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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 08/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3735/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Fulvia Piro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3735/2020 promossa da: assistito dall'avv. LIRANGI FRANCESCO , ed elettivamente Parte_1 domiciliato in Indirizzo Telematico ATTORE/I contro
, assistito dall'avv. LAROCCA VINCENZO Controparte_1
ANNIBALE , ed elettivamente domiciliato in VIALE DELLA REPUBBLICA 311
CP_1
CONVENUTO/I
OGGETTO: Responsabilità professionale
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 4.11.2020 la Sig.ra ha convenuto in Parte_1
giudizio innanzi all'intestato Tribunale l per ivi sentir Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Eccellentissimo Tribunale adito, per i motivi tutti indicati in narrativa, previa ogni opportuna statuizione in fatto e in diritto, ogni diversa istanza rigettata
Nel merito: - accertare e dichiarare la responsabilità dell' Controparte_1
(C.F. e P.I. ), corrente a Cosenza (CS), via San Martino, snc, in persona del P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, nella causazione dei danni subiti dalla IG.ra Pt_1 pagina 1 di 8 in occasione della TAC con mezzo di contrasto eseguita in data 17.05.2017, e, per Pt_1
l'effetto, condannare l' al pagamento in favore della IG.ra Controparte_1
dell'importo complessivo pari ad € 31.010,00 come sopra specificato a Parte_1
titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., o comunque della maggiore o minore misura, comunque contenuta all'interno dello scaglione tra € 26.000 e € 52.000, che verrà stabilita da Codesto Eccellentissimo Tribunale, anche secondo equità ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria. In ogni caso: Con condanna della convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 4 - bis, del D. Lgs. 28/2010. In ogni caso: - condannare,
l all'integrale rifusione delle spese e degli onorari del Controparte_1
giudizio, oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge.”.
Nel libello introduttivo, rappresentava la IG.ra , che in data 17.05.2017, Parte_1
si era precedentemente sottoposta ad operazione chirurgica per l'asportazione di n. 9 metastasi tumorali, recandosi presso l'Ospedale Civile dell'Annunziata di per CP_1
effettuare una Tac con mezzo di contrasto, al fine di verificare la comparsa di eventuali nuove metastasi .Durante l'esecuzione dell'esame, tuttavia, nel medesimo istante in cui veniva iniettato il mezzo di contrasto attraverso l'ago, che era stato inserito nel braccio sinistro, la IG.ra avvertiva un lancinante dolore, esternato con urla e una forte Pt_1
crisi di pianto. L'esame veniva interrotto e constatato l'errato inserimento dell'ago all'interno della vena che aveva così determinato lo stravaso del mezzo di contrasto sul dorso del braccio sinistro, causando una severa reazione cutanea distrettuale. Nonostante le lesioni provocate dal liquido fossero da subito presenti e ben evidenti sul braccio sinistro, non veniva richiesto dal personale de quo, l'intervento di un medico presente nella struttura sanitaria per effettuare una visita medica approfondita.
Considerata l'importanza dell'esame e la necessità della sua esecuzione, questo veniva, nell'immediatezza dei fatti, ripetuto, inserendo l'ago nel braccio destro;
l'esame successivo andava a buon fine.
pagina 2 di 8 La IG.ra veniva, pertanto, dimessa ma durante il ritorno verso casa, avvertendo Pt_1
ancora fortissimi dolori e constatando un aumentato gonfiore del braccio sinistro, compresa la presenza di diverse bolle di liquido, era costretta a recarsi presso il proprio medico di fiducia, Dott. , il quale constatava la presenza di una grave Persona_1
forma di reazione da farmaco al braccio sinistro, con vescicole distese per tutto l'arto, provocate dalla fuoriuscita del mezzo di contrasto. Attese le condizioni del braccio, il
Dott. prescriveva alla IG.ra apposite ed urgenti cure mediche e Persona_1
manifestava alla stessa la necessità di effettuare una visita medica specialistica nel più breve tempo possibile , che veniva effettuata, in data 29.05.2017, dalla dott.ssa Per_2
la quale, accertata la presenza, sul braccio sinistro, di dermatite da reazione avversa a farmaco, prescriveva alla paziente apposite cure e prognosi di un mese ,al cui termine, effettuare una nuova visita ,effettuata in data 03.07.2017. Al suo esito la dott.ssa prescriveva il medesimo trattamento ed un ulteriore periodo di prognosi di un Per_2
mese, con un nuovo controllo
In data 15.07.2017, ritenuta la condotta negligente ed imperita posta in essere dai sanitari dell in occasione del succitato esame, la IG.ra depositava, presso CP_2 Pt_1
gli uffici della Legione Carabinieri Calabria – Stazione di Terranova da Sibari, formale atto di denuncia querela. In data 14.03.2018, la IG.ra effettuava un'ecografia sul Pt_1
dorso della mano sinistra, al cui esito veniva rilevata: “presenza nella regione dorsale della mano sinistra tra il 1° e 4° dito di scompaginamento della normale struttura del sottocutaneo con interessamento della fascia dei muscoli della mano. Presenza di piccoli accartocciamenti delle fibrille tendinee dei tendini flessori del 1° 2° 3° 4° dito. Presenza di piccole aree ipoecogene di tipo simil necrotico nella regione dorsale tra il 1° e 2° dito della mano. Presenza di scompaginamento del sottocutaneo dell'avambraccio sinistro, lesione grave da ustione per mezzo di agente chimico” . Pertanto , l' odierna attrice , formulava richiesta risarcitoria all' , con esito negativo così Controparte_2
come istanza di mediazione, ex d.lgs. n. 28/2010, presso l'Organismo di Mediazione presso il Tribunale di Cosenza ergo l' istaurazione dell' odierno giudizio pagina 3 di 8 La convenuta si è ritualmente costituita respingendo integralmente Controparte_1
tutti gli addebiti riconducibili alla prestazione sanitaria espletata nella specifica vicenda, nonché contestando, in particolare, che le pretese negligenze, oltre a non aver comunque innescato la problematica insorta, non sarebbero state da ritenersi causalmente e direttamente correlate all'abnorme nocumento dedotto.
L' attività istruttoria si articolava nell' assunzione delle prove testimoniali e nell'espletamento di consulenza tecnica d'Ufficio, a seguito di una lunga attività conciliativa non andata a buon fine . All'udienza del 9.9.2024 è stata trattenuta in decisione con la contestuale concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
La domanda è fondata in fatto e diritto e viene accolta per quanto di ragione
Preliminarmente, è opportuno, soffermarsi sull' inquadramento giuridico della responsabilità medica , disciplinata dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, c.d. legge Gelli-
Bianco, che ha natura contrattuale, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. con le correlative conseguenze sul riparto dell' onere probatorio . Più precisamente il danneggiato è tenuto a provare il titolo contrattuale, ossia le fasi del ricovero e del trattamento di cui è stato destinatario presso la struttura ospedaliera , il danno, ovvero la lesione subita , il nesso di causalità intercorrente tra la condotta e il danno subito dal paziente, mentre spetterà alla struttura ospedaliera dimostrare il corretto o impossibile adempimento della prestazione, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione” ( ex multis Cass., Sent. n. 28991 e n. 28992 del 11 novembre 2019;).
Dalla documentazione versata in atti, si evince l' esistenza del rapporto contrattuale
:in data 17.05.2017, la IG.ra , precedentemente sottoposta ad operazione Parte_1
chirurgica per l'asportazione di n. 9 metastasi tumorali, si recava presso l'Ospedale Civile dell'Annunziata di per effettuare una Tac con mezzo di contrasto, al fine di CP_1
pagina 4 di 8 verificare la comparsa di eventuali nuove metastasi , giusta referto medico rilasciato dall . Controparte_1
Riguardo il danno subito dalla IG. ra si rileva,( cfr certificazione allegata), Pt_1
che il proprio medico di fiducia, Dott. , constatava la presenza di Persona_1
una grave forma di reazione da farmaco al braccio sinistro, con vescicole distese per tutto l'arto, provocate dalla fuoriuscita del mezzo di contrasto , inoltre, dalla Visita medica specialistica che veniva effettuata, in data 29.05.2017, dalla dott.ssa risulta Per_2
accertato sul braccio sinistro, dermatite da reazione avversa a farmaco, per cui l' odierna attrice fu sottoposta ad un trattamento farmacologico.
All' esito dell' espletata C.t.u, è certo il nesso causale tra la condotta dei sanitari e il danno subito . Invero , l' ausiliario del Giudice ,ha attestato che la Sig.ra Parte_1
è affetta da “ Sfumati esiti di lesioni cutanee e sottocutanee dovute alla fuoriuscita
[...]
del mezzo di contrasto somministrato durante l'esecuzione di un esame TC ”. Le lesioni della mano sinistra sono compatibili con l'azione di un agente chimico esterno quindi è presente il nesso causale diretto tra la condotta ed il danno subito”. I danni conseguenti sono così specificati
- Inabilità temporanea parziale al 75 %: 10 giorni
- Inabilità temporanea parziale al 50 %: 10 giorni
- Inabilità temporanea parziale al 25 %: 27 giorni
Si precisa , che all' udienza del 10 luglio 2024, il nominato C.t.u. , in sede di chiarimenti, ha rettificato , sulla base del rilievo sollevato da parte attrice, che i giorni di inabilità parziale al 25% debbano essere conteggiati per un numero pari a 27 giorni e non 22 giorni come indicato nell' elaborato peritale, in quanto, il conteggio era stato effettuato, nella sua valutazione, tenendo conto del certificato del
29/05/2017 ed , erroneamente, non anche di quello del 3/07/2017.
Con riferimento ai danni permanenti , “esitano postumi invalidanti che incidono sull'integrità psico - fisica del soggetto, riferita alla sua validità generica e al suo benessere
( danno biologico ) che, valutati secondo la criteriologia medico legale di analogia e pagina 5 di 8 proporzionalità e con riferimento ai barémes propri della R. C. ,utilizzando le tabelle delle c.d. lesioni micro permanenti, sono quantificabili nella misura del 1 %” . In risposta alle osservazioni del c.t. di parte, il dott. , ribadiva che il danno permanente Per_3
non possa essere quantificato ,in maniera superiore, essendo stata riscontrata in capo all' infortunata, una lieve difficoltà, non sussistendo un' incapacità a chiudere il pugno a contrario la capacità prenzile della mano è totalmente conservata
Le conclusioni peritali , sono poste a fondamento della decisione , ritenute corrette e supportate da argomentazioni scientifiche nonché immuni da illogicità evidenti.
Poiché le suddette lesioni hanno comportato un danno biologico permanente pari all' 1 % ; appare congruo liquidare a ristoro delle lesioni subite da
[...]
eziologicamente determinate da quanto occorsole, la somma complessiva di Pt_1
euro 1717,01 , così dettagliatamente quantificate, ai sensi dell' art. 7 comma 4
l.24/2017 che richiama ai fini della liquidazione del danno conseguente all' attività
della Struttura Sanitaria le tabelle di cui al decreto legislativo n. 209/2005
Danno Biologico permanente nella misura del 1 % euro 653,64
Danno Biologico da ITP al 75% euro 414,30
Danno biologico da ITP al 50% 276,20;
Danno biologico da ITP al 25% 372,87
Riguardo gli ulteriori danni richiesti , quest' ultimi ,non possono essere riconosciuti alla parte istante .Più precisamente, non sono apprezzabili ulteriori pregiudizi, in difetto d' istruzione sul punto e di specifici riscontri, considerata la limitata incidenza del danno biologico residuato.
Devono essere disattese le deduzioni di parte convenuta, volte ad escludere la responsabilità dei sanitari. Orbene , lo stravaso del mezzo di contrasto iodato è una pagina 6 di 8 complicanza accidentale , ma nota nelle indagini radiologiche effettuate, che, nel caso specifico si è verificata, incontrovertibilmente , cui è seguita una successiva corretta metodologia con ripetizione del trattamento con esito positivo da parte dei sanitari che non elide gli effetti pregiudizievoli già sviluppati .Pertanto, non si può escludere che la abbia subito un danno , nei termini suesposti , a Pt_1
seguito di una condotta attiva dei medici che l' hanno trattata , pregiudizio oggettivamente accertato.
Sulla base delle svolte considerazioni , la domanda deve essere accolta condannando la convenuta al pagamento di euro 1717,01 in favore di;
trattandosi Parte_1
di un debito di valore, competono all' attrice gli interessi , che appare equo liquidare a tasso legale da calcolarsi su detta somma devalutata alla data dell' evento lesivo
( 17 maggio 2017) e successivamente rivalutata anno per anno sino alla data di pubblicazione, secondo i principi enunciati da Cass. Sez Unite 1712/95
Spettano infine gli interessi legali sulla sorte capitale dalla data della presente sentenza fino al soddisfo
Si ritiene opportuno -con esclusione delle competenze liquidate al C.t.u. poste definitivamente a carico della convenuta/ soccombente principale - disporre la compensazione delle spese di lite , considerato l'esito complessivo della lite e la dipendenza da questioni di ordine strettamente tecnico .
P.Q,M.
Accoglie la domanda e per l' effetto condanna l' Controparte_1
nella p.l.r.p.t. al pagamento di euro 1717,01 in favore di per i danni Parte_1
subiti oltre interessi a tasso legale da calcolarsi su detta somma devalutata alla data dell' evento lesivo ( 17 maggio 2017) e successivamente rivalutata anno per anno sino alla data di pubblicazione, secondo i principi enunciati da Cass. Sez Unite
1712/95
Oltre gli interessi legali sulla sorte capitale dalla data della presente sentenza fino al soddisfo pagina 7 di 8 Compensa le spese di lite
Pone le competenze liquidate con decreto del 11 maggio 2024 in favore del dott definitivamente a carico dell' Parte_2 Controparte_1
nella p.l.r.p.t.
Cosenza 7 gennaio 2025 Il
Giudice
Fulvia
Piro
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Fulvia Piro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3735/2020 promossa da: assistito dall'avv. LIRANGI FRANCESCO , ed elettivamente Parte_1 domiciliato in Indirizzo Telematico ATTORE/I contro
, assistito dall'avv. LAROCCA VINCENZO Controparte_1
ANNIBALE , ed elettivamente domiciliato in VIALE DELLA REPUBBLICA 311
CP_1
CONVENUTO/I
OGGETTO: Responsabilità professionale
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 4.11.2020 la Sig.ra ha convenuto in Parte_1
giudizio innanzi all'intestato Tribunale l per ivi sentir Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Eccellentissimo Tribunale adito, per i motivi tutti indicati in narrativa, previa ogni opportuna statuizione in fatto e in diritto, ogni diversa istanza rigettata
Nel merito: - accertare e dichiarare la responsabilità dell' Controparte_1
(C.F. e P.I. ), corrente a Cosenza (CS), via San Martino, snc, in persona del P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, nella causazione dei danni subiti dalla IG.ra Pt_1 pagina 1 di 8 in occasione della TAC con mezzo di contrasto eseguita in data 17.05.2017, e, per Pt_1
l'effetto, condannare l' al pagamento in favore della IG.ra Controparte_1
dell'importo complessivo pari ad € 31.010,00 come sopra specificato a Parte_1
titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., o comunque della maggiore o minore misura, comunque contenuta all'interno dello scaglione tra € 26.000 e € 52.000, che verrà stabilita da Codesto Eccellentissimo Tribunale, anche secondo equità ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria. In ogni caso: Con condanna della convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 4 - bis, del D. Lgs. 28/2010. In ogni caso: - condannare,
l all'integrale rifusione delle spese e degli onorari del Controparte_1
giudizio, oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge.”.
Nel libello introduttivo, rappresentava la IG.ra , che in data 17.05.2017, Parte_1
si era precedentemente sottoposta ad operazione chirurgica per l'asportazione di n. 9 metastasi tumorali, recandosi presso l'Ospedale Civile dell'Annunziata di per CP_1
effettuare una Tac con mezzo di contrasto, al fine di verificare la comparsa di eventuali nuove metastasi .Durante l'esecuzione dell'esame, tuttavia, nel medesimo istante in cui veniva iniettato il mezzo di contrasto attraverso l'ago, che era stato inserito nel braccio sinistro, la IG.ra avvertiva un lancinante dolore, esternato con urla e una forte Pt_1
crisi di pianto. L'esame veniva interrotto e constatato l'errato inserimento dell'ago all'interno della vena che aveva così determinato lo stravaso del mezzo di contrasto sul dorso del braccio sinistro, causando una severa reazione cutanea distrettuale. Nonostante le lesioni provocate dal liquido fossero da subito presenti e ben evidenti sul braccio sinistro, non veniva richiesto dal personale de quo, l'intervento di un medico presente nella struttura sanitaria per effettuare una visita medica approfondita.
Considerata l'importanza dell'esame e la necessità della sua esecuzione, questo veniva, nell'immediatezza dei fatti, ripetuto, inserendo l'ago nel braccio destro;
l'esame successivo andava a buon fine.
pagina 2 di 8 La IG.ra veniva, pertanto, dimessa ma durante il ritorno verso casa, avvertendo Pt_1
ancora fortissimi dolori e constatando un aumentato gonfiore del braccio sinistro, compresa la presenza di diverse bolle di liquido, era costretta a recarsi presso il proprio medico di fiducia, Dott. , il quale constatava la presenza di una grave Persona_1
forma di reazione da farmaco al braccio sinistro, con vescicole distese per tutto l'arto, provocate dalla fuoriuscita del mezzo di contrasto. Attese le condizioni del braccio, il
Dott. prescriveva alla IG.ra apposite ed urgenti cure mediche e Persona_1
manifestava alla stessa la necessità di effettuare una visita medica specialistica nel più breve tempo possibile , che veniva effettuata, in data 29.05.2017, dalla dott.ssa Per_2
la quale, accertata la presenza, sul braccio sinistro, di dermatite da reazione avversa a farmaco, prescriveva alla paziente apposite cure e prognosi di un mese ,al cui termine, effettuare una nuova visita ,effettuata in data 03.07.2017. Al suo esito la dott.ssa prescriveva il medesimo trattamento ed un ulteriore periodo di prognosi di un Per_2
mese, con un nuovo controllo
In data 15.07.2017, ritenuta la condotta negligente ed imperita posta in essere dai sanitari dell in occasione del succitato esame, la IG.ra depositava, presso CP_2 Pt_1
gli uffici della Legione Carabinieri Calabria – Stazione di Terranova da Sibari, formale atto di denuncia querela. In data 14.03.2018, la IG.ra effettuava un'ecografia sul Pt_1
dorso della mano sinistra, al cui esito veniva rilevata: “presenza nella regione dorsale della mano sinistra tra il 1° e 4° dito di scompaginamento della normale struttura del sottocutaneo con interessamento della fascia dei muscoli della mano. Presenza di piccoli accartocciamenti delle fibrille tendinee dei tendini flessori del 1° 2° 3° 4° dito. Presenza di piccole aree ipoecogene di tipo simil necrotico nella regione dorsale tra il 1° e 2° dito della mano. Presenza di scompaginamento del sottocutaneo dell'avambraccio sinistro, lesione grave da ustione per mezzo di agente chimico” . Pertanto , l' odierna attrice , formulava richiesta risarcitoria all' , con esito negativo così Controparte_2
come istanza di mediazione, ex d.lgs. n. 28/2010, presso l'Organismo di Mediazione presso il Tribunale di Cosenza ergo l' istaurazione dell' odierno giudizio pagina 3 di 8 La convenuta si è ritualmente costituita respingendo integralmente Controparte_1
tutti gli addebiti riconducibili alla prestazione sanitaria espletata nella specifica vicenda, nonché contestando, in particolare, che le pretese negligenze, oltre a non aver comunque innescato la problematica insorta, non sarebbero state da ritenersi causalmente e direttamente correlate all'abnorme nocumento dedotto.
L' attività istruttoria si articolava nell' assunzione delle prove testimoniali e nell'espletamento di consulenza tecnica d'Ufficio, a seguito di una lunga attività conciliativa non andata a buon fine . All'udienza del 9.9.2024 è stata trattenuta in decisione con la contestuale concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
La domanda è fondata in fatto e diritto e viene accolta per quanto di ragione
Preliminarmente, è opportuno, soffermarsi sull' inquadramento giuridico della responsabilità medica , disciplinata dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, c.d. legge Gelli-
Bianco, che ha natura contrattuale, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. con le correlative conseguenze sul riparto dell' onere probatorio . Più precisamente il danneggiato è tenuto a provare il titolo contrattuale, ossia le fasi del ricovero e del trattamento di cui è stato destinatario presso la struttura ospedaliera , il danno, ovvero la lesione subita , il nesso di causalità intercorrente tra la condotta e il danno subito dal paziente, mentre spetterà alla struttura ospedaliera dimostrare il corretto o impossibile adempimento della prestazione, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione” ( ex multis Cass., Sent. n. 28991 e n. 28992 del 11 novembre 2019;).
Dalla documentazione versata in atti, si evince l' esistenza del rapporto contrattuale
:in data 17.05.2017, la IG.ra , precedentemente sottoposta ad operazione Parte_1
chirurgica per l'asportazione di n. 9 metastasi tumorali, si recava presso l'Ospedale Civile dell'Annunziata di per effettuare una Tac con mezzo di contrasto, al fine di CP_1
pagina 4 di 8 verificare la comparsa di eventuali nuove metastasi , giusta referto medico rilasciato dall . Controparte_1
Riguardo il danno subito dalla IG. ra si rileva,( cfr certificazione allegata), Pt_1
che il proprio medico di fiducia, Dott. , constatava la presenza di Persona_1
una grave forma di reazione da farmaco al braccio sinistro, con vescicole distese per tutto l'arto, provocate dalla fuoriuscita del mezzo di contrasto , inoltre, dalla Visita medica specialistica che veniva effettuata, in data 29.05.2017, dalla dott.ssa risulta Per_2
accertato sul braccio sinistro, dermatite da reazione avversa a farmaco, per cui l' odierna attrice fu sottoposta ad un trattamento farmacologico.
All' esito dell' espletata C.t.u, è certo il nesso causale tra la condotta dei sanitari e il danno subito . Invero , l' ausiliario del Giudice ,ha attestato che la Sig.ra Parte_1
è affetta da “ Sfumati esiti di lesioni cutanee e sottocutanee dovute alla fuoriuscita
[...]
del mezzo di contrasto somministrato durante l'esecuzione di un esame TC ”. Le lesioni della mano sinistra sono compatibili con l'azione di un agente chimico esterno quindi è presente il nesso causale diretto tra la condotta ed il danno subito”. I danni conseguenti sono così specificati
- Inabilità temporanea parziale al 75 %: 10 giorni
- Inabilità temporanea parziale al 50 %: 10 giorni
- Inabilità temporanea parziale al 25 %: 27 giorni
Si precisa , che all' udienza del 10 luglio 2024, il nominato C.t.u. , in sede di chiarimenti, ha rettificato , sulla base del rilievo sollevato da parte attrice, che i giorni di inabilità parziale al 25% debbano essere conteggiati per un numero pari a 27 giorni e non 22 giorni come indicato nell' elaborato peritale, in quanto, il conteggio era stato effettuato, nella sua valutazione, tenendo conto del certificato del
29/05/2017 ed , erroneamente, non anche di quello del 3/07/2017.
Con riferimento ai danni permanenti , “esitano postumi invalidanti che incidono sull'integrità psico - fisica del soggetto, riferita alla sua validità generica e al suo benessere
( danno biologico ) che, valutati secondo la criteriologia medico legale di analogia e pagina 5 di 8 proporzionalità e con riferimento ai barémes propri della R. C. ,utilizzando le tabelle delle c.d. lesioni micro permanenti, sono quantificabili nella misura del 1 %” . In risposta alle osservazioni del c.t. di parte, il dott. , ribadiva che il danno permanente Per_3
non possa essere quantificato ,in maniera superiore, essendo stata riscontrata in capo all' infortunata, una lieve difficoltà, non sussistendo un' incapacità a chiudere il pugno a contrario la capacità prenzile della mano è totalmente conservata
Le conclusioni peritali , sono poste a fondamento della decisione , ritenute corrette e supportate da argomentazioni scientifiche nonché immuni da illogicità evidenti.
Poiché le suddette lesioni hanno comportato un danno biologico permanente pari all' 1 % ; appare congruo liquidare a ristoro delle lesioni subite da
[...]
eziologicamente determinate da quanto occorsole, la somma complessiva di Pt_1
euro 1717,01 , così dettagliatamente quantificate, ai sensi dell' art. 7 comma 4
l.24/2017 che richiama ai fini della liquidazione del danno conseguente all' attività
della Struttura Sanitaria le tabelle di cui al decreto legislativo n. 209/2005
Danno Biologico permanente nella misura del 1 % euro 653,64
Danno Biologico da ITP al 75% euro 414,30
Danno biologico da ITP al 50% 276,20;
Danno biologico da ITP al 25% 372,87
Riguardo gli ulteriori danni richiesti , quest' ultimi ,non possono essere riconosciuti alla parte istante .Più precisamente, non sono apprezzabili ulteriori pregiudizi, in difetto d' istruzione sul punto e di specifici riscontri, considerata la limitata incidenza del danno biologico residuato.
Devono essere disattese le deduzioni di parte convenuta, volte ad escludere la responsabilità dei sanitari. Orbene , lo stravaso del mezzo di contrasto iodato è una pagina 6 di 8 complicanza accidentale , ma nota nelle indagini radiologiche effettuate, che, nel caso specifico si è verificata, incontrovertibilmente , cui è seguita una successiva corretta metodologia con ripetizione del trattamento con esito positivo da parte dei sanitari che non elide gli effetti pregiudizievoli già sviluppati .Pertanto, non si può escludere che la abbia subito un danno , nei termini suesposti , a Pt_1
seguito di una condotta attiva dei medici che l' hanno trattata , pregiudizio oggettivamente accertato.
Sulla base delle svolte considerazioni , la domanda deve essere accolta condannando la convenuta al pagamento di euro 1717,01 in favore di;
trattandosi Parte_1
di un debito di valore, competono all' attrice gli interessi , che appare equo liquidare a tasso legale da calcolarsi su detta somma devalutata alla data dell' evento lesivo
( 17 maggio 2017) e successivamente rivalutata anno per anno sino alla data di pubblicazione, secondo i principi enunciati da Cass. Sez Unite 1712/95
Spettano infine gli interessi legali sulla sorte capitale dalla data della presente sentenza fino al soddisfo
Si ritiene opportuno -con esclusione delle competenze liquidate al C.t.u. poste definitivamente a carico della convenuta/ soccombente principale - disporre la compensazione delle spese di lite , considerato l'esito complessivo della lite e la dipendenza da questioni di ordine strettamente tecnico .
P.Q,M.
Accoglie la domanda e per l' effetto condanna l' Controparte_1
nella p.l.r.p.t. al pagamento di euro 1717,01 in favore di per i danni Parte_1
subiti oltre interessi a tasso legale da calcolarsi su detta somma devalutata alla data dell' evento lesivo ( 17 maggio 2017) e successivamente rivalutata anno per anno sino alla data di pubblicazione, secondo i principi enunciati da Cass. Sez Unite
1712/95
Oltre gli interessi legali sulla sorte capitale dalla data della presente sentenza fino al soddisfo pagina 7 di 8 Compensa le spese di lite
Pone le competenze liquidate con decreto del 11 maggio 2024 in favore del dott definitivamente a carico dell' Parte_2 Controparte_1
nella p.l.r.p.t.
Cosenza 7 gennaio 2025 Il
Giudice
Fulvia
Piro
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