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Sentenza 6 gennaio 2025
Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere rel.
3. dr.Paolo Barletta Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 9.12.2024 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1016/2021 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
- C.F. Parte_1
- con sede centrale in Roma, in persona del legale rappresentante P.IVA_1
p. t., rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Sereno, giusta procura generale alle liti a rogito del Dott. in Roma del 21/07/2015 (repertorio Persona_1
80974/ rogito 21569), CF: , ed elettivamente domiciliato C.F._1 con lo stesso Avvocato in NAPOLI alla Via Alcide De Gasperi, 55 c/o l'Ufficio Legale della Direzione Metropolitana I.N.P.S., PEC: E
– Fax 081-7552455 Email_1
Appellante
E
(C.F.: ), nato ad [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._2 residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Catanese (cf
), unitamente e disgiuntamente all'Avv. Filomena Battaglia C.F._3
(c.f. ), come da procura rilasciata per atto separato e con le C.F._4 stesse elett.te domiciliato presso il loro studio sito in Avellino alla Via Guarini, n.77 .Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 80/2005 e succ. mod. e dell'art. 176 c.p.c., i procuratori costituiti dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e egli avvisi della cancelleria relativi al presente procedimento al seguente numero di fax: 0825/461139 o indirizzo di posta elettronica certificata
Email_3 Email_4
Appellato
Oggetto: Appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Avellino in funzione di Giudice del Lavoro, n. 418/2020 (nella causa R.G.L. n. 716/2017 cui è stata riunita la causa R.G.L. n. 612/2018), depositata il 14/10/2020, come emendata dall'ordinanza di correzione di errore materiale pubblicata il 03/12/2020 (non notificata).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione, iscritto con numero di ruolo generale n. 716/2017, l'odierna parte appellata adiva il Tribunale di Avellino, G.L., convenendo in giudizio l' , per l'annullamento dell'avviso di addebito n. 312 2016 000 Pt_1
265847 0000, notificato il 17/01/2017, per il recupero di contributi e somme aggiuntive (per complessivi € 4746,83) in dipendenza della sua iscrizione d'ufficio alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. n. 335/95, a Pt_1 seguito di percezione e dichiarazione ai fini fiscali di redditi relativi all'anno 2009, derivanti dall'esercizio di attività professionale di ingegnere, non assoggettati a prelievo contributivo I.V.S. (invalidità, vecchiaia, superstiti) presso altra Cassa professionale (id est ). Dichiarava di aver ricevuto preventiva richiesta CP_2 di pagamento del 11/06/2015. Con separato ricorso registrato al n. RGL 612/2018 l'odierna parte appellata proponeva opposizione dinanzi al medesimo avverso l'avviso di addebito CP_3 dell'odierno appellante n. 312 2017 0002012713 000, notificatole in data 10/01/2018, per il recupero di contributi e somme aggiuntive (per complessivi € 3090,88) in dipendenza della sua iscrizione d'ufficio alla Gestione separata Pt_1 di cui all'art. 2, comma 26, della L. n. 335/95, a seguito di percezione e dichiarazione ai fini fiscali di redditi relativi all'anno 2010, derivanti dall'esercizio di attività professionale di ingegnere, non assoggettati a prelievo contributivo I.V.S. (invalidità, vecchiaia, superstiti) presso altra Cassa professionale (id est
). Dichiarava di aver ricevuto preventiva richiesta di pagamento del CP_2
22/06/2016. L' si costituiva ritualmente in entrambi i giudizi, instando per il rigetto dei Pt_1 ricorsi. Il Tribunale disponeva la riunione dei procedimenti per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva. Le cause riunite venivano decise con la sentenza in epigrafe indicata n. 418/2020, pubblicata il 14/10/2020, successivamente emendata, su istanza dell'odierno appellato, con ordinanza correttiva di errore materiale pubblicata il 03/12/2020, che individuava la parte resistente esclusivamente nell' Pt_1
(escludendo l'indicazione della e specificato la condanna alle spese Controparte_4
a carico dello stesso Ente.
Con la suddetta decisione , il Tribunale accoglieva la domanda del ricorrente ed annullava gli avvisi di addebito impugnati , con condanna dell' al pagamento Pt_1 delle spese di lite. Avverso detta sentenza ha interposto tempestivo gravame l' , deducendo Pt_1
l'erroneità della ricostruzione ed interpretazione offerta dal primo giudice. In particolare evidenziava la sussistenza delle condizioni di iscrizione nella Gestione separata e fondatezza dell'obbligo contributivo da parte dell'odierno appellato alla luce dei principi stabiliti dalla S. C. secondo cui i professionisti che versano alla Cassa di categoria esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l' , in quanto secondo la “ratio” Pt_1 dell'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale.
Concludeva , pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, di rigettare integralmente la domanda formulata in prime cure;
vinte le spese del doppio grado . Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva parte appellata che ,in via preliminare , eccepiva la tardività dell'appello siccome proposto oltre i termini di legge in violazione dell'art. 325 c.p.; nel merito rilevava la correttezza della decisione impugnata di cui chiedeva la conferma;
vinte le spese.
A seguito di collocamento fuori ruolo dell'originario relatore( dr. ) , Per_2 con decreto presidenziale del 24.9.2024 la causa veniva assegnata alla scrivente relatrice . Indi procedimento era definito nelle forme della trattazione scritta secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
All'odierna udienza , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa veniva riservata in decisione . In via preliminare ed in accoglimento della relativa eccezione, l'impugnazione de qua è inammissibile in quanto proposta oltre i termini di legge in violazione dell'art. 325 c.p.c. Ed invero risulta documentalmente comprovato che la sentenza gravata n. 418/2020 come emendata dall'ordinanza di correzione di errore materiale pubblicata il 3.12.2020, è stata notificata a mezzo pec al procuratore costituito, presso cui l' era domiciliato, avv. Giuliana Cavalcanti, in Controparte_5 data 4.12.2020 ( v. ricevute di accettazione e avvenuta consegna della notificazione effettuata a mezzo pec ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53 )
Più precisamente nel caso di specie, la sentenza di primo grado, che ha disposto in merito alla controversia iscritta al n. Rg 716/2017 cui è stata riunita la causa n. 612/2018, giusto provvedimento del magistrato del 14.10.2020, depositato in atti, è stata regolarmente notificata all'indirizzo pec indicato nella memoria difensiva dell' della causa recante Rg. n. 716/2017 in data Controparte_5
4.12.2020 e ciò ha comportato il decorso del termine breve al fine della proposizione del giudizio d'impugnazione .
Poiché -come innanzi detto -vi è stata la riunione di due giudizi e dunque la presenza di due difensori in rappresentanza dell' , la Suprema Corte sul Pt_1 punto ha stabilito che la notifica della sentenza ad uno soltanto dei difensori nominati dalla parte è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare di cui all'art. 325 c.p.c. (Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2677 del 30 gennaio 2019).
Peraltro non v'è dubbio che l'Ente previdenziale fosse a conoscenza della riunione dei due giudizi, in quanto è stato lo stesso l' previdenziale nella CP_5 sua memoria di costituzione nel giudizio di primo grado recante Rg n. 612/2018, a chiedere la riunione dello stesso a quello già precedentemente incardinato innanzi al medesimo Giudice del Lavoro recante Rg L. n. 716/17 per connessione soggettiva ed oggettiva.
Stando così le cose è evidente che, poiché i termini stabiliti nell'articolo 325 c.p.c. sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, sia per il soggetto notificante che per il destinatario della notificazione, il proposto gravame, depositato dall' presso la Corte d'Appello di Napoli il 10/04/21, è Pt_1 palesemente tardivo. Alla tardività del gravame, consegue quindi, la risoluzione della controversia con pronuncia in rito di mera inammissibilità dell'appello. Attesa la natura della decisione, che non consente di entrare nel merito della vicenda e stante la diversa qualità delle parti, il Collegio stima equo compensare integralmente le spese del grado. Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24.12.2012, n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto .
P.Q.M.
La Corte così provvede :
-dichiara l'appello inammissibile;
-spese compensate. Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24.12.2012, n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto .
Così deciso in Napoli lì 9.12.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere rel.
3. dr.Paolo Barletta Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 9.12.2024 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1016/2021 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
- C.F. Parte_1
- con sede centrale in Roma, in persona del legale rappresentante P.IVA_1
p. t., rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Sereno, giusta procura generale alle liti a rogito del Dott. in Roma del 21/07/2015 (repertorio Persona_1
80974/ rogito 21569), CF: , ed elettivamente domiciliato C.F._1 con lo stesso Avvocato in NAPOLI alla Via Alcide De Gasperi, 55 c/o l'Ufficio Legale della Direzione Metropolitana I.N.P.S., PEC: E
– Fax 081-7552455 Email_1
Appellante
E
(C.F.: ), nato ad [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._2 residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Catanese (cf
), unitamente e disgiuntamente all'Avv. Filomena Battaglia C.F._3
(c.f. ), come da procura rilasciata per atto separato e con le C.F._4 stesse elett.te domiciliato presso il loro studio sito in Avellino alla Via Guarini, n.77 .Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 80/2005 e succ. mod. e dell'art. 176 c.p.c., i procuratori costituiti dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e egli avvisi della cancelleria relativi al presente procedimento al seguente numero di fax: 0825/461139 o indirizzo di posta elettronica certificata
Email_3 Email_4
Appellato
Oggetto: Appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Avellino in funzione di Giudice del Lavoro, n. 418/2020 (nella causa R.G.L. n. 716/2017 cui è stata riunita la causa R.G.L. n. 612/2018), depositata il 14/10/2020, come emendata dall'ordinanza di correzione di errore materiale pubblicata il 03/12/2020 (non notificata).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione, iscritto con numero di ruolo generale n. 716/2017, l'odierna parte appellata adiva il Tribunale di Avellino, G.L., convenendo in giudizio l' , per l'annullamento dell'avviso di addebito n. 312 2016 000 Pt_1
265847 0000, notificato il 17/01/2017, per il recupero di contributi e somme aggiuntive (per complessivi € 4746,83) in dipendenza della sua iscrizione d'ufficio alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. n. 335/95, a Pt_1 seguito di percezione e dichiarazione ai fini fiscali di redditi relativi all'anno 2009, derivanti dall'esercizio di attività professionale di ingegnere, non assoggettati a prelievo contributivo I.V.S. (invalidità, vecchiaia, superstiti) presso altra Cassa professionale (id est ). Dichiarava di aver ricevuto preventiva richiesta CP_2 di pagamento del 11/06/2015. Con separato ricorso registrato al n. RGL 612/2018 l'odierna parte appellata proponeva opposizione dinanzi al medesimo avverso l'avviso di addebito CP_3 dell'odierno appellante n. 312 2017 0002012713 000, notificatole in data 10/01/2018, per il recupero di contributi e somme aggiuntive (per complessivi € 3090,88) in dipendenza della sua iscrizione d'ufficio alla Gestione separata Pt_1 di cui all'art. 2, comma 26, della L. n. 335/95, a seguito di percezione e dichiarazione ai fini fiscali di redditi relativi all'anno 2010, derivanti dall'esercizio di attività professionale di ingegnere, non assoggettati a prelievo contributivo I.V.S. (invalidità, vecchiaia, superstiti) presso altra Cassa professionale (id est
). Dichiarava di aver ricevuto preventiva richiesta di pagamento del CP_2
22/06/2016. L' si costituiva ritualmente in entrambi i giudizi, instando per il rigetto dei Pt_1 ricorsi. Il Tribunale disponeva la riunione dei procedimenti per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva. Le cause riunite venivano decise con la sentenza in epigrafe indicata n. 418/2020, pubblicata il 14/10/2020, successivamente emendata, su istanza dell'odierno appellato, con ordinanza correttiva di errore materiale pubblicata il 03/12/2020, che individuava la parte resistente esclusivamente nell' Pt_1
(escludendo l'indicazione della e specificato la condanna alle spese Controparte_4
a carico dello stesso Ente.
Con la suddetta decisione , il Tribunale accoglieva la domanda del ricorrente ed annullava gli avvisi di addebito impugnati , con condanna dell' al pagamento Pt_1 delle spese di lite. Avverso detta sentenza ha interposto tempestivo gravame l' , deducendo Pt_1
l'erroneità della ricostruzione ed interpretazione offerta dal primo giudice. In particolare evidenziava la sussistenza delle condizioni di iscrizione nella Gestione separata e fondatezza dell'obbligo contributivo da parte dell'odierno appellato alla luce dei principi stabiliti dalla S. C. secondo cui i professionisti che versano alla Cassa di categoria esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l' , in quanto secondo la “ratio” Pt_1 dell'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale.
Concludeva , pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, di rigettare integralmente la domanda formulata in prime cure;
vinte le spese del doppio grado . Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva parte appellata che ,in via preliminare , eccepiva la tardività dell'appello siccome proposto oltre i termini di legge in violazione dell'art. 325 c.p.; nel merito rilevava la correttezza della decisione impugnata di cui chiedeva la conferma;
vinte le spese.
A seguito di collocamento fuori ruolo dell'originario relatore( dr. ) , Per_2 con decreto presidenziale del 24.9.2024 la causa veniva assegnata alla scrivente relatrice . Indi procedimento era definito nelle forme della trattazione scritta secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
All'odierna udienza , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa veniva riservata in decisione . In via preliminare ed in accoglimento della relativa eccezione, l'impugnazione de qua è inammissibile in quanto proposta oltre i termini di legge in violazione dell'art. 325 c.p.c. Ed invero risulta documentalmente comprovato che la sentenza gravata n. 418/2020 come emendata dall'ordinanza di correzione di errore materiale pubblicata il 3.12.2020, è stata notificata a mezzo pec al procuratore costituito, presso cui l' era domiciliato, avv. Giuliana Cavalcanti, in Controparte_5 data 4.12.2020 ( v. ricevute di accettazione e avvenuta consegna della notificazione effettuata a mezzo pec ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53 )
Più precisamente nel caso di specie, la sentenza di primo grado, che ha disposto in merito alla controversia iscritta al n. Rg 716/2017 cui è stata riunita la causa n. 612/2018, giusto provvedimento del magistrato del 14.10.2020, depositato in atti, è stata regolarmente notificata all'indirizzo pec indicato nella memoria difensiva dell' della causa recante Rg. n. 716/2017 in data Controparte_5
4.12.2020 e ciò ha comportato il decorso del termine breve al fine della proposizione del giudizio d'impugnazione .
Poiché -come innanzi detto -vi è stata la riunione di due giudizi e dunque la presenza di due difensori in rappresentanza dell' , la Suprema Corte sul Pt_1 punto ha stabilito che la notifica della sentenza ad uno soltanto dei difensori nominati dalla parte è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare di cui all'art. 325 c.p.c. (Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2677 del 30 gennaio 2019).
Peraltro non v'è dubbio che l'Ente previdenziale fosse a conoscenza della riunione dei due giudizi, in quanto è stato lo stesso l' previdenziale nella CP_5 sua memoria di costituzione nel giudizio di primo grado recante Rg n. 612/2018, a chiedere la riunione dello stesso a quello già precedentemente incardinato innanzi al medesimo Giudice del Lavoro recante Rg L. n. 716/17 per connessione soggettiva ed oggettiva.
Stando così le cose è evidente che, poiché i termini stabiliti nell'articolo 325 c.p.c. sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, sia per il soggetto notificante che per il destinatario della notificazione, il proposto gravame, depositato dall' presso la Corte d'Appello di Napoli il 10/04/21, è Pt_1 palesemente tardivo. Alla tardività del gravame, consegue quindi, la risoluzione della controversia con pronuncia in rito di mera inammissibilità dell'appello. Attesa la natura della decisione, che non consente di entrare nel merito della vicenda e stante la diversa qualità delle parti, il Collegio stima equo compensare integralmente le spese del grado. Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24.12.2012, n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto .
P.Q.M.
La Corte così provvede :
-dichiara l'appello inammissibile;
-spese compensate. Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24.12.2012, n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto .
Così deciso in Napoli lì 9.12.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche