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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/11/2025, n. 2569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2569 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 12.11.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 1034/2022 r.g. e vertente tra
(c.f. , ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Amalfa;
e
(c.f. ), in persona del Sindaco e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Spolaor.
Oggetto: crediti di lavoro.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 24.02.2022 esponeva che: Parte_1 con nota n. prot. 908/16/Gab del 5.4.2016, il Controparte_2 Controparte_3
preso atto della necessità di individuare nell'ambito della Area di Vigilanza ulteriori profili
[...] rispetto a quelli già previsti, al fine di una “razionale implementazione del Corpo da attuarsi con procedura di mobilità orizzontale” emanava un atto di indirizzo, invitando il Dirigente della Direzione Affari Generali
Legali e del Personale a porre in essere ogni iniziativa idonea all'istituzione dei profili professionali di
Collaboratore di vigilanza (cat B/3 ex V q.f.) ed Istruttore di vigilanza (Cat. B/1 ex IV q.f.); con deliberazione n. 36/CM del 2 novembre 2016, veniva modificato il Regolamento del Corpo di
Polizia Metropolitana, prevedendo, nell'ambito della Dotazione organica del Corpo, l'istituzione dei
Collaboratori di Polizia Metropolitana cat. B3 e degli Esecutori di Polizia Metropolitana categoria B1; venivano espletate procedure di mobilità interna per titoli ed esami per 20 posti di Esecutore e per 19 posti di Collaboratore, all'esito delle quali il ricorrente, giudicato idoneo, a far data dal 24 luglio 2018 veniva inquadrato nel profilo professionale di Esecutore di Polizia Metropolitana, giusta
Determinazione n. 929/2018, ed assegnato alla V Sezione Polizia Stradale, come si evince dai fogli di servizio a firma del Comandante;
egli e i suoi colleghi adempivano alle mansioni assegnate in forza di tali procedure con abnegazione ed impegno, come risultava anche dal Resoconto del Sindaco Metropolitano per il biennio 2018-2019; con atto di indirizzo n. prot. 1963/19/Gab del 2.8.2019, il Sindaco Metropolitano di invitava CP_1 il Comandante del Corpo a provvedere “ad una rivisitazione dell'impianto regolamentare che preveda l'attribuzione di mansioni e funzioni coerenti con l'inquadramento posseduto e nel rispetto delle disposizioni del CCNL in maniera da non determinare una errata assegnazione di mansioni superiori con possibili effetti sull'Ente; a predisporre una proposta di riorganizzazione del Corpo di p.m. volta alla conforme utilizzazione del personale assegnato nel rispetto dei livelli di inquadramento di cui al vigente CCNL”; con ulteriore atto di indirizzo n. prot. 2433/19/Gab del 2.10.2019, il Sindaco Metropolitano di CP_1 indicava al Comandante del Corpo di operare la rivisitazione del Regolamento che “deve prevedere all'interno del Corpo solo le figure previste dalla declaratoria dell'allegato A del CCNL 31.03.1999 (Cat. D – cat. C)”; con deliberazione n. 37 del 31 ottobre 2019, divenuta esecutiva in data 14 novembre 2019, di approvazione delle modifiche al Regolamento del Corpo della Polizia Metropolitana venivano soppressi i profili professionali di Esecutore e di Istruttore di Polizia Metropolitana;
in esecuzione della predetta deliberazione, con determinazione n.1090 del 19 novembre 2019, egli veniva assegnato alle mansioni di esecutore amministrativo.
Affermava che, con l'adozione di tale modifica regolamentare, con conseguente assegnazione del Pt_1
a nuove e diverse mansioni, l'ente avesse sostanzialmente ed implicitamente assunto che le mansioni di fatto espletate dal ricorrente nell'arco temporale 24 luglio 2018 - 19 novembre 2019 rientrassero nell'ambito del profilo di Agente categoria C, e come tali dovessero essere adeguatamente remunerate.
Spiegava che l'art. 8 CCNL del 14.9.2000, nel caso di svolgimento di mansioni superiori, e per il periodo di svolgimento delle stesse, spettasse solo ed esclusivamente il compenso pari alla differenza tra il trattamento economico stipendiale iniziale del profilo rivestito e quello, sempre iniziale, corrispondente al profilo cui erano correlate le mansioni superiori affidate, con esclusione di ogni beneficio economico ulteriore ed aggiuntivo. Quantificava tale differenza retributiva, inclusa la tredicesima mensilità, in euro
3.312,64.
Invocava altresì il riconoscimento dell'indennità di vigilanza ai sensi dell'art. 37 comma 1 lett. b CCNL
6.7.1995, quantificata in euro 1.040,48.
Chiedeva, previo riconoscimento delle mansioni superiori svolte in categoria C nel periodo 24.07.2018-
19.11.2019, di condannare la a corrispondere al ricorrente a titolo di Controparte_3 differenze stipendiali la somma di € 3.312,64 ed a titolo di indennità di vigilanza la somma di € 1.040,48, ovvero la somma maggiore o minore determinata in corso di causa. Con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
La si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 03.10.2022, Controparte_3 contestando la fondatezza delle domande attoree. In ordine alla ricostruzione dei fatti, precisava che il Regolamento approvato con deliberazione n. 36 del
2 novembre 2016 prevedeva l'istituzione di due nuove figure (Collaboratori di Polizia Metropolitana, categoria B/3; Esecutori di Polizia Metropolitana, categoria B/1) oltre la dotazione organica, e che il ricorrente, a seguito della procedura di mobilità, era stato assegnato alla sezione V Polizia Stradale con la qualifica di “Esecutore di Polizia Metropolitana”.
Eccepiva che parte ricorrente, senza nulla affermare, né provare, sulle mansioni dallo stesso svolte, erroneamente ritenesse che, per effetto della soppressione dei profili professionali di Esecutore e
Istruttore di Polizia Metropolitana nel nuovo regolamento del 2019, fosse stato implicitamente ammesso che le mansioni svolte dallo stesso, sotto la vigenza del vecchio regolamento, rientrassero nel profilo professionale di categoria C.
Contestava l'assunto di controparte secondo cui nel Corpo di Polizia Metropolitana non potevano essere inquadrati dipendenti con profilo giuridico B1 e/o B3, cui attribuire mansioni corrispondenti al livello di inquadramento, essendo ciò espressamente previsto dal regolamento del 2016, emanato in conformità
a quanto previsto dal CCNL 1999 e dalla l.r. 17/1990.
Contestava altresì l'importo rivendicato ex adverso, la richiesta economica concernente le differenze retributive maturate dal ricorrente, nonché la dovutezza dell'indennità di vigilanza in ragione delle asserite mansioni superiori svolte, sia per la mancanza di prova in ordine al loro svolgimento, che per la mancanza dei presupposti indicati dalla legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale.
Concludeva chiedendo di ritenere e dichiarare inammissibile e comunque infondato il ricorso di Pt_1
, e ritenere non dovute le richieste economiche da egli avanzate, con conseguente rigetto del
[...] ricorso, e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Con note a trattazione scritta del 15.11.2023 il ha prodotto i verbali di accertamento di violazione Pt_1 del codice della strada, i verbali di violazione in materia di conferimento rifiuti e la valutazione del dipendente resa dal Dirigente Comandante della Polizia Metropolitana per l'anno 2018.
L'udienza del 12.11.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa richiamando ex art. 118 disp. Att. precedente di questo Tribunale che si condivide (sent. 1287 del 2023).
2. Al fine di valutare la fondatezza delle pretese attoree, occorre premettere che la legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale è rappresentata dalla l. 65/1986, la quale, oltre a prevedere l'adozione di appositi regolamenti comunali disciplinanti il corpo di polizia municipale (art. 4), dispone, all'art. 12, che anche “Gli enti locali diversi dai comuni svolgono le funzioni di polizia locale di cui sono titolari, anche
a mezzo di appositi servizi…”.
L'art. 6, inoltre, riconosce alla legislazione regionale la possibilità di intervenire in materia di polizia municipale, nel rispetto delle norme e dei principi stabiliti nella legge quadro. Il legislatore siciliano ha integrato la normativa nazionale con propria l.r. 17/1990. La in Controparte_3 attuazione delle superiori disposizioni, dispone di un proprio Corpo di Polizia Metropolitana, già Polizia
Provinciale, la cui organizzazione generale e le cui funzioni sono disciplinate da appositi regolamenti.
Ebbene, a seguito di atto di indirizzo prot. 908/16/GAB del 5.4.2016, con deliberazione n. 36 del
2.11.2016 veniva approvato il nuovo regolamento del Corpo di Polizia Metropolitana, che prevedeva nella propria struttura, all'art. 13, anche le figure dei Collaboratori di Polizia Metropolitana cat. B3 e degli Esecutori di Polizia Metropolitana cat. B1.
All'esito di una procedura di mobilità orizzontale, il ricorrente, già in possesso del profilo professionale di “Esecutore amministrativo”, veniva inquadrato nel profilo professionale di “Esecutore di Polizia
Metropolitana”, cat. B1, p.e. B3 (Determinazione n. 929 del 24.07.2018), con assegnazione presso la Per_ Sezione V Polizia Stradale (cfr. fogli di servizio a firma del Comandante ). Parte_2
A seguito di alcuni atti di indirizzo emanati dal Sindaco Metropolitano (prot. 1963/19/GAB del 2.8.2019
e 2433/19/GAB del 2.10.2019), con Deliberazione n. 37 del 31.10.2019 veniva approvato il nuovo
Regolamento del Corpo di Polizia Metropolitana, che non prevedeva più le figure di Collaboratori di
Polizia Metropolitana cat. B3 ed Esecutori di Polizia Metropolitana cat. B1.
Il , conseguentemente, veniva inquadrato nel profilo professionale di “Esecutore amministrativo”, Pt_1 categoria giuridica B1 (determinazione prot. 1090 del 19.11.2019).
Il ricorrente rivendica il diritto alle differenze retributive maturate dal 24.07.2018 al 19.11.2019 per aver svolto mansioni superiori riconducibili alla categoria contrattuale C.
Si evidenzia preliminarmente che “il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass. civ. 3.11.2020, n. 26593; Cass. civ., 21.5.2003, n. 8025).
In particolare, “il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale, non gravando sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore (Cass. n. 1012/2003, fra le molte conformi)
e di conseguenza restando ininfluente ogni ulteriore considerazione circa l'idoneità dell'offerta probatoria da parte dell'Ente”
(Cass. civ., sez. lav., 1.3.2021, n.5536).
Ebbene, il ricorrente afferma di aver svolto mansioni superiori di agente di polizia metropolitana, ma non descrive né fornisce alcuna prova delle mansioni in concreto svolte, facendo discendere la richiesta di riconoscimento delle differenze retributive tra il livello di inquadramento B e quello superiore C esclusivamente sulla base della sequenza degli atti procedimentali che hanno condotto alla modifica del regolamento del Corpo di Polizia Metropolitana nel 2019.
Tuttavia, anche da tale documentazione non può desumersi automaticamente la prova dello svolgimento delle superiori mansioni.
Nel primo atto di indirizzo n. prot. 1963/19/GAB del 2.8.2019, il Sindaco Metropolitano evidenziava che “La relazione del Segretario generale mette in luce una difforme utilizzazione del personale di cat. B/B3 rispetto a quello che era l'intento dell'Amministrazione ossia "incrementare i servizi esterni e internalizzare 'il servizio ausiliare di prevenzione e controllo faunistico e venatorio nelle zone di riserva".
L'intento di questa Amministrazione è quello di ricondurre l'attività della polizia metropolitana nelle sue funzioni preordinate dalla legge nel rispetto delle norme contrattuali di riferimento al fine di evitare l'insorgere di pretese e/o rivendicazioni in ordine ai livelli d'inquadramento e ad indennità connesse alle funzioni di fatto assegnate.
Tutto ciò comporta la necessità che il Comandante provveda:
1. Ad una rivisitazione dell'impianto regolamentare che preveda l'attribuzione di mansioni e funzioni coerenti con l'inquadramento posseduto e nel rispetto delle disposizioni del
CCNL in maniera da non determinare una errata assegnazione di mansioni superiori con possibili effetti negativi sull'ente.
2. A predisporre una proposta di riorganizzazione del Corpo di p.m. volta alla conforme utilizzazione del personale assegnato nel rispetto dei livelli di inquadramento di cui al vigente CCNL.
3. Di approntare un urgente piano operativo con le attività programmate e la relativa utilizzazione di tutto il personale, dettagliando le funzioni assegnate per ciascuno di essi”.
Con il successivo atto di indirizzo prot. 2433/19/GAB del 2.10.2019, il Sindaco Metropolitano precisava i termini del precedente atto disponendo che:
“
1. La rivisitazione dell'impianto regolamentare deve prevedere all'interno del Corpo solo le figure previste dalla declaratoria dell'allegato A del CCNL 31.03.1999 (cat. D-Cat.C).
2. Nell'ambito del redigendo regolamento potrà prevedersi, l'eventuale utilizzo del personale di categoria B per specifici progetti, di natura temporanea, legati alla viabilità alla tutela dell'ambiente ovvero ad altre attività di valenza nell'ambito territoriale, in ragione dei relativi fabbisogni.
3. Il Com.te avrà cura di predisporre, con immediatezza, una proposta di riorganizzazione del Corpo di p.m. volta alla conforme utilizzazione del personale assegnato nel rispetto dei livelli di inquadramento di cui al vigente CCNL e di approntare un urgente piano operativo con le attività programmate e la relativa utilizzazione di tutto il personale, dettagliando le funzioni assegnate per ciascuno di essi.
4. La Direzione risorse umane dovrà provvedere nell'ambito del piano del fabbisogno alla modifica dei profili professionali inerenti la cat. B1 e B3 di esecutori e di collaboratori di polizia metropolitana in ragione delle particolari esigenze di garantire relativi servizi operativi nel territorio della città metropolitana inerenti in via prioritaria i settori viabilità e ambiente”.
Il nuovo art. 13 del regolamento del 2019, dando attuazione alle superiori direttive, ha individuato nell'organizzazione del Corpo di Polizia Metropolitana, oltre al personale di categoria C e D, altre figure professionali, prevedendo che “All'interno del Servizio di Polizia Metropolitana può essere impiegato personale amministrativo addetto ai servizi interni, nella misura individuata dall'Ente con specifico provvedimento sindacale.
Per specifici progetti, richiesti e approvati dall'Amministrazione, inerenti la sicurezza stradale e la tutela ambientale e per altre attività di valenza nell'ambito territoriale può essere assegnato in via temporanea, alla polizia metropolitana personale di cat. B, con comprovata esperienza, per lo svolgimento di attività, rispettivamente, amministrative ausiliarie ed esecutive nel rispetto, comunque, delle mansioni afferenti alla categoria di appartenenza e previste dalla declaratoria dell'allegato
“A” del CCNL 31.3.1999”.
L'esame comparato dei superiori atti smentisce la ricostruzione offerta da parte ricorrente.
In primo luogo, dal semplice rilievo del Sindaco circa un difforme utilizzo del personale di categoria
B/B3 non può automaticamente e genericamente desumersi che tutti i lavoratori appartenenti a tale categoria abbiano svolto mansioni superiori, in assenza di prova circa le mansioni concretamente svolte da ciascun singolo lavoratore.
In secondo luogo, non corrisponde al vero che le posizioni lavorative di categoria B siano state integralmente abrogate con esclusiva previsione di posizioni di categoria C e D. È infatti specificamente indicato nell'atto di indirizzo che, nell'ambito del redigendo regolamento avrebbe potuto prevedersi l'eventuale utilizzo del personale di categoria B per specifici progetti, di natura temporanea, legati alla viabilità alla tutela dell'ambiente ovvero ad altre attività di valenza nell'ambito territoriale, in ragione dei relativi fabbisogni, con previsione di modificare i profili professionali inerenti la cat. B1 e B3 di esecutori e di collaboratori di polizia metropolitana in ragione delle particolari esigenze di garanzia dei servizi operativi nel territorio della città metropolitana inerenti in via prioritaria i settori viabilità e ambiente. Il nuovo regolamento ha recepito, come detto, il superiore atto di indirizzo, prevedendo comunque la permanenza di eventuali posizioni lavorative in categoria B.
Nulla può dunque eccepirsi in ordine alla validità dell'inquadramento del lavoratore dapprima come
“Esecutore di Polizia Metropolitana”, cat. B1 (figura espressamente prevista dal regolamento del 2016),
e poi come “Esecutore amministrativo”, medesima categoria, IV Direzione “Servizi Tecnici Generali”,
a seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento del 2019, “nelle more dell'entrata in vigore della nuova
Struttura Organizzativa dell'Ente e per far fronte alle esigenze di cui al punto 4 dell'atto di indirizzo del Sindaco
Metropolitano” (cfr. Determinazione n. 1090 del 19.11.2019).
Costituiva invece onere del lavoratore provare lo svolgimento di mansioni corrispondenti a quelle di agente di polizia metropolitana, cat. C, in luogo di quelle di collaboratore di categoria B, al fine di poter rivendicare le differenze retributive richieste ai sensi dell'art. 8 CCNL 14.9.2000 e dell'art. 52 d.lgs. n.
165/2001, onere non assolto nel caso di specie.
Non può valere a sopperire alla carenza probatoria la semplice allegazione del resoconto del Sindaco metropolitano per l'anno 2019, che fa riferimento ai risultati conseguiti dal Corpo di Polizia
Metropolitana nel suo complesso, senza tuttavia fornire alcuna indicazione di rilievo in ordine alle attività in concreto svolte dagli Esecutori o Collaboratori di Polizia Metropolitana, e, in ultimo, dal ricorrente.
Inoltre con riferimento alla documentazione prodotta con le note a trattazione scritta del 21.09.2023 si richiama la sentenza della Corte di Appello di Messina n. 776/2024 .
Orbene il ricorrente non spiega se la propria richiesta sia stata inoltrata a CM prima di iniziare il giudizio di primo grado, né produce la richiesta e men che meno la risposta negativa della controparte. A ciò si aggiunga che egli avrebbe dovuto quantomeno descrivere in ricorso le mansioni espletate e fare presente di avere chiesto la documentazione ricevendone rifiuto.
La decadenza dalla prova è pertanto pacifica.
Il problema non è tuttavia dato dalla decadenza, quanto dalla tardività delle allegazioni. Il Giudice del lavoro (Cass. SS.UU. 11353/2004) deve infatti azionare i propri poteri istruttori d'ufficio sempre entro i limiti del principio dispositivo e dunque con riguardo ai fatti allegati dalle parti ed acquisiti al processo in modo rituale. Nel caso di specie il ricorso non contiene alcuna descrizione concreta delle mansioni svolte, ma solo dei servizi ai quali il lavoratore ha asserito di essere stato destinato. Egli, richiamando il resoconto del biennio 2018/19, ha descritto l'attività del personale di polizia Parte_3 metropolitana nel suo insieme, consistente in 324 controlli ambito venatorio con 32 sequestri, 315 controlli ambientali con 6 verbali, 130 controlli nell'area Capo Peloro e 93 verbali su auto e Pt_4 motocicli, 30 sanzioni demani marittimo, 1.000 verbali circa di contestazione violazioni al codice della strada.
Non ha tuttavia allegato quali fossero le attività a lui personalmente ascrivibili.
Va comunque rilevato che dalla documentazione prodotta si evince che nessuno dei verbali prodotti reca la sola firma del ricorrente. In ciascuna delle attività ivi menzionate la sottoscrizione risulta sempre accoppiata a quella di altro o (più spesso) altri dipendenti. La sottoscrizione non dimostra dunque che il ricorrente abbia svolto attività "in piena autonomia" (come egli asserisce) e assumendone le relative responsabilità.
Diversa conclusione non può trarsi dai fogli contenenti le valutazioni formulate dal comandante nei confronti del ricorrente ove non si evince se l'attività prestata dal sia stata svolta in autonomia Pt_1 essendo genericamente indicato che lo stesso nell'anno 2018 si è occupato di “esecuzione delle attività con nuovo e vecchio gestionale per le sanzioni C.D.S., rapporti con l'utenza, Poste, Motorizzazione,
Ufficio Entrate e Serit, Compilazione atti amministrativi”.
3. L'accertata carenza probatoria impone altresì il rigetto della domanda volta al riconoscimento dell'indennità di vigilanza di cui all'art. 37, c. 1, lett. b), CCNL 1995, riconosciuta “a tutto il personale dell'area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali, in possesso dei requisiti e per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65…(ovvero funzioni di polizia giudiziaria, servizio di polizia stradale, funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, con attribuzione prefettizia della qualifica di agente di pubblica sicurezza); al restante personale dell'area di vigilanza non svolgente le funzioni di cui all'articolo
5 della citata legge n. 65 del 1986…”. L'indennità di cui al primo periodo viene riconosciuta infatti al solo personale dell'area di vigilanza che, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza conferita dal Prefetto, esercita in modo concreto tutte le funzioni previste dagli artt. 5 e 10 della legge n. 65/1986.
L'indennità di cui al secondo periodo può essere corrisposta solo al personale in possesso di uno degli specifici profili professionali dell'area della vigilanza (cat. C), per il solo fatto del profilo posseduto, non essendone possibile l'estensione anche ad altre figure professionali, anche se assimilabili, non rientranti tuttavia nella nozione di “area della vigilanza”, come contrattualmente definita. Il ricorrente non ha provato lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 5 legge n. 65/1986, né la sua appartenenza all'area della vigilanza ovvero, in ogni caso, lo svolgimento delle relative mansioni ed il possesso dei relativi requisiti (come da dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 31.3.1999).
Il ricorso deve essere, in definitiva, integralmente rigettato.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore della resistente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi, tenuto conto della limitata attività processuale espletata.
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta le domande;
- condanna alla rifusione delle spese giudiziali in favore della , Parte_1 Controparte_3 che liquida in € 1.313,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Messina, lì 13.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino