggettivo per euro 339,06), deve precisarsi preliminarmente che l'indagine sulla natura dell'attività dal medesimo svolta è limitata a tale annualità;
11. ebbene dall'istruttoria testimoniale svolta (cfr. deposizione del teste
[...]
, legale rappresentante della dal 2014 al 2018), Tes_1 Controparte_3
è emerso che la operava nel campo della consulenza in Controparte_3 materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, proponendo ai clienti corsi di formazione e aggiornamento in materia di sicurezza sul lavoro e predisponendo tutta la documentazione in materia, compresi i DVR;
che il ricorrente aveva collaborato come lavoratore autonomo con tale società dal
2015 al 2017 circa;
che il ricorrente si era limitato a seguire
[...]
nello svolgimento dell'attività commerciale che avrebbe dovuto Tes_1 apprendere (il teste, in particolare, ha dichiarato: "lui stava attaccato a me per imparare il mestiere commerciale, cioè ci vedevamo alla mattina e andavamo
4 insieme alla ricerca di clienti e poi andavamo dai clienti che avevamo già per fare vedere a lui come si sviluppa il lavoro commerciale"); che il ricorrente non si era mai occupato della redazione di documenti in materia di sicurezza sul lavoro né di effettuare sopralluoghi o attività di consulenza per l'elaborazione dei dvr, in quanto tali attività erano svolte dai tecnici e dai collaboratori di senior;
12. ai sensi dell'art. 21 co 1 della l. 6/1981 “L'iscrizione alla è obbligatoria Pt_2 per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità”; ai sensi del comma 2 dello stesso art. 21, l'iscrizione può essere anche operata in via officiosa dall'Ente previdenziale;
ai sensi del successivo comma 5 “Sono esclusi dall'iscrizione alla ai sensi Pt_2 dell'articolo 2 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata”;
13. ai sensi dell'art. 7 par. 2 dello Statuto di (doc. 19 conv.) “Ai fini CP_1 dell'iscrizione ad il requisito dell'esercizio professionale con CP_1 carattere di continuità ricorre nei confronti degli ingegneri e degli architetti che siano ad un tempo: a) iscritti all'Albo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ordinamento professionale;
b) non iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata;
c) in possesso di partita I.V.A.”;
14. la RT di Cassazione, a tal proposito, ha statuito che: “L'iscrizione alla
è obbligatoria a norma Parte_3 dell'art. 21 della legge 3 gennaio 1981, n.6, nel caso di esercizio della libera professione con carattere di continuità, (salva l'esclusione disposta dal comma quinto dello stesso articolo, per coloro che siano già iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie), sicché, qualora sia insorta controversia circa la sussistenza dell'obbligo di iscrizione (la quale può avvenire anche d'ufficio a norma del secondo comma del cit. art. 21) non è preclusa al professionista la prova dell'insussistenza del presupposto per il sorgere di tale obbligo, senza che in contrario possa aver rilievo la delibera 23 maggio 1981 , adottata dal
Comitato dei delegati della , in esercizio del potere - conferito a tale Pt_2 organo dal terzo comma del ridetto articolo - di stabilire i criteri per
5 l'accertamento dell'esercizio della libera professione, secondo la quale
l'iscrizione all'albo professionale dell'ingegnere o dell'architetto non iscritto ad altre forme di previdenza obbligatorie e titolare di partita i.v.a. rende necessaria l'iscrizione alla , dal momento che tali criteri possono dar Pt_2 fondamento ad una presunzione di effettivo esercizio libero - professionale, ma non dettare norme circa il presupposto legale dell'iscrizione, idonee a precludere all'iscritto la possibilità di dimostrarne l'insussistenza” (Cass. n.
1300/1997; conforme, la successiva Cass. 15655/2001);
15. la Suprema RT ha anche precisato che: “L'esclusione dalla iscrizione alla
(prevista dall'art. 2 della legge n. 1046 del 1971) Parte_3 per il professionista in relazione al periodo in cui questi sia stato iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria ( nel caso di specie, la Parte_4 non opera per il solo fatto dell'iscrizione dell'ingegnere o architetto ad altra
essendo necessario anche, ai fini dell'esclusione, che il professionista Pt_2 abbia effettivamente svolto l'attività professionale tutelata dall'altra Pt_2
(Cass. n. 1389/2006);
16. come ritenuto dal Tribunale di Torino nella sentenza n. 1700/2022 pronunciata su ricorso del ricorrente riguardante la pretesa contributiva della Pt_2 resistente per l'anno 2014 (doc. 12 conv.) , “la sussistenza congiunta dei requisiti di cui all'art. 7 dello Statuto può fondare la mera CP_1 presunzione semplice (come allegato dalla stessa ) di svolgimento CP_1 dell'attività professionale con carattere di continuità; - l'iscrizione del presunto professionista alla gestione è inibita dall'iscrizione dello stesso ad CP_1 altra gestione previdenziale di altro ente, purchè sia stata effettivamente svolta
l'attività relativa a tale diversa gestione previdenziale”;
17. ebbene, nel caso in esame, come già rilevato, nel corso dell'anno 2015 il ricorrente non ha svolto alcuna attività lavorativa cui sia conseguito il versamento di contributi alla gestione separata Inps, risultando esclusivamente la posizione previdenziale oggetto del presente contenzioso;
18. l'insussistenza di effettiva posizione attiva presso la gestione separata Inps fa scattare la presunzione semplice di cui all'articolo 7 dello Statuto 2012
, salva la la facoltà del ricorrente di fornire prova contraria alla CP_1 sussistenza dei presupposti per la sua iscrizione officiosa alla gestione
6 dell'Ente di previdenza professionale, di cui all'art. 21, commi 1 e 2, l. 6/1981
(ovvero, la prova negativa dello svolgimento di attività professionale ingegneristica con carattere di continuità);
19. i documenti versati in atti e le risultanze dell'istruttoria testimoniale svolta, di cui si è detto in precedenza, consentono di ritenere dimostrato che nell'annualità in contestazione (il 2015) il ricorrente non abbia svolto con carattere di continuità attività professionale riconducibile all'alveo dell'ingegneria e come tale assoggettabile a contribuzione , essendo CP_1 emerso esclusivamente lo svolgimento di marginale attività di consulenza commerciale e di procacciamento di affari prive di nesso con l'attività di ingegnere strettamente intesa, per l'esercizio delle quali, inoltre, risulta superfluo l'utilizzo delle cognizioni tecniche di cui il ricorrente disponeva proprio in quanto ingegnere;
20. ùil ricorrente, infatti, a differenza delle fattispecie concrete oggetto delle sentenze citate da parte convenuta (Cass. n. 3914/2019 e RT d'Appello di
Roma n. 2317/2018) nel corso del 2015 non ha mai svolto attività di consulenza in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, né attività di organizzazione del lavoro in cantiere per accertare il rispetto delle norme di prevenzione e di sicurezza sul lavoro né si è ocupato di redigere documenti in materia di sicurezza sul lavoro;
21. in base a tutto quanto sin qui esposto, deve escludersi che il ricorrente nel
2015 abbia svolto attività che giustificasse la sua iscrizione d'ufficio all' , impregiudicata ogni valutazione sulla legittimità di tale iscrizione CP_1 per gli anni successivi;
22. tuttavia, risulta dovuto all' , in conseguenza alla mera iscrizione CP_1 all'Albo professionale, il contributo integrativo di cui all'articolo 5 del regolamento del 2012 in atti, quantificato nell'opposta cartella di pagamento in euro 675 e relative sanzioni pari ad euro 53,15, in quanto il ricorrente -si ripete- è ingegnere iscritto all'albo degli ingegneri, è titolare di partita Iva ed è iscritto alla gestione separata Inps anche se nel 2015 non ha effettuato versamenti contributivi ( sul punto cfr.Cass. ord. n. 20288/2022, Cass. n.
5826/2021, Cass. n. 30605/2019, Cass. n. 32166/2018);
7 23. Inarcassa, invece, non può agire in via esecutiva contro il ricorrente in relazione all'importo di euro 2680,05 risultante dalla cartella esattoriale n.
11020240030383978000 a titolo di contributo soggettivo e relativa sanzione e a titolo di contributo di maternità, non sussistendo il relativo credito previdenziale;
24. quanto alla regolamentazione delle spese di lite, nonostante il ricorrente risulti soccombente nei confronti di in conseguenza dell'accoglimento CP_4 dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva, quest'ultima non ha diritto alla refusione delle spese di lite essendosi costituita con i propri funzionari e non operando nel presente contenzioso le norme di cui all'art. 152 bis disp. att. c.p.c. sulle controversie di pubblico impiego, all'art. 9 comma 2 d. lgs.
149/2015, relativo alle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione delle ordinanze-ingiunzioni emesse dall' , all'art. 15 comma 2 Controparte_5 sexies d. lgs. 546/92, operante solo nell'ambito del processo tributario (v. sul punto CdA di Torino n. 328/2022 del 15/6/2022);
25. in ragione della sua parziale soccombenza, deve essere CP_1 condannata a rimborsare al ricorrente i 2/3 delle spese di lite, liquidate per intero come da dispositivo in calce in base al decisum ai sensi del D. M.
55/2014, mentre il residuo terzo delle spese deve essere compensato;
P.Q.M.
visto l'articolo 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, accerta e dichiara l'insussistenza del diritto di
[...]
Parte_5 ad agire in via esecutiva contro in relazione
[...] Parte_1 all'importo di euro 2680,05 risultante dalla cartella esattoriale n.
11020240030383978000, non sussistendo il relativo credito previdenziale;
per il resto respinge il ricorso;
condanna Parte_5
a rimborsare al
[...] ricorrente i 2/3 delle spese di lite che liquida per intero in complessivi euro 2626 oltre
15% per rimborso spese forfettario, Iva, Cpa e contributo unificato;
compensa il residuo terzo delle spese di lite;
8 nulla in punto spese in relazione alla posizione di Controparte_2
.
[...]
Torino, 2/12/2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
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