Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 31/03/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1555/2021 R.G. promossa da:
(c.f. e , con il patrocinio degli avv. MASERI Pt_1 P.IVA_1 Parte_2
BARBARA e , elettivamente domiciliati in VIA FRANCESCHINI, 22 38100 TRENTO, presso il difensore avv. MASERI BARBARA
ATTORI OPPONENTI
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOTTEON LUCIANO e CP_1 P.IVA_2
( ) VIA CLEMENTI, 25 38015 LAVIS;
elettivamente CP_2 C.F._1
domiciliato in VIA CLEMENTI 25 38015 LAVIS presso lo studio dell'avv. BOTTEON LUCIANO
CONVENUTO OPPOSTO
Riunita al procedimento sub RG 2489/21 promosso da
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. BOTTEON LUCIANO e CP_1 P.IVA_2
( ) VIA CLEMENTI, 25 38015 LAVIS;
, elettivamente CP_2 C.F._1
domiciliato in VIA CLEMENTI 25 38015 LAVIS, presso il difensore avv. BOTTEON LUCIANO
ATTORE OPPONENTE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASERI BARBARA e elettivamente CP_3 P.IVA_1
domiciliato in Via Ezio Franceschini, 22 38121 Trento presso lo studio dell'avv. MASERI BARBARA
pagina 1 di 28
CONCLUSIONI
E Nel merito: rigettare in quanto infondate e/o inammissibili CP_3 Parte_2 le eccezioni e domande e richieste formulate dall'opponente compresa la domanda riconvenzionale ex adverso avanzata da e per l'effetto pronunziare la conferma del decreto ingiuntivo opposto CP_1
531/2021 dep 12.7.2021
In via subordinata: accertato e dichiarato per i titoli e le causali di cui in narrativa che vanta CP_3 credito nei confronti dell'opponente, condannare a pagare a la somma di euro €. CP_1 CP_3
13.723,70 e/o la somma diversa, maggiore o minore, che risulterà di giustizia;
il tutto maggiorato degli ed oltre agli interessi moratori Dlgs 231/02 maturati dalla scadenza delle fatture fino al saldo effettivo
In via ulteriormente subordinata: accertato e dichiarato che la convenuta opposta va in credito nei confronti dell'opponente dell'importo per le attività svolte a beneficio della stessa a titolo di indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c., condannare al pagamento in favore di della somma CP_1 CP_3 di €. 13.723,70 e/o la somma diversa, maggiore o minore, che risulterà di giustizia;
il tutto maggiorato degli ed oltre agli interessi moratori Dlgs 231/02 maturati dalla scadenza delle fatture fino al saldo effettivo
In ogni caso: condannare l'opponente alla rifusione delle spese e competenze di causa (compresi rimborso spese generali 15%, Iva e Cnap come per legge), anche per l'odierna fase di opposizione e compreso il compenso del CTU dott Per_1
Quanto al giudizio sub RG 1555/2021 dott.ssa Segna Il rag e la società Parte_2 CP_3
concludono come segue:
Nel merito: per tutti i motivi di cui in narrativa, accertata l'assenza di titolarità passiva in capo a respingere la domanda di consegna perchè infondata in fatto e in diritto e per effetto Parte_2
revocare il decreto ingiuntivo n 320/2021 RG 963/2021 dd 16.04.2021 emesso dal Tribunale di Trento
e la relativa condanna alle spese.
Con vittoria di competenze, spese, rimborso forfettario 15%, IVA e CPA, e compreso il compenso del
CTU dott In via istruttoria sia per il giudizio sub RG 2489/2021 sia per il giudizio sub RG Per_1
1555/2021
La difesa di parte e ribadisce la contestazione in merito al contenuto e la CP_3 Controparte_4 produzione documentale di cui all'avversa TERZA memoria ex art 183 6 c. c.p.c. Si chiede che il giudice voglia dichiarare l'inammissibilità (e quindi l'espunzione) dei documenti prodotti da controparte con la terza memoria dd 26.04.2022 (doc XX, YY, ZZ,) in quanto è DA ESCLUDERSI
pagina 2 di 28 CHE TALI DOCUMENTI POSSANO CONSIDERARSI A PROVA CONTRARIA Si chiede che il giudice voglia dichiarare l'inammissibilità dei documenti e proceda, quindi, all'espunzione dal fascicolo telematico dei documenti depositati con ASSOLUTA TARDIVITA',
[...]
VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA (e scorrettezza professionale), DELLE CP_5
FATTURE ESIBITE DA CONTROPARTE SUB DOC BBB allegate alle note d'udienza del 1 giugno
2022 DETTE FATTURE SONO PALESEMENTE TARDIVE IN QUANTO: - la prima fattura È
DATATA 7 DICEMBRE 2021 e quindi poteva essere prodotta con le avverse memorie n 1 o 2 o 3 ex art 183 6° cpc comma;
inoltre è emessa da una società - Sistema contabilità sas- e quindi non è prova che la stessa sia stata pagata da . - la seconda fattura è datata 19.04.2022 e quindi poteva essere CP_1
prodotta con la terza memoria avversa ex art 183 6 comma c.p.c. DEPOSITO TARDIVO- inammissibilità dei mezzi di prova avversi
La difesa di parte eccepisce la tardività del deposito della seconda memoria avversa e, quindi, CP_3
l'inammissibilità dei mezzi di prova ivi dedotti e dei documenti depositati. L'ordinanza dd 02.02.2022 con cui il giudice ha disposto la riunione del procedimento pendente sub RG. 2489/2021 con il procedimento sub RG n 1555/2021 ed ha concesso i termini di cui all'art 183.6 c. c.p.c. “decorrenti dalla comunicazione della … ordinanza” è stata notificata dalla cancelleria il 03.02.2022 (come da comunicazione che si allega- AA). Pertanto il termine per il deposito della seconda memoria ex art 183
6 comma c.p.c. scadeva il 4 aprile 2022. Controparte risulta aver depositato la propria seconda memoria istruttoria in data 06 aprile 2022 e quindi a termini scaduti. Si riporta lo screenshot del deposito avverso a dimostrazione della tardività del deposito Si chiede che il giudice dichiari la tardività del deposito della memoria avversa e l'inammissibilità di quanto ivi dedotto e prodotto
Si chiede l'ammissione per interrogatorio formale e per testi da escutere sulle seguenti circostanze 1.
Vero che in data 8.3.2021 un inviato da si presentò presso la sede della società senza CP_1 CP_3
fissare il preventivo appuntamento 2. Vero che in data 8.3.2021 la dipendente riferì al CP_3 dipendente che l'accesso all'ufficio prevedeva la preventiva fissazione di un CP_1 CP_3 appuntamento 3. Vero che la dipendente riferì al dipendente che l'intero fascicolo di CP_3 CP_1
era depositato presso l'avvocato assente in studio 4. Vero che, a seguito della affermazione CP_1 della dipendente di cui al capitolo precedente, l'inviato di uscì spontaneamente CP_3 CP_1 dall'ufficio 5. Dica il teste se ha curato per conto della la pratica di istruttoria per CP_3 CP_3
ottenere il finanziamento a favore di in base alla normativa PAT misure di sostegno alle CP_1
imprese Covid 19 Si indicano quali teste: , dott , avv Dario Iaccarini, Testimone_1 Testimone_2
dott. Testimone_3
QUANTO AL GIUDIZIO SUB R.G. 2489/2021. CP_1
pagina 3 di 28 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni opportuna declaratoria del caso e di legge, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così disporre:
1) In via preliminare: Autorizzare alla chiamata in causa del sig. CP_1 Parte_2
nato a [...] il [...], residente in [...], cod. fisc.
, al fine di integrare il contraddittorio nei suoi confronti in relazione alle CodiceFiscale_2
domande che vengono qui svolte nei suoi riguardi. Per l'effetto, differire la prima udienza, assegnando termini congrui per la notifica al terzo chiamato.
2) Nel merito, in via preliminare (quanto alla legittimazione a ricorrere): a) accertare e dichiarare che , quale legale rappresentante di ha disconosciuto, ai sensi e per gli Parte_3 CP_1 effetti di cui all'art. 214 c.p.c., la sottoscrizione in calce alla scrittura privata doc. 4 di controparte
(asserita cessione contrattuale);
b) in ogni caso accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, che , quale legale Parte_3
rappresentante di non ha sottoscritto la scrittura privata di cui al punto precedente ed CP_1
è ad essa estraneo;
c) accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o invalidità e/o nullità della clausola di cui all'art. 2, co.
3, del Contratto prodotto sub doc. C3, vuoi in quanto vessatoria e non specificatamente approvata per iscritto, vuoi perché in contrasto con norme imperative e con la natura fiduciaria del rapporto, vuoi perché generica ed indeterminata, per le ragioni tutte esposte in atti;
d) accertare e dichiarare, per l'effetto, il difetto della legittimazione sostanziale e processuale in capo a CP_3
relativamente alle domande svolte con il ricorso per Decreto ingiuntivo qui opposto.
3) Nel merito, in via principale: a) in accoglimento dell'opposizione, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il Decreto ingiuntivo nr. 531/2021 emesso dal Tribunale di Trento in data 18.06.2021, accertando e dichiarando l'inesistenza, totale o in subordine parziale, del credito azionato in via monitoria per i motivi tutti esposti in atti;
b) accertare e dichiarare che, a far data dalla p.e.c. dd. 19.01.2021 di (doc. C9), o CP_1 dall'eventuale diversa data che dovesse essere individuata, il rapporto in essere tra le parti dell'odierno giudizio si è risolto per grave inadempienza di (e/o in subordine di Parte_2
, per le ragioni tutte che precedono;
CP_3
c) per l'effetto, condannare (e/o in subordine a risarcire ad il Parte_2 CP_3 CP_1 danno patito e patendo per effetto di tale inadempienza, nella misura inizialmente pari ad €
14.135,53 (di cui € 13.869,51, come da notula del neoincaricato professionista rag. € Per_2
125,00 per la sanzione dell'Agenzia delle Entrate di cui sub doc. W ed € 141,02 per la cartella di pagamento dell'Agenzia delle Entrate di cui sub doc. PP), o la diversa somma che dovesse essere pagina 4 di 28 accertata, con condanna altresì a manlevare e tenere indenne da ogni futura sanzione, CP_1
onere e/o aggravio fiscale che dovessero esserle irrogate e comminate in conseguenza di tale inadempienza, e tra queste € 264,05 a titolo di interessi e sanzioni per il mancato versamento dell'IVA residua relativa all'esercizio 2021 (di cui ai docc. ), oltre ad € 886,20 ed € Pt_4
421,20 a titolo – rispettivamente- di maggiori sanzioni e interessi relativi all'avviso bonario lasciato scadere e iscritto a ruolo (di cui ai docc. HHH-III);
d) respingere ogni avversaria domanda, eccezione e conclusione.
4) In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre ad IVA, CPA, rimborso spese forfettario 15% e accessori, come per legge.
Con richiesta di condanna di alla restituzione dell'importo di € 16.502,73, pari a CP_3
quanto versato da in esecuzione del Decreto ingiuntivo nr. 531/2021 provvisoriamente CP_1
esecutivo, oltre ad interessi ed a rivalutazione monetaria dalla data del pagamento, o il diverso importo che dovesse risultare non dovuto all'esito della presente vertenza.
5) In via istruttoria: Alla luce dell'evidenza documentale già versata in atti, ulteriormente corroborata dai documenti prodotti nella presente sede, la causa appare già di per sé matura per la decisione, essendosi prodotta ampia ed inequivoca prova (e non avendo controparte neppure preso posizione in ordine a quanto rilevato da codesta difesa in sede di prima udienza): - tanto in ordine alla legittimazione di il quale, indipendentemente da quel che risulterà all'esito dell'ex Pt_2 adverso richiesta verificazione dei documenti contrattuali prodotti, risultava e risulta l'unico soggetto incaricato da nonché, soprattutto, il vero autore materiale della relativa attività, CP_1
pur fatta fatturare dalla propria società; - quanto in ordine alle molteplici inadempienze e ritardi di i quali appaiono ancora una volta documentali, essendosi prodotti fiumi e fiumi di mails, Pt_2
pec, verbali e dichiarazioni attestanti sotto plurimi profili la negligenza del professionista nel curare i necessari adempimenti fiscali di , provvedendovi spesso in ritardo e dietro formale CP_1 richiesta della cliente, fino a giungere all'ormai noto tardivo deposito del bilancio 2019, la cui imputabilità a appare a dir poco evidente;
- quanto in ordine al conseguente diritto Controparte_6
di alla risoluzione del rapporto per inadempimento ed al risarcimento del danno, del quale CP_1
v'è già ampia prova (si pensi alla notula del rag. relativa all'attività di ricostruzione della Per_2
contabilità di , resasi necessaria a fronte del rifiuto avversario alla restituzione dei CP_1 documenti, nonché alle sanzioni ad oggi pervenute dall'Agenzia delle Entrate); - quanto, ancora, in ordine all'indebito rifiuto avversario alla restituzione dei documenti contabili di pertinenza di
, più volte richiesti;
- quanto, infine, in ordine all'insussistenza di qualsivoglia CP_1
inadempimento rilevante in capo ad . È dunque per mero scrupolo difensivo, considerata CP_1
pagina 5 di 28 l'evidenza documentale che precede, che si chiede l'ammissione di prova per testimoni nonché per interpello del sig. (vuoi personalmente, vuoi come legale rappresentante di Parte_2
sulle circostanze qui di seguito capitolate: [A - Sulla legittimazione di 1) CP_3 Pt_2
vero che fino al mese di giugno 2015 era assistita dal commercialista dott. CP_1 CP_7
, il quale però andava a cessare la sua attività e di tanto avvisò ; 2) vero che fu il
[...] CP_1
dott. a consigliare di rivolgersi al rag. quale Controparte_7 CP_1 Parte_2
nuovo consulente;
3) vero che, conseguentemente, nel mese di giugno 2015 prese CP_1
contatto con il rag. il quale si disse disposto ad assumere personalmente Parte_2
l'incarico di consulente e per la tenuta ed elaborazione delle scritture contabili, senza mai menzionare la società 4) vero che predispose un contratto, che fece sottoscrivere CP_3 Pt_2
al signor , legale rappresentante di;
5) vero che nel corso del rapporto Parte_3 CP_1
si è sempre interfacciata con il rag. o con sue incaricate che lavoravano nello CP_1 Pt_2
studio; 6) vero che, all'interno dello studio, era il rag. a dare ogni direttiva alle persone che Pt_2
ivi lavoravano;
7) vero che, quando ricevette le prime fatture intestate a chiese CP_3 CP_1
spiegazioni al rag. il quale la tranquillizzò affermando che l'attività era da lui svolta, ma Pt_2
che la faceva fatturare dalla sua società 8) vero che in data 19.01.2019 CP_3 Pt_2
inoltrò a messaggio (si chiede di rammostrare al teste per conferma il doc. J)
[...] Parte_3
con cui lo invitava a sollecitare il padre a presentarsi presso i propri uffici per la firma del CP_8
verbale di assemblea soci di distribuzione degli utili, avvertendo che in difetto avrebbe provveduto egli stesso alla firma;
9) vero che in data 04.06.2020 il sig. , come da richieste dd. Parte_3
29.05.2020 del sig. trasmetteva a questi un foglio bianco recante la propria firma nonché Pt_2
il timbro della società , firma e timbro che poi lui avrebbe utilizzato, a suo dire, per i CP_1
relativi adempimenti fiscali (si rammostrano al teste per conferma i documenti EE e RR); 10) vero che era detentore, nel corso del rapporto professionale, della chiavetta di firma Parte_2
digitale di , nonché delle relative credenziali Pin e Puk;
11) dica il teste se i documenti CP_1 oggetto di disconoscimento, e segnatamente del “contratto di cessione” del “incarico di prestazione professionale”, del documento 12 avversario “proposta economica di massima”, di tutti i documenti rubricati sub doc 13 avversari (si tratta nel dettaglio di: “consenso privacy a e studio CP_3 tributario , “conferimento incarico pagamento e spedizione telematica modelli di Pt_2 versamento unificato” “delega gestione INPS”, “delega gestione INAIL”, “conferimento incarico e autorizzazione invio telematico”, “dichiarazione inesistenza beni”, dichiarazione di manleva per predisposizione e/o invio telematico”, “autorizzazione utilizzo email, sms e messaggi vocali”), sono stati sottoscritti in presenza del teste e, nel caso, chi li ha sottoscritti;
[B – Sull'attività di Pt_2
pagina 6 di 28 12) vero che ha sempre provveduto, nel corso del rapporto, all'elaborazione Parte_2
della contabilità provvisoria di , onerandola del relativo pagamento;
13) vero che CP_1 Pt_2 ha provveduto, nel corso del rapporto, alla predisposizione ed all'invio alla
[...]
Motorizzazione Civile di Trento della dichiarazione attestante l'idoneità finanziaria di per CP_1
gli anni 2016, 2017, 2018 e 2020, onerandola del relativo pagamento;
14) vero che tali dichiarazioni venivano direttamente predisposte e poi inoltrate da ma Parte_2
sottoscritte, su richiesta dello stesso ed in suo luogo, dal rag. , quale Pt_2 Controparte_7
revisore legale;
15) vero che i verbali assembleari e del C.d.A. di venivano predisposti CP_1
direttamente da e poi da questi fatti sottoscrivere a e;
Parte_2 Parte_3 Parte_5
16) vero che all'insaputa di , predispose vari verbali di riunioni Parte_2 CP_1
assembleari deserte, in modo da allungare i termini di approvazione dei bilanci, così da ultimarne la formazione e procedere al deposito in CCIAA entro i termini di legge;
[C - Sui ritardi e le inadempienze di 17) vero che, nel corso del rapporto, (e per lui Controparte_6 Parte_2
omise in più occasioni di curare tempestivamente i necessari adempimenti fiscali e di CP_3
fornire la documentazione contabile richiesta, e provvedendovi soltanto in ritardo, a fronte dei numerosi solleciti presentati da che più volte sollecitava lo svolgimento delle CP_1
prestazioni commissionategli;
18) vero che, in particolare, che: a) nel corso del 2016 CP_1 sollecitò più volte l'invio della dichiarazione attestante la propria idoneità finanziaria, scaduta il
07.01.2016, e vi provvide in data 26.02.2016 (si rammostrano al teste i doc. HH-UU per Pt_2 conferma); b) nel corso del 2017 sollecitò più volte l'invio della dichiarazione attestante la CP_1
propria idoneità finanziaria, scaduta il 31.01.2017, e vi provvide in data 22.05.2017 (si Pt_2
rammostra al teste il doc. JJ per conferma); c) nel corso del 2018 sollecitò più volte CP_1
l'elaborazione della contabilità provvisoria (si rammostra al teste per conferma il doc. C9); d) nel corso del 2018 sollecitò più volte l'invio della dichiarazione attestante la propria idoneità CP_1
finanziaria, già scaduta il 02.02.2018, e vi provvide in data 09.03.2018 (si rammostrano al Pt_2
teste i docc. HH-KK per conferma); e) nel corso del 2018 sollecitò più volte il bilancio CP_1
definitivo 2017 ed il modello unico 2017 (si rammostra al teste il doc. C9 per conferma); f) nel corso del 2019 sollecitò più volte il bilancio provvisorio al 31.12.2018 ed il bilancino CP_1
provvisorio al 30.03.2019, indispensabili per il rinnovo delle garanzie CONFIDI già scadute a febbraio dello stesso anno (si rammostra al teste per conferma il doc. C9); g) nel corso del 2019
sollecitò più volte il bilancio definitivo 2018 e il bilancio provvisorio 2020 (si rammostra CP_1
al teste per conferma il doc. C9); h) nel corso del 2020 sollecitò più volte il bilancio CP_1
definitivo 2019 e il bilancio provvisorio 2020 (si rammostra al teste per conferma il doc. C9); i) nel pagina 7 di 28 corso del 2020 sollecitò più volte l'invio della dichiarazione attestante la propria idoneità CP_1
finanziaria, scaduta il 06.03.2020, e vi provvide il 20.10.2020 (si rammostrano al teste i Pt_2
docc. P-Q-R per conferma); 19) vero che (e per lui depositò il bilancio Parte_2 CP_3
definitivo 2019 nel mese di ottobre 2020, diversi mesi oltre la scadenza del termine di legge;
20) vero che il tardivo deposito del bilancio 2019 da parte di impedì la tempestiva Pt_2
predisposizione ed invio della dichiarazione di idoneità finanziaria del 2020, e così comportò
l'avvio a carico di del procedimento di sospensione dall'autorizzazione all'esercizio della CP_1
professione di autotrasportatore;
[D - Sulla mancata restituzione dei documenti] 21) vero che contestò reiteratamente a i continui ritardi e negligenze di cui ai capitoli CP_1 Pt_2 precedenti, culminati con il tardivo bilancio 2019 e con l'avvio del procedimento di sospensione di dall'autorizzazione all'esercizio della professione di autotrasportatore;
22) vero che a CP_1
quel punto (gennaio 2021) comunicò la volontà di risolvere il rapporto richiedendo la CP_1
messa a disposizione tutti i propri documenti contabili e fiscali;
23) vero che tra tali documenti detenuti dal rag. si annoveravano: i registri I.V.A.; i libri giornale;
i partitari;
gli Parte_2
estratti conto;
il registro dei beni usati;
il registro dei beni ammortizzati (libro cespiti); le richieste di rimborso delle accise carburanti;
la documentazione relativa alle dichiarazioni dei redditi della società e dei soci;
i libri societari (verbali assemblee soci, verbali consiglio di amministrazione, libro soci); il libro inventari;
le comunicazioni e dichiarazioni per i vari adempimenti fiscali, ecc.
24) vero che la richiesta di restituzione venne più volte successivamente ribadita, senza esito, così costringendo a fissare quale ultima data per la restituzione il giorno lunedì 08.03.2021; 25) CP_1
vero che in data 08.03.2021 il sig. dipendente di munito di apposita Testimone_4 CP_1 delega, si presentò presso gli uffici di per provvedere al ritiro dell'anzidetta Controparte_4
documentazione, ed in tale occasione il dipendente venne cacciato in malo modo senza la consegna di quanto richiesto;
26) vero che anche le successive richieste di restituzione rimasero inevase;
[E –
Sul danno patito da ] 27) vero che, a seguito dell'interruzione del rapporto, e dunque ad CP_1
inizio 2021, così come omise di informare in ordine alle imminenti Pt_2 CP_3 CP_1
scadenze fiscali;
28) vero che così come omise di completare le pratiche relative Pt_2 CP_3
alla richiesta di rimborso delle accise carburanti per il secondo e terzo trimestre del 2020, omise di inoltrare le dichiarazioni IVA relative al periodo d'imposta 2020, omise il conteggio del credito d'imposta per i canoni locativi istituito dal Governo Italiano nel 2020, omise il versamento dell'IVA di febbraio 2020 ed omise il corretto invio del modello LIPE relativo al secondo e terzo trimestre 2020; 29) vero che, a seguito di tali omissioni, ha già subito sanzioni CP_1 dall'Agenzia delle Entrate (come da docc. che si rammostrano al teste per conferma); 30) Pt_6
pagina 8 di 28 vero che, a causa della mancata restituzione dell'anzidetta documentazione, ed in particolare dei partitari (estratti conto) il nuovo commercialista rag. ha dovuto ricostruire ex Controparte_9 novo l'intera contabilità di per poter far fronte ai vari adempimenti fiscali;
[F – Sulle CP_1
fatture ex adverso ingiunte] 31) vero che omise di inserire i dati delle fatture nr. Parte_2
15/2017, 112/2017 e 457/2020 di sul proprio gestionale;
32) vero che nella primavera del CP_3
2020 chiese al rag. di avviare le pratiche per ottenere un finanziamento di € CP_1 Pt_2
25.000,00, al fine di recuperare liquidità; 33) vero che rispose che avrebbe potuto chiedere Pt_2 molto di più, addirittura il 50% del fatturato annuale, pari a circa € 140.000,00, ciò in quanto, a suo dire, era il momento propizio per ottenere agevolmente denaro, in considerazione dei numerosi contributi erogati in forza delle disposizioni emergenziali da Covid-19; 34) vero che, a dispetto delle perplessità della cliente, procedeva egualmente e nel maggio 2020 avviava le Pt_2
pratiche; 35) vero che, a seguito di contatti con gli uffici preposti, emergeva che la richiesta di mutuo sarebbe stata respinta in quanto eccessiva;
36) vero che, preso atto di ciò, nel mese di luglio
2020 richiedeva l'annullamento della pratica presentata per € 140.000,00, avviando le Pt_2 pratiche per la richiesta del mutuo per € 25.000,00; 37) dica il teste se tra e PA CP_1 venne intavolata una trattativa per l'acquisto di quest'ultima. Si indicano quali CP_10
testimoni, da sentirsi anche a prova contraria sulla capitolazione avversaria eventualmente ammessa, i seguenti signori: - Dott. ; - Dott. - Controparte_7 Controparte_9 CP_11
; - ; - - - . Ci si oppone
[...] Parte_5 Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7 all'ammissione di tutte le richieste istruttorie avversarie, chiedendo in subordine di essere ammessi alla prova contraria sui capitoli avversari eventualmente ammessi a mezzo dei medesimi testi già indicati nella seconda memoria ex art 183, co. 6, c.p.c., per tutte le ragioni indicate in terza memoria. Si dichiara di non accettare il contraddittorio sulle nuove circostanze ex adverso dedotte per la prima volta in sede di terza memoria (tra queste, la contestazione inerente al mancato pagamento da parte di delle spettanze del nuovo commercialista). Si chiede dichiararsi CP_1
l'inammissibilità dei nuovi documenti avversari sub docc. BB – CC - CC_1 – DD - DD_1 - EE - FF
- FF_1- GG - HH - HH_1 - II - LL - MM - MM.
1 - MM.
2 - MM.3, trattandosi di documenti
(oltreché irrilevanti per le ragioni già ampiamente esposte) prodotti non a prova contraria bensì a prova diretta, e dunque tardivi ed in palese violazione dei principi del contraddittorio e del giusto processo costituzionalmente sanciti, per le ragioni meglio esposte con le note dd. 27.05.2022. Si chiede dichiararsi l'inammissibilità delle note avversarie dd. 30.05.2022, per le ragioni di cui all'istanza di pari data. Si contesta la C.T.U. grafologica per tutte le ragioni già segnalate dal dott.
pagina 9 di 28 nelle proprie osservazioni e per le ulteriori già indicate in atti e meglio riepilogate con le Pt_7
note dd. 20.03.2023, da aversi qui integralmente richiamate e trascritte.
QUANTO AL GIUDIZIO SUB R.G. 1555/2021.
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni opportuna declaratoria del caso e di legge, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così disporre: 1) Nel merito, in via preliminare
(quanto all'asserito difetto di legittimazione passiva di : Pt_2
a) accertare e dichiarare che quale legale rappresentante di ha Parte_3 CP_1 disconosciuto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 214 c.p.c., la scrittura privata doc. 3 di controparte (asserita cessione contrattuale);
b) accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, che quale legale Parte_3
rappresentante di non ha sottoscritto la scrittura privata di cui al punto precedente ed CP_1
è ad essa estraneo;
c) in ogni caso accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o invalidità e/o nullità della clausola di cui all'art. 2, co. 3, del Contratto prodotto sub doc. C3, vuoi in quanto vessatoria e non specificatamente approvata per iscritto, vuoi perché in contrasto con norme imperative e con la natura fiduciaria del rapporto, vuoi perché generica ed indeterminata, per le ragioni tutte esposte in atti;
d) accertare e dichiarare, per l'effetto, la sussistenza della legittimazione passiva in capo ad
Parte_2
2) Nel merito, in via principale (quanto alla mancata consegna della documentazione richiesta):
a) rigettare l'avversaria opposizione siccome totalmente infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti e, per l'effetto, confermare il Decreto ingiuntivo opposto, accertando e dichiarando l'inadempimento di controparte all'obbligo di conservare la documentazione inerente al mandato professionale ricevuto e di consegnarla senza ritardo al cliente, a mera richiesta, senza poter subordinare la consegna al previo pagamento dei propri onorari;
b) per l'effetto, condannare controparte a consegnare ad la documentazione indicata nella CP_1
comparsa di costituzione e risposta dd. 15.09.2021;
c) respingere ogni avversaria domanda, eccezione e conclusione, ivi inclusa l'avversaria eccezione di inammissibilità della domanda di risoluzione del rapporto e di risarcimento del danno in quanto infondata, per le ragioni di cui in narrativa.
3) Nel merito, in via riconvenzionale (quanto alla risoluzione del rapporto): a) accertare e dichiarare che, a far data dalla p.e.c. dd. 19.01.2021 di (doc. C9), o dall'eventuale diversa CP_1
data che dovesse essere individuata, il rapporto in essere tra le parti dell'odierno giudizio si è risolto pagina 10 di 28 per grave inadempienza di (e/o in subordine di , per le ragioni tutte che Parte_2 CP_3
precedono;
b) per l'effetto, condannare gli opponenti a risarcire ad il danno patito e patendo per effetto CP_1 di tale inadempienza, nella misura inizialmente pari ad € 14.135,53 (di cui € 13.869,51, come da notula del neoincaricato professionista rag. € 125,00 per la sanzione dell'Agenzia delle Per_2
Entrate di cui sub doc. W ed € 141,02 per la cartella di pagamento dell'Agenzia delle Entrate di cui sub doc. PP), o la diversa somma che dovesse essere accertata, con condanna altresì a manlevare e tenere indenne da ogni futura sanzione, onere e/o aggravio fiscale che dovessero CP_1
esserle irrogate e comminate in conseguenza di tale inadempienza, e tra queste € 264,05 a titolo di interessi e sanzioni per il mancato versamento dell'IVA residua relativa all'esercizio 2021 (di cui ai docc. ), oltre ad € 886,20 ed € 421,20 a titolo – rispettivamente- di maggiori sanzioni e Pt_4 interessi relativi all'avviso bonario lasciato scadere e iscritto a ruolo (di cui ai docc. HHH-III).
4) In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre ad IVA, CPA, rimborso spese forfettario 15% e accessori, come per legge.
Con condanna di parte opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. in favore di CP_1 per aver agito in giudizio con colpa grave, nella misura che l'Ill.mo Tribunale adito vorrà
[...] liquidare ai sensi dell'art. 1226 c.c., per i motivi tutti esposti in atti.
5) In via istruttoria: Alla luce dell'evidenza documentale già versata in atti, ulteriormente corroborata dai documenti prodotti nella presente sede, la causa appare già di per sé matura per la decisione, essendosi prodotta ampia ed inequivoca prova (e non avendo controparte neppure preso posizione in ordine a quanto rilevato da codesta difesa in sede di prima udienza): - tanto in ordine alla legittimazione di il quale, indipendentemente da quel che risulterà all'esito dell'ex Pt_2 adverso richiesta verificazione dei documenti contrattuali prodotti, risultava e risulta l'unico soggetto incaricato da nonché, soprattutto, il vero autore materiale della relativa attività, CP_1
pur fatta fatturare dalla propria società; - quanto in ordine alle molteplici inadempienze e ritardi di i quali appaiono ancora una volta documentali, essendosi prodotti fiumi e fiumi di mails, Pt_2
pec, verbali e dichiarazioni attestanti sotto plurimi profili la negligenza del professionista nel curare i necessari adempimenti fiscali di , provvedendovi spesso in ritardo e dietro formale CP_1 richiesta della cliente, fino a giungere all'ormai noto tardivo deposito del bilancio 2019, la cui imputabilità a appare a dir poco evidente;
- quanto in ordine al conseguente diritto Controparte_6
di alla risoluzione del rapporto per inadempimento ed al risarcimento del danno, del quale CP_1
v'è già ampia prova (si pensi alla notula del rag. relativa all'attività di ricostruzione della Per_2
contabilità di , resasi necessaria a fronte del rifiuto avversario alla restituzione dei CP_1
pagina 11 di 28 documenti, nonché alle sanzioni ad oggi pervenute dall'Agenzia delle Entrate); - quanto, ancora, in ordine all'indebito rifiuto avversario alla restituzione dei documenti contabili di pertinenza di
, più volte richiesti;
- quanto, infine, in ordine all'insussistenza di qualsivoglia CP_1
inadempimento rilevante in capo ad . È dunque per mero scrupolo difensivo, considerata CP_1
l'evidenza documentale che precede, che si chiede l'ammissione di prova per testimoni nonché per interpello del sig. (vuoi personalmente, vuoi come legale rappresentante di Parte_2
sulle circostanze qui di seguito capitolate: [A - Sulla legittimazione di 38) CP_3 Pt_2
vero che fino al mese di giugno 2015 era assistita dal commercialista dott. CP_1 CP_7
, il quale però andava a cessare la sua attività e di tanto avvisò ; 39) vero che fu il
[...] CP_1
dott. a consigliare di rivolgersi al rag. quale Controparte_7 CP_1 Parte_2
nuovo consulente;
40) vero che, conseguentemente, nel mese di giugno 2015 prese CP_1
contatto con il rag. il quale si disse disposto ad assumere personalmente Parte_2
l'incarico di consulente e per la tenuta ed elaborazione delle scritture contabili, senza mai menzionare la società 41) vero che predispose un contratto, che fece sottoscrivere CP_3 Pt_2
al signor , legale rappresentante di;
42) vero che nel corso del rapporto Parte_3 CP_1
si è sempre interfacciata con il rag. o con sue incaricate che lavoravano nello CP_1 Pt_2
studio; 43) vero che, all'interno dello studio, era il rag. a dare ogni direttiva alle persone Pt_2
che ivi lavoravano;
44) vero che, quando ricevette le prime fatture intestate a CP_3 CP_1
chiese spiegazioni al rag. il quale la tranquillizzò affermando che l'attività era da lui Pt_2
svolta, ma che la faceva fatturare dalla sua società 45) vero che in data 19.01.2019 CP_3
inoltrò a messaggio (si chiede di rammostrare al teste per Parte_2 Parte_3
conferma il doc. J) con cui lo invitava a sollecitare il padre a presentarsi presso i propri uffici CP_8
per la firma del verbale di assemblea soci di distribuzione degli utili, avvertendo che in difetto avrebbe provveduto egli stesso alla firma;
46) vero che in data 04.06.2020 il sig. , Parte_3
come da richieste dd. 29.05.2020 del sig. trasmetteva a questi un foglio bianco recante la Pt_2
propria firma nonché il timbro della società , firma e timbro che poi lui avrebbe utilizzato, a CP_1
suo dire, per i relativi adempimenti fiscali (si rammostrano al teste per conferma i documenti EE e
RR); 47) vero che era detentore, nel corso del rapporto professionale, della Parte_2
chiavetta di firma digitale di , nonché delle relative credenziali Pin e Puk;
48) dica il teste CP_1 se i documenti oggetto di disconoscimento, e segnatamente del “contratto di cessione” del “incarico di prestazione professionale”, del documento 12 avversario “proposta economica di massima”, di tutti i documenti rubricati sub doc 13 avversari (si tratta nel dettaglio di: “consenso privacy a
Sedigit e studio tributario , “conferimento incarico pagamento e spedizione telematica Pt_2
pagina 12 di 28 modelli di versamento unificato” “delega gestione INPS”, “delega gestione INAIL”, “conferimento incarico e autorizzazione invio telematico”, “dichiarazione inesistenza beni”, dichiarazione di manleva per predisposizione e/o invio telematico”, “autorizzazione utilizzo email, sms e messaggi vocali”), sono stati sottoscritti in presenza del teste e, nel caso, chi li ha sottoscritti;
[B –
Sull'attività di 49) vero che ha sempre provveduto, nel corso del Pt_2 Parte_2 rapporto, all'elaborazione della contabilità provvisoria di , onerandola del relativo CP_1
pagamento; 50) vero che ha provveduto, nel corso del rapporto, alla Parte_2 predisposizione ed all'invio alla Motorizzazione Civile di Trento della dichiarazione attestante l'idoneità finanziaria di per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2020, onerandola del relativo CP_1
pagamento; 51) vero che tali dichiarazioni venivano direttamente predisposte e poi inoltrate da ma sottoscritte, su richiesta dello stesso ed in suo luogo, dal rag. Parte_2 Pt_2
, quale revisore legale;
52) vero che i verbali assembleari e del C.d.A. di Controparte_7 CP_1
venivano predisposti direttamente da e poi da questi fatti sottoscrivere a Parte_2 [...]
e ; 53) vero che all'insaputa di , predispose vari Pt_3 Parte_5 Parte_2 CP_1
verbali di riunioni assembleari deserte, in modo da allungare i termini di approvazione dei bilanci, così da ultimarne la formazione e procedere al deposito in CCIAA entro i termini di legge;
[C - Sui ritardi e le inadempienze di 54) vero che, nel corso del rapporto, Controparte_6 Pt_2
(e per lui omise in più occasioni di curare tempestivamente i necessari
[...] CP_3
adempimenti fiscali e di fornire la documentazione contabile richiesta, e provvedendovi soltanto in ritardo, a fronte dei numerosi solleciti presentati da che più volte sollecitava lo CP_1
svolgimento delle prestazioni commissionategli;
55) vero che, in particolare, che: a) nel corso del
2016 sollecitò più volte l'invio della dichiarazione attestante la propria idoneità CP_1
finanziaria, scaduta il 07.01.2016, e vi provvide in data 26.02.2016 (si rammostrano al Pt_2 teste i doc. HH-UU per conferma); b) nel corso del 2017 sollecitò più volte l'invio della CP_1
dichiarazione attestante la propria idoneità finanziaria, scaduta il 31.01.2017, e vi provvide Pt_2
in data 22.05.2017 (si rammostra al teste il doc. JJ per conferma); c) nel corso del 2018 CP_1 sollecitò più volte l'elaborazione della contabilità provvisoria (si rammostra al teste per conferma il doc. C9); d) nel corso del 2018 sollecitò più volte l'invio della dichiarazione attestante la CP_1
propria idoneità finanziaria, già scaduta il 02.02.2018, e vi provvide in data 09.03.2018 (si Pt_2
rammostrano al teste i docc. HH-KK per conferma); e) nel corso del 2018 sollecitò più CP_1
volte il bilancio definitivo 2017 ed il modello unico 2017 (si rammostra al teste il doc. C9 per conferma); f) nel corso del 2019 sollecitò più volte il bilancio provvisorio al 31.12.2018 ed CP_1
il bilancino provvisorio al 30.03.2019, indispensabili per il rinnovo delle garanzie CONFIDI già
pagina 13 di 28 scadute a febbraio dello stesso anno (si rammostra al teste per conferma il doc. C9); g) nel corso del
2019 sollecitò più volte il bilancio definitivo 2018 e il bilancio provvisorio 2020 (si CP_1
rammostra al teste per conferma il doc. C9); h) nel corso del 2020 sollecitò più volte il CP_1
bilancio definitivo 2019 e il bilancio provvisorio 2020 (si rammostra al teste per conferma il doc.
C9); i) nel corso del 2020 sollecitò più volte l'invio della dichiarazione attestante la CP_1
propria idoneità finanziaria, scaduta il 06.03.2020, e vi provvide il 20.10.2020 (si Pt_2
rammostrano al teste i docc. P-Q-R per conferma); 56) vero che (e per lui Parte_2
depositò il bilancio definitivo 2019 nel mese di ottobre 2020, diversi mesi oltre la scadenza CP_3
del termine di legge;
57) vero che il tardivo deposito del bilancio 2019 da parte di impedì Pt_2
la tempestiva predisposizione ed invio della dichiarazione di idoneità finanziaria del 2020, e così comportò l'avvio a carico di del procedimento di sospensione dall'autorizzazione CP_1 all'esercizio della professione di autotrasportatore;
[D - Sulla mancata restituzione dei documenti]
58) vero che contestò reiteratamente a i continui ritardi e negligenze di cui ai CP_1 Pt_2 capitoli precedenti, culminati con il tardivo bilancio 2019 e con l'avvio del procedimento di sospensione di dall'autorizzazione all'esercizio della professione di autotrasportatore;
CP_1
59) vero che a quel punto (gennaio 2021) comunicò la volontà di risolvere il rapporto CP_1
richiedendo la messa a disposizione tutti i propri documenti contabili e fiscali;
60) vero che tra tali documenti detenuti dal rag. si annoveravano: i registri I.V.A.; i libri giornale;
i Parte_2
partitari; gli estratti conto;
il registro dei beni usati;
il registro dei beni ammortizzati (libro cespiti); le richieste di rimborso delle accise carburanti;
la documentazione relativa alle dichiarazioni dei redditi della società e dei soci;
i libri societari (verbali assemblee soci, verbali consiglio di amministrazione, libro soci); il libro inventari;
le comunicazioni e dichiarazioni per i vari adempimenti fiscali, ecc. 61) vero che la richiesta di restituzione venne più volte successivamente ribadita, senza esito, così costringendo a fissare quale ultima data per la restituzione il CP_1
giorno lunedì 08.03.2021; 62) vero che in data 08.03.2021 il sig. , dipendente di Testimone_4
munito di apposita delega, si presentò presso gli uffici di per provvedere CP_1 Controparte_4 al ritiro dell'anzidetta documentazione, ed in tale occasione il dipendente venne cacciato in malo modo senza la consegna di quanto richiesto;
63) vero che anche le successive richieste di restituzione rimasero inevase;
[E – Sul danno patito da ] 64) vero che, a seguito CP_1 dell'interruzione del rapporto, e dunque ad inizio 2021, così come omise di Pt_2 CP_3
informare in ordine alle imminenti scadenze fiscali;
65) vero che così come CP_1 Pt_2
omise di completare le pratiche relative alla richiesta di rimborso delle accise carburanti CP_3
per il secondo e terzo trimestre del 2020, omise di inoltrare le dichiarazioni IVA relative al periodo pagina 14 di 28 d'imposta 2020, omise il conteggio del credito d'imposta per i canoni locativi istituito dal Governo
Italiano nel 2020, omise il versamento dell'IVA di febbraio 2020 ed omise il corretto invio del modello LIPE relativo al secondo e terzo trimestre 2020; 66) vero che, a seguito di tali omissioni,
ha già subito sanzioni dall'Agenzia delle Entrate (come da docc. che si CP_1 Pt_6 rammostrano al teste per conferma); 67) vero che, a causa della mancata restituzione dell'anzidetta documentazione, ed in particolare dei partitari (estratti conto) il nuovo commercialista rag. ha dovuto ricostruire ex novo l'intera contabilità di per poter far fronte Controparte_9 CP_1
ai vari adempimenti fiscali;
[F – Sulle fatture ex adverso ingiunte] 68) vero che Parte_2
omise di inserire i dati delle fatture nr. 15/2017, 112/2017 e 457/2020 di sul proprio CP_3
gestionale; 69) vero che nella primavera del 2020 chiese al rag. di avviare le CP_1 Pt_2
pratiche per ottenere un finanziamento di € 25.000,00, al fine di recuperare liquidità; 70) vero che rispose che avrebbe potuto chiedere molto di più, addirittura il 50% del fatturato annuale, Pt_2 pari a circa € 140.000,00, ciò in quanto, a suo dire, era il momento propizio per ottenere agevolmente denaro, in considerazione dei numerosi contributi erogati in forza delle disposizioni emergenziali da Covid-19; 71) vero che, a dispetto delle perplessità della cliente, Pt_2
procedeva egualmente e nel maggio 2020 avviava le pratiche;
72) vero che, a seguito di contatti con gli uffici preposti, emergeva che la richiesta di mutuo sarebbe stata respinta in quanto eccessiva;
73) vero che, preso atto di ciò, nel mese di luglio 2020 richiedeva l'annullamento della Pt_2 pratica presentata per € 140.000,00, avviando le pratiche per la richiesta del mutuo per € 25.000,00;
74) dica il teste se tra e PA venne intavolata una trattativa per l'acquisto CP_1 CP_10 di quest'ultima. Si indicano quali testimoni, da sentirsi anche a prova contraria sulla capitolazione avversaria eventualmente ammessa, i seguenti signori: - Dott. ; - Dott. Controparte_7 CP_9
- ; - - - -
[...] CP_11 Parte_5 Testimone_5 Testimone_6 ES
. Ci si oppone all'ammissione di tutte le richieste istruttorie avversarie, chiedendo in
[...]
subordine di essere ammessi alla prova contraria sui capitoli avversari eventualmente ammessi a mezzo dei medesimi testi già indicati nella seconda memoria ex art 183, co. 6, c.p.c., per tutte le ragioni indicate in terza memoria. Si dichiara di non accettare il contraddittorio sulle nuove circostanze ex adverso dedotte per la prima volta in sede di terza memoria (tra queste, la contestazione inerente al mancato pagamento da parte di delle spettanze del nuovo CP_1 commercialista). Si chiede dichiararsi l'inammissibilità dei nuovi documenti avversari sub docc.
BB – CC - CC_1 – DD - DD_1 - EE - FF - FF_1- GG - HH - HH_1 - II - LL - MM - MM.
1 - MM.2
- MM.3, trattandosi di documenti (oltreché irrilevanti per le ragioni già ampiamente esposte) prodotti non a prova contraria bensì a prova diretta, e dunque tardivi ed in palese violazione dei pagina 15 di 28 principi del contraddittorio e del giusto processo costituzionalmente sanciti, per le ragioni meglio esposte con le note dd. 27.05.2022. Si chiede dichiararsi l'inammissibilità delle note avversarie dd.
30.05.2022, per le ragioni di cui all'istanza di pari data. Si contesta la C.T.U. grafologica per tutte le ragioni già segnalate dal dott. nelle proprie osservazioni e per le ulteriori già indicate in Pt_7
atti e meglio riepilogate con le note dd. 20.03.2023, da aversi qui integralmente richiamate e trascritte
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dd. 27.5.21 la ed hanno proposto opposizione CP_3 Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n.320/21 in forza del quale erano stati condannati a consegnare alla una serie di documentazione contabile (registri IVA, libri giornale, registro dei beni CP_1 ammortizzabili…).
Hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva di hanno precisato che il Parte_2
contratto avente ad oggetto il servizio di consulenza e di elaborazione dati era stato ceduto, con il consenso di , alla la quale aveva emesso le fatture nei cinque anni di vigenza del CP_1 CP_3
rapporto.
La ha precisato che nessun inadempimento le era addebitabile e che la risoluzione del CP_3
rapporto professionale era dipesa dal mancato pagamento delle fatture n.15/2017, n.112/2017 e
457/2020 e della nota pro forma n.1/2021, per un totale di € 13.723,78.
Ha precisato di aver messo a disposizione di controparte, prima ancora dell'inizio del procedimento, il libro soci, il libro verbale dell'assemblea dei soci, i libro verbale del consiglio di amministrazione e il libro inventari. Ha precisato di non detenere l'ulteriore documentazione in quanto i documenti erano sempre stati scambiato con email.
Ha asserito che l'ulteriore documentazione era in possesso di controparte.
Ha chiesto, pertanto, che il decreto ingiuntivo fosse revocato.
Con comparsa dd. 15.9.2021 si è costituita l' asserendo di aver conferito nel giugno 2015, CP_1 un mandato professionale ad per l'assistenza e la consulenza societaria, Persona_3 amministrativa e contabile e per l'elaborazione della contabilità.
Ha precisato che l'attore si era avvalso dell'opera di società di cui era legale rappresentante, CP_3
senza aver mai chiesto il preventivo consenso al convenuto.
Ha affermato che controparte si era resa inadempimento, omettendo di curare tempestivamente i necessari adempimenti fiscali e di fornire la documentazione contabile richiesta e che, pertanto, la convenuta aveva comunicato in data 19.1.2021 la risoluzione per inadempimento del rapporto pagina 16 di 28 contrattuale e, in subordine, la disdetta del contratto in essere, ed aveva chiesto la consegna della documentazione.
Ha precisato che né il né la avevano provveduto alla spontanea restituzione della Pt_2 CP_3
documentazione contabile, fiscale e societaria.
Ha ribadito che sussisteva la legittimazione passiva del ed ha disconosciuto la sottoscrizione Pt_2
apparentemente apposta al contratto di cessione prodotto da controparte. Ha, inoltre, affermato che, su richiesta dell'attore, aveva apposto la propria firma su un foglio in bianco, con la rassicurazione che tale documento sarebbe stato utilizzato solo per la contabilità e gli adempimenti tributari e fiscali.
Ha asserito che tale cessione sarebbe invalida in quanto fondata su clausola vessatoria.
Ha evidenziato che sussistevano molteplici elementi in forza dei quali era stata creata una confusione dei ruoli e dell'attività di e della società da lui amministrata. Parte_2
Ha affermato che controparte si era reso inadempiente all'incarico ricevuto;
in particolare il bilancio dell'esercizio 2019 era stato predisposto e depositato solo nel mese di ottobre 2020 e tale ritardo aveva esposto la convenuta a gravi rischi.
Ha asserito che controparte, inoltre, non aveva completato le pratiche relative alla richiesta di rimborso per le accise carburanti, non aveva inviato le dichiarazioni iva relative al periodo d'imposta 2020, non aveva conteggiato nel credito d'imposta i canoni locativi, non aveva versato l'iva di febbraio 2020, non aveva inviato in modo corretto il modello LIPE relativo al secondo e terzo trimestre 2020.
Ha precisato, inoltre, che la mancata consegna della documentazione aveva comportato un aggravio di costi;
in particole, la mancata consegna dei registri IVA aveva comportato la necessità di provvedere alla registrazione ex novo di tutta la contabilità del 2020 con un aggravio di costi per € 8.131,20 oltre iva ed un pagamento di € 125,00 a titolo di sanzioni.
Ha asserito che i rimborsi delle accise ed il credito d'imposta per i canoni di locazione erano stati disponibili in ritardo, che controparte non aveva versato l'IVA del febbraio 2020, in scadenza per il 16 marzo successivo, con la conseguenza che la convenuta dovrà versare la somma di € 1.802,00 in ritardo, con aggravio di sanzioni ed interessi.
Ha chiesto, pertanto, che l'opposizione fosse respinta;
in via riconvenzionale ha chiesto che fosse accertato che il 19.1.2021 si era risolto per grave inadempienza di controparte il rapporto professionale e che gli opponenti fossero condannati a risarcire i danni.
Con autonomo atto di citazione dd. 28.9.2021 la ha proposto opposizione avverso il decreto CP_1
ingiuntivo n. 531/21 in forza del quale era stata condannata a corrispondere alla la somma di CP_3
€ 13.723,70 quale compenso per le prestazioni professionali svolte.
pagina 17 di 28 Ha asserito di aver conferito l'incarico professionale esclusivamente ad ed ha Parte_2
chiesto che lo stesso fosse chiamato in causa.
Ha asserito che controparte si era resa inadempiente in quanto non aveva curato tempestivamente i necessari adempimenti fiscali e non aveva consegnato la documentazione;
pertanto, l'attrice aveva comunicato in data 19.1.2021 l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento e/o per disdetta.
Ha precisato che controparte non aveva consegnato la documentazione contabile, fiscale e societaria, nonostante i numerosi solleciti (tanto è vero che era stata costretta a promuovere un separato giudizio).
Ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della ha disconosciuto la propria sottoscrizione CP_3 sull'atto di cessione.
Ha asserito che la cessione sarebbe invalida in quanto fondata su una clausola vessatoria ovvero nulla in quanto l'incarico professionale aveva natura fiduciaria.
Ha affermato che controparte aveva ingenerato nell'attrice il convincimento della formale identità soggettiva e commistione tra e la (di cui era legale rappresentante). Parte_2 CP_3
Ha lamentato che controparte si fosse resa inadempiente in relazione all'incarico conferito ed ha affermato che il mancato pagamento del compenso era legittimo ex art. 1460 c.c.; ha, in ogni caso, contestato la pretesa creditoria avversaria in quanto inesistente.
Ha eccepito la prescrizione ex art. 2956 c.c.: invero la fattura n.15 del 15.5.2017 si riferiva al servizio di elaborazione dati svolto dal “gennaio-febbraio 2017” e quindi il termine prescrizionale era scaduto il
28.2.2020; inoltre, la fattura n.112 del 30.11.2017 si riferiva al servizio di elaborazione dati svolto nel
“periodo imposta 2017” e pertanto il credito si era prescritto al 30.11.2017. Ha affermato che il pagamento era stato intimato solo con pec dd. 22.1.2021 ed a firma di Parte_2
Ha asserito che gli importi di cui alla fattura n.15/2017 erano già compresi nella fattura n.112/2017.
Ha precisato che il contratto prevedeva che “Il pagamento dovrà avvenire con cadenza periodica bimestrale anticipata entro 15 giorni fine mese dalla presentazione della fattura o dell'avviso di parcella, mediante utilizzo del servizio bancario di autorizzazione continuativa di addebito S.D.D.
(Sepa Direct Debt ex modello R.I.D.) sulle coordinate bancarie precedentemente indicate”; ha affermato che il mancato pagamento era ascrivibile alla condotta di controparte il quale non aveva inserito i dati di tali fattura nel proprio programma di gestione/contabilità, impedendo in tal modo alla banca l'addebito diretto sul conto corrente . CP_1
Ha precisato che, con riferimento alla fattura n.145/2021:
pagina 18 di 28 - conteneva una indebita duplicazione con riferimento alla assistenza per la pratica finanziamento mutuo agevolato e assistenza pratica finanziamento in sostituzione mutuo agevolato;
- Nulla era stato effettuato con riferimento all'assistenza per la valutazione acquisto azienda
PA Service sas;
- Non era dovuta l'indennità per mancato preavviso contrattuale e per estinzione anticipata del rapporto;
invero non si era trattato di un recesso, ma di una risoluzione per inadempimento.
Inoltre, tale clausola era illegittima e vessatoria e non era stata espressamente sottoscritta.
Ha chiesto, pertanto, che i due procedimenti fossero riuniti e che il decreto ingiuntivo fosse revocato.
Ha chiesto che la o (di cui chiedeva la chiamata in causa), fossero CP_3 Parte_2
condannati a risarcire i danni.
Con comparsa dd. 10.1.2022 si è costituita la avanzando istanza di verificazione del CP_3
contratto di cessione.
Ha contestato di essersi resa inadempiente;
ha affermato che controparte non aveva rispettato l'obbligo di consegnare in tempo la documentazione. Ha asserito che non era mai pervenuta alcuna sanzione da nessun ente pubblico a danno di . CP_1
Ha contestato l'esistenza dei danni lamentati da controparte: in particolare, l'ufficio dogane aveva riconosciuto il rimborso delle accise;
il termine per la presentazione delle dichiarazioni IVA era il
30.4.2021 e il 18.1.2021 controparte aveva receduto dal contratto;
il termine per la presentazione della richiesta del conteggio dei crediti d'imposta per i canoni locativi era in corso di validità al momento del recesso.
Ha affermato che non poteva trovare applicazione la prescrizione presuntiva.
Ha chiesto, pertanto, che l'opposizione fosse respinta.
***
La prima questione (comune ai due procedimenti riuniti) che deve essere esaminata concerne la individuazione del soggetto con il quale è stato concluso il contratto di prestazione d'opera professionale.
Al riguardo, la ha prodotto un contratto di cessione del gennaio 2016 (doc.3) concluso tra CP_3
la e la nel quale, dopo aver dato atto che era in essere tra il Parte_2 CP_3 CP_1 professionista e la un rapporto avente ad oggetto l' “incarico di prestazioni professionali CP_1 per assistenza, consulenza ed elaborazione dati fiscali e contabili”, hanno convenuto di cedere tale contratto alla (con la conseguenza che “ogni riferimento e richiamo al Professionista o CP_3
Studio, nel contratto oggetto di cessione, deve intendersi ora riferito a ) CP_3
pagina 19 di 28 La ha, in primo luogo, disconosciuto la propria sottoscrizione apposta in calce a tale CP_1
negozio, asserendo che la stessa non era riferibile al signor , legale rappresentante della Parte_3
società.
In corso di causa, pertanto, è stata assunta una ctu grafologica (cui si rimanda per relationem) e la dott.ssa ha concluso affermando che “la firma attribuita a , apposta in calce a Per_1 Parte_3
“CESSIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DEGLI ART.1406 E SEGG. CODICE CIVILE” datato
“GENNAIO 2016” è riferibile alla mano di . Si tratta quindi di firma autografa”. Parte_3
In seconda battura, la ha lamentato l'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco. CP_1
In particolare, ha asserito di aver ricevuto nel maggio 2020 una richiesta da parte del di Pt_2
firmare e timbrare un foglio in bianco per (messaggio whatsapp sub EE) per poter effettuare alcuni adempimento fiscali e di aver inviato via email quanto richiesto il 4.6.2020 (email doc.RR).
Ha, quindi, asserito che il contratto sarebbe stato redatto utilizzando tale foglio firmato in bianco.
Va, al riguardo, evidenziato che non è necessaria la proposizione di una querela di falso;
invero,
(ordinanza n. 21587 del 22/08/2019) “la denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto
"absque pactis" e, cioè, in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento, non anche laddove il riempimento abbia avuto luogo "contra pacta"; ciò che rileva, dunque, ai fini della querela
è che il riempitore non sia stato autorizzato al riempimento, mentre non ha alcuna importanza il fatto che egli miri a far apparire il documento come collegato ad un'operazione economica diversa da quella cui si riferisce l'autorizzazione ricevuta”.
Va, tuttavia, evidenziato che l'abusivo riempimento, ipotizzato dalla , non risulta fornito di CP_1
alcuna prova convincente.
Si evidenzia, altresì, che il foglio firmato in bianco era stato inviato via email (e quindi, era una fotocopia), mentre il contratto oggetto di causa presenta una firma in originale. Inoltre, da un semplice esame visivo dei due documenti (contratto doc.3 e foglio inviato con email doc.RR) emerge con evidenza che le firme non sono certo identiche e sovrapponibili. Deve, quindi, escludersi che la CP_3
ed il abbiano utilizzato tale foglio firmato in bianco, operando un abusivo riempimento. Pt_2
Per tali motivi deve ritenersi che tra le parti sia intervenuto un contratto di cessione in forza del quale il rapporto di prestazione professionale originariamente affidato al sia stato ceduto alla Pt_2 CP_3
[...
E, del resto, le fatture pagate con riferimento alle prestazioni previste nel contratto sono state sempre emesse dalla e pagate a tale società. CP_3
pagina 20 di 28 Al riguardo, è evidente che la è una società sempre riconducibile al (il quale CP_3 Pt_2
ricopre la carica di legale rappresentante) e tale società che operava e già affiancava il nello Pt_2
svolgimento in tale attività; pertanto, nessuna rilevante e significativa modifica della situazione di fatto
(e delle persone e dello staff che si sarebbe occupato di tale curare la contabilità della si è CP_1
verificata in forza della cessione del contratto;
cessione in forza del quale si è voluto semplicemente formalizzare ed individuare come contraente il soggetto al quale dovevano riferirsi le fatture emesse ed i pagamenti.
Va escluso, inoltre, che le clausole (o alcune clausole) contenute nel contratto di cessione possano ritenersi inefficaci in quanto vessatorie.
Invero, la disciplina di cui agli artt. 1341 e segg. c.c. trova applicazione solo nel caso in cui si sia in presenza di condizioni generali di contratto, cioè di moduli o formulari predisposti unilateralmente e destinati a regolamentare una serie indefinita di rapporti negoziali;
e il contratto di cessione, di cui si invoca la invalidità, non rientra in tale tipologia (ordinanza n. 20461 del 28/09/2020 : “In tema di condizioni generali di contratto, perché sussista l'obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341, comma 2, c.c., non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto in modo che l'altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate, per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie. Ne consegue che non necessitano di una specifica approvazione scritta le clausole contrattuali elaborate in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio da uno dei contraenti, cui l'altro possa richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto”).
Nessuna ulteriore nullità si ravvisa nel contratto in esame, essendo del tutto evidente (e ben chiaro alle parti contraenti) che, in forza della cessione, le prestazioni professionali venivano effettuate dalla
CP_3
Ne consegue che deve ritenersi che sussista il difetto di legittimazione passiva in capo a Pt_2
(con la conseguenza che il decreto ingiuntivo n. 320/21 dd. 16.4.2021 deve essere revocato
[...]
nei suoi confronti).
Risulta documentalmente che il rapporto professionale tra le parti si è interrotto in forza della lettera inviata dalla in data 19.1.2021 (doc.9 prodotto con ricorso per decreto ingiuntivo). CP_1
pagina 21 di 28 Va evidenziato che tale missiva costituiva manifestazione della volontà di recedere dal rapporto contrattuale in essere. Invero, non può ravvisarsi, come dedotto dalla in tale atto una CP_1
“comunicazione di risoluzione immediata per inadempimento”.
Invero, la risoluzione per inadempimento presuppone l'emissione di una sentenza (costitutiva) che accerti l'inadempimento e determini la risoluzione del contratto. Inoltre il contratto d'opera professionale non prevedeva una clausola risolutiva espressa di cui potesse avvalersi il cliente (invero,
l'art. 19 del contratto prodotto sub doc.3 con il decreto ingiuntivo, attribuiva tale facoltà solo al professionista).
In realtà (come, del resto, dedotto anche nella missiva sopra richiamata: “in subordine valga quale formale disdetta del rapporto in essere”), con la comunicazione dd. 19.1.2021 la ha CP_1 esercitato la facoltà di recesso, riconosciutale dall'art. 2237 c.c..
L'interruzione del rapporto professionale – prodottosi con la missiva sopra indicata - comportava, in capo alla l'obbligo di provvedere alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso e CP_3
relativa alla gestione contabile e societaria della CP_1
Invero, ai sensi dell'art. 2235 c.c., “il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali”; e tale diritto attiene solo ai documenti necessari per la dimostrazione dell'opera svolta
Del resto anche da un punto di vista deontologico, il professionista nell'ambito della disciplina della rinuncia all'incarico ha l'obbligo di restituire senza ritardo al cliente la documentazione dallo stesso ricevuta per l'espletamento del mandato quando questi ne faccia richiesta, con possibilità di trattenere copia di tale documentazione solo quando ciò sia necessario ai fini della documentabilità dei propri adempimenti e, per ottenere l'incasso del proprio compenso.
Non risulta che la abbia provveduto diligentemente e tempestivamente alla consegna di tale CP_3
documentazione.
Invero, in primo luogo, si evidenzia che proprio dalla messa in esecuzione forzata del decreto ingiuntivo opposto, emerge che l'ufficiale giudiziario (verbale UNEP prodotto sub doc. D) ha rinvenuto presso i locali di “i libri societari (verbali assemblee soci, verbali consiglio di Pt_2 amministrazione, libro soci) e il libro inventari”, dei quali si era chiesta la consegna in sede monitoria.
Per quanto riguarda l'ulteriore documentazione, parte opponente ha dedotto che, da un lato, la contabilità era tenuta con strumenti informatici e che, dall'altro, il cliente – disponendo delle relative credenziali – avrebbe potuto agevolmente recuperare la relativa documentazione (dichiarazione dei redditi, dichiarazioni IVA, studi settore, certificazioni uniche, versamenti, compensazioni…).
pagina 22 di 28 Tali argomentazioni, tuttavia, non paiono sufficienti ad escludere la sussistenza di un obbligo di consegna (mediante stampa della documentazione o mediante consegna della stessa tramite un supporto telematico), gravante sul professionista. Si evidenzia, tra l'altro, che allegato al ricorso monitorio promosso da nei confronti di (Decreto ingiuntivo nr. 531/2021), la prima ha prodotto CP_3 CP_1
una serie di documenti contabili, fiscali e societari di titolarità della stessa ed oggetto della CP_1
richiesta di consegna (libro cespiti fino al 2017; registro dei beni usati 2016- 2017-2018; registri
I.V.A. 2016-2017; libro giornale 2017).
Invero, l'obbligo sopra richiamato ha la finalità di consentire un ordinato e rapido “passaggio di consegne” tra il vecchio ed il nuovo professionista, agevolando l'acquisizione dei dati;
con la conseguenza che la possibilità di procurarsi aliunde (ma con maggior difficoltà e più lunga tempistica) i dati richiesti non escludere la violazione dell'obbligo gravante sul vecchio professionista. E questo nell'ottica di una leale collaborazione che, nel caso in esame, è mancata.
Per quanto riguarda, infine, l'asserita impossibilità di adempiere all'obbligo di consegna in quanto lo stesso presuppone un facere, non oggetto del giudizio”, si evidenzia che l'ufficiale giudiziario ben avrebbe potuto acquisire copia (cartacea o telematica) della documentazione, avvalendosi di un ausiliario, esperto in informatica, che procedesse all'accesso ai dispositivi in uso alla CP_1
Ne consegue che va rigettata l'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo n. CP_3
320/21.
Va, ora, esaminata la richiesta di pagamento, avanzata da con il decreto ingiuntivo n.531/21 CP_12
(e oggetto di opposizione nel procedimento riunito sub RG 2489/21).
In particolare, la società ha chiesto il pagamento delle seguenti fatture:
n. 15 dd. 15.5.2017 per € 814,96 (attività elaborazione dati: canone bimestrale gennaio-febbraio 2017; chiusura bilanci, dichiarazioni IVA, dichiarazioni redditi unico soci e PF, dichiarazioni IRAP);
n. 112 dd. 30.11.2017 € 4.997,50 (periodo di imposta 2017);
n. 457 dd. 31.10.2020 € 588,88 (istanza contributo fondo perduto Covid 19 e Pat);
n.145 dd. 31.5.2021 € 7.322,44 (assistenza pratica finanziamento Plafond Ripresa Trentino e PA;
indennità per mancato preavviso).
Va, in primo luogo, evidenziato che deve essere respinta l'eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c., sollevata dalla con riferimento alle prime due fatture. CP_1
Nel caso in esame, invero, la debitrice ha contestato la debenza degli importi richiesti da controparte ed ha riconosciuto di non aver provveduto al pagamento (“si evidenzia come il mancato pagamento di tali fatture non sia dipeso da causa imputabile ad ”). Pt_8
pagina 23 di 28 Al riguardo, la Suprema Corte ha statuito (ordinanza n. 15665 del 05/06/2023) che “il presupposto necessario ai fini della decorrenza del termine triennale di cui all'art. 2956, comma 2, c.c., relativa al diritto al compenso dei professionisti, è l'avvenuto adempimento dell'obbligazione il quale implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore;
tale norma, pertanto, non opera nel caso in cui le difese del debitore presuppongano il mancato pagamento del credito o neghino la sua stessa esistenza”.
Va, inoltre, precisato che la mancata consegna della documentazione da parte della non poteva CP_3
giustificare, ex art. 1460 c.c., il mancato pagamento delle prestazioni professionali, considerato che l'obbligo di consegnare la documentazione, nascente dalla legge, riguardava una condotta esigibile dopo che si era già verificata la interruzione del rapporto professionale e non rientrava, quindi, nel rapporto sinallagmatico contrattuale.
Devono essere, quindi, esaminate le singole contestazioni sollevate con riferimento alle fatture oggetto del decreto ingiuntivo n. 531/21.
Fattura n.15/2017: la ha affermato che gli importi indicati in tale fattura sarebbero una CP_1
duplicazione in quanto già contenuti nella fattura n. 112/17; invero, tale ultima fattura si riferisce alle prestazioni rese nel corso dell'intero “periodo di imposta 2017”, e, quindi, deve ritenersi che comprenda anche quelle relative al primo bimestre 2017 (riportate nella fattura nr. 15/2017). Del resto nessuna diversa giustificazione è stata addotta da controparte.
Pertanto, non può essere riconosciuto l'importo di cui alla fattura n.15/2017.
Fattura n. 112/17 e n.457/20: la non ha contestato l'avvenuta effettuazione delle prestazioni CP_1 professionali ivi indicate. La affermazione che “il mancato pagamento di tali fatture non sia dipeso da causa imputabile ad , ma sia anzi ascrivibile ad errore dello stesso (e per lui , CP_1 Pt_2 CP_3 il quale omise di registrare tali fatture sul proprio gestionale”, non assume rilevanza in quanto non incide sull'esistenza dell'obbligo di pagare le prestazioni eseguite.
Fattura n. 145/21: per quanto riguarda le prime due voci (“Assistenza e predisposizione pratica finanziamento agevolato Covid mutuo di euro 140.000 Plafond Ripresa Trentino – Istituto Cassa di
Trento” (€ 600,00 +iva); “Assistenza e predisposizione pratica euro 25.000 finanziamento agevolato
DL 23/2020, comma m) in sostituzione alla richiesta di mutuo di euro 140.000 Plafond Ripresa
Trentino” (€ 200,00 +iva)), si ritiene che, alla luce della documentazione (anche prodotta da controparte), i relativi importi siano dovuti in quanto le pratiche predisposte sono state due.
Con riguardo alla terza voce (“Assistenza societaria e contrattuale. Valutazione acquisto azienda
PA Service Sas” (€ 450,00 +iva)), non è stata fornita adeguata prova dell'avvenuto svolgimento di tali attività; pertanto, il relativo importo non può essere riconosciuto.
pagina 24 di 28 La quarta e la quinta voce esposta in tale fattura riguarda “Indennità mancato preavviso contrattuale ex art. 16” (€ 3.960,00 +iva); “Indennità di operazioni di estinzione anticipata del rapporto” (€ 792,00
+iva).
Tale richiesta trova il suo fondamento nell'art. 16 del contratto il quale recita: “Il Cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di motivazione, nel rispetto dei vincoli temporali di cui al precedente art.
4. In tal caso il Cliente è tenuto a rimborsare le spese sostenute ed il corrispettivo dovuto per l'intero periodo residuo di validità del contratto, anche se le relative prestazioni non sono state svolte, nonché a corrispondere allo Studio un'indennità per le operazioni di estinzione del rapporto pari al 20 % del corrispettivo pattuito nella presente scrittura”.
Tale articolo, quindi, disciplina l'ipotesi di recesso ad nutum, in quanto l'obbligo di pagamento sorge solo nell'ipotesi prevista nella prima parte dell'articolo, cioè allorquando il cliente receda dal contratto senza alcuna motivazione (invero, l'art. 2237 c.c. può essere convenzionalmente derogato: sentenza n.
252786 del 07/10/2013: “In tema di contratto d'opera, la previsione della possibilità di recesso
"ad nutum" del cliente contemplata dall'art. 2237, primo comma, cod. civ., non ha carattere inderogabile e quindi è possibile che, per particolari esigenze delle parti, sia esclusa tale facoltà fino al termine del rapporto, dovendosi ritenere sufficiente - al fine di integrare la deroga pattizia alla regolamentazione legale della facoltà di recesso - la mera apposizione di un termine al rapporto di collaborazione professionale, senza necessità di un patto espresso e specifico. Ne consegue che, in tale evenienza, l'interruzione unilaterale dal contratto da parte del committente comporta per il prestatore il diritto al compenso contrattualmente previsto per l'intera durata del rapporto”).
Si tratta, quindi, di valutare se il recesso operato dalla fosse o meno giustificato e se CP_1
l'inadempimento addotto fosse idoneo ad integrare una giusta causa (ovvero fosse meramente pretestuoso o, comunque non fondato su motivi oggettivi).
L'unica concreta e specifica motivazione addotta nella lettera dd. 19.1.21 per l'esercizio del diritto del recesso riguardava il ritardo lamentato nel deposito del bilancio dell'esercizio 2019 (“il bilancio relativo all'esercizio 2019 è stato depositato solamente nel corso del mese di ottobre 2020 senza giustificato motivo”).
Invero, del tutto generico e non specificatamente motivato era il richiamo al fatto che “le attività professionali elencate nel mandato professionale non siano svolte con la dovuta diligenza professionale con grave nocumento alla stessa gestione societaria”.
Con riferimento al ritardo nella predisposizione del bilancio 2019 (secondo la tempistica indicata dalla a pagina 17 e 18 dell'atto di citazione) si evidenzia che la non ha contestato tale CP_1 CP_3 ritardo, ma ha affermato che tale situazione non ha determinato alcun danno a controparte ( “il bilancio
pagina 25 di 28 fu approvato in data 30 settembre 2020 e quindi aveva tutte le carte per procedere a CP_1
rispondere alla richiesta di integrazione per la dichiarazione di idoneità finanziaria svolta dalla
Motorizzazione in data 20 ottobre 2020”).
Tali elementi portano a concludere che, da un lato, il recesso effettuato dalla non fosse del CP_1
tutto immotivato e ad nutum (ben potendo la situazione denunciata aver fatto venir meno il rapporto fiduciario esistente con il professionista); dall'altro si evidenzia che non vi è prova che tale condotta, così come gli altri inadempimenti lamentati solo nell'atto di citazione (e non nell'atto di recesso) e relativi all'espletamento del mandato professionale abbiano determinato dei danni concreti in capo al cliente (si evidenzia che ulteriori condotte sono state allegate solo in comparsa conclusionale e non possono essere, quindi, ritenute oggetto del giudizio).
Ne consegue che, da un lato, per le ragioni sopra esposte, si deve ritenere che non spetti alla il CP_3 pagamento della quarta e della quinta voce esposta nella fattura n. 145/21 (“Indennità mancato preavviso contrattuale ex art. 16” (€ 3.960,00 +iva); “Indennità di operazioni di estinzione anticipata del rapporto” (€ 792,00 +iva)); d'altro lato, ne consegue che la domanda risarcitoria avanzata dalla
(per lamentati inadempimenti del mandato professionale) debba essere respinta. CP_1
Per quanto riguarda, infine, la richiesta di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva consegna della documentazione in seguito alla cessazione del rapporto professionale, va riconosciuto, quale danno, un importo pari alle sanzioni pagate per i ritardi (€ 125,00: doc.W ed € 264,05: doc. ) Pt_4 per complessivi € 389,05.
E', inoltre, riconoscibile il maggior costo sostenuto e richiesto dal nuovo commercialista per lo svolgimento della tenuta contabile, a causa della maggior difficoltà e tempistica derivata da tale mancata consegna;
esaminando il doc. V (notula del dott. tali costi ammontano ad € 1.355,00 Per_2
(esclusa l'iva, che non rappresenta un danno), considerato che tale importo (che pare del tutto congruo)
è stato proprio indicato quale “maggiorazione per ricostruzione contabilità esercizio 2020 in assenza dei registri contabili ante 2020”.
Ne consegue che il danno complessivamente riconoscibile è pari ad € 1.744,05; trattandosi di un debito di valore, tale importo va maggiorato della rivalutazione monetaria secondo gli indici istat, con decorrenza dal 19.1.2021 alla data odierna e degli interessi legali, da calcolare sulla somma di €
1.744,05 annualmente rivalutata, con decorrenza dal 19.1.2021 alla data odierna;
dalla data odierna al saldo, invece, sulla somma come sopra complessivamente determinata, sono dovuti i soli interessi legali, essendo stato liquidato il danno.
Per le ragioni sopra esposte, invece, la – con riferimento alle somme ingiunte – aveva diritto ad CP_3
ottenere il pagamento della somma – comprensiva di iva - di € 4.997,50 (fattura n.112/17), € 588,88
pagina 26 di 28 (fattura n.457/20) e di € 976,00 (fattura n.145/21), per complessivi € 6.562,38, oltre ad interessi ex
Dlgs 231/02 decorrenti dalla delle fatture fino al saldo.
In sede di precisazione delle conclusioni la ha chiesto la “condanna di alla CP_1 CP_3 restituzione dell'importo di € 16.502,73, pari a quanto versato da in esecuzione del Decreto CP_1
ingiuntivo nr. 531/2021 provvisoriamente esecutivo, oltre ad interessi ed a rivalutazione monetaria dalla data del pagamento, o il diverso importo che dovesse risultare non dovuto all'esito della presente vertenza”.
Si evidenzia, al riguardo, che non risulta essere stata prodotta la prova di tale versamento, ma che controparte nulla ha contestato al riguardo;
inoltre, il decreto ingiuntivo era provvisoriamente esecutivo
(con la conseguenza che deve ritenersi sia stata effettivamente effettuato tale pagamento).
Non è stata, tuttavia, indicata la data in cui è stato effettuato il pagamento;
con la conseguenza che non si è in grado di determinare concretamente il calcolo degli interessi maturati sino al pagamento e, conseguentemente, della somma che deve essere restituita alla CP_1
Pertanto, si può solo accertare che il credito della era di € 6.562,38, oltre ad interessi ex Dlgs CP_3
231/02 decorrenti dalla data delle fatture fino al saldo;
accertare che la ha corrisposto, in forza CP_1 della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, la somma di € 16.502,73; e condannare la CP_3
a restituire alla la differenza tra gli importi spettanti alla data di tale versamento (per capitale CP_1
ed interessi) e la somma di € 16.502,73 versata, oltre agli interessi legali dalla data del versamento al saldo.
L'esito del giudizio giustifica la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese della ctu grafologica, invece, sono poste a carico della in quanto riferibili ad una CP_1
domanda in relazione alla quale tale società è risultata soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Revoca nei confronti di il decreto ingiuntivo n. 320/21 dd. 14.4.2021; Parte_2
2. Rigetta l'opposizione proposta da nei confronti del decreto ingiuntivo n. 320/21 dd. CP_3
14.4.2021;
3. Revoca il decreto ingiuntivo n. 531/21 del 18.6.2021;
4. accerta che il credito della era di € 6.562,38, oltre ad interessi ex Dlgs 231/02 decorrenti CP_3
dalla data delle fatture fino al saldo;
accerta che la ha corrisposto, in forza della CP_1 provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, la somma di € 16.502,73; condanna la a CP_3
restituire alla la differenza tra gli importi spettanti alla data di tale versamento (per CP_1
pagina 27 di 28 capitale ed interessi) e la somma di € 16.502,73 versata, oltre agli interessi legali dalla data del versamento al saldo;
5. condanna la a corrispondere alla quale risarcimento dei danni, la somma CP_3 CP_1
di € 1.744,05 oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici istat, con decorrenza dal
19.1.2021 alla data odierna e degli interessi legali, da calcolare sulla somma di € 1.744,05 annualmente rivalutata, con decorrenza dal 19.1.2021 alla data odierna;
ed oltre ai soli interessi legali, da calcolare sulla somma come sopra complessivamente determinata, dalla data odierna al saldo;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
7. pone definitivamente a carico della le spese della ctu, liquidate con decreto dd. CP_1
8.2.23.
Così deciso in data 27/03/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Segna
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