CA
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 06/11/2025, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Balletti Presidente
2) Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 1004\2022 RG, vertente
TRA
, in persona del Direttore Generale e legale Parte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in , alla via Nizza n.146, presso Pt_1
la UOC Gestione degli Affari Legali e del Contenzioso dell' , rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Franco Marruso, in virtù di procura alle liti conferita su foglio separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
1 Controparte_2
con sede in Mercato San Severino (SA), in persona del suo legale rappresentante pro
[...]
tempore, elettivamente domiciliato in , alla via Diaz n. 26, presso lo studio dell'avv. Pt_1
OL IE, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato redatto su foglio separato in calce al ricorso per ingiunzione;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3602\2022 del 17\10\2022, pubblicata in data
19\10\2022 dal Tribunale di Salerno;
in materia di Contratti e obbligazioni varie (contratti
atipici);
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dall'appellante in sostituzione dell'udienza del 26\6\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 2517\2021 (reso in data 27\10\2021 e notificato il 24\10\2021) il
Tribunale di Salerno, accogliendo il ricorso presentato dal
[...]
ingiungeva all' Controparte_2 [...]
(di seguito, per brevità, solo ) di corrispondere Parte_2 CP_3
alla parte ricorrente la somma di € 19.952,08, oltre interessi moratori ex Dlgs 231\2002 e spese della procedura monitoria, a titolo di differenze sulle somme portate dalle fatture n. 1 del
20\2\2013 e n. 2 del 19\3\2013, emesse per le prestazioni di Specialità Ambulatoriale, branca laboratorio analisi, erogate nel corso dei mesi di gennaio e febbraio 2013, pari alla decurtazione del 20% (cd. “sconto”) applicato dall' ex art. 1, comma 786, lett. o), Lege n. 296\2006. CP_3
Avverso il provvedimento monitorio l' proponeva opposizione notificata il 17\12\2021, CP_3
eccependo: il difetto di Giurisdizione del Giudice Ordinario adito;
la prescrizione quinquennale
2 ex art. 2948, n. 4, cc;
il difetto di prova sugli elementi costitutivi della pretesa azionata, non bastando le fatture e il contratto a provare l'erogazione delle prestazioni;
l'operatività
dell'applicato “sconto” per il periodo in questione, quanto meno, per la previsione contrattuale;
l'infondatezza della pretesa per il superamento del tetto di spesa di branca per il periodo 2013,
tanto che con la comunicazione a consuntivo (cfr. nota prot. n. 921\14 del 30\9\2014), ai sensi dall'art. 5 del contratto, veniva chiesto all'opposta di emettere una nota di credito per la somma
Cont di € 10.411,38, onde ricondurre il suo fatturato nei limiti di spesa determinato a seguito di .
La nota di credito richiesta non era stata emessa. In via subordinata, l segnalava CP_3
l'errore nella indicazione delle somme detratte a titolo di sconto.
Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva
[...]
contestando analiticamente gli Controparte_2
assunti avversi e chiedendo il rigetto dell'opposizione ovvero, in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 19.952,08, con vittoria delle spese di lite.
Quindi, sulla base dell'istruttoria documentale, la causa era decisa, previa concessione dei termini ex art. 190 cpc, con la sentenza qui impugnata (cfr. sentenza n. 3602\2022 del
17\10\2022 e pubblicata il 19\10\2021, mai notificata), con la quale il Tribunale di Salerno così
provvedeva:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo
opposto;
2. condanna l al pagamento, in favore della opposta delle spese di lite CP_1
che vengono liquidate nella somma di €1.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso
spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. OL
IE>.
In particolare, il giudice di primo grado, dopo aver ritenuto la propria giurisdizione e respinto l'eccezione di prescrizione – la quale ultima attiene “alle obbligazioni periodiche o di durata,
caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma
ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce
esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati
3 e liquidati nei rendiconti medesimi, né alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato
in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale” –
affermava la non applicabilità dello sconto, limitato normativamente al solo triennio 2007\2009
e non contrattualizzato dalle parti nell'accordo prodotto in atti. In riferimento all'eccepito superamento dal tetto di spesa, poi, il giudice di prime cure riteneva che, a prescindere dall'adeguatezza della prova offerta dall' , il superamento appariva in realtà un falso CP_3
problema, in quanto non sarebbe stato in grado di eliminare il diritto della società opposta ad
Cont ottenere il pagamento delle somme indebitamente decurtate dall' a titolo di sconto tariffario: non si tratterebbe di remunerare prestazioni extra budget, ma di garantire l'integrale
Cont remunerazione di prestazioni già rese ed accettate dall' senza contare, inoltre, che il limite di spesa è un inconveniente di fatto conseguente ad una non corretta condotta della stessa
Amministrazione, sulla quale gravava l'onere di rielaborare tutta la programmazione finanziaria della macroarea nell'anno in valutazione per stabilire una nuova data di sforamento del budget,
con conseguente non remunerabilità delle prestazioni rese successivamente a tale data e
Cont possibilità per l' di recuperare le somme indebitamente versate. Dovuti, infine erano per il giudice di prime cure anche gli interessi moratori ex Dlgs 231\2002 trattandosi di accordi contrattuali stipulati dopo il 2002.
Con l'impugnazione in esame (cfr. appello notificato via PEC in data 17\11\2022), l' CP_3
censurava la sentenza di appellata per i seguenti motivi:
- Il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto sussistere la giurisdizione del Giudice
Ordinario adito, sia per la genericità della motivazione sia per l'errata interpretazione della normativa in esame, in ragione della peculiarità del caso specifico, afferente alla materia dello sconto tariffario;
- il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata, nonostante la periodicità delle prestazioni e del pagamento relativo;
4 - Inoltre, il primo giudice avrebbe errato nel concludere per la non operatività dell'applicato sconto tariffario anche oltre il triennio 2007-2009, benchè solo col Decreto commissariale n. 32
del 27\3\2013 si fosse previsto che le prestazioni di specialistica ambulatoriale avessero assorbito il valore dello sconto fino ad allora vigente, stante peraltro il chiaro tenore letterale dell'art. 1, comma 796, lett. o) della legge n. 296\2006 che non parrebbe ancorare la norma ad alcun dato temporale finale;
- Il Tribunale avrebbe, poi, illegittimamente escluso l'operatività dello sconto su base negoziale,
nonostante l'espressa previsione di cui agli artt.
4-5 del contratto;
- Il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere l'eccepito e dimostrato superamento del tetto di spesa un falso problema, atteso che l'eventuale corresponsione delle somme trattenute a titolo di sconto avrebbe, invece, aumentato lo sforamento del tetto già accertato;
- Infine, non sarebbero dovuti i richiesti interessi moratori ex Dlgs 231\2002, perché non si tratta di transazioni commerciali di scambio merci\prezzo, e, comunque, errata sarebbe la
Cont riconosciuta decorrenza in base a detta normativa, pur essendo i debiti delle “querables”;
- In via subordinata, la somma detratta a titolo di sconto doveva essere pari a € 14.722,65, atteso che lo sconto era stato operato solo sulle prestazioni di febbraio anteriori al 12\2\2013, data a partire dalla quale era stato abrogato con DCA Regione Campania n. 32\13.
Quindi, l'odierna appellante così concludeva: In via pregiudiziale: accertare e dichiarare il
difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, in favore del Giudice amministrativo, con ogni
consequenziale statuizione di legge. Nel merito: accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o
l'infondatezza di ogni avversa pretesa, a qualsivoglia titolo avanzata, ovvero la sua estinzione
per decorrenza dei termini prescrizionali e, comunque, che null'altro è dovuto dall'
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., a titolo di differenze sul Parte_1
corrispettivo delle prestazioni sanitarie erogate, in regime di accreditamento con il nei CP_5
mesi di gennaio e febbraio 2013 e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto. Nel
merito, in via gradata: nella denegata ipotesi in cui dovesse essere dichiarata l'illegittimità
5 delle decurtazioni applicate alla società appellata, ai sensi dell'art. 1, comma 796, lett. o), L.
n. 296/2006, sulle fatture azionate, accertare che l'importo eventualmente dovuto è di €
14.722,65, di cui €11.522,41 per il mese di gennaio 2013 ed € 3.200,24 per il mese di febbraio
2013 e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto>. Spese del doppio grado vinte.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il
[...]
eccependo in via preliminare Controparte_2
l'inammissibilità dell'contestando gli assunti avversi.
Successivamente, acquisito il fascicolo di primo grado, invitate in via preliminare le parti ad interloquire riguardo 1) alla sussistenza dell'accreditamento, provvisorio o definitivo, in virtù
di un provvedimento all'uopo emanato dall'autorità a ciò deputata;
2) alla validità ed efficacia
degli accordi contrattuali prodotti in giudizio, con riferimento alle prestazioni effettuate in
ciascuno dei periodi per i quali è stato sollecitato il pagamento, anche antecedenti a quello di
stipula dei contratto> (cfr. ordinanza del 24\10\2023), la causa era riservata una prima volta a sentenza, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc (60+20) con provvedimento del
17\10\2024.
Tuttavia, con ordinanza del 9\1\2025 la causa era rimessa sul ruolo in ragione dell'esonero totale dal lavoro ordinario del presidente del collegio a decorrere dal 18\11\2024, in quanto componente della commissione esaminatrice del concorso a 400 posti di notaio, indetto con DD
del 12\6\2024, nonché per le recenti statuizioni in questioni simili da parte della Suprema Corte
di Cassazione.
Infine, sulle conclusioni come precisate dall'appellante nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 26\6\2025, la causa era definitivamente riservata per la decisione, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc (cfr. provvedimento datato
1\7\2025).
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia fondato e vada, pertanto, accolto nei limiti e per le motivazioni che di seguito si esporranno.
6 A. Ammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc.
In via preliminare, ritiene la Corte che l'appello in esame è ammissibile, in quanto l'impugnazione, che soggiace alla nuova disciplina, risulta costruita in maniera conforme all'art. 342 c.p.c. nel testo vigente a far data dall'11 settembre 2012.
E' ormai noto che l''art. 342 c.p.c., come sostituito dall'art. 54, comma 1 lett. c-bis d.l.
22.06.2012 n. 83, convertito in legge 07.08.2012 n. 134, dispone al primo comma: "L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".
Tuttavia, la norma va letta nel senso di privilegiare un'esegesi sostanzialistica, come avallato dalla interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno espressamente affermato che Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con
modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della
sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una
parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che
occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di
decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto
alle impugnazioni a critica vincolata> (cfr. Cass. S.U. n. 27199 del 16/11/2017; Cass.
ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; Cass. ordinanza n. 40560 del 17/12/2021).
7 Ora, nel caso in esame, dalla lettura dell'atto di appello sono evincibili, stante l'espressa indicazione in tal senso, gli specifici motivi di appello, sopra indicati, e le parti della pronuncia di primo grado di cui si chiede la riforma.
B. Giurisdizione.
Con il primo motivo di appello l' eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice CP_3
ordinario, così come sollevato già in primo grado.
Ritiene la Corte che il motivo sia privo di pregio.
Premesso che a norma dell'art. 5 cpc la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda e che il rapporto che intercorre tra la
Regione e la struttura privata accreditata si inquadra nello schema della concessione amministrativa di pubblico servizio, il riferimento normativo in punto di giurisdizione era dato
(al momento della proposizione della domanda) dall'art. 133, comma 1, lett. c), del D.L.vo 2
luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo), secondo cui sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge, “le
controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi escluse
quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti
adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un
procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio,
ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché afferenti alla vigilanza sul
credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle
telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilità”.
Cont Per stabilire quando la controversia tra l' e la struttura privata è sottratta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto concerne la pretesa della struttura di pagamento del corrispettivo per le prestazioni erogate agli assistiti del servizio sanitario nazionale, occorre fare riferimento al c.d. petitum sostanziale della domanda, che va identificato soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed
8 individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico (cfr. ex plurimis,
Cass., Sez. Unite, n. 13178 del 28\5\2013). Nella specie, occorre stabilire se la pretesa alla remunerazione delle prestazioni si basa esclusivamente sull'esecuzione del rapporto che accede alla concessione amministrativa, laddove il privato vanti un diritto soggettivo su un piano di parità, o se invece dipende dall'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio. Nel
primo caso appartiene alla giurisdizione del G.O. la controversia che abbia ad oggetto soltanto l'effettiva debenza del corrispettivo in favore del concessionario, senza implicare la verifica dell'azione autoritativa della P.A., posto che, nell'attuale sistema sanitario, il pagamento delle prestazioni rese dai soggetti accreditati viene effettuato nell'ambito di appositi accordi contrattuali giurisdizionale del giudice amministrativo (Cass. S.U. n. 2294/2014; Cass. S.U. n.
22094/2015; Cass. S.U. n. 22646/2016; Cass. S.U. n. 26200/2019). Di conseguenza,
appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie che abbiano ad oggetto soltanto l'effettiva debenza dei corrispettivi in favore del concessionario, senza coinvolgere la verifica dell'azione autoritativa della P.A., posto che, nell'attuale sistema sanitario, il versamento del corrispettivo delle prestazioni rese dai soggetti privati accreditati (e prima, dai soggetti convenzionati) viene effettuato nell'ambito di appositi accordi contrattuali, ben potendo il giudice ordinario direttamente accertare e sindacare le singole voci costitutive del credito fatto valere dal privato (Cass. S.U. n. 1771/2011; Cass. S.U. n.10149/2012).
Sulla base di tali condivise premesse è stato affermato che, in tema di prestazioni sanitarie effettuate in regime di cd. accreditamento provvisorio, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo il criterio di riparto fissato dalla sentenza della Corte cost. n. 204 del
2004 ed ora dall'art. 133, co. 1, lett. c), c.p.a., le controversie sul corrispettivo dovuto in applicazione della disciplina del rapporto concessorio determinata nell'accordo contrattuale
Cont stipulato, in condizioni di pariteticità, tra la e la struttura privata concessionaria;
peraltro,
Cont qualora la opponga alla domanda di pagamento (“petitum” formale immediato) l'esistenza di una propria deliberazione che, in attuazione di quella regionale a contenuto generale,
9 determini in concreto il tetto di spesa e la creditrice replichi, negando la soggezione della propria pretesa creditoria a tali atti o sostenendone l'illegittimità, il “petitum” sostanziale della domanda non è automaticamente inciso da siffatte “replicationes”, le quali devono essere considerate irrilevanti ai fini della individuazione della giurisdizione, a meno che non si sostanzino in una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato dell'illegittimità del
Cont provvedimento posto a fondamento dell'eccezione sollevata dalla in quest'ultimo caso,
infatti, poiché il “petitum” sostanziale investe anche l'esercizio di un potere autoritativo, il giudice ordinario deve declinare la giurisdizione sulla domanda di annullamento della deliberazione, trattenendo la sola domanda di condanna alle indennità, canoni o corrispettivi,
salvo poi sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio sul provvedimento rimesso alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Cass. S.U. n.
28053/18).
Poiché la domanda proposta ha ad oggetto il pagamento delle ulteriori somme, rispetto ai
Cont corrispettivi già erogati dall' per l'anno 2013, non versate dall'opponente in applicazione dello sconto tariffario previsto dall'art. 1, co. 796, lett. o), l. n. 296/2006, senza che, a fronte
Cont delle eccezioni sollevate dall' in ordine alla sussistenza dei decreti regionali che tale sconto avrebbero previsto, la struttura privata abbia formulato richiesta di accertamento con efficacia di giudicato dell'annullamento di tali provvedimenti amministrativi posti a fondamento
Cont dell'eccezione sollevata dalla medesima non è dubitabile la riconducibilità della domanda alla giurisdizione ordinaria.
D'altra parte, la giurisdizione del giudice ordinario, determinata sul petitum sostanziale della
Cont domanda, non si trasferisce al giudice amministrativo per il fatto che l' abbia eccepito l'esercizio di un potere autoritativo che avrebbe disposto, con i decreti commissariali,
l'applicazione dello sconto tariffario. La replica a tale eccezione non pone questioni che riguardano la legittimità dell'esercizio del potere autoritativo espresso nei decreti ma la loro
10 influenza sulla remunerazione delle prestazioni dettata dal regolamento contrattuale (di cui all'art.
8-quinquies).
Va, pertanto, ritenuta la giurisdizione del Giudice Ordinario.
C. Prescrizione.
L'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellante è infondata e, quindi, deve essere CP_3
disattesa.
Ed invero, l'opponente deduceva il decorso del termine di prescrizione di cinque anni, ai sensi dell'art. 2948, n. 4), c.c.
Tuttavia, tale norma è applicabile, come si desume dall'interpretazione letterale e dalla ratio
della disposizione, solo in ipotesi in cui la relativa obbligazione si riferisca a crediti da pagarsi con cadenza annuale o infrannuale, e cioè nel caso in cui sia previsto, per legge o per contratto,
che il creditore possa ottenere il pagamento a cadenze annuali o inferiori, con la conseguenza che, in assenza di una previsione legale e contrattuale che disponga il pagamento delle prestazioni con cadenze periodiche, come nel caso in esame, si applica la prescrizione decennale, ai sensi dell'art. 2946 c.c.
E' noto, infatti, che la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi, né alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale (cfr. Cass. n. 30546/17, che ha ritenuto soggetto a prescrizione decennale il credito
Cont dei farmacisti nei confronti delle per il rimborso delle prestazioni fornite agli assistiti,
oggetto di rendiconto da presentarsi, unitamente alle relative ricette, a cadenza mensile;
conforme, in ordine al principio affermato, Cass. n. 26161/06).
11 D. Accreditamento e contratto;
giudicato interno.
Come è noto, al fine di ottenere la remunerazione di prestazioni effettuate per conto ed a carico del , è necessario non solo aver ottenuto l'accreditamento, ma Parte_3
anche avere stipulato, nelle forme stabilite dalla legge, uno specifico accordo contrattuale tale da delineare compiutamente il contenuto vincolante del rapporto instaurato dalle parti,
integrante, in uno al summenzionato accreditamento, un indispensabile presupposto costitutivo del credito vantato.
A decorrere dal passaggio dal sistema di convenzionamento a quello di accreditamento, in seguito al quale, per gli anni 1995 e 1996, è stato introdotto l'accreditamento transitorio delle strutture già convenzionate che avessero accettato il sistema di remunerazione a prestazione
(cfr., in ordine all'accreditamento transitorio, alla luce dell'interpretazione da dare all'articolo
6, comma sesto, della legge numero 724 del 1994, ed alla sua ratio, finalizzata ad evitare soluzioni di continuità nel passaggio dall'uno all'altro regime, Cass. civ. n. 24258/10),
l'accreditamento deve necessariamente risultare - nell'ottica di individuare la tipologia, la qualità, la quantità ed i corrispettivi delle prestazioni erogabili - da un provvedimento di competenza regionale, all'esito dei procedimenti amministrativi all'uopo previsti dalla legge
(cfr., Cass. n. 17711/14). Peraltro, è irrilevante che, in mancanza dell'instaurazione di un valido ed efficace rapporto di accreditamento, le strutture private abbiano erogato prestazioni in relazione a convenzioni, predisposte anteriormente al passaggio dal sistema di convenzionamento a quello di accreditamento, da reputarsi del tutto caducate, ferma restando la necessità, per l'autorità giudiziaria adita, di verificare l'esistenza o meno di tutti i presupposti necessari all'instaurazione del rapporto di accreditamento e di accordi contrattuali integrativi o attuativi di esso, indispensabili al fine di delineare la tipologia, la qualità, la quantità ed i corrispettivi delle prestazioni erogabili e, quindi, remunerabili (cfr. Cass. n. 23657/15).
Il passaggio dal regime di convenzionamento a quello di accreditamento, del resto, non ha determinato un mutamento della natura del rapporto intercorrente tra la pubblica
12 amministrazione e le strutture private, che era e resta di natura sostanzialmente concessoria,
fermo ed incondizionato, in ogni caso, sia il potere di programmazione delle regioni, sia il potere di vigilanza e di controllo ad esse riservato sull'espletamento delle attività demandate alle strutture private (cfr., Cass. n. 14335/05), poteri che attengono non solo alle concrete modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del rapporto, ma anche alla valutazione, correlata all'esercizio del potere di programmazione, dell'effettivo bisogno di esse da parte degli assistiti dal , in relazione all'impossibilità, da parte Parte_3
delle strutture pubbliche, di fornirle direttamente (cfr. Cons. Stato n. 454/10).
Ed, in questa prospettiva, l'articolo 6, comma sesto, della legge numero 724 del 1994 ha sì
riconosciuto alle strutture private in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e che avessero accettato il sistema di remunerazione a prestazione il diritto all'accreditamento, ma non certo a prescindere da qualsivoglia provvedimento amministrativo, atteso che la scelta delle strutture private legittimate ad erogare prestazioni sanitarie non può che avvenire in seguito ad un ponderato scrutinio della sussistenza dei requisiti qualitativi previamente stabiliti dalle regioni, ai sensi dell'articolo 8, commi quarto e settimo, del decreto legislativo numero 502 del
1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nel rispetto dei limiti quantitativi determinati sulla base delle risorse finanziarie e del fabbisogno territoriale di assistenza sanitaria.
L'esigenza di contemperare gli obiettivi di liberalizzazione con la necessità di tenere sotto controllo la spesa pubblica nel settore sanitario ha trovato ulteriore conferma nel disposto dell'articolo 2, comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica numero 37 del 1997,
a mente del quale l'obbligo della pubblica amministrazione di versare i corrispettivi dovuti per le prestazioni erogate non può essere meramente ricondotto alla natura di soggetto accreditato
-in via definitiva, provvisoria o transitoria- della struttura privata che li richieda, essendo necessaria anche l'instaurazione dei rapporti di cui all'articolo 8, commi quinto e settimo, del
13 decreto legislativo numero 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito dei livelli di spesa periodicamente prestabiliti.
Quindi, nessuna erogazione di prestazioni sanitarie finanziariamente riconducibili al Servizio
Sanitario Nazionale è possibile qualora non sia dimostrato il rapporto di accreditamento -
unitamente ai presupposti che lo rendono operante - della struttura privata che ne invochi la remunerazione ed al di fuori di uno specifico accordo contrattuale instaurato con la pubblica amministrazione (cfr., in ordine all'impossibilità di riconoscere il diritto della struttura privata alla remunerazione per le prestazioni eseguite qualora non sia emersa la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge, tra cui gli atti ed i provvedimenti amministrativi sottesi al rapporto di accreditamento e gli accordi contrattuali che ne delimitano il contenuto, anche al fine di individuare esattamente la tipologia, la qualità, la quantità ed i corrispettivi delle prestazioni sanitarie che la struttura privata è legittimata specificamente ad erogare, Cass. civ.
n. 26689/14).
L'articolo 8 quater del decreto legislativo numero 502 del 1992, d'altronde, ha rimarcato il principio in virtù del quale la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del a corrispondere la remunerazione delle Parte_3
prestazioni sanitarie effettuate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8
quinquies del decreto legislativo numero 502 del 1992, mentre l'articolo 8 bis dello stesso decreto ha precisato che l'espletamento di prestazioni sanitarie per conto ed a carico del
Sanitario è subordinato non solo all'autorizzazione per la realizzazione e Pt_3 Parte_3
l'esercizio della struttura privata ed al suo accreditamento, ma anche alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies del decreto legislativo numero 502 del 1992.
Pertanto, l'acquisto di prestazioni sanitarie da parte della pubblica amministrazione presuppone, tra l'altro, la conclusione di tali accordi contrattuali, in mancanza dei quali l'attività
sanitaria non può essere esercitata per conto ed a carico del , e, Parte_3
conseguentemente, la struttura privata che voglia operare nell'ambito di esso ha l'onere non
14 solo di conseguire l'accreditamento, ma anche di addivenire alla stipula dei prefati accordi contrattuali (cfr. Cass. n. 17588/18).
Inoltre, tali accordi contrattuali, necessari, come si è detto, anche ai fini dell'esatta individuazione delle prestazioni erogabili, devono essere - al pari, ovviamente, dei provvedimenti amministrativi di accreditamento - redatti per iscritto, come solitamente avviene nei casi in cui si intrattengano rapporti con la pubblica amministrazione: i rapporti instaurati dalla pubblica amministrazione, infatti, devono essere consacrati in forma scritta ad
substantiam, che è richiesta al fine di individuare esattamente le obbligazioni assunte ed il preciso contenuto regolamentare dei negozi, nella prospettiva della concreta osservanza dei principi di imparzialità e di buon andamento che informano, o dovrebbero informare, l'attività
che è chiamata a svolgere la pubblica amministrazione (cfr. Cass. n. 9165/02).
La volontà di obbligarsi della pubblica amministrazione non può desumersi implicitamente da fatti o atti, ma deve essere manifestata nelle forme richieste dalla legge e deve promanare dall'organo legittimato ad esprimere all'esterno tale volontà e, pertanto, non ha alcun rilievo,
nell'ottica di ritenere validamente sorto un rapporto vincolante per la pubblica amministrazione,
un mero comportamento concludente, nemmeno se protrattosi per un periodo di tempo piuttosto lungo (cfr. Cass. n. 11649/02, Cass. n. 8621/06, Cass. n. 13886/11; Cass. n. 13628/01, secondo la quale perfino gli atti prenegoziali della pubblica amministrazione devono essere riconducibili a manifestazioni formali di volontà e non, nella prospettiva in esame del perfezionamento di un contratto valido, a comportamenti concludenti o, comunque, meramente attuativi, inidonei,
come si è detto, a vincolare la pubblica amministrazione).
In assenza della forma richiesta ad substantiam e, pertanto, della nullità, non è possibile, inoltre,
concepire alcuna forma di sanatoria, convalida o ratifica, né è possibile attribuire alcuna efficacia ad eventuali atti ricognitivi compiuti dalle parti (cfr. Cass. n. 59/01). E l'impossibilità
di concepire atti ricognitivi compiuti dalle parti o di rinvenire aliunde elementi idonei a dimostrare l'instaurazione di un valido rapporto da parte della pubblica amministrazione si
15 trasfonde, sul piano processuale, nell'impossibilità di ipotizzare l'applicabilità del principio di non contestazione (cfr. Cass. n. 12178/00; Cass. n. 11765/02; Cass. n. 25999/18).
Orbene, nel caso di specie, riscontrata la mancanza - in relazione al periodo in hac sede preso in esame - di un provvedimento di accreditamento, emanato dall'ente a ciò deputato, e preso atto, quanto al contratto versato in atti, dell'epoca della sua sottoscrizione, avvenuta nel corso
- e non antecedentemente – all'anno di riferimento, le parti, nell'ambito della doverosa verifica attinente alla sussistenza o meno dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata, sono state invitate, con ordinanza del 27\10\2023, ad interloquire.
L'invito ad interloquire era stato fatto sul presupposto dell'insussistenza di qualsivoglia giudicato interno formatosi sulla questione dell'accreditamento e della validità dei contratti stipulati tra la struttura privata e l' , anche con riferimento alle prestazioni eseguite CP_3
antecedentemente alla relativa sottoscrizione, giacché, nella sentenza impugnata, non era rinvenibile alcun riferimento, ex professo, al rapporto di accreditamento, né era stata dibattuta dalle parti o trattata dall'autorità giudiziaria adita la questione inerente alla validità ed efficacia dei contratti sottoscritti dalle parti.
Invero, codesta Corte si era da tempo determinata in tal senso sul presupposto che il giudicato interno sulla validità di un rapporto contrattuale si forma nel caso in cui la nullità abbia formato oggetto di domanda o di eccezione in primo grado e la decisione -anche implicita- sulla domanda o sull'eccezione non abbia formato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione
(cfr. Cass. n. 50/23), a maggior ragione considerando che il giudicato interno può formarsi solo su capi della sentenza autonomi, che risolvano, cioè, una questione controversa avente una propria individualità ed autonomia, così da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente, riguardo alla quale sia stata proposta una domanda o un'eccezione (cfr. Cass. n.
18713/16; Cass. n. 24358/18; Cass. n. 40276/21; Cass. n. 18241/24 e Cass. n. 32563/24),
essendo privi del carattere dell'autonomia i meri passaggi motivazionali e le premesse logico-
giuridiche della statuizione adottata, come pure le valutazioni di meri presupposti di fatto che,
16 unitamente ad altri, concorrono a formare un capo unico della decisione (cfr. Cass. n. 21566/17;
Cass. n. 20951/22 e Cass. n. 27246/24, nonché Cons. Stato n. 6348/18 e Cons. Stato n. 421/23).
D'altra parte, il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, tanto è vero che un appello che investa uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere dell'autorità giudiziaria adita di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (cfr. Cass. n.
7073/24).
Nel caso di specie, la questione relativa alla sussistenza dell'accreditamento ed alla validità
degli accordi contrattuali sottoscritti dalle parti - come si è precedentemente accennato - non è
stata esaminata ex professo dal Tribunale di Salerno, né le parti al riguardo hanno formulato un'eccezione o una domanda, suscettibile di essere decisa e di costituire, quale questione controversa, un capo autonomo della decisione, fermo restando che l' con l'atto di CP_3
gravame ha lamentato l'erroneità e l'ingiustizia delle statuizioni emesse in prime cure -ed,
ancora prima, del convincimento ad esse sottese- con riferimento ad uno degli elementi della sequenza fatto, norma ed effetto ed, in particolare, con riferimento allo “effetto” costituito dalla condanna al pagamento della somma indicata nella sentenza impugnata, in tal modo riaprendo la cognizione sull'intera questione ed espandendo nuovamente il potere dell'autorità giudiziaria adita di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non erano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dai motivi di gravame, quali, segnatamente, il “fatto”, costituito dalla sussistenza o meno di un accordo contrattuale, indispensabile -unitamente agli ulteriori altri presupposti costitutivi- ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna al pagamento della somma de qua, e la “norma”,
costituita, in senso lato, dalla disciplina che regolamenta la stipula di un contratto da parte della
17 pubblica amministrazione ed, ancora prima, dell'acquisizione di un provvedimento di accreditamento.
Non a caso, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che, allorquando il Giudice di primo grado abbia deciso su pretese che presuppongono la validità ed efficacia di un rapporto contrattuale oggetto delle allegazioni introdotte nella controversia, senza che né le parti abbiano discusso, né l'autorità giudiziaria adita abbia prospettato ed esaminato la questione relativa a quella validità ed efficacia, si deve ritenere che la proposizione dell'appello sul riconoscimento della pretesa -poiché tra i fatti costitutivi della stessa per come riconosciuta dal Giudice di primo grado c'è il contratto, ma altrettanto dovrebbe dirsi dell'accreditamento- implichi che la questione della sua nullità sia soggetta al potere di rilevazione d'ufficio (cfr. Cass. n. 8753/24).
Né, per la Corte di Appello di Salerno, rilevava che il Giudice di primo grado si fosse pronunciato presupponendo la sussistenza, la validità e l'efficacia del rapporto di accreditamento e contrattuale dedotto in giudizio - anche perché, a voler ritenere diversamente,
in tutte le cause di adempimento contrattuale definite con una pronuncia di accoglimento o di rigetto non fondato sull'invalidità del contratto sarebbe precluso il rilievo officioso della nullità
- in quanto, tra l'altro, il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte: il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe sviato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto (cfr., da ultimo, Cass. n. 814/25).
Infatti, in applicazione di detti principi, la Suprema Corte di Cassazione ha in passato confermato le sentenze della Corte salernitana, la quale aveva rilevato di ufficio la nullità del contratto stipulato dall con le strutture private per assenza della necessaria forma CP_3
scritta e per la mancanza di valido accreditamento (cfr. da ultimo, Cass., ordinanza n.
8753\2024; Cass., ordinanza n. 8722\2024; Cass. ordinanza, sez. 6-1, n. 27310\2022; Cass.,
ordinanza, sez. 6-1, n. 13020; tutte con espresso richiamo a Cass. Sezioni Unite 26242 e n.
18 26243 del 2014; Cass., Sezioni Unite, n. 7294\2017; Cass. n. 19251\2018; Cass. n. 26495\2019;
Cass. n. 19161\2020).
Cionondimeno, la Suprema Corte recentemente, in vicende analoghe a quella in esame, ha reputato che sulla questione dell'accreditamento e della validità dei contratti stipulati dalla struttura privata con l' si sia formato il giudicato, pur in assenza di specifica domanda CP_3
e\o eccezione ovvero di una prospettazione e valutazione della questione in esame,
individuando “una chiara presa di posizione del Giudice di primo grado sia sull'esistenza
dell'accreditamento, sia sull'esistenza dei contratti scritti e sull'interpretazione di questi
ritenuta corretta” laddove il primo giudice abbia analizzato le clausole contrattuali, ritenendo fondata la pretesa creditoria sulla base della documentazione prodotta (cfr. Cass. civ. n.
30521/24 e, in senso sostanzialmente conforme, n. 31997/24 e successive). Di talché la Corte
d'Appello di Salerno, considerato appunto formato anche nel caso di specie il giudicato interno,
in adesione a quest'ultimo orientamento, ritiene di non dover esaminare la questione precedentemente menzionata e di procedere oltre nella disamina delle ulteriori questioni dibattute dalle parti, a cominciare da quella inerente all'applicabilità o meno, nel caso di specie,
dello sconto tariffario.
F. Applicabilità del cd. “sconto”.
Con gli ulteriori motivi di gravame, incentrati su più ragioni di doglianza, l' , richiamate CP_3
le difese già articolate in prime cure, ha messo in rilievo che: l'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge n. 296\2006 prevedeva espressamente che, dalla propria entrata in vigore, le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del
, praticassero uno sconto pari al 2% degli importi indicati per le Parte_3
prestazioni specialistiche di cui al decreto del Ministero della Sanità del 22 luglio 1996 e pari al 20% degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio;
l'applicazione dello sconto era stata recepita nei contratti stipulati con i centri privati nel rispetto dei decreti del
Commissario ad Acta per l'Attuazione del Piano di Rientro del Disavanzo Sanitario, che
19 avevano forza e valore di legge;
la disciplina istitutiva dello sconto non era ancorata ad un dato temporale finale di efficacia certo e, quindi, non poteva essere censurata, a posteriori, la scelta di applicare lo sconto anche successivamente al triennio 2007-2009, in attesa della ridefinizione o revisione del tariffario regionale, avvenuta solamente con il decreto numero 32 del 2013.
Il motivo non è fondato.
Il giudice di prime cure, dopo aver ricordato la norma dettata dall'art. 1, co. 796, lett. o), l. n.
296/2006 1, precisava che tale disposizione espressamente disciplinava “la realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009” e, non essendo stata prorogata dal d.l.
n. 248/07, conv. in l. n. 31/08, non poteva trovare applicazione oltre il triennio 2007-2009, come sostenuto dalla più recente, e ormai consolidata, giurisprudenza di legittimità ed amministrativa
(cfr. Cass n. 22742/24; Cass. n. 3175/22; Cass. n. 27007/21; Cass. n. 13765/21; Cass. n.
13763/21; Cass. n.297/2021; Cass. n. 27366/20; Cass. n. 22317/20; Cass. n. 3676/20; Cass. n.
10582/18; Cons. Stato n. 439/2017).
Tale conclusione, peraltro, risultava coerente con quanto rilevato da Corte cost. n. 94/2009, la quale, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionalità sollevata in ordine a tale norma, richiamava il carattere transitorio e temporalmente limitato della disciplina dettata dalla stessa in tema di sconto tariffario. Peraltro, il Consiglio di Stato aveva condiviso l'interpretazione già fornita dalla Suprema Corte in ordine alla non applicabilità dello sconto tariffario oltre il triennio 2007-2009 e, riformando la sentenza del TAR Campania n. 5805/17,
aveva annullato il decreto del Commissario “ad acta” della Regione Campania n. 35/2010 che 1 “fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall'art. 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministero della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto. Fermo restando il predetto sconto, le regioni provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate”. 20 aveva previsto l'applicazione dello sconto “de quo” anche per l'anno 2010 (cfr. sentenza n.
6522 del 28/09/21).
Non è possibile sostenere, parimenti, che lo sconto de quo sia stato contrattualizzato e, cioè,
recepito, a prescindere dalla vigenza della norma, nei contratti stipulati dalle parti, in quanto l'inciso “al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari”, rinvenibile in siffatti contratti, implicava esclusivamente la possibilità di tener conto di eventuali interventi normativi a diminuzione o in aumento delle tariffe (cfr. Cass. n. 20758/22). Non a caso, il meccanismo dello sconto tariffario, introdotto dall'articolo 1, comma 796, della legge n.
296\2006, è la risultante di un bilanciamento cui il legislatore ha inteso procedere tra l'esigenza di garantire egualmente a tutti i cittadini e salvaguardare sull'intero territorio nazionale il diritto fondamentale alla salute nella misura più ampia possibile e quella di rendere compatibile la spesa sanitaria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che è possibile ad essa destinare,
nel quadro di una programmazione generale degli interventi da realizzare in questo campo, onde l'imperatività di essa e la cogenza che ne segue per le amministrazioni regionali non sono derogabili in via negoziale (cfr. Cass. n. 14778/20).
Senza considerare che non è nemmeno ipotizzabile, avuto riguardo alla valenza temporanea della norma, che, in relazione ai contratti successivamente stipulati dalle parti, possa operare il meccanismo, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, di inserzione automatica di clausole,
se del caso in sostituzione di quelle contra legem apposte dalle parti (cfr. Cass. n. 20758/22).
Orbene, ritiene codesta Corte di condividere le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice,
con la conseguenza che la decurtazione a titolo di sconto tariffario come operata dall' CP_3
sulle somme richieste dalla struttura privata per le prestazioni rese nei mesi di gennaio-febbraio
2013 è illegittima.
G. Tetto di spesa.
21 Le doglianze formulate dall' in riferimento al dedotto superamento del tetto di spesa in CP_3
conseguenza dell'applicazione delle tariffe senza alcuno “sconto”, di contro, devono ritenersi fondate.
Sul punto, giova ricordare che l'erogazione dei volumi delle prestazioni sanitarie viene effettuata sulla base della determinazione delle COM (Capacità Operative Massime) attribuite da una commissione tecnica a ciascuna struttura accreditata (in considerazione dei dipendenti,
delle attrezzature, degli spazi, etc.) e con la fissazione preventiva dei tetti di spesa (d.lgs. n.
502/92). I tetti di spesa, in particolare, devono essere predeterminati annualmente e definiti preventivamente dalle Regioni (che, unitamente alle sono tenute a contrattare con CP_6
le strutture un piano annuale delle prestazioni). Tuttavia, in forza del contratto sottoscritto con
Cont la di appartenenza, le strutture accreditate non hanno in dote un tetto di spesa loro specificamente riconducibile (riferito cioè alla singola struttura convenzionata), ma devono far riferimento al budget riconosciuto alla macroarea di riferimento: una volta esauritosi il limite preventivato, i corrispettivi vantati dai singoli centri accreditati potranno essere oggetto di procedimenti amministrativi di decurtazione che, a seconda dei casi, o interesseranno, in termini percentuali, il fatturato complessivo ovvero, in alternativa, elideranno nella loro interezza specifiche e ben determinate prestazioni. Le modalità applicative della regressione sono stabilire dall'allegato C della delibera della Giunta Regionale della Campania n. 1268/08.
Secondo tale provvedimento, per determinare la R.T.U del singolo Centro privato, si procede a determinare: l'apporto di ciascun Centro;
il consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti
Cont Cont della in cui opera il Centro, da parte dei Centri che operano in quella il consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti di altre regioni, da parte dei Centri che operano in quella
Cont Cont
Successivamente, confrontando i suddetti consuntivi complessivi per con i tetti di spesa prestabiliti e previa applicazione delle eventuali compensazioni tra sforamenti e sotto utilizzi dei limiti di spesa consentite dalla normativa regionale, si ottiene proporzionalmente l'ammontare di fatturato (il contributo) del singolo Centro che ha concorso all'eventuale
22 Cont superamento del tetto di spesa della in cui opera quel Centro. Il Centro, conseguentemente,
Cont è tenuto ad emettere alla nota credito per tale importo, che costituisce la Regressione
Tariffaria Unica (R.T.U.) in quanto si riferisce a tutto il fatturato dell'anno (sulla natura autoritativa della regressione, cfr. Cass. sez. un., 02/11/2018, n. 28053).
Quindi, la regressione tende ad individuare l'apporto di ciascun centro al superamento del tetto di branca, con la conseguenza che la riduzione del fatturato avviene in misura proporzionale al detto apporto, penalizzando i centri che hanno contribuito in misura maggiore allo sforamento del budget.
Ed è ormai consolidato, in giurisprudenza, l'orientamento secondo cui, in tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del
Servizio Sanitario Nazionale, il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo la cui prova deve essere posta a carico della parte creditrice (struttura sanitaria accreditata), mentre rileva come fatto impeditivo il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova, ex
Cont art. 2697 c.c., a carico della parte debitrice, ossia dell' (Cass. n. 26234\19; Cass. n.
23324\18; Cass. n. 3403\2018; Cass. n. 2162\2022; Cass. n. 5661\2021; Cass. n. 10182\2021;
Cass., Ordinanza n. 29474 del 14/11/2024 ). D'altra parte, secondo la costante giurisprudenza amministrativa, l'esaurimento del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il Servizio Sanitario
Nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, con la conseguenza che deve considerarsi giustificata la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget ... per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spese e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili (vd. C. Stato n. 184/2019 e
1206/2018); principio per cui l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria al fine di osservare i limiti di spesa non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire
23 i controlli per il tramite dei cd. tavoli tecnici, perché codesti – come riconosciuto anche dalla giurisprudenza amministrativa - sono organi di fonte contrattuale a cui partecipano pure i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoria più rappresentative (vd., per tutte,
Cons. Stato n. 207\16); sicché hanno semplicemente lo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e con impiego delle risorse disponibili e programmate, le quali a loro volta recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale (v. Cons. Stato n. 4540\13 e Cons. Stato n. 679\13).
Peraltro, con la consapevole sottoscrizione del contratto, la struttura privata ha fatto proprio l'intero contenuto e, quindi, anche il limite di budget (artt. 3 e 4) e le conseguenze connesse ad attività extra budget (cfr. Trib. Santa Maria Capua Vetere, sez. IV, del 31/05/2023 n.2191).
Com'è noto, infatti, sulla base delle previsioni contenute nei contratti stipulati con la struttura privata ex art. 8 quinquies D.Lgs. 502/92, l' doveva comunicare a ciascun centro privato CP_3
la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa e la data prevedibile di raggiungimento del 100% del limite di spesa, nonché la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo (cfr. art.
5.3 dei contratti). Peraltro, nel contratto stipulato tra il CP_2
per l'anno 2013 (cfr. contratto del 10\12\2013) era espressamente prevista
[...]
l'istituzione di un Tavolo Tecnico (art. 6), costituito da dieci membri designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e tre membri designati dall' , CP_3
con il compito di monitorare i volumi delle prestazioni erogate dalla singola struttura, al fine di verificare il rispetto dei limiti di spesa della macroarea indicati nel medesimo contratto (art. 4),
rappresentanti, in ogni caso, un limite invalicabile anche nelle ipotesi (art. 5.2) di modifica delle tariffe o di “riduzione o eliminazione dello sconto”, avuto riguardo al fine - definito apertis
verbis “inderogabile” dall'art. 5.4 – “di rispettare l'equilibrio economico-finanziario
programmato”.
Inoltre, la disciplina convenzionale prevedeva che, ai fini della remunerazione delle prestazioni eseguite dopo l'eventuale superamento del limite di spesa, si sarebbe applicata la seguente
24 regola: a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo prima della data
Cont prevista nell'ultima comunicazione della a tutte le prestazioni di quella Parte_4
erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa,
si applicherà la regressione tariffaria, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spesa comunicata
Cont dalla nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa.
Cont Orbene, sulla base della documentazione prodotta, deve ritenersi che l' abbia fornito la prova, cui era onerata, dell'eccepito superamento del tetto di spesa per l'anno 2013, avendo indicato a consuntivo il superamento del tetto tariffario in ossequio alla sopra descritta disciplina negoziale (cfr. note prot. N. 921\2014), dando atto dei risultati dal Tavolo Tecnico e della Regressione Tariffaria Unica (RTU) per l'anno 2013 a consuntivo, pari ad € 10.411,38,
con conseguente onere dell'odierna appellante di emettere la relativa nota di credito, di cui non vi è alcuna contezza.
Peraltro, non è possibile dubitare dell'efficacia probatoria della documentazione prodotta in giudizio dall' , che è del tutto idonea a suffragare gli assunti da essa perorati. Infatti, nel CP_3
nostro ordinamento giuridico vige il principio della presunzione di legittimità
degli atti amministrativi, che ne attesta la validità fino alla loro rimozione dal mondo giuridico mediante i tipici strumenti previsti dal sistema, ovvero l'annullamento in via giudiziaria,
giustiziale, in autotutela espressa oppure, nei soli casi consentiti, straordinaria da parte dell'autorità competente;
la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento risponde a canoni costituzionali di certezza del diritto, stabilità dei rapporti, effettività del potere siccome
25 funzionalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 26
agosto 2024 n. 7236). E su questa scia è stato sostenuto che gli atti ed i certificati della P.A.,
essendo assistiti da una presunzione di legittimità, in difetto di prova contraria, possono essere posti a base della decisione anche quando la P.A. che li ha emessi sia parte in causa (cfr. Cass.
n. 3253 del 02/03/2012; Cass. n. 3654 del 24/02/2004).
La valenza probatoria della suddetta documentazione, peraltro, si evince dal fatto di essere il precipitato di un iter procedimentalizzato, come descritto in precedenza, che attribuiva - in virtù
di accodi formalmente e specificamente assunti dalle parti - proprio all' l'onere di CP_3
effettuare il monitoraggio dei volumi delle prestazioni erogate, in uno ai rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nei cd. Tavoli Tecnici (cfr. art. 6 del contratto), costituendo i tetti di spesa un vincolo ineludibile, stante il dovere di rispettare i parametri pubblici imposti dalla copertura finanziaria delle relative leggi di approvvigionamento (cfr. Cass. n. 13884 del 06/07/2020; Cass.
Ordinanza n. 26334 del 29/09/2021).
Se allora, al netto dello sconto illegittimamente applicato dall' l'attuale società CP_3
appellata aveva già ricevuto il pagamento per somme superiori al tetto di spesa per la branca di
Specialistica Ambulatoriale, tanto da dover emettere la citata nota di credito per RTU, a maggior ragione il riconoscimento delle ulteriori somme a titolo di sconto non farebbe che aumentare lo sforamento già acclarato.
Nulla, pertanto, è dovuto al CP_2 Controparte_2
per l'anno 2013, con assorbimento del motivo di appello sulla
[...]
debenza e la decorrenza degli interessi moratori.
In conclusione, per le motivazioni sin qui esposte, l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, deve accogliersi l'opposizione proposta in primo grado
26 dall' e rigettata in toto la pretesa creditoria avanzata dal CP_3 [...]
Controparte_2
H. Spese processuali.
Le spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo tra i minimi ed i medi dello scaglione relativo della somma come richiesta, vanno poste a carico dell'appellato secondo il principio della soccombenza. Controparte_2
PQM
La Corte d'Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Parte_1
nei confronti del
[...] Controparte_2
ogni diversa domanda, eccezione e deduzione
[...] CP_2 CP_2
disattesa, così provvede:
1.ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in RIFORMA della sentenza 73602\2022 del
17\10\2022, pubblicata dal Tribunale di Salerno in data 19\10\2022,
- ACCOGLIE l'opposizione dell' e TT le pretese creditorie del CP_3 [...]
Controparte_2 Controparte_2
2. ON la società appellata, Controparte_2
al pagamento, in favore dell'
[...] Parte_1
, delle spese di lite del giudizio di primo grado, che liquida in € 145,50
[...]
per esborsi ed € 3.500,00 per compensi di avvocato, oltre oneri riflessi come per legge;
3. ON la società appellata, Controparte_2
al pagamento, in favore dell'
[...] Parte_1
, delle spese di lite del giudizio di secondo grado, che liquida in € 362,50
[...]
per esborsi ed € 3.000,00 per compensi di avvocato, oltre oneri riflessi come per legge.
27 Così deciso in Salerno, lì 28 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Dott.ssa Marina Mainenti - - Dott.ssa Maria Balletti -
28
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Balletti Presidente
2) Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 1004\2022 RG, vertente
TRA
, in persona del Direttore Generale e legale Parte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in , alla via Nizza n.146, presso Pt_1
la UOC Gestione degli Affari Legali e del Contenzioso dell' , rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Franco Marruso, in virtù di procura alle liti conferita su foglio separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
1 Controparte_2
con sede in Mercato San Severino (SA), in persona del suo legale rappresentante pro
[...]
tempore, elettivamente domiciliato in , alla via Diaz n. 26, presso lo studio dell'avv. Pt_1
OL IE, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato redatto su foglio separato in calce al ricorso per ingiunzione;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3602\2022 del 17\10\2022, pubblicata in data
19\10\2022 dal Tribunale di Salerno;
in materia di Contratti e obbligazioni varie (contratti
atipici);
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dall'appellante in sostituzione dell'udienza del 26\6\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 2517\2021 (reso in data 27\10\2021 e notificato il 24\10\2021) il
Tribunale di Salerno, accogliendo il ricorso presentato dal
[...]
ingiungeva all' Controparte_2 [...]
(di seguito, per brevità, solo ) di corrispondere Parte_2 CP_3
alla parte ricorrente la somma di € 19.952,08, oltre interessi moratori ex Dlgs 231\2002 e spese della procedura monitoria, a titolo di differenze sulle somme portate dalle fatture n. 1 del
20\2\2013 e n. 2 del 19\3\2013, emesse per le prestazioni di Specialità Ambulatoriale, branca laboratorio analisi, erogate nel corso dei mesi di gennaio e febbraio 2013, pari alla decurtazione del 20% (cd. “sconto”) applicato dall' ex art. 1, comma 786, lett. o), Lege n. 296\2006. CP_3
Avverso il provvedimento monitorio l' proponeva opposizione notificata il 17\12\2021, CP_3
eccependo: il difetto di Giurisdizione del Giudice Ordinario adito;
la prescrizione quinquennale
2 ex art. 2948, n. 4, cc;
il difetto di prova sugli elementi costitutivi della pretesa azionata, non bastando le fatture e il contratto a provare l'erogazione delle prestazioni;
l'operatività
dell'applicato “sconto” per il periodo in questione, quanto meno, per la previsione contrattuale;
l'infondatezza della pretesa per il superamento del tetto di spesa di branca per il periodo 2013,
tanto che con la comunicazione a consuntivo (cfr. nota prot. n. 921\14 del 30\9\2014), ai sensi dall'art. 5 del contratto, veniva chiesto all'opposta di emettere una nota di credito per la somma
Cont di € 10.411,38, onde ricondurre il suo fatturato nei limiti di spesa determinato a seguito di .
La nota di credito richiesta non era stata emessa. In via subordinata, l segnalava CP_3
l'errore nella indicazione delle somme detratte a titolo di sconto.
Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva
[...]
contestando analiticamente gli Controparte_2
assunti avversi e chiedendo il rigetto dell'opposizione ovvero, in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 19.952,08, con vittoria delle spese di lite.
Quindi, sulla base dell'istruttoria documentale, la causa era decisa, previa concessione dei termini ex art. 190 cpc, con la sentenza qui impugnata (cfr. sentenza n. 3602\2022 del
17\10\2022 e pubblicata il 19\10\2021, mai notificata), con la quale il Tribunale di Salerno così
provvedeva:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo
opposto;
2. condanna l al pagamento, in favore della opposta delle spese di lite CP_1
che vengono liquidate nella somma di €1.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso
spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. OL
IE>.
In particolare, il giudice di primo grado, dopo aver ritenuto la propria giurisdizione e respinto l'eccezione di prescrizione – la quale ultima attiene “alle obbligazioni periodiche o di durata,
caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma
ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce
esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati
3 e liquidati nei rendiconti medesimi, né alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato
in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale” –
affermava la non applicabilità dello sconto, limitato normativamente al solo triennio 2007\2009
e non contrattualizzato dalle parti nell'accordo prodotto in atti. In riferimento all'eccepito superamento dal tetto di spesa, poi, il giudice di prime cure riteneva che, a prescindere dall'adeguatezza della prova offerta dall' , il superamento appariva in realtà un falso CP_3
problema, in quanto non sarebbe stato in grado di eliminare il diritto della società opposta ad
Cont ottenere il pagamento delle somme indebitamente decurtate dall' a titolo di sconto tariffario: non si tratterebbe di remunerare prestazioni extra budget, ma di garantire l'integrale
Cont remunerazione di prestazioni già rese ed accettate dall' senza contare, inoltre, che il limite di spesa è un inconveniente di fatto conseguente ad una non corretta condotta della stessa
Amministrazione, sulla quale gravava l'onere di rielaborare tutta la programmazione finanziaria della macroarea nell'anno in valutazione per stabilire una nuova data di sforamento del budget,
con conseguente non remunerabilità delle prestazioni rese successivamente a tale data e
Cont possibilità per l' di recuperare le somme indebitamente versate. Dovuti, infine erano per il giudice di prime cure anche gli interessi moratori ex Dlgs 231\2002 trattandosi di accordi contrattuali stipulati dopo il 2002.
Con l'impugnazione in esame (cfr. appello notificato via PEC in data 17\11\2022), l' CP_3
censurava la sentenza di appellata per i seguenti motivi:
- Il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto sussistere la giurisdizione del Giudice
Ordinario adito, sia per la genericità della motivazione sia per l'errata interpretazione della normativa in esame, in ragione della peculiarità del caso specifico, afferente alla materia dello sconto tariffario;
- il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata, nonostante la periodicità delle prestazioni e del pagamento relativo;
4 - Inoltre, il primo giudice avrebbe errato nel concludere per la non operatività dell'applicato sconto tariffario anche oltre il triennio 2007-2009, benchè solo col Decreto commissariale n. 32
del 27\3\2013 si fosse previsto che le prestazioni di specialistica ambulatoriale avessero assorbito il valore dello sconto fino ad allora vigente, stante peraltro il chiaro tenore letterale dell'art. 1, comma 796, lett. o) della legge n. 296\2006 che non parrebbe ancorare la norma ad alcun dato temporale finale;
- Il Tribunale avrebbe, poi, illegittimamente escluso l'operatività dello sconto su base negoziale,
nonostante l'espressa previsione di cui agli artt.
4-5 del contratto;
- Il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere l'eccepito e dimostrato superamento del tetto di spesa un falso problema, atteso che l'eventuale corresponsione delle somme trattenute a titolo di sconto avrebbe, invece, aumentato lo sforamento del tetto già accertato;
- Infine, non sarebbero dovuti i richiesti interessi moratori ex Dlgs 231\2002, perché non si tratta di transazioni commerciali di scambio merci\prezzo, e, comunque, errata sarebbe la
Cont riconosciuta decorrenza in base a detta normativa, pur essendo i debiti delle “querables”;
- In via subordinata, la somma detratta a titolo di sconto doveva essere pari a € 14.722,65, atteso che lo sconto era stato operato solo sulle prestazioni di febbraio anteriori al 12\2\2013, data a partire dalla quale era stato abrogato con DCA Regione Campania n. 32\13.
Quindi, l'odierna appellante così concludeva: In via pregiudiziale: accertare e dichiarare il
difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, in favore del Giudice amministrativo, con ogni
consequenziale statuizione di legge. Nel merito: accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o
l'infondatezza di ogni avversa pretesa, a qualsivoglia titolo avanzata, ovvero la sua estinzione
per decorrenza dei termini prescrizionali e, comunque, che null'altro è dovuto dall'
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., a titolo di differenze sul Parte_1
corrispettivo delle prestazioni sanitarie erogate, in regime di accreditamento con il nei CP_5
mesi di gennaio e febbraio 2013 e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto. Nel
merito, in via gradata: nella denegata ipotesi in cui dovesse essere dichiarata l'illegittimità
5 delle decurtazioni applicate alla società appellata, ai sensi dell'art. 1, comma 796, lett. o), L.
n. 296/2006, sulle fatture azionate, accertare che l'importo eventualmente dovuto è di €
14.722,65, di cui €11.522,41 per il mese di gennaio 2013 ed € 3.200,24 per il mese di febbraio
2013 e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto>. Spese del doppio grado vinte.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il
[...]
eccependo in via preliminare Controparte_2
l'inammissibilità dell'contestando gli assunti avversi.
Successivamente, acquisito il fascicolo di primo grado, invitate in via preliminare le parti ad interloquire riguardo 1) alla sussistenza dell'accreditamento, provvisorio o definitivo, in virtù
di un provvedimento all'uopo emanato dall'autorità a ciò deputata;
2) alla validità ed efficacia
degli accordi contrattuali prodotti in giudizio, con riferimento alle prestazioni effettuate in
ciascuno dei periodi per i quali è stato sollecitato il pagamento, anche antecedenti a quello di
stipula dei contratto> (cfr. ordinanza del 24\10\2023), la causa era riservata una prima volta a sentenza, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc (60+20) con provvedimento del
17\10\2024.
Tuttavia, con ordinanza del 9\1\2025 la causa era rimessa sul ruolo in ragione dell'esonero totale dal lavoro ordinario del presidente del collegio a decorrere dal 18\11\2024, in quanto componente della commissione esaminatrice del concorso a 400 posti di notaio, indetto con DD
del 12\6\2024, nonché per le recenti statuizioni in questioni simili da parte della Suprema Corte
di Cassazione.
Infine, sulle conclusioni come precisate dall'appellante nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 26\6\2025, la causa era definitivamente riservata per la decisione, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc (cfr. provvedimento datato
1\7\2025).
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia fondato e vada, pertanto, accolto nei limiti e per le motivazioni che di seguito si esporranno.
6 A. Ammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc.
In via preliminare, ritiene la Corte che l'appello in esame è ammissibile, in quanto l'impugnazione, che soggiace alla nuova disciplina, risulta costruita in maniera conforme all'art. 342 c.p.c. nel testo vigente a far data dall'11 settembre 2012.
E' ormai noto che l''art. 342 c.p.c., come sostituito dall'art. 54, comma 1 lett. c-bis d.l.
22.06.2012 n. 83, convertito in legge 07.08.2012 n. 134, dispone al primo comma: "L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".
Tuttavia, la norma va letta nel senso di privilegiare un'esegesi sostanzialistica, come avallato dalla interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno espressamente affermato che Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con
modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della
sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una
parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che
occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di
decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto
alle impugnazioni a critica vincolata> (cfr. Cass. S.U. n. 27199 del 16/11/2017; Cass.
ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; Cass. ordinanza n. 40560 del 17/12/2021).
7 Ora, nel caso in esame, dalla lettura dell'atto di appello sono evincibili, stante l'espressa indicazione in tal senso, gli specifici motivi di appello, sopra indicati, e le parti della pronuncia di primo grado di cui si chiede la riforma.
B. Giurisdizione.
Con il primo motivo di appello l' eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice CP_3
ordinario, così come sollevato già in primo grado.
Ritiene la Corte che il motivo sia privo di pregio.
Premesso che a norma dell'art. 5 cpc la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda e che il rapporto che intercorre tra la
Regione e la struttura privata accreditata si inquadra nello schema della concessione amministrativa di pubblico servizio, il riferimento normativo in punto di giurisdizione era dato
(al momento della proposizione della domanda) dall'art. 133, comma 1, lett. c), del D.L.vo 2
luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo), secondo cui sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge, “le
controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi escluse
quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti
adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un
procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio,
ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché afferenti alla vigilanza sul
credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle
telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilità”.
Cont Per stabilire quando la controversia tra l' e la struttura privata è sottratta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto concerne la pretesa della struttura di pagamento del corrispettivo per le prestazioni erogate agli assistiti del servizio sanitario nazionale, occorre fare riferimento al c.d. petitum sostanziale della domanda, che va identificato soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed
8 individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico (cfr. ex plurimis,
Cass., Sez. Unite, n. 13178 del 28\5\2013). Nella specie, occorre stabilire se la pretesa alla remunerazione delle prestazioni si basa esclusivamente sull'esecuzione del rapporto che accede alla concessione amministrativa, laddove il privato vanti un diritto soggettivo su un piano di parità, o se invece dipende dall'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio. Nel
primo caso appartiene alla giurisdizione del G.O. la controversia che abbia ad oggetto soltanto l'effettiva debenza del corrispettivo in favore del concessionario, senza implicare la verifica dell'azione autoritativa della P.A., posto che, nell'attuale sistema sanitario, il pagamento delle prestazioni rese dai soggetti accreditati viene effettuato nell'ambito di appositi accordi contrattuali giurisdizionale del giudice amministrativo (Cass. S.U. n. 2294/2014; Cass. S.U. n.
22094/2015; Cass. S.U. n. 22646/2016; Cass. S.U. n. 26200/2019). Di conseguenza,
appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie che abbiano ad oggetto soltanto l'effettiva debenza dei corrispettivi in favore del concessionario, senza coinvolgere la verifica dell'azione autoritativa della P.A., posto che, nell'attuale sistema sanitario, il versamento del corrispettivo delle prestazioni rese dai soggetti privati accreditati (e prima, dai soggetti convenzionati) viene effettuato nell'ambito di appositi accordi contrattuali, ben potendo il giudice ordinario direttamente accertare e sindacare le singole voci costitutive del credito fatto valere dal privato (Cass. S.U. n. 1771/2011; Cass. S.U. n.10149/2012).
Sulla base di tali condivise premesse è stato affermato che, in tema di prestazioni sanitarie effettuate in regime di cd. accreditamento provvisorio, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo il criterio di riparto fissato dalla sentenza della Corte cost. n. 204 del
2004 ed ora dall'art. 133, co. 1, lett. c), c.p.a., le controversie sul corrispettivo dovuto in applicazione della disciplina del rapporto concessorio determinata nell'accordo contrattuale
Cont stipulato, in condizioni di pariteticità, tra la e la struttura privata concessionaria;
peraltro,
Cont qualora la opponga alla domanda di pagamento (“petitum” formale immediato) l'esistenza di una propria deliberazione che, in attuazione di quella regionale a contenuto generale,
9 determini in concreto il tetto di spesa e la creditrice replichi, negando la soggezione della propria pretesa creditoria a tali atti o sostenendone l'illegittimità, il “petitum” sostanziale della domanda non è automaticamente inciso da siffatte “replicationes”, le quali devono essere considerate irrilevanti ai fini della individuazione della giurisdizione, a meno che non si sostanzino in una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato dell'illegittimità del
Cont provvedimento posto a fondamento dell'eccezione sollevata dalla in quest'ultimo caso,
infatti, poiché il “petitum” sostanziale investe anche l'esercizio di un potere autoritativo, il giudice ordinario deve declinare la giurisdizione sulla domanda di annullamento della deliberazione, trattenendo la sola domanda di condanna alle indennità, canoni o corrispettivi,
salvo poi sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio sul provvedimento rimesso alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Cass. S.U. n.
28053/18).
Poiché la domanda proposta ha ad oggetto il pagamento delle ulteriori somme, rispetto ai
Cont corrispettivi già erogati dall' per l'anno 2013, non versate dall'opponente in applicazione dello sconto tariffario previsto dall'art. 1, co. 796, lett. o), l. n. 296/2006, senza che, a fronte
Cont delle eccezioni sollevate dall' in ordine alla sussistenza dei decreti regionali che tale sconto avrebbero previsto, la struttura privata abbia formulato richiesta di accertamento con efficacia di giudicato dell'annullamento di tali provvedimenti amministrativi posti a fondamento
Cont dell'eccezione sollevata dalla medesima non è dubitabile la riconducibilità della domanda alla giurisdizione ordinaria.
D'altra parte, la giurisdizione del giudice ordinario, determinata sul petitum sostanziale della
Cont domanda, non si trasferisce al giudice amministrativo per il fatto che l' abbia eccepito l'esercizio di un potere autoritativo che avrebbe disposto, con i decreti commissariali,
l'applicazione dello sconto tariffario. La replica a tale eccezione non pone questioni che riguardano la legittimità dell'esercizio del potere autoritativo espresso nei decreti ma la loro
10 influenza sulla remunerazione delle prestazioni dettata dal regolamento contrattuale (di cui all'art.
8-quinquies).
Va, pertanto, ritenuta la giurisdizione del Giudice Ordinario.
C. Prescrizione.
L'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellante è infondata e, quindi, deve essere CP_3
disattesa.
Ed invero, l'opponente deduceva il decorso del termine di prescrizione di cinque anni, ai sensi dell'art. 2948, n. 4), c.c.
Tuttavia, tale norma è applicabile, come si desume dall'interpretazione letterale e dalla ratio
della disposizione, solo in ipotesi in cui la relativa obbligazione si riferisca a crediti da pagarsi con cadenza annuale o infrannuale, e cioè nel caso in cui sia previsto, per legge o per contratto,
che il creditore possa ottenere il pagamento a cadenze annuali o inferiori, con la conseguenza che, in assenza di una previsione legale e contrattuale che disponga il pagamento delle prestazioni con cadenze periodiche, come nel caso in esame, si applica la prescrizione decennale, ai sensi dell'art. 2946 c.c.
E' noto, infatti, che la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi, né alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale (cfr. Cass. n. 30546/17, che ha ritenuto soggetto a prescrizione decennale il credito
Cont dei farmacisti nei confronti delle per il rimborso delle prestazioni fornite agli assistiti,
oggetto di rendiconto da presentarsi, unitamente alle relative ricette, a cadenza mensile;
conforme, in ordine al principio affermato, Cass. n. 26161/06).
11 D. Accreditamento e contratto;
giudicato interno.
Come è noto, al fine di ottenere la remunerazione di prestazioni effettuate per conto ed a carico del , è necessario non solo aver ottenuto l'accreditamento, ma Parte_3
anche avere stipulato, nelle forme stabilite dalla legge, uno specifico accordo contrattuale tale da delineare compiutamente il contenuto vincolante del rapporto instaurato dalle parti,
integrante, in uno al summenzionato accreditamento, un indispensabile presupposto costitutivo del credito vantato.
A decorrere dal passaggio dal sistema di convenzionamento a quello di accreditamento, in seguito al quale, per gli anni 1995 e 1996, è stato introdotto l'accreditamento transitorio delle strutture già convenzionate che avessero accettato il sistema di remunerazione a prestazione
(cfr., in ordine all'accreditamento transitorio, alla luce dell'interpretazione da dare all'articolo
6, comma sesto, della legge numero 724 del 1994, ed alla sua ratio, finalizzata ad evitare soluzioni di continuità nel passaggio dall'uno all'altro regime, Cass. civ. n. 24258/10),
l'accreditamento deve necessariamente risultare - nell'ottica di individuare la tipologia, la qualità, la quantità ed i corrispettivi delle prestazioni erogabili - da un provvedimento di competenza regionale, all'esito dei procedimenti amministrativi all'uopo previsti dalla legge
(cfr., Cass. n. 17711/14). Peraltro, è irrilevante che, in mancanza dell'instaurazione di un valido ed efficace rapporto di accreditamento, le strutture private abbiano erogato prestazioni in relazione a convenzioni, predisposte anteriormente al passaggio dal sistema di convenzionamento a quello di accreditamento, da reputarsi del tutto caducate, ferma restando la necessità, per l'autorità giudiziaria adita, di verificare l'esistenza o meno di tutti i presupposti necessari all'instaurazione del rapporto di accreditamento e di accordi contrattuali integrativi o attuativi di esso, indispensabili al fine di delineare la tipologia, la qualità, la quantità ed i corrispettivi delle prestazioni erogabili e, quindi, remunerabili (cfr. Cass. n. 23657/15).
Il passaggio dal regime di convenzionamento a quello di accreditamento, del resto, non ha determinato un mutamento della natura del rapporto intercorrente tra la pubblica
12 amministrazione e le strutture private, che era e resta di natura sostanzialmente concessoria,
fermo ed incondizionato, in ogni caso, sia il potere di programmazione delle regioni, sia il potere di vigilanza e di controllo ad esse riservato sull'espletamento delle attività demandate alle strutture private (cfr., Cass. n. 14335/05), poteri che attengono non solo alle concrete modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del rapporto, ma anche alla valutazione, correlata all'esercizio del potere di programmazione, dell'effettivo bisogno di esse da parte degli assistiti dal , in relazione all'impossibilità, da parte Parte_3
delle strutture pubbliche, di fornirle direttamente (cfr. Cons. Stato n. 454/10).
Ed, in questa prospettiva, l'articolo 6, comma sesto, della legge numero 724 del 1994 ha sì
riconosciuto alle strutture private in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e che avessero accettato il sistema di remunerazione a prestazione il diritto all'accreditamento, ma non certo a prescindere da qualsivoglia provvedimento amministrativo, atteso che la scelta delle strutture private legittimate ad erogare prestazioni sanitarie non può che avvenire in seguito ad un ponderato scrutinio della sussistenza dei requisiti qualitativi previamente stabiliti dalle regioni, ai sensi dell'articolo 8, commi quarto e settimo, del decreto legislativo numero 502 del
1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nel rispetto dei limiti quantitativi determinati sulla base delle risorse finanziarie e del fabbisogno territoriale di assistenza sanitaria.
L'esigenza di contemperare gli obiettivi di liberalizzazione con la necessità di tenere sotto controllo la spesa pubblica nel settore sanitario ha trovato ulteriore conferma nel disposto dell'articolo 2, comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica numero 37 del 1997,
a mente del quale l'obbligo della pubblica amministrazione di versare i corrispettivi dovuti per le prestazioni erogate non può essere meramente ricondotto alla natura di soggetto accreditato
-in via definitiva, provvisoria o transitoria- della struttura privata che li richieda, essendo necessaria anche l'instaurazione dei rapporti di cui all'articolo 8, commi quinto e settimo, del
13 decreto legislativo numero 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito dei livelli di spesa periodicamente prestabiliti.
Quindi, nessuna erogazione di prestazioni sanitarie finanziariamente riconducibili al Servizio
Sanitario Nazionale è possibile qualora non sia dimostrato il rapporto di accreditamento -
unitamente ai presupposti che lo rendono operante - della struttura privata che ne invochi la remunerazione ed al di fuori di uno specifico accordo contrattuale instaurato con la pubblica amministrazione (cfr., in ordine all'impossibilità di riconoscere il diritto della struttura privata alla remunerazione per le prestazioni eseguite qualora non sia emersa la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge, tra cui gli atti ed i provvedimenti amministrativi sottesi al rapporto di accreditamento e gli accordi contrattuali che ne delimitano il contenuto, anche al fine di individuare esattamente la tipologia, la qualità, la quantità ed i corrispettivi delle prestazioni sanitarie che la struttura privata è legittimata specificamente ad erogare, Cass. civ.
n. 26689/14).
L'articolo 8 quater del decreto legislativo numero 502 del 1992, d'altronde, ha rimarcato il principio in virtù del quale la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del a corrispondere la remunerazione delle Parte_3
prestazioni sanitarie effettuate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8
quinquies del decreto legislativo numero 502 del 1992, mentre l'articolo 8 bis dello stesso decreto ha precisato che l'espletamento di prestazioni sanitarie per conto ed a carico del
Sanitario è subordinato non solo all'autorizzazione per la realizzazione e Pt_3 Parte_3
l'esercizio della struttura privata ed al suo accreditamento, ma anche alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies del decreto legislativo numero 502 del 1992.
Pertanto, l'acquisto di prestazioni sanitarie da parte della pubblica amministrazione presuppone, tra l'altro, la conclusione di tali accordi contrattuali, in mancanza dei quali l'attività
sanitaria non può essere esercitata per conto ed a carico del , e, Parte_3
conseguentemente, la struttura privata che voglia operare nell'ambito di esso ha l'onere non
14 solo di conseguire l'accreditamento, ma anche di addivenire alla stipula dei prefati accordi contrattuali (cfr. Cass. n. 17588/18).
Inoltre, tali accordi contrattuali, necessari, come si è detto, anche ai fini dell'esatta individuazione delle prestazioni erogabili, devono essere - al pari, ovviamente, dei provvedimenti amministrativi di accreditamento - redatti per iscritto, come solitamente avviene nei casi in cui si intrattengano rapporti con la pubblica amministrazione: i rapporti instaurati dalla pubblica amministrazione, infatti, devono essere consacrati in forma scritta ad
substantiam, che è richiesta al fine di individuare esattamente le obbligazioni assunte ed il preciso contenuto regolamentare dei negozi, nella prospettiva della concreta osservanza dei principi di imparzialità e di buon andamento che informano, o dovrebbero informare, l'attività
che è chiamata a svolgere la pubblica amministrazione (cfr. Cass. n. 9165/02).
La volontà di obbligarsi della pubblica amministrazione non può desumersi implicitamente da fatti o atti, ma deve essere manifestata nelle forme richieste dalla legge e deve promanare dall'organo legittimato ad esprimere all'esterno tale volontà e, pertanto, non ha alcun rilievo,
nell'ottica di ritenere validamente sorto un rapporto vincolante per la pubblica amministrazione,
un mero comportamento concludente, nemmeno se protrattosi per un periodo di tempo piuttosto lungo (cfr. Cass. n. 11649/02, Cass. n. 8621/06, Cass. n. 13886/11; Cass. n. 13628/01, secondo la quale perfino gli atti prenegoziali della pubblica amministrazione devono essere riconducibili a manifestazioni formali di volontà e non, nella prospettiva in esame del perfezionamento di un contratto valido, a comportamenti concludenti o, comunque, meramente attuativi, inidonei,
come si è detto, a vincolare la pubblica amministrazione).
In assenza della forma richiesta ad substantiam e, pertanto, della nullità, non è possibile, inoltre,
concepire alcuna forma di sanatoria, convalida o ratifica, né è possibile attribuire alcuna efficacia ad eventuali atti ricognitivi compiuti dalle parti (cfr. Cass. n. 59/01). E l'impossibilità
di concepire atti ricognitivi compiuti dalle parti o di rinvenire aliunde elementi idonei a dimostrare l'instaurazione di un valido rapporto da parte della pubblica amministrazione si
15 trasfonde, sul piano processuale, nell'impossibilità di ipotizzare l'applicabilità del principio di non contestazione (cfr. Cass. n. 12178/00; Cass. n. 11765/02; Cass. n. 25999/18).
Orbene, nel caso di specie, riscontrata la mancanza - in relazione al periodo in hac sede preso in esame - di un provvedimento di accreditamento, emanato dall'ente a ciò deputato, e preso atto, quanto al contratto versato in atti, dell'epoca della sua sottoscrizione, avvenuta nel corso
- e non antecedentemente – all'anno di riferimento, le parti, nell'ambito della doverosa verifica attinente alla sussistenza o meno dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata, sono state invitate, con ordinanza del 27\10\2023, ad interloquire.
L'invito ad interloquire era stato fatto sul presupposto dell'insussistenza di qualsivoglia giudicato interno formatosi sulla questione dell'accreditamento e della validità dei contratti stipulati tra la struttura privata e l' , anche con riferimento alle prestazioni eseguite CP_3
antecedentemente alla relativa sottoscrizione, giacché, nella sentenza impugnata, non era rinvenibile alcun riferimento, ex professo, al rapporto di accreditamento, né era stata dibattuta dalle parti o trattata dall'autorità giudiziaria adita la questione inerente alla validità ed efficacia dei contratti sottoscritti dalle parti.
Invero, codesta Corte si era da tempo determinata in tal senso sul presupposto che il giudicato interno sulla validità di un rapporto contrattuale si forma nel caso in cui la nullità abbia formato oggetto di domanda o di eccezione in primo grado e la decisione -anche implicita- sulla domanda o sull'eccezione non abbia formato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione
(cfr. Cass. n. 50/23), a maggior ragione considerando che il giudicato interno può formarsi solo su capi della sentenza autonomi, che risolvano, cioè, una questione controversa avente una propria individualità ed autonomia, così da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente, riguardo alla quale sia stata proposta una domanda o un'eccezione (cfr. Cass. n.
18713/16; Cass. n. 24358/18; Cass. n. 40276/21; Cass. n. 18241/24 e Cass. n. 32563/24),
essendo privi del carattere dell'autonomia i meri passaggi motivazionali e le premesse logico-
giuridiche della statuizione adottata, come pure le valutazioni di meri presupposti di fatto che,
16 unitamente ad altri, concorrono a formare un capo unico della decisione (cfr. Cass. n. 21566/17;
Cass. n. 20951/22 e Cass. n. 27246/24, nonché Cons. Stato n. 6348/18 e Cons. Stato n. 421/23).
D'altra parte, il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, tanto è vero che un appello che investa uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere dell'autorità giudiziaria adita di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (cfr. Cass. n.
7073/24).
Nel caso di specie, la questione relativa alla sussistenza dell'accreditamento ed alla validità
degli accordi contrattuali sottoscritti dalle parti - come si è precedentemente accennato - non è
stata esaminata ex professo dal Tribunale di Salerno, né le parti al riguardo hanno formulato un'eccezione o una domanda, suscettibile di essere decisa e di costituire, quale questione controversa, un capo autonomo della decisione, fermo restando che l' con l'atto di CP_3
gravame ha lamentato l'erroneità e l'ingiustizia delle statuizioni emesse in prime cure -ed,
ancora prima, del convincimento ad esse sottese- con riferimento ad uno degli elementi della sequenza fatto, norma ed effetto ed, in particolare, con riferimento allo “effetto” costituito dalla condanna al pagamento della somma indicata nella sentenza impugnata, in tal modo riaprendo la cognizione sull'intera questione ed espandendo nuovamente il potere dell'autorità giudiziaria adita di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non erano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dai motivi di gravame, quali, segnatamente, il “fatto”, costituito dalla sussistenza o meno di un accordo contrattuale, indispensabile -unitamente agli ulteriori altri presupposti costitutivi- ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna al pagamento della somma de qua, e la “norma”,
costituita, in senso lato, dalla disciplina che regolamenta la stipula di un contratto da parte della
17 pubblica amministrazione ed, ancora prima, dell'acquisizione di un provvedimento di accreditamento.
Non a caso, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che, allorquando il Giudice di primo grado abbia deciso su pretese che presuppongono la validità ed efficacia di un rapporto contrattuale oggetto delle allegazioni introdotte nella controversia, senza che né le parti abbiano discusso, né l'autorità giudiziaria adita abbia prospettato ed esaminato la questione relativa a quella validità ed efficacia, si deve ritenere che la proposizione dell'appello sul riconoscimento della pretesa -poiché tra i fatti costitutivi della stessa per come riconosciuta dal Giudice di primo grado c'è il contratto, ma altrettanto dovrebbe dirsi dell'accreditamento- implichi che la questione della sua nullità sia soggetta al potere di rilevazione d'ufficio (cfr. Cass. n. 8753/24).
Né, per la Corte di Appello di Salerno, rilevava che il Giudice di primo grado si fosse pronunciato presupponendo la sussistenza, la validità e l'efficacia del rapporto di accreditamento e contrattuale dedotto in giudizio - anche perché, a voler ritenere diversamente,
in tutte le cause di adempimento contrattuale definite con una pronuncia di accoglimento o di rigetto non fondato sull'invalidità del contratto sarebbe precluso il rilievo officioso della nullità
- in quanto, tra l'altro, il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte: il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe sviato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto (cfr., da ultimo, Cass. n. 814/25).
Infatti, in applicazione di detti principi, la Suprema Corte di Cassazione ha in passato confermato le sentenze della Corte salernitana, la quale aveva rilevato di ufficio la nullità del contratto stipulato dall con le strutture private per assenza della necessaria forma CP_3
scritta e per la mancanza di valido accreditamento (cfr. da ultimo, Cass., ordinanza n.
8753\2024; Cass., ordinanza n. 8722\2024; Cass. ordinanza, sez. 6-1, n. 27310\2022; Cass.,
ordinanza, sez. 6-1, n. 13020; tutte con espresso richiamo a Cass. Sezioni Unite 26242 e n.
18 26243 del 2014; Cass., Sezioni Unite, n. 7294\2017; Cass. n. 19251\2018; Cass. n. 26495\2019;
Cass. n. 19161\2020).
Cionondimeno, la Suprema Corte recentemente, in vicende analoghe a quella in esame, ha reputato che sulla questione dell'accreditamento e della validità dei contratti stipulati dalla struttura privata con l' si sia formato il giudicato, pur in assenza di specifica domanda CP_3
e\o eccezione ovvero di una prospettazione e valutazione della questione in esame,
individuando “una chiara presa di posizione del Giudice di primo grado sia sull'esistenza
dell'accreditamento, sia sull'esistenza dei contratti scritti e sull'interpretazione di questi
ritenuta corretta” laddove il primo giudice abbia analizzato le clausole contrattuali, ritenendo fondata la pretesa creditoria sulla base della documentazione prodotta (cfr. Cass. civ. n.
30521/24 e, in senso sostanzialmente conforme, n. 31997/24 e successive). Di talché la Corte
d'Appello di Salerno, considerato appunto formato anche nel caso di specie il giudicato interno,
in adesione a quest'ultimo orientamento, ritiene di non dover esaminare la questione precedentemente menzionata e di procedere oltre nella disamina delle ulteriori questioni dibattute dalle parti, a cominciare da quella inerente all'applicabilità o meno, nel caso di specie,
dello sconto tariffario.
F. Applicabilità del cd. “sconto”.
Con gli ulteriori motivi di gravame, incentrati su più ragioni di doglianza, l' , richiamate CP_3
le difese già articolate in prime cure, ha messo in rilievo che: l'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge n. 296\2006 prevedeva espressamente che, dalla propria entrata in vigore, le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del
, praticassero uno sconto pari al 2% degli importi indicati per le Parte_3
prestazioni specialistiche di cui al decreto del Ministero della Sanità del 22 luglio 1996 e pari al 20% degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio;
l'applicazione dello sconto era stata recepita nei contratti stipulati con i centri privati nel rispetto dei decreti del
Commissario ad Acta per l'Attuazione del Piano di Rientro del Disavanzo Sanitario, che
19 avevano forza e valore di legge;
la disciplina istitutiva dello sconto non era ancorata ad un dato temporale finale di efficacia certo e, quindi, non poteva essere censurata, a posteriori, la scelta di applicare lo sconto anche successivamente al triennio 2007-2009, in attesa della ridefinizione o revisione del tariffario regionale, avvenuta solamente con il decreto numero 32 del 2013.
Il motivo non è fondato.
Il giudice di prime cure, dopo aver ricordato la norma dettata dall'art. 1, co. 796, lett. o), l. n.
296/2006 1, precisava che tale disposizione espressamente disciplinava “la realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009” e, non essendo stata prorogata dal d.l.
n. 248/07, conv. in l. n. 31/08, non poteva trovare applicazione oltre il triennio 2007-2009, come sostenuto dalla più recente, e ormai consolidata, giurisprudenza di legittimità ed amministrativa
(cfr. Cass n. 22742/24; Cass. n. 3175/22; Cass. n. 27007/21; Cass. n. 13765/21; Cass. n.
13763/21; Cass. n.297/2021; Cass. n. 27366/20; Cass. n. 22317/20; Cass. n. 3676/20; Cass. n.
10582/18; Cons. Stato n. 439/2017).
Tale conclusione, peraltro, risultava coerente con quanto rilevato da Corte cost. n. 94/2009, la quale, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionalità sollevata in ordine a tale norma, richiamava il carattere transitorio e temporalmente limitato della disciplina dettata dalla stessa in tema di sconto tariffario. Peraltro, il Consiglio di Stato aveva condiviso l'interpretazione già fornita dalla Suprema Corte in ordine alla non applicabilità dello sconto tariffario oltre il triennio 2007-2009 e, riformando la sentenza del TAR Campania n. 5805/17,
aveva annullato il decreto del Commissario “ad acta” della Regione Campania n. 35/2010 che 1 “fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall'art. 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministero della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto. Fermo restando il predetto sconto, le regioni provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate”. 20 aveva previsto l'applicazione dello sconto “de quo” anche per l'anno 2010 (cfr. sentenza n.
6522 del 28/09/21).
Non è possibile sostenere, parimenti, che lo sconto de quo sia stato contrattualizzato e, cioè,
recepito, a prescindere dalla vigenza della norma, nei contratti stipulati dalle parti, in quanto l'inciso “al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari”, rinvenibile in siffatti contratti, implicava esclusivamente la possibilità di tener conto di eventuali interventi normativi a diminuzione o in aumento delle tariffe (cfr. Cass. n. 20758/22). Non a caso, il meccanismo dello sconto tariffario, introdotto dall'articolo 1, comma 796, della legge n.
296\2006, è la risultante di un bilanciamento cui il legislatore ha inteso procedere tra l'esigenza di garantire egualmente a tutti i cittadini e salvaguardare sull'intero territorio nazionale il diritto fondamentale alla salute nella misura più ampia possibile e quella di rendere compatibile la spesa sanitaria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che è possibile ad essa destinare,
nel quadro di una programmazione generale degli interventi da realizzare in questo campo, onde l'imperatività di essa e la cogenza che ne segue per le amministrazioni regionali non sono derogabili in via negoziale (cfr. Cass. n. 14778/20).
Senza considerare che non è nemmeno ipotizzabile, avuto riguardo alla valenza temporanea della norma, che, in relazione ai contratti successivamente stipulati dalle parti, possa operare il meccanismo, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, di inserzione automatica di clausole,
se del caso in sostituzione di quelle contra legem apposte dalle parti (cfr. Cass. n. 20758/22).
Orbene, ritiene codesta Corte di condividere le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice,
con la conseguenza che la decurtazione a titolo di sconto tariffario come operata dall' CP_3
sulle somme richieste dalla struttura privata per le prestazioni rese nei mesi di gennaio-febbraio
2013 è illegittima.
G. Tetto di spesa.
21 Le doglianze formulate dall' in riferimento al dedotto superamento del tetto di spesa in CP_3
conseguenza dell'applicazione delle tariffe senza alcuno “sconto”, di contro, devono ritenersi fondate.
Sul punto, giova ricordare che l'erogazione dei volumi delle prestazioni sanitarie viene effettuata sulla base della determinazione delle COM (Capacità Operative Massime) attribuite da una commissione tecnica a ciascuna struttura accreditata (in considerazione dei dipendenti,
delle attrezzature, degli spazi, etc.) e con la fissazione preventiva dei tetti di spesa (d.lgs. n.
502/92). I tetti di spesa, in particolare, devono essere predeterminati annualmente e definiti preventivamente dalle Regioni (che, unitamente alle sono tenute a contrattare con CP_6
le strutture un piano annuale delle prestazioni). Tuttavia, in forza del contratto sottoscritto con
Cont la di appartenenza, le strutture accreditate non hanno in dote un tetto di spesa loro specificamente riconducibile (riferito cioè alla singola struttura convenzionata), ma devono far riferimento al budget riconosciuto alla macroarea di riferimento: una volta esauritosi il limite preventivato, i corrispettivi vantati dai singoli centri accreditati potranno essere oggetto di procedimenti amministrativi di decurtazione che, a seconda dei casi, o interesseranno, in termini percentuali, il fatturato complessivo ovvero, in alternativa, elideranno nella loro interezza specifiche e ben determinate prestazioni. Le modalità applicative della regressione sono stabilire dall'allegato C della delibera della Giunta Regionale della Campania n. 1268/08.
Secondo tale provvedimento, per determinare la R.T.U del singolo Centro privato, si procede a determinare: l'apporto di ciascun Centro;
il consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti
Cont Cont della in cui opera il Centro, da parte dei Centri che operano in quella il consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti di altre regioni, da parte dei Centri che operano in quella
Cont Cont
Successivamente, confrontando i suddetti consuntivi complessivi per con i tetti di spesa prestabiliti e previa applicazione delle eventuali compensazioni tra sforamenti e sotto utilizzi dei limiti di spesa consentite dalla normativa regionale, si ottiene proporzionalmente l'ammontare di fatturato (il contributo) del singolo Centro che ha concorso all'eventuale
22 Cont superamento del tetto di spesa della in cui opera quel Centro. Il Centro, conseguentemente,
Cont è tenuto ad emettere alla nota credito per tale importo, che costituisce la Regressione
Tariffaria Unica (R.T.U.) in quanto si riferisce a tutto il fatturato dell'anno (sulla natura autoritativa della regressione, cfr. Cass. sez. un., 02/11/2018, n. 28053).
Quindi, la regressione tende ad individuare l'apporto di ciascun centro al superamento del tetto di branca, con la conseguenza che la riduzione del fatturato avviene in misura proporzionale al detto apporto, penalizzando i centri che hanno contribuito in misura maggiore allo sforamento del budget.
Ed è ormai consolidato, in giurisprudenza, l'orientamento secondo cui, in tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del
Servizio Sanitario Nazionale, il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo la cui prova deve essere posta a carico della parte creditrice (struttura sanitaria accreditata), mentre rileva come fatto impeditivo il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova, ex
Cont art. 2697 c.c., a carico della parte debitrice, ossia dell' (Cass. n. 26234\19; Cass. n.
23324\18; Cass. n. 3403\2018; Cass. n. 2162\2022; Cass. n. 5661\2021; Cass. n. 10182\2021;
Cass., Ordinanza n. 29474 del 14/11/2024 ). D'altra parte, secondo la costante giurisprudenza amministrativa, l'esaurimento del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il Servizio Sanitario
Nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, con la conseguenza che deve considerarsi giustificata la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget ... per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spese e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili (vd. C. Stato n. 184/2019 e
1206/2018); principio per cui l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria al fine di osservare i limiti di spesa non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire
23 i controlli per il tramite dei cd. tavoli tecnici, perché codesti – come riconosciuto anche dalla giurisprudenza amministrativa - sono organi di fonte contrattuale a cui partecipano pure i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoria più rappresentative (vd., per tutte,
Cons. Stato n. 207\16); sicché hanno semplicemente lo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e con impiego delle risorse disponibili e programmate, le quali a loro volta recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale (v. Cons. Stato n. 4540\13 e Cons. Stato n. 679\13).
Peraltro, con la consapevole sottoscrizione del contratto, la struttura privata ha fatto proprio l'intero contenuto e, quindi, anche il limite di budget (artt. 3 e 4) e le conseguenze connesse ad attività extra budget (cfr. Trib. Santa Maria Capua Vetere, sez. IV, del 31/05/2023 n.2191).
Com'è noto, infatti, sulla base delle previsioni contenute nei contratti stipulati con la struttura privata ex art. 8 quinquies D.Lgs. 502/92, l' doveva comunicare a ciascun centro privato CP_3
la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa e la data prevedibile di raggiungimento del 100% del limite di spesa, nonché la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo (cfr. art.
5.3 dei contratti). Peraltro, nel contratto stipulato tra il CP_2
per l'anno 2013 (cfr. contratto del 10\12\2013) era espressamente prevista
[...]
l'istituzione di un Tavolo Tecnico (art. 6), costituito da dieci membri designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e tre membri designati dall' , CP_3
con il compito di monitorare i volumi delle prestazioni erogate dalla singola struttura, al fine di verificare il rispetto dei limiti di spesa della macroarea indicati nel medesimo contratto (art. 4),
rappresentanti, in ogni caso, un limite invalicabile anche nelle ipotesi (art. 5.2) di modifica delle tariffe o di “riduzione o eliminazione dello sconto”, avuto riguardo al fine - definito apertis
verbis “inderogabile” dall'art. 5.4 – “di rispettare l'equilibrio economico-finanziario
programmato”.
Inoltre, la disciplina convenzionale prevedeva che, ai fini della remunerazione delle prestazioni eseguite dopo l'eventuale superamento del limite di spesa, si sarebbe applicata la seguente
24 regola: a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo prima della data
Cont prevista nell'ultima comunicazione della a tutte le prestazioni di quella Parte_4
erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa,
si applicherà la regressione tariffaria, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spesa comunicata
Cont dalla nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa.
Cont Orbene, sulla base della documentazione prodotta, deve ritenersi che l' abbia fornito la prova, cui era onerata, dell'eccepito superamento del tetto di spesa per l'anno 2013, avendo indicato a consuntivo il superamento del tetto tariffario in ossequio alla sopra descritta disciplina negoziale (cfr. note prot. N. 921\2014), dando atto dei risultati dal Tavolo Tecnico e della Regressione Tariffaria Unica (RTU) per l'anno 2013 a consuntivo, pari ad € 10.411,38,
con conseguente onere dell'odierna appellante di emettere la relativa nota di credito, di cui non vi è alcuna contezza.
Peraltro, non è possibile dubitare dell'efficacia probatoria della documentazione prodotta in giudizio dall' , che è del tutto idonea a suffragare gli assunti da essa perorati. Infatti, nel CP_3
nostro ordinamento giuridico vige il principio della presunzione di legittimità
degli atti amministrativi, che ne attesta la validità fino alla loro rimozione dal mondo giuridico mediante i tipici strumenti previsti dal sistema, ovvero l'annullamento in via giudiziaria,
giustiziale, in autotutela espressa oppure, nei soli casi consentiti, straordinaria da parte dell'autorità competente;
la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento risponde a canoni costituzionali di certezza del diritto, stabilità dei rapporti, effettività del potere siccome
25 funzionalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 26
agosto 2024 n. 7236). E su questa scia è stato sostenuto che gli atti ed i certificati della P.A.,
essendo assistiti da una presunzione di legittimità, in difetto di prova contraria, possono essere posti a base della decisione anche quando la P.A. che li ha emessi sia parte in causa (cfr. Cass.
n. 3253 del 02/03/2012; Cass. n. 3654 del 24/02/2004).
La valenza probatoria della suddetta documentazione, peraltro, si evince dal fatto di essere il precipitato di un iter procedimentalizzato, come descritto in precedenza, che attribuiva - in virtù
di accodi formalmente e specificamente assunti dalle parti - proprio all' l'onere di CP_3
effettuare il monitoraggio dei volumi delle prestazioni erogate, in uno ai rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nei cd. Tavoli Tecnici (cfr. art. 6 del contratto), costituendo i tetti di spesa un vincolo ineludibile, stante il dovere di rispettare i parametri pubblici imposti dalla copertura finanziaria delle relative leggi di approvvigionamento (cfr. Cass. n. 13884 del 06/07/2020; Cass.
Ordinanza n. 26334 del 29/09/2021).
Se allora, al netto dello sconto illegittimamente applicato dall' l'attuale società CP_3
appellata aveva già ricevuto il pagamento per somme superiori al tetto di spesa per la branca di
Specialistica Ambulatoriale, tanto da dover emettere la citata nota di credito per RTU, a maggior ragione il riconoscimento delle ulteriori somme a titolo di sconto non farebbe che aumentare lo sforamento già acclarato.
Nulla, pertanto, è dovuto al CP_2 Controparte_2
per l'anno 2013, con assorbimento del motivo di appello sulla
[...]
debenza e la decorrenza degli interessi moratori.
In conclusione, per le motivazioni sin qui esposte, l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, deve accogliersi l'opposizione proposta in primo grado
26 dall' e rigettata in toto la pretesa creditoria avanzata dal CP_3 [...]
Controparte_2
H. Spese processuali.
Le spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo tra i minimi ed i medi dello scaglione relativo della somma come richiesta, vanno poste a carico dell'appellato secondo il principio della soccombenza. Controparte_2
PQM
La Corte d'Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Parte_1
nei confronti del
[...] Controparte_2
ogni diversa domanda, eccezione e deduzione
[...] CP_2 CP_2
disattesa, così provvede:
1.ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in RIFORMA della sentenza 73602\2022 del
17\10\2022, pubblicata dal Tribunale di Salerno in data 19\10\2022,
- ACCOGLIE l'opposizione dell' e TT le pretese creditorie del CP_3 [...]
Controparte_2 Controparte_2
2. ON la società appellata, Controparte_2
al pagamento, in favore dell'
[...] Parte_1
, delle spese di lite del giudizio di primo grado, che liquida in € 145,50
[...]
per esborsi ed € 3.500,00 per compensi di avvocato, oltre oneri riflessi come per legge;
3. ON la società appellata, Controparte_2
al pagamento, in favore dell'
[...] Parte_1
, delle spese di lite del giudizio di secondo grado, che liquida in € 362,50
[...]
per esborsi ed € 3.000,00 per compensi di avvocato, oltre oneri riflessi come per legge.
27 Così deciso in Salerno, lì 28 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Dott.ssa Marina Mainenti - - Dott.ssa Maria Balletti -
28