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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 31/10/2025, n. 6311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6311 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Nicola Saracino - Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio - Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6862 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con provvedimento ex art. 127 ter cpc del 12/09/2025, con assegnazione dei termini ridotti per le difese conclusive, vertente
TRA
- ( ), in persona del sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Ciavarella come da procura in atti;
APPELLANTE
E
- ( , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gioia Vaccari come da procura in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Roma n.
16233/2021.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, in integrale riforma della
r.g. n. 1 sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, Seconda Sezione Civile, n. 16233/2021, pubblicata il 18.10.2021 resa nel giudizio di primo grado avente R.G. n. 12868/2019, accogliere il presente appello e per l'effetto in via principale accertare la legittimità della pretesa creditoria vantata dall'Amministrazione nell'avviso di pagamento n. 2/2018 prot. QB20181073268 del 19.12.2018, rigettare le richieste di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto oltre che non provate e condannare al pagamento del credito vantato da CP_1
a titolo di COSAP per il servizio di illuminazione perpetua Parte_1 erogato nei cimiteri capitolini (ad esclusione del cimitero Laurentino) c on vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio - in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dei primi tre motivi d'appello, accogliere comunque il quarto motivo d'appello e, per l'effetto, disporre la compensazione delle spese di lite”.
Per l'appellata: “Voglia la Corte d'Appello adita, respingere l'appello di avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 16233/2021 Parte_1 impugnata per le ragioni dedotte anche in ordine ai motivi assorbiti, da intendersi quivi riproposti, ed in accoglimento dell'appello incidentale, dichiarare inammissibile e comunque respingere la domanda di pagamento di cui all'avviso n. 2/2018 di per la preclusione derivante dal giudicato di cui alla Parte_1 sentenza del Tribunale di Roma n.1649/2017. Con vittoria di spese”.
FATTO E DIRITTO
Il contenzioso riguarda il (criterio di computo del) canone di occupazione del suolo pubblico (C.O.S.A.P.) per l'anno 2013, in relazione ai cavi ed alle condutture per l'illuminazione votiva nei cimiteri capitolini (ad esclusione del
Laurentino).
Il giudice di primo grado ha accolto l'opposizione di contro CP_1
l'avviso di pagamento n. 2 del 19/12/2018 di euro 420.360,12: pur respingendo l'eccezione di giudicato (di cui alla sentenza Trib. Roma n. 1649/2017), ha accertato l'inesistenza della pretesa creditoria di fondata sul Parte_1 numero di “367.798 utenze finali”; ha infatti stabilito che il calcolo del C.O.S.A.P. va effettuato in ragione (non delle utenze finali ma) dei “punti di consegna” dell'energia al fornitore degli utenti privati: il punto 2.6 della deliberazione in data
29/12/1999 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (ora CP_2 stabilisce che a ciascun punto di consegna corrisponde una fornitura e che le forniture ad un cliente (attraverso più punti di consegna connessi alla rete dello r.g. n. 2 stesso esercente, in ciascuno dei quali la potenza disponibile sia non superiore a
500W, entro il limite di complessivi 100 kW) devono essere considerate come un'unica fornitura.
L'ente comunale ha proposto appello, chiedendo la totale riforma della sentenza.
Con il primo motivo, l'appellante ha dedotto che la decisione si fonda sulla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, senza considerare che quest'ultima riguarda solo le tariffe e non il canone C.O.S.A.P la cui determinazione spetta agli enti locali ex art. 63, I comma d.lgs. 446/1997. L'art. 18 del regolamento comunale (approvato con delibera consiliare n. 339/98) è conforme all'art. 63, II comma lett. f) d.lgs. 446/1997, nella commisurazione del canone al “numero complessivo delle utenze” effettivamente servite (quale criterio successivamente mantenuto dal d.lgs. 160/2019); l'eventuale “antinomia” fra tali disposizioni, pertanto, va risolta in base al rango primario della fonte legislativa, tenendo altresì presente che il regolamento comunale (in quanto aggiornato) è anche “successivo” alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas. D'altro canto, nella giurisprudenza di legittimità (Cass. 5130/12), è espressamente affermata l'irrilevanza del rapporto giuridico che abilita l'utente a ricevere il servizio, essendo il canone legislativamente commisurato al numero complessivo delle utenze dei consumatori finali.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta che, laddove la delibera dell'Autorità per l'energia elettrice ed il gas sia effettivamente applicabile, il giudice di primo grado non ha considerato che non è mero CP_1
“distributore”, operando anche nella fornitura all'utente finale per l'illuminazione votiva (tramite i contratti di somministrazione): è quindi insussistente il presupposto per l'applicazione del punto 2.6, e cioè l'assenza del rapporto diretto tra gestore e utente finale;
per altro verso, la quantificazione basata sui singoli clienti, come da regolamento comunale, è corrispondente al canone di somministrazione dell'illuminazione perpetua (configurandosi altrimenti l'ingiustificato arricchimento di nel pagamento di un canone ridotto per CP_1
r.g. n. 3 l'occupazione del suolo pubblico, a fronte dell'utile conseguito dalle plurime utenze servite dalla medesima “fornitura”).
Con il terzo motivo, l'appellante si duole della violazione dell'art. 2697 c.c., avendo il Tribunale ritenuto il mancato superamento del limite di potenza (500W) previsto dal punto 2.6 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas;
l'onere della prova rispetto a tale limite spetta invece ad quale fatto CP_1 costitutivo del diritto invocato e, comunque, in base al principio di vicinanza della prova.
Con l'ultimo motivo, l'appellante ha dedotto l'erroneità della regolazione delle spese in base alla soccombenza: sussistono i presupposti dell'art. 92 c.p.c. poiché “la materia è priva di una consolidata giurisprudenza contraria ed è, invece, supportata da varie sentenze in favor della Cassazione”.
L'appellata ha resistito al gravame, proponendo appello incidentale rispetto alla pronuncia di rigetto dell'eccezione di giudicato esterno.
In particolare, la convenuta ha eccepito l'inammissibilità del primo motivo, in quanto non già proposto in primo grado;
ha dedotto, in ogni caso, che il regolamento comunale -mai prodotto agli atti- non ha “efficacia superiore” alla delibera dell'Autorità indipendente e che, comunque è insussistente il contrasto con l'art. 63 d.lgs. 446/1997: tale norma rimette agli enti comunali la previsione del “canone” di occupazione parametrato alla “tariffa”, ma i compiti di regolazione di quest'ultima spettano all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ai sensi della legge n. 481/1995 e n. 59/1997 (la cui la delibera, d'altro canto, non è mai stata oggetto di impugnazione).
Quanto al secondo motivo, l'appellata ha ribadito che il servizio di distribuzione termina al punto di consegna (“morsetti del GDM”), non operando essa quale fornitore/venditore di energia elettrica al cliente finale per le lampade votive: la separazione dell'attività di distribuzione da quella di vendita è stabilita dal D.L. 73/2007, senza che sia mai stata dedotta la violazione dell'obbligo di legge;
la fattura prodotta da controparte, d'altro canto, è una soltanto ed è riferita al servizio di gestione del distributore. Inoltre, la giurisprudenza di legittimità
r.g. n. 4 invocata dall'appellante riguarda fattispecie diverse (ancor più Cass. 10345/15 e
17292/2019), essendo applicabile, per l'illuminazione votiva, la specifica regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas;
quest'ultima, peraltro, ha confermato, con la nota del 5/4/2000 (sulla richiesta di parere), che non possono essere considerate quali utenze di illuminazione perpetua quelle che riguardano i clienti privati.
In relazione al terzo motivo, l'appellata ha dedotto che il conteggio proposto dalla controparte è basato sul “numero di utenze” e non su quello della “potenza”;
d'altro canto, l'onere probatorio è a carico della parte che contesta la ricorrenza del presupposto di cui al punto 2.6 della delibera, ma la stessa ove CP_1 richiesto, avrebbe fornito dimostrazione dei dati relativi alla potenza impegnata.
L'appellata ha quindi riproposto i motivi di opposizione rimasti assorbiti:
l'avviso di pagamento si basa su dati presuntivi di utenze risalenti al 2010 o su stime del 2012, non sulla rilevazione effettiva nel periodo di interesse;
è inconferente la nota dell'Agenzia di Controlli sui servizi pubblici locali, che non ha competenza per accertare il numero di utenze;
infine, è inapplicabile, in difetto di previo accordo tra le parti, la penale del 30% sull'importo in tesi dovuto.
La convenuta, a sua volta, ha impugnato la sentenza nella parte in cui è stata respinta l'eccezione di giudicato esterno: premessa l'irrilevanza dell'assenza di formale attestazione (essendo pacifica la mancata impugnazione), il giudicato formatosi sulla sentenza n. 1649/2017 (relativa al C.O.S.A.P. 2008) preclude il riesame del punto di diritto;
la vicenda sostanziale, infatti, è identica, essendo irrilevante la variazione annuale dei punti di consegna.
La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, quindi, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge.
Tanto premesso, udito il relatore, osserva la Corte quanto segue.
I primi tre motivi di appello vanno esaminati congiuntamente.
L'eventuale conflitto fra norme di diverso rango (ed epoca), paventato da soltanto nella presente sede, non è riconducibile alle “eccezioni” Parte_1
(in senso stretto) che sono soggette al divieto di cui all'art. 345 c.p.c..
r.g. n. 5 È inoltre irrilevante (almeno con riguardo a quello all'epoca vigente) il mancato deposito del regolamento comunale, dal momento che il contenuto della norma in questione (art. 18) non è oggetto di contestazione: come evidenziato nella sentenza impugnata, tale disposizione è conforme a quella di cui all'art. 63,
II comma d.lgs. 446/1997, secondo cui il canone è commisurato al “numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa”.
Ciò posto, il concetto di “utenza” non è necessariamente coincidente con quello di “utenza finale”; non vi è ragione, nell'interpretazione della norma di legge, di disattendere il criterio di individuazione della “fornitura” enunciato dall'Autorità regolatrice: “a ciascun punto di consegna corrisponde una fornitura” e “le forniture ad un cliente relative all'alimentazione di lampade votive (…) attraverso più punti di consegna connessi alla rete dello stesso esercente, in ciascuno dei quali la potenza disponibile sia non superiore a 500W, entro il limite di complessivi 100 kW, sono considerate come un'unica fornitura”.
D'altro canto, (a prescindere dalla natura della delibera in questione) all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas è pur sempre demandata (ex art. 2, comma 12, lett. e della legge n. 481/1995) l'individuazione dei parametri per la determinazione della tariffa dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica, cui rimanda la norma sul C.O.S.A.P.; né osta, a tale ricostruzione, la pronuncia di legittimità richiamata dall'appellante (Cass. 5130/2012, l'unica, fra quelle citate, che appare astrattamente confacente alla questione in oggetto, sebbene relativa al diverso ambito della rete di distribuzione del gas): in difetto di allegazione (in quel giudizio), la deliberazione dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas del 29/11/1999 non risulta neppure considerata.
Il principio espresso da tale delibera, peraltro, si fonda sull'assenza di rapporti diretti tra l'“utente finale” e il “distributore del servizio”, quale circostanza la cui incidenza è immediatamente apprezzabile nel caso in esame: la pretesa dell'ente comunale a carico del “distributore” non appare giustificata rispetto all'applicazione del canone di occupazione del suolo pubblico -dei cavi e delle condutture per l'illuminazione votiva- anche per il tratto successivo al punto r.g. n. 6 di consegna, da cui si dipartono le vari diramazioni delle singole utenze finali.
Sotto altro profilo, come dedotto dall'appellata, la separazione fra le figure di “distributore” e di “fornitore” è stabilita dalla legge stessa;
né risulta dimostrata, nella specie, una contraria realtà fattuale (essendo a tal fine insufficiente l'unica fattura prodotta, che peraltro si riferisce, secondo l'appellata, alla gestione delle lampade votive e non alla fornitura di energia elettrica).
Secondo quanto evidenziato dal giudice di primo grado, infine, “non è contestato il mancato superamento dell'indicato limite di potenza” di cui al punto
2.6 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas: il difetto di contestazione specifica, dunque, è assorbente rispetto ad ogni altro profilo, trattandosi di circostanza che, per l'effetto, deve ritenersi dimostrata.
L'appello, quindi, è infondato e va respinto.
Quanto alle spese di lite, appare insufficiente l'assenza di una “consolidata giurisprudenza contraria” ai fini della compensazione ex art. 92 c.p.c., dovendosi anzi considerare (se non le conformi pronunce successive, pure documentate in atti) il precedente specifico del medesimo ufficio giudiziario (ed a nulla rilevando, rispetto alla regolazione delle spese di primo grado, la sentenza di merito da ultimo prodotta dall'appellante).
Il tema introduce l'oggetto della doglianza dell'appellata, relativa alla preclusione della richiesta di pagamento per effetto del giudicato esterno.
Anche a voler prescindere dall'interesse all'impugnazione (posto che, in disparte l'“effetto vincolante del dedotto giudicato”, la vertenza è stata poi decisa in base a quello stesso “precedente giurisprudenziale”), la sentenza appare immune da vizi nel richiamo alla giurisprudenza di legittimità sul ristretto ambito di applicazione del giudicato esterno (Cass. 6830/2014): il giudice di primo grado, infatti, ha evidenziato la diversità del presupposto di fatto rispetto al precedente invocato, in quanto connesso (secondo le rispettive prospettazioni difensive) al numero delle utenze finali o ai punti di consegna dell'energia al fornitore;
la stessa del resto, “ha evidenziato l'autonoma rilevanza di tale presupposto CP_1 fattuale, contestando l'erroneità della quantificazione del credito preteso perché
r.g. n. 7 basato su dati non riferibili all'annualità 2013, ma su calcoli meramente presuntivi relativi a periodi precedenti” (v. sentenza impugnata).
Si osserva, in ogni caso, che il giudicato non è opponibile poiché
“l'interpretazione delle norme giuridiche compiuta dal giudice non può mai costituire limite all'attività esegetica esercitata da altro giudice”, che è
“consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale” (Cass. n.
5822/2024).
Per quanto premesso, si provvede come da dispositivo.
Le spese sono regolate in base alla reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di , contro la sentenza del Tribunale di Pt_1 CP_1
Roma n. 16233/2021, nonché sull'appello incidentale spiegato da , CP_1 ogni altra conclusione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'appello;
- rigetta l'appello incidentale;
- compensa le spese di lite;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 30/10/2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Paolo Bonofiglio dott. Nicola Saracino
r.g. n. 8