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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 29/07/2025, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1339/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. ROBERTO PIETRO SIDOTI e l'avv. Parte_1 P.IVA_1
AGRIPPINO SIDOTI attrice contro
(C.F. Controparte_1
), con l'avv. ANDREA MASCETTI P.IVA_2
(C.F. ), con l'avv. CO P.IVA_3
MARCO COGONI convenute
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Conclusioni delle parti
Per parte attrice Parte_2
1
[...] Piaccia al Tribunale di Vicenza Ill.mo,
respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
in accoglimento dei motivi, delle causali e delle ragioni esposti in narrativa,
se ritenuto opportuno, previa rimessione della causa in istruttoria al fine di disporre CTU Cont finalizzata a quantificare l'importo a titolo di , prendendo in considerazione il periodo intercorrente tra la data di perdita del requisito dimensionale (01.01.2022) e la data di effettiva estinzione dei finanziamenti (08.07.2022),
NEL MERITO: in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'improcedibilità della procedura esattoriale per difetto di titolo avente efficacia esecutiva a fondamento della procedura;
in via subordinata, dichiarare tenuta a pagare in favore di Parte_1
un importo a titolo Controparte_1 di ESL (oltre interessi) parametrato al periodo intercorrente tra la data di perdita del requisito dimensionale (01.01.2022) e la data di effettiva estinzione dei finanziamenti (08.07.2022), quantificato in complessivi Euro 42.889,87 (oltre interessi) o quella diversa somma quantificata in corso di causa, eventualmente anche tramite CTU.
IN OGNI CASO, dichiarare la nullità e/o l'inefficacia della cartella di pagamento n.
03720200002893645/001 e relativa iscrizione a ruolo n. 2020/000762 emessa nei confronti di con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. Parte_1
Per parte convenuta Controparte_1
NEL MERITO:
- Rigettare, per le ragioni in fatto e indiritto esposte, l'opposizione promossa dalla Pt_1
per l'effetto, confermare la validità della cartella di pagamento n.
[...]
03720200002893645/001 e relativa iscrizione a ruolo n. 2020/000762, sebbene nel minore importo totale di € 47.743,69.
2 IN VIA ISTRUTTORIA:
- Con la più ampia riserva istruttoria, anche a prova contraria.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese, diritti e onorari da liquidarsi ai sensi dell'art 4 del D.M. n. 55/2014, quindi con maggiorazione del 30% in considerazione delle particolari modalità di redazioni degli atti, tali da renderli “navigabili”.
Per parte convenuta CO
in via preliminare:
1. Dichiarare il difetto di legittimazione passiva di con CO riferimento alle eccezioni opponibili nei confronti del solo ente impositore, con conseguente sua estromissione dal presente giudizio;
Nel merito- In via subordinata:
2. Rigettare la domanda attrice in quanto inammissibile ed infondato in fatto e diritto, quantomeno con riferimento alle eccezioni opponibili ad . CO
3. - Nella denegata ipotesi di condanna e di accoglimento della domanda, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese.
4. Con condanna al pagamento delle competenze del giudizio da distrarsi ai sensi del disposto dell'art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
MOTIVAZIONE
Fatto
3 − In data 5.8.2020 Tasci s.r.l. ha ottenuto due finanziamenti da Intesa Sanpaolo s.p.a. Parte_
− Con provvedimento 12.8.2020 (di seguito – nella Controparte_1 veste di gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2 comma 100 lett. A) della legge n. 662/96 - ha ammesso le due operazioni di finanziamento suddette ai benefici dell'intervento del Fondo.
− Il 27.12.2021 Tasci s.r.l., con atto avente efficacia dal 1.1.2022, ha conferito a il ramo d'azienda cui i detti finanziamenti accedevano. Parte_1
− L'8.7.2022 ha estinto anticipatamente i finanziamenti a suo tempo Parte_1 concessi da Intesa Sanpaolo s.p.a. Parte_
− Il 6.4.2023 ha comunicato a la revoca parziale degli interventi Parte_1 agevolativi concessi, non essendo la cessionaria una piccola o media impresa. In Parte_ seguito, il 14.7.2023 ha comunicato la revoca parziale del beneficio, intimando a il pagamento di un importo di € 43.309,73 per il finanziamento Parte_1
MCC2023363 ed € 78.700,66 per il finanziamento MC2023425, in entrambi i casi oltre ad interessi calcolati al tasso del 5% e maturati dal 23.12.2021 al 9.6.2023.
− Il 2.2.2024 il concessionario ha notificato a CO la cartella di pagamento n. 124-2023-00156940-06-000, recante Parte_1
l'intimazione a pagamento della somma di € 130.918,82, di cui € 130.918,82 per
“entrate coattive” dovute a in Controparte_1 forza dell'iscrizione a ruolo n. 2020/000762, ed il resto per diritti di notifica.
Svolgimento del processo
Contro la cartella di pagamento ha proposto opposizione all'esecuzione Parte_1 convenendo e Controparte_1 CO
avanti questo Tribunale affinché la cartella venisse dichiarata nulla e venisse
[...] accertata nel merito l'illegittimità della procedura esattoriale o, in subordine, che il debito dell'opponente è minore di quello riportato nella cartella opposta.
4 si è costituita in giudizio chiedendo Controparte_1 venisse confermata la validità della cartella di pagamento e della relativa iscrizione a ruolo,
“sebbene nel minore importo totale di € 47.743,69”.
Costituitasi in giudizio, ha eccepito il difetto della propria CO legittimazione passiva e, in subordine, il rigetto dell'opposizione.
Il giudice istruttore, con ordinanza 29.5.2024, ha sospeso l'efficacia esecutiva del titolo limitatamente alla somma di € 83.181,01.
All'udienza del 17.7.2025, tenutasi con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata discussa ex art. 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione.
Motivi dell'opposizione
Parte_ 1) Con il primo motivo di opposizione deduce che non avrebbe potuto Parte_1 utilizzare le forme della riscossione coattiva delle somme dovute dall'impresa beneficiaria in esito alla revoca dell'ammissione al beneficio. Sostiene che la pretesa creditoria della convenuta trarrebbe causa da rapporti di diritto privato, quali sono i due finanziamento concessi da Intesa Sanpaolo s.p.a. nel 2020, e pertanto non sarebbe applicabile il procedimento esattoriale di cui all'art. 67 del DPR n. 43/1988. Richiama in proposito l'art. 21 del D.L.vo n. 46/99, il quale subordina la possibilità di iscrivere a ruolo entrate derivanti da Parte_ rapporti privati alla presenza di un titolo esecutivo, di cui non dispone.
Il motivo è infondato.
Il D.L.vo n. 123/98 disciplina i “principi che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, di seguito denominati 'interventi', concessi da amministrazioni pubbliche, anche
5 attraverso soggetti terzi” e trova applicazione anche ai benefici correlati al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. All'art. 9 dispone che, ove l'intervento sia revocato, anche parzialmente, per assenza di uno o più requisiti, l'impresa beneficiaria deve corrispondere “il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali” e che, per il recupero del relativo credito, “si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del DPR 28 gennaio
1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”. Il credito oggetto di recupero, in tali casi, non è quello di diritto comune originato dal finanziamento cui accede l'agevolazione ma è quello relativo alla retrocessione delle risorse pubbliche alla disponibilità del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (Cass. n. 1005/23, rv. 666687).
Quanto detto trova applicazione sia all'ipotesi di revoca per assenza originaria dei presupposti dell'intervento, sia a quello della revoca (anche parziale e proporzionale, come nel caso in esame) del beneficio per il sopravvenuto venir meno di requisiti in origine presenti (Cass. n.
27303/22, rv. 665945).
E' errato, pertanto, il riferimento fatto dall'attrice opponente alla fattispecie del recupero di crediti sorgenti da rapporti di diritto privato.
Parte_ 2) In subordine, l'attrice sostiene che l'importo richiesto in restituzione da sarebbe eccessivo, non avendo la convenuta considerato che i finanziamenti oggetto di agevolazione sono stati estinti l'8.7.2022, prima della data in origine prevista per l'estinzione degli stessi
(5.8.2026).
Parte_
con provvedimento di rettifica comunicato il 3.5.2024, ha riconosciuto la fondatezza dell'obiezione sollevata da tanto che, dopo l'inizio del processo, ha comunicato Parte_1
6 all'attrice la rettifica degli importi dovuti. Le somme non coincidono esattamente con quelle calcolate dall'attrice per due aspetti:
− la decorrenza del beneficio viene fatta coincidere con quella di erogazione del finanziamento bancario, anziché (come invece ritenuto da con quella di Pt_1 riconoscimento del beneficio pubblico;
Parte_
− la data in cui sono venuti meno i requisiti del beneficio è stata identificata da in quella della stipula del contratto di cessione di ramo d'azienda e non in quella in cui tale cessione, secondo il contenuto delle pattuizioni, ha avuto effetto.
Poiché a seguito del pignoramento subito da parte di Parte_1 CO
, ha pagato in data 19.4.2024 gli importi di cui alla cartella di pagamento opposta,
[...]
Parte_ con riserva di ripetizione, il 28.5.2024 ha parzialmente annullato il carico, rideterminando le somme dovute, con conseguente rimborso parziale in favore dell'attrice.
non ha contestato, nemmeno genericamente, la quantificazione rettificata Parte_1 dell'importo richiesto dalla controparte. Può quindi dirsi cessata la materia del contendere in ordine alla domanda subordinata dell'attrice di riduzione del proprio debito.
Legittimazione passiva di CO
contesta la propria legittimazione rispetto alle domande CO attoree, le quali investirebbero unicamente profili riferiti all'ente impositore. Sostiene che, essendo l'agente del servizio della riscossione un mero "esecutore", unico legittimato passivo sulle questioni sollevate nel merito da parte attrice sarebbe l'ente impositore.
L'eccezione non è fondata.
Anche ove il destinatario di una cartella di pagamento proponga opposizione, chiedendo l'annullamento della cartella, per ragioni che non attengono a condotte assunte dall'agente della riscossione, è in facoltà dell'opponente convenire anche l'agente, in quanto parte del
7 rapporto sul quale sarebbe destinata ad incidere l'invalidazione della cartella. Depone in tal senso l'art. 39 del D.L.vo n. 112/99, il quale prevede, appunto, la possibilità che il concessionario sia coinvolto in liti “che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi”, onerandolo unicamente di chiamare in causa l'ente creditore interessato secondo lo schema di cui all'art. 106 c.p.c. (Cass. n. 29798/19, rv. 656156; n.
30777/23, rv. 669451).
Ai fini delle spese di lite la giurisprudenza distingue l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata per circostanze addebitabili all'ente impositore, che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dall'agente della riscossione e stabilisce che nel primo caso il giudice può condannare l'ente impositore ed il concessionario in solido al pagamento delle spese della lite - in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento - mentre nel secondo caso la condanna solidale alle spese non è giustificata (Cass.
n. 2570/17, rv. 642743; n. 15314/17; n. 7716/22, rv. 664192; n. 3817/24).
Conclusioni e spese
La domanda principale di parte attrice viene rigettata, mentre sulla domanda subordinata è cessata la materia del contendere.
L'opposizione ha determinato la parte convenuta a ridefinire l'entità della propria pretesa creditoria. La ragione che ha portato a tale modifica è l'estinzione anticipata dei Parte_ finanziamenti, operata da l'8.7.2022. Di tale circostanza dichiara di avere Parte_1 appreso notizia solo a seguito del presente giudizio e sul punto l'attrice non ha replicato. In effetti, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento di revoca del beneficio, Parte_ ha inviata a una comunicazione datata 18.4.2023 nella quale viene contestata Pt_1 la fondatezza dell'annunciato provvedimento di revoca per motivi che non riguardano
8 l'estinzione dei finanziamenti: circostanza cui la missiva non fa cenno. Deve quindi ritenersi che la rettifica che ha determinato la cessazione della materia del contendere non sia conseguenza di un errore dell'ente creditore, come sostiene l'attrice, ma di un difetto di Parte_ comunicazione di cui non sembra potere essere considerata responsabile. Vi sono pertanto giuste ragioni per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) rigetta la domanda principale di Parte_1
2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda subordinata dell'attrice;
3) rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta da
[...]
; CO
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Vicenza, 29 luglio 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. ROBERTO PIETRO SIDOTI e l'avv. Parte_1 P.IVA_1
AGRIPPINO SIDOTI attrice contro
(C.F. Controparte_1
), con l'avv. ANDREA MASCETTI P.IVA_2
(C.F. ), con l'avv. CO P.IVA_3
MARCO COGONI convenute
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Conclusioni delle parti
Per parte attrice Parte_2
1
[...] Piaccia al Tribunale di Vicenza Ill.mo,
respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
in accoglimento dei motivi, delle causali e delle ragioni esposti in narrativa,
se ritenuto opportuno, previa rimessione della causa in istruttoria al fine di disporre CTU Cont finalizzata a quantificare l'importo a titolo di , prendendo in considerazione il periodo intercorrente tra la data di perdita del requisito dimensionale (01.01.2022) e la data di effettiva estinzione dei finanziamenti (08.07.2022),
NEL MERITO: in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'improcedibilità della procedura esattoriale per difetto di titolo avente efficacia esecutiva a fondamento della procedura;
in via subordinata, dichiarare tenuta a pagare in favore di Parte_1
un importo a titolo Controparte_1 di ESL (oltre interessi) parametrato al periodo intercorrente tra la data di perdita del requisito dimensionale (01.01.2022) e la data di effettiva estinzione dei finanziamenti (08.07.2022), quantificato in complessivi Euro 42.889,87 (oltre interessi) o quella diversa somma quantificata in corso di causa, eventualmente anche tramite CTU.
IN OGNI CASO, dichiarare la nullità e/o l'inefficacia della cartella di pagamento n.
03720200002893645/001 e relativa iscrizione a ruolo n. 2020/000762 emessa nei confronti di con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. Parte_1
Per parte convenuta Controparte_1
NEL MERITO:
- Rigettare, per le ragioni in fatto e indiritto esposte, l'opposizione promossa dalla Pt_1
per l'effetto, confermare la validità della cartella di pagamento n.
[...]
03720200002893645/001 e relativa iscrizione a ruolo n. 2020/000762, sebbene nel minore importo totale di € 47.743,69.
2 IN VIA ISTRUTTORIA:
- Con la più ampia riserva istruttoria, anche a prova contraria.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese, diritti e onorari da liquidarsi ai sensi dell'art 4 del D.M. n. 55/2014, quindi con maggiorazione del 30% in considerazione delle particolari modalità di redazioni degli atti, tali da renderli “navigabili”.
Per parte convenuta CO
in via preliminare:
1. Dichiarare il difetto di legittimazione passiva di con CO riferimento alle eccezioni opponibili nei confronti del solo ente impositore, con conseguente sua estromissione dal presente giudizio;
Nel merito- In via subordinata:
2. Rigettare la domanda attrice in quanto inammissibile ed infondato in fatto e diritto, quantomeno con riferimento alle eccezioni opponibili ad . CO
3. - Nella denegata ipotesi di condanna e di accoglimento della domanda, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese.
4. Con condanna al pagamento delle competenze del giudizio da distrarsi ai sensi del disposto dell'art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
MOTIVAZIONE
Fatto
3 − In data 5.8.2020 Tasci s.r.l. ha ottenuto due finanziamenti da Intesa Sanpaolo s.p.a. Parte_
− Con provvedimento 12.8.2020 (di seguito – nella Controparte_1 veste di gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2 comma 100 lett. A) della legge n. 662/96 - ha ammesso le due operazioni di finanziamento suddette ai benefici dell'intervento del Fondo.
− Il 27.12.2021 Tasci s.r.l., con atto avente efficacia dal 1.1.2022, ha conferito a il ramo d'azienda cui i detti finanziamenti accedevano. Parte_1
− L'8.7.2022 ha estinto anticipatamente i finanziamenti a suo tempo Parte_1 concessi da Intesa Sanpaolo s.p.a. Parte_
− Il 6.4.2023 ha comunicato a la revoca parziale degli interventi Parte_1 agevolativi concessi, non essendo la cessionaria una piccola o media impresa. In Parte_ seguito, il 14.7.2023 ha comunicato la revoca parziale del beneficio, intimando a il pagamento di un importo di € 43.309,73 per il finanziamento Parte_1
MCC2023363 ed € 78.700,66 per il finanziamento MC2023425, in entrambi i casi oltre ad interessi calcolati al tasso del 5% e maturati dal 23.12.2021 al 9.6.2023.
− Il 2.2.2024 il concessionario ha notificato a CO la cartella di pagamento n. 124-2023-00156940-06-000, recante Parte_1
l'intimazione a pagamento della somma di € 130.918,82, di cui € 130.918,82 per
“entrate coattive” dovute a in Controparte_1 forza dell'iscrizione a ruolo n. 2020/000762, ed il resto per diritti di notifica.
Svolgimento del processo
Contro la cartella di pagamento ha proposto opposizione all'esecuzione Parte_1 convenendo e Controparte_1 CO
avanti questo Tribunale affinché la cartella venisse dichiarata nulla e venisse
[...] accertata nel merito l'illegittimità della procedura esattoriale o, in subordine, che il debito dell'opponente è minore di quello riportato nella cartella opposta.
4 si è costituita in giudizio chiedendo Controparte_1 venisse confermata la validità della cartella di pagamento e della relativa iscrizione a ruolo,
“sebbene nel minore importo totale di € 47.743,69”.
Costituitasi in giudizio, ha eccepito il difetto della propria CO legittimazione passiva e, in subordine, il rigetto dell'opposizione.
Il giudice istruttore, con ordinanza 29.5.2024, ha sospeso l'efficacia esecutiva del titolo limitatamente alla somma di € 83.181,01.
All'udienza del 17.7.2025, tenutasi con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata discussa ex art. 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione.
Motivi dell'opposizione
Parte_ 1) Con il primo motivo di opposizione deduce che non avrebbe potuto Parte_1 utilizzare le forme della riscossione coattiva delle somme dovute dall'impresa beneficiaria in esito alla revoca dell'ammissione al beneficio. Sostiene che la pretesa creditoria della convenuta trarrebbe causa da rapporti di diritto privato, quali sono i due finanziamento concessi da Intesa Sanpaolo s.p.a. nel 2020, e pertanto non sarebbe applicabile il procedimento esattoriale di cui all'art. 67 del DPR n. 43/1988. Richiama in proposito l'art. 21 del D.L.vo n. 46/99, il quale subordina la possibilità di iscrivere a ruolo entrate derivanti da Parte_ rapporti privati alla presenza di un titolo esecutivo, di cui non dispone.
Il motivo è infondato.
Il D.L.vo n. 123/98 disciplina i “principi che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, di seguito denominati 'interventi', concessi da amministrazioni pubbliche, anche
5 attraverso soggetti terzi” e trova applicazione anche ai benefici correlati al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. All'art. 9 dispone che, ove l'intervento sia revocato, anche parzialmente, per assenza di uno o più requisiti, l'impresa beneficiaria deve corrispondere “il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali” e che, per il recupero del relativo credito, “si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del DPR 28 gennaio
1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”. Il credito oggetto di recupero, in tali casi, non è quello di diritto comune originato dal finanziamento cui accede l'agevolazione ma è quello relativo alla retrocessione delle risorse pubbliche alla disponibilità del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (Cass. n. 1005/23, rv. 666687).
Quanto detto trova applicazione sia all'ipotesi di revoca per assenza originaria dei presupposti dell'intervento, sia a quello della revoca (anche parziale e proporzionale, come nel caso in esame) del beneficio per il sopravvenuto venir meno di requisiti in origine presenti (Cass. n.
27303/22, rv. 665945).
E' errato, pertanto, il riferimento fatto dall'attrice opponente alla fattispecie del recupero di crediti sorgenti da rapporti di diritto privato.
Parte_ 2) In subordine, l'attrice sostiene che l'importo richiesto in restituzione da sarebbe eccessivo, non avendo la convenuta considerato che i finanziamenti oggetto di agevolazione sono stati estinti l'8.7.2022, prima della data in origine prevista per l'estinzione degli stessi
(5.8.2026).
Parte_
con provvedimento di rettifica comunicato il 3.5.2024, ha riconosciuto la fondatezza dell'obiezione sollevata da tanto che, dopo l'inizio del processo, ha comunicato Parte_1
6 all'attrice la rettifica degli importi dovuti. Le somme non coincidono esattamente con quelle calcolate dall'attrice per due aspetti:
− la decorrenza del beneficio viene fatta coincidere con quella di erogazione del finanziamento bancario, anziché (come invece ritenuto da con quella di Pt_1 riconoscimento del beneficio pubblico;
Parte_
− la data in cui sono venuti meno i requisiti del beneficio è stata identificata da in quella della stipula del contratto di cessione di ramo d'azienda e non in quella in cui tale cessione, secondo il contenuto delle pattuizioni, ha avuto effetto.
Poiché a seguito del pignoramento subito da parte di Parte_1 CO
, ha pagato in data 19.4.2024 gli importi di cui alla cartella di pagamento opposta,
[...]
Parte_ con riserva di ripetizione, il 28.5.2024 ha parzialmente annullato il carico, rideterminando le somme dovute, con conseguente rimborso parziale in favore dell'attrice.
non ha contestato, nemmeno genericamente, la quantificazione rettificata Parte_1 dell'importo richiesto dalla controparte. Può quindi dirsi cessata la materia del contendere in ordine alla domanda subordinata dell'attrice di riduzione del proprio debito.
Legittimazione passiva di CO
contesta la propria legittimazione rispetto alle domande CO attoree, le quali investirebbero unicamente profili riferiti all'ente impositore. Sostiene che, essendo l'agente del servizio della riscossione un mero "esecutore", unico legittimato passivo sulle questioni sollevate nel merito da parte attrice sarebbe l'ente impositore.
L'eccezione non è fondata.
Anche ove il destinatario di una cartella di pagamento proponga opposizione, chiedendo l'annullamento della cartella, per ragioni che non attengono a condotte assunte dall'agente della riscossione, è in facoltà dell'opponente convenire anche l'agente, in quanto parte del
7 rapporto sul quale sarebbe destinata ad incidere l'invalidazione della cartella. Depone in tal senso l'art. 39 del D.L.vo n. 112/99, il quale prevede, appunto, la possibilità che il concessionario sia coinvolto in liti “che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi”, onerandolo unicamente di chiamare in causa l'ente creditore interessato secondo lo schema di cui all'art. 106 c.p.c. (Cass. n. 29798/19, rv. 656156; n.
30777/23, rv. 669451).
Ai fini delle spese di lite la giurisprudenza distingue l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata per circostanze addebitabili all'ente impositore, che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dall'agente della riscossione e stabilisce che nel primo caso il giudice può condannare l'ente impositore ed il concessionario in solido al pagamento delle spese della lite - in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento - mentre nel secondo caso la condanna solidale alle spese non è giustificata (Cass.
n. 2570/17, rv. 642743; n. 15314/17; n. 7716/22, rv. 664192; n. 3817/24).
Conclusioni e spese
La domanda principale di parte attrice viene rigettata, mentre sulla domanda subordinata è cessata la materia del contendere.
L'opposizione ha determinato la parte convenuta a ridefinire l'entità della propria pretesa creditoria. La ragione che ha portato a tale modifica è l'estinzione anticipata dei Parte_ finanziamenti, operata da l'8.7.2022. Di tale circostanza dichiara di avere Parte_1 appreso notizia solo a seguito del presente giudizio e sul punto l'attrice non ha replicato. In effetti, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento di revoca del beneficio, Parte_ ha inviata a una comunicazione datata 18.4.2023 nella quale viene contestata Pt_1 la fondatezza dell'annunciato provvedimento di revoca per motivi che non riguardano
8 l'estinzione dei finanziamenti: circostanza cui la missiva non fa cenno. Deve quindi ritenersi che la rettifica che ha determinato la cessazione della materia del contendere non sia conseguenza di un errore dell'ente creditore, come sostiene l'attrice, ma di un difetto di Parte_ comunicazione di cui non sembra potere essere considerata responsabile. Vi sono pertanto giuste ragioni per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) rigetta la domanda principale di Parte_1
2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda subordinata dell'attrice;
3) rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta da
[...]
; CO
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Vicenza, 29 luglio 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
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