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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 08/10/2025, n. 1337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1337 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa LL AL Presidente rel.
dr.ssa Barbara Fatale Consigliera
dr.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliera
-nelle cause riunite in grado di appello al numero 303 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con gli avv.ti MUSCARI FRANCESCO TOMAIOLI, VARANI MANUELA Pt_1
appellante
E
, con l'avv. FORTUNATO AGOSTINO, Controparte_1
Appellato-appellante incidentale
Oggetto: appelli avverso la sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n. 317/2022 , pubblicata in data 14/10/2022; indennità covid 19.
FATTO.
1. Con ricorso depositato in data 07.04.2021, il sig. ha convenuto l' Controparte_1 Pt_1 davanti al Giudice del Lavoro di Paola, esponendo:
a) di aver lavorato alle dipendenze della società “Lido Europa Sas di Palazzo Domenica & C.”, con la qualifica di bagnino, inquadrato secondo il CCNL per i dipendenti da aziende alberghiere, pubblici esercizi, stabilimenti balneari, alberghi diurni, imprese di viaggio e turismo, campeggi e villaggi turistici, presso l'attività “Lido Europa” in Tortora (CS), con contratto di lavoro a tempo determinato dal 01.07.2018 al 31.08.201;
1 b) di essere stato, altresì, dipendente della società “A. Mollo Srl”, con la qualifica di addetto a montaggio, presso l'attività “Lido La Perla” in Praia a Mare (CS), con contratto di lavoro a tempo determinato dal 20.05.2019 al 15.06.2019, successivamente prorogato fino al 15.09.2019;
c) di essere stato, inoltre, dipendente della società “Idrosystem Srl”, con la qualifica di assistente bagnanti, quinto livello, inquadrato secondo il CCNL stabilimenti balneari – confcommercio, presso l'attività “Lido Charenel” in Praia a Mare (CS), con contratto di lavoro a tempo determinato dal 01.07.2020 al 31.08.2020;
d) di aver presentato in data 12.12.2020 domanda amministrativa per l'indennità una tantum prevista dall'art. 15, comma 5, del D.l. n. 137/2020, indicando, tuttavia, erroneamente che la domanda medesima era formulata ai sensi dell'art. 15, comma 2 del medesimo decreto-legge;
e) di aver inoltre presentato domanda amministrativa in data 15.12.2020 per l'indennità una tantum prevista dall'art. 9, comma 5, del D.l. n. 157/2020;
f) che entrambe le domande sono state respinte stante l'asserita assenza dei presupposti di legge, ed in particolare, per incompatibilità con la percezione della PI e del Reddito di
Cittadinanza.
Dopo avere tanto esposto, ha chiesto accertarsi il proprio diritto al riconoscimento delle indennità di cui all'art. 15, comma 5, del D.L. n. 137/2020, come convertito in Legge n. 176/2020, ed all'art 9, comma 5, del D.L. n. 157/2020; con conseguente condanna dell' , al pagamento dell'importo CP_2 complessivo di € 2.000,00.
2.Nella resistenza dell' , il Tribunale: Pt_1
-ha rigettato la richiesta di indennità covid prevista dall'art.15 comma V cosi motivando:
Per quanto concerne la domanda amministrativa presentata il 12.12.2020 si osserva quanto segue.
Parte ricorrente ha formulato la domanda amministrativa ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.l. n.
137/2020, che stabilisce che: “Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, nè di rapporto di lavoro dipendente, nè di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro.”
L' ha rigettato la domanda in quanto alla data di entrata in vigore della disposizione CP_2
2 richiamata il ricorrente era percettore di PI (cfr. all. dal 15.10.2020 al 21.01.2021. . Sul Pt_1 punto parte ricorrente ha eccepito che in realtà intendeva formulare la domanda ai sensi del successivo comma 5 dell'art. 15, il quale non prevede la percezione della PI quale motivo ostativo al riconoscimento della prestazione emergenziale. Tuttavia, tale circostanza risulta priva di pregio ai fini della decisione, in quanto la domanda amministrativa è stata comunque proposta ai sensi del solo comma 2, e non invece ai sensi del comma 5, per cui in assenza di domanda amministrativa per la prestazione prevista da tale ultima disposizione, non può surrettiziamente farsi valere in questa sede un diverso richiamo normativo. Pertanto, in ordine alla domanda relativa al diritto alla percezione dell'indennità prevista dall'art. 15, comma 2, del D.l. n.
137/2020, il ricorso è infondato>;
-ha accolto la domanda dell'indennità prevista dall'art. 9, comma 5, del D.l. n. 157/2020 così motivando: La norma richiamata stabilisce che: “Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro: a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
c) assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente”. Il ricorrente ha fornito la prova del possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa in esame, ed in particolare, di aver lavorato come dipendente nel settore del turismo per almeno trenta giornate nel periodo dal
2019 ad ottobre 2020 (cfr all. parte ricorrente contratti e ); di aver lavorato nel medesimo CP_3 settore come dipendente nel corso dell'anno 2018 per almeno trenta giornate (cfr. contratto con comunicazione Unilav 2018); di non essere titolare di pensione o di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del decreto del 30.11.2020 (cfr. Estratto contributivo del ricorrente, da cui si evince che in quel periodo percepiva la PI).L' ha rigettato la domanda Pt_1 amministrativa in applicazione dell'art. 84, comma 13, del decreto-legge n. 34 del 2020, che ha previsto che ai lavoratori beneficiari delle indennità COVID-19, appartenenti a nuclei familiari già percettori del Reddito di cittadinanza, la misura dell'indennità spetta in misura ridotta ad integrazione del Reddito di cittadinanza fino a concorrenza con quanto spettante per l'indennità.
Ebbene, va evidenziato che l'art. 84, comma 13 del D.l. n. 34/2020 prevede l'applicazione del suddetto meccanismo di integrazione del beneficio del Reddito di Cittadinanza fino a concorrenza
3 con la misura dell'indennità Covid-19 in ordine alle indennità introdotte e stabilite dal decreto medesimo. Tuttavia, tale previsione, in assenza di richiamo espresso da parte del successivo D.l. n.
157/2020 non può trovare applicazione anche in relazione alle indennità regolate da tale ultimo decreto-legge, che null'altro prevede oltre i requisiti innanzi enunciati e di cui il ricorrente è in possesso. Peraltro, si rileva che parte ricorrente ha dedotto e provato di non essere percettore del beneficio del Reddito di Cittadinanza (cfr. all. Estratto della pagina personale del ricorrente dal sito internet – consultazione RDC), mentre l' non ha fornito alcuna prova della Pt_1 Pt_1 percezione di tale beneficio da parte di taluno dei membri del nucleo familiare del ricorrente, né ha indicato il nome del presunto titolare della prestazione.>
3. La sentenza è stata appellata sia dall' , con ricorso depositato in data 4.4.2023 iscritto al Pt_1
n.R.G. 303/23; sia dal , in via principale con separato appello iscritto al n. 329/23 (riunito al CP_1
n. 303/23) e in via incidentale nell'ambito del procedimenton.303/23.
4.Instauratosi ritualmente il contraddittorio, il Collegio ha trattato le cause riunite con le forme di cui all'art.127 ter cpc e all'esito del deposito delle note scritte, ha deliberato la seguente decisione.
DIRITTO.
5.L' ha censurato la statuizione di condanna alla corresponsione dell'indennità covid- 19 Pt_1 prevista dall'art. 9, comma 5, del D.l. n. 157/2020, ribadendo di avere provato che
[...]
faceva parte di un nucleo percettore di reddito di cittadinanza e che tale situazione, CP_1 peraltro incontestata dal ricorrente, era ostativa al riconoscimento della provvidenza in oggetto <In analogia a quanto previsto per le indennità COVID-19 di cui all'articolo 84 del decreto Rilancio
Italia e di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020, la disposizione di cui all'articolo 84, comma 13, del decreto-legge n. 34 del 2020, ha previsto che ai lavoratori beneficiari delle indennità COVID-19, appartenenti a nuclei familiari già percettori del Reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell'indennità COVID-19, in luogo del versamento dell'indennità COVID-19 si procede ad integrare il beneficio del Reddito di cittadinanza, fino all'ammontare della stessa indennità, dovuto per ciascuna mensilità.>.
5.1-L'appello dell' è infondato. Pt_1
5.1.1-Ritiene la Corte condivisibilmente con il Tribunale che il meccanismo di integrazione del beneficio del Reddito di Cittadinanza fino alla concorrenza con la misura dell'indennità Covid-19, è
4 stato introdotto dall' art. 84, comma 13 del D.l. n. 34/2020 con riferimento esplicito alle indennità e stabilite dal decreto medesimo per categorie specifiche di lavoratori (Lavoratori dipendenti e autonomi che avevano cessato, ridotto o sospeso l'attività a causa della pandemia;
Liberi professionisti con partita IVA attiva iscritti alla Gestione separata;
Collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata;
Lavoratori stagionali del turismo e delle terme;
Soggetti già beneficiari dell'indennità di marzo 2020) tra le quali non risulta inclusa quella dei lavoratori a tempo determinato.
Sicchè in assenza di richiamo espresso da parte del successivo D.l. n. 157/2020 ( che all'art. 9 prevedeva un'indennità onnicomprensiva una tantum dell'importo di 1.000 euro a favore dei
lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali al ricorrere di specifiche condizioni, ossia titolari di un contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del turismo o degli stabilimenti termali, aver svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non essere titolari, alla data di entrata in vigore del D.L. 157/2020, di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato né di pensione),
l'art.84 comma 13 cit. non può essere applicato nella presente fattispecie.
5.1.2-D'altra parte, anche a volere condividere il ragionamento dell' , si rileva che l'art. 84 Pt_1 comma 13 cit. stabilisce non già una incompatibilità assoluta dell'indennità covid con il reddito di cittadinanza ma assoggetta la prima ad un meccanismo di integrazione. Stabilisce infatti che ove l'ammontare del beneficio in godimento ( reddito di cittadinanza) risulti inferiore a quello dell'indennità di cui ai medesimi commi del presente articolo, in luogo del versamento dell'indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
e 10 non sono compatibili con il beneficio del reddito di cittadinanza in godimento pari o superiore
a quello dell'indennità>.
Ne discende che al fine di escludere il riconoscimento dell'indennità Covid, non è sufficiente allegare che il nucleo familiare del richiedente è percettore del reddito di cittadinanza ma è necessario provarne l' ammontare pari o superiore all'importo dell'indennità predetta..
E nella specie alcuna prova è stata offerta dall' , a ciò onerato ai sensi dell'art. 2697 del CP_2
Codice Civile, trattandosi di fatto impeditivo della pretesa azionata dal ricorrente.
5 6. ha, a sua volta, appellato la sentenza nella parte in cui ha rigettato Controparte_1 la domanda di pagamento dell'indennità covid prevista dall'art.15 comma V comma, D.L. n.
137/2020.
Con il gravame principale e incidentale ha , sostanzialmente, insistito nell'argomento che per mero errore avrebbe, nell'istanza presentata all' il 12.12.2020, fatto riferimento all'art.15 Pt_1 comma 2 anziché al comma V.
Ha, quindi, addebitato al Tribunale di non avere considerato che:
-in sede di riesame, in tre occasioni, aveva rappresentato all' che era stata erroneamente Pt_1 presentata la domanda quale lavoratore stagionale anziché quale lavoratore a tempo determinato e aveva chiesto la modifica della categoria;
-l' , all'esito del riesame, aveva rigettato l'istanza perché percettore di reddito di Pt_1 cittadinanza.
-che ricorrono – ed è stata fornita idonea prova della loro sussistenza - tutti i requisiti di legge per il riconoscimento delle indennità richieste (“- è stato titolare di due contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo nel periodo 01.01.2019 – 30.11.2020; .. nell'anno 2018, è stato titolare di contratto di lavoro a tempo determinato e/o stagionale nel settore del turismo;
.. il contratto di lavoro relativo all'anno 2018 ha avuto una durata di circa due mesi;
- i contratti di lavoro relativi agli anni 2019 e 2020 hanno avuto una durata complessiva di circa sei mesi;
- il codice Ateco dei datori di lavoro è , rientrante nelle attività turistiche;
- alla data del Numer_1
29.10.2020, non era titolare di pensione nè di rapporto di lavoro dipendente..si veda estratto conto previdenziale allegato al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado)”
6.1.Anche le censure del vanno respinte. CP_1
A tal fine è sufficiente rilevare che non è configurabile alcun errore materiale nella domanda amministrativa del 12.12.2020, giacchè in essa il si è espressamente qualificato come CP_1 lavoratore stagionale e ha allegato soltanto i contratti stagionali.
Anche a volere qualificare l'istanza di riesame del gennaio 2021 come nuova domanda di pagamento dell'indennità prevista dal comma 5 dell'art. 15 cit., giacchè essa contiene l'indicazione della posizione di lavoratore a tempo determinato ed è corredata dei relativi contratti a termine, non può farsi a meno di rilevare che è comunque tardiva rispetto al termine perentorio fissato per la sua presentazione dal comma 7 dell'art. 15 ( 30 novembre 2020).
6 7.Conclusivamente la sentenza va confermata.
8.Le spese vanno compensate avuto riguardo alla reciproca soccombenza.
9.Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico di entrambi gli appellanti , salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, proposti dall' e da Pt_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n. 317/2022 , CP_1 pubblicata in data 14/10/2022 , così provvede:
- rigetta gli appelli e , per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-compensa le spese del grado;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, co.
1-quater d.p.r. 115/02, come modif. dalla legge 228/2012, per il versamento, da parte degli appellanti dell'ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13 co.
1-bis dpr n.115 cit.
Così deciso nella camera di consiglio dell'8.10.2025.
La Presidente est.
LL AL
7
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa LL AL Presidente rel.
dr.ssa Barbara Fatale Consigliera
dr.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliera
-nelle cause riunite in grado di appello al numero 303 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con gli avv.ti MUSCARI FRANCESCO TOMAIOLI, VARANI MANUELA Pt_1
appellante
E
, con l'avv. FORTUNATO AGOSTINO, Controparte_1
Appellato-appellante incidentale
Oggetto: appelli avverso la sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n. 317/2022 , pubblicata in data 14/10/2022; indennità covid 19.
FATTO.
1. Con ricorso depositato in data 07.04.2021, il sig. ha convenuto l' Controparte_1 Pt_1 davanti al Giudice del Lavoro di Paola, esponendo:
a) di aver lavorato alle dipendenze della società “Lido Europa Sas di Palazzo Domenica & C.”, con la qualifica di bagnino, inquadrato secondo il CCNL per i dipendenti da aziende alberghiere, pubblici esercizi, stabilimenti balneari, alberghi diurni, imprese di viaggio e turismo, campeggi e villaggi turistici, presso l'attività “Lido Europa” in Tortora (CS), con contratto di lavoro a tempo determinato dal 01.07.2018 al 31.08.201;
1 b) di essere stato, altresì, dipendente della società “A. Mollo Srl”, con la qualifica di addetto a montaggio, presso l'attività “Lido La Perla” in Praia a Mare (CS), con contratto di lavoro a tempo determinato dal 20.05.2019 al 15.06.2019, successivamente prorogato fino al 15.09.2019;
c) di essere stato, inoltre, dipendente della società “Idrosystem Srl”, con la qualifica di assistente bagnanti, quinto livello, inquadrato secondo il CCNL stabilimenti balneari – confcommercio, presso l'attività “Lido Charenel” in Praia a Mare (CS), con contratto di lavoro a tempo determinato dal 01.07.2020 al 31.08.2020;
d) di aver presentato in data 12.12.2020 domanda amministrativa per l'indennità una tantum prevista dall'art. 15, comma 5, del D.l. n. 137/2020, indicando, tuttavia, erroneamente che la domanda medesima era formulata ai sensi dell'art. 15, comma 2 del medesimo decreto-legge;
e) di aver inoltre presentato domanda amministrativa in data 15.12.2020 per l'indennità una tantum prevista dall'art. 9, comma 5, del D.l. n. 157/2020;
f) che entrambe le domande sono state respinte stante l'asserita assenza dei presupposti di legge, ed in particolare, per incompatibilità con la percezione della PI e del Reddito di
Cittadinanza.
Dopo avere tanto esposto, ha chiesto accertarsi il proprio diritto al riconoscimento delle indennità di cui all'art. 15, comma 5, del D.L. n. 137/2020, come convertito in Legge n. 176/2020, ed all'art 9, comma 5, del D.L. n. 157/2020; con conseguente condanna dell' , al pagamento dell'importo CP_2 complessivo di € 2.000,00.
2.Nella resistenza dell' , il Tribunale: Pt_1
-ha rigettato la richiesta di indennità covid prevista dall'art.15 comma V cosi motivando:
Per quanto concerne la domanda amministrativa presentata il 12.12.2020 si osserva quanto segue.
Parte ricorrente ha formulato la domanda amministrativa ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.l. n.
137/2020, che stabilisce che: “Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, nè di rapporto di lavoro dipendente, nè di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro.”
L' ha rigettato la domanda in quanto alla data di entrata in vigore della disposizione CP_2
2 richiamata il ricorrente era percettore di PI (cfr. all. dal 15.10.2020 al 21.01.2021. . Sul Pt_1 punto parte ricorrente ha eccepito che in realtà intendeva formulare la domanda ai sensi del successivo comma 5 dell'art. 15, il quale non prevede la percezione della PI quale motivo ostativo al riconoscimento della prestazione emergenziale. Tuttavia, tale circostanza risulta priva di pregio ai fini della decisione, in quanto la domanda amministrativa è stata comunque proposta ai sensi del solo comma 2, e non invece ai sensi del comma 5, per cui in assenza di domanda amministrativa per la prestazione prevista da tale ultima disposizione, non può surrettiziamente farsi valere in questa sede un diverso richiamo normativo. Pertanto, in ordine alla domanda relativa al diritto alla percezione dell'indennità prevista dall'art. 15, comma 2, del D.l. n.
137/2020, il ricorso è infondato>;
-ha accolto la domanda dell'indennità prevista dall'art. 9, comma 5, del D.l. n. 157/2020 così motivando: La norma richiamata stabilisce che: “Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro: a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
c) assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente”. Il ricorrente ha fornito la prova del possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa in esame, ed in particolare, di aver lavorato come dipendente nel settore del turismo per almeno trenta giornate nel periodo dal
2019 ad ottobre 2020 (cfr all. parte ricorrente contratti e ); di aver lavorato nel medesimo CP_3 settore come dipendente nel corso dell'anno 2018 per almeno trenta giornate (cfr. contratto con comunicazione Unilav 2018); di non essere titolare di pensione o di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del decreto del 30.11.2020 (cfr. Estratto contributivo del ricorrente, da cui si evince che in quel periodo percepiva la PI).L' ha rigettato la domanda Pt_1 amministrativa in applicazione dell'art. 84, comma 13, del decreto-legge n. 34 del 2020, che ha previsto che ai lavoratori beneficiari delle indennità COVID-19, appartenenti a nuclei familiari già percettori del Reddito di cittadinanza, la misura dell'indennità spetta in misura ridotta ad integrazione del Reddito di cittadinanza fino a concorrenza con quanto spettante per l'indennità.
Ebbene, va evidenziato che l'art. 84, comma 13 del D.l. n. 34/2020 prevede l'applicazione del suddetto meccanismo di integrazione del beneficio del Reddito di Cittadinanza fino a concorrenza
3 con la misura dell'indennità Covid-19 in ordine alle indennità introdotte e stabilite dal decreto medesimo. Tuttavia, tale previsione, in assenza di richiamo espresso da parte del successivo D.l. n.
157/2020 non può trovare applicazione anche in relazione alle indennità regolate da tale ultimo decreto-legge, che null'altro prevede oltre i requisiti innanzi enunciati e di cui il ricorrente è in possesso. Peraltro, si rileva che parte ricorrente ha dedotto e provato di non essere percettore del beneficio del Reddito di Cittadinanza (cfr. all. Estratto della pagina personale del ricorrente dal sito internet – consultazione RDC), mentre l' non ha fornito alcuna prova della Pt_1 Pt_1 percezione di tale beneficio da parte di taluno dei membri del nucleo familiare del ricorrente, né ha indicato il nome del presunto titolare della prestazione.>
3. La sentenza è stata appellata sia dall' , con ricorso depositato in data 4.4.2023 iscritto al Pt_1
n.R.G. 303/23; sia dal , in via principale con separato appello iscritto al n. 329/23 (riunito al CP_1
n. 303/23) e in via incidentale nell'ambito del procedimenton.303/23.
4.Instauratosi ritualmente il contraddittorio, il Collegio ha trattato le cause riunite con le forme di cui all'art.127 ter cpc e all'esito del deposito delle note scritte, ha deliberato la seguente decisione.
DIRITTO.
5.L' ha censurato la statuizione di condanna alla corresponsione dell'indennità covid- 19 Pt_1 prevista dall'art. 9, comma 5, del D.l. n. 157/2020, ribadendo di avere provato che
[...]
faceva parte di un nucleo percettore di reddito di cittadinanza e che tale situazione, CP_1 peraltro incontestata dal ricorrente, era ostativa al riconoscimento della provvidenza in oggetto <In analogia a quanto previsto per le indennità COVID-19 di cui all'articolo 84 del decreto Rilancio
Italia e di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020, la disposizione di cui all'articolo 84, comma 13, del decreto-legge n. 34 del 2020, ha previsto che ai lavoratori beneficiari delle indennità COVID-19, appartenenti a nuclei familiari già percettori del Reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell'indennità COVID-19, in luogo del versamento dell'indennità COVID-19 si procede ad integrare il beneficio del Reddito di cittadinanza, fino all'ammontare della stessa indennità, dovuto per ciascuna mensilità.>.
5.1-L'appello dell' è infondato. Pt_1
5.1.1-Ritiene la Corte condivisibilmente con il Tribunale che il meccanismo di integrazione del beneficio del Reddito di Cittadinanza fino alla concorrenza con la misura dell'indennità Covid-19, è
4 stato introdotto dall' art. 84, comma 13 del D.l. n. 34/2020 con riferimento esplicito alle indennità e stabilite dal decreto medesimo per categorie specifiche di lavoratori (Lavoratori dipendenti e autonomi che avevano cessato, ridotto o sospeso l'attività a causa della pandemia;
Liberi professionisti con partita IVA attiva iscritti alla Gestione separata;
Collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata;
Lavoratori stagionali del turismo e delle terme;
Soggetti già beneficiari dell'indennità di marzo 2020) tra le quali non risulta inclusa quella dei lavoratori a tempo determinato.
Sicchè in assenza di richiamo espresso da parte del successivo D.l. n. 157/2020 ( che all'art. 9 prevedeva un'indennità onnicomprensiva una tantum dell'importo di 1.000 euro a favore dei
lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali al ricorrere di specifiche condizioni, ossia titolari di un contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del turismo o degli stabilimenti termali, aver svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non essere titolari, alla data di entrata in vigore del D.L. 157/2020, di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato né di pensione),
l'art.84 comma 13 cit. non può essere applicato nella presente fattispecie.
5.1.2-D'altra parte, anche a volere condividere il ragionamento dell' , si rileva che l'art. 84 Pt_1 comma 13 cit. stabilisce non già una incompatibilità assoluta dell'indennità covid con il reddito di cittadinanza ma assoggetta la prima ad un meccanismo di integrazione. Stabilisce infatti che ove l'ammontare del beneficio in godimento ( reddito di cittadinanza) risulti inferiore a quello dell'indennità di cui ai medesimi commi del presente articolo, in luogo del versamento dell'indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
e 10 non sono compatibili con il beneficio del reddito di cittadinanza in godimento pari o superiore
a quello dell'indennità>.
Ne discende che al fine di escludere il riconoscimento dell'indennità Covid, non è sufficiente allegare che il nucleo familiare del richiedente è percettore del reddito di cittadinanza ma è necessario provarne l' ammontare pari o superiore all'importo dell'indennità predetta..
E nella specie alcuna prova è stata offerta dall' , a ciò onerato ai sensi dell'art. 2697 del CP_2
Codice Civile, trattandosi di fatto impeditivo della pretesa azionata dal ricorrente.
5 6. ha, a sua volta, appellato la sentenza nella parte in cui ha rigettato Controparte_1 la domanda di pagamento dell'indennità covid prevista dall'art.15 comma V comma, D.L. n.
137/2020.
Con il gravame principale e incidentale ha , sostanzialmente, insistito nell'argomento che per mero errore avrebbe, nell'istanza presentata all' il 12.12.2020, fatto riferimento all'art.15 Pt_1 comma 2 anziché al comma V.
Ha, quindi, addebitato al Tribunale di non avere considerato che:
-in sede di riesame, in tre occasioni, aveva rappresentato all' che era stata erroneamente Pt_1 presentata la domanda quale lavoratore stagionale anziché quale lavoratore a tempo determinato e aveva chiesto la modifica della categoria;
-l' , all'esito del riesame, aveva rigettato l'istanza perché percettore di reddito di Pt_1 cittadinanza.
-che ricorrono – ed è stata fornita idonea prova della loro sussistenza - tutti i requisiti di legge per il riconoscimento delle indennità richieste (“- è stato titolare di due contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo nel periodo 01.01.2019 – 30.11.2020; .. nell'anno 2018, è stato titolare di contratto di lavoro a tempo determinato e/o stagionale nel settore del turismo;
.. il contratto di lavoro relativo all'anno 2018 ha avuto una durata di circa due mesi;
- i contratti di lavoro relativi agli anni 2019 e 2020 hanno avuto una durata complessiva di circa sei mesi;
- il codice Ateco dei datori di lavoro è , rientrante nelle attività turistiche;
- alla data del Numer_1
29.10.2020, non era titolare di pensione nè di rapporto di lavoro dipendente..si veda estratto conto previdenziale allegato al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado)”
6.1.Anche le censure del vanno respinte. CP_1
A tal fine è sufficiente rilevare che non è configurabile alcun errore materiale nella domanda amministrativa del 12.12.2020, giacchè in essa il si è espressamente qualificato come CP_1 lavoratore stagionale e ha allegato soltanto i contratti stagionali.
Anche a volere qualificare l'istanza di riesame del gennaio 2021 come nuova domanda di pagamento dell'indennità prevista dal comma 5 dell'art. 15 cit., giacchè essa contiene l'indicazione della posizione di lavoratore a tempo determinato ed è corredata dei relativi contratti a termine, non può farsi a meno di rilevare che è comunque tardiva rispetto al termine perentorio fissato per la sua presentazione dal comma 7 dell'art. 15 ( 30 novembre 2020).
6 7.Conclusivamente la sentenza va confermata.
8.Le spese vanno compensate avuto riguardo alla reciproca soccombenza.
9.Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico di entrambi gli appellanti , salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, proposti dall' e da Pt_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n. 317/2022 , CP_1 pubblicata in data 14/10/2022 , così provvede:
- rigetta gli appelli e , per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-compensa le spese del grado;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, co.
1-quater d.p.r. 115/02, come modif. dalla legge 228/2012, per il versamento, da parte degli appellanti dell'ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13 co.
1-bis dpr n.115 cit.
Così deciso nella camera di consiglio dell'8.10.2025.
La Presidente est.
LL AL
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