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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 08/08/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA SEZIONE LAVORO
composta da dr. Fabrizio RIGA - Presidente estensore dr.ssa Anna Maria TRACANNA - Consigliere dr. Massimo DE CESARE - Consigliere
all'udienza di discussione del 03 aprile 2025, tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 224/24 R.G.
TRA
, , , , Parte_1 Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
, , , Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 [...]
, , , , CP_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
, , , , CP_11 CP_12 CP_13 Controparte_14 CP_15
, , ,
[...] CP_16 Controparte_17 Controparte_18 CP_19
, , , ,
[...] CP_20 Controparte_21 CP_22 Parte_3
[...] elett.te domicil.ti in Campobasso, Via Monforte, n. 7 rappr. e dif. dall'Avv.to Domenico de Angelis giusta procura in atti APPELLANTI E
Controparte_23 elett.te domicil.ta presso l'indirizzo PEC del difensore rappr. e dif. dall'Avv.to Fabio Nieddu giusta procura in atti APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del 27.02.2024 del Tribunale di Lanciano.
1 Conclusioni: come da note congiunte di udienza del 25.03.2025.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 15.05.2024 Parte_1 Parte_2
,
[...] Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
,
[...] CP_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
,
[...] Controparte_9 CP_10 CP_11 CP_12
, , , CP_13 Controparte_14 CP_15 CP_16 CP_17
, ,
[...] Controparte_18 Controparte_19 CP_20 [...]
, , proponevano appello avverso la CP_21 CP_22 Parte_3 sentenza emessa in data 27.03.2024, depositata in pari data e non notificata, con cui il Tribunale di Lanciano, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato le domande dei ricorrenti, tutti dipendenti della Asl n. 2 di Lanciano – Vasto – Chieti con qualifica di infermieri, in servizio presso il P.O. di , volte a far accertare il diritto dei CP_23 ricorrenti ad usufruire del servizio mensa o, in mancanza, di un servizio sostitutivo e la mancata istituzione di entrambi da parte della Asl, con conseguente condanna della convenuta al risarcimento, in favore di controparte, dei danni subiti.
Gli appellanti censuravano la sentenza per avere il Tribunale ritenuto infondata la domanda dei ricorrenti, in quanto finalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni per equivalente, anziché in forma specifica, senza considerare che la domanda era finalizzata in primo luogo a far accertare il diritto dei ricorrenti, in quanto inseriti in turni di lavoro di durata superiore a sei ore, ad usufruire del servizio mensa e che, proprio perché il diritto alla fruizione del servizio mensa o del buono pasto sostitutivo non ha natura retributiva e non è, di conseguenza, monetizzabile, i ricorrenti si erano limitati a chiedere il risarcimento dei danni per il mancato guadagno determinato dall'inadempimento della Asl.
Si costituiva in giudizio la Asl n. 2, di Lanciano – Vasto – Chieti, la quale sosteneva la correttezza della sentenza impugnata e chiedeva, di conseguenza, il rigetto dell'appello.
Con istanza congiunta dell'08.01.2025 i difensori delle parti facevano presente che le parti avevano raggiunto un accordo e chiedevano l'anticipazione dell'udienza di discussione ai fini della definizione del giudizio, avanzando contestuale istanza ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C..
All'esito dell'odierna udienza, tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., preso atto delle note depositate congiuntamente dai difensori delle parti in data 25.03.2025, la causa è stata decisa come da dispositivo.
2 Motivi della decisione
Avendo i difensori delle parti concordemente dichiarato che la controversia è stata definita mediante formalizzazione di un accordo in sede stragiudiziale, in riforma della sentenza impugnata, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Le spese di lite del doppio grado devono essere interamente compensate tra le parti, così come previsto nell'accordo dalle medesime raggiunto.
P. Q. M.
La Corte
in riforma della sentenza impugnata, dichiara cessata la materia del contendere;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado.
Il Presidente estensore (dr. Fabrizio Riga)
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