Decreto presidenziale 14 aprile 2025
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00744/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00112/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 112 del 2025, proposto dal signor MO HA, nella qualità di titolare e legale rappresentante dell’omonima impresa individuale, rappresentato e difeso dall’avvocato Carla Corpino, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Decimomannu, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Martelli, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia, nonché,
nei confronti
del signor DR DU, nella sua qualità di titolare e legale rappresentante dell’omonima impresa individuale, rappresentato e difeso dall’avvocato Monica Murgia con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia,
per l'annullamento
della determina 23 agosto 2024, n. 1370 del Responsabile del I settore del Comune di Decimomannu, con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva per la concessione di suolo pubblico per attività di spettacolo viaggiante per la sagra di Santa RE settembre 2024 nonché la determina dell’11 settembre 2024, n. 1453 dello stesso Responsabile, di rettifica della graduatoria definitiva, nonché di ogni atto presupposto, conseguente e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto il ricorso straordinario al Capo dello Stato notificato il 18 dicembre 2024 al Comune di Decimomannu e al signor DR DU;
Visto l’atto di opposizione al ricorso straordinario al Capo dello Stato notificato dal Comune di Decimomannu, ex art. 10, d.P.R. n. 1199 del 1971, il 15 gennaio 2025;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Decimomannu;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor DR DU, nella sua qualità di titolare e legale rappresentante dell’omonima impresa individuale;
Vista la memoria depositata dal Comune di Decimomannu il 23 dicembre 2025;
Vista la memoria depositata dal signor DR DU il 23 dicembre 2025;
Vista la memoria di replica depositata dal ricorrente il giorno 8 aprile 2026;
Visto il decreto 14 aprile 2025, n. 89, con il quale il Presidente del Tar Sardegna ha respinto l’istanza di abbreviazione termini presentata dal ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella udienza pubblica del giorno 29 aprile 2026 il Pres. LI AR e uditi per le parti gli avvocati presenti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
1. Con ricorso straordinario al Capo dello Stato, notificato il 18 dicembre 2024, il signor MO HA ha impugnato la graduatoria definitiva (approvata con determina 23 agosto 2024, n. 1370) e la relativa rettifica (approvata con determina 11 settembre 2024, n. 1453) per la concessione di suolo pubblico per attività di spettacolo viaggiante per la sagra di Santa RE settembre 2024.
2. Con atto di opposizione al ricorso straordinario al Capo dello Stato notificato il 15 gennaio 2025 dal Comune di Decimomannu, ex art. 10, d.P.R. n. 1199 del 1971, è stata chiesta la trasposizione in sede giurisdizionale.
3. La trasposizione è stata depositata dinanzi al Tar Sardegna dal signor MO HA il 25 febbraio 2025.
4. Il signor HA espone, in fatto, che il Comune di Decimomannu, con determina n. 871 del 11 giugno 2024 ha indetto una procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione di aree pubbliche agli esercenti l’attività di spettacolo viaggiante in occasione della Sagra di Santa RE di Settembre 2024, alla quale ha partecipato. In sede di formazione della graduatoria è stato azzerato il punteggio di anzianità maturato per un inadempimento relativo al saldo degli oneri di occupazione per l’edizione della Sagra del 2023.
5. La graduatoria è impugnata dal signor HA specificando che pur se alla data di presentazione del ricorso la manifestazione relativa alla sagra di Santa RE 2024 si è già svolta, sussiste l’interesse ad ottenerne l’annullamento in vista della partecipazione alle sagre future, nelle quali potrà spendere il punteggio maturato fino al 2024.
6. Avverso la graduatoria definitiva e la sua modifica il ricorrente ha dedotto:
Eccesso di potere – Mancanza di consequenzialità tra premesse e conclusioni - Travisamento dei fatti – Erronea valutazione dei presupposti – Erronea applicazione del regolamento comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche per le attività di spettacolo viaggiante, approvato con delibera del consiglio comunale n. 22 del 29 aprile 2024.
L’azzeramento del punteggio di anzianità previsto dall’art. 17 del Regolamento si riferisce al mancato pagamento degli oneri per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche relativi alla sagra dell'anno in relazione al quale è presentata la domanda. Gli oneri relativi all’occupazione di spazi ed aree pubbliche relativi alla Sagra di Settembre 2024 sono stati corrisposti dal ricorrente nel termine assegnato dall’Amministrazione con la comunicazione del 26 agosto 2024, con la conseguenza che alcun azzeramento del punteggio avrebbe potuto essere operato dall’Amministrazione. Al più l’Amministrazione, stante il ritardo nel pagamento del saldo degli oneri accessori per l’anno 2023, avrebbe dovuto escludere il ricorrente dalle concessioni e dalla relativa graduatoria in forza dell’art. 21 del Regolamento, nel testo vigente nel 2024, che dispone: “Saranno esclusi dalle concessioni e dalla relativa graduatoria gli esercenti che risultano alla data di pubblicazione del bando per l’avvio della procedura ad evidenza pubblica, inadempienti nei pagamenti degli oneri degli anni precedenti”, lasciando salvo ed impregiudicato il punteggio maturato. Invece l’Amministrazione, nella impugnata determina n. 1370 del 23 agosto 2024, pur dando atto che dalle verifiche dello stato dei pagamenti era stato accertato il mancato pagamento del saldo degli oneri per l’anno 2023, ha proceduto all’azzeramento del punteggio di anzianità in capo al ricorrente e non alla sua esclusione.
7. Si è costituito in giudizio il Comune di Decimomannu, che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto molteplici profili, mentre nel merito ne ha sostenuto l’infondatezza.
8. Si è costituito in giudizio il signor DR DU, che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto molteplici profili, mentre nel merito ne ha sostenuto l’infondatezza.
9. Con decreto 14 aprile 2025, n. 89 il quale il Presidente del Tar Sardegna ha respinto l’istanza di abbreviazione termini presentata dal ricorrente.
10. Con memoria di replica depositata il giorno 8 aprile 2026 il ricorrente ha ribadito i propri assunti difensivi e controdedotto alle memorie delle parti resistenti;
11. Alla pubblica udienza del 29 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
RI
1. Come esposto in narrativa il signor MO HA ha impugnato, nella sua qualità di titolare e legale rappresentante dell’omonima impresa individuale, la graduatoria definitiva (approvata con determina 23 agosto 2024, n. 1370) e la relativa rettifica (approvata con determina 11 settembre 2024, n. 1453) adottate in esito alla procedura ad evidenza pubblica, bandita dal Comune di Decimomannu (determina n. 871 dell’11 giugno 2024) per l’assegnazione di aree pubbliche agli esercenti l’attività di spettacolo viaggiante in occasione della Sagra di Santa RE di Settembre 2024.
Al fine del decidere il Collegio ritiene opportuna una breve ricostruzione, in punto di fatto, della vicenda contenziosa.
Il Comune, nello stilare la graduatoria, ha azzerato il punteggio di anzianità maturato dal ricorrente in applicazione dell’art. 17 del Regolamento comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche per le attività di spettacolo viaggiante, nel testo modificato con delibera del consiglio comunale n. 22 del 29 aprile 2024, che prevede detto azzeramento nel caso di mancato pagamento degli oneri di occupazione di aree e spazi pubblici.
Dalla documentazione versata in atti dal Comune risulta che, nonostante l’azzeramento del punteggio relativo all’anzianità, il ricorrente è risultato presente nella graduatoria delle piccole attrazioni (con il Pugnometro “Bad king”, il Calciometro, il Cute the Rope e AC tiri vari, quest’ultima inquadrata come Tiro turaccioli) e in quella delle medie attrazioni (con il Mini Avio, il Percorso fantastico per bambini “Play Ground”, l’Autoscontro e il Baby Kart e ciò gli ha consentito di piazzare, durante la sagra dell’anno 2024, una di tali attrazioni, quella denominata “Mini Avio”). Altre iniziative, invece, erano state comunque escluse o avevano visto azzerato il loro punteggio di anzianità per ragioni diverse dal mancato pagamento degli oneri di occupazione; in particolare, il Pugnometro “Bad king” era stato escluso per mancata licenza; il Calciometro era stato comunque escluso per carenze documentali; la AC Tiri Vari aveva ottenuto punteggio zero in quanto inquadrata come tiro turaccioli, attrazione per la quale non era stata riconosciuta alcuna anzianità per mancata partecipazione, con tale attrazione, in cinque sagre precedenti. Infine, da rilevare che il ricorrente ha partecipato alla procedura anche per la Sagra di Santa RE Settembre 2025 per poi rinunciare a presenziare.
Tutto ciò chiarito in punto di fatto, vale precisare, questa volta in diritto, che il ricorrente non contesta l’addebito mossogli ma afferma che il mancato versamento degli oneri per l’occupazione del suolo pubblico avrebbe dovuto comportare l’esclusione dalla graduatoria ai sensi dell’art. 21, comma 9, del citato Regolamento comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche per le attività di spettacolo viaggiante e non l’azzeramento del punteggio di anzianità maturato. Precisa, infine, che pur se alla data di presentazione del ricorso la manifestazione relativa alla sagra di Santa RE Settembre 2024 si era già svolta, l’interesse a ricorrere è ancorato alla circostanza che l’azzeramento del punteggio relativo alla anzianità comprometterebbe la sua partecipazione alle future edizioni, dovendo partire da zero punti per l’anzianità.
2. Tale essendo la materia del contendere, il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle plurime eccezioni in rito, sollevate dalle parti resistenti, essendo il ricorso infondato nel merito.
La questione relativa all’individuazione della norma regolamentare da applicare alla fattispecie in esame - quella vigente al 2022 o al 2024 - va infatti risolta facendo riferimento alla fattispecie da disciplinare.
Il ricorrente ammette che nel 2023 non aveva saldato gli oneri di occupazione di suolo pubblico; per tale inadempimento l’art. 18, comma 5, del Regolamento, nella versione modificata con la delibera del Consiglio comunale n. 38 del 26 maggio 2022 vigente nel 2023, ha previsto che “ Per la sagra di Santa RE di settembre il pagamento degli oneri di occupazione e degli altri tributi dovrà comunque essere effettuato entro il termine massimo del lunedì della sagra pena la perdita di tutto il punteggio acquisito per anzianità di presenza …. .”. Corollario obbligato di tale premessa è che l’azzeramento del punteggio è conseguenza della corretta applicazione della disciplina ratione temporis vigente. L’azzeramento decorre dal 2023, con la conseguenza che negli anni successivi, ove ricorrano i presupposti, torna a maturare il punteggio relativo alla anzianità.
La partecipazione del ricorrente alla Santa RE di Settembre 2024 è invece disciplinata interamente dalla versione del Regolamento modificata con delibera del Consiglio comunale n. 22 del 29 aprile 2024, con la conseguenza che, come affermato dallo stesso signor HA, avrebbe dovuto essere anche escluso dalla partecipazione, ma non in applicazione dell’art. 17, comma 4, quanto, piuttosto, del successivo art. 21, comma 9, che prevede che “ Saranno esclusi dalle concessioni e dalla relativa graduatoria gli esercenti che risultano alla data di pubblicazione del bando per l’avvio della procedura ad evidenza pubblica, inadempienti nei pagamenti degli oneri degli anni precedenti ”.
In altri termini, e per concludere, il mancato adempimento degli obblighi pecuniari derivanti dall’occupazione di suolo pubblico nel 2023 ha determinato, per effetto del Regolamento nel testo modificato nel 2022, l’azzeramento del punteggio di anzianità a decorrere dall’anno 2023 (con riacquisto, negli anni successivi, della anzianità anno dopo anno, ove ne ricorrano i presupposti) e avrebbe dovuto determinare, per effetto, questa volta, del Regolamento nel testo modificato nel 2024, l’esclusione dalla procedura del 2024 se, alla data di pubblicazione del bando per l’avvio della procedura, l’onere relativo all’anno 2023 non era stato ancora assolto.
La correttezza di tale conclusione non è scalfita dalla circostanza (dedotta dal ricorrente solo con la memoria) che in occasione della Santa RE Settembre 2023 il Comune non avrebbe azzerato il punteggio relativo alla anzianità di partecipazione, atteso che l’errore in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione non l’autorizzerebbe a perseverare nello stesso una volta avvedutasi; parimenti non è illogica – ma, piuttosto, doverosa alla luce della disciplina ratione temporis vigente – la correzione intervenuta nella formulazione della graduatoria definitiva.
3. In conclusione, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere respinto.
4. In considerazione della peculiarità della vicenda contenziosa le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LI AR, Presidente, Estensore
Antonio Plaisant, Consigliere
Gabriele Serra, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LI AR |
IL SEGRETARIO