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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/06/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1422/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella indicata in epigrafe vertente
TRA
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. NAPOLEONI Parte_1
SARA, la quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. SQUEGLIA Controparte_1
FRANCESCO, il quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06/06/2023, il ricorrente ha esposto: - di aver contratto matrimonio con la resistente in data 10/08/1998; - che, dallo stesso, sono nati due figli: Per_1
(20/02/1999) e (11/04/2001); - che con sentenza parziale n. 1447/2011 veniva pronunciato Per_2
il divorzio tra le parti e, con successiva sentenza definitiva, venivano adottati i provvedimenti accessori;
- che, precisamente, veniva previsto un contributo di mantenimento a carico del padre in favore dei figli pari ad € 420,00 mensili, oltre al 60% delle spese straordinarie, e un assegno divorzile
1 in favore della moglie pari ad € 150,00 mensili;
- che, medio tempore, le proprie condizioni economiche sono peggiorate;
- di essere titolare di un negozio di parrucchiere a Spoleto;
- che il proprio fatturato annuo, al netto delle imposte, delle spese fisse e dello stipendio dei quattro dipendenti, è pari a circa mille euro mensili;
- che a partire dall'anno 2020, a seguito della pandemia, il proprio guadagno è notevolmente diminuito;
- che, nel frattempo, sono aumentate anche le esigenze della terza figlia del ricorrente, nata nel 2009 e oggi adolescente;
- di aver investito notevoli risorse per consentire ai due figli della coppia di formarsi e di inserirsi nel mondo del lavoro;
- che Per_1
soffre di un disturbo psichiatrico;
- che, in quanto tale, potrebbe beneficiare di un qualche tipo di sussidio statale;
- che la resistente è una donna ancora giovane e con un'ottima e referenziata formazione nel settore estetico;
- che, pertanto, la stessa è abile al lavoro;
- di essere gravato dal pagamento di una rata mensile di mutuo di € 430,00; - di non essere più in grado, ad oggi, di ottemperare agli obblighi di mantenimento assunti.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto revocarsi l'assegno divorzile previsto in favore della resistente ed il contributo di mantenimento previsto in favore dei figli;
in subordine, ha chiesto ridursi detto mantenimento ad € 200,00 mensili (ovvero € 100,00 per ciascun figlio).
Si è costituita la resistente, la quale si è opposta alla domanda del ricorrente esponendo: - che non sussiste una sopravvenienza idonea a giustificare il mutamento delle condizioni del divorzio;
- di non essersi mai potuta realizzare professionalmente in quanto, a seguito della separazione, si è trovata sola nell'accudimento dei figli;
- che è affetto da psicosi delirante cronica, una patologia Per_1
che lo rende pericoloso per sé stesso e per gli altri;
- che la necessità di assistere il primo figlio della coppia le impedisce di impegnarsi in qualunque tipo di attività lavorativa;
- di sopravvivere grazie al reddito di cittadinanza e al mantenimento versato dal ricorrente;
- che il secondo figlio della coppia,
, ha accettato qualunque tipo di occupazione e, allo stato, lavora per la raccolta dei rifiuti con Per_2
contratto a tempo determinato con scadenza a gennaio 2024; - che la narrazione svolta dal ricorrente circa la sua capacità economica appare inverosimile;
- che lo stesso ha un negozio di parrucchiere e quattro dipendenti, paga il mutuo della casa in cui vive e versa il mantenimento ed è, pertanto, impossibile che dalla propria attività ricavi solo € 500,00 mensili;
- di essersi attivata per il riconoscimento dell'invalidità di ma, in caso di attribuzione di un sussidio, questo non Per_1 farebbe venir meno l'obbligo di mantenimento da parte del padre.
Tanto premesso, parte resistente ha chiesto rigettarsi le domande avanzate dal ricorrente.
All'esito dell'udienza dell'08.11.2023, disposta per la comparizione personale delle parti, il giudice delegato ha confermato la disciplina in essere.
La causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
Ciò posto, le domande di parte ricorrente sono infondate e, pertanto, vanno rigettate.
2 Invero, il non ha fornito prova certa e tranquillizzante del riferito peggioramento della Pt_1
propria condizione economica.
Innanzitutto, non vi è prova del volume d'affari del negozio di parrucchiere dallo stesso condotto in società (cfr. dichiarazioni del ricorrente rese all'udienza dell'08.11.2023) né del peggioramento dell'andamento di tale attività e dei propri redditi dalla data del divorzio (2011) sino alla domanda di modifica.
A ben vedere, parte ricorrente non ha prodotto la documentazione reddituale afferente all'epoca del divorzio e, pertanto, non è possibile apprezzare l'attendibilità del riferito peggioramento né è possibile determinare che incidenza abbiano avuto le allegate accresciute esigenze della figlia del ricorrente sulla condizione economica dello stesso.
Deve, peraltro, rilevarsi che la ricostruzione operata dal circa la propria capacità Pt_1 economica lascia spazio a qualche perplessità: questi, con poco più di € 500,00 mensili (cfr. dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022) sarebbe in grado di contribuire al nuovo nucleo familiare, da cui è nata una figlia, (2009), di versare una rata di mutuo di € 430,00 e di Per_3 ottemperare all'obbligo di mantenimento versando mensilmente la somma di € 570,00.
Tali elementi lasciano presumere una capacità reddituale del ricorrente superiore a quella dichiarata.
Con riguardo ai figli della coppia occorre osservare quanto segue.
Dagli atti di causa e dalle allegazioni delle parti è emerso che è inabile al lavoro in Per_1 quanto affetto da una patologia psichiatrica per la quale gli è stata riconosciuta un'invalidità dell'80%.
Peraltro, come sostenuto da parte resistente, l'eventuale indennità di accompagnamento riconosciuta al figlio portatore di inabilità, in quanto costituente misura assistenziale pubblica diretta a pareggiare o quantomeno diminuire l'incidenza dei maggiori costi derivanti dalla patologia e non ad aumentare il reddito del percipiente, non costituisce risorsa economica valutabile per la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del genitore convivente, essendo questo diretto a fare fronte alle esigenze ordinarie e straordinarie del figlio secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia (Cass. civ. sez. I, ordinanza n. 10423 del 19/04/2023).
Con riguardo al secondo figlio della coppia, , è pacifico tra le parti che lo stesso, allo Per_2
stato disoccupato, si è impegnato nelle più disparate attività lavorative.
Pertanto, tenuto conto dell'età del ragazzo (24 anni) e dell'impegno da questi profuso per inserirsi nel mondo del lavoro, il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti per confermare la previsione in suo favore di un contributo di mantenimento a carico del ricorrente.
In definitiva, va confermato il contributo di mantenimento a carico del padre in favore dei due
3 figli della coppia così come previsto in sede di divorzio.
Va, altresì, confermata la previsione di un assegno divorzile in favore della resistente non essendo intervenuti, rispetto alla data del divorzio, significativi fattori sopravvenuti idonei a giustificarne la revoca ovvero la riduzione.
Avuto riguardo alla natura della controversia ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 10.02.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanni D'Onofrio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella indicata in epigrafe vertente
TRA
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. NAPOLEONI Parte_1
SARA, la quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. SQUEGLIA Controparte_1
FRANCESCO, il quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06/06/2023, il ricorrente ha esposto: - di aver contratto matrimonio con la resistente in data 10/08/1998; - che, dallo stesso, sono nati due figli: Per_1
(20/02/1999) e (11/04/2001); - che con sentenza parziale n. 1447/2011 veniva pronunciato Per_2
il divorzio tra le parti e, con successiva sentenza definitiva, venivano adottati i provvedimenti accessori;
- che, precisamente, veniva previsto un contributo di mantenimento a carico del padre in favore dei figli pari ad € 420,00 mensili, oltre al 60% delle spese straordinarie, e un assegno divorzile
1 in favore della moglie pari ad € 150,00 mensili;
- che, medio tempore, le proprie condizioni economiche sono peggiorate;
- di essere titolare di un negozio di parrucchiere a Spoleto;
- che il proprio fatturato annuo, al netto delle imposte, delle spese fisse e dello stipendio dei quattro dipendenti, è pari a circa mille euro mensili;
- che a partire dall'anno 2020, a seguito della pandemia, il proprio guadagno è notevolmente diminuito;
- che, nel frattempo, sono aumentate anche le esigenze della terza figlia del ricorrente, nata nel 2009 e oggi adolescente;
- di aver investito notevoli risorse per consentire ai due figli della coppia di formarsi e di inserirsi nel mondo del lavoro;
- che Per_1
soffre di un disturbo psichiatrico;
- che, in quanto tale, potrebbe beneficiare di un qualche tipo di sussidio statale;
- che la resistente è una donna ancora giovane e con un'ottima e referenziata formazione nel settore estetico;
- che, pertanto, la stessa è abile al lavoro;
- di essere gravato dal pagamento di una rata mensile di mutuo di € 430,00; - di non essere più in grado, ad oggi, di ottemperare agli obblighi di mantenimento assunti.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto revocarsi l'assegno divorzile previsto in favore della resistente ed il contributo di mantenimento previsto in favore dei figli;
in subordine, ha chiesto ridursi detto mantenimento ad € 200,00 mensili (ovvero € 100,00 per ciascun figlio).
Si è costituita la resistente, la quale si è opposta alla domanda del ricorrente esponendo: - che non sussiste una sopravvenienza idonea a giustificare il mutamento delle condizioni del divorzio;
- di non essersi mai potuta realizzare professionalmente in quanto, a seguito della separazione, si è trovata sola nell'accudimento dei figli;
- che è affetto da psicosi delirante cronica, una patologia Per_1
che lo rende pericoloso per sé stesso e per gli altri;
- che la necessità di assistere il primo figlio della coppia le impedisce di impegnarsi in qualunque tipo di attività lavorativa;
- di sopravvivere grazie al reddito di cittadinanza e al mantenimento versato dal ricorrente;
- che il secondo figlio della coppia,
, ha accettato qualunque tipo di occupazione e, allo stato, lavora per la raccolta dei rifiuti con Per_2
contratto a tempo determinato con scadenza a gennaio 2024; - che la narrazione svolta dal ricorrente circa la sua capacità economica appare inverosimile;
- che lo stesso ha un negozio di parrucchiere e quattro dipendenti, paga il mutuo della casa in cui vive e versa il mantenimento ed è, pertanto, impossibile che dalla propria attività ricavi solo € 500,00 mensili;
- di essersi attivata per il riconoscimento dell'invalidità di ma, in caso di attribuzione di un sussidio, questo non Per_1 farebbe venir meno l'obbligo di mantenimento da parte del padre.
Tanto premesso, parte resistente ha chiesto rigettarsi le domande avanzate dal ricorrente.
All'esito dell'udienza dell'08.11.2023, disposta per la comparizione personale delle parti, il giudice delegato ha confermato la disciplina in essere.
La causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
Ciò posto, le domande di parte ricorrente sono infondate e, pertanto, vanno rigettate.
2 Invero, il non ha fornito prova certa e tranquillizzante del riferito peggioramento della Pt_1
propria condizione economica.
Innanzitutto, non vi è prova del volume d'affari del negozio di parrucchiere dallo stesso condotto in società (cfr. dichiarazioni del ricorrente rese all'udienza dell'08.11.2023) né del peggioramento dell'andamento di tale attività e dei propri redditi dalla data del divorzio (2011) sino alla domanda di modifica.
A ben vedere, parte ricorrente non ha prodotto la documentazione reddituale afferente all'epoca del divorzio e, pertanto, non è possibile apprezzare l'attendibilità del riferito peggioramento né è possibile determinare che incidenza abbiano avuto le allegate accresciute esigenze della figlia del ricorrente sulla condizione economica dello stesso.
Deve, peraltro, rilevarsi che la ricostruzione operata dal circa la propria capacità Pt_1 economica lascia spazio a qualche perplessità: questi, con poco più di € 500,00 mensili (cfr. dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022) sarebbe in grado di contribuire al nuovo nucleo familiare, da cui è nata una figlia, (2009), di versare una rata di mutuo di € 430,00 e di Per_3 ottemperare all'obbligo di mantenimento versando mensilmente la somma di € 570,00.
Tali elementi lasciano presumere una capacità reddituale del ricorrente superiore a quella dichiarata.
Con riguardo ai figli della coppia occorre osservare quanto segue.
Dagli atti di causa e dalle allegazioni delle parti è emerso che è inabile al lavoro in Per_1 quanto affetto da una patologia psichiatrica per la quale gli è stata riconosciuta un'invalidità dell'80%.
Peraltro, come sostenuto da parte resistente, l'eventuale indennità di accompagnamento riconosciuta al figlio portatore di inabilità, in quanto costituente misura assistenziale pubblica diretta a pareggiare o quantomeno diminuire l'incidenza dei maggiori costi derivanti dalla patologia e non ad aumentare il reddito del percipiente, non costituisce risorsa economica valutabile per la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del genitore convivente, essendo questo diretto a fare fronte alle esigenze ordinarie e straordinarie del figlio secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia (Cass. civ. sez. I, ordinanza n. 10423 del 19/04/2023).
Con riguardo al secondo figlio della coppia, , è pacifico tra le parti che lo stesso, allo Per_2
stato disoccupato, si è impegnato nelle più disparate attività lavorative.
Pertanto, tenuto conto dell'età del ragazzo (24 anni) e dell'impegno da questi profuso per inserirsi nel mondo del lavoro, il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti per confermare la previsione in suo favore di un contributo di mantenimento a carico del ricorrente.
In definitiva, va confermato il contributo di mantenimento a carico del padre in favore dei due
3 figli della coppia così come previsto in sede di divorzio.
Va, altresì, confermata la previsione di un assegno divorzile in favore della resistente non essendo intervenuti, rispetto alla data del divorzio, significativi fattori sopravvenuti idonei a giustificarne la revoca ovvero la riduzione.
Avuto riguardo alla natura della controversia ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 10.02.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanni D'Onofrio
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