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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 24/12/2025, n. 1175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1175 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Ciaralli, ha pronunciato ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1935/2025 R.G., vertente
TRA
, con l'avv. Francesca Bianchini Parte_1
OPPONENTE
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., con l'avv. Luca Tamburelli
OPPOSTO
Conclusioni: come da note scritte in atti
Oggetto: opposizione all'esecuzione
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. ha introdotto nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
il giudizio di merito a séguito della proposizione di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., così concludendo: “Preliminarmente: Si
pagina 1 di 7 chiede la sospensione inaudita altera parte dei provvedimenti impugnati, considerata la possibilità per il creditore di procedere ex art. 483 c.p.c. e per tutte le ragioni esposte, come da sintesi della domanda in epigrafe. Nel merito: Accoglimento integrale: annullamento dei provvedimenti impugnati per tutte le motivazioni esposte, con vittoria di spese in favore dell difensore ex art. 93 c.p.c. Accoglimento parziale: annullamento limitato alle sanzioni e agli interessi. In ogni caso Si chiede di rilevare la prescrizione intervenuta successivamente alla notifica dei titoli impugnati. In via gradata Si chiede la regolamentazione delle spese di lite e la liquidazione del danno in via equitativa, per tutte le ragioni esposte;
nonché condannare le amministrazioni resistenti alla ripetizione di ogni indebito”.
2. Si è costituita l' , così articolando le proprie Controparte_1
conclusioni di merito: “IN VIA PRINCIPALE Accertare e dichiarare che l'opposizione avversaria è improcedibile per tardiva instaurazione e/o per la nullità della notifica dell'atto introduttivo per tutte le ragioni espresse in atti;
Accertare e dichiarare che le domande avversarie indicate nel paragrafo 2 della parte in diritto del presente atto sono inammissibili/tardive in quanto formulate per la prima volta nell'odierno giudizio di merito per tutte le ragioni espresse in atti. Con riferimento alle domande avversarie ritualmente riproposte nel presente giudizio -dopo aver dichiarato come rinunciate quelle non riproposte nel presente procedimento- Accertare e dichiarare che le medesime sono nulle, anche ai sensi degli art. 163 c.p.c. e 164 c.p.c., tardive/inammissibili e comunque infondate sia in fatto che in diritto in quanto formulate nei confronti di attività compiute in modo pienamente legittimo da ed accertare il difetto di legittimazione di rispetto alle doglianze rivolte CP_2 CP_2
agli atti presupposti rispetto agli atti redatti da da dichiararsi comunque infondate per tutte CP_2
le ragioni espresse in atti;
IN VIA SUBORDINATA nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda avversaria, ritenere e dichiarare legittimo l'operato dell'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di lite, esimendola quindi da ogni responsabilità. Tutto, con vittoria di compensi professionali e spese”.
3. Con provvedimento del 18.7.2025, la causa è stata rinviata per discussione alla successiva udienza del 2.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.
pagina 2 di 7 127 ter cod. proc. civ..
4. Tanto premesso, osserva in primo luogo il Tribunale come, quanto all'istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti impositori, formulata dall'odierno opposto, secondo il condivisibile orientamento di legittimità “Nelle cause di opposizione all'esecuzione forzata di crediti erariali mediante iscrizione a ruolo non sussiste litisconsorzio necessario fra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, non rilevando che detta opposizione abbia ad oggetto non la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l'esistenza stessa del credito, poiché l'eventuale difetto del potere di agire o di resistere in ordine a tale accertamento comporta l'insorgenza solo di una questione di legittimazione, la soluzione della quale non impone la partecipazione al giudizio dell'ente creditore” (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 3, ordinanza n. 29798 del
2019).
4.1. Ancora, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente chiarito che “va, in primo luogo, ribadito il principio generale, su cui vi è unanime consenso sia in dottrina che in giurisprudenza, secondo il quale, nella riscossione a mezzo ruolo disciplinata dal D.P.R. 29 settembre 1972 n. 602, la legge stabilisce una eccezionale scissione tra la titolarità del diritto di credito e la titolarità del diritto di procedere ad esecuzione forzata, cioè la titolarità dell'azione esecutiva, in quanto, mentre la prima resta in capo all'ente creditore che ha iscritto nei ruoli pubblici esattoriali la sua pretesa, la seconda, una volta avvenuta l'iscrizione in detti ruoli, spetta in via esclusiva all'agente della riscossione. Ne consegue che, poiché per i crediti iscritti a ruolo il diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta in via esclusiva all'agente della riscossione, quest'ultimo è l'esclusivo legittimato passivo in caso di contestazione di tale diritto, cioè in caso di opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., così come, del resto, in caso di contestazioni attinenti alla regolarità degli atti esecutivi, cioè in caso di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.. Quelle appena esposte sono le ragioni logiche e giuridiche alla base della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, nelle opposizioni esecutive proposte nell'ambito della riscossione dei crediti a mezzo ruolo di cui al D.P.R.
n. 602 del 1973, l'unico legittimato passivo necessario è l'agente della riscossione.
3. Secondo il costante pagina 3 di 7 indirizzo di questa Corte, che il ricorso non offre motivi per rivedere, infatti, l'agente della riscossione
è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali e, pertanto, è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del debitore (si vedano in proposito, di recente ed in casi analoghi: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14125 del 11/07/2016, non massimata;
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1070 del 18/01/2017, Rv. 642562 – 01; cfr. anche: Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 3105 del 06/02/2017, Rv. 642749 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3154 del 6 febbraio 2017, non massimata)”. (cfr. Cass. civ., Sez. 3, ordinanza n. 3870 del
12/02/2024).
4.2. Non si rinviene, pertanto, nella presente controversia un'ipotesi di litisconsorzio necessario, non avendo l'opponente articolato nell'atto introduttivo del merito allegazioni in ordine al carattere recuperatorio dell'opposizione né veicolato alcuna allegazione specifica sul punto (fuorché quanto riportato, senza alcuna ulteriore argomentazione, nell'epigrafe del ricorso dinanzi al G.E.), né sussistono i presupposti, in ragione delle esigenze di economia processuale e ragionevole durata del processo, per consentire la chiamata del terzo (cfr. in tal senso Cass. Sez. Un., Sentenza n. 4309 del 23/02/2010).
5. Osserva inoltre il Tribunale, quanto all'esame delle questioni prospettate dall'odierno opponente, che, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, “Questa Corte, come rammenta la ricorrente, ha riconosciuto la necessità che, una volta iniziata l'esecuzione (momento che, nel caso della procedura per rilascio, va identificato in quello della notifica dell'avviso di cui all'art. 608 cod. proc. civ.), tutte le opposizioni esecutive debbano rispettare due princìpi inderogabili. Il primo principio è che l'opposizione sia “introdotta con ricorso rivolto al giudice dell'esecuzione (da depositarsi quindi agli atti del fascicolo dell'esecuzione)”, al quale “è riservato dalla legge il preliminare esame della stessa, anche per consentirgli l'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi di verifica e controllo della regolarità di svolgimento dell'azione esecutiva, nonché dei suoi poteri di direzione del procedimento, che potrebbero determinare l'emissione (anche di ufficio) di provvedimenti tali da rendere superfluo lo pagina 4 di 7 svolgimento del merito dell'opposizione” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 11 ottobre 2018, n.
25170, Rv. 651161-01). Il secondo principio è che l'opposizione debba svolgersi necessariamente in due fasi: l'una, sommaria, dinanzi al giudice dell'esecuzione; l'altra, a cognizione piena, dinanzi al giudice del merito. Potrebbe mancare la seconda, se nessuna delle parti decidesse di introdurla;
non potrebbe invece mancare la prima, propedeutica e inderogabile anche per l'ipotesi in cui l'opponente non intenda domandare l'adozione di provvedimenti urgenti.
7.2.2. Su tali basi, dunque, si è affermato che l'atto introduttivo dell'opposizione non rispetta “il modello legale se non si tratti di «ricorso al giudice dell'esecuzione»”, e dunque se “non sia rivolta direttamente al giudice dell'esecuzione, ma genericamente all'ufficio giudiziario, o addirittura espressamente al giudice competente a decidere la fase di merito della opposizione stessa” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 25170 del 2018, cit.). La conseguenza di tale inosservanza del modello legale è la nullità dell'atto, che determina – se non sanata
– “l'improponibilità della domanda di merito delle opposizioni esecutive (ovvero l'improcedibilità del relativo giudizio a cognizione piena)” (cfr., ancora una volta, Cass. Sez. 3, sent. n. 25170 del 2018, cit.).” (cfr. Cass. civ., Sez. 3, ordinanza n. 6892 del 2024).
5.1. Sicché sono improcedibili le domande formulate dall'opponente che hanno per oggetto questioni diverse e ulteriori rispetto a quelle di cui all'opposizione proposta al
Giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., che ha esclusivamente riguardato i seguenti due aspetti qui rilevanti:
- la prescrizione dei crediti di cui all'intrapresa esecuzione;
- le conseguenze della dedotta presentazione di “istanza ex L. 228/2012 all'
[...]
. Controparte_3
6. Ciò posto, in ordine all'eccezione di prescrizione, parte ricorrente ha genericamente allegato che “I titoli esattoriali oggetto della presente domanda sono estinti per intervenuta prescrizione”.
6.1. Ebbene, nel caso di specie parte opposta ha prodotto in copia:
- documentazione relativa alla notificazione delle cartelle di pagamento (all. 8); pagina 5 di 7 - documentazione relativa alla notificazione degli atti interruttivi della prescrizione (all.
7).
6.2. A fronte di tale produzione l'opponente, che in via del tutto aspecifica e perplessa si era limitato nell'atto introduttivo, al di là dell'elencazione di talune massime giurisprudenziali non pertinenti alla presente controversia, a dedurre “Vizi di notifica e prescrizione del diritto azionato” e “Omissione nella notificazione degli atti della procedura, compresi gli atti prodromici”, non ha osservato alcunché, instando con le note scritte depositate in data 10.11.2025 per la decisione della causa.
6.3. Conseguentemente, esaminata la produzione documentale di parte opposta in conformità alla regola di riparto dell'onere probatorio, osserva il Tribunale come, riguardo alla stessa, nessuna contestazione o allegazione sia stata svolta dall'opponente, il quale ha invece svolto con l'atto introduttivo asserzioni di carattere generico prive di concreta attinenza rispetto alla controversia in esame.
6.4. Le eccezioni svolte sul punto devono dunque essere respinte in quanto infondate, così come è per l'effetto infondata l'asserita prescrizione dei crediti per cui è causa.
7. Con riguardo all'istanza svolta ai sensi degli artt. 537 e 546 della L. 228/2012, ne emerge del pari il carattere perplesso, non avendo l'odierno opponente individuato con precisione i crediti fatti oggetto della stessa né alcun elemento specifico a sostegno, al di là della riproduzione di massime giurisprudenziali.
8. L'opposizione deve essere conclusivamente respinta con riguardo alle deduzioni afferenti alla notificazione delle cartelle di pagamento, alla prescrizione dei crediti per cui è causa e alla questione afferente alla presentazione dell'istanza esaminata nel punto precedente;
deve essere dichiarata improcedibile ogni altra domanda.
Il carattere dirimente delle suesposte considerazioni, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida del decidere, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., determina l'assorbimento di ogni altra questione. pagina 6 di 7 9. Le spese del giudizio devono essere liquidate come in dispositivo secondo i criteri della causalità e della soccombenza, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore del procedimento e all'attività defensionale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge l'opposizione ai sensi di cui in motivazione;
- dichiara improcedibile ogni altra domanda;
- condanna al pagamento, in favore dell' Parte_1 Controparte_4
, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio,
[...]
che liquida in euro 2.700,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, ult. comma, cod. proc. civ.
Così deciso in data 24 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Maria Ciaralli
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Ciaralli, ha pronunciato ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1935/2025 R.G., vertente
TRA
, con l'avv. Francesca Bianchini Parte_1
OPPONENTE
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., con l'avv. Luca Tamburelli
OPPOSTO
Conclusioni: come da note scritte in atti
Oggetto: opposizione all'esecuzione
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. ha introdotto nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
il giudizio di merito a séguito della proposizione di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., così concludendo: “Preliminarmente: Si
pagina 1 di 7 chiede la sospensione inaudita altera parte dei provvedimenti impugnati, considerata la possibilità per il creditore di procedere ex art. 483 c.p.c. e per tutte le ragioni esposte, come da sintesi della domanda in epigrafe. Nel merito: Accoglimento integrale: annullamento dei provvedimenti impugnati per tutte le motivazioni esposte, con vittoria di spese in favore dell difensore ex art. 93 c.p.c. Accoglimento parziale: annullamento limitato alle sanzioni e agli interessi. In ogni caso Si chiede di rilevare la prescrizione intervenuta successivamente alla notifica dei titoli impugnati. In via gradata Si chiede la regolamentazione delle spese di lite e la liquidazione del danno in via equitativa, per tutte le ragioni esposte;
nonché condannare le amministrazioni resistenti alla ripetizione di ogni indebito”.
2. Si è costituita l' , così articolando le proprie Controparte_1
conclusioni di merito: “IN VIA PRINCIPALE Accertare e dichiarare che l'opposizione avversaria è improcedibile per tardiva instaurazione e/o per la nullità della notifica dell'atto introduttivo per tutte le ragioni espresse in atti;
Accertare e dichiarare che le domande avversarie indicate nel paragrafo 2 della parte in diritto del presente atto sono inammissibili/tardive in quanto formulate per la prima volta nell'odierno giudizio di merito per tutte le ragioni espresse in atti. Con riferimento alle domande avversarie ritualmente riproposte nel presente giudizio -dopo aver dichiarato come rinunciate quelle non riproposte nel presente procedimento- Accertare e dichiarare che le medesime sono nulle, anche ai sensi degli art. 163 c.p.c. e 164 c.p.c., tardive/inammissibili e comunque infondate sia in fatto che in diritto in quanto formulate nei confronti di attività compiute in modo pienamente legittimo da ed accertare il difetto di legittimazione di rispetto alle doglianze rivolte CP_2 CP_2
agli atti presupposti rispetto agli atti redatti da da dichiararsi comunque infondate per tutte CP_2
le ragioni espresse in atti;
IN VIA SUBORDINATA nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda avversaria, ritenere e dichiarare legittimo l'operato dell'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di lite, esimendola quindi da ogni responsabilità. Tutto, con vittoria di compensi professionali e spese”.
3. Con provvedimento del 18.7.2025, la causa è stata rinviata per discussione alla successiva udienza del 2.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.
pagina 2 di 7 127 ter cod. proc. civ..
4. Tanto premesso, osserva in primo luogo il Tribunale come, quanto all'istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti impositori, formulata dall'odierno opposto, secondo il condivisibile orientamento di legittimità “Nelle cause di opposizione all'esecuzione forzata di crediti erariali mediante iscrizione a ruolo non sussiste litisconsorzio necessario fra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, non rilevando che detta opposizione abbia ad oggetto non la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l'esistenza stessa del credito, poiché l'eventuale difetto del potere di agire o di resistere in ordine a tale accertamento comporta l'insorgenza solo di una questione di legittimazione, la soluzione della quale non impone la partecipazione al giudizio dell'ente creditore” (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 3, ordinanza n. 29798 del
2019).
4.1. Ancora, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente chiarito che “va, in primo luogo, ribadito il principio generale, su cui vi è unanime consenso sia in dottrina che in giurisprudenza, secondo il quale, nella riscossione a mezzo ruolo disciplinata dal D.P.R. 29 settembre 1972 n. 602, la legge stabilisce una eccezionale scissione tra la titolarità del diritto di credito e la titolarità del diritto di procedere ad esecuzione forzata, cioè la titolarità dell'azione esecutiva, in quanto, mentre la prima resta in capo all'ente creditore che ha iscritto nei ruoli pubblici esattoriali la sua pretesa, la seconda, una volta avvenuta l'iscrizione in detti ruoli, spetta in via esclusiva all'agente della riscossione. Ne consegue che, poiché per i crediti iscritti a ruolo il diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta in via esclusiva all'agente della riscossione, quest'ultimo è l'esclusivo legittimato passivo in caso di contestazione di tale diritto, cioè in caso di opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., così come, del resto, in caso di contestazioni attinenti alla regolarità degli atti esecutivi, cioè in caso di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.. Quelle appena esposte sono le ragioni logiche e giuridiche alla base della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, nelle opposizioni esecutive proposte nell'ambito della riscossione dei crediti a mezzo ruolo di cui al D.P.R.
n. 602 del 1973, l'unico legittimato passivo necessario è l'agente della riscossione.
3. Secondo il costante pagina 3 di 7 indirizzo di questa Corte, che il ricorso non offre motivi per rivedere, infatti, l'agente della riscossione
è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali e, pertanto, è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del debitore (si vedano in proposito, di recente ed in casi analoghi: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14125 del 11/07/2016, non massimata;
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1070 del 18/01/2017, Rv. 642562 – 01; cfr. anche: Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 3105 del 06/02/2017, Rv. 642749 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3154 del 6 febbraio 2017, non massimata)”. (cfr. Cass. civ., Sez. 3, ordinanza n. 3870 del
12/02/2024).
4.2. Non si rinviene, pertanto, nella presente controversia un'ipotesi di litisconsorzio necessario, non avendo l'opponente articolato nell'atto introduttivo del merito allegazioni in ordine al carattere recuperatorio dell'opposizione né veicolato alcuna allegazione specifica sul punto (fuorché quanto riportato, senza alcuna ulteriore argomentazione, nell'epigrafe del ricorso dinanzi al G.E.), né sussistono i presupposti, in ragione delle esigenze di economia processuale e ragionevole durata del processo, per consentire la chiamata del terzo (cfr. in tal senso Cass. Sez. Un., Sentenza n. 4309 del 23/02/2010).
5. Osserva inoltre il Tribunale, quanto all'esame delle questioni prospettate dall'odierno opponente, che, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, “Questa Corte, come rammenta la ricorrente, ha riconosciuto la necessità che, una volta iniziata l'esecuzione (momento che, nel caso della procedura per rilascio, va identificato in quello della notifica dell'avviso di cui all'art. 608 cod. proc. civ.), tutte le opposizioni esecutive debbano rispettare due princìpi inderogabili. Il primo principio è che l'opposizione sia “introdotta con ricorso rivolto al giudice dell'esecuzione (da depositarsi quindi agli atti del fascicolo dell'esecuzione)”, al quale “è riservato dalla legge il preliminare esame della stessa, anche per consentirgli l'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi di verifica e controllo della regolarità di svolgimento dell'azione esecutiva, nonché dei suoi poteri di direzione del procedimento, che potrebbero determinare l'emissione (anche di ufficio) di provvedimenti tali da rendere superfluo lo pagina 4 di 7 svolgimento del merito dell'opposizione” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 11 ottobre 2018, n.
25170, Rv. 651161-01). Il secondo principio è che l'opposizione debba svolgersi necessariamente in due fasi: l'una, sommaria, dinanzi al giudice dell'esecuzione; l'altra, a cognizione piena, dinanzi al giudice del merito. Potrebbe mancare la seconda, se nessuna delle parti decidesse di introdurla;
non potrebbe invece mancare la prima, propedeutica e inderogabile anche per l'ipotesi in cui l'opponente non intenda domandare l'adozione di provvedimenti urgenti.
7.2.2. Su tali basi, dunque, si è affermato che l'atto introduttivo dell'opposizione non rispetta “il modello legale se non si tratti di «ricorso al giudice dell'esecuzione»”, e dunque se “non sia rivolta direttamente al giudice dell'esecuzione, ma genericamente all'ufficio giudiziario, o addirittura espressamente al giudice competente a decidere la fase di merito della opposizione stessa” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 25170 del 2018, cit.). La conseguenza di tale inosservanza del modello legale è la nullità dell'atto, che determina – se non sanata
– “l'improponibilità della domanda di merito delle opposizioni esecutive (ovvero l'improcedibilità del relativo giudizio a cognizione piena)” (cfr., ancora una volta, Cass. Sez. 3, sent. n. 25170 del 2018, cit.).” (cfr. Cass. civ., Sez. 3, ordinanza n. 6892 del 2024).
5.1. Sicché sono improcedibili le domande formulate dall'opponente che hanno per oggetto questioni diverse e ulteriori rispetto a quelle di cui all'opposizione proposta al
Giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., che ha esclusivamente riguardato i seguenti due aspetti qui rilevanti:
- la prescrizione dei crediti di cui all'intrapresa esecuzione;
- le conseguenze della dedotta presentazione di “istanza ex L. 228/2012 all'
[...]
. Controparte_3
6. Ciò posto, in ordine all'eccezione di prescrizione, parte ricorrente ha genericamente allegato che “I titoli esattoriali oggetto della presente domanda sono estinti per intervenuta prescrizione”.
6.1. Ebbene, nel caso di specie parte opposta ha prodotto in copia:
- documentazione relativa alla notificazione delle cartelle di pagamento (all. 8); pagina 5 di 7 - documentazione relativa alla notificazione degli atti interruttivi della prescrizione (all.
7).
6.2. A fronte di tale produzione l'opponente, che in via del tutto aspecifica e perplessa si era limitato nell'atto introduttivo, al di là dell'elencazione di talune massime giurisprudenziali non pertinenti alla presente controversia, a dedurre “Vizi di notifica e prescrizione del diritto azionato” e “Omissione nella notificazione degli atti della procedura, compresi gli atti prodromici”, non ha osservato alcunché, instando con le note scritte depositate in data 10.11.2025 per la decisione della causa.
6.3. Conseguentemente, esaminata la produzione documentale di parte opposta in conformità alla regola di riparto dell'onere probatorio, osserva il Tribunale come, riguardo alla stessa, nessuna contestazione o allegazione sia stata svolta dall'opponente, il quale ha invece svolto con l'atto introduttivo asserzioni di carattere generico prive di concreta attinenza rispetto alla controversia in esame.
6.4. Le eccezioni svolte sul punto devono dunque essere respinte in quanto infondate, così come è per l'effetto infondata l'asserita prescrizione dei crediti per cui è causa.
7. Con riguardo all'istanza svolta ai sensi degli artt. 537 e 546 della L. 228/2012, ne emerge del pari il carattere perplesso, non avendo l'odierno opponente individuato con precisione i crediti fatti oggetto della stessa né alcun elemento specifico a sostegno, al di là della riproduzione di massime giurisprudenziali.
8. L'opposizione deve essere conclusivamente respinta con riguardo alle deduzioni afferenti alla notificazione delle cartelle di pagamento, alla prescrizione dei crediti per cui è causa e alla questione afferente alla presentazione dell'istanza esaminata nel punto precedente;
deve essere dichiarata improcedibile ogni altra domanda.
Il carattere dirimente delle suesposte considerazioni, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida del decidere, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., determina l'assorbimento di ogni altra questione. pagina 6 di 7 9. Le spese del giudizio devono essere liquidate come in dispositivo secondo i criteri della causalità e della soccombenza, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore del procedimento e all'attività defensionale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge l'opposizione ai sensi di cui in motivazione;
- dichiara improcedibile ogni altra domanda;
- condanna al pagamento, in favore dell' Parte_1 Controparte_4
, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio,
[...]
che liquida in euro 2.700,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, ult. comma, cod. proc. civ.
Così deciso in data 24 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Maria Ciaralli
pagina 7 di 7