TAR Cagliari, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 744
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Decreto presidenziale 14 aprile 2025
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Sentenza 4 maggio 2026

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  • Rigettato
    Eccesso di potere – Mancanza di consequenzialità tra premesse e conclusioni - Travisamento dei fatti – Erronea valutazione dei presupposti – Erronea applicazione del regolamento comunale

    Il Collegio ritiene che l'azzeramento del punteggio di anzianità sia una conseguenza corretta dell'applicazione dell'art. 18, comma 5, del Regolamento comunale vigente nel 2023, che prevede la perdita del punteggio in caso di mancato pagamento degli oneri entro il termine stabilito. Inoltre, anche secondo la versione del Regolamento del 2024, il ricorrente avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura ai sensi dell'art. 21, comma 9, per inadempienze nei pagamenti degli anni precedenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Cagliari, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 744
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
    Numero : 744
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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