TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 31/03/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1388/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio adottate con la sentenza n. 280/06 del Tribunale di Forlì, nel procedimento iscritto al n. 1388/2024 tra
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...]I 14 47030 SAN MAURO PASCOLI C.F._1
ITALIA, con il patrocinio dell'avv. GAVELLI STEFANO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piazza Antonio Gramsci n. 2 47822 Santarcangelo di Romagna
RICORRENTE
Nei confronti di
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), residente in [...]15 48034 FUSIGNANO C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica in sede.
In punto a: modifica delle condizioni di divorzio pagina 1 di 3 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ CONCLUSIONI: All'udienza del 25 febbraio 2025 la ricorrente ha precisato le Parte_1
proprie conclusioni, così come rassegnate nel ricorso introduttivo, chiedendo al Tribunale di:
“Modificare il punto 3) delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 280/2006 pronunciata dal Tribunale di Forlì nella procedura portante RG 4099/2005 e, per effetto, revocare l'assegno divorzile pari ad € 200,00 mensili riconosciuto a favore della ricorrente con la sentenza de qua, posto a carico dell'ex coniuge . Il tutto con spese Controparte_1
legali integralmente compensate tra le parti”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/06/2024, chiedeva la modifica della sentenza Parte_1
n.280/06 emessa dal Tribunale di Forlì relativa alle condizioni di divorzio, nella parte in cui era previsto che il resistente doveva versare mensilmente a titolo di assegno divorzile, in suo favore, la somma pari ad euro 200,00.
Rappresentava che le sue condizioni economiche nel corso degli anni erano migliorate grazie agli apporti economici di familiari, sicché non necessitava più dell'assegno divorzile da parte del resistente che, di fatto, questi cessava di corrisponderle dopo qualche tempo.
Intervenuto il Pubblico Ministero, all'udienza di comparizione delle parti il resistente non si costituiva e pertanto veniva dichiarato contumace.
Quindi la causa, istruita tramite produzione di documenti, sulle conclusioni in epigrafe trascritte e precisate all'udienza del 25.02.2025, era rimessa al Collegio per la decisione.
* * * * *
Tanto premesso, osserva il Collegio che la domanda di modifica delle condizioni di divorzio
è fondata e merita accoglimento.
Invero, va premesso che l'assegno di mantenimento può essere riconosciuto qualora venga accertata l'inadeguatezza dei mezzi di sostentamento del coniuge istante e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, prescindendo dal tenore di vita avuto durante il matrimonio, con la conseguenza che è onere della parte richiedente la dimostrazione della sussistenza dei presupposti Inoltre, l'assegno di divorzio può avere funzione compensativa e perequativa, ed è determinato tenuto conto delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, del contributo apportato alla vita familiare e della rinuncia ad opportunità professionali. pagina 2 di 3 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ Nel caso in esame, dal ricorso congiunto che era stato presentato dalle parti in sede di divorzio risulta come le stesse, all'epoca, si fossero accordate sulla corresponsione da parte del resistente di un assegno divorzile pari ad euro 200,00 a favore della ricorrente. Dal momento che le attuali condizioni economiche della resistente sono migliorate rispetto alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio poiché, come già esposto, la medesima riceve aiuti economici da parte di familiari, e considerato altresì che tale assegno, che di fatto non riceve da anni, rappresenta comunque un reddito ai fini Isee, la domanda di revoca deve essere accolta.
Pertanto, tenuto conto del miglioramento delle condizioni economiche della ricorrente si ritiene di dover revocare, a partire dal mese di luglio 2024, l'assegno divorzile pari ad euro
200,00 che il resistente era tenuto a corrispondere a favore della ricorrente.
Per quanto concerne infine la disciplina delle spese processuali, tenuto conto della definizione del giudizio in tempi estremamente contenuti, nonché della contumacia e del contegno extra-processuale non oppositivo del resistente, ritiene il Tribunale che le stesse vadano integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del
Pubblico Ministero in sede, a parziale modifica della sentenza n. 280 del 2006 accoglie la domanda della ricorrente e, per l'effetto, revoca l'assegno di mantenimento in suo favore pari ad euro 200,00 con decorrenza dal mese di luglio 2024; compensa integralmente le spese del presente giudizio tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del giorno 11.03.2025
Il Presidente dott. Massimo Di Patria
Il giudice rel. ed est. dott.ssa Alessandra Medi
pagina 3 di 3 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio adottate con la sentenza n. 280/06 del Tribunale di Forlì, nel procedimento iscritto al n. 1388/2024 tra
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...]I 14 47030 SAN MAURO PASCOLI C.F._1
ITALIA, con il patrocinio dell'avv. GAVELLI STEFANO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piazza Antonio Gramsci n. 2 47822 Santarcangelo di Romagna
RICORRENTE
Nei confronti di
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), residente in [...]15 48034 FUSIGNANO C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica in sede.
In punto a: modifica delle condizioni di divorzio pagina 1 di 3 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ CONCLUSIONI: All'udienza del 25 febbraio 2025 la ricorrente ha precisato le Parte_1
proprie conclusioni, così come rassegnate nel ricorso introduttivo, chiedendo al Tribunale di:
“Modificare il punto 3) delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 280/2006 pronunciata dal Tribunale di Forlì nella procedura portante RG 4099/2005 e, per effetto, revocare l'assegno divorzile pari ad € 200,00 mensili riconosciuto a favore della ricorrente con la sentenza de qua, posto a carico dell'ex coniuge . Il tutto con spese Controparte_1
legali integralmente compensate tra le parti”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/06/2024, chiedeva la modifica della sentenza Parte_1
n.280/06 emessa dal Tribunale di Forlì relativa alle condizioni di divorzio, nella parte in cui era previsto che il resistente doveva versare mensilmente a titolo di assegno divorzile, in suo favore, la somma pari ad euro 200,00.
Rappresentava che le sue condizioni economiche nel corso degli anni erano migliorate grazie agli apporti economici di familiari, sicché non necessitava più dell'assegno divorzile da parte del resistente che, di fatto, questi cessava di corrisponderle dopo qualche tempo.
Intervenuto il Pubblico Ministero, all'udienza di comparizione delle parti il resistente non si costituiva e pertanto veniva dichiarato contumace.
Quindi la causa, istruita tramite produzione di documenti, sulle conclusioni in epigrafe trascritte e precisate all'udienza del 25.02.2025, era rimessa al Collegio per la decisione.
* * * * *
Tanto premesso, osserva il Collegio che la domanda di modifica delle condizioni di divorzio
è fondata e merita accoglimento.
Invero, va premesso che l'assegno di mantenimento può essere riconosciuto qualora venga accertata l'inadeguatezza dei mezzi di sostentamento del coniuge istante e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, prescindendo dal tenore di vita avuto durante il matrimonio, con la conseguenza che è onere della parte richiedente la dimostrazione della sussistenza dei presupposti Inoltre, l'assegno di divorzio può avere funzione compensativa e perequativa, ed è determinato tenuto conto delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, del contributo apportato alla vita familiare e della rinuncia ad opportunità professionali. pagina 2 di 3 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ Nel caso in esame, dal ricorso congiunto che era stato presentato dalle parti in sede di divorzio risulta come le stesse, all'epoca, si fossero accordate sulla corresponsione da parte del resistente di un assegno divorzile pari ad euro 200,00 a favore della ricorrente. Dal momento che le attuali condizioni economiche della resistente sono migliorate rispetto alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio poiché, come già esposto, la medesima riceve aiuti economici da parte di familiari, e considerato altresì che tale assegno, che di fatto non riceve da anni, rappresenta comunque un reddito ai fini Isee, la domanda di revoca deve essere accolta.
Pertanto, tenuto conto del miglioramento delle condizioni economiche della ricorrente si ritiene di dover revocare, a partire dal mese di luglio 2024, l'assegno divorzile pari ad euro
200,00 che il resistente era tenuto a corrispondere a favore della ricorrente.
Per quanto concerne infine la disciplina delle spese processuali, tenuto conto della definizione del giudizio in tempi estremamente contenuti, nonché della contumacia e del contegno extra-processuale non oppositivo del resistente, ritiene il Tribunale che le stesse vadano integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del
Pubblico Ministero in sede, a parziale modifica della sentenza n. 280 del 2006 accoglie la domanda della ricorrente e, per l'effetto, revoca l'assegno di mantenimento in suo favore pari ad euro 200,00 con decorrenza dal mese di luglio 2024; compensa integralmente le spese del presente giudizio tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del giorno 11.03.2025
Il Presidente dott. Massimo Di Patria
Il giudice rel. ed est. dott.ssa Alessandra Medi
pagina 3 di 3 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$