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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 21/05/2025, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Genova
Terza Sezione Civile
nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Ada Lucca Presidente
Dott. Roberto Bonino Giudice relatore
Dott. Alessandra Mainella Giudice
riuniti in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 2686 /2023 promossa da:
, C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Genova Via Prà 28/3, presso l'Avvocato Domenico LAVAGETTO che la rappresenta e difende congiuntamente con l' Avv. ZORZI FILIPPO;
C.F. , elettivamente domiciliato in Genova Parte_2 CodiceFiscale_2
Via Prà 28/3, presso l'Avvocato Domenico LAVAGETTO che la rappresenta e difende congiuntamente con l' Avv. ZORZI FILIPPO;
C.F. elettivamente domiciliato in Genova, Via Parte_3 CodiceFiscale_3
Prà 28/3, presso l'Avvocato Domenico LAVAGETTO che la rappresenta e difende congiuntamente con l' Avv. ZORZI FILIPPO;
Attori Contro
C.F. elettivamente domiciliato in Genova, Corso Controparte_1 CodiceFiscale_4
Buenos Aires 10/10, 16129 GENOVA presso l'Avvocato Patricia RUSSO che la rappresenta e difende con l'Avv. Paola Matraini;
C.F. elettivamente domiciliato in Genova, Corso Buenos Parte_4 CodiceFiscale_5
Aires 10/10, presso l'Avvocato Patricia RUSSO che la rappresenta e difende con l'Avv. Paola
Matraini;
Convenuti
******
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, previo opportuno accertamento e/o declaratoria, voglia così provvedere:
A) in via preliminare quanto alla IG.ra : Parte_1
1. accertare e dichiarare che la IG.ra è legittimaria, erede necessaria ed Parte_1 erede legittima del coniuge IG. nato a [...] il [...] e deceduto Persona_1
a Genova il 1° dicembre 2020 e pertanto, previa dichiarazione di inefficacia delle disposizione testamentarie lesive della sua quota di legittima e conseguente riduzione in suo favore di dette disposizioni testamentarie ex artt. 554 e segg. c.c. con relativi obblighi, determinare ed assegnarle la quota riservata ex art. 542 c.c pari ad ¼ dell'eredità;
B) in via principale quanto alla IG.ra , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
[...]
1. accertare e dichiarare che la quota di legittima di spettanza dei legittimari, moglie e figli odierni attori, è pari al 25% per ciascuno e pertanto alla quota complessiva del 75% e conseguentemente accertare e dichiarare che la quota disponibile è pari al restante 25% di spettanza, nella misura del 12,50& ciascuno, degli eredi testamentari odierni convenuti;
2. accertare e dichiarare che l'atto a rogito Notaio dott. di Paolo del 15 gennaio 2013 Per_2
Rep. 72092, che si impugna, costituisce un atto che dissimula una donazione diretta e/o indiretta o un atto mixtum cum donationem da parte di , che ha corrisposto integralmente il Persona_1 prezzo di acquisto, a favore dei fratelli e;
Parte_4 Controparte_1
3. accertare e dichiarare che l'atto a rogito Notaio dott. di Paolo del 17 luglio 2017 Rep. Per_2
77.476, che si impugna, costituisce un atto che dissimula una donazione diretta e/o indiretta o un atto mixtum cum donationem da parte di che ha integralmente corrisposto il Persona_1 prezzo di acquisto, a favore dei fratelli e;
Parte_4 Controparte_1
4. accertare e dichiarare che il premio pagato per le polizze assicurative sottoscritte presso CP_2
e e comunque presso altre compagnie di assicurazione dal IG.
[...] Controparte_3
costituisce donazione indiretta di denaro per l'importo di Euro 379.748,52 o Persona_1 altro diverso importo, maggiore o minore, meglio visto in corso di causa;
5. accertare e dichiarare che la somma di Euro 27.000,00 o altro diverso importo, anche maggiore, meglio visto in corso di causa, versata in favore della IG.ra a mezzo tre distinti Controparte_1 assegni: in data 15/3/2013 di Euro 20.000,00, in data 12/2/2020 di Euro 2.000,00, in data 8/4/2020 di Euro 5.000,00 costituisce liberalità in favore della stessa da parte del IG. ai Persona_1 sensi e per gli effetti dell'articolo 809 c.c.;
6. accertare e dichiarare che la somma di Euro 11.000,00 o altro diverso importo, anche maggiore, meglio visto in corso di causa, versata in favore del IG. a mezzo bonifico bancario in Parte_4 data 13 dicembre 2013 costituisce liberalità da parte del IG. ai sensi e per gli Persona_1 effetti dell'articolo 809 c.c.;
conseguentemente
7. previa dichiarazione dell'inefficacia e/o nullità delle donazioni tutte compiute dal IG.
[...]
in favore dei fratelli e come sopra indicate, lesive della Per_1 Parte_4 Controparte_1 quota di legittima degli odierni attori, ricostruire il valore dell'intero patrimonio ereditario del IG.
, computando il relictum al donatum, e disporre il reintegro della quota lesa Persona_1 mediante la riduzione delle donazioni non oltre il valore della quota disponibile con ogni conseguenziale statuizione;
8. disporre lo scioglimento della comunione sui beni indivisi, ciò mediante formazione di appositi lotti ed assegnazione in natura salvo gli eventuali conguagli in denaro;
9. ordinare ai convenuti il rendiconto della gestione dei beni indivisi, determinandone la consistenza e conseguentemente condannare i convenuti al pagamento in favore degli attori di tutte le somme a questi dovuti per i frutti degli immobili percepiti.
Si insiste affinchè venga disposta CTU finalizzata alla valutazione e stima del patrimonio ereditario di in relazione allo scioglimento della comunione.” Persona_1
Parte convenuta:
“Voglia il Tribunale Ill.mo: respinta e disattesa ogni contraria istanza e/o domanda, ivi compresa la domanda di riduzione di pretese liberalità dirette e/o indirette a favore dei convenuti;
previe le declaratorie del caso;
previa, ove ritenuto, ammissione di CTU sul quesito che verrà dedotto nei termini di rito;
previa, ove ritenuto, l'ammissione di tutte le istanze istruttorie dedotte da parte convenuta e non ammesse;
dato atto che i convenuti non contestano il diritto del coniuge legittimario pretermesso e dei figli a conseguire la quota di riserva loro spettante;
preso atto degli apporti in danaro corrisposti da parte convenuta a mezzo dei conti correnti cointestati con il de cuius (come meglio indicati nella narrativa della comparsa di costituzione) per l'acquisto della nuda proprietà di beni immobili (appartamento e box), nonché per la stipula delle polizze assicurative con e/o di quelle con (come accertate nella loro CP_2 Controparte_3 consistenza all'esito dell'istruttoria);
1. accertare e dichiarare che parte convenuta è titolare della proprietà degli immobili de quibus nelle quote meglio indicate nella narrativa della comparsa di costituzione (in ragione degli apporti economici direttamente corrisposti per l'acquisto), nonché titolare dei premi (e/o del controvalore degli stessi) delle polizze assicurative di cui è causa per una metà (sempre in ragione degli apporti economici direttamente corrisposti) e/o nella diversa percentuale meglio vista e ritenuta all'esito dell'istruttoria;
2. accertare e dichiarare che gli apporti economici corrisposti dal de cuius nella misura indicata nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta (e/o in quella diversa maggiore o minore che risulterà all'esito dell'istruttoria) per l'acquisto dei beni immobili (appartamento e box, come meglio descritti in atto di costituzione), intestati in usufrutto al de cuius stesso ed in nuda proprietà a parte convenuta, per la parte eccedente la quota riconducibile all'usufrutto, hanno costituito assolvimento di un'obbligazione naturale a favore dei fratelli e Pt_4 Controparte_1
3. accertare e dichiarare che l'indicazione dei convenuti, in qualità di beneficiari di polizze assicurative presso e/o presso per la parte di premio riconducibile CP_2 CP_3 all'apporto economico del de cuius (come indicato nella narrativa dell'atto di costituzione e/o nella differente misura maggiore o minore risultata all'esito dell'istruttoria), ha costituito assolvimento di obbligazione naturale nei loro confronti;
4. in via subordinata, per il denegato caso di rigetto delle sopra estese domande, determinare
e/o quantificare il preteso donatum, ai fini della riunione fittizia con il relictum, tenuto conto degli effettivi apporti economici riconducibili al de cuius sia per quanto attiene gli acquisti immobiliari, sia per quanto attiene la sottoscrizione di polizze vita, nei termini indicati nella narrativa dell'atto di costituzione e/o che risulteranno all'esito dell'istruttoria;
5 accertate e quantificate le spese direttamente sostenute dai convenuti nell'interesse della massa, nella misura già indicata nell'atto di costituzione e/o in quella che emergerà all'esito dell'istruttoria, condannare gli attori alla restituzione delle stesse, anche con eventuale compensazione (totale e/o parziale) sulle somme che i convenuti fossero condannati a restituire.
6 Vinte le spese.
7 In via istruttoria, laddove ritenuto per l'accoglimento delle domande, si insta per l'ammissione delle istanze (non ammesse) oggetto delle memorie ex art. 183 c.p.c. n. 2 e n. 3, da intendersi qui ritrascritte.”
******
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno convenuto in giudizio e esponendo:
[...] Controparte_1 Parte_4
- che, in data 01 dicembre 2020, è deceduto in Genova in via G. B. Monti 52/14 Per_1
[...]
- che il de cuius era legalmente separato da ed era padre di Parte_1 Parte_2
e nati dall'unione matrimoniale con;
[...] Parte_3 Parte_1
- che il de cuius era fratello di e eredi testamentari;
Parte_4 Controparte_1 - che aveva disposto delle proprie sostanze con testamento olografo datato Persona_1
21.02.2000 (pubblicato con verbale a rogito Notaio in data 9.12.2020) con il quale Per_3
ha lasciato ai due figli nati dal matrimonio con la IGnora la sola quota di riserva Parte_1 spettante loro per legge ed ai propri fratelli ( e l'intera quota Pt_4 Controparte_1
disponibile in parti uguali fra loro;
- che le disposizioni testamentarie risultano lesive della quota di legittima spettante al coniuge, ancorché separato essendo la sig.ra totalmente pretermessa da tale Parte_1
testamento;
- che, data la presenza dei due figli e del coniuge, la quota di cui il de cuius poteva disporre è pari al 25% del suo patrimonio da suddividersi in parti uguali tra i due eredi testamentari;
- che al momento del decesso appartenevano a i beni elencati a pagina 7 e 8 Persona_1 dell'atto di citazione;
- che le passività ereditarie sono quelle elencate a pagina 8 e 9 dell'atto di citazione;
- che aveva posto in essere rilevanti liberalità dirette e/o indirette a favore Persona_1
dei fratelli e sia acquistando con denaro proprio beni immobili, un Pt_4 Controparte_1
appartamento ed un box intestati in nuda proprietà ai fratelli con riserva di usufrutto a sé stesso, sia effettuando elargizioni di denaro nei confronti dei fratelli, sia stipulando con denari propri, polizze vita con (per un premio complessivo di € 150.748,52 e con CP_2
(per un premio complessivo di euro 229.000,00); Controparte_3
- che tali atti di liberalità eccedono la quota di cui il testatore poteva disporre e che, per tali motivi, risultano lesivi della quota riservata a mogli e figli;
Sulla base di quanto sopra, gli attori hanno chiesto che, in via preliminare, sia accertato e dichiarato che è legittimaria, erede necessaria ed erede legittima di e Parte_1 Persona_1
che, pertanto, previa dichiarazione di inefficacia delle disposizione testamentarie lesive della sua quota di legittima, sia disposta la riduzione delle disposizioni testamentarie ex articolo 554 e segg.
c.c. con relativi obblighi e che le venga assegnata la quota di riserva ex art. 542 c.c. pari ad ¼ dell'eredità.
In via principale, gli attori hanno chiesto:
1. che sia accertato e dichiarato che la quota di legittima di spettanza degli attori è pari al 25% per ciascuno e che conseguentemente sia accertato e dichiarato che la quota disponibile è pari al restante 25% di spettanza, in parti uguali, degli eredi testamentari odierni convenuti.
2. che sia accertato e dichiarato che l'atto a rogito Notaio di Paolo del 15 gennaio Per_2
2013 Rep. 72092 costituisce un atto che dissimula una donazione diretta e/o indiretta o un atto mixtum cum donationam da parte di che ha corrisposto integralmente Persona_1
il prezzo di acquisto a favore dei fratelli e;
Parte_4 Controparte_1
3. che sia accertato e dichiarato che l'atto a rogito Notaio di Paolo del 17 luglio 2017 Per_2
Rep. 77.476 costituisce un atto che dissimula una donazione diretta e/o indiretta o un atto mixtum cum donationam da parte di che ha integralmente corrisposto il Persona_1
prezzo di acquisto a favore dei fratelli e;
Parte_4 Controparte_1
4. che sia accertato e dichiarato che il premio pagato per le polizze assicurative sottoscritte presso e dal IG. costituisce CP_2 CP_3 Controparte_3 Persona_1 donazione indiretta di denaro per l'importo di euro 379.748,52 o altro diverso importo, maggiore o minore, meglio visto in corso di causa;
5. che sia accertato e dichiarato che la somma di euro 27.000,00 o altro diverso importo meglio visto in corso di causa versata in favore della IG.ra costituisce liberalità da Controparte_1 parte del IG. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 809 c.c. Persona_1
Infine, gli attori hanno chiesto che, previa dichiarazione dell'inefficacia e/o nullità delle donazioni compiute da in favore dei fratelli e venga ricostruito Persona_1 Parte_4 Controparte_1 il valore dell'intero patrimonio ereditario di computando il relictum al donatum e Persona_1
che venga disposto il reintegro della quota lesa mediante la riduzione delle donazioni non oltre il valore della quota disponibile con ogni conseguenziale statuizione. Hanno chiesto che venga disposto lo scioglimento della comunione sui beni indivisi, ciò mediante formazione di appositi lotti ed assegnazione in natura salvo gli eventuali conguagli in denaro e che venga ordinato ai convenuti il rendiconto della gestione dei beni indivisi, determinandone la consistenza e conseguentemente che i convenuti vengano condannati al pagamento in favore degli attori di tutte le somme a questi dovuti per i frutti degli immobili percepiti.
Si sono costituiti in giudizio e contestando la qualificazione giuridica Controparte_1 Parte_4
attribuita dagli attori alle co-intestazioni di beni mobili e/o immobili e/o all'indicazione dei convenuti quali beneficiari di polizze vita, nonché la determinazione e/o quantificazione delle liberalità effettuate a loro favore dal fratello premorto e, conseguentemente, la determinazione e/o quantificazione avversaria dell'asse ereditario calcolato ex articolo 556 c.c. e il diritto di parte attrice di ottenere la riduzione degli atti di liberalità indicati nell'atto di citazione e comunque di ottenerla nei termini quantitativi ex adverso indicati.
In particolare, i convenuti si sono costituiti in giudizio ed hanno eccepito: - l'erronea qualificazione in termini di liberalità dirette e/o indirette delle attribuzioni e/o co- intestazioni a favore dei convenuti per la parte afferente agli apporti riconducibili al de cuius;
- che ha effettuato le elargizioni oggetto di contestazione, in adempimento Persona_1
di un intenso dovere morale nei confronti dei due fratelli che, a seguito della separazione del de cuius dalla moglie, hanno rappresentato il suo unico ed indispensabile punto di riferimento affettivo e materiale;
- che, pertanto, nell'asse ereditario non esiste alcun “donatum” da ridurre a favore degli attori, dovendosi calcolare le rispettive quote solo sui beni caduti in successione;
- che i beni immobili oggetto di pretesa donazione a favore dei convenuti sono stati oggetto di sovrastima rispetto alle valutazioni OMI;
- che i conti correnti cointestati tra il de cuius e ed elencati a pagina 16 della Parte_4
comparsa di costituzione e risposta, erano conti di mera gestione patrimoniale, alimentati esclusivamente da versamenti in contanti e come tali non riconducibili soltanto ad uno dei contitolari;
- l'erronea qualificazione in termini di donazioni in denaro delle somme corrisposte a favore di in quanto tali somme sono state elargite per regolare i rapporti di dare e Controparte_1
avere tra fratelli;
- di non avere avuto conoscenza delle polizze stipulate dal de cuius con Controparte_3 per le quali sarebbe stato corrisposto un premio di complessivi € 229.000,00;
- di non aver incassato il premio di tali polizze;
- che, ad ogni modo, l'importo indicato in tali polizze non può essere conteggiato né nell'asse ereditario né nel “donatum”;
- che parte attrice ha sottostimato i beni appartenenti al de cuius al momento di apertura della successione, in particolare, con riferimento al conto corrente intestato al solo de cuius presso
Intesa San Paolo (n.102926) che, come risulta dalla dichiarazione dell'Istituto di credito ex adverso prodotta, alla data del decesso esponeva un saldo creditore di € 4.418,74;
- di aver sostenuto, a seguito del decesso del fratello, le spese elencate a pagina 23 della comparsa di costituzione e risposta, per un totale complessivo di € 6.669,39.
Sulla base di quanto sopra esposto, i convenuti, dopo aver dato atto di non contestare il diritto del coniuge legittimario pretermesso e dei figli a conseguire la quota di riserva loro spettante e preso atto degli apporti in denaro corrisposti da parte convenuta a mezzo dei conti correnti cointestati con il de cuius per l'acquisto della nuda proprietà dei beni immobili, nonché per la stipula delle polizze assicurative con e/o di quelle con hanno chiesto che: CP_2 Controparte_3 - sia accertato e dichiarato gli stessi sono titolari della proprietà degli immobili per cui è causa nelle quote meglio indicate in narrativa (in ragione degli apporti economici direttamente corrisposti per l'acquisto), nonché sono titolari dei premi (e/o del controvalore degli stessi) delle polizze assicurative per cui è causa per una metà (sempre in ragione degli apporti economici direttamente corrisposti) e/o nella diversa percentuale meglio vista e ritenuta all'esito dell'istruttoria;
- sia accertato e dichiarato che gli apporti economici corrisposti dal de cuius nella misura indicata in narrativa (e/o in quella diversa maggiore o minore risultante all'esito dell'istruttoria) per l'acquisto dei beni immobili (appartamento e box, come meglio descritti in narrativa), intestati in usufrutto al de cuius stesso ed in nuda proprietà a parte convenuta, per la parte eccedente la quota riconducibile all'usufrutto, hanno costituito assolvimento di un'obbligazione naturale a favore dei convenuti;
- sia accertato e dichiarato che l'indicazione dei convenuti, in qualità di beneficiari di polizze assicurative presso e/o presso (ancora da accertarsi nell'esistenza e CP_2 Controparte_3 consistenza), per la parte di premio riconducibile all'apporto economico del de cuius (come indicato in narrativa e/o nella differente misura maggiore o minore che risulterà all'esito dell'istruttoria), ha costituito assolvimento di obbligazione naturale nei loro confronti.
In via subordinata, i convenuti hanno chiesto che sia determinato e/o quantificare il preteso donatum, ai fini della riunione fittizia con il relictum, tenuto conto degli effettivi apporti economici riconducibili al de cuius sia per quanto attiene gli acquisti immobiliari, sia per quanto attiene la sottoscrizione di polizze vita, nei termini indicati in narrativa e/o risultanti all'esito dell'istruttoria.
Infine, hanno chiesto che siano accertate e quantificate le spese direttamente sostenute dai convenuti nell'interesse della massa, nella misura indicata in narrativa e/o in quella risultante all'esito dell'istruttoria e che gli attori siano condannati alla restituzione delle stesse, con eventuale compensazione totale e/o parziale sulle somme che i convenuti fossero condannati a restituire.
Nel corso del giudizio, il Giudice ha ordinato a “ , a , a Controparte_4 Controparte_5 [...]
, a Banco BPM l'esibizione in giudizio della documentazione specificatamente individuata CP_6 nell'ordinanza datata 05 ottobre 2023, al fine di ricostruire l'esatta consistenza dell'asse ereditario del de cuius.
La causa è stata istruita mediante istruttoria orale e documentale e il Giudice, ritenuto necessario decidere con sentenza non definitiva sulle domande e sulle questioni preliminari, prima di disporre una eventuale c.t.u. finalizzata alla valutazione e alla stima del patrimonio ereditario in relazione alla domanda di scioglimento della comunione, ha rinviato la causa all'udienza del 06 febbraio
2025 per la precisazione delle conclusioni. In tale udienza, il Giudice ha concesso i termini di legge per il deposito degli atti difensivi finali, scaduti i quali la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
******
1.QUESTIONE: LESIONE QUOTA DI RISERVA DEL CONIUGE E DETERMINAZIONE
DELLE QUOTE EREDITARIE PREVIA RIDUZIONE DELLE DISPOSIZIONI
TESTAMENTARIE
Risulta non contestato tra le parti: che ha disposto delle proprie sostanze con testamento olografo datato 21.02.2000 Persona_1
(pubblicato con verbale a rogito Notaio in data 9.12.2020) con il quale ha lasciato ai due Per_3
figli nati dal matrimonio con la sola quota di riserva spettante loro per legge Parte_1 ed ai propri fratelli ( e ) l'intera quota disponibile in parti uguali fra loro;
Pt_4 Controparte_1
che le disposizioni testamentarie risultano lesive della quota di legittima spettante al coniuge, ancorché separato, essendo la sig.ra totalmente pretermessa da tale testamento;
Parte_1
che, data la presenza dei due figli e del coniuge, la quota di cui il de cuius poteva disporre è pari al
25% del suo patrimonio da suddividersi in parti uguali tra i due eredi testamentari ex art. 542, secondo comma, c.c.
Ne consegue: che deve essere accertato e dichiarato che è legittimaria ed erede necessaria Parte_1
del coniuge nato a [...] il [...] e deceduto a Genova il 1° Persona_1
dicembre 2020; che devono essere ridotte ex art. 554 c.c. le disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima di pari ad ¼ dell'eredità; Parte_1
che devono pertanto essere dichiarati eredi di : Persona_1
il coniuge separato per la quota di ¼; Parte_1
la figlia per la quota di ¼; Parte_2
il figlio per la quota di ¼; Parte_3
la sorella per la quota di 1/8; Controparte_1
il fratello per la quota di 1/8; Parte_4
2. QUESTIONE: INDIVIDUAZIONE DEL RELICTUM
Non è contestato che al momento del decesso appartenevano a de cuius – c.d. Persona_1
relictum - i seguenti beni:
a) intero della piena proprietà dell'appartamento in Via Chiesa delle Grazie 3/4 distinto al locale catasto fabbricati Sez. Sam. Foglio 40, particella 252, sub. 21, z.c. 3, categoria A/3, classe 5, vani 6, consistenza 92 mq., rendita Euro 790,18;
b) quota di 1/3 della piena proprietà dell'appartamento in Via Gian Battista Monti 52/2 distinto al locale catasto fabbricati Sez. Sam. Foglio 39, particella 2266, sub. 36, z.c. 3, categoria A/3, classe 3, vani 4,5, consistenza 72 mq., rendita Euro 418,33;
c) autovettura Fiat Panda targata FT137DY immatricolata in data 28 dicembre 2018;
d) 50% del saldo attivo del conto corrente cointestato acceso con c/c n. 35788603; CP_6
e) 50% del saldo attivo del libretto di risparmio cointestato n. 5040132;
f) 50% del Buoni Postali dematerializzati cointestati con sottoscritti in data 26 marzo Parte_4
2019;
g) 50% del saldo attivo del conto corrente cointestato acceso con Banco BPM c/c n. 247200020080;
h) saldo attivo del c/c n. 02472/00000000020613 acceso con Banco BPM intestato al solo
[...]
; Per_1
i) saldo attivo del conto corrente acceso con Intesa San Paolo Agenzia di Via Cantore c/c n.
1000/00000102926 intestato al solo;
Persona_1
3. QUESTIONE: INDIVIDUAZIONE DEL CP_7
a) conti cointestati
Gli attori sostengono che il conto corrente acceso con c/c n. 35788603, il libretto di CP_6
risparmio n. 5040132, i Buoni Postali dematerializzati sottoscritti in data 26 marzo 2019 e il conto corrente acceso con Banco BPM c/c n. 247200020080, tutti rapporti cointestati tra il de cuius e il fratello in realtà appartenevano esclusivamente al de cuius perché la cointestazione Parte_4
era fittizia con la conseguenza che il residuo 50% del saldo dei conti/libretti e il residuo 50% dei buoni postali farebbero parte del donatum.
La Cassazione Civile con ordinanza n. 11375/2019 ha affermato che “la cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o di debitori solidali dei saldi del conto
(art.1854 c.c.) sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto (art. 1298, secondo comma, c.c.), ma tale presunzione dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa” (Cass. Sez. 1, Sentenza n.28839 del 05/12/2008 […]”.
Con riferimento al conto corrente n. 20080 presso BPM non ci sono elementi probatori che consentano di superare la presunzione di cointestazione del conto corrente.
Dalla lettura dell'estratto conto, infatti, emerge che sono stati effettuati alcuni versamenti in contanti nelle seguenti date senza che sia noto l' autore dei versamenti: euro 3.690,00 (euro 800,00 versati in data 06.03.2013; euro 800,00 versati in data 29/4/2015; euro 790,00 versati in data
01/10/2019 ed euro 1.300,00 versati in data 16/6/2020 ) e che, in data 14.02.2013, è stato eseguito un bonifico pari a 37.000,00 euro da parte di entrambi i cointestatari del conto corrente.
Emerge, inoltre, che sono stati effettuati diversi addebiti sul conto corrente derivanti dalla stipulazione di varie polizze assicurative, rispetto alle quali, tuttavia, non vi è alcun elemento probatorio che faccia ritenere che la provvista impiegata per la sottoscrizione di tali contratti sia di provenienza esclusiva del de cuius: in data 15.10.2012 € 29.652,97 pagamento premi assicurativi a favore di come Persona_1 risulta dall'estratto conto e dalla contabile di bonifico della polizza. Dall'estratto conto allegato sub
3, risulta una rettifica di tale operazione. in data 09.01.2013 € 60.000,00 versati sul conto corrente cointestato tra e Persona_1 [...] recano come causale “Bon. Da Popolare Vita. Popolare Vita Riscatto Pol. 10021056917”. Pt_4
Dall'estratto conto allegato sub 3, risulta una rettifica di tale operazione. in data 09.04.2014 € 25.000,00 riscatto polizza n. 10028287261, polizza che era stata stipulata da
(cfr. pagina 9 produzione n.21 attori e produzione n.7 seconda memoria attore). Persona_1
€ 24.351,41 riscatto polizza n. 11266460 stipulata dal de cuius a favore di Controparte_1
L'addebito di tale polizza avviene sul conto corrente n.20080.
Anche con riferimento al conto corrente n. 35788603, conto corrente cointestato tra Per_1
e non vi è prova che lo stesso sia di titolarità esclusiva del de cuius.
[...] Parte_4
Tale rapporto è attivo dal 24.10.2002 ( cfr. pagina 3, dichiarazione depositata da Controparte_8
in data 12.10.2023 ) mentre gli estratti conto prodotti risalgono soltanto al 2010: non vi è
[...]
prova quindi della provenienza della provvista al momento di apertura del conto corrente. Dalla lettura dell'estratto conto depositato risultano effettuati diversi versamenti in contanti.
Risulta, inoltre, che il conto corrente è stato alimentato grazie alla liquidazione di polizze vita intestate al de cuius.
Con riferimento ad alcune di queste polizze, non è stata fornita documentazione da parte di
[...]
, che consentisse di individuare l'esatta provenienza del denaro utilizzato per la loro CP_8
stipulazione.
Si tratta di polizze sottoscritte vent'anni e dieci anni fa e, quindi, oltre i termini stabiliti dalla legge per la conservazione da parte della società della documentazione inerente alle stesse.
La domanda degli attori non può pertanto essere accolta in quanto la presunzione di contitolarità dei conti non è stata superata.
b) polizze e polizze Vera Vita CP_9
Gli attori sostengono che ha versato l' intero premio per la sottoscrizione delle Persona_1
polizze liquidate in data 19 febbraio 2021 a seguito del decesso ai beneficiari, odierni convenuti, con la conseguenza che tale importo dovrebbe essere considerato quale donatum.
Nello specifico i premi complessivamente pagati (all. 12 a) seconda memoria) per le Polizze CP_2
ammontano ad Euro 150.748,52.
[...]
1. Polizza n. 50013479909 – Multiscelta / Multiramo 2018 Euro 13.000,00
2. Polizza n. 50013365267 – Poste Progetti Futuri Euro 35.000,00
3. Polizza n. 50011446576 – Postafuturo Fedelta' II 2016 Euro 14.534,63
4. Polizza n. 50012870127 – Posta futuro Fedeltà III Euro 4.775,55
5. Polizza n. 50012157129 – Postafuturo Fedeltà III Euro 15.032,61
6. Polizza n. 50009411268 – Posta futuro fidelity II Euro 10.000,00
7. Polizza n. 50010160421 Posta futuro Fedeltà II Euro 15.226,68
8. Polizza n. 50010461762 Posta futuro Fedeltà II Euro 17.179,05
9. Polizza n. 50004353068 Posta futuro pronta crescita Euro 10.000,00
10. Polizza n. 50007756980 Posta futuro pronta crescita sprint Euro 6.000,00
11.Polizza n. 50008697944 Posta futuro partecipa special Euro 10.000,00 In realtà le polizze come risulta dagli estratti conto sono state sottoscritte con provvista derivante dal conto corrente postale cointestato con e pertanto soltanto il 50% di tali premi pari Parte_4 ad € 75.374,26 può essere considerato ex art. 1923, secondo comma, c.c. una donazione indiretta del de cuius in favore dei fratelli.
Con riferimento alle polizze Vita come per le Polizze Posta Vita liquidate per decesso ovvero CP_3
in essere, il premio secondo gli attori sarebbe stato integralmente pagato da . Persona_1
Nello specifico i premi complessivamente pagati per le Polizze Vera Vita ammontano ad Euro
54.000,00 Polizza n. 0010028287261 a favore di Euro 5.000,00 – liquidata (all. 7 Controparte_1
seconda memoria) Polizza n. 0010062387754 a favore di Euro 8.000,00 - liquidata Controparte_1
(all. 7 seconda memoria) Polizza n. 10066878216 a favore Euro 17.000,00 – in essere Parte_4
(all. 6 seconda memoria) Polizza n. 0010100364800 a favore di Euro 24.000,00 – in Parte_4
essere (all. 10 seconda memoria )
In realtà dai documenti prodotti risulta;
che la polizza numero 0010028287261, liquidata a favore di (premio: euro Controparte_1
5.000,00) è l'unica ad essere stata stipulata con provvista prelevata da conto corrente personale del fu e, pertanto, l'importo stesso è interamente riconducibile al de cuius;
Persona_1
tutte le altre polizze, ovvero, Polizza n. 0010062387754 ( a contraenza del de cuius, liquidata per sinistro a favore della beneficiaria , premio corrisposto euro 8.000 ), Polizza n. Controparte_1
10066878216 ( a contraenza del convenuto attualmente in essere, premio corrisposto Parte_4
euro 17.000 ) e Polizza n. 0010100364800 ( a contraenza del convenuto attualmente Parte_4
in essere, premio corrisposto euro 24.000 ), sono state stipulate attingendo la provvista dal conto corrente cointestato BPM, di talché l'importo riconducibile al de cuius è pari alla metà del premio corrisposto.
Pertanto il complessivo importo riconducibile al de cuius è pari alla minor somma di euro
29.842,12, posto che, per le polizze stipulate attingendo la provvista dal conto corrente cointestato, soltanto la metà del premio corrisposto può ritenersi di titolarità del de cuius. Ne consegue che soltanto l' importo di € 105.216,38 ( € 75.374,26 + € 29.842,12 = € 105.216,38 ) corrispondente all' importo dei premi versati riconducibili al de cuius può essere considerato una donazione indiretta a favore dei convenuti.
c) trasferimenti di denaro
Gli attori hanno chiesto di accertare e dichiarare che la somma di Euro 27.000,00 versata in favore di a mezzo tre distinti assegni: in data 15/3/2013 di Euro 20.000,00, in data Controparte_1
12/2/2020 di Euro 2.000,00, in data 8/4/2020 di Euro 5.000,00 costituisce liberalità in favore della stessa da parte di ai sensi e per gli effetti dell'articolo 809 c.c.. Persona_1
Dai documenti prodotti risulta: che in data 15.03.2013 è stato addebitato sul conto 20080 di BPM l'assegno circolare pari ad €
20.000,00 in favore di provvista assegno derivante dal conto corrente cointestato tra Controparte_1
e (cfr. pagina 4 della produzione n. 21 di parte attrice); Persona_1 Parte_4 che in data 12.02.2020 è stato addebitato sul conto 102926 un assegno bancario di € 2.000,00 intestato da (prod. 17 b attore) provvista assegno derivante dal conto corrente di Controparte_1
Intesa San Paolo intestato esclusivamente a (cfr. pagina 52 della produzione n. Persona_1
22b di parte attrice); che in data 08.04.2020 è stato addebitato sul conto n. 102926 un assegno bancario di € 5.000,00 intestato a (prod. 17 c attore) → provvista assegno derivante dal conto corrente Controparte_1
intestato esclusivamente a (cfr. pagina 56 della produzione n.22b di parte attrice). Persona_1
Con riferimento a tali assegni, i convenuti si sono difesi in comparsa di risposta affermando che tali importi hanno regolato i rapporti relativi alla successione materna tra i fratelli e a Per_1
fondamento di tale eccezione hanno prodotto sub 3 la dichiarazione di successione e sub 4 la contabile di bonifico che dimostra che la somma di 20.000,00 euro proviene dal conto corrente cointestato.
Gli attori non hanno specificamente contestato nella prima memoria ex art. 183, sesto comma,
c.p.c.le circostanze di fatto allegate dai convenuti: in presenza della mancata contestazione da parte degli attori e di quanto risulta dalla consistenza dell' asse ereditario della madre dei fratelli Per_1
si può ritenere che la dazione di € 20.000,00 avvenuta il 15/3/2013 a pochi mesi di distanza dalla morte della de cuius risalente al novembre 2012 sia stata eseguita per regolare i rapporti relativi alla successione materna.
Per quanto riguarda invece gli assegni relativi alle somme pari a 2.000,00 euro e a 5.000,00 euro, si tratta invece di donazioni dirette, come è stato ribadito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte n.
18725 del 2017: “PG. 10 SU → 4.1. - Analogamente, le liberalità attuate a mezzo di titoli di credito non sono donazioni indirette, ma donazioni dirette. Il fatto che l'obbligazione del donante sia incorporata in un titolo formale e astratto non muta la natura dell'obbligazione stessa, trasformando così la donazione diretta in indiretta. […]
E più di recente (Cass., Sez. II, 30 maggio 1990, n. 7647; Cass., Sez. I, 6 marzo 1997, n. 1983) - nel ribadire che qualora un assegno bancario venga emesso a titolo di donazione, l'opponibilità, nel rapporto diretto con il prenditore, di tale contratto sottostante implica anche la possibilità di dedurre la nullità della donazione medesima, per carenza della prescritta forma - si è sottolineato che l'esclusione dell'onere di forma deve intendersi riferita alle sole fattispecie negoziali causali, tali cioè che abbiano in sé la causa giustificativa del relativo effetto, ma non anche ai negozi astratti come quelli di emissione o di girata di titoli di credito o di assegni, i quali trovano necessario fondamento in un rapporto sottostante, e quindi in un negozio del quale ricorrano i requisiti di sostanza e di forma, con conseguente opponibilità del difetto nei rapporti diretti tra emittente e prenditore e tra girante e rispettivo giratario. […]
Il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta;
ne deriva che la stabilità dell'attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell'atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore».
Parte convenuta non ha infatti provato che l'emissione degli assegni relativi agli importi pari a
2.000,00 euro ed a 5.000,00 euro risalenti al 2020, quindi molti anni dopo l' apertura della successione materna, sia stata effettuata a saldo e stralcio dei conti dare/avere derivanti dalla successione materna.
Non è stato articolato nessun capitolo di prova orale che dimostrasse tale prospettazione né la circostanza visto il lungo lasso di tempo intercorso tra il 2012 e il 2020 appare verosimile. Ne consegue che può essere accertato e dichiarato che la somma di Euro 7.000,00 versata dal de cuius in favore di in data 12/2/2020 per Euro 2.000,00 ed in data 8/4/2020 per Euro Controparte_1
5.000,00 costituisce una liberalità in favore della stessa da parte di . Persona_1
Gli attori hanno chiesto che sia accertato e dichiarato che la somma di Euro 11.000,00 versata in favore di a mezzo bonifico bancario in data 13 dicembre 2013 costituisce liberalità da Parte_4 parte del IG. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 809 c.c. Persona_1
La domanda non può essere accolta atteso che il trasferimento/prelievo di denaro è avvenuto dal conto corrente esistente presso BPM cointestato tra il de cuius e tramite bonifico e Parte_4
pertanto non vi è prova che si tratti di una liberalità dal fratello al fratello . Per_1 Pt_4
d) acquisto e intestazione immobili
Gli attori hanno chiesto: di accertare e dichiarare che l'atto a rogito Notaio dott. di Paolo del 15 gennaio 2013 Rep. Per_2
72092, costituisce un atto che dissimula una donazione diretta e/o indiretta o un atto mixtum cum donationem da parte di , che ha corrisposto integralmente il prezzo di acquisto, a Persona_1
favore dei fratelli e;
Parte_4 Controparte_1 di accertare e dichiarare che l'atto a rogito Notaio dott. di Paolo del 17 luglio 2017 Rep. Per_2
77.476, costituisce un atto che dissimula una donazione diretta e/o indiretta o un atto mixtum cum donationem da parte di che ha integralmente corrisposto il prezzo di acquisto, a Persona_1
favore dei fratelli e . Parte_4 Controparte_1
Le domande sono soltanto parzialmente fondate.
Con il primo atto il de cuius ha acquistato l' usufrutto e il fratello e la sorella la nuda proprietà di un appartamento sito a Genova, Via G.B Monti 52/14 ( cfr. produzione n.10 atto di acquisto ).
Con il secondo atto il de cuius ha acquistato l' usufrutto e il fratello e la sorella la nuda proprietà di un box sito a Genova, Via G.B Monti 56/18 ( cfr. produzione n. 11 atto di acquisto ).
Dai documenti prodotti risulta quanto segue con riguardo alla provvista utilizzata per pagare il prezzo di acquisto degli immobili.
Pagamento del prezzo dell'appartamento sito in Genova, via G.B. Monti 52/14 pari ad € 182.000,00 (produzione n. 10) → 1.
5.000 euro pagati mediante assegno bancario non trasferibile n. 8.211.948.519-08 emesso in data 28.11.2012 tratto su IntesaSanpaolo → produzione n. 12 attore e pagina 50 della produzione n. 22a di parte attrice. Il conto corrente era intestato esclusivamente al defunto
2. 20.000,00 euro pagati mediante assegno circolare non trasferibile n. 3303872696-07 emesso in data 12.12.2012 da Intesa SanPaolo → Il conto corrente era intestato esclusivamente al defunto. Cfr. pagina 52 produzione 22a di p
3. 157.000,00 euro pagati mediante tre assegni circolari:
o 60.000,00 euro pagati mediante assegno circolare emesso da IntesaSanpaolo n.
3303894556-01. Cfr. pagina 54 produzione 22a di parte attrice. Il conto corrente è intestato esclusivamente al defunto o 60.000,00 euro pagati mediante assegno circolare emesso da Banco Popolare n.
9200037402-10. Cfr. pagina 4 produzione 21 di parte attrice. Conto corrente cointestato.
o 37.000,00 euro pagati mediante assegno circolare emesso da Intesa Sanpaolo n. 3303894627-07. Cfr. pagina 54 produzione 22a di parte attrice. Il conto corrente è intestato esclusivamente al defunto
Pagamento del prezzo del locale ad uso box sito in Genova via G.B. Monti 56 interno 18 pari ad € 35.000,00 (produzione n.11) →
1. 1.000,00 euro pagati mediante assegno bancario non trasferibile n. 0.017.867.953-12.
Assegno prodotto sub 16c. Provvista derivante dal conto corrente n. 20080 cointestato tra il de cuius
e (cfr. pagina 21 estratto conto relativo a tale rapporto, produzione 21). Parte_4
2. 4.000,00 euro pagati mediante assegno bancario non trasferibile n. 0.025.212.954-00 prodotto sub16a. Provvista derivante dal conto corrente n. 20080 cointestato tra il de cuius e
(cfr. pagina 21 estratto conto relativo a tale rapporto, sub 21). Parte_4
3. 9.000,00 euro pagati mediante vaglia postale. Vedi estratto conto corrente postale n.
35788603 cointestato a e (Cfr. pagina 38, estratto conto Persona_1 Parte_4 prodotto sub 23).
4. 9.000,00 euro pagati mediante assegno circolare n. 4900351535-01 emesso da BPM.
Prodotto sub 16b). Cfr. pagina 22 estratto conto BPM. Conto cointestato tra Per_1
e
[...] Parte_4
5. € 12.000,00 pagati mediante assegno circolare non trasferibile emesso in data 13.07.2017 da Intesa Sanpaolo n. 3304615826 – 05. Tale conto corrente risulta intestato esclusivamente a
(Cfr. pagina 62 produzione 22c). Persona_1
La Suprema Corte ha affermato ( Cassazione Civile, n. 10759 del 2019 ) che “Ad avviso del Collegio deve invece reputarsi che la liberalità realizzata con la corresponsione delle somme necessarie a pagare il prezzo da parte del donante, non necessariamente tradursi nella corresponsione dell'intero prezzo, ma anche di una parte di esso, laddove sempre sia dimostrato lo specifico collegamento tra dazione e successivo impiego delle somme, e che laddove queste ultime non siano in grado di coprire per l'intero l'obbligazione gravante sul compratore, l'oggetto della liberalità debba essere identificato, analogamente a quanto affermato in tema di vendita mista a donazione, nella percentuale di proprietà del bene acquistato corrispondente alla quota parte di prezzo soddisfatta con la provvista fornita dal donante.”
Anche con riferimento agli acquisti immobiliari di cui è causa, ai fini della determinazione dell'apporto economico riconducibile al de cuius occorre verificare, con riferimento a ciascuno dei due acquisti ( in nuda proprietà ai convenuti e in usufrutto al de cuius ) la provenienza della provvista, in quanto l'utilizzo di denaro proveniente ( in tutto o in parte ) da conti correnti comuni importa la contitolarità ( pro-quota in considerazione della percentuale di contribuzione di ciascuno
) dell'investimento stesso.
Quanto all'appartamento ubicato in Genova – Sampierdarena, Via GB Monti 52/12, lo stesso è stato acquistato in data 15.01.2013 a rogito Notaio rep. n. 72092, al prezzo in allora Persona_4 convenuto di euro 182.000,00 di cui come sopra evidenziato euro 60.000,00 attinti dal conto corrente cointestato tra e presso BPM. Per_1 Parte_4
In allora, il de cuius ( nato nel 1939 ) aveva 73 anni e, dunque, il valore dell'usufrutto da lui acquistato era pari al 35% dell'intero ( come risulta dalle tabelle dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto ), corrispondente ( rispetto al prezzo totale di acquisto ) ad euro 63.700,00.
Il valore della nuda proprietà ( acquistata da parte convenuta ) era, dunque, pari al 65% dell'intero, corrispondente ( rispetto al prezzo di acquisto ) ad euro 118.300,00.
Posto che, alla luce di quanto sopra esposto, 60.000,00 euro sono stati in realtà attinti dal conto corrente cointestato tra e il convenuto ha contribuito Per_1 Parte_4 Parte_4 direttamente all'acquisto con l'apporto di 30.000,00 euro, corrispondente ( rispetto alla quota del prezzo della nuda proprietà di sua spettanza pari ad € 59.150,00 ) al 50,71%, mentre la sorella per la sua quota di € 59.150,00 nulla ha versato.
ha quindi corrisposto un prezzo pari al 25,36% calcolato sul valore dell' intera nuda Parte_4 proprietà.
Pertanto, soltanto il 74,64% del valore del bene può ritenersi oggetto della donazione indiretta
“donatum” considerato che il residuo 25,36% è stato in allora acquistato con denaro di parte convenuta si tratta di donazione attribuibile per la quota del 50% in favore di Parte_4 CP_1
e per la quota del 24,64% in favore di
[...] Parte_4
Quanto al locale uso box ubicato in Genova – Sampierdarena, Via GB Monti 56 contraddistinto con il numero 18, lo stesso è stato acquistato in data 17.07.2017 a rogito Notaio rep. Persona_4
n. 77.476, al prezzo in allora convenuto di euro 35.000,00, di cui euro 23.000,00 attinti da conti correnti cointestati tra e ( su e BPM, già e Per_1 Parte_4 CP_6 Controparte_10
). Controparte_11
In allora, il de cuius ( nato nel 1939 ) aveva 77 anni e, dunque, il valore dell'usufrutto da lui acquistato era pari al 30% dell'intero ( come risulta dalle tabelle dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto ), corrispondente ( rispetto al prezzo totale di acquisto ) ad euro 10.500,00.
Il valore della nuda proprietà ( acquistata da parte convenuta ) era, dunque, pari al 70% dell'intero, corrispondente ( rispetto al prezzo di acquisto ) ad euro 24.500,00. Posto che, come risulta da quanto sopra esposto, 23.000,00 euro sono stati, in realtà, attinti da conti correnti cointestati tra e parte convenuta ha contribuito direttamente Per_1 Parte_4 all'acquisto con l'apporto di 11.500,00 euro, corrispondente ( rispetto al complessivo prezzo ) al 46,94% della nuda proprietà mentre nulla ha corrisposto per la sua quota. Controparte_1
Pertanto, soltanto il 53,06% del valore del bene può ritenersi oggetto della donazione indiretta
“donatum” considerato che il residuo 46,94% è stato in allora acquistato con denaro di parte convenuta si tratta di donazione attribuibile per la quota del 50,00% in favore di Parte_4
e per la quota del 3,06% in favore di Controparte_1 Parte_4
Ne consegue che il donatum è così costituito:
€ 105.216,38 per i premi pagati dal de cuius per le polizze vita;
€ 7.000,00 versata dal de cuius in favore di;
Controparte_1
74,64% del valore dell' appartamento in Via G.B. Monti 52/14 di cui la quota del 50% oggetto di donazione indiretta in favore di e la quota del 24,64% oggetto di donazione indiretta Controparte_1 in favore di;
Parte_4
53,06% del valore del box in via G.B. Monti 56/18 di cui la quota del 50,00% oggetto di donazione indiretta in favore di e la quota del 3,06% oggetto di donazione indiretta in favore di Controparte_1
CP_12
[...]
[...]
obbligazione naturale
[...]
I convenuti hanno sostenuto che le liberalità e donazioni indirette eseguite dal de cuius in loro favore sarebbero in realtà attribuzioni patrimoniali in adempimento dell' obbligazione naturale derivante dall' assistenza continuativa prestata in favore del fratello, dopo la separazione dalla moglie risalente al 2001 e fino alla morte avvenuta nel 2020, nel disbrigo delle faccende domestiche, in occasione di periodi di ricovero ospedaliero e conseguente convalescenza, nell' aiuto prestato per lo svolgimento dell' attività professionale di podologo di Persona_1
La tesi è infondata per le seguenti ragioni.
L' art. 2034 c.c. prevede che “Non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace.
I doveri indicati dal comma precedente, e ogni altro per cui la legge non accorda azione ma esclude la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato, non producono altri effetti.” La Suprema Corte ha affermato che “Questa Corte ha infatti già avuto modo di chiarire (cfr. sent.
1007/80) che l'articolo 2034 c.c. distingue le obbligazioni naturali in due categorie, prevedendo, al secondo comma, fattispecie tipiche di obbligazioni naturali (casi, cioè, esplicitamente contemplati dalla legge di atti socialmente e moralmente leciti, che non assurgono però a vincoli giuridici e sono quindi sforniti di azione, quali l'adempimento della disposizione fiduciaria e il pagamento del debito prescritto e del debito di gioco) e, al primo comma, con disposizione molto più ampia,
l'esecuzione spontanea di un dovere morale (o di coscienza) o sociale. Con riferimento a tale disposizione di carattere generico, l'indagine sulla sussistenza di un'obbligazione naturale è duplice, dovendo accertarsi, da un lato, se nel caso dedotto sussista un dovere morale o sociale in rapporto alla valutazione corrente nella società e, dall'altro, se tale dovere sia stato spontaneamente adempiuto con una prestazione avente carattere di proporzionalità ed adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso). Il menzionato requisito di proporzionalità non è stato accertato nella sentenza gravata ( Cass. sentenza n. 19578/2016 )”
Nei propri atti difensivi, i convenuti hanno eccepito che le attribuzioni eseguite da Per_1 nei loro confronti derivano da “un intenso dovere morale che ha ritenuto
[...] Persona_1
di adempiere nei confronti dei due fratelli che hanno costituito per lungo tempo, il suo unico ed indispensabile punto di riferimento affettivo e materiale e che si sono quotidianamente sacrificati con amore e dedizione per supplire al vuoto affettivo ed alle gravi mancanze dei suoi figli” (cfr. pagina 13 comparsa di costituzione e risposta).
I testi escussi durante l'istruttoria orale hanno confermato che il de cuius, a seguito della separazione dalla moglie, era assistito dai convenuti. , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
hanno confermato che si occupava quasi tutti i giorni del fratello, facendo la
[...] Controparte_1
spesa per suo conto;
mentre lo supportava nello svolgimento della sua attività Parte_4
professionale.
La giurisprudenza di legittimità, tuttavia, non riconosce quali obbligazioni naturali quelle che sono state adempiute solamente in forza di un intenso dovere morale – nel caso concreto giustificato dagli stretti vincoli di solidarietà familiare ripetutamente sottolineati dalla difesa dei convenuti - ma riconosce come tali quelle che sono espressione di un dovere socialmente riconosciuto e quelle che siano proporzionate rispetto a tutte le circostanze del caso. Per esempio, sono state qualificate come obbligazioni naturali le attribuzioni patrimoniali effettuate a favore del convivente more uxorio nel corso del rapporto di convivenza.
Inoltre, dall'esame di tutta la documentazione prodotta e dall' esame complessivo delle deposizioni testimoniali, non risulta in alcun modo rispettato il secondo requisito richiesto ai fini della configurabilità di tale istituto, ovvero la proporzionalità né risulta, in ogni caso, che
[...]
abbia voluto adempiere ad un' obbligazione naturale che sentiva di avere nei confronti dei Per_1
fratelli.
Le attribuzioni patrimoniali complessivamente effettuate dal de cuius nei confronti dei convenuti risultano del tutto ingiustificate ex art. 2034 c.c. e costituiscono invece donazioni indirette e atti di liberalità.
*****
Una volta decisa con la sentenza non definitiva le domande preliminari proposte dalle parti la causa deve essere rimessa sul ruolo come da separata ordinanza per le operazioni di esatta individuazione e stima di relictum e donatum.
Le spese saranno regolate con la pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova terza sezione civile in composizione collegiale pronunciando in via non definitiva così provvede
ACCERTA E DICHIARA
che è legittimaria ed erede necessaria del coniuge nato a Parte_1 Persona_1
Riesi (CL) il 9 dicembre 1939 e deceduto a Genova il 1° dicembre 2020 e, pertanto,
RIDUCE
le disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima di pari ad ¼ Parte_1 dell'eredità;
DICHIARA
che gli eredi di sono: Persona_1
per la quota di ¼; Parte_1
per la quota di ¼; Parte_2
per la quota di ¼; Parte_3
per la quota di 1/8; Controparte_1 per la quota di 1/8; Parte_4
ACCERTA E DICHIARA che il relictum dell' asse ereditario è composto dai seguenti beni:
a) intero della piena proprietà dell'appartamento in Via Chiesa delle Grazie 3/4 distinto al locale catasto fabbricati Sez. Sam. Foglio 40, particella 252, sub. 21, z.c. 3, categoria A/3, classe 5, vani 6, consistenza 92 mq., rendita Euro 790,18;
b) quota di 1/3 della piena proprietà dell'appartamento in Via Gian Battista Monti 52/2 distinto al locale catasto fabbricati Sez. Sam. Foglio 39, particella 2266, sub. 36, z.c. 3, categoria A/3, classe 3, vani 4,5, consistenza 72 mq., rendita Euro 418,33;
c) autovettura Fiat Panda targata FT137DY immatricolata in data 28 dicembre 2018;
d) 50% del saldo attivo del conto corrente cointestato acceso con c/c n. 35788603; CP_6
e) 50% del saldo attivo del libretto di risparmio cointestato n. 5040132;
f) 50% del Buoni Postali dematerializzati cointestati con sottoscritti in data 26 marzo Parte_4
2019;
g) 50% del saldo attivo del conto corrente cointestato acceso con Banco BPM c/c n. 247200020080;
h) saldo attivo del c/c n. 02472/00000000020613 acceso con Banco BPM intestato al solo
[...]
; Per_1
i) saldo attivo del conto corrente acceso con Intesa San Paolo Agenzia di Via Cantore c/c n.
1000/00000102926 intestato al solo;
Persona_1
ACCERTA E DICHIARA che i premi pagati per le polizze assicurative sottoscritte presso e CP_2 CP_3
da costituiscono donazione indiretta di denaro in favore dei
[...] Persona_1 convenuti per l' importo di € 105.216,38;
ACCERTA E DICHIARA
che l'atto a rogito Notaio dott. di Paolo del 15 gennaio 2013 Rep. 72092 costituisce una Per_2 donazione indiretta da parte di per la quota complessiva del 74,64% del valore Persona_1 dell'appartamento in Via G.B. Monti 52/14 di cui la quota del 50,00% oggetto di donazione in favore di e la quota del 24,64% oggetto di donazione in favore di;
Controparte_1 Parte_4
ACCERTA E DICHIARA
che l'atto a rogito Notaio dott. di Paolo del 17 luglio 2017 Rep. 77.476 costituisce una Per_2 donazione indiretta da parte di per la quota complessiva del 53,06% del valore Persona_1 del box in via G.B. Monti 56/18 di cui la quota del 50,00% oggetto di donazione in favore di e la quota del 3,06% oggetto di donazione in favore di;
Controparte_1 Parte_4 ACCERTA E DICHIARA
che la somma di Euro 7.000,00 versata da in favore di a mezzo Persona_1 Controparte_1 due distinti assegni - in data 12/2/2020 di Euro 2.000,00 ed in data 8/4/2020 di Euro 5.000,00 - costituisce liberalità in favore della stessa da parte di;
Persona_1
ACCERTA E DICHIARA
che il donatum dell' asse ereditario è così composto:
€ 105.216,38 per i premi pagati dal de cuius per le polizze vita;
€ 7.000,00 versata dal de cuius in favore di;
Controparte_1
74,64% del valore dell' appartamento in Via G.B. Monti 52/14 di cui la quota del 50% oggetto di donazione indiretta in favore di e la quota del 24,64% oggetto di donazione indiretta Controparte_1 in favore di;
Parte_4
53,06% del valore del box in via G.B. Monti 56/18 di cui la quota del 50,00% oggetto di donazione indiretta in favore di e la quota del 3,06% oggetto di donazione indiretta in favore di Controparte_1
; Parte_4
RIMETTE
la causa sul ruolo come da separata ordinanza
Spese al definitivo
Così deciso in Genova nella Camera di Consiglio del 19 Maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott. Roberto Bonino Dott.ssa Ada Lucca
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Genova
Terza Sezione Civile
nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Ada Lucca Presidente
Dott. Roberto Bonino Giudice relatore
Dott. Alessandra Mainella Giudice
riuniti in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 2686 /2023 promossa da:
, C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Genova Via Prà 28/3, presso l'Avvocato Domenico LAVAGETTO che la rappresenta e difende congiuntamente con l' Avv. ZORZI FILIPPO;
C.F. , elettivamente domiciliato in Genova Parte_2 CodiceFiscale_2
Via Prà 28/3, presso l'Avvocato Domenico LAVAGETTO che la rappresenta e difende congiuntamente con l' Avv. ZORZI FILIPPO;
C.F. elettivamente domiciliato in Genova, Via Parte_3 CodiceFiscale_3
Prà 28/3, presso l'Avvocato Domenico LAVAGETTO che la rappresenta e difende congiuntamente con l' Avv. ZORZI FILIPPO;
Attori Contro
C.F. elettivamente domiciliato in Genova, Corso Controparte_1 CodiceFiscale_4
Buenos Aires 10/10, 16129 GENOVA presso l'Avvocato Patricia RUSSO che la rappresenta e difende con l'Avv. Paola Matraini;
C.F. elettivamente domiciliato in Genova, Corso Buenos Parte_4 CodiceFiscale_5
Aires 10/10, presso l'Avvocato Patricia RUSSO che la rappresenta e difende con l'Avv. Paola
Matraini;
Convenuti
******
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, previo opportuno accertamento e/o declaratoria, voglia così provvedere:
A) in via preliminare quanto alla IG.ra : Parte_1
1. accertare e dichiarare che la IG.ra è legittimaria, erede necessaria ed Parte_1 erede legittima del coniuge IG. nato a [...] il [...] e deceduto Persona_1
a Genova il 1° dicembre 2020 e pertanto, previa dichiarazione di inefficacia delle disposizione testamentarie lesive della sua quota di legittima e conseguente riduzione in suo favore di dette disposizioni testamentarie ex artt. 554 e segg. c.c. con relativi obblighi, determinare ed assegnarle la quota riservata ex art. 542 c.c pari ad ¼ dell'eredità;
B) in via principale quanto alla IG.ra , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
[...]
1. accertare e dichiarare che la quota di legittima di spettanza dei legittimari, moglie e figli odierni attori, è pari al 25% per ciascuno e pertanto alla quota complessiva del 75% e conseguentemente accertare e dichiarare che la quota disponibile è pari al restante 25% di spettanza, nella misura del 12,50& ciascuno, degli eredi testamentari odierni convenuti;
2. accertare e dichiarare che l'atto a rogito Notaio dott. di Paolo del 15 gennaio 2013 Per_2
Rep. 72092, che si impugna, costituisce un atto che dissimula una donazione diretta e/o indiretta o un atto mixtum cum donationem da parte di , che ha corrisposto integralmente il Persona_1 prezzo di acquisto, a favore dei fratelli e;
Parte_4 Controparte_1
3. accertare e dichiarare che l'atto a rogito Notaio dott. di Paolo del 17 luglio 2017 Rep. Per_2
77.476, che si impugna, costituisce un atto che dissimula una donazione diretta e/o indiretta o un atto mixtum cum donationem da parte di che ha integralmente corrisposto il Persona_1 prezzo di acquisto, a favore dei fratelli e;
Parte_4 Controparte_1
4. accertare e dichiarare che il premio pagato per le polizze assicurative sottoscritte presso CP_2
e e comunque presso altre compagnie di assicurazione dal IG.
[...] Controparte_3
costituisce donazione indiretta di denaro per l'importo di Euro 379.748,52 o Persona_1 altro diverso importo, maggiore o minore, meglio visto in corso di causa;
5. accertare e dichiarare che la somma di Euro 27.000,00 o altro diverso importo, anche maggiore, meglio visto in corso di causa, versata in favore della IG.ra a mezzo tre distinti Controparte_1 assegni: in data 15/3/2013 di Euro 20.000,00, in data 12/2/2020 di Euro 2.000,00, in data 8/4/2020 di Euro 5.000,00 costituisce liberalità in favore della stessa da parte del IG. ai Persona_1 sensi e per gli effetti dell'articolo 809 c.c.;
6. accertare e dichiarare che la somma di Euro 11.000,00 o altro diverso importo, anche maggiore, meglio visto in corso di causa, versata in favore del IG. a mezzo bonifico bancario in Parte_4 data 13 dicembre 2013 costituisce liberalità da parte del IG. ai sensi e per gli Persona_1 effetti dell'articolo 809 c.c.;
conseguentemente
7. previa dichiarazione dell'inefficacia e/o nullità delle donazioni tutte compiute dal IG.
[...]
in favore dei fratelli e come sopra indicate, lesive della Per_1 Parte_4 Controparte_1 quota di legittima degli odierni attori, ricostruire il valore dell'intero patrimonio ereditario del IG.
, computando il relictum al donatum, e disporre il reintegro della quota lesa Persona_1 mediante la riduzione delle donazioni non oltre il valore della quota disponibile con ogni conseguenziale statuizione;
8. disporre lo scioglimento della comunione sui beni indivisi, ciò mediante formazione di appositi lotti ed assegnazione in natura salvo gli eventuali conguagli in denaro;
9. ordinare ai convenuti il rendiconto della gestione dei beni indivisi, determinandone la consistenza e conseguentemente condannare i convenuti al pagamento in favore degli attori di tutte le somme a questi dovuti per i frutti degli immobili percepiti.
Si insiste affinchè venga disposta CTU finalizzata alla valutazione e stima del patrimonio ereditario di in relazione allo scioglimento della comunione.” Persona_1
Parte convenuta:
“Voglia il Tribunale Ill.mo: respinta e disattesa ogni contraria istanza e/o domanda, ivi compresa la domanda di riduzione di pretese liberalità dirette e/o indirette a favore dei convenuti;
previe le declaratorie del caso;
previa, ove ritenuto, ammissione di CTU sul quesito che verrà dedotto nei termini di rito;
previa, ove ritenuto, l'ammissione di tutte le istanze istruttorie dedotte da parte convenuta e non ammesse;
dato atto che i convenuti non contestano il diritto del coniuge legittimario pretermesso e dei figli a conseguire la quota di riserva loro spettante;
preso atto degli apporti in danaro corrisposti da parte convenuta a mezzo dei conti correnti cointestati con il de cuius (come meglio indicati nella narrativa della comparsa di costituzione) per l'acquisto della nuda proprietà di beni immobili (appartamento e box), nonché per la stipula delle polizze assicurative con e/o di quelle con (come accertate nella loro CP_2 Controparte_3 consistenza all'esito dell'istruttoria);
1. accertare e dichiarare che parte convenuta è titolare della proprietà degli immobili de quibus nelle quote meglio indicate nella narrativa della comparsa di costituzione (in ragione degli apporti economici direttamente corrisposti per l'acquisto), nonché titolare dei premi (e/o del controvalore degli stessi) delle polizze assicurative di cui è causa per una metà (sempre in ragione degli apporti economici direttamente corrisposti) e/o nella diversa percentuale meglio vista e ritenuta all'esito dell'istruttoria;
2. accertare e dichiarare che gli apporti economici corrisposti dal de cuius nella misura indicata nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta (e/o in quella diversa maggiore o minore che risulterà all'esito dell'istruttoria) per l'acquisto dei beni immobili (appartamento e box, come meglio descritti in atto di costituzione), intestati in usufrutto al de cuius stesso ed in nuda proprietà a parte convenuta, per la parte eccedente la quota riconducibile all'usufrutto, hanno costituito assolvimento di un'obbligazione naturale a favore dei fratelli e Pt_4 Controparte_1
3. accertare e dichiarare che l'indicazione dei convenuti, in qualità di beneficiari di polizze assicurative presso e/o presso per la parte di premio riconducibile CP_2 CP_3 all'apporto economico del de cuius (come indicato nella narrativa dell'atto di costituzione e/o nella differente misura maggiore o minore risultata all'esito dell'istruttoria), ha costituito assolvimento di obbligazione naturale nei loro confronti;
4. in via subordinata, per il denegato caso di rigetto delle sopra estese domande, determinare
e/o quantificare il preteso donatum, ai fini della riunione fittizia con il relictum, tenuto conto degli effettivi apporti economici riconducibili al de cuius sia per quanto attiene gli acquisti immobiliari, sia per quanto attiene la sottoscrizione di polizze vita, nei termini indicati nella narrativa dell'atto di costituzione e/o che risulteranno all'esito dell'istruttoria;
5 accertate e quantificate le spese direttamente sostenute dai convenuti nell'interesse della massa, nella misura già indicata nell'atto di costituzione e/o in quella che emergerà all'esito dell'istruttoria, condannare gli attori alla restituzione delle stesse, anche con eventuale compensazione (totale e/o parziale) sulle somme che i convenuti fossero condannati a restituire.
6 Vinte le spese.
7 In via istruttoria, laddove ritenuto per l'accoglimento delle domande, si insta per l'ammissione delle istanze (non ammesse) oggetto delle memorie ex art. 183 c.p.c. n. 2 e n. 3, da intendersi qui ritrascritte.”
******
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno convenuto in giudizio e esponendo:
[...] Controparte_1 Parte_4
- che, in data 01 dicembre 2020, è deceduto in Genova in via G. B. Monti 52/14 Per_1
[...]
- che il de cuius era legalmente separato da ed era padre di Parte_1 Parte_2
e nati dall'unione matrimoniale con;
[...] Parte_3 Parte_1
- che il de cuius era fratello di e eredi testamentari;
Parte_4 Controparte_1 - che aveva disposto delle proprie sostanze con testamento olografo datato Persona_1
21.02.2000 (pubblicato con verbale a rogito Notaio in data 9.12.2020) con il quale Per_3
ha lasciato ai due figli nati dal matrimonio con la IGnora la sola quota di riserva Parte_1 spettante loro per legge ed ai propri fratelli ( e l'intera quota Pt_4 Controparte_1
disponibile in parti uguali fra loro;
- che le disposizioni testamentarie risultano lesive della quota di legittima spettante al coniuge, ancorché separato essendo la sig.ra totalmente pretermessa da tale Parte_1
testamento;
- che, data la presenza dei due figli e del coniuge, la quota di cui il de cuius poteva disporre è pari al 25% del suo patrimonio da suddividersi in parti uguali tra i due eredi testamentari;
- che al momento del decesso appartenevano a i beni elencati a pagina 7 e 8 Persona_1 dell'atto di citazione;
- che le passività ereditarie sono quelle elencate a pagina 8 e 9 dell'atto di citazione;
- che aveva posto in essere rilevanti liberalità dirette e/o indirette a favore Persona_1
dei fratelli e sia acquistando con denaro proprio beni immobili, un Pt_4 Controparte_1
appartamento ed un box intestati in nuda proprietà ai fratelli con riserva di usufrutto a sé stesso, sia effettuando elargizioni di denaro nei confronti dei fratelli, sia stipulando con denari propri, polizze vita con (per un premio complessivo di € 150.748,52 e con CP_2
(per un premio complessivo di euro 229.000,00); Controparte_3
- che tali atti di liberalità eccedono la quota di cui il testatore poteva disporre e che, per tali motivi, risultano lesivi della quota riservata a mogli e figli;
Sulla base di quanto sopra, gli attori hanno chiesto che, in via preliminare, sia accertato e dichiarato che è legittimaria, erede necessaria ed erede legittima di e Parte_1 Persona_1
che, pertanto, previa dichiarazione di inefficacia delle disposizione testamentarie lesive della sua quota di legittima, sia disposta la riduzione delle disposizioni testamentarie ex articolo 554 e segg.
c.c. con relativi obblighi e che le venga assegnata la quota di riserva ex art. 542 c.c. pari ad ¼ dell'eredità.
In via principale, gli attori hanno chiesto:
1. che sia accertato e dichiarato che la quota di legittima di spettanza degli attori è pari al 25% per ciascuno e che conseguentemente sia accertato e dichiarato che la quota disponibile è pari al restante 25% di spettanza, in parti uguali, degli eredi testamentari odierni convenuti.
2. che sia accertato e dichiarato che l'atto a rogito Notaio di Paolo del 15 gennaio Per_2
2013 Rep. 72092 costituisce un atto che dissimula una donazione diretta e/o indiretta o un atto mixtum cum donationam da parte di che ha corrisposto integralmente Persona_1
il prezzo di acquisto a favore dei fratelli e;
Parte_4 Controparte_1
3. che sia accertato e dichiarato che l'atto a rogito Notaio di Paolo del 17 luglio 2017 Per_2
Rep. 77.476 costituisce un atto che dissimula una donazione diretta e/o indiretta o un atto mixtum cum donationam da parte di che ha integralmente corrisposto il Persona_1
prezzo di acquisto a favore dei fratelli e;
Parte_4 Controparte_1
4. che sia accertato e dichiarato che il premio pagato per le polizze assicurative sottoscritte presso e dal IG. costituisce CP_2 CP_3 Controparte_3 Persona_1 donazione indiretta di denaro per l'importo di euro 379.748,52 o altro diverso importo, maggiore o minore, meglio visto in corso di causa;
5. che sia accertato e dichiarato che la somma di euro 27.000,00 o altro diverso importo meglio visto in corso di causa versata in favore della IG.ra costituisce liberalità da Controparte_1 parte del IG. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 809 c.c. Persona_1
Infine, gli attori hanno chiesto che, previa dichiarazione dell'inefficacia e/o nullità delle donazioni compiute da in favore dei fratelli e venga ricostruito Persona_1 Parte_4 Controparte_1 il valore dell'intero patrimonio ereditario di computando il relictum al donatum e Persona_1
che venga disposto il reintegro della quota lesa mediante la riduzione delle donazioni non oltre il valore della quota disponibile con ogni conseguenziale statuizione. Hanno chiesto che venga disposto lo scioglimento della comunione sui beni indivisi, ciò mediante formazione di appositi lotti ed assegnazione in natura salvo gli eventuali conguagli in denaro e che venga ordinato ai convenuti il rendiconto della gestione dei beni indivisi, determinandone la consistenza e conseguentemente che i convenuti vengano condannati al pagamento in favore degli attori di tutte le somme a questi dovuti per i frutti degli immobili percepiti.
Si sono costituiti in giudizio e contestando la qualificazione giuridica Controparte_1 Parte_4
attribuita dagli attori alle co-intestazioni di beni mobili e/o immobili e/o all'indicazione dei convenuti quali beneficiari di polizze vita, nonché la determinazione e/o quantificazione delle liberalità effettuate a loro favore dal fratello premorto e, conseguentemente, la determinazione e/o quantificazione avversaria dell'asse ereditario calcolato ex articolo 556 c.c. e il diritto di parte attrice di ottenere la riduzione degli atti di liberalità indicati nell'atto di citazione e comunque di ottenerla nei termini quantitativi ex adverso indicati.
In particolare, i convenuti si sono costituiti in giudizio ed hanno eccepito: - l'erronea qualificazione in termini di liberalità dirette e/o indirette delle attribuzioni e/o co- intestazioni a favore dei convenuti per la parte afferente agli apporti riconducibili al de cuius;
- che ha effettuato le elargizioni oggetto di contestazione, in adempimento Persona_1
di un intenso dovere morale nei confronti dei due fratelli che, a seguito della separazione del de cuius dalla moglie, hanno rappresentato il suo unico ed indispensabile punto di riferimento affettivo e materiale;
- che, pertanto, nell'asse ereditario non esiste alcun “donatum” da ridurre a favore degli attori, dovendosi calcolare le rispettive quote solo sui beni caduti in successione;
- che i beni immobili oggetto di pretesa donazione a favore dei convenuti sono stati oggetto di sovrastima rispetto alle valutazioni OMI;
- che i conti correnti cointestati tra il de cuius e ed elencati a pagina 16 della Parte_4
comparsa di costituzione e risposta, erano conti di mera gestione patrimoniale, alimentati esclusivamente da versamenti in contanti e come tali non riconducibili soltanto ad uno dei contitolari;
- l'erronea qualificazione in termini di donazioni in denaro delle somme corrisposte a favore di in quanto tali somme sono state elargite per regolare i rapporti di dare e Controparte_1
avere tra fratelli;
- di non avere avuto conoscenza delle polizze stipulate dal de cuius con Controparte_3 per le quali sarebbe stato corrisposto un premio di complessivi € 229.000,00;
- di non aver incassato il premio di tali polizze;
- che, ad ogni modo, l'importo indicato in tali polizze non può essere conteggiato né nell'asse ereditario né nel “donatum”;
- che parte attrice ha sottostimato i beni appartenenti al de cuius al momento di apertura della successione, in particolare, con riferimento al conto corrente intestato al solo de cuius presso
Intesa San Paolo (n.102926) che, come risulta dalla dichiarazione dell'Istituto di credito ex adverso prodotta, alla data del decesso esponeva un saldo creditore di € 4.418,74;
- di aver sostenuto, a seguito del decesso del fratello, le spese elencate a pagina 23 della comparsa di costituzione e risposta, per un totale complessivo di € 6.669,39.
Sulla base di quanto sopra esposto, i convenuti, dopo aver dato atto di non contestare il diritto del coniuge legittimario pretermesso e dei figli a conseguire la quota di riserva loro spettante e preso atto degli apporti in denaro corrisposti da parte convenuta a mezzo dei conti correnti cointestati con il de cuius per l'acquisto della nuda proprietà dei beni immobili, nonché per la stipula delle polizze assicurative con e/o di quelle con hanno chiesto che: CP_2 Controparte_3 - sia accertato e dichiarato gli stessi sono titolari della proprietà degli immobili per cui è causa nelle quote meglio indicate in narrativa (in ragione degli apporti economici direttamente corrisposti per l'acquisto), nonché sono titolari dei premi (e/o del controvalore degli stessi) delle polizze assicurative per cui è causa per una metà (sempre in ragione degli apporti economici direttamente corrisposti) e/o nella diversa percentuale meglio vista e ritenuta all'esito dell'istruttoria;
- sia accertato e dichiarato che gli apporti economici corrisposti dal de cuius nella misura indicata in narrativa (e/o in quella diversa maggiore o minore risultante all'esito dell'istruttoria) per l'acquisto dei beni immobili (appartamento e box, come meglio descritti in narrativa), intestati in usufrutto al de cuius stesso ed in nuda proprietà a parte convenuta, per la parte eccedente la quota riconducibile all'usufrutto, hanno costituito assolvimento di un'obbligazione naturale a favore dei convenuti;
- sia accertato e dichiarato che l'indicazione dei convenuti, in qualità di beneficiari di polizze assicurative presso e/o presso (ancora da accertarsi nell'esistenza e CP_2 Controparte_3 consistenza), per la parte di premio riconducibile all'apporto economico del de cuius (come indicato in narrativa e/o nella differente misura maggiore o minore che risulterà all'esito dell'istruttoria), ha costituito assolvimento di obbligazione naturale nei loro confronti.
In via subordinata, i convenuti hanno chiesto che sia determinato e/o quantificare il preteso donatum, ai fini della riunione fittizia con il relictum, tenuto conto degli effettivi apporti economici riconducibili al de cuius sia per quanto attiene gli acquisti immobiliari, sia per quanto attiene la sottoscrizione di polizze vita, nei termini indicati in narrativa e/o risultanti all'esito dell'istruttoria.
Infine, hanno chiesto che siano accertate e quantificate le spese direttamente sostenute dai convenuti nell'interesse della massa, nella misura indicata in narrativa e/o in quella risultante all'esito dell'istruttoria e che gli attori siano condannati alla restituzione delle stesse, con eventuale compensazione totale e/o parziale sulle somme che i convenuti fossero condannati a restituire.
Nel corso del giudizio, il Giudice ha ordinato a “ , a , a Controparte_4 Controparte_5 [...]
, a Banco BPM l'esibizione in giudizio della documentazione specificatamente individuata CP_6 nell'ordinanza datata 05 ottobre 2023, al fine di ricostruire l'esatta consistenza dell'asse ereditario del de cuius.
La causa è stata istruita mediante istruttoria orale e documentale e il Giudice, ritenuto necessario decidere con sentenza non definitiva sulle domande e sulle questioni preliminari, prima di disporre una eventuale c.t.u. finalizzata alla valutazione e alla stima del patrimonio ereditario in relazione alla domanda di scioglimento della comunione, ha rinviato la causa all'udienza del 06 febbraio
2025 per la precisazione delle conclusioni. In tale udienza, il Giudice ha concesso i termini di legge per il deposito degli atti difensivi finali, scaduti i quali la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
******
1.QUESTIONE: LESIONE QUOTA DI RISERVA DEL CONIUGE E DETERMINAZIONE
DELLE QUOTE EREDITARIE PREVIA RIDUZIONE DELLE DISPOSIZIONI
TESTAMENTARIE
Risulta non contestato tra le parti: che ha disposto delle proprie sostanze con testamento olografo datato 21.02.2000 Persona_1
(pubblicato con verbale a rogito Notaio in data 9.12.2020) con il quale ha lasciato ai due Per_3
figli nati dal matrimonio con la sola quota di riserva spettante loro per legge Parte_1 ed ai propri fratelli ( e ) l'intera quota disponibile in parti uguali fra loro;
Pt_4 Controparte_1
che le disposizioni testamentarie risultano lesive della quota di legittima spettante al coniuge, ancorché separato, essendo la sig.ra totalmente pretermessa da tale testamento;
Parte_1
che, data la presenza dei due figli e del coniuge, la quota di cui il de cuius poteva disporre è pari al
25% del suo patrimonio da suddividersi in parti uguali tra i due eredi testamentari ex art. 542, secondo comma, c.c.
Ne consegue: che deve essere accertato e dichiarato che è legittimaria ed erede necessaria Parte_1
del coniuge nato a [...] il [...] e deceduto a Genova il 1° Persona_1
dicembre 2020; che devono essere ridotte ex art. 554 c.c. le disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima di pari ad ¼ dell'eredità; Parte_1
che devono pertanto essere dichiarati eredi di : Persona_1
il coniuge separato per la quota di ¼; Parte_1
la figlia per la quota di ¼; Parte_2
il figlio per la quota di ¼; Parte_3
la sorella per la quota di 1/8; Controparte_1
il fratello per la quota di 1/8; Parte_4
2. QUESTIONE: INDIVIDUAZIONE DEL RELICTUM
Non è contestato che al momento del decesso appartenevano a de cuius – c.d. Persona_1
relictum - i seguenti beni:
a) intero della piena proprietà dell'appartamento in Via Chiesa delle Grazie 3/4 distinto al locale catasto fabbricati Sez. Sam. Foglio 40, particella 252, sub. 21, z.c. 3, categoria A/3, classe 5, vani 6, consistenza 92 mq., rendita Euro 790,18;
b) quota di 1/3 della piena proprietà dell'appartamento in Via Gian Battista Monti 52/2 distinto al locale catasto fabbricati Sez. Sam. Foglio 39, particella 2266, sub. 36, z.c. 3, categoria A/3, classe 3, vani 4,5, consistenza 72 mq., rendita Euro 418,33;
c) autovettura Fiat Panda targata FT137DY immatricolata in data 28 dicembre 2018;
d) 50% del saldo attivo del conto corrente cointestato acceso con c/c n. 35788603; CP_6
e) 50% del saldo attivo del libretto di risparmio cointestato n. 5040132;
f) 50% del Buoni Postali dematerializzati cointestati con sottoscritti in data 26 marzo Parte_4
2019;
g) 50% del saldo attivo del conto corrente cointestato acceso con Banco BPM c/c n. 247200020080;
h) saldo attivo del c/c n. 02472/00000000020613 acceso con Banco BPM intestato al solo
[...]
; Per_1
i) saldo attivo del conto corrente acceso con Intesa San Paolo Agenzia di Via Cantore c/c n.
1000/00000102926 intestato al solo;
Persona_1
3. QUESTIONE: INDIVIDUAZIONE DEL CP_7
a) conti cointestati
Gli attori sostengono che il conto corrente acceso con c/c n. 35788603, il libretto di CP_6
risparmio n. 5040132, i Buoni Postali dematerializzati sottoscritti in data 26 marzo 2019 e il conto corrente acceso con Banco BPM c/c n. 247200020080, tutti rapporti cointestati tra il de cuius e il fratello in realtà appartenevano esclusivamente al de cuius perché la cointestazione Parte_4
era fittizia con la conseguenza che il residuo 50% del saldo dei conti/libretti e il residuo 50% dei buoni postali farebbero parte del donatum.
La Cassazione Civile con ordinanza n. 11375/2019 ha affermato che “la cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o di debitori solidali dei saldi del conto
(art.1854 c.c.) sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto (art. 1298, secondo comma, c.c.), ma tale presunzione dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa” (Cass. Sez. 1, Sentenza n.28839 del 05/12/2008 […]”.
Con riferimento al conto corrente n. 20080 presso BPM non ci sono elementi probatori che consentano di superare la presunzione di cointestazione del conto corrente.
Dalla lettura dell'estratto conto, infatti, emerge che sono stati effettuati alcuni versamenti in contanti nelle seguenti date senza che sia noto l' autore dei versamenti: euro 3.690,00 (euro 800,00 versati in data 06.03.2013; euro 800,00 versati in data 29/4/2015; euro 790,00 versati in data
01/10/2019 ed euro 1.300,00 versati in data 16/6/2020 ) e che, in data 14.02.2013, è stato eseguito un bonifico pari a 37.000,00 euro da parte di entrambi i cointestatari del conto corrente.
Emerge, inoltre, che sono stati effettuati diversi addebiti sul conto corrente derivanti dalla stipulazione di varie polizze assicurative, rispetto alle quali, tuttavia, non vi è alcun elemento probatorio che faccia ritenere che la provvista impiegata per la sottoscrizione di tali contratti sia di provenienza esclusiva del de cuius: in data 15.10.2012 € 29.652,97 pagamento premi assicurativi a favore di come Persona_1 risulta dall'estratto conto e dalla contabile di bonifico della polizza. Dall'estratto conto allegato sub
3, risulta una rettifica di tale operazione. in data 09.01.2013 € 60.000,00 versati sul conto corrente cointestato tra e Persona_1 [...] recano come causale “Bon. Da Popolare Vita. Popolare Vita Riscatto Pol. 10021056917”. Pt_4
Dall'estratto conto allegato sub 3, risulta una rettifica di tale operazione. in data 09.04.2014 € 25.000,00 riscatto polizza n. 10028287261, polizza che era stata stipulata da
(cfr. pagina 9 produzione n.21 attori e produzione n.7 seconda memoria attore). Persona_1
€ 24.351,41 riscatto polizza n. 11266460 stipulata dal de cuius a favore di Controparte_1
L'addebito di tale polizza avviene sul conto corrente n.20080.
Anche con riferimento al conto corrente n. 35788603, conto corrente cointestato tra Per_1
e non vi è prova che lo stesso sia di titolarità esclusiva del de cuius.
[...] Parte_4
Tale rapporto è attivo dal 24.10.2002 ( cfr. pagina 3, dichiarazione depositata da Controparte_8
in data 12.10.2023 ) mentre gli estratti conto prodotti risalgono soltanto al 2010: non vi è
[...]
prova quindi della provenienza della provvista al momento di apertura del conto corrente. Dalla lettura dell'estratto conto depositato risultano effettuati diversi versamenti in contanti.
Risulta, inoltre, che il conto corrente è stato alimentato grazie alla liquidazione di polizze vita intestate al de cuius.
Con riferimento ad alcune di queste polizze, non è stata fornita documentazione da parte di
[...]
, che consentisse di individuare l'esatta provenienza del denaro utilizzato per la loro CP_8
stipulazione.
Si tratta di polizze sottoscritte vent'anni e dieci anni fa e, quindi, oltre i termini stabiliti dalla legge per la conservazione da parte della società della documentazione inerente alle stesse.
La domanda degli attori non può pertanto essere accolta in quanto la presunzione di contitolarità dei conti non è stata superata.
b) polizze e polizze Vera Vita CP_9
Gli attori sostengono che ha versato l' intero premio per la sottoscrizione delle Persona_1
polizze liquidate in data 19 febbraio 2021 a seguito del decesso ai beneficiari, odierni convenuti, con la conseguenza che tale importo dovrebbe essere considerato quale donatum.
Nello specifico i premi complessivamente pagati (all. 12 a) seconda memoria) per le Polizze CP_2
ammontano ad Euro 150.748,52.
[...]
1. Polizza n. 50013479909 – Multiscelta / Multiramo 2018 Euro 13.000,00
2. Polizza n. 50013365267 – Poste Progetti Futuri Euro 35.000,00
3. Polizza n. 50011446576 – Postafuturo Fedelta' II 2016 Euro 14.534,63
4. Polizza n. 50012870127 – Posta futuro Fedeltà III Euro 4.775,55
5. Polizza n. 50012157129 – Postafuturo Fedeltà III Euro 15.032,61
6. Polizza n. 50009411268 – Posta futuro fidelity II Euro 10.000,00
7. Polizza n. 50010160421 Posta futuro Fedeltà II Euro 15.226,68
8. Polizza n. 50010461762 Posta futuro Fedeltà II Euro 17.179,05
9. Polizza n. 50004353068 Posta futuro pronta crescita Euro 10.000,00
10. Polizza n. 50007756980 Posta futuro pronta crescita sprint Euro 6.000,00
11.Polizza n. 50008697944 Posta futuro partecipa special Euro 10.000,00 In realtà le polizze come risulta dagli estratti conto sono state sottoscritte con provvista derivante dal conto corrente postale cointestato con e pertanto soltanto il 50% di tali premi pari Parte_4 ad € 75.374,26 può essere considerato ex art. 1923, secondo comma, c.c. una donazione indiretta del de cuius in favore dei fratelli.
Con riferimento alle polizze Vita come per le Polizze Posta Vita liquidate per decesso ovvero CP_3
in essere, il premio secondo gli attori sarebbe stato integralmente pagato da . Persona_1
Nello specifico i premi complessivamente pagati per le Polizze Vera Vita ammontano ad Euro
54.000,00 Polizza n. 0010028287261 a favore di Euro 5.000,00 – liquidata (all. 7 Controparte_1
seconda memoria) Polizza n. 0010062387754 a favore di Euro 8.000,00 - liquidata Controparte_1
(all. 7 seconda memoria) Polizza n. 10066878216 a favore Euro 17.000,00 – in essere Parte_4
(all. 6 seconda memoria) Polizza n. 0010100364800 a favore di Euro 24.000,00 – in Parte_4
essere (all. 10 seconda memoria )
In realtà dai documenti prodotti risulta;
che la polizza numero 0010028287261, liquidata a favore di (premio: euro Controparte_1
5.000,00) è l'unica ad essere stata stipulata con provvista prelevata da conto corrente personale del fu e, pertanto, l'importo stesso è interamente riconducibile al de cuius;
Persona_1
tutte le altre polizze, ovvero, Polizza n. 0010062387754 ( a contraenza del de cuius, liquidata per sinistro a favore della beneficiaria , premio corrisposto euro 8.000 ), Polizza n. Controparte_1
10066878216 ( a contraenza del convenuto attualmente in essere, premio corrisposto Parte_4
euro 17.000 ) e Polizza n. 0010100364800 ( a contraenza del convenuto attualmente Parte_4
in essere, premio corrisposto euro 24.000 ), sono state stipulate attingendo la provvista dal conto corrente cointestato BPM, di talché l'importo riconducibile al de cuius è pari alla metà del premio corrisposto.
Pertanto il complessivo importo riconducibile al de cuius è pari alla minor somma di euro
29.842,12, posto che, per le polizze stipulate attingendo la provvista dal conto corrente cointestato, soltanto la metà del premio corrisposto può ritenersi di titolarità del de cuius. Ne consegue che soltanto l' importo di € 105.216,38 ( € 75.374,26 + € 29.842,12 = € 105.216,38 ) corrispondente all' importo dei premi versati riconducibili al de cuius può essere considerato una donazione indiretta a favore dei convenuti.
c) trasferimenti di denaro
Gli attori hanno chiesto di accertare e dichiarare che la somma di Euro 27.000,00 versata in favore di a mezzo tre distinti assegni: in data 15/3/2013 di Euro 20.000,00, in data Controparte_1
12/2/2020 di Euro 2.000,00, in data 8/4/2020 di Euro 5.000,00 costituisce liberalità in favore della stessa da parte di ai sensi e per gli effetti dell'articolo 809 c.c.. Persona_1
Dai documenti prodotti risulta: che in data 15.03.2013 è stato addebitato sul conto 20080 di BPM l'assegno circolare pari ad €
20.000,00 in favore di provvista assegno derivante dal conto corrente cointestato tra Controparte_1
e (cfr. pagina 4 della produzione n. 21 di parte attrice); Persona_1 Parte_4 che in data 12.02.2020 è stato addebitato sul conto 102926 un assegno bancario di € 2.000,00 intestato da (prod. 17 b attore) provvista assegno derivante dal conto corrente di Controparte_1
Intesa San Paolo intestato esclusivamente a (cfr. pagina 52 della produzione n. Persona_1
22b di parte attrice); che in data 08.04.2020 è stato addebitato sul conto n. 102926 un assegno bancario di € 5.000,00 intestato a (prod. 17 c attore) → provvista assegno derivante dal conto corrente Controparte_1
intestato esclusivamente a (cfr. pagina 56 della produzione n.22b di parte attrice). Persona_1
Con riferimento a tali assegni, i convenuti si sono difesi in comparsa di risposta affermando che tali importi hanno regolato i rapporti relativi alla successione materna tra i fratelli e a Per_1
fondamento di tale eccezione hanno prodotto sub 3 la dichiarazione di successione e sub 4 la contabile di bonifico che dimostra che la somma di 20.000,00 euro proviene dal conto corrente cointestato.
Gli attori non hanno specificamente contestato nella prima memoria ex art. 183, sesto comma,
c.p.c.le circostanze di fatto allegate dai convenuti: in presenza della mancata contestazione da parte degli attori e di quanto risulta dalla consistenza dell' asse ereditario della madre dei fratelli Per_1
si può ritenere che la dazione di € 20.000,00 avvenuta il 15/3/2013 a pochi mesi di distanza dalla morte della de cuius risalente al novembre 2012 sia stata eseguita per regolare i rapporti relativi alla successione materna.
Per quanto riguarda invece gli assegni relativi alle somme pari a 2.000,00 euro e a 5.000,00 euro, si tratta invece di donazioni dirette, come è stato ribadito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte n.
18725 del 2017: “PG. 10 SU → 4.1. - Analogamente, le liberalità attuate a mezzo di titoli di credito non sono donazioni indirette, ma donazioni dirette. Il fatto che l'obbligazione del donante sia incorporata in un titolo formale e astratto non muta la natura dell'obbligazione stessa, trasformando così la donazione diretta in indiretta. […]
E più di recente (Cass., Sez. II, 30 maggio 1990, n. 7647; Cass., Sez. I, 6 marzo 1997, n. 1983) - nel ribadire che qualora un assegno bancario venga emesso a titolo di donazione, l'opponibilità, nel rapporto diretto con il prenditore, di tale contratto sottostante implica anche la possibilità di dedurre la nullità della donazione medesima, per carenza della prescritta forma - si è sottolineato che l'esclusione dell'onere di forma deve intendersi riferita alle sole fattispecie negoziali causali, tali cioè che abbiano in sé la causa giustificativa del relativo effetto, ma non anche ai negozi astratti come quelli di emissione o di girata di titoli di credito o di assegni, i quali trovano necessario fondamento in un rapporto sottostante, e quindi in un negozio del quale ricorrano i requisiti di sostanza e di forma, con conseguente opponibilità del difetto nei rapporti diretti tra emittente e prenditore e tra girante e rispettivo giratario. […]
Il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta;
ne deriva che la stabilità dell'attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell'atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore».
Parte convenuta non ha infatti provato che l'emissione degli assegni relativi agli importi pari a
2.000,00 euro ed a 5.000,00 euro risalenti al 2020, quindi molti anni dopo l' apertura della successione materna, sia stata effettuata a saldo e stralcio dei conti dare/avere derivanti dalla successione materna.
Non è stato articolato nessun capitolo di prova orale che dimostrasse tale prospettazione né la circostanza visto il lungo lasso di tempo intercorso tra il 2012 e il 2020 appare verosimile. Ne consegue che può essere accertato e dichiarato che la somma di Euro 7.000,00 versata dal de cuius in favore di in data 12/2/2020 per Euro 2.000,00 ed in data 8/4/2020 per Euro Controparte_1
5.000,00 costituisce una liberalità in favore della stessa da parte di . Persona_1
Gli attori hanno chiesto che sia accertato e dichiarato che la somma di Euro 11.000,00 versata in favore di a mezzo bonifico bancario in data 13 dicembre 2013 costituisce liberalità da Parte_4 parte del IG. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 809 c.c. Persona_1
La domanda non può essere accolta atteso che il trasferimento/prelievo di denaro è avvenuto dal conto corrente esistente presso BPM cointestato tra il de cuius e tramite bonifico e Parte_4
pertanto non vi è prova che si tratti di una liberalità dal fratello al fratello . Per_1 Pt_4
d) acquisto e intestazione immobili
Gli attori hanno chiesto: di accertare e dichiarare che l'atto a rogito Notaio dott. di Paolo del 15 gennaio 2013 Rep. Per_2
72092, costituisce un atto che dissimula una donazione diretta e/o indiretta o un atto mixtum cum donationem da parte di , che ha corrisposto integralmente il prezzo di acquisto, a Persona_1
favore dei fratelli e;
Parte_4 Controparte_1 di accertare e dichiarare che l'atto a rogito Notaio dott. di Paolo del 17 luglio 2017 Rep. Per_2
77.476, costituisce un atto che dissimula una donazione diretta e/o indiretta o un atto mixtum cum donationem da parte di che ha integralmente corrisposto il prezzo di acquisto, a Persona_1
favore dei fratelli e . Parte_4 Controparte_1
Le domande sono soltanto parzialmente fondate.
Con il primo atto il de cuius ha acquistato l' usufrutto e il fratello e la sorella la nuda proprietà di un appartamento sito a Genova, Via G.B Monti 52/14 ( cfr. produzione n.10 atto di acquisto ).
Con il secondo atto il de cuius ha acquistato l' usufrutto e il fratello e la sorella la nuda proprietà di un box sito a Genova, Via G.B Monti 56/18 ( cfr. produzione n. 11 atto di acquisto ).
Dai documenti prodotti risulta quanto segue con riguardo alla provvista utilizzata per pagare il prezzo di acquisto degli immobili.
Pagamento del prezzo dell'appartamento sito in Genova, via G.B. Monti 52/14 pari ad € 182.000,00 (produzione n. 10) → 1.
5.000 euro pagati mediante assegno bancario non trasferibile n. 8.211.948.519-08 emesso in data 28.11.2012 tratto su IntesaSanpaolo → produzione n. 12 attore e pagina 50 della produzione n. 22a di parte attrice. Il conto corrente era intestato esclusivamente al defunto
2. 20.000,00 euro pagati mediante assegno circolare non trasferibile n. 3303872696-07 emesso in data 12.12.2012 da Intesa SanPaolo → Il conto corrente era intestato esclusivamente al defunto. Cfr. pagina 52 produzione 22a di p
3. 157.000,00 euro pagati mediante tre assegni circolari:
o 60.000,00 euro pagati mediante assegno circolare emesso da IntesaSanpaolo n.
3303894556-01. Cfr. pagina 54 produzione 22a di parte attrice. Il conto corrente è intestato esclusivamente al defunto o 60.000,00 euro pagati mediante assegno circolare emesso da Banco Popolare n.
9200037402-10. Cfr. pagina 4 produzione 21 di parte attrice. Conto corrente cointestato.
o 37.000,00 euro pagati mediante assegno circolare emesso da Intesa Sanpaolo n. 3303894627-07. Cfr. pagina 54 produzione 22a di parte attrice. Il conto corrente è intestato esclusivamente al defunto
Pagamento del prezzo del locale ad uso box sito in Genova via G.B. Monti 56 interno 18 pari ad € 35.000,00 (produzione n.11) →
1. 1.000,00 euro pagati mediante assegno bancario non trasferibile n. 0.017.867.953-12.
Assegno prodotto sub 16c. Provvista derivante dal conto corrente n. 20080 cointestato tra il de cuius
e (cfr. pagina 21 estratto conto relativo a tale rapporto, produzione 21). Parte_4
2. 4.000,00 euro pagati mediante assegno bancario non trasferibile n. 0.025.212.954-00 prodotto sub16a. Provvista derivante dal conto corrente n. 20080 cointestato tra il de cuius e
(cfr. pagina 21 estratto conto relativo a tale rapporto, sub 21). Parte_4
3. 9.000,00 euro pagati mediante vaglia postale. Vedi estratto conto corrente postale n.
35788603 cointestato a e (Cfr. pagina 38, estratto conto Persona_1 Parte_4 prodotto sub 23).
4. 9.000,00 euro pagati mediante assegno circolare n. 4900351535-01 emesso da BPM.
Prodotto sub 16b). Cfr. pagina 22 estratto conto BPM. Conto cointestato tra Per_1
e
[...] Parte_4
5. € 12.000,00 pagati mediante assegno circolare non trasferibile emesso in data 13.07.2017 da Intesa Sanpaolo n. 3304615826 – 05. Tale conto corrente risulta intestato esclusivamente a
(Cfr. pagina 62 produzione 22c). Persona_1
La Suprema Corte ha affermato ( Cassazione Civile, n. 10759 del 2019 ) che “Ad avviso del Collegio deve invece reputarsi che la liberalità realizzata con la corresponsione delle somme necessarie a pagare il prezzo da parte del donante, non necessariamente tradursi nella corresponsione dell'intero prezzo, ma anche di una parte di esso, laddove sempre sia dimostrato lo specifico collegamento tra dazione e successivo impiego delle somme, e che laddove queste ultime non siano in grado di coprire per l'intero l'obbligazione gravante sul compratore, l'oggetto della liberalità debba essere identificato, analogamente a quanto affermato in tema di vendita mista a donazione, nella percentuale di proprietà del bene acquistato corrispondente alla quota parte di prezzo soddisfatta con la provvista fornita dal donante.”
Anche con riferimento agli acquisti immobiliari di cui è causa, ai fini della determinazione dell'apporto economico riconducibile al de cuius occorre verificare, con riferimento a ciascuno dei due acquisti ( in nuda proprietà ai convenuti e in usufrutto al de cuius ) la provenienza della provvista, in quanto l'utilizzo di denaro proveniente ( in tutto o in parte ) da conti correnti comuni importa la contitolarità ( pro-quota in considerazione della percentuale di contribuzione di ciascuno
) dell'investimento stesso.
Quanto all'appartamento ubicato in Genova – Sampierdarena, Via GB Monti 52/12, lo stesso è stato acquistato in data 15.01.2013 a rogito Notaio rep. n. 72092, al prezzo in allora Persona_4 convenuto di euro 182.000,00 di cui come sopra evidenziato euro 60.000,00 attinti dal conto corrente cointestato tra e presso BPM. Per_1 Parte_4
In allora, il de cuius ( nato nel 1939 ) aveva 73 anni e, dunque, il valore dell'usufrutto da lui acquistato era pari al 35% dell'intero ( come risulta dalle tabelle dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto ), corrispondente ( rispetto al prezzo totale di acquisto ) ad euro 63.700,00.
Il valore della nuda proprietà ( acquistata da parte convenuta ) era, dunque, pari al 65% dell'intero, corrispondente ( rispetto al prezzo di acquisto ) ad euro 118.300,00.
Posto che, alla luce di quanto sopra esposto, 60.000,00 euro sono stati in realtà attinti dal conto corrente cointestato tra e il convenuto ha contribuito Per_1 Parte_4 Parte_4 direttamente all'acquisto con l'apporto di 30.000,00 euro, corrispondente ( rispetto alla quota del prezzo della nuda proprietà di sua spettanza pari ad € 59.150,00 ) al 50,71%, mentre la sorella per la sua quota di € 59.150,00 nulla ha versato.
ha quindi corrisposto un prezzo pari al 25,36% calcolato sul valore dell' intera nuda Parte_4 proprietà.
Pertanto, soltanto il 74,64% del valore del bene può ritenersi oggetto della donazione indiretta
“donatum” considerato che il residuo 25,36% è stato in allora acquistato con denaro di parte convenuta si tratta di donazione attribuibile per la quota del 50% in favore di Parte_4 CP_1
e per la quota del 24,64% in favore di
[...] Parte_4
Quanto al locale uso box ubicato in Genova – Sampierdarena, Via GB Monti 56 contraddistinto con il numero 18, lo stesso è stato acquistato in data 17.07.2017 a rogito Notaio rep. Persona_4
n. 77.476, al prezzo in allora convenuto di euro 35.000,00, di cui euro 23.000,00 attinti da conti correnti cointestati tra e ( su e BPM, già e Per_1 Parte_4 CP_6 Controparte_10
). Controparte_11
In allora, il de cuius ( nato nel 1939 ) aveva 77 anni e, dunque, il valore dell'usufrutto da lui acquistato era pari al 30% dell'intero ( come risulta dalle tabelle dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto ), corrispondente ( rispetto al prezzo totale di acquisto ) ad euro 10.500,00.
Il valore della nuda proprietà ( acquistata da parte convenuta ) era, dunque, pari al 70% dell'intero, corrispondente ( rispetto al prezzo di acquisto ) ad euro 24.500,00. Posto che, come risulta da quanto sopra esposto, 23.000,00 euro sono stati, in realtà, attinti da conti correnti cointestati tra e parte convenuta ha contribuito direttamente Per_1 Parte_4 all'acquisto con l'apporto di 11.500,00 euro, corrispondente ( rispetto al complessivo prezzo ) al 46,94% della nuda proprietà mentre nulla ha corrisposto per la sua quota. Controparte_1
Pertanto, soltanto il 53,06% del valore del bene può ritenersi oggetto della donazione indiretta
“donatum” considerato che il residuo 46,94% è stato in allora acquistato con denaro di parte convenuta si tratta di donazione attribuibile per la quota del 50,00% in favore di Parte_4
e per la quota del 3,06% in favore di Controparte_1 Parte_4
Ne consegue che il donatum è così costituito:
€ 105.216,38 per i premi pagati dal de cuius per le polizze vita;
€ 7.000,00 versata dal de cuius in favore di;
Controparte_1
74,64% del valore dell' appartamento in Via G.B. Monti 52/14 di cui la quota del 50% oggetto di donazione indiretta in favore di e la quota del 24,64% oggetto di donazione indiretta Controparte_1 in favore di;
Parte_4
53,06% del valore del box in via G.B. Monti 56/18 di cui la quota del 50,00% oggetto di donazione indiretta in favore di e la quota del 3,06% oggetto di donazione indiretta in favore di Controparte_1
CP_12
[...]
[...]
obbligazione naturale
[...]
I convenuti hanno sostenuto che le liberalità e donazioni indirette eseguite dal de cuius in loro favore sarebbero in realtà attribuzioni patrimoniali in adempimento dell' obbligazione naturale derivante dall' assistenza continuativa prestata in favore del fratello, dopo la separazione dalla moglie risalente al 2001 e fino alla morte avvenuta nel 2020, nel disbrigo delle faccende domestiche, in occasione di periodi di ricovero ospedaliero e conseguente convalescenza, nell' aiuto prestato per lo svolgimento dell' attività professionale di podologo di Persona_1
La tesi è infondata per le seguenti ragioni.
L' art. 2034 c.c. prevede che “Non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace.
I doveri indicati dal comma precedente, e ogni altro per cui la legge non accorda azione ma esclude la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato, non producono altri effetti.” La Suprema Corte ha affermato che “Questa Corte ha infatti già avuto modo di chiarire (cfr. sent.
1007/80) che l'articolo 2034 c.c. distingue le obbligazioni naturali in due categorie, prevedendo, al secondo comma, fattispecie tipiche di obbligazioni naturali (casi, cioè, esplicitamente contemplati dalla legge di atti socialmente e moralmente leciti, che non assurgono però a vincoli giuridici e sono quindi sforniti di azione, quali l'adempimento della disposizione fiduciaria e il pagamento del debito prescritto e del debito di gioco) e, al primo comma, con disposizione molto più ampia,
l'esecuzione spontanea di un dovere morale (o di coscienza) o sociale. Con riferimento a tale disposizione di carattere generico, l'indagine sulla sussistenza di un'obbligazione naturale è duplice, dovendo accertarsi, da un lato, se nel caso dedotto sussista un dovere morale o sociale in rapporto alla valutazione corrente nella società e, dall'altro, se tale dovere sia stato spontaneamente adempiuto con una prestazione avente carattere di proporzionalità ed adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso). Il menzionato requisito di proporzionalità non è stato accertato nella sentenza gravata ( Cass. sentenza n. 19578/2016 )”
Nei propri atti difensivi, i convenuti hanno eccepito che le attribuzioni eseguite da Per_1 nei loro confronti derivano da “un intenso dovere morale che ha ritenuto
[...] Persona_1
di adempiere nei confronti dei due fratelli che hanno costituito per lungo tempo, il suo unico ed indispensabile punto di riferimento affettivo e materiale e che si sono quotidianamente sacrificati con amore e dedizione per supplire al vuoto affettivo ed alle gravi mancanze dei suoi figli” (cfr. pagina 13 comparsa di costituzione e risposta).
I testi escussi durante l'istruttoria orale hanno confermato che il de cuius, a seguito della separazione dalla moglie, era assistito dai convenuti. , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
hanno confermato che si occupava quasi tutti i giorni del fratello, facendo la
[...] Controparte_1
spesa per suo conto;
mentre lo supportava nello svolgimento della sua attività Parte_4
professionale.
La giurisprudenza di legittimità, tuttavia, non riconosce quali obbligazioni naturali quelle che sono state adempiute solamente in forza di un intenso dovere morale – nel caso concreto giustificato dagli stretti vincoli di solidarietà familiare ripetutamente sottolineati dalla difesa dei convenuti - ma riconosce come tali quelle che sono espressione di un dovere socialmente riconosciuto e quelle che siano proporzionate rispetto a tutte le circostanze del caso. Per esempio, sono state qualificate come obbligazioni naturali le attribuzioni patrimoniali effettuate a favore del convivente more uxorio nel corso del rapporto di convivenza.
Inoltre, dall'esame di tutta la documentazione prodotta e dall' esame complessivo delle deposizioni testimoniali, non risulta in alcun modo rispettato il secondo requisito richiesto ai fini della configurabilità di tale istituto, ovvero la proporzionalità né risulta, in ogni caso, che
[...]
abbia voluto adempiere ad un' obbligazione naturale che sentiva di avere nei confronti dei Per_1
fratelli.
Le attribuzioni patrimoniali complessivamente effettuate dal de cuius nei confronti dei convenuti risultano del tutto ingiustificate ex art. 2034 c.c. e costituiscono invece donazioni indirette e atti di liberalità.
*****
Una volta decisa con la sentenza non definitiva le domande preliminari proposte dalle parti la causa deve essere rimessa sul ruolo come da separata ordinanza per le operazioni di esatta individuazione e stima di relictum e donatum.
Le spese saranno regolate con la pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova terza sezione civile in composizione collegiale pronunciando in via non definitiva così provvede
ACCERTA E DICHIARA
che è legittimaria ed erede necessaria del coniuge nato a Parte_1 Persona_1
Riesi (CL) il 9 dicembre 1939 e deceduto a Genova il 1° dicembre 2020 e, pertanto,
RIDUCE
le disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima di pari ad ¼ Parte_1 dell'eredità;
DICHIARA
che gli eredi di sono: Persona_1
per la quota di ¼; Parte_1
per la quota di ¼; Parte_2
per la quota di ¼; Parte_3
per la quota di 1/8; Controparte_1 per la quota di 1/8; Parte_4
ACCERTA E DICHIARA che il relictum dell' asse ereditario è composto dai seguenti beni:
a) intero della piena proprietà dell'appartamento in Via Chiesa delle Grazie 3/4 distinto al locale catasto fabbricati Sez. Sam. Foglio 40, particella 252, sub. 21, z.c. 3, categoria A/3, classe 5, vani 6, consistenza 92 mq., rendita Euro 790,18;
b) quota di 1/3 della piena proprietà dell'appartamento in Via Gian Battista Monti 52/2 distinto al locale catasto fabbricati Sez. Sam. Foglio 39, particella 2266, sub. 36, z.c. 3, categoria A/3, classe 3, vani 4,5, consistenza 72 mq., rendita Euro 418,33;
c) autovettura Fiat Panda targata FT137DY immatricolata in data 28 dicembre 2018;
d) 50% del saldo attivo del conto corrente cointestato acceso con c/c n. 35788603; CP_6
e) 50% del saldo attivo del libretto di risparmio cointestato n. 5040132;
f) 50% del Buoni Postali dematerializzati cointestati con sottoscritti in data 26 marzo Parte_4
2019;
g) 50% del saldo attivo del conto corrente cointestato acceso con Banco BPM c/c n. 247200020080;
h) saldo attivo del c/c n. 02472/00000000020613 acceso con Banco BPM intestato al solo
[...]
; Per_1
i) saldo attivo del conto corrente acceso con Intesa San Paolo Agenzia di Via Cantore c/c n.
1000/00000102926 intestato al solo;
Persona_1
ACCERTA E DICHIARA che i premi pagati per le polizze assicurative sottoscritte presso e CP_2 CP_3
da costituiscono donazione indiretta di denaro in favore dei
[...] Persona_1 convenuti per l' importo di € 105.216,38;
ACCERTA E DICHIARA
che l'atto a rogito Notaio dott. di Paolo del 15 gennaio 2013 Rep. 72092 costituisce una Per_2 donazione indiretta da parte di per la quota complessiva del 74,64% del valore Persona_1 dell'appartamento in Via G.B. Monti 52/14 di cui la quota del 50,00% oggetto di donazione in favore di e la quota del 24,64% oggetto di donazione in favore di;
Controparte_1 Parte_4
ACCERTA E DICHIARA
che l'atto a rogito Notaio dott. di Paolo del 17 luglio 2017 Rep. 77.476 costituisce una Per_2 donazione indiretta da parte di per la quota complessiva del 53,06% del valore Persona_1 del box in via G.B. Monti 56/18 di cui la quota del 50,00% oggetto di donazione in favore di e la quota del 3,06% oggetto di donazione in favore di;
Controparte_1 Parte_4 ACCERTA E DICHIARA
che la somma di Euro 7.000,00 versata da in favore di a mezzo Persona_1 Controparte_1 due distinti assegni - in data 12/2/2020 di Euro 2.000,00 ed in data 8/4/2020 di Euro 5.000,00 - costituisce liberalità in favore della stessa da parte di;
Persona_1
ACCERTA E DICHIARA
che il donatum dell' asse ereditario è così composto:
€ 105.216,38 per i premi pagati dal de cuius per le polizze vita;
€ 7.000,00 versata dal de cuius in favore di;
Controparte_1
74,64% del valore dell' appartamento in Via G.B. Monti 52/14 di cui la quota del 50% oggetto di donazione indiretta in favore di e la quota del 24,64% oggetto di donazione indiretta Controparte_1 in favore di;
Parte_4
53,06% del valore del box in via G.B. Monti 56/18 di cui la quota del 50,00% oggetto di donazione indiretta in favore di e la quota del 3,06% oggetto di donazione indiretta in favore di Controparte_1
; Parte_4
RIMETTE
la causa sul ruolo come da separata ordinanza
Spese al definitivo
Così deciso in Genova nella Camera di Consiglio del 19 Maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott. Roberto Bonino Dott.ssa Ada Lucca