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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 05/05/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
Sezione Civile
All'udienza del 5.5.2025, dinanzi al giudice dott.ssa Maria Anna Altamura, assistita dal funzionario dott.ssa Marianna Vangi, nella causa iscritta al n. 4045/2023 r.g., sono presenti l'avv. Antonio EM per parte attrice, e l'avv. Angelo Parte_1
Colangelo e l'avv. Ermanno Leggieri per parte convenuta, , corrente Controparte_1 in Trani alla Via Gisotti n. 5– Via Caposele n. 51. I difensori discutono oralmente la causa riportandosi ai propri scritti difensivi e alle conclusioni in essi contenute, di cui chiedono l'accoglimento. L'avv. Leggieri fa presente che non sussiste la colpa grave del CP_1 che ha riposto fiducia nell'operato dell'ex amministratore, senza propria colpa. L'avv.
EM precisa che la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. è stata determinata dal fatto che il Condominio ha insistito nelle proprie tesi già chiaramente infondate, comunque rinuncia alla stessa in questa sede. I difensori indicano che non saranno presenti alla lettura del dispositivo per motivi professionali.
Il giudice sentiti i procuratori delle parti, al termine della discussione orale, si ritira in camera di consiglio per la decisione ed alle ore 15.40 dà lettura della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. senza la presenza delle parti. La sentenza viene allegata al presente verbale come sua parte integrante.
Il giudice
Maria Anna Altamura
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Maria Anna Altamura, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4045/2023 r.g., proposta
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio EM, Parte_1
-attore-
CONTRO
corrente in Trani alla Via Gisotti n. 5 – Via Caposele n. 51, in Controparte_1 persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo
Colangelo e dall'avv. Ermanno Leggieri,
-convenuto-
All'udienza del 5.5.2025 la causa è decisa con lettura del dispositivo e contestuale motivazione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni delle parti come da verbale di udienza che costituisce parte integrante della presente sentenza.
Brevi ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione giusta il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Trani il Parte_1 Controparte_1 corrente in Trani alla via Gisotti, n. 5 – via Caposele, impugnando la delibera dell'assemblea dei condomini del 22-23.6.2022, di cui chiedeva l'annullamento, perché nulla/annullabile e del tutto illegittima ed infondata in fatto ed in diritto.
Allegava di essere proprietario di due unità immobiliari (appartamento e box garage) facenti parte del fabbricato ubicato in Trani alla via Gisotti, n. 5 – via Caposele, n. 51, denominato , e di aver fatto richiesta di accesso alla documentazione Controparte_1 condominiale, con istanza inoltrata via pec del 19.7.2023 all'amministratore pro tempore,
2 con cui chiedeva di prendere visione ed estrarre copia delle convocazioni, delle deliberazioni e di ogni altra documentazione relativa e/o connessa ai lavori straordinari riguardanti le facciate condominiali. In riscontro a detta richiesta, con comunicazione a mezzo racc. a.r. datata 17.8.2023, l'amministratore spediva, tra l'altro, copia della delibera assembleare del 22-23.6.2022, giammai comunicata all'attore; dal relativo verbale il EM risultava assente all'adunanza del 22/23.6.2022.
in data 6.9.2023, presentava presso l'Organismo di Conciliazione del Parte_1
Foro di Trani istanza di mediazione, poi introduceva il presente giudizio allegando che la deliberazione dell'assemblea del del 22-23.6.2022 fosse nulla e/o Controparte_1 annullabile, invalida, illegittima ed inefficace per i seguenti motivi:
- violazione degli art. 66 disp. att. cod. civ. e 1136, comma 6, c.c., per omessa, tardiva o incompleta convocazione all'avente diritto a partecipare all'assemblea;
- violazione dell'art. 1136 c.c. e dell'art. 38 del Regolamento di condominio per carenza del quorum costitutivo, per superamento del numero massimo di deleghe previsto, perché un condomino, contrariamente alla clausola regolamentare che cristallizzava il limite massimo di due deleghe, era portatore di quattro deleghe;
- nullità per mancata sottoscrizione dal segretario di assemblea;
- violazione dell'art. 1135, comma 1, n. 4 c.c. per omessa costituzione del “fondo speciale” obbligatorio pur avendo l'assemblea deliberato l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria e/o innovazioni non urgenti da realizzare sulle parti comuni del fabbricato CP_2
- violazione dell'art. 1136 per mancata indicazione dei quorum deliberativi, per omissione circa il tipo di votazione e/o relative alla individuazione dei singoli condomini assenzienti o dissenzienti o al valore delle rispettive quote;
- violazione degli artt. 1136 e 1120 c.c. e del decoro architettonico, per l'eliminazione totale degli elementi ceramici posti sui due prospetti interni dello stabile, entrambi prospicienti il mare e visibili anche dall'esterno, questione che avrebbe dovuto essere votata almeno dalla maggioranza dei partecipanti al condominio rappresentanti i 2/3 del valore dell'edificio.
Concludeva chiedendo di dichiarare nulla, o comunque annullabile, e conseguentemente annullare in tutto e/o limitatamente ai punti nn. 2) e 3) dell'ordine del giorno la deliberazione assembleare impugnata del 22-23.6.2022, adottare ogni altra opportuna determinazione e/o provvedimento anche in relazione alla denunciata violazione del decoro architettonico, con condanna del convenuto al pagamento delle spese CP_1 di lite con distrazione al procuratore antistatario.
3 Instaurato il contraddittorio, si costituiva il convenuto contestando le avverse CP_1 domande, di cui chiedeva il rigetto. Negava l'esistenza di vizi della delibera impugnata dal momento che:
- era stato regolarmente convocato all'assemblea del 22-23.6.2022, Parte_1
“come da documentazione che gli scriventi si riservano di produrre appena l'amministratore pro tempore, in regime di prorogatio (SI.ra ), la invierà Parte_2 giusta richiesta formalizzata”;
- regolare era il quorum costitutivo della assemblea;
- i lavori straordinari di cui alla delibera impugnata erano stati tutti regolarmente pagati a stato di avanzamento, per cui non vi era più ragione per ritenere nulla delibera;
- nessuna violazione dell'art. 1136 c.c. sussisteva relativamente alla mancata indicazione del quorum deliberativo, trattandosi di una semplificazione operata dagli estensori del verbale di assemblea, per cui, in assenza di verbalizzazione attestante i condomini astenuti o con voto contrario, doveva intendersi l'approvazione avvenuta all'unanimità dei presenti;
- nessuna ripercussione negativa sull'insieme armonico dell'aspetto dello stabile e/o mutamento delle sue originali linee architettoniche era ravvisabile dall'esecuzione (già integralmente avvenuta e pagata) dei lavori deliberati nell'assemblea impugnata.
Concludeva chiedendo di accertare l'assenza dei requisiti per la dichiarazione di nullità dell'assemblea tenutasi il 23.6.2022, per l'effetto di rigettare la domanda dall'attore, nonché quella diretta ad ottenere l'annullamento della stessa delibera, con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
La causa era istruita con produzione documentale e, ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria né orale né tecnica, era fissata udienza per la discussione. All'odierna udienza, a seguito della discussione orale delle parti, la causa
è decisa nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., con lettura del dispositivo e contestuale motivazione.
* * * * * * *
Si premette la tempestività dell'impugnazione della delibera, essendo stato introdotto il procedimento di mediazione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del verbale di assemblea all'attore dall'amministratore pro tempore del condominio, a seguito di istanza di accesso alla documentazione condominiale.
La delibera deve essere annullata.
4 Assorbente è, infatti, la mancata comunicazione al EM della convocazione alla assemblea del 22-23.6.2022.
“La mancata comunicazione a taluno dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporta l'annullabilità della delibera condominiale;
ne consegue che la legittimazione a domandare il relativo annullamento spetta, ai sensi degli artt. 1441 e 1324 c.c., unicamente al singolo avente diritto pretermesso, sul quale grava l'onere di dedurre e provare, in caso di contestazione,
i fatti dai quali l'omessa comunicazione risulti” (Cass. Sez. 2, 10.3.2020, n. 6735).
Chiarito sulla base dei principi espressi nella pronuncia della Corte di legittimità a Sezioni
Unite, n. 4806 del 7.3.2005, che la mancata comunicazione a taluno dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, non comporta la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale, è inevitabile concludere che la legittimazione a domandare il relativo annullamento spetti, ai sensi degli artt. 1441 e 1324 c.c., unicamente al singolo avente diritto pretermesso. L'interesse del condomino che faccia valere un vizio di annullabilità, e non di nullità, di una deliberazione dell'assemblea, non può, infatti, ridursi al mero interesse alla rimozione dell'atto, ovvero ad un'astratta pretesa di sua assoluta conformità al modello legale, ma deve essere espressione di una sua posizione qualificata, diretta ad eliminare la situazione di obiettiva incertezza, che quella delibera genera quanto all'esistenza dei diritti e degli obblighi da essa derivanti. La Riforma del 2012, con la modifica dell'art. 66 disp. att. c.c., comma 3, ha, poi, tratto le necessarie conseguenze sotto il profilo processuale dalla sistemazione della fattispecie dell'omessa convocazione nell'ambito dei rimedi sostanziali operata da Cass. Sez. U, Sentenza n. 4806/2005.
L'art. 66, comma 3, disp att. c.c., statuisce, infatti, che: “l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.”
Al condomino non ritualmente avvisato, il quale invochi l'annullamento, deve spettare l'onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, i fatti dai quali l'omessa comunicazione risulti, in coerenza con i principi generali in tema di annullamento dell'atto e con le regole di distribuzione del carico istruttorio poste dall'art. 2697 c.c..
5 La posizione di condomino del EM risulta dalla documentazione versata in atti (cfr. tra l'altro atto di proprietà degli immobili nell'edificio condominiale). Dal verbale di assemblea del 23.6.2022, poi, risulta che il EM era assente durante l'adunanza; risulta anche che non abbia ricevuto la comunicazione della convocazione.
Viene documentato dall'attore l'accesso agli atti del con richiesta anche delle CP_1 convocazioni delle assemblee condominiali, oltre che delle delibere e viene documentato come nella missiva di risposta l'amministratore pro tempore non trasmetteva anche la convocazione per l'assemblea del 22-23.6.2022.
Ora, a fronte di ciò, parte convenuta non ha specificamente contestato la mancata convocazione dell'attrice all'assemblea oggetto di giudizio, né l'avvenuta conoscenza della stessa, da parte dell'attore, solo a seguito della comunicazione dell'amministratore pro tempore datata 17.8.2023.
La circostanza che a seguito della richiesta di accesso alla documentazione del anche riferita esplicitamente alle convocazioni assembleari, unico riscontro CP_1 da parte delle amministratore pro tempore era la trasmissione dei verbali della assemblea straordinaria del 16.1.2023 e del 23.6.2023 e della ripartizione relativa alla pitturazione dei frontalini dei balconi e alla eliminazione delle piastrelle e rifacimento delle facciate senza trasmissione delle comunicazioni di convocazione pur richieste è elemento forte di dimostrazione della omessa convocazione dell'attore con riferimento alla assemblea di cui si discute. La generica contestazione del convenuto, che si costituiva senza CP_1 documentare la avvenuta convocazione, ma asserendo che la stessa era stata richiesta al proprio amministratore in carica in regime di prorogatio, nonché la allegazione nelle successive memorie ex art. 171 ter c.p.c. di non aver ricevuto riscontro dallo stesso amministratore sulla convocazione inviata all'attore danno ragione della eccezione del
EM.
In materia di onere probatorio a carico del convenuto, deve specificarsi che CP_1
“qualora il condomino impugni la deliberazione assembleare lamentando la mancata menzione della regolarità delle convocazioni, la prova che tutti i condomini siano stati tempestivamente avvisati incombe sul non potendosi porre a carico del CP_1 condomino l'onere di una dimostrazione negativa, quale quella dell'omessa osservanza dell'obbligo di convocare l'universalità dei condomini, trattandosi di elemento costitutivo della validità della delibera” (cfr. Cass. Sez. 6, 24.10.2014, n. 22685).
Pertanto, il vizio afferente alla mancata convocazione di parte attrice all'assemblea condominiale del 22-23.6.2022 inficia la validità della delibera, la quale deve essere annullata, restando assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione.
6 Le spese di lite, visto l'esito del giudizio, seguono la soccombenza e vengono posti a carico del convenuto e a favore dell'attore, con distrazione al difensore dichiaratosi CP_1 antistatario, come liquidati in dispositivo con applicazione dei parametri di cui ad d.m.
55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, tenendo conto delle attività processuali svolte e della non complessità delle questioni giuridiche trattate.
Si dà atto che all'udienza di discussione l'attore ha rinunciato alla domanda ex art. 96
c.p.c., come formulata con la memoria ex art. 171 ter c.p.c. del 29.2.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti del Parte_1 CP_1
corrente in Trani alla via Gisotti, n. 5 – via Caposele, ogni altra domanda,
[...] eccezione e difesa rigettate, rinunciate ovvero assorbite:
- annulla la delibera del 23.6.2022;
- condanna il convenuto al pagamento a favore del EM delle spese di CP_1 lite, che liquida in € 3.809,00 per compensi e € 545,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, iva e cap, come per legge, con distrazione all'avv. Antonio EM, dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alla parte presente e allegazione al verbale, per l'immediato deposito telematico.
Così deciso in Trani, il 5.5.2025
Il giudice
Maria Anna Altamura
7
Sezione Civile
All'udienza del 5.5.2025, dinanzi al giudice dott.ssa Maria Anna Altamura, assistita dal funzionario dott.ssa Marianna Vangi, nella causa iscritta al n. 4045/2023 r.g., sono presenti l'avv. Antonio EM per parte attrice, e l'avv. Angelo Parte_1
Colangelo e l'avv. Ermanno Leggieri per parte convenuta, , corrente Controparte_1 in Trani alla Via Gisotti n. 5– Via Caposele n. 51. I difensori discutono oralmente la causa riportandosi ai propri scritti difensivi e alle conclusioni in essi contenute, di cui chiedono l'accoglimento. L'avv. Leggieri fa presente che non sussiste la colpa grave del CP_1 che ha riposto fiducia nell'operato dell'ex amministratore, senza propria colpa. L'avv.
EM precisa che la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. è stata determinata dal fatto che il Condominio ha insistito nelle proprie tesi già chiaramente infondate, comunque rinuncia alla stessa in questa sede. I difensori indicano che non saranno presenti alla lettura del dispositivo per motivi professionali.
Il giudice sentiti i procuratori delle parti, al termine della discussione orale, si ritira in camera di consiglio per la decisione ed alle ore 15.40 dà lettura della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. senza la presenza delle parti. La sentenza viene allegata al presente verbale come sua parte integrante.
Il giudice
Maria Anna Altamura
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Maria Anna Altamura, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4045/2023 r.g., proposta
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio EM, Parte_1
-attore-
CONTRO
corrente in Trani alla Via Gisotti n. 5 – Via Caposele n. 51, in Controparte_1 persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo
Colangelo e dall'avv. Ermanno Leggieri,
-convenuto-
All'udienza del 5.5.2025 la causa è decisa con lettura del dispositivo e contestuale motivazione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni delle parti come da verbale di udienza che costituisce parte integrante della presente sentenza.
Brevi ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione giusta il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Trani il Parte_1 Controparte_1 corrente in Trani alla via Gisotti, n. 5 – via Caposele, impugnando la delibera dell'assemblea dei condomini del 22-23.6.2022, di cui chiedeva l'annullamento, perché nulla/annullabile e del tutto illegittima ed infondata in fatto ed in diritto.
Allegava di essere proprietario di due unità immobiliari (appartamento e box garage) facenti parte del fabbricato ubicato in Trani alla via Gisotti, n. 5 – via Caposele, n. 51, denominato , e di aver fatto richiesta di accesso alla documentazione Controparte_1 condominiale, con istanza inoltrata via pec del 19.7.2023 all'amministratore pro tempore,
2 con cui chiedeva di prendere visione ed estrarre copia delle convocazioni, delle deliberazioni e di ogni altra documentazione relativa e/o connessa ai lavori straordinari riguardanti le facciate condominiali. In riscontro a detta richiesta, con comunicazione a mezzo racc. a.r. datata 17.8.2023, l'amministratore spediva, tra l'altro, copia della delibera assembleare del 22-23.6.2022, giammai comunicata all'attore; dal relativo verbale il EM risultava assente all'adunanza del 22/23.6.2022.
in data 6.9.2023, presentava presso l'Organismo di Conciliazione del Parte_1
Foro di Trani istanza di mediazione, poi introduceva il presente giudizio allegando che la deliberazione dell'assemblea del del 22-23.6.2022 fosse nulla e/o Controparte_1 annullabile, invalida, illegittima ed inefficace per i seguenti motivi:
- violazione degli art. 66 disp. att. cod. civ. e 1136, comma 6, c.c., per omessa, tardiva o incompleta convocazione all'avente diritto a partecipare all'assemblea;
- violazione dell'art. 1136 c.c. e dell'art. 38 del Regolamento di condominio per carenza del quorum costitutivo, per superamento del numero massimo di deleghe previsto, perché un condomino, contrariamente alla clausola regolamentare che cristallizzava il limite massimo di due deleghe, era portatore di quattro deleghe;
- nullità per mancata sottoscrizione dal segretario di assemblea;
- violazione dell'art. 1135, comma 1, n. 4 c.c. per omessa costituzione del “fondo speciale” obbligatorio pur avendo l'assemblea deliberato l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria e/o innovazioni non urgenti da realizzare sulle parti comuni del fabbricato CP_2
- violazione dell'art. 1136 per mancata indicazione dei quorum deliberativi, per omissione circa il tipo di votazione e/o relative alla individuazione dei singoli condomini assenzienti o dissenzienti o al valore delle rispettive quote;
- violazione degli artt. 1136 e 1120 c.c. e del decoro architettonico, per l'eliminazione totale degli elementi ceramici posti sui due prospetti interni dello stabile, entrambi prospicienti il mare e visibili anche dall'esterno, questione che avrebbe dovuto essere votata almeno dalla maggioranza dei partecipanti al condominio rappresentanti i 2/3 del valore dell'edificio.
Concludeva chiedendo di dichiarare nulla, o comunque annullabile, e conseguentemente annullare in tutto e/o limitatamente ai punti nn. 2) e 3) dell'ordine del giorno la deliberazione assembleare impugnata del 22-23.6.2022, adottare ogni altra opportuna determinazione e/o provvedimento anche in relazione alla denunciata violazione del decoro architettonico, con condanna del convenuto al pagamento delle spese CP_1 di lite con distrazione al procuratore antistatario.
3 Instaurato il contraddittorio, si costituiva il convenuto contestando le avverse CP_1 domande, di cui chiedeva il rigetto. Negava l'esistenza di vizi della delibera impugnata dal momento che:
- era stato regolarmente convocato all'assemblea del 22-23.6.2022, Parte_1
“come da documentazione che gli scriventi si riservano di produrre appena l'amministratore pro tempore, in regime di prorogatio (SI.ra ), la invierà Parte_2 giusta richiesta formalizzata”;
- regolare era il quorum costitutivo della assemblea;
- i lavori straordinari di cui alla delibera impugnata erano stati tutti regolarmente pagati a stato di avanzamento, per cui non vi era più ragione per ritenere nulla delibera;
- nessuna violazione dell'art. 1136 c.c. sussisteva relativamente alla mancata indicazione del quorum deliberativo, trattandosi di una semplificazione operata dagli estensori del verbale di assemblea, per cui, in assenza di verbalizzazione attestante i condomini astenuti o con voto contrario, doveva intendersi l'approvazione avvenuta all'unanimità dei presenti;
- nessuna ripercussione negativa sull'insieme armonico dell'aspetto dello stabile e/o mutamento delle sue originali linee architettoniche era ravvisabile dall'esecuzione (già integralmente avvenuta e pagata) dei lavori deliberati nell'assemblea impugnata.
Concludeva chiedendo di accertare l'assenza dei requisiti per la dichiarazione di nullità dell'assemblea tenutasi il 23.6.2022, per l'effetto di rigettare la domanda dall'attore, nonché quella diretta ad ottenere l'annullamento della stessa delibera, con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
La causa era istruita con produzione documentale e, ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria né orale né tecnica, era fissata udienza per la discussione. All'odierna udienza, a seguito della discussione orale delle parti, la causa
è decisa nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., con lettura del dispositivo e contestuale motivazione.
* * * * * * *
Si premette la tempestività dell'impugnazione della delibera, essendo stato introdotto il procedimento di mediazione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del verbale di assemblea all'attore dall'amministratore pro tempore del condominio, a seguito di istanza di accesso alla documentazione condominiale.
La delibera deve essere annullata.
4 Assorbente è, infatti, la mancata comunicazione al EM della convocazione alla assemblea del 22-23.6.2022.
“La mancata comunicazione a taluno dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporta l'annullabilità della delibera condominiale;
ne consegue che la legittimazione a domandare il relativo annullamento spetta, ai sensi degli artt. 1441 e 1324 c.c., unicamente al singolo avente diritto pretermesso, sul quale grava l'onere di dedurre e provare, in caso di contestazione,
i fatti dai quali l'omessa comunicazione risulti” (Cass. Sez. 2, 10.3.2020, n. 6735).
Chiarito sulla base dei principi espressi nella pronuncia della Corte di legittimità a Sezioni
Unite, n. 4806 del 7.3.2005, che la mancata comunicazione a taluno dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, non comporta la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale, è inevitabile concludere che la legittimazione a domandare il relativo annullamento spetti, ai sensi degli artt. 1441 e 1324 c.c., unicamente al singolo avente diritto pretermesso. L'interesse del condomino che faccia valere un vizio di annullabilità, e non di nullità, di una deliberazione dell'assemblea, non può, infatti, ridursi al mero interesse alla rimozione dell'atto, ovvero ad un'astratta pretesa di sua assoluta conformità al modello legale, ma deve essere espressione di una sua posizione qualificata, diretta ad eliminare la situazione di obiettiva incertezza, che quella delibera genera quanto all'esistenza dei diritti e degli obblighi da essa derivanti. La Riforma del 2012, con la modifica dell'art. 66 disp. att. c.c., comma 3, ha, poi, tratto le necessarie conseguenze sotto il profilo processuale dalla sistemazione della fattispecie dell'omessa convocazione nell'ambito dei rimedi sostanziali operata da Cass. Sez. U, Sentenza n. 4806/2005.
L'art. 66, comma 3, disp att. c.c., statuisce, infatti, che: “l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.”
Al condomino non ritualmente avvisato, il quale invochi l'annullamento, deve spettare l'onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, i fatti dai quali l'omessa comunicazione risulti, in coerenza con i principi generali in tema di annullamento dell'atto e con le regole di distribuzione del carico istruttorio poste dall'art. 2697 c.c..
5 La posizione di condomino del EM risulta dalla documentazione versata in atti (cfr. tra l'altro atto di proprietà degli immobili nell'edificio condominiale). Dal verbale di assemblea del 23.6.2022, poi, risulta che il EM era assente durante l'adunanza; risulta anche che non abbia ricevuto la comunicazione della convocazione.
Viene documentato dall'attore l'accesso agli atti del con richiesta anche delle CP_1 convocazioni delle assemblee condominiali, oltre che delle delibere e viene documentato come nella missiva di risposta l'amministratore pro tempore non trasmetteva anche la convocazione per l'assemblea del 22-23.6.2022.
Ora, a fronte di ciò, parte convenuta non ha specificamente contestato la mancata convocazione dell'attrice all'assemblea oggetto di giudizio, né l'avvenuta conoscenza della stessa, da parte dell'attore, solo a seguito della comunicazione dell'amministratore pro tempore datata 17.8.2023.
La circostanza che a seguito della richiesta di accesso alla documentazione del anche riferita esplicitamente alle convocazioni assembleari, unico riscontro CP_1 da parte delle amministratore pro tempore era la trasmissione dei verbali della assemblea straordinaria del 16.1.2023 e del 23.6.2023 e della ripartizione relativa alla pitturazione dei frontalini dei balconi e alla eliminazione delle piastrelle e rifacimento delle facciate senza trasmissione delle comunicazioni di convocazione pur richieste è elemento forte di dimostrazione della omessa convocazione dell'attore con riferimento alla assemblea di cui si discute. La generica contestazione del convenuto, che si costituiva senza CP_1 documentare la avvenuta convocazione, ma asserendo che la stessa era stata richiesta al proprio amministratore in carica in regime di prorogatio, nonché la allegazione nelle successive memorie ex art. 171 ter c.p.c. di non aver ricevuto riscontro dallo stesso amministratore sulla convocazione inviata all'attore danno ragione della eccezione del
EM.
In materia di onere probatorio a carico del convenuto, deve specificarsi che CP_1
“qualora il condomino impugni la deliberazione assembleare lamentando la mancata menzione della regolarità delle convocazioni, la prova che tutti i condomini siano stati tempestivamente avvisati incombe sul non potendosi porre a carico del CP_1 condomino l'onere di una dimostrazione negativa, quale quella dell'omessa osservanza dell'obbligo di convocare l'universalità dei condomini, trattandosi di elemento costitutivo della validità della delibera” (cfr. Cass. Sez. 6, 24.10.2014, n. 22685).
Pertanto, il vizio afferente alla mancata convocazione di parte attrice all'assemblea condominiale del 22-23.6.2022 inficia la validità della delibera, la quale deve essere annullata, restando assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione.
6 Le spese di lite, visto l'esito del giudizio, seguono la soccombenza e vengono posti a carico del convenuto e a favore dell'attore, con distrazione al difensore dichiaratosi CP_1 antistatario, come liquidati in dispositivo con applicazione dei parametri di cui ad d.m.
55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, tenendo conto delle attività processuali svolte e della non complessità delle questioni giuridiche trattate.
Si dà atto che all'udienza di discussione l'attore ha rinunciato alla domanda ex art. 96
c.p.c., come formulata con la memoria ex art. 171 ter c.p.c. del 29.2.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti del Parte_1 CP_1
corrente in Trani alla via Gisotti, n. 5 – via Caposele, ogni altra domanda,
[...] eccezione e difesa rigettate, rinunciate ovvero assorbite:
- annulla la delibera del 23.6.2022;
- condanna il convenuto al pagamento a favore del EM delle spese di CP_1 lite, che liquida in € 3.809,00 per compensi e € 545,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, iva e cap, come per legge, con distrazione all'avv. Antonio EM, dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alla parte presente e allegazione al verbale, per l'immediato deposito telematico.
Così deciso in Trani, il 5.5.2025
Il giudice
Maria Anna Altamura
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