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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 14/11/2025, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 282/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 282 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022;
promossa da:
(C.F.: , rappresentata e difesa, nel presente giudizio, Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Katiuscia Secondino;
(parte appellante)
contro
:
• (C.F.: ); Parte_2 C.F._1
• (C.F. ); Parte_3 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dagli avv.ti Aldo De Benedittis e Stefano De
Benedittis;
(parte appellata)
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 302/2021 emessa, in data 30/07/2021, dal Giudice di pace di
Campobasso nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. n. 165/2021;
Conclusioni: come da note scritte in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierna appellante ha impugnato la sentenza in oggetto, con cui il Giudice di pace di Campobasso, in accoglimento della domanda formulata da e , aveva condannato Parte_2 Parte_3 [...] al pagamento, in favore degli stessi appellati, della somma pari ad € 3.375,00 Parte_1
(oltre alle spese di lite del giudizio di primo grado), richiesta a titolo di rimborso integrale del buono fruttifero a termine (serie AA3), emesso, in data 14/12/2008, dall'ufficio postale di Castellino del
Biferno.
L'appellante, in particolare, ha dedotto, quali motivi di appello, l'erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui il giudice di prime cure non ha ritenuto prescritto il diritto di credito azionato dagli odierni appellati.
L'appellante ha, quindi, concluso, chiedendo – ad integrale riforma della sentenza impugnata –
l'accertamento dell'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione del buono postale fruttifero, con rigetto delle ulteriori domande proposte, in via subordinata, dagli attori in primo grado (in particolare: della domanda risarcitoria, ex art. 1218 c.c., o, in via ulteriormente subordinata, indennitaria, ex art. 2041 c.c.), con conseguente condanna, degli odierni appellati, alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado.
Si è costituita in giudizio la parte, odierna appellata, contestando le avverse deduzioni, in quanto infondate, e chiedendo, quindi, il rigetto dell'appello proposto, con conferma integrale del provvedimento impugnato.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e, concessi i termini di cui all'art. 189
c.p.c., la stessa è stata, quindi, trattenuta in decisione, all'esito dell'udienza cartolare del 27 aprile
2025.
***
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto per i motivi di seguito precisati.
Preliminarmente, è opportuno premettere che i buoni fruttiferi postali (d'ora in avanti sono CP_1 documenti di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c., la cui disciplina “è contenuta non solo in un contratto tra (che è mero collettore delle risorse finanziarie) ed il sottoscrittore, Parte_1 ma anche nelle norme di cui al D.P.R. n. 156/1973, al d.P.R. n. 256/89 e nei relativi decreti ministeriali che, di volta in volta, vengono emessi e che ne disciplinano la materia, istituendo le varie serie di buoni” (cfr., in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 3963/2019).
I decreti ministeriali, dunque, assolvono ad una funzione integrativa e suppletiva della materia, configurandosi come strumenti idonei, per giurisprudenza costante, ad integrare ab externo il contenuto degli stessi titoli ai sensi dell'art. 1339 c.c. (cfr., in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n.
3963/2019 cit.).
Ebbene, con particolare riguardo ai buoni fruttiferi postali oggetto del presente giudizio, si osserva che gli stessi appartengono alla serie a termine “AA3”, che, unitamente alla serie ordinaria “A3”, è stata emessa con il D.M. del 17 ottobre 2001, il cui art. 8 stabilisce che i beneficiari-sottoscrittori possono riscuotere, tanto il capitale, quanto gli interessi maturati, “al termine del settimo anno successivo a quello di emissione”, individuando, dunque, nella suddetta data, il dies a quo di decorrenza del termine ordinario di prescrizione decennale.
Nel caso di specie, è pacifico che il buono fruttifero oggetto di causa è stato sottoscritto, in favore degli odierni appellati, dalla loro dante causa, in data 14/12/2001, di talché il termine di prescrizione
è iniziato a decorrere a partire dal 14/12/2008 (momento a partire dal quale il buono avrebbe potuto essere riscosso), ed è, pertanto, irrimediabilmente spirato in data 14/12/2018.
Dalla documentazione in atti, tuttavia, emerge che gli odierni appellati abbiano richiesto a
[...] il rimborso del titolo in questione solo in data 29/03/2019 e, dunque, oltre il Parte_1 termine decennale di prescrizione ( spirato in data 14/12/2018), a nulla rilevando, ai fini del decorso del termine di prescrizione, l'allegata (e, in ogni caso, non provata) mancata consegna, da parte di
, del foglio informativo previsto dal D.M. 19/12/2000. Pt_1
È sufficiente osservare, al riguardo, che – secondo il consolidato orientamento della Suprema corte, pronunciatasi proprio in materia di prescrizione del diritto alla riscossione dei buoni postali –
“l'impossibilità di far valere il diritto che, ai sensi dell'art. 2935 c.c., è fatta consistere in un fatto impeditivo, riguarda solo gli impedimenti di natura legale all'esercizio del diritto medesimo […] non già, dunque, l'incertezza circa le modalità di esercizio di quest'ultimo” e che, dunque, “l'inerzia, dovuta ad ignoranza del proprio diritto, e così all'incertezza di averlo, non impedisce il decorso della prescrizione […]: a maggior ragione, quindi, non lo impedisce l'ignoranza circa le modalità di esercizio del diritto, anche se dovuta a ragioni oggettive” (così, da ultimo: Cass. civ. n. 21905/2025), di talché anche “la mancata consegna del foglio informativo analitico potrebbe avere reso, al più, maggiormente difficoltoso venire a conoscenza della scadenza dei buoni, ma non impossibile, atteso che sarebbe bastato recarsi presso un qualsiasi ufficio postale o, magari, effettuare una ricerca finalizzata a consultare la Gazzetta ufficiale per verificare i termini di scadenza dei buoni medesimi
(e, conseguentemente, quello di prescrizione)” (così: Cass. civ. n. 21905/2025 cit.). Né, del resto, può ritenersi che la mancata consegna del F.I.A. integri un illecito contrattuale (o extracontrattuale) da parte di , come tale, fonte di responsabilità risarcitoria in capo alla Parte_1 medesima società emittente, in quanto i sottoscrittori sono tenuti a conoscere i decreti ministeriali, regolanti l'emissione di una specifica serie di buoni postali, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, dal momento che – proprio grazie alla ratio sottesa alla pubblicazione – gli stessi sono accessibili dalla generalità degli interessati, che possono (e, anzi, sono onerati di) consultarli, al fine di conoscere il regime giuridico concretamente applicabile ai buoni fruttiferi appartenenti a una determinata serie.
Alla luce di quanto osservato, deve ritenersi che il danno derivante, in capo agli odierni appellati, dalla mancata riscossione del buono non è, in ogni caso, causalmente riconducibile alla mancata consegna del foglio informativo (in tal senso, nella giurisprudenza di merito, di recente, ex multis:
Corte d'appello Salerno n. 302/2023, Trib. Salerno n. 1982/2024 e Trib. Napoli n. 11539/2023), con conseguente rigetto della domanda risarcitoria.
Nel caso di specie, peraltro – e fermo restando il valore assorbente delle considerazioni di cui sopra in merito all'insussistenza, in ogni caso, di alcun nesso di causalità tra la mancata consegna del foglio informativo (quand'anche provata) e il danno concretamente subito (mancata riscossione del buono)
–, non può nemmeno dirsi, a rigore, pienamente raggiunta la prova in ordine alla mancata consegna del foglio informativo di cui si discorre, circostanza specificatamente contestata da nella Parte_1 propria comparsa di costituzione e risposta (laddove si legge, a pag. 8, che “unitamente ai buoni veniva consegnato – sempre ex D.M. 19/12/2000, pubblicato sulla G.U. del 28/12/2000, ex art. 3, anche il relativo foglio informativo, sul quale erano descritti serie di appartenenza, rendimenti e le condizioni inerenti alla serie stessa”) e, pertanto, bisognosa di prova ex art. 115, co. 1, c.p.c.
La mancata prova, da parte di , in merito al positivo adempimento dell'obbligo Parte_1 informativo imposto dal D.M., infatti, non potrebbe in ogni caso ritenersi imputabile a , Parte_1 atteso che, come osservato dalla Suprema corte, “l'art. 3 del D.M. 19/12/2000 aveva previsto solo ed esclusivamente la consegna ai sottoscrittori dei relativi fogli informativi, senza richiedere alcuna sottoscrizione per ricevuta sugli stessi da parte dei clienti e che comunque l'obbligo di conservazione della documentazione attinente al rapporto cessava con il decorso del termine prescrizionale ordinario di dieci anni, a far data dall'estinzione del rapporto” (così: Cass. civ. n. 21905/2025 cit.), di talché deve ritenersi che, nel caso di specie, l'obbligo di conservazione gravante in capo a Pt_1 era già, in ogni caso, cessato al momento della proposizione, da parte degli odierni appellati, della domanda in primo grado, nonché, a ben vedere, già da prima, e cioè già al momento in cui gli odierni appellati hanno chiesto la riscossione del buono (29/03/2019).
Non sussistono, infine, nemmeno gli estremi di un arricchimento senza causa in capo all'odierno appellante, derivante dalla consegna, da parte della dante causa degli appellati, dell'importo pari a € 2.500,00 in sede di sottoscrizione del buono fruttifero postale, atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “l'azione generale di arricchimento ha come presupposto che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza giusta causa, per cui, quando questa sia invece la conseguenza di un contratto o comunque di un altro rapporto, non può dirsi che la causa manchi o sia ingiusta” (così: Cass. civ., Sez. unite, n. 2700/2007 e n. 14215/2002).
Ne deriva, alla luce delle considerazioni suesposte, in accoglimento dell'appello proposte da
[...]
l'integrale rigetto di tutte le domande proposte dagli odierni appellati, con Parte_1 conseguente condanna degli stessi alla restituzione, in favore dell'appellante, Parte_1
delle somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado, non avendo la parte,
[...] odierna appellata, in alcun modo contestato di aver ricevuto il pagamento di tali somme.
Le spese di lite devono, invece, essere integralmente compensate tra le parti con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, stante l'eterogeneità delle plurime soluzioni ermeneutiche offerte dalla giurisprudenza di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 282 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza in oggetto e, Parte_1 per l'effetto, ad integrale riforma della stessa:
• Rigetta tutte le domande proposte da e Parte_2 [...]
nei confronti di Parte_3 Parte_1
• Condanna e , in Parte_2 Parte_3 solido tra loro, alla restituzione, in favore di delle somme Parte_1 corrisposte da quest'ultima in esecuzione della sentenza di primo grado;
• Compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 14 novembre 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 282 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022;
promossa da:
(C.F.: , rappresentata e difesa, nel presente giudizio, Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Katiuscia Secondino;
(parte appellante)
contro
:
• (C.F.: ); Parte_2 C.F._1
• (C.F. ); Parte_3 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dagli avv.ti Aldo De Benedittis e Stefano De
Benedittis;
(parte appellata)
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 302/2021 emessa, in data 30/07/2021, dal Giudice di pace di
Campobasso nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. n. 165/2021;
Conclusioni: come da note scritte in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierna appellante ha impugnato la sentenza in oggetto, con cui il Giudice di pace di Campobasso, in accoglimento della domanda formulata da e , aveva condannato Parte_2 Parte_3 [...] al pagamento, in favore degli stessi appellati, della somma pari ad € 3.375,00 Parte_1
(oltre alle spese di lite del giudizio di primo grado), richiesta a titolo di rimborso integrale del buono fruttifero a termine (serie AA3), emesso, in data 14/12/2008, dall'ufficio postale di Castellino del
Biferno.
L'appellante, in particolare, ha dedotto, quali motivi di appello, l'erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui il giudice di prime cure non ha ritenuto prescritto il diritto di credito azionato dagli odierni appellati.
L'appellante ha, quindi, concluso, chiedendo – ad integrale riforma della sentenza impugnata –
l'accertamento dell'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione del buono postale fruttifero, con rigetto delle ulteriori domande proposte, in via subordinata, dagli attori in primo grado (in particolare: della domanda risarcitoria, ex art. 1218 c.c., o, in via ulteriormente subordinata, indennitaria, ex art. 2041 c.c.), con conseguente condanna, degli odierni appellati, alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado.
Si è costituita in giudizio la parte, odierna appellata, contestando le avverse deduzioni, in quanto infondate, e chiedendo, quindi, il rigetto dell'appello proposto, con conferma integrale del provvedimento impugnato.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e, concessi i termini di cui all'art. 189
c.p.c., la stessa è stata, quindi, trattenuta in decisione, all'esito dell'udienza cartolare del 27 aprile
2025.
***
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto per i motivi di seguito precisati.
Preliminarmente, è opportuno premettere che i buoni fruttiferi postali (d'ora in avanti sono CP_1 documenti di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c., la cui disciplina “è contenuta non solo in un contratto tra (che è mero collettore delle risorse finanziarie) ed il sottoscrittore, Parte_1 ma anche nelle norme di cui al D.P.R. n. 156/1973, al d.P.R. n. 256/89 e nei relativi decreti ministeriali che, di volta in volta, vengono emessi e che ne disciplinano la materia, istituendo le varie serie di buoni” (cfr., in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 3963/2019).
I decreti ministeriali, dunque, assolvono ad una funzione integrativa e suppletiva della materia, configurandosi come strumenti idonei, per giurisprudenza costante, ad integrare ab externo il contenuto degli stessi titoli ai sensi dell'art. 1339 c.c. (cfr., in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n.
3963/2019 cit.).
Ebbene, con particolare riguardo ai buoni fruttiferi postali oggetto del presente giudizio, si osserva che gli stessi appartengono alla serie a termine “AA3”, che, unitamente alla serie ordinaria “A3”, è stata emessa con il D.M. del 17 ottobre 2001, il cui art. 8 stabilisce che i beneficiari-sottoscrittori possono riscuotere, tanto il capitale, quanto gli interessi maturati, “al termine del settimo anno successivo a quello di emissione”, individuando, dunque, nella suddetta data, il dies a quo di decorrenza del termine ordinario di prescrizione decennale.
Nel caso di specie, è pacifico che il buono fruttifero oggetto di causa è stato sottoscritto, in favore degli odierni appellati, dalla loro dante causa, in data 14/12/2001, di talché il termine di prescrizione
è iniziato a decorrere a partire dal 14/12/2008 (momento a partire dal quale il buono avrebbe potuto essere riscosso), ed è, pertanto, irrimediabilmente spirato in data 14/12/2018.
Dalla documentazione in atti, tuttavia, emerge che gli odierni appellati abbiano richiesto a
[...] il rimborso del titolo in questione solo in data 29/03/2019 e, dunque, oltre il Parte_1 termine decennale di prescrizione ( spirato in data 14/12/2018), a nulla rilevando, ai fini del decorso del termine di prescrizione, l'allegata (e, in ogni caso, non provata) mancata consegna, da parte di
, del foglio informativo previsto dal D.M. 19/12/2000. Pt_1
È sufficiente osservare, al riguardo, che – secondo il consolidato orientamento della Suprema corte, pronunciatasi proprio in materia di prescrizione del diritto alla riscossione dei buoni postali –
“l'impossibilità di far valere il diritto che, ai sensi dell'art. 2935 c.c., è fatta consistere in un fatto impeditivo, riguarda solo gli impedimenti di natura legale all'esercizio del diritto medesimo […] non già, dunque, l'incertezza circa le modalità di esercizio di quest'ultimo” e che, dunque, “l'inerzia, dovuta ad ignoranza del proprio diritto, e così all'incertezza di averlo, non impedisce il decorso della prescrizione […]: a maggior ragione, quindi, non lo impedisce l'ignoranza circa le modalità di esercizio del diritto, anche se dovuta a ragioni oggettive” (così, da ultimo: Cass. civ. n. 21905/2025), di talché anche “la mancata consegna del foglio informativo analitico potrebbe avere reso, al più, maggiormente difficoltoso venire a conoscenza della scadenza dei buoni, ma non impossibile, atteso che sarebbe bastato recarsi presso un qualsiasi ufficio postale o, magari, effettuare una ricerca finalizzata a consultare la Gazzetta ufficiale per verificare i termini di scadenza dei buoni medesimi
(e, conseguentemente, quello di prescrizione)” (così: Cass. civ. n. 21905/2025 cit.). Né, del resto, può ritenersi che la mancata consegna del F.I.A. integri un illecito contrattuale (o extracontrattuale) da parte di , come tale, fonte di responsabilità risarcitoria in capo alla Parte_1 medesima società emittente, in quanto i sottoscrittori sono tenuti a conoscere i decreti ministeriali, regolanti l'emissione di una specifica serie di buoni postali, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, dal momento che – proprio grazie alla ratio sottesa alla pubblicazione – gli stessi sono accessibili dalla generalità degli interessati, che possono (e, anzi, sono onerati di) consultarli, al fine di conoscere il regime giuridico concretamente applicabile ai buoni fruttiferi appartenenti a una determinata serie.
Alla luce di quanto osservato, deve ritenersi che il danno derivante, in capo agli odierni appellati, dalla mancata riscossione del buono non è, in ogni caso, causalmente riconducibile alla mancata consegna del foglio informativo (in tal senso, nella giurisprudenza di merito, di recente, ex multis:
Corte d'appello Salerno n. 302/2023, Trib. Salerno n. 1982/2024 e Trib. Napoli n. 11539/2023), con conseguente rigetto della domanda risarcitoria.
Nel caso di specie, peraltro – e fermo restando il valore assorbente delle considerazioni di cui sopra in merito all'insussistenza, in ogni caso, di alcun nesso di causalità tra la mancata consegna del foglio informativo (quand'anche provata) e il danno concretamente subito (mancata riscossione del buono)
–, non può nemmeno dirsi, a rigore, pienamente raggiunta la prova in ordine alla mancata consegna del foglio informativo di cui si discorre, circostanza specificatamente contestata da nella Parte_1 propria comparsa di costituzione e risposta (laddove si legge, a pag. 8, che “unitamente ai buoni veniva consegnato – sempre ex D.M. 19/12/2000, pubblicato sulla G.U. del 28/12/2000, ex art. 3, anche il relativo foglio informativo, sul quale erano descritti serie di appartenenza, rendimenti e le condizioni inerenti alla serie stessa”) e, pertanto, bisognosa di prova ex art. 115, co. 1, c.p.c.
La mancata prova, da parte di , in merito al positivo adempimento dell'obbligo Parte_1 informativo imposto dal D.M., infatti, non potrebbe in ogni caso ritenersi imputabile a , Parte_1 atteso che, come osservato dalla Suprema corte, “l'art. 3 del D.M. 19/12/2000 aveva previsto solo ed esclusivamente la consegna ai sottoscrittori dei relativi fogli informativi, senza richiedere alcuna sottoscrizione per ricevuta sugli stessi da parte dei clienti e che comunque l'obbligo di conservazione della documentazione attinente al rapporto cessava con il decorso del termine prescrizionale ordinario di dieci anni, a far data dall'estinzione del rapporto” (così: Cass. civ. n. 21905/2025 cit.), di talché deve ritenersi che, nel caso di specie, l'obbligo di conservazione gravante in capo a Pt_1 era già, in ogni caso, cessato al momento della proposizione, da parte degli odierni appellati, della domanda in primo grado, nonché, a ben vedere, già da prima, e cioè già al momento in cui gli odierni appellati hanno chiesto la riscossione del buono (29/03/2019).
Non sussistono, infine, nemmeno gli estremi di un arricchimento senza causa in capo all'odierno appellante, derivante dalla consegna, da parte della dante causa degli appellati, dell'importo pari a € 2.500,00 in sede di sottoscrizione del buono fruttifero postale, atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “l'azione generale di arricchimento ha come presupposto che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza giusta causa, per cui, quando questa sia invece la conseguenza di un contratto o comunque di un altro rapporto, non può dirsi che la causa manchi o sia ingiusta” (così: Cass. civ., Sez. unite, n. 2700/2007 e n. 14215/2002).
Ne deriva, alla luce delle considerazioni suesposte, in accoglimento dell'appello proposte da
[...]
l'integrale rigetto di tutte le domande proposte dagli odierni appellati, con Parte_1 conseguente condanna degli stessi alla restituzione, in favore dell'appellante, Parte_1
delle somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado, non avendo la parte,
[...] odierna appellata, in alcun modo contestato di aver ricevuto il pagamento di tali somme.
Le spese di lite devono, invece, essere integralmente compensate tra le parti con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, stante l'eterogeneità delle plurime soluzioni ermeneutiche offerte dalla giurisprudenza di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 282 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza in oggetto e, Parte_1 per l'effetto, ad integrale riforma della stessa:
• Rigetta tutte le domande proposte da e Parte_2 [...]
nei confronti di Parte_3 Parte_1
• Condanna e , in Parte_2 Parte_3 solido tra loro, alla restituzione, in favore di delle somme Parte_1 corrisposte da quest'ultima in esecuzione della sentenza di primo grado;
• Compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 14 novembre 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo