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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 26/09/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1478/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 1478/2024 promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
(SP,) Via Delle Ginestre n. 13, rappresentata e difesa dall'Avv. Sofia Stagi (C.F. ) ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata come in atti telematici;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]CP_1 C.F._3
(SP,) Via Delle Ginestre n. 13, rappresentato e difeso dall'Avv. Sofia Stagi (C.F. ) ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata come in atti telematici;
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni previste come da ricorso, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza dell'11.09.2025.
1 Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 22.07.2024, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio civile in
Carrara (MS) e che dall'unione non sono nati figli. I coniugi sono in regime di comunione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che sono sorti insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale;
hanno pertanto chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati, sotto il più ampio profilo, libero ciascuno di fissare ove lo ritiene opportuno la propria residenza, senza reciproche interferenze;
2) la casa familiare, sita in LU (SP) Via Delle Ginestre n. 13, in comproprietà fra i coniugi, rimarrà nella Per disponibilità della Sig.ra che vi vivrà insieme ai due cani, e pur mantenendo, Parte_1 Per_1 ciascun coniuge, l'attuale titolarità formale dei due animali domestici;
3) la Sig.ra fino a quando vivrà nella casa familiare, si farà carico di ogni onere di gestione Parte_1 ordinaria, e continuerà a corrispondere al marito, la metà della rata del mutuo, allo stesso intestato, ed occorso per l'acquisto di detto immobile;
4) I ricorrenti si faranno carico in egual misura delle spese, sia ordinarie che straordinarie, necessarie per Per e Per_1
5) entro il 10 di ogni mese il Sig. comunicherà alla Sig.ra l'importo pagato a CP_1 Parte_1 titolo di rata del mutuo per il mese precedente, mentre, nello stesso termine, la Signora comunicherà le spese sostenute per i cani al fine del conguaglio mensile;
6) i coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento, dichiarando di essere economicamente autosufficienti”.
L'udienza del 6.11.2024 veniva rinviata al 29.01.2025 per impossibilità delle parti a comparire per ragioni di salute. La successiva udienza del 29.01.2025 veniva rinviata all'11.09.2025, su richiesta delle parti per verifica di ipotesi conciliative, comprensive anche di una riconciliazione familiare.
All'udienza dell'11.09.2025 il Giudice relatore ha proceduto a esperire -senza esito positivo- il tentativo di conciliazione tra i coniugi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi dell'art. 158 c.c., la separazione consensuale necessita del consenso di entrambi i coniugi. La ferma opposizione degli stessi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da entrambe le parti, oltre che dalla concorde volontà espressa e confermata dai coniugi stessi dinanzi al
Giudice relatore. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
2 Tanto basta per l'accoglimento della domanda congiunta di separazione personale tra le parti.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative.
Nulla dispone in punto di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e , unitisi in Parte_1 CP_1 matrimonio in Carrara (MS) in data 01.09.2017 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Carrara (MS) dell'anno 2017, al n. 184, parte II, serie C, alle condizioni concordate fra le parti in ricorso e di seguito riportate di cui si prende atto:
“1) i coniugi vivranno separati, sotto il più ampio profilo, libero ciascuno di fissare ove lo ritiene opportuno la propria residenza, senza reciproche interferenze;
2) la casa familiare, sita in LU (SP) Via Delle Ginestre n. 13, in comproprietà fra i coniugi, rimarrà nella Per disponibilità della Sig.ra che vi vivrà insieme ai due cani, e pur mantenendo, Parte_1 Per_1 ciascun coniuge, l'attuale titolarità formale dei due animali domestici;
3) la Sig.ra fino a quando vivrà nella casa familiare, si farà carico di ogni onere di gestione Parte_1 ordinaria, e continuerà a corrispondere al marito, la metà della rata del mutuo, allo stesso intestato, ed occorso per l'acquisto di detto immobile;
4) I ricorrenti si faranno carico in egual misura delle spese, sia ordinarie che straordinarie, necessarie per Per e Per_1
5) entro il 10 di ogni mese il Sig. comunicherà alla Sig.ra l'importo pagato a CP_1 Parte_1 titolo di rata del mutuo per il mese precedente, mentre, nello stesso termine, la Signora comunicherà le spese sostenute per i cani al fine del conguaglio mensile;
6) i coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento, dichiarando di essere economicamente autosufficienti.”
Nulla dispone in punto di spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello
Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 25.09.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 1478/2024 promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
(SP,) Via Delle Ginestre n. 13, rappresentata e difesa dall'Avv. Sofia Stagi (C.F. ) ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata come in atti telematici;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]CP_1 C.F._3
(SP,) Via Delle Ginestre n. 13, rappresentato e difeso dall'Avv. Sofia Stagi (C.F. ) ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata come in atti telematici;
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni previste come da ricorso, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza dell'11.09.2025.
1 Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 22.07.2024, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio civile in
Carrara (MS) e che dall'unione non sono nati figli. I coniugi sono in regime di comunione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che sono sorti insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale;
hanno pertanto chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati, sotto il più ampio profilo, libero ciascuno di fissare ove lo ritiene opportuno la propria residenza, senza reciproche interferenze;
2) la casa familiare, sita in LU (SP) Via Delle Ginestre n. 13, in comproprietà fra i coniugi, rimarrà nella Per disponibilità della Sig.ra che vi vivrà insieme ai due cani, e pur mantenendo, Parte_1 Per_1 ciascun coniuge, l'attuale titolarità formale dei due animali domestici;
3) la Sig.ra fino a quando vivrà nella casa familiare, si farà carico di ogni onere di gestione Parte_1 ordinaria, e continuerà a corrispondere al marito, la metà della rata del mutuo, allo stesso intestato, ed occorso per l'acquisto di detto immobile;
4) I ricorrenti si faranno carico in egual misura delle spese, sia ordinarie che straordinarie, necessarie per Per e Per_1
5) entro il 10 di ogni mese il Sig. comunicherà alla Sig.ra l'importo pagato a CP_1 Parte_1 titolo di rata del mutuo per il mese precedente, mentre, nello stesso termine, la Signora comunicherà le spese sostenute per i cani al fine del conguaglio mensile;
6) i coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento, dichiarando di essere economicamente autosufficienti”.
L'udienza del 6.11.2024 veniva rinviata al 29.01.2025 per impossibilità delle parti a comparire per ragioni di salute. La successiva udienza del 29.01.2025 veniva rinviata all'11.09.2025, su richiesta delle parti per verifica di ipotesi conciliative, comprensive anche di una riconciliazione familiare.
All'udienza dell'11.09.2025 il Giudice relatore ha proceduto a esperire -senza esito positivo- il tentativo di conciliazione tra i coniugi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi dell'art. 158 c.c., la separazione consensuale necessita del consenso di entrambi i coniugi. La ferma opposizione degli stessi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da entrambe le parti, oltre che dalla concorde volontà espressa e confermata dai coniugi stessi dinanzi al
Giudice relatore. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
2 Tanto basta per l'accoglimento della domanda congiunta di separazione personale tra le parti.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative.
Nulla dispone in punto di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e , unitisi in Parte_1 CP_1 matrimonio in Carrara (MS) in data 01.09.2017 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Carrara (MS) dell'anno 2017, al n. 184, parte II, serie C, alle condizioni concordate fra le parti in ricorso e di seguito riportate di cui si prende atto:
“1) i coniugi vivranno separati, sotto il più ampio profilo, libero ciascuno di fissare ove lo ritiene opportuno la propria residenza, senza reciproche interferenze;
2) la casa familiare, sita in LU (SP) Via Delle Ginestre n. 13, in comproprietà fra i coniugi, rimarrà nella Per disponibilità della Sig.ra che vi vivrà insieme ai due cani, e pur mantenendo, Parte_1 Per_1 ciascun coniuge, l'attuale titolarità formale dei due animali domestici;
3) la Sig.ra fino a quando vivrà nella casa familiare, si farà carico di ogni onere di gestione Parte_1 ordinaria, e continuerà a corrispondere al marito, la metà della rata del mutuo, allo stesso intestato, ed occorso per l'acquisto di detto immobile;
4) I ricorrenti si faranno carico in egual misura delle spese, sia ordinarie che straordinarie, necessarie per Per e Per_1
5) entro il 10 di ogni mese il Sig. comunicherà alla Sig.ra l'importo pagato a CP_1 Parte_1 titolo di rata del mutuo per il mese precedente, mentre, nello stesso termine, la Signora comunicherà le spese sostenute per i cani al fine del conguaglio mensile;
6) i coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento, dichiarando di essere economicamente autosufficienti.”
Nulla dispone in punto di spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello
Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 25.09.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
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