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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/03/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
2) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel.
3) Dott.ssa Anna Maria Torchia Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1676/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, relativa a giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. avente ad oggetto la domanda di protezione internazionale, vertente
TRA
nata a [...] il [...] (cod. fisc.: Parte_1
), elettivamente domiciliata in Crotone al Vico Municipio 8, C.F._1 presso lo studio dell'avv. Piero Lucà, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla citazione;
Attore in riassunzione
E
anche per la Controparte_1 Controparte_2
di Crotone, in persona dei rispettivi legali
[...]
rappresentanti pro tempore, domiciliati ope legis in Catanzaro, via G. da Fiore, presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale delle Stato che li rappresenta e difende ex lege,
Convenuti in riassunzione con l'intervento del P.G. presso la Corte di Appello di Catanzaro
1 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per “…in riforma della sentenza cassata con rinvio, in ossequio Parte_1
alle statuizioni della Suprema Corte, respinta ogni contraria istanza: accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto al riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 14 del D. lgs. 251/07. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”.
Per il e : “chiede la Controparte_1 Controparte_3
reiezione di ogni avversa pretesa, sulla scorta dei motivi già indicati nella relazione dell'Amministrazione allegata al fascicolo di parte di primo grado.”.
Per il P.G.: “conferma del provvedimento impugnato, con conseguente rigetto delle istanze di riconoscimento dello status di rifugiato e/o di protezione sussidiaria”
RILEVATO IN FATTO
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Catanzaro e quello di appello.
Con ricorso ex art. 35 D.lgs 25/2008, cittadina del Pakistan, Parte_2
impugnava, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, la decisione della
[...]
di Crotone con la Controparte_2
quale era stata rigettata la sua richiesta di riconoscimento della protezione internazionale.
Chiedeva al Tribunale di Catanzaro di riconoscerle lo status di rifugiato ed in subordine la protezione sussidiaria (essendo già beneficiaria della protezione umanitaria, riconosciutale dalla ). Controparte_2
Lamentava l'ingiustizia della decisione di rigetto delle sue domande di protezione internazionale.
Si costituiva il chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 20.7.2017, depositata il 21.9.2017, rigettava la domanda di riconoscimento della protezione internazionale, anche sussidiaria.
Avverso tale decisione proponeva appello la richiedente assumendone l'erroneità per non avere il giudice di prime cure adeguatamente valutato le risultanze processuali e la rilevanza delle persecuzioni di genere.
2 Chiedeva, in riforma dell'ordinanza impugnata, in via principale, il riconoscimento del diritto allo status di rifugiato o, in via subordinata, del diritto alla protezione sussidiaria.
A sostegno dell'impugnazione descriveva la matrice culturale e religiosa delle persecuzioni contro le donne perpetrate in Pakistan;
contestava, quindi, che i fatti narrati fossero riconducili esclusivamente ad un contesto familiare e privato ed evidenziava come simili persecuzioni andassero, alla luce della normativa internazionale, annoverate, invece, tra le persecuzioni avverso un particolare gruppo sociale, tali da legittimare il riconoscimento dello status di rifugiato.
Lamentava, ancora, che il Tribunale non aveva offerto alcuna adeguata motivazione in ordine alla valutazione dell'efficacia del sistema di protezione interno del Paese di provenienza della richiedente, e dunque in ordine all'eventualità che questa, in caso di rimpatrio, possa correre il rischio di essere assoggettata a maltrattamenti e/o violenze a causa delle deficienze insite all'interno del medesimo Stato. Si doleva, dunque, dell'ingiustizia ed erroneità del mancato riconoscimento dei presupposti di cui all'art. 14 del d.lgs 251/2007 per la protezione sussidiaria, tenuto conto dell'attualità del pericolo per l'appellante confermata anche dalla persistenza sul territorio dei suoi persecutori, dalla corruzione del sistema di giustizia e dall'insufficienza delle misure di sicurezza.
Concludeva chiedendo che la Corte di Appello di Catanzaro, in riforma dell'ordinanza del Tribunale, riconoscesse a suo favore lo status di rifugiato ovvero, in subordine, il diritto alla protezione sussidiaria.
Nel giudizio di appello si costituiva il chiedendo il rigetto del Controparte_1
gravame.
La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza n. 228/2021 depositata il 19.2.2021, ritenuta inattendibile la vicenda narrata dal richiedente protezione e non ravvisate situazioni che giustificassero la misura della protezione umanitaria, rigettava l'impugnazione, con compensazione delle spese del giudizio.
2. Il giudizio davanti alla Corte di Cassazione e l'ordinanza di annullamento con rinvio.
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro proponeva Parte_1 ricorso per cassazione denunciando, con il primo motivo, “violazione art. 360 comma 1
n. 3: violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
violazione art. 3 del d.lgs.
251/07 con riferimento ai profili di credibilità”. In particolare, lamentava che la Corte
d'Appello aveva omesso di motivare adeguatamente in relazione alla ritenuta
3 inattendibilità del narrato, avendo impiegato frasi generiche e stereotipate, senza alcun riferimento agli elementi specifici della dichiarazione.
Con il secondo motivo di ricorso, denunciava “violazione art. 360 cpc comma 1 n. 3: violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
violazione art. 8 del d.lgs. 25/08 con riferimento alla condizione della donna in Pakistan”. Lamentava, in particolare, che la
Corte era venuta meno al dovere di cooperazione istruttoria, anche ufficioso, avendo omesso di eseguire indagini e di vagliare la credibilità delle vicende personali narrate sulla scorta delle fonti di conoscenza richiamate in ricorso, risultando coerente con dette fonti il narrato della richiedente, essendo ella stata costretta a fuggire per sottrarsi alle persecuzioni, vessazioni e minacce di morte della sua famiglia, per difendersi dalla quali non aveva potuto e non potrebbe invocare la protezione delle Istituzioni, considerato che trattasi di tradizione radicata che lo Stato Pakistano trascura.
Con il terzo motivo di ricorso, deduceva il vizio “violazione art. 360 Parte_2
cpc comma 1 n. 3: violazione o falsa applicazione di norme di diritto: violazione art. 8
d.lgs. 251/07, con riferimento allo status di rifugiato: persecuzioni di genere”. Si doleva, in particolare, la ricorrente che la Corte non avesse considerato che le persecuzioni erano originate da discriminazioni di genere, nonché da ragioni economiche.
Con il quarto motivo di ricorso, la denunciava “violazione art. 360 cpc comma Pt_1
1 n. 3: violazione o falsa applicazione di norme di diritto: violazione artt. 2 – 14 comma
1, lett. a) b) d.lgs. 251/07, con riferimento alla protezione sussidiaria”. Lamentava che la
Corte territoriale aveva omesso di valutare la provenienza della minaccia da soggetti non statuali in un contesto in cui le Autorità e le altre Istituzioni non sono in grado di fornire adeguata protezione, avendo, peraltro, la Corte, impiegato fonti non aggiornate per escludere la sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata.
Il Supremo Collegio accoglieva, per quanto di ragione, il ricorso.
In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata in punto di non credibilità del narrato non avesse raggiunto il “minimo costituzionale”, risultando meramente apparente, sia perché non pertinente al fatto principale narrato, sia perché non conteneva compiuti e chiari riferimenti alle risultanze istruttorie prese in considerazione per affermare la genericità e sommarietà della narrazione, impendendo così un controllo sul percorso argomentativo.
4 Sulla scorta di simili considerazioni, la Corte di legittimità ha, quindi, espresso il seguente principio di diritto: “In materia di protezione internazionale, nei casi in cui il ricorrente lamenta un difetto di cooperazione istruttoria con riferimento all'allegazione di fatti persecutori o a un rischio di danno grave “individualizzato” di cui all'art. 14, lett. a) e b), d.lgs. 251/2007, il giudice non deve procedere al controllo della cd.
«credibilità estrinseca» e, quindi, alla verifica, ai sensi dell'art.8, comma 3,
d.lgs.n.25/2008, della concordanza delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del Paese di provenienza, desumibile dalla consultazione delle fonti internazionali, qualora sia esclusa, con motivazione adeguata, la cd. «credibilità intrinseca», ossia quando ricorra l'estrema genericità del racconto o importanti contraddizioni interne o lacune o incongruenze della narrazione, poiché in tali ipotesi il controllo assolverebbe alla funzione meramente teorica di accreditare la mera possibilità astratta di eventi riferiti in modo assolutamente non convincente dal richiedente”. Ha, invece, ritenuto inammissibile per difetto di specificità la censura espressa nell'ultima parte del quarto motivo, nella parte afferente al diniego della protezione sussidiaria ai sensi dell'art.14, lett.c), d.lgs. n. 251/2007, il cui scrutinio, al contrario delle fattispecie del rifugio e della protezione sussidiaria di cui all'art.14, lett.a) e lett.b), citato, prescinde dalla valutazione di non credibilità della vicenda personale, ritenendo congrue e aggiornate le fonti utilizzate dalla Corte e diffusamente scrutinata la situazione del Pakistan.
Ha, quindi, cassato la sentenza impugnata, rinviando, per nuovo esame, alla Corte di
Appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
3.Il presente giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c..
A seguito della decisione della Corte di Cassazione la causa veniva riassunta da con atto di citazione ritualmente notificato al . Parte_2 Controparte_1
L'attrice in riassunzione chiedeva che la Corte di Appello si uniformasse alle statuizioni della sentenza di legittimità e, per l'effetto, le riconoscesse lo status di rifugiato o, in subordine, la protezione sussidiaria.
Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto Controparte_1
Il P.G. concludeva nei termini in epigrafe trascritti.
All'udienza del 15.10.2024, sostituita con note scritte ai sensi dell'art. 127 c.p.c.,
5 depositate note di conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Appare, innanti tutto, opportuno evidenziare che - a seguito dell'accoglimento del ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello 228/2021 depositata il
19.2.2021 e dell'atto di riassunzione della causa da parte della richiedente - l'oggetto del presente giudizio di rinvio concerne l'esame della domanda di protezione internazionale nella sua declinazione di riconoscimento dello status di rifugiato ovvero di riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all'art.14, lett. a) e lett. b) d.lgs. n.
251/2007, così come riproposta, dapprima, con l'atto di appello a seguito della declaratoria di inammissibilità pronunciata in primo grado, e, ora, con la riassunzione del giudizio.
2. Lo status di rifugiato.
E' previsto e definito da fonti normative diversificate e stratificate nel tempo. L'art. 10, comma 3, della Costituzione prevede che «lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge». L'altra fonte che viene in rilievo è la Convezione di Ginevra del 28 luglio
1951, ratificata dalla legge n. 722/54, con le modifiche apportate dal Protocollo di New
York del 31 gennaio 1967, ratificato dalla legge n. 848/70. L'art. 1, sezione A., par. 2, dispone che il termine “rifugiato” si applica «a chiunque, per causa di avvenimenti anteriori al 1° gennaio 1951 e nel giustificato timore d'essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto
Stato; oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori dei suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi». Il Protocollo di New York ha eliminato il riferimento alla data del 1° gennaio 1951. La definizione è stata recepita, rimanendo sostanzialmente immutata, nelle fonti normative europee e nazionali. Il d.lgs n. 251/07 («Attuazione della direttiva
2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi,
6 della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta») definisce all'art. 2, lett. e), il rifugiato come il «cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del
Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per 7 le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10». La direttiva 2004/83/CE è stata abrogata dall'art. 40 della direttiva
2011/95/UE («recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta»). Le disposizioni rimangono comunque ferme, sia in ragione del recepimento ad opera del d.lgs. n. 251/07, in vigore, sia in relazione al fatto che la direttiva 2011/95/UE è stata attuata mediante modifiche apportate al d.lgs. n. 251/07, la cui vigenza non è stata intaccata. Ai sensi del comma 1 dell'art. 7 «gli atti di persecuzione, ai sensi dell'articolo 1 A della Convenzione di
Ginevra, devono alternativamente: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a)». Il comma 2 dell'articolo esemplifica le forme che gli atti di persecuzione o la omessa protezione da tali atti possono assumere. L'art. 5 del d.lgs. n. 251/07 dispone che «i responsabili della persecuzione o del danno grave sono: a) lo Stato;
b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;
c) soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi». La protezione ‒ precisa il comma 2 dell'art. 6 ‒ «è effettiva e non temporanea e consiste nell'adozione di adeguate misure per impedire che possano
7 essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che 8 permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave, e nell'accesso da parte del richiedente a tali misure».
Peraltro, il legislatore, in conformità ai principi di diritto internazionale ed alle direttive comunitarie, pur esigendo la completezza della domanda di riconoscimento - quanto alle dichiarazioni su cui si fonda, alla documentazione di rilievo, alle condizioni personali e sociali del richiedente, ai motivi della domanda (v. l'art. 3, commi 1° e 2°, del d.l.vo n.
251/2007) - rende più agevole, con la previsione di cui all'art. 3, comma 5°, del testo di legge citato, la prova dei presupposti del riconoscimento stesso, da un lato, prevedendo che l'esame della domanda comporta la valutazione di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine, delle dichiarazioni dell'aspirante e della documentazione prodotta, nonché della sua situazione individuale, dall'altro, prevedendo che, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri, a condizione che vengano a condizione che vengano verificati una serie di presupposti, ossia: a) che il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) che tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) che le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, oltre che non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone;
d) che la domanda di protezione sia stata presentata il prima possibile;
e) che il richiedente, sulla base dei riscontri effettuati, risulti attendibile. Tali condizioni non sono alternative, ma devono coesistere, per poter attribuire veridicità alle dichiarazioni dell'interessato.
3. La storia personale della richiedente e il giudizio sulla credibilità intrinseca.
Nel corso dell'istruttoria risulta acquisito il narrato della richiedente che ha riferito di provenire dal Pakistan e, più precisamente, da un villaggio della regione del Punjab. La storia personale può essere così sintetizzata: la donna, che lavorava in un negozio come estetista, conobbe un uomo, che lavorava in un altro negozio e, più precisamente, nel negozio di autoricambi del padre;
i due si innamorarono ma la relazione venne osteggiata dalla famiglia di lei, più benestante, che non ammetteva matrimoni al di fuori della famiglia. La madre della donna, appena appreso della relazione, invitò il ragazzo a
8 interromperla in quanto se lo avessero saputo i fratelli di l'avrebbero Pt_1
ammazzata. I due ragazzi, tuttavia, continuarono a sentirsi;
i genitori del ragazzo, il
14/01/2010, si recarono a casa della famiglia di per chiedere la sua mano ma i Pt_1
fratelli della donna dissero loro che non erano graditi e che la famiglia non accettava matrimoni fuori dalla famiglia stessa. In effetti, lo zio della ragazza – che, alla morte del padre di quest'ultima, avvenuta quando lei era piccola, divenne il capofamiglia – le aveva imposto di sposare suo cugino, ossia il figlio di quello stesso zio. Sempre nel
2010, infatti, i fratelli di si recarono, insieme a tre uomini, a casa dei genitori Pt_1 del fidanzato di quest'ultima. Nell'occasione fu proprio il fidanzato ad aprire la porta e gli avventori lo picchiarono, lo ferirono ad una mano e l'uomo svenne e venne portato in
Ospedale dai sui genitori;
uscito dall'Ospedale il ragazzo venne ospitato da alcuni parenti e suo padre organizzò di farlo emigrare in Belgio, così il ragazzo partì. Intanto continuò a rifiutare di sposare il cugino e per questo venne picchiata dai Pt_1
fratelli, uno dei quali prese un coltello e colpì la ragazza alla mano destra e alla pancia.
quindi, venne ricoverata in Ospedale per circa una settimana. Quindi chiamò Pt_1
il fidanzato – che al tempo si trovava in Belgio – gli raccontò l'accaduto e gli chiese di andarla a prendere, altrimenti si sarebbe suicidata. Il ragazzo si convinse e tornò in
Pakistan, ospitato a casa di un amico, con il cui aiuto andò a prendere I due, Pt_1
quindi, scapparono, rifugiandosi dapprima nella città di Dinga, ove si sposarono con il rito civile e, il giorno dopo, spostandosi a Lahore, dove, dopo 18 mesi, nacque il loro figlio. Mentre i due erano in fuga, l'amico del marito di lo chiamò al telefono Pt_1
e gli disse che i fratelli di lo stavano cercando e che erano andati a casa dei Pt_1 genitori dell'uomo. Gli raccontò che, nell'ultima occasione di confronto, i fratelli di avevano intimato ai familiari del ragazzo di riferire dove i due si trovassero, Pt_1
altrimenti li avrebbero ammazzati. In effetti, recatisi a casa dei suoceri una terza volta, i fratelli della donna uccisero la suocera di questa e ferirono il suocero ad una mano;
la sorella del marito di testimone dell'occorso, rimase sotto shock tanto da Pt_1
subire anche un permanente stato di disabilità psichica.
Ebbene, passando alla valutazione della credibilità del narrato ai fini della delibazione della domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale richiesta va premesso che la Suprema Corte ha chiarito che tale valutazione non può essere affidata alla mera opinione del giudice ma deve essere il risultato di una procedimentalizzazione
9 legale della decisione, da compiere non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati nell'art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251/2007 e tenendo conto “della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente
(di cui all'art. 5, comma 3, lett. c, d.lgs. cit.), senza dare esclusivo rilievo a determinate e mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto” (cfr.
Cass. n. 26921/2017; Cass. n. 19716/2018; Cass. n. 2956/2020, con ampi richiami di giurisprudenza).
Dando quindi applicazione ai menzionati criteri legali previsti per la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni, ritiene la Corte che la richiedente - con riguardo alle ragioni che l'avrebbero spinta a lasciare il Pakistan - sia senz'altro credibile in quanto, in primo luogo, non può ritenersi che ella non abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda avendo cercato di fornire ogni ragguaglio possibile alla che procedeva alla sua audizione, senza incorrere in Controparte_2
alcuna contraddizione in ordine agli aspetti rilevanti del racconto, che è coerente anche con il contesto sociale e politico del Pakistan ed in particolare del Punjab da dove ella proviene e con le notizie acquisite – di cui meglio si dirà appresso – in ordine alla condizione della donna in quel Paese e in ordine ai matrimoni combinati.
Il racconto risulta, inoltre, corredato anche da informazioni particolarmente dettagliate, dall'indicazione delle date più importanti, da un percorso narrativo che progredisce nel tempo.
Il racconto trova, poi, sia pure marginale riscontro nella documentazione prodotta e, in particolare, nei documenti di identità, che dimostrano la nascita del figlio della coppia nel 2012 nella regione di Gujrat.
Riscontrata la credibilità intrinseca, occorre, quindi, scrutinare la credibilità estrinseca della narrazione, raffrontandola con le notizie traibili dalle fonti informative accreditate reperibili.
4. Le condizioni del Pakistan.
La Repubblica islamica del Pakistan, sita nell'Asia meridionale, è uno Stato federale, diviso in n. 4 province (il a sud-ovest; il a nord;
il CP_4 Controparte_5
Punjab a est;
il Sindh a sud-est) e due territori (il territorio della capitale Islamabad;
le aree tribali a nord-ovest sotto amministrazione federale, c.d. F.a.t.a., “Federally
Administreted Tribal Area”: , Nord e Sud CP_5 Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
10 ). Sono sottoposti all'amministrazione pakistana, inoltre, la regione dell'Azad Per_5
Kashmir (a nord-est) e i territori del Nord (all'estremo Nord).
La popolazione è stimata in oltre 200 milioni di abitanti ed è in assoluta maggioranza di religione musulmana (circa il 97/%), con netta prevalenza dei musulmani sunniti (80% circa) su quelli sciiti (20% circa). Molto meno diffuse sono altre religioni, tra le quali la cristiana e la hindu.
La popolazione è composta da vari gruppi etnici, i cui principali sono quelli dei Per_6
(che costituisce il gruppo etnico più numeroso), dei e dei . Nel sud, nella Per_7 Per_8 provincia del Sindh, è diffusa l'etnia dei (“rifugiati” o “immigrati”), provenienti Per_9 dall'India, a seguito dello smembramento dello stato indiano nel 1947.
La politica pakistana è caratterizzata da una certa debolezza dei governi e dei partiti che li esprimono, a cui corrisponde l'influenza politica delle gerarchie militari e dei servizi segreti pakistani (l'I.s.i., “Inter Service Intelligence”).
L'instabilità politica è accresciuta dalla presenza di elementi ostili allo Stato, tra i quali i
” (T.t.p.), il gruppo di talebani pakistani, formatosi nel 2007. Controparte_6
Altro gruppo terroristico di notevole rilievo, operante in Pakistan ed in altre zone del mondo (soprattutto in India), è quello dei Lashkar-e-Taiba (letteralmente, “Esercito del
Bene” o “Esercito dei giusti” o, ancora, “Esercito dei puri”). Tale organizzazione è stata fondata nel 1987 in Afghanistan, ma la sua sede è a Muridke, nei pressi di Lahore (a circa 30 km di distanza), nel Punjab. Il gruppo gestisce diversi campi di addestramento, soprattutto nel Nord-ovest del Pakistan e nella regione del Kashimr amministrata dal
Pakistan ed ha come principale obiettivo quello di riunificare il Kashmir, a maggioranza musulmana, divisa tra Pakistan, Cina e India, nonché di istituire la legge islamica in tutta l'area dell'Asia meridionale. È opinione diffusa che l'organizzazione sia protetta e finanziata dai servizi segreti pakistani, in ragione della contrapposizione all'India e degli interessi pakistani sulle regioni a maggioranza islamica, ma sotto il controllo o l'influenza dell'India. Dopo che l'organizzazione è stata dichiarata illegale anche in
Pakistan (nel gennaio del 2002), essa ha operato e si è finanziata tramite il gruppo politico ” (JUD), con apparenti scopi umanitari e di solidarietà, poi, a Persona_10
sua volta, dichiarato illegale nel 2015.
Un altro gruppo terroristico sunnita, di ideologia deobandi, operante in Pakistan, è quello denominato “Lashkar-e-Jhangvi” (LeJ), formatosi nel 1996 da un gruppo
11 separatista di estremisti settari radicali del ), con il progetto di Persona_11
trasformare il Pakistan in uno stato sunnita, principalmente attraverso mezzi violenti.
Le maggiori problematiche di sicurezza per la popolazione pakistana sono correlate ad atti terroristici di matrice politica e alle azioni militari di contrasto (poste in essere dal governo pakistano), nonché ad atti terroristici di matrice settaria e religiosa. Questi ultimi colpiscono, in prevalenza, la minoranza musulmana scita, essendo più rari atti terroristici di tale matrice in danno di soggetti estranei alla rivalità tra sunniti e sciti.
Nel Sindh e, in particolare, nella zona di Karachi, sono frequenti gli atti terroristici e, in genere, di violenza, correlati a questioni politiche e sociali che coinvolgono il partito
“Muttahida (M.Q.M.), portatore degli interessi dei arrivati CP_7 Per_9 dall'India, a seguito dello smembramento dello stato indiano: i dati più aggiornati e precisi sono rinvenibili nei documenti informatici, pubblicati in rete, del S.a.t.p., “South
Asia Terrorism Portal”; in particolare, sulla situazione della sicurezza, nella pubblicazione dell'E.A.S.O. (European Asylum Support Office) dal titolo “Pakistan:
Security Situation, October 2021”
(https://www.ecoi.net/en/file/local/2063078/2021_10_EASO_COI_Report_Pakistan_Se curity_situation.pdf); nonché nelle autorevoli e documentate fonti richiamate in detta pubblicazione, tra cui “P.I.C.S.S.” (Pakistan Institute for Conflict and Security Studies),
“PIPS” (Pak Institute for Peace Studies), “ACLED” (Armed Conflict Location & Event
Data Project ).
Quanto agli attacchi terroristici di matrice politica, gli stessi colpiscono, prevalentemente, le aree tribali (c.d. F.a.t.a., “Federally Administreted Tribal Area”: Per_1
, e ), il CP_5 Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 Persona_13 [...]
il Sindh, nonché il , dove si registrano, anche, attacchi CP_5 CP_4
terroristici di matrice strettamente religiosa e settaria.
Meno frequenti risultano simili attacchi terroristici nelle altre zone del Pakistan e, in particolare, nel territorio di Islamabad, dell'estremo Nord del Pakistan e della provincia del Punjab.
Per quanto attiene in particolare al Punjab, provincia di provenienza del richiedente, ai fini dell'analisi della situazione della sicurezza si deve considerare il rapporto del numero di episodi di rilievo, da un lato, con la notevole estensione territoriale della
12 regione (divisa in n. 36 distretti) e, dall'altro, con la sua folta popolazione (oltre 100 milioni di abitanti).
La provincia del Punjab, divisa in 9 divisioni e 36 distretti, si trova nella parte orientale del Pakistan e confina con lo Stato indiano di Jammu e il Kashmir a nord-est, con gli stati indiani del Punjab e del Rajasthan a est, con la provincia di Sindh a sud, con il e il a ovest, con l'area della capitale federale di CP_8 Controparte_5
Islamabad e con l'Azad Kashmir al nord.
Dalla citata pubblicazione dell'E.A.S.O. dell'ottobre del 2021 emergono le notevoli problematicità delle condizioni della sicurezza (in particolare, pagg. 75 e ss. del rapporto).
Secondo un rapporto del 2016 dell'International Crisis Group (citato dalla richiamata pubblicazione dell'E.A.S.O.), il Punjab meridionale era considerato la regione in cui erano presenti reti di militanti ed estremisti. In effetti, all'indomani dell'attacco di nel febbraio 2019, le autorità pakistane hanno effettuato arresti e sequestrato Per_14
beni nel sud della provincia.
Come riportato da “Gandhara” nel novembre 2020, militanti del e militanti CP_4 legati all'organizzazione terroristica dei ”, hanno covi nel Controparte_6 distretto di Dera Ghazi Khan, nel sud del Punjab. “Associated Press”, inoltre, ha riportato, nell'aprile 2021, la presenza di talebani pakistani nelle aree della provincia del
Punjab che confinano con la provincia di e nel Punjab Controparte_5
meridionale, vicino alla provincia sudoccidentale del . CP_8
Le agenzie di stampa hanno riferito, a maggio e giugno del 2021, che il Dipartimento di polizia pakistano contro il terrorismo (“Counter Terrorism Department”, C.D.T.) ha effettuato operazioni contro militanti in varie aree del Punjab.
Nel corso del 2020 sono stati registrati da “ACLED” (“Armed Conflict Location &
Event Data Project”) 33 fatti indicati come “incidenti di sicurezza” nella provincia del
Punjab, di cui 12 sono stati classificati come battaglie, 3 come esplosioni o violenza a distanza e 18 episodi di violenza contro i civili. La maggior parte di tali fatti si è verificata a Rawalpindi e Lahore.
Nel 2020, il “PIPS” (“Pak Institute for Peace Studies”) ha contato sette attacchi terroristici, rispetto ai cinque del 2019, avvenuti in Rawalpindi e Persona_15 mentre secondo “PICSS” si sono verificati dieci attacchi di militanti nel 2020. Dal 1°
13 gennaio 2021 al 31 luglio 2021 “ACLED” ha registrato 82 eventi violenti nella provincia del Punjab, di cui 19 sono stati classificati come battaglie, uno come esplosioni o violenza a distanza e 62 come violenza contro civili. Gli incidenti più violenti si sono verificati a Rawalpindi (16 incidenti) e a Lahore e (11 Parte_3 incidenti ciascuno). Dal 1° gennaio al 31 luglio 2021 “PIPS” ha contato 11 episodi, di cui 3 registrati come attacchi terroristici, nel Punjab, mentre “PICSS” ha riportato 26 episodi di violenza generale e 5 di questi incidenti sono stati contrassegnati come attacchi militanti.
Secondo il “PIPS”, nel 2020 i talebani militanti hanno commesso 6 attacchi a
Rawalpindi, mentre, nell'aprile 2021, è stato riferito che il C.T.D. ha arrestato a Lahore
e Rawalpindi diversi militanti di organizzazioni con sede afghana, accusati di avere organizzato diversi attentati nel 2020 nella provincia, mentre a metà aprile del 2021, in uno scontro a fuoco, il C.T.D. ha ucciso un militante a Rawalpindi che era collegato alle
Per_1 organizzazioni terroristiche T.T.P. ( ”) e ( Controparte_6 Per_17
).
[...]
Il 13 dicembre 2020, un'esplosione vicino alla stazione di polizia “Ganj Mandi” di
Rawalpindi ha provocato il ferimento di almeno 25 persone. È stato il secondo attacco vicino a una stazione di polizia in 10 giorni, mentre il 4 dicembre 2020 una persona è stata uccisa e altre sette sono rimaste ferite a causa di un'esplosione di un ordigno, vicino a una stazione degli autobus. Il 23 giugno 2021, un'esplosione di una bomba vicino alla residenza del fondatore della organizzazione terroristica “LeT” ( Per_18
) a Lahore ha provocato la morte di tre persone ed il ferimento di altre 13.
[...]
Nel 2020, nella provincia del Punjab, “CRSS” ha registrato un totale di 104 vittime, di cui la maggior parte tra i civili, mentre nella prima metà del 2021, ha registrato in totale
59 vittime.
Tra le fonti consultate, non sono state trovate informazioni su sfollamenti indotti dal conflitto dal o verso il Punjab nel 2020 e nei primi sette mesi del 2021 (v. la pubblicazione, già citata, dell'E.A.S.O., dal titolo “Pakistan: Security Situation, October
2021: https: //www.ecoi.net/en/file/local/2063078/2021_10_EASO_COI_Report_
Pakistan Security situation.pdf; nonché le fonti richiamate in detta pubblicazione, tra cui
“P.I.C.S.S.”, Pakistan Institute for Conflict and Security Studies).
14 Quanto alle problematiche inerenti alla tutela dei diritti umani, è opportuno illustrare quanto emerge da fonti accreditate a livello internazionale (in particolare, il rapporto di
“Amnesty International” del 2020/21 dal titolo “Lo stato dei diritti umani nel mondo,
Pakistan 2020” e il rapporto annuale del 2021 sul Pakistan di “Human Rights Watch”).
Risultano segnalati: non occasionali repressioni dei diritti di libertà dei media, della società civile e dell'opposizione politica;
frequenti sparizioni forzate, senza accertamento di responsabilità; l'arresto di operatori sanitari per aver esercitato pacificamente il loro diritto alla libertà di espressione;
persecuzioni in danno delle minoranze religiose in base alle leggi sulla blasfemia e attacchi nei loro confronti da parte di soggetti o organizzazioni non statali;
violenza contro le donne;
gravi difficoltà, dovute alla pandemia, per le infrastrutture sanitarie e le istituzioni educative;
gravi mancanze nei dispositivi sanitari all'inizio della recente pandemia;
episodi di violenza contro operatori sanitari da parte della polizia e di privati cittadini, in quanto costretti a respingere i pazienti perché gli ospedali erano al completo ovvero in quanto non avevano restituito immediatamente ai parenti i corpi delle vittime;
il costante sovraffollamento carcerario e condizioni igienico-sanitarie inadeguate;
discriminazioni e persecuzioni nei confronti dei membri della comunità Ahmadiyya;
interruzione dei rapporti con decine di migliaia di lavoratori;
mancato funzionamento dei sistemi di sicurezza sociale per la mancanza di risorse;
chiusura di scuole e università per quasi sei mesi per prevenire la diffusione della recente epidemia, con conseguenti difficoltà per le attività didattiche, anche a causa della inadeguatezza della copertura della rete telematica Internet, cosicché molti studenti non hanno potuto partecipare alle lezioni a causa della mancanza di attrezzature o dell'accesso limitato a Internet;
episodi di rapimenti e sparizioni forzate finalizzate a punire il dissenso, tra cui rapimenti eseguiti dalle agenzie di intelligence in pieno giorno e nei centri urbani;
arresti di dissidenti
(come e il difensore dei diritti umani ed ex consulente di Amnesty Persona_19
International ), senza che siano stati registrati progressi nella punizione dei Persona_20
responsabili delle sparizioni forzate;
rafforzamento del controllo da parte delle autorità sui media e sugli operatori dei media, con conseguenti vessazioni, intimidazioni censure e, persino, arresti in danno di giornalisti che avevano pubblicato articoli critici nei confronti del Governo;
numerosi casi di violenza contro donne e ragazze, con
15 individuazione dei responsabili in pochi casi;
applicazioni delle leggi sulla blasfemia in danno, anche, di artisti, difensori dei diritti umani e giornalisti.
4.1. in particolare: la condizione delle donne in Pakistan
Lo status delle donne in Pakistan è sistematicamente subordinato al ruolo di genere, anche se esso può variare notevolmente tra le classi sociali nelle regioni per il forte divario rurale/urbano.
Nel 1999 Amnesty International, nel suo quarto rapporto sui diritti delle donne pakistane(https://web.archive.org/web/20061122071851/http://web.amnesty.org/library/
Index/engASA330181999), segnalava che le donne in Pakistan vivevano nella paura: venivano uccise (sparate o colpite con asce o bruciate) per presunte relazioni "illecite", per aver sposato uomini di loro scelta o per aver divorziato da mariti violenti. Venivano persino uccise dai loro parenti ove fossero state vittime di stupro, poiché si ritiene che abbiano portato vergogna alla loro famiglia e tanto sulla scorta della sola accusa, indipendentemente dalla veridicità del sospetto. Si denunciava anche che la curva dei delitti d'onore era cresciuta parallelamente all'aumento della consapevolezza dei propri diritti da parte delle donne, tradizionalmente abituate a sopportare stoicamente il proprio destino come se fosse ineluttabile. Si segnalava che ogni anno centinaia di donne morivano a causa di delitti d'onore, aggravati dall'indifferenza e dalla complicità dello
Stato, che si schierava dalla parte dell'uomo in simili delitti o negli omicidi domestici, e raramente perseguiva gli assassini. Gli abusi da parte di soggetti privati, come i delitti d'onore, sono reati ai sensi delle leggi penali del paese. Tuttavia, l'incapacità sistematica da parte dello Stato di prevenirli, di indagarli e di punire i colpevoli porta alla responsabilità internazionale dello Stato.
Nel medesimo rapporto si fa cenno al caso di una donna data alle fiamme da Per_21
suo fratello a Joharabad, nella provincia del Punjab, il 6 gennaio 1999. Secondo i rapporti, la donna è stata uccisa perché la sua famiglia sospettava che avesse una relazione "illecita" con un vicino. La donna venne giustiziata in nome dell'onore.
Sempre dal medesimo rapporto si ricava che i metodi dei delitti d'onore variano. Nel
Sindh, una kari (letteralmente una "donna nera") e una karo ("un uomo nero") vengono fatti a pezzi con asce e accette, spesso con la complicità della comunità. Nel Punjab, le uccisioni, di solito con la fucilazione, sono più spesso basate su decisioni individuali e compiute in privato. Nella maggior parte dei casi, gli omicidi sono commessi da mariti,
16 padri o fratelli della donna interessata. In alcuni casi, le jirga (consigli tribali) decidono che la donna deve essere uccisa e mandano uomini a compiere l'atto.
Secondo la Commissione non governativa per i diritti umani del Pakistan (HRCP), nel
1998 nel solo Punjab sono state uccise 286 donne per motivi d'onore. La Task Force
Per_2 Speciale per il Sindh dell'HRCP ha ricevuto segnalazioni di 196 casi di uccisioni nel Sindh nel 1998, con 255 morti. Il numero reale di tali omicidi è di gran lunga
[...]
superiore a quelli riportati.
Neppure le donne pakistane all'estero sfuggono alla minaccia dei delitti d'onore. Nel maggio 1999 la Corte Suprema di Nottingham, nel Regno Unito, ha condannato all'ergastolo una donna pakistana e suo figlio per aver ucciso la figlia della donna,
incinta e madre di due figli. era percepita come una vergogna Persona_23 Per_23
per la famiglia avendo avuto una relazione sessuale al di fuori del matrimonio. Secondo quanto riferito, suo fratello ha strangolato mentre sua madre la teneva ferma. Per_23
Benché le donne pakistane di oggi godano di un migliore status rispetto al passato, i miglioramenti sono ancora molto limitati. In particolare, nel 2016 il delitto d'onore è stato parificato, quanto a disvalore, all'ordinario omicidio, benché ancora oggi la pena capitale possa essere sostituita con la pena carceraria laddove intervenga il perdono della famiglia della vittima. È importante sottolineare che a simile risultato si è pervenuti dopo un terribile omicidio di una donna incita, colpita a morte con mattoni da parte di oltre venti membri della sua famiglia, compreso il padre, che dichiarò di averla uccisa in quanto la donna aveva offeso la famiglia contraendo un matrimonio sgradito
(https://web.archive.org/web/20150713002214/http://www.onislam.net/english/news/asi a-pacific/473111-pakistan-ulemas-reject-un-islamic-honor-killings.html).
Il Consiglio degli Ulema pakistani ha emesso una fatwa che dichiara i cosiddetti "delitti d'onore" non islamici e disumani. Alla fatwa, vincolante sotto il profilo religioso, è seguita la modifica normativa. Tuttavia, restano frequenti i casi di donne uccise o picchiate dai loro familiari;
in diversi casi sono i capivillaggio a scegliere. Restano anche frequenti i casi di abuso e di violenza domestica con un numero assai elevato di matrimonio infantile e di matrimonio forzato.
Anche sotto il profilo del matrimonio infantile il Governo ha tentato di porre un argine:
è stato approvato, nell'aprile 2019, un disegno di legge che innalza da 16 a 18 anni l'età minima della donna affinché essa possa contrarre matrimonio ma la norma non è ancora
17 diventata legge (tra le tante fonti si veda: https://ecointernazionale.com/2019/05/niente- piu-spose-bambine-la-svolta-del-pakistan/).
Resta largamente diffuso, in quanto radicato nelle consuetudini sociali e tribali, il fenomeno dei matrimoni precoci. In base ai dati dell'Unicef, il 3% delle bambine pakistane si sposano prima dei 15 anni, il 21% prima dei 18. La provincia del Sindh è quella con il numero più elevato di nozze infantili: la percentuale si attesta intorno al
72% per le ragazze, 25% per i ragazzi.
Nel 2018, la Commissione non governativa per i diritti umani del Pakistan (HRCP) ha contato 845 casi di violenza, ufficiali, non tenendo conto di tutti quelli non denunciati e, quindi, sconosciuti (https://ecointernazionale.com/2019/09/le-donne-pakistane-alla- ricerca-della-liberta/).
Il rapporto Mondiale 2025 con riferimento al Pakistan elaborato da CP_9
(v. Human Rights Watch, World Report, 2025, Events Of 2024,
[...]
https://www.ecoi.net/en/document/2120044.html) evidenzia che la violenza contro le donne e le ragazze – tra cui stupro, omicidio, attacchi con l'acido, violenza domestica, negazione dell'istruzione, molestie sessuali sul lavoro e matrimoni precoci e forzati – è un problema serio in tutto il Pakistan e il governo non ha adottato misure significative in risposta. I difensori dei diritti umani stimano che ogni anno circa 1.000 donne vengano uccise nei cosiddetti "delitti d'onore". Mentre il Pakistan affronta il problema di dati affidabili sulla violenza contro le donne, la vulnerabilità delle donne in Pakistan è stata messa in luce dai resoconti dei media ad agosto, che hanno rilevato che 46 casi di rapimento e violenza sessuale contro le donne sono stati segnalati in un singolo distretto del Punjab, , in un periodo di meno di un mese, dal 1° al 24 luglio. Persona_24
Il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia (UNICEF) stima che 18,9 milioni di donne e ragazze del paese si siano sposate prima dei 18 anni, di cui 4,6 milioni prima dei 15 anni. Nel 2023, l'UNICEF ha rilevato che il 18% delle ragazze e il 5% dei ragazzi si sono sposati prima dei 18 anni. Le ragazze sposate sono spesso costrette a gravidanze pericolose a causa della loro giovane età e delle gravidanze ravvicinate. Le donne appartenenti a minoranze religiose sono particolarmente vulnerabili rispetto ai matrimoni forzati.
Tanti sono stati i casi più recenti di donne uccise, rapite o comunque costrette a matrimoni non voluti.
18 Nel 1999 è venuto alla luce il gravissimo caso di almeno 629 ragazze pakistane che sono state vendute come spose schiave a mariti cinesi, come rilevato da un'inchiesta di
Associated Press, che è riuscita ad avere i rapporti originali delle denunce presentate fin dal 2018, anche da numerose organizzazioni umanitarie (la vicenda è ricostruita sul quotidiano “Repubblica”: https://www.repubblica.it/solidarieta/diritti- umani/2019/12/06/news/pakistan_islamabad_629_spose_schiave_vendute_in_cina-
242712696/).
Risale al 2020 il caso di una ragazzina cristiana di appena 14 anni, di Per_25
Karachi, capitale della provincia del Sindh, che è stata rapita, costretta a convertirsi all'islam e obbligata a sposare il suo rapitore, musulmano (il caso è riportato su https://www.osservatoriodiritti.it/2020/02/04/huma-younus-pakistan/ ).
Nel medesimo anno (v. stessa fonte), sempre nel Sindh, è venuta alla luce la vicenda di una ragazzina indù di 15 anni, sequestrata dalla sua casa a Jacobabad da Persona_26 un uomo musulmano, che l'ha costretta alla conversione e poi l'ha sposata.
Appartiene, poi, al bagaglio di comune conoscenza la vicenda di la Persona_27
diciottenne pakistana, residente, dal 2016, a Novellara, in Italia, uccisa, per mano del padre e dello zio, con la complicità della madre, nella notte tra il 30 aprile e l'1 maggio
2021, perché si era rifiutata di sposare il cugino (tra le innumerevoli fonti si veda la sintesi su https://tg24.sky.it/cronaca/approfondimenti/saman-abbas-storia#06).
Nel dicembre 2022 il Tribunale di Brescia ha condannato alla reclusione per il delitto di maltrattamenti i genitori di una ragazza pakistana di 24 anni che volevano costringerla ad un matrimonio combinato, minacciandola che, altrimenti, avrebbe fatto la fine di Per_
ossia di altra giovane di origini pakistane, cittadina italiana con Per_29 residenza a Brescia: anche lei, che, secondo l'accusa italiana sarebbe stata uccisa in patria dai parenti perché avrebbe rifiutato le nozze combinate
(https://www.rainews.it/articoli/2022/12/nozze-combinate-da-genitori-pakistani- condannati-a-5-anni-per-maltrattamenti-f01e12b7-f907-481a-a55d-bb739c6f6b57.html).
Gli episodi da ultimo riportati evidenziano come la cultura del patriarcato e della mercificazione della donna sia talmente radicata nella tradizione e nello stile di vita e di pensiero della famiglia pakistana da sopravvivere intatta anche quando quest'ultima ponga nuove radici in un Paese occidentale, nel quale quelle tradizioni, ideologie e convinzioni sono completamente sconosciute.
19 5. La domanda di riconoscimento dello status di rifugiato.
Ritenuta la credibilità intrinseca del narrato della richiedente e verificata, senza dubbio, la credibilità estrinseca attraverso un ampio riscontro, per il tramite delle fonti menzionate, della piena coerenza e compatibilità del racconto con il contesto socio- culturale di provenienza, occorre, adesso, verificare se la condizione dell'essere donna e dell'essere, in quanto tale, soggetta all'autorità decisionale del capo famiglia maschio a rischio di persecuzioni fino all'uccisione in caso di disobbedienza possano ricondursi alla previsione normativa invocata.
Sul punto, di recente la Suprema Corte ha statuito che “In tema di protezione internazionale, ai fini del riconoscimento dello "status" di rifugiato politico costituiscono atti di persecuzione basati sul genere, ex artt. 7 e 8, comma 2, lett. f), del
d.lgs. n. 251 del 2007, le violenze subite da una donna per essersi rifiutata di prestare il consenso ad un matrimonio impostole nel paese di provenienza, ove emerga - attraverso
l'acquisizione di informazioni specifiche ed aggiornate sulla condizione delle donne in quel paese - la certezza, la probabilità o anche solo il rischio per la richiedente di subire nuovamente atti di violenza nel caso di rientro, atteso che la coartazione al matrimonio, lungi dal poter essere considerata fatto di natura privata, è ascrivibile nell'ambito della violenza di genere così come riconosciuto, tra l'altro, dagli artt. 3, 37
e 60 della Convenzione di Istanbul del 2011, dalla Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne (CEDAW) del 1979 nonché dalle Linee guida dell'UNHCR sulla persecuzione basata sul genere e tenuto conto, peraltro, che l'appartenenza di genere deve essere considerata, in determinate condizioni, anche come riferibile "ad un particolare gruppo sociale" che può essere oggetto di persecuzione già ai sensi dell'art.
1 della Convenzione di Ginevra” (Cass. n. 16172 del 09/06/2021).
In termini analoghi si è pronunciata la Corte di Giustizia Europea nella sentenza del 16 gennaio 2024, in cui ha chiarito che “L'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che, sulla base delle condizioni esistenti nel paese d'origine, possono essere considerate appartenenti a «un
20 determinato gruppo sociale», come «motivo di persecuzione» che può condurre al riconoscimento dello status di rifugiato, tanto le donne di tale paese nel loro insieme quanto gruppi più ristretti di donne che condividono una caratteristica comune supplementare”.
Nella fattispecie, quindi, considerato che l'appartenenza al genere femminile può configurare quella “appartenenza ad un gruppo sociale” menzionata dall'art. 10 lett. d) citato e tenuto conto del grave contesto socio-economico sopra descritto e della circostanza per cui la ricorrente ha già subito ripetuti atti di violenza da parte dei suoi familiari direttamente – essendo stata ferita dal fratello con un coltello – e indirettamente – avendo patito il ferimento del marito e l'uccisione della suocera per mano dei fratelli – a causa del rifiuto di contrarre matrimonio con il proprio cugino, deve riconoscersi il serio e concreto rischio che la donna, ove rientri in Patria, possa essere vittima di pericolose persecuzioni affinché ella paghi con la vita la propria scelta, che, secondo il sentire della cultura di provenienza, costituisce, per la famiglia, un'offesa e una vergogna che meritano la morte. D'altra parte, la riscontrata inerzia delle Autorità locali, evidenziata in tutte le fonti umanitarie sopra menzionate, e l'assenza di un apparato di protezione efficace (mancando, oltre alle autorità funzionali alla repressione del delitto d'onore, anche e soprattutto quelle funzionali alla prevenzione di simili delitti) rendono evidente che la ricorrente non possa fare affidamento sulla protezione dello Stato di provenienza.
Va, quindi, accolta la domanda tesa al riconoscimento dello status di rifugiato.
Ogni altra questione - relativa alla domanda, riproposta in via subordinata, di riconoscimento della protezione sussidiaria - rimane assorbita nella decisione.
6. Le spese processuali
Quanto alle spese di lite la complessità delle valutazioni da rapportare sempre all'attualità, i mutamenti della giurisprudenza nella materia della protezione internazionale e quelli in punto di riconducibilità dell'appartenenza di genere al novero dei “gruppi sociali”, inducono la Corte a compensare tra le parti le spese di ogni fase e grado di giudizio.
P.Q.M.
La Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Catanzaro, pronunciando in sede di rinvio dalla Suprema Corte di cassazione, ogni contraria istanza, eccezione e difesa
21 disattesa, così provvede:
- riconosce a (cod. fisc.: ) lo status di Parte_2 C.F._1
rifugiato politico;
- compensa tra le parti le spese di ogni fase e grado del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello, Prima Sezione Civile, tenutasi in collegamento da remoto il 14.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
22