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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/10/2025, n. 6193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6193 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
dott.ssa Elena Gelato Consigliere est.
dott.ssa Maria Aversano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 7794/2021, pendente
TRA
(C.F. ), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Valentina Di Vincenzo giusta delega in atti
- appellante -
E
C.F. , in persona del curatore, rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2
dall'Avv. Giorgio Fraccastoro in forza di procura in atti
-appellata-
E (P. IVA e C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Grisostomi Travaglini
-appellata-
Oggetto: appello avverso la sentenza 1304/2021 resa inter partes dal Tribunale di Viterbo il 19.11.2021.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia la Corte di appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
a)riformare la sentenza del Tribunale di Viterbo, dott. Federico Bonato, n. 1304/2021, pubblicata in data 19 novembre
2021, notificata in data 09 dicembre 2021 per le ragioni esposte nel presente atto al paragrafo 5 (primo motivo: nullità e/o manifesta erroneità della sentenza nella parte in cui travisa i fatti e non interpreta ed applica correttamente la normativa così
come si è evoluta nel tempo al caso di specie, ponendo alla base della propria decisione l'assunto per cui non si fosse realizzato il presupposto per il trasferimento del servizio in oggetto), al paragrafo 6 (secondo motivo: nullità e/o manifesta erroneità e comunque contraddittorietà della sentenza nella parte in cui ritiene che il giudice ordinario non possa conoscere, neanche
incideter tantum, delle questioni implicanti la giurisdizione amministrativa), al paragrafo 7 (terzo motivo: nullità e/o manifesta erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, mal interpretando la normativa nazionale e regionale, non
tiene comunque conto della corretta applicazione da parte della della legge regionale e dei vincoli di bilancio e Parte_1
delle conseguenze sull'operato della pubblica amministrazione), ed al paragrafo 8 (quarto motivo: nullità e/o manifesta erroneità della sentenza in cui ritiene operante l'abrogazione solo a far data dal 2017 della legislazione regionale fondante il
diritto alla contribuzione);
b) per l'effetto, accertare e dichiarare che nessun obbligo di contribuzione sussiste in capo alla per i Parte_1
summenzionati motivi di appello;
c) in subordine ed in ogni caso, per i motivi esposti al paragrafo 9 (quinto motivo: in subordine ed in ogni caso: nullità e/o
manifesta erroneità della sentenza nella parte in cui non scorpora quanto versato dalla per l'azione di Parte_1
supplenza (non dovuta) che ha effettuato e nella parte in cui riconosce la rivalutazione monetaria su un debito di valuta) del presente atto, accertare e dichiarare che la somma dovuta dalla è di euro 2.400.000,00 e che su tale somma Parte_1
non debba essere computata la rivalutazione monetaria trattandosi di un debito di valuta
d) con condanna di parte opposta alla refusione delle spese, delle competenze e degli onorari di giudizio”; Per la Curatela del Fallimento : “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed CP_1
eccezione:
- respingere l'appello in quanto inammissibile ed infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata;
- con vittoria di spese ed onorari”.
Per la “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis: CP_2
1) confermare la statuizione del Tribunale – non oggetto di impugnazione da parte della - in punto di ritenuto Parte_1
difetto di legittimazione passiva della appellata in relazione alle domande e alle eccezioni proposte nel CP_2
presente giudizio e in punto di estromissione della concludente dal presente giudizio, dando atto che sulla questione la Pt_1
non ha interposto appello, e comunque confermando la decisione per
le ragioni di cui al presente atto;
2) in subordine nel merito respingere la impugnazione nei limiti in cui la stessa è volta a sentire dichiarare una qualche
responsabilità, anche in via di garanzia e di manleva, della appellata CP_2
3) in ogni caso - e anche per l'ipotesi di ritenuta ammissibilità e fondatezza, anche parziale, dell'impugnazione - accertare e
dichiarare che nessuna somma è dovuta da n favore di parte attrice e inoltre che nessuna responsabilità – CP_2
ad alcun titolo – può essere riconosciuta in capo alla concludente nei confronti di alcuna delle altre parti, accogliendo
integralmente le conclusioni spiegate innanzi al Tribunale come sopra
trascritte e riportate;
4) in ogni caso con vittoria si spese ed onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.A. ed I.V.A. come per legge”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società (oggi del ) – premettendo di aver svolto Controparte_1 Pt_2 Controparte_1
il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue per le utenze dei territori dei Comuni di
Bagnoregio, Bolsena, Capodimonte, Gradoli, Grotte di Castro, Marta, Montefiascone, San Lorenzo
Nuovo e AL – ha convenuto dinanzi al Tribunale di Viterbo la e la società Parte_1 CP_2
al fine di ottenere la condanna della prima al pagamento in suo favore della somma di € 4.200.000,00,
[...]
quale importo asseritamente dovuto a titolo di contributo previsto (e non corrisposto nelle annualità dal 2009 al 2016) dalle leggi regionali nn. 21 e 22 del 1994, “ad integrazione di quanto viene introitato dal CP_3
( sulla base delle tariffe di legge per il servizio di depurazione delle acque di scarico”. CP_1
La si è costituita nel giudizio di primo grado eccependo, oltre che la nullità della citazione Parte_1
per non essere state articolate conclusioni nei confronti di , il difetto di giurisdizione, il proprio CP_2
difetto di legittimazione passiva (intercorrendo il rapporto controverso tra e ) nonché, nel CP_1 CP_2
merito, l'infondatezza della domanda azionata.
Si è altresì costituita in giudizio la quale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva CP_2
e, in ogni caso, l'assenza di domande proposte nei suoi riguardi.
A conclusione del giudizio il Tribunale di Viterbo, riconosciuta la propria giurisdizione, ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva di e ha condannato la “al versamento in favore CP_2 Parte_1
del del contributo regionale per gli anni dal 2009 al 2016 compresi, previsto in proprio favore dalle Leggi Controparte_1
regionali del 20.6.1994 nn. 21 e 22, per complessivi € 4.000.000,00 oltre rivalutazione ed interessi”.
La sentenza è stata impugnata dalla limitatamente al capo di pronuncia recante la sua Parte_1
condanna al pagamento della somma di euro 4.000.000,00 in favore del . Controparte_1
L'appellante ha lamentato:
i)la nullità e/o manifesta erroneità della sentenza per travisamento dei fatti ed erronea applicazione della normativa di settore: l'assunto posto dal primo Giudice a fondamento della decisione, ovvero la mancanza dei presupposti per procedere al trasferimento del servizio idrico al gestore unico, per effetto del quale il
Tribunale aveva riconosciuto l'esistenza del credito vantato da per la prosecuzione di fatto della CP_1
gestione del servizio, era ad avviso dell'appellante erroneo, il che travolgeva le conclusioni cui il Tribunale era giunto sulla base di tale fallace premessa;
ii) la nullità e/o manifesta erroneità della sentenza nella parte in cui aveva escluso la possibilità, in capo al
Giudice ordinario, di conoscere incidenter tantum delle questioni implicanti la giurisdizione amministrativa:
ad avviso dell'appellante, il primo Giudice avrebbe dovuto incidentalmente accertare a quale soggetto fosse imputabile la ritardata dismissione del servizio erogato da (peraltro già accertata da numerose CP_1
pronunce del Giudice amministrativo), la cui prosecuzione era stata appunto valutata quale titolo legittimante la perdurante necessità di pagamento del contributo integrativo già previsto dalle leggi regionali;
iii) la nullità e/o manifesta erroneità della sentenza nella parte in cui non aveva dato corretta applicazione alla legge regionale e omesso di tenere in considerazione i vincoli di bilancio al cui rispetto l'ente era tenuto: contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, infatti, la legge regionale (quand'anche in ipotesi non già implicitamente abrogata) non prevedeva sic et simpliceter l'obbligo di contribuzione in capo alla ma Pt_1
al contrario la possibilità di determinare il contributo in base alle disponibilità del bilancio;
per l'effetto era da escludere che la posizione del potesse avere natura di diritto soggettivo, con riguardo CP_3
all'erogazione della contribuzione;
iv) la nullità e/o manifesta erroneità della statuizione nella parte in cui aveva ritenuto che le leggi regionali n. 21 e 22/94, poste dal primo Giudice a fondamento della pronuncia di condanna, fossero state abrogate solo a far data dal 2017, quando invece, per effetto dell'entrata in vigore della nuova normativa in materia
(dapprima la Legge Galli e poi il d.lgs. 152/2006) era stato introdotto un nuovo modello di gestione, in forza del quale il gestore unico avrebbe dovuto coprirne i costi attraverso la tariffa omnicomprensiva versata dagli utenti, dal che discendeva l'effetto dell'implicita abrogazione delle leggi della Regione Lazio nn. 21 e 22 del 1994;
v) la nullità e/o manifesta erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva omesso di scorporare quanto versato dalla per l'azione di supplenza (non dovuta) dalla stessa effettuata con Parte_1
riguardo all'esecuzione di interventi di manutenzione per un importo di euro 1.600.000,00, somma in subordine da portare in compensazione con quanto dovuto alla controparte.
Sulla base di tali rilievi la ha concluso per la riforma della pronuncia di primo grado ed il Parte_1
conseguente rigetto della pretesa creditoria azionata nei suoi confronti.
Il si è costituito resistendo all'appello. Controparte_1
La curatela ha analiticamente contestato i motivi dell'appello proposto dalla , rilevando: Parte_1
i)che il trasferimento delle funzioni al gestore unico non si era di fatto ancora realizzato, di modo che, pur a fronte del mutamento del quadro normativo, aveva mantenuto legittimamente la gestione CP_1
del servizio affidatole con convenzione del 2003 anche per gli anni 2009/2016, il che era di per sé sufficiente a integrare i presupposti per l'insorgenza del diritto all'ottenimento del contributo di funzionamento riconosciuto dalla legge regionale;
ii) che l'accertamento delle responsabilità dei soggetti coinvolti a vario titolo nel passaggio al SII era irrilevante rispetto all'oggetto del contendere, posto che il titolo di credito vantato da trovava il CP_1
suo fondamento direttamente nelle Leggi regionali nn. 21 e 22 del 1994 e non, invece, in un fatto illecito;
in ogni caso, il ritardo nel trasferimento del servizio non le era imputabile;
iii) che il terzo motivo dell'avverso appello era inammissibile, posto che la non aveva impugnato Pt_1
il capo della sentenza che aveva statuito in punto di giurisdizione, di modo che in sede d'appello non potevano essere legittimamente posti in discussione i relativi corollari, tra i quali la natura vincolata del potere di erogazione dei contributi;
che detto motivo era comunque infondato, posto che il contributo in oggetto era riconosciuto direttamente dalla legge, di modo che non residuava alcuna valutazione discrezionale da parte dell'Ente in ordine alla sua erogazione;
iv) che le leggi regionali 21 e 22 del 1994 erano rimaste in vigore sino alla loro abrogazione espressa da parte della L.R. Lazio n. 6/2017, come del resto confermato dalla condotta dello stesso ente regionale, che sino al 2008 aveva versato il contributo e aveva previsto di farlo per gli anni 2016-2018, salvo poi procedere all'abrogazione della legge;
v) che era infine infondato il quinto motivo d'appello, non essendovi motivo per cui i costi delle manutenzioni straordinarie eseguite dalla dovessero gravare su Pt_1 CP_1
Su tali presupposti la curatela ha concluso per il rigetto del gravame.
La società si è costituita in grado d'appello evidenziando come il capo di pronuncia con il CP_2
quale era stato dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva non fosse stato impugnato e fosse pertanto passato in giudicato;
in ogni caso ha ribadito le difese svolte in primo grado con riguardo all'assenza di alcuna propria responsabilità afferente ai ritardi nel trasferimento della gestione del servizio idrico integrato.
A seguito del rigetto dell'istanza di inibitoria proposta dall'appellante, disposti alcuni rinvii per esigenze dell'ufficio, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per lo scambio delle memorie conclusionali e delle repliche.
* Come appena evidenziato in narrativa, il capo di pronuncia con il quale il Tribunale ha ritenuto la carenza di legittimazione passiva di non è stato impugnato, di modo che la relativa statuizione è da CP_2
ritenere definitiva.
Analogamente è a dirsi con riguardo al capo della sentenza con il quale il primo Giudice ha accertato la sussistenza della propria giurisdizione, accertamento che la non ha inteso impugnare. Parte_1
Si viene dunque alla disamina dell'appello nel merito.
Il primo Giudice, a fondamento della pronuncia di condanna della , ha evidenziato come, Parte_1
non essendosi in concreto realizzato il trasferimento del servizio al gestore unico CP_2 CP_1
avesse legittimamente proseguito la gestione del servizio;
da questa premessa ha fatto discendere il perdurante obbligo di contribuzione a carico della , obbligo sancito, a tutela di un preciso Parte_1
interesse collettivo, dalle leggi regionali nn. 21 e 22 del 1994, che erano state abrogate solo nel 2017.
Ad avviso del Tribunale, dunque, dal momento che l'obbligo discendeva da una norma di legge, CP_1
doveva ritenersi titolare di un diritto soggettivo a pretenderne l'adempimento, motivo per cui la domanda di pagamento dei contributi che a far data dal 2009 la aveva omesso di versare, peraltro in spregio Pt_1
ai principi di correttezza e buona fede, era ad avviso del primo Giudice fondata;
l'entità dei contributi dovuti è stata poi quantificata dal Tribunale in euro 500.000,00 annui, “per come determinato, nel minimo, dalla stessa in ossequio alle L.R. 21 e 22 del 1994 per tutti gli anni fino al 2008”. Parte_1
La statuizione è stata impugnata dalla in forza dei motivi d'appello sopra richiamati. Pt_1
In dettaglio, secondo la prospettazione dell'appellante, la domanda di avrebbe dovuto essere CP_1
rigettata, in ragione della corretta valutazione dei seguenti dati normativi e fattuali:
- la Legge n. 36/1994 (c.d. “Legge Galli”) aveva istituito il SII (“Servizio Idrico Integrato”)
e imposto l'organizzazione del servizio idrico su base geografica (mediante la delimitazione di un “Ambito territoriale ottimale” - “ATO”), attraverso un “Gestore del servizio”, che avrebbe dovuto subentrare alle gestioni esistenti al momento dell'entrata in vigore della Legge (cfr. artt. 9 e 10) ed in favore del quale i Comuni avrebbero dovuto trasferire in comodato d'uso gratuito le infrastrutture esistenti (art. 12);
- l'Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 ), con Controparte_4
proprio atto di orientamento/indirizzo n. 17 del 31.7.2003, aveva affidato la gestione del SII alla (“ ”), una società per azioni Controparte_5 CP_2
pubblica costituita il 18.12.2003, partecipata interamente dalla e dalle Controparte_6
Amministrazioni Comunali, inclusi i Comuni soci di;
CP_1
- i citati enti locali avevano poi stipulato in data 11.3.2006 una convenzione di gestione del servizio idrico integrato e una convenzione di cooperazione, il cui articolo 21 prevedeva l'obbligo di affidare al Soggetto Gestore le opere e gli impianti pertinenti il servizio idrico;
- in data 29.4.2006 era entrato in vigore il d. lgs. 152/2006, il cui art. 153 ribadiva l'obbligo di trasferimento delle infrastrutture al Gestore del SII, per la cui esecuzione la legge
164/2014 aveva infine individuato la data limite del 12.3.2015;
- alcuni Comuni facenti parte di (Montefiascone, Marta e Bolsena) avevano CP_1
proceduto in tal senso, così confermando – diversamente da quanto ritenuto dal primo
Giudice – che il presupposto per il trasferimento delle infrastrutture alla si era CP_2
pienamente realizzato;
- in ogni caso, le leggi regionali nn. 21 e 22 del 1994 prevedevano la facoltà per la Pt_1
di determinare il contributo da corrispondere alla “in base alle disponibilità di
[...] CP_1
bilancio”;
- in applicazione di tale previsione di legge, del tutto correttamente la con note Pt_1
prot. 193679 del 5.10.2009 e prot. n. 116730 del 10.5.2010, aveva comunicato a CP_1
che non avrebbe stanziato ulteriori somme per il finanziamento della contribuzione in oggetto e ciò in ragione del nuovo dettato normativo e quadro convenzionale vigente;
- le LR. Lazio n. 21 e n. 22/94, del resto, dovevano ritenersi implicitamente abrogate dal momento in cui le infrastrutture idriche dei Comuni facenti parte di avrebbero CP_1
dovuto essere prese in carico da e perciò già dal 20.12.2006 (in base a quanto CP_2
previsto dalla legge Galli, dalla legge regionale 6/1996 e dal d.lgs. 152/2006) o, al più tardi, dal 12.3.2015, data ultima prevista per l'adempimento dalla legge 164/2014;
- in ragione dell'inerzia nel trasferimento delle infrastrutture, la aveva provveduto Pt_1
ad inviare apposite diffide e, successivamente, a nominare un Commissario ad Acta per i
Comuni di Bagnoregio e Grotte di Castro esercitando i poteri sostitutivi previsti dal d. lgs.
152/2006 artt. 152 e 172.
Alla luce del complesso delle considerazioni che precedono, veicolate nei cinque motivi d'appello richiamati in narrativa, il Tribunale avrebbe dunque dovuto rigettare la domanda di , posto che per CP_1 un verso si erano realizzati i presupposti per il trasferimento dei servizi al gestore unico, mentre il ritardo nella concreta dismissione del servizio era imputabile agli enti locali, per altro le leggi regionali nn. 21 e 22 del 1994 dovevano ritenersi implicitamente abrogate e in ogni caso nulla poteva dirsi dovuto in assenza di apposti stanziamenti, visto il disposto dell'art. 2 della l.r. n. 21/1994 che subordinava l'obbligo di contribuzione alle disponibilità di bilancio.
Secondo la prospettazione di invece, poiché risultava incontestato tra le parti che la stessa CP_1
avesse mantenuto, in alcuni territori della ATO 1, la gestione del servizio di fognatura e depurazione dell'acqua sino all'anno 2017, nonostante già dal 1994 fosse previsto il passaggio al SII nelle forme della gestione accentrata in capo ad un unico soggetto, e ciò senza che la avesse interrotto l'elargizione Pt_1
del contributo previsto dalle citate leggi regionali, doveva concludersi per la permanenza del diritto al pagamento sino all'abrogazione della normativa che tanto espressamente prevedeva (avvenuta solo con
L.R. n. 6/2017) e dunque anche per gli anni 2009 – 2016, nei quali nulla era stato corrisposto in suo favore.
Del resto, secondo la prospettazione di , il mancato trasferimento delle infrastrutture in favore della CP_1
, oltre ad essere a ben vedere evenienza irrilevante ai fini del decidere, non le era addebitabile, CP_2
essendo ascrivibile all'Ente di governo d'ambito ( ) o alla la quale Controparte_4 Pt_1
aveva avviato le attività prodromiche all'esercizio del potere sostitutivo ad essa spettante solo nel 2015,
esercitandolo – peraltro – nei confronti unicamente di alcuni Comuni e a valle della richiesta di intervento
Cont della conferenza dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia dell .
Tanto premesso quanto alle contrapposte posizioni delle parti, questa Corte ritiene fondato il terzo motivo d'appello, ciò che determina l'assorbimento di ogni ulteriore considerazione.
A prescindere dal fatto che si fossero o meno realizzati i presupposti per procedere al trasferimento del servizio idrico al gestore unico e prescindendo anche da ogni considerazione in ordine alla responsabilità dei soggetti coinvolti a vario titolo nel ritardato passaggio al servizio idrico integrato, questioni che non appaiono dirimenti ai fini del decidere, si ritiene invero che la controversia debba essere risolta alla luce dell'interpretazione delle leggi regionali nn. 21 e 22 del 1994, che del resto costituiscono il titolo sotteso alla pretesa creditoria azionata da , in ragione della prosecuzione di fatto della gestione del servizio. CP_1
Tali leggi, e per quanto qui rilevi i commi 1 e 3 dell'articolo 2 della L.R. 21/94, testualmente prevedevano:
"Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge (i.e. la salvaguardia della qualità delle acque del lago di
Bolsena), ad integrazione di quanto viene introitato dal sulla base delle tariffe di legge per il servizio CP_3 CP_1 di depurazione delle acque di scarico, è autorizzata per l'anno 1994 la spesa di L 1.000 milioni che sarà iscritta al cap. n.
5 1430 che viene istituito nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994 denominato: "Contributi della Pt_1
alle spese di gestione e di esercizio del sistema di depurazione del lago di Bolsena " … “…Per gli anni Pt_1 CP_1
successivi, tale contributo, sarà determinato sulla base delle disponibilità di bilancio" .. “
4. Il
è tenuto a presentare all'assessorato lavori pubblici della Regione, entro e non oltre il 31 marzo di Controparte_7
ogni anno, un rendiconto economico sull'utilizzo dei fondi erogati. 5. L'erogazione del contributo avverrà con deliberazione della Giunta regionale”.
Ebbene, dal chiaro tenore della norma emerge come a partire dall'anno 1995 il contributo sarebbe stato
“determinato”, mediante deliberazione della Giunta regionale, “sulla base delle disponibilità di bilancio” e dunque,
sin dall'originaria previsione, sarebbe stato strettamente correlato, nell'an e nel quantum, alla copertura della spesa nel bilancio regionale.
Se infatti, come detto, la legge regionale prevedeva che l'erogazione del contributo, di carattere meramente integrativo delle somme già introitate dal (e come tale non indispensabile al funzionamento del CP_3
servizio), sarebbe avvenuta in funzione delle disponibilità dei futuri bilanci annuali regionali, è evidente come, in tesi, esso sarebbe potuto anche essere pari a zero (in caso di indisponibilità di fondi da stanziare)
e comunque la sua determinazione fosse di volta in volta rimessa alle scelte discrezionali dell'Ente.
Lungi dal trattarsi di contributi direttamente previsti dalla legge, sulla base di parametri normativi predeterminati e senza alcun potere discrezionale di apprezzamento del beneficio da parte dell'amministrazione, nel caso di specie la concreta erogazione del contributo e la sua quantificazione erano dunque rimesse all'esercizio della discrezionalità dell'Ente, che in funzione dell'apprezzamento dei diversi interessi pubblici avrebbe potuto prevedere o meno, nella programmazione annuale di bilancio, la stanziamento dei contributi in oggetto e la loro entità.
Da tali considerazioni consegue, quale inevitabile corollario, come non potesse vantare alcun CP_1
“diritto soggettivo di credito” alla (previsione e successiva) corresponsione del contributo integrativo, posto appunto che la legge regionale non prevedeva un obbligo in tal senso, ma la mera eventualità della sua erogazione, nei termini da stabilire annualmente mediante delibera della Giunta regionale.
La conclusione, per quanto necessario, è confermata dalla considerazione che a fronte della prevista subordinazione dell'erogazione del contributo alle disponibilità del bilancio annuale regionale, la quantificazione dei contributi per gli anni 2009-2016 operata dal primo Giudice (in funzione dell'importo “minimo” erogato negli anni precedenti) si palesa del tutto arbitraria, in quanto svolta in sostituzione delle scelte rimesse dalla legge regionale alla esclusiva competenza della Regione (che, come efficacemente evidenziato dall'appellante, le avrebbe potute esercitare mediante “altra legge regionale, ossia la legge di bilancio, le cui previsioni costituiscono il presupposto dell'operatività dei finanziamenti regionali unitamente all'effettivo stanziamento
sui capitoli dedicati”).
Ad escludere l'ammissibilità delle conclusioni sinora esposte non soccorre poi la considerazione che il
Tribunale, con statuizione che la non ha impugnato, abbia riconosciuto la sua giurisdizione, Parte_1
posto che al giudice ordinario ormai definitivamente investito della delibazione della controversia nel merito non può essere all'evidenza inibita la possibilità di valutare il fondamento della domanda dinanzi a lui proposta e dunque, nella fattispecie, verificare la sussistenza o meno del diritto soggettivo vantato a fondamento dell'azione.
In tale contesto appare infine ultroneo il richiamo al principio dell'”affidamento”, in capo a , alla CP_1
prosecuzione del versamento del contributo, ricondotto al perdurante svolgimento del servizio e al fatto che, sino al 2008, il contributo era stato in concreto erogato.
Premesso che , consorzio costituito da Comuni e perciò da soggetti anch'essi vincolati dalle rigide CP_1
regole di programmazione della spesa pubblica, era o avrebbe dovuto essere pienamente edotta e consapevole della subordinazione del contributo alle disponibilità del bilancio regionale, a fronte del chiaro tenore di legge non si ritiene configurabile, in capo all'odierna appellata, alcun legittimo affidamento circa la corresponsione del contributo in questione sine die e per il solo fatto dello svolgimento del servizio.
Per quanto necessario occorre considerare, da un lato, che non ha dimostrato di aver presentato il CP_1
rendimento di gestione relativo al 2008 entro il 31.3.2009 e, dall'altro, che le leggi di bilancio regionale pubblicate a partire dal 2008 (ovvero le l.r. n. 31 e 32 del 24 dicembre 2008) già avevano dato atto dell'interruzione della contribuzione, poi formalmente comunicata con nota prot. 193679 del 05.10.2009
ove si legge: “per le annualità relative all'esercizio finanziario 2009 e successivi, l'eventuale scrittura in bilancio di partite attive destinate al finanziamento delle LLRR. in oggetto, saranno comunicate alle Vs. strutture da parte della scrivente
Direzione con apposita nota, in assenza della quale si dovranno considerare come non computabili"(si rimanda all'allegato
3 al fascicolo di primo grado della . Pt_1 Alla luce delle considerazioni che precedono, in accoglimento del terzo motivo d'appello e in riforma della pronuncia di primo grado, la domanda proposta da nei confronti della deve essere CP_1 Parte_1
rigettata.
A fronte dell'assoluta novità della questione oggetto di causa, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello di cui al n. 7794/2021
R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della pronuncia di primo grado, rigetta le domande proposte dal Fallimento della società nei confronti della;
Controparte_1 Parte_1
- compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2025.
Il cons. est. Il presidente
Dr. Elena Gelato Dr. Diego Rosario Antonio Pinto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
dott.ssa Elena Gelato Consigliere est.
dott.ssa Maria Aversano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 7794/2021, pendente
TRA
(C.F. ), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Valentina Di Vincenzo giusta delega in atti
- appellante -
E
C.F. , in persona del curatore, rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2
dall'Avv. Giorgio Fraccastoro in forza di procura in atti
-appellata-
E (P. IVA e C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Grisostomi Travaglini
-appellata-
Oggetto: appello avverso la sentenza 1304/2021 resa inter partes dal Tribunale di Viterbo il 19.11.2021.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia la Corte di appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
a)riformare la sentenza del Tribunale di Viterbo, dott. Federico Bonato, n. 1304/2021, pubblicata in data 19 novembre
2021, notificata in data 09 dicembre 2021 per le ragioni esposte nel presente atto al paragrafo 5 (primo motivo: nullità e/o manifesta erroneità della sentenza nella parte in cui travisa i fatti e non interpreta ed applica correttamente la normativa così
come si è evoluta nel tempo al caso di specie, ponendo alla base della propria decisione l'assunto per cui non si fosse realizzato il presupposto per il trasferimento del servizio in oggetto), al paragrafo 6 (secondo motivo: nullità e/o manifesta erroneità e comunque contraddittorietà della sentenza nella parte in cui ritiene che il giudice ordinario non possa conoscere, neanche
incideter tantum, delle questioni implicanti la giurisdizione amministrativa), al paragrafo 7 (terzo motivo: nullità e/o manifesta erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, mal interpretando la normativa nazionale e regionale, non
tiene comunque conto della corretta applicazione da parte della della legge regionale e dei vincoli di bilancio e Parte_1
delle conseguenze sull'operato della pubblica amministrazione), ed al paragrafo 8 (quarto motivo: nullità e/o manifesta erroneità della sentenza in cui ritiene operante l'abrogazione solo a far data dal 2017 della legislazione regionale fondante il
diritto alla contribuzione);
b) per l'effetto, accertare e dichiarare che nessun obbligo di contribuzione sussiste in capo alla per i Parte_1
summenzionati motivi di appello;
c) in subordine ed in ogni caso, per i motivi esposti al paragrafo 9 (quinto motivo: in subordine ed in ogni caso: nullità e/o
manifesta erroneità della sentenza nella parte in cui non scorpora quanto versato dalla per l'azione di Parte_1
supplenza (non dovuta) che ha effettuato e nella parte in cui riconosce la rivalutazione monetaria su un debito di valuta) del presente atto, accertare e dichiarare che la somma dovuta dalla è di euro 2.400.000,00 e che su tale somma Parte_1
non debba essere computata la rivalutazione monetaria trattandosi di un debito di valuta
d) con condanna di parte opposta alla refusione delle spese, delle competenze e degli onorari di giudizio”; Per la Curatela del Fallimento : “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed CP_1
eccezione:
- respingere l'appello in quanto inammissibile ed infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata;
- con vittoria di spese ed onorari”.
Per la “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis: CP_2
1) confermare la statuizione del Tribunale – non oggetto di impugnazione da parte della - in punto di ritenuto Parte_1
difetto di legittimazione passiva della appellata in relazione alle domande e alle eccezioni proposte nel CP_2
presente giudizio e in punto di estromissione della concludente dal presente giudizio, dando atto che sulla questione la Pt_1
non ha interposto appello, e comunque confermando la decisione per
le ragioni di cui al presente atto;
2) in subordine nel merito respingere la impugnazione nei limiti in cui la stessa è volta a sentire dichiarare una qualche
responsabilità, anche in via di garanzia e di manleva, della appellata CP_2
3) in ogni caso - e anche per l'ipotesi di ritenuta ammissibilità e fondatezza, anche parziale, dell'impugnazione - accertare e
dichiarare che nessuna somma è dovuta da n favore di parte attrice e inoltre che nessuna responsabilità – CP_2
ad alcun titolo – può essere riconosciuta in capo alla concludente nei confronti di alcuna delle altre parti, accogliendo
integralmente le conclusioni spiegate innanzi al Tribunale come sopra
trascritte e riportate;
4) in ogni caso con vittoria si spese ed onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.A. ed I.V.A. come per legge”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società (oggi del ) – premettendo di aver svolto Controparte_1 Pt_2 Controparte_1
il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue per le utenze dei territori dei Comuni di
Bagnoregio, Bolsena, Capodimonte, Gradoli, Grotte di Castro, Marta, Montefiascone, San Lorenzo
Nuovo e AL – ha convenuto dinanzi al Tribunale di Viterbo la e la società Parte_1 CP_2
al fine di ottenere la condanna della prima al pagamento in suo favore della somma di € 4.200.000,00,
[...]
quale importo asseritamente dovuto a titolo di contributo previsto (e non corrisposto nelle annualità dal 2009 al 2016) dalle leggi regionali nn. 21 e 22 del 1994, “ad integrazione di quanto viene introitato dal CP_3
( sulla base delle tariffe di legge per il servizio di depurazione delle acque di scarico”. CP_1
La si è costituita nel giudizio di primo grado eccependo, oltre che la nullità della citazione Parte_1
per non essere state articolate conclusioni nei confronti di , il difetto di giurisdizione, il proprio CP_2
difetto di legittimazione passiva (intercorrendo il rapporto controverso tra e ) nonché, nel CP_1 CP_2
merito, l'infondatezza della domanda azionata.
Si è altresì costituita in giudizio la quale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva CP_2
e, in ogni caso, l'assenza di domande proposte nei suoi riguardi.
A conclusione del giudizio il Tribunale di Viterbo, riconosciuta la propria giurisdizione, ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva di e ha condannato la “al versamento in favore CP_2 Parte_1
del del contributo regionale per gli anni dal 2009 al 2016 compresi, previsto in proprio favore dalle Leggi Controparte_1
regionali del 20.6.1994 nn. 21 e 22, per complessivi € 4.000.000,00 oltre rivalutazione ed interessi”.
La sentenza è stata impugnata dalla limitatamente al capo di pronuncia recante la sua Parte_1
condanna al pagamento della somma di euro 4.000.000,00 in favore del . Controparte_1
L'appellante ha lamentato:
i)la nullità e/o manifesta erroneità della sentenza per travisamento dei fatti ed erronea applicazione della normativa di settore: l'assunto posto dal primo Giudice a fondamento della decisione, ovvero la mancanza dei presupposti per procedere al trasferimento del servizio idrico al gestore unico, per effetto del quale il
Tribunale aveva riconosciuto l'esistenza del credito vantato da per la prosecuzione di fatto della CP_1
gestione del servizio, era ad avviso dell'appellante erroneo, il che travolgeva le conclusioni cui il Tribunale era giunto sulla base di tale fallace premessa;
ii) la nullità e/o manifesta erroneità della sentenza nella parte in cui aveva escluso la possibilità, in capo al
Giudice ordinario, di conoscere incidenter tantum delle questioni implicanti la giurisdizione amministrativa:
ad avviso dell'appellante, il primo Giudice avrebbe dovuto incidentalmente accertare a quale soggetto fosse imputabile la ritardata dismissione del servizio erogato da (peraltro già accertata da numerose CP_1
pronunce del Giudice amministrativo), la cui prosecuzione era stata appunto valutata quale titolo legittimante la perdurante necessità di pagamento del contributo integrativo già previsto dalle leggi regionali;
iii) la nullità e/o manifesta erroneità della sentenza nella parte in cui non aveva dato corretta applicazione alla legge regionale e omesso di tenere in considerazione i vincoli di bilancio al cui rispetto l'ente era tenuto: contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, infatti, la legge regionale (quand'anche in ipotesi non già implicitamente abrogata) non prevedeva sic et simpliceter l'obbligo di contribuzione in capo alla ma Pt_1
al contrario la possibilità di determinare il contributo in base alle disponibilità del bilancio;
per l'effetto era da escludere che la posizione del potesse avere natura di diritto soggettivo, con riguardo CP_3
all'erogazione della contribuzione;
iv) la nullità e/o manifesta erroneità della statuizione nella parte in cui aveva ritenuto che le leggi regionali n. 21 e 22/94, poste dal primo Giudice a fondamento della pronuncia di condanna, fossero state abrogate solo a far data dal 2017, quando invece, per effetto dell'entrata in vigore della nuova normativa in materia
(dapprima la Legge Galli e poi il d.lgs. 152/2006) era stato introdotto un nuovo modello di gestione, in forza del quale il gestore unico avrebbe dovuto coprirne i costi attraverso la tariffa omnicomprensiva versata dagli utenti, dal che discendeva l'effetto dell'implicita abrogazione delle leggi della Regione Lazio nn. 21 e 22 del 1994;
v) la nullità e/o manifesta erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva omesso di scorporare quanto versato dalla per l'azione di supplenza (non dovuta) dalla stessa effettuata con Parte_1
riguardo all'esecuzione di interventi di manutenzione per un importo di euro 1.600.000,00, somma in subordine da portare in compensazione con quanto dovuto alla controparte.
Sulla base di tali rilievi la ha concluso per la riforma della pronuncia di primo grado ed il Parte_1
conseguente rigetto della pretesa creditoria azionata nei suoi confronti.
Il si è costituito resistendo all'appello. Controparte_1
La curatela ha analiticamente contestato i motivi dell'appello proposto dalla , rilevando: Parte_1
i)che il trasferimento delle funzioni al gestore unico non si era di fatto ancora realizzato, di modo che, pur a fronte del mutamento del quadro normativo, aveva mantenuto legittimamente la gestione CP_1
del servizio affidatole con convenzione del 2003 anche per gli anni 2009/2016, il che era di per sé sufficiente a integrare i presupposti per l'insorgenza del diritto all'ottenimento del contributo di funzionamento riconosciuto dalla legge regionale;
ii) che l'accertamento delle responsabilità dei soggetti coinvolti a vario titolo nel passaggio al SII era irrilevante rispetto all'oggetto del contendere, posto che il titolo di credito vantato da trovava il CP_1
suo fondamento direttamente nelle Leggi regionali nn. 21 e 22 del 1994 e non, invece, in un fatto illecito;
in ogni caso, il ritardo nel trasferimento del servizio non le era imputabile;
iii) che il terzo motivo dell'avverso appello era inammissibile, posto che la non aveva impugnato Pt_1
il capo della sentenza che aveva statuito in punto di giurisdizione, di modo che in sede d'appello non potevano essere legittimamente posti in discussione i relativi corollari, tra i quali la natura vincolata del potere di erogazione dei contributi;
che detto motivo era comunque infondato, posto che il contributo in oggetto era riconosciuto direttamente dalla legge, di modo che non residuava alcuna valutazione discrezionale da parte dell'Ente in ordine alla sua erogazione;
iv) che le leggi regionali 21 e 22 del 1994 erano rimaste in vigore sino alla loro abrogazione espressa da parte della L.R. Lazio n. 6/2017, come del resto confermato dalla condotta dello stesso ente regionale, che sino al 2008 aveva versato il contributo e aveva previsto di farlo per gli anni 2016-2018, salvo poi procedere all'abrogazione della legge;
v) che era infine infondato il quinto motivo d'appello, non essendovi motivo per cui i costi delle manutenzioni straordinarie eseguite dalla dovessero gravare su Pt_1 CP_1
Su tali presupposti la curatela ha concluso per il rigetto del gravame.
La società si è costituita in grado d'appello evidenziando come il capo di pronuncia con il CP_2
quale era stato dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva non fosse stato impugnato e fosse pertanto passato in giudicato;
in ogni caso ha ribadito le difese svolte in primo grado con riguardo all'assenza di alcuna propria responsabilità afferente ai ritardi nel trasferimento della gestione del servizio idrico integrato.
A seguito del rigetto dell'istanza di inibitoria proposta dall'appellante, disposti alcuni rinvii per esigenze dell'ufficio, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per lo scambio delle memorie conclusionali e delle repliche.
* Come appena evidenziato in narrativa, il capo di pronuncia con il quale il Tribunale ha ritenuto la carenza di legittimazione passiva di non è stato impugnato, di modo che la relativa statuizione è da CP_2
ritenere definitiva.
Analogamente è a dirsi con riguardo al capo della sentenza con il quale il primo Giudice ha accertato la sussistenza della propria giurisdizione, accertamento che la non ha inteso impugnare. Parte_1
Si viene dunque alla disamina dell'appello nel merito.
Il primo Giudice, a fondamento della pronuncia di condanna della , ha evidenziato come, Parte_1
non essendosi in concreto realizzato il trasferimento del servizio al gestore unico CP_2 CP_1
avesse legittimamente proseguito la gestione del servizio;
da questa premessa ha fatto discendere il perdurante obbligo di contribuzione a carico della , obbligo sancito, a tutela di un preciso Parte_1
interesse collettivo, dalle leggi regionali nn. 21 e 22 del 1994, che erano state abrogate solo nel 2017.
Ad avviso del Tribunale, dunque, dal momento che l'obbligo discendeva da una norma di legge, CP_1
doveva ritenersi titolare di un diritto soggettivo a pretenderne l'adempimento, motivo per cui la domanda di pagamento dei contributi che a far data dal 2009 la aveva omesso di versare, peraltro in spregio Pt_1
ai principi di correttezza e buona fede, era ad avviso del primo Giudice fondata;
l'entità dei contributi dovuti è stata poi quantificata dal Tribunale in euro 500.000,00 annui, “per come determinato, nel minimo, dalla stessa in ossequio alle L.R. 21 e 22 del 1994 per tutti gli anni fino al 2008”. Parte_1
La statuizione è stata impugnata dalla in forza dei motivi d'appello sopra richiamati. Pt_1
In dettaglio, secondo la prospettazione dell'appellante, la domanda di avrebbe dovuto essere CP_1
rigettata, in ragione della corretta valutazione dei seguenti dati normativi e fattuali:
- la Legge n. 36/1994 (c.d. “Legge Galli”) aveva istituito il SII (“Servizio Idrico Integrato”)
e imposto l'organizzazione del servizio idrico su base geografica (mediante la delimitazione di un “Ambito territoriale ottimale” - “ATO”), attraverso un “Gestore del servizio”, che avrebbe dovuto subentrare alle gestioni esistenti al momento dell'entrata in vigore della Legge (cfr. artt. 9 e 10) ed in favore del quale i Comuni avrebbero dovuto trasferire in comodato d'uso gratuito le infrastrutture esistenti (art. 12);
- l'Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 ), con Controparte_4
proprio atto di orientamento/indirizzo n. 17 del 31.7.2003, aveva affidato la gestione del SII alla (“ ”), una società per azioni Controparte_5 CP_2
pubblica costituita il 18.12.2003, partecipata interamente dalla e dalle Controparte_6
Amministrazioni Comunali, inclusi i Comuni soci di;
CP_1
- i citati enti locali avevano poi stipulato in data 11.3.2006 una convenzione di gestione del servizio idrico integrato e una convenzione di cooperazione, il cui articolo 21 prevedeva l'obbligo di affidare al Soggetto Gestore le opere e gli impianti pertinenti il servizio idrico;
- in data 29.4.2006 era entrato in vigore il d. lgs. 152/2006, il cui art. 153 ribadiva l'obbligo di trasferimento delle infrastrutture al Gestore del SII, per la cui esecuzione la legge
164/2014 aveva infine individuato la data limite del 12.3.2015;
- alcuni Comuni facenti parte di (Montefiascone, Marta e Bolsena) avevano CP_1
proceduto in tal senso, così confermando – diversamente da quanto ritenuto dal primo
Giudice – che il presupposto per il trasferimento delle infrastrutture alla si era CP_2
pienamente realizzato;
- in ogni caso, le leggi regionali nn. 21 e 22 del 1994 prevedevano la facoltà per la Pt_1
di determinare il contributo da corrispondere alla “in base alle disponibilità di
[...] CP_1
bilancio”;
- in applicazione di tale previsione di legge, del tutto correttamente la con note Pt_1
prot. 193679 del 5.10.2009 e prot. n. 116730 del 10.5.2010, aveva comunicato a CP_1
che non avrebbe stanziato ulteriori somme per il finanziamento della contribuzione in oggetto e ciò in ragione del nuovo dettato normativo e quadro convenzionale vigente;
- le LR. Lazio n. 21 e n. 22/94, del resto, dovevano ritenersi implicitamente abrogate dal momento in cui le infrastrutture idriche dei Comuni facenti parte di avrebbero CP_1
dovuto essere prese in carico da e perciò già dal 20.12.2006 (in base a quanto CP_2
previsto dalla legge Galli, dalla legge regionale 6/1996 e dal d.lgs. 152/2006) o, al più tardi, dal 12.3.2015, data ultima prevista per l'adempimento dalla legge 164/2014;
- in ragione dell'inerzia nel trasferimento delle infrastrutture, la aveva provveduto Pt_1
ad inviare apposite diffide e, successivamente, a nominare un Commissario ad Acta per i
Comuni di Bagnoregio e Grotte di Castro esercitando i poteri sostitutivi previsti dal d. lgs.
152/2006 artt. 152 e 172.
Alla luce del complesso delle considerazioni che precedono, veicolate nei cinque motivi d'appello richiamati in narrativa, il Tribunale avrebbe dunque dovuto rigettare la domanda di , posto che per CP_1 un verso si erano realizzati i presupposti per il trasferimento dei servizi al gestore unico, mentre il ritardo nella concreta dismissione del servizio era imputabile agli enti locali, per altro le leggi regionali nn. 21 e 22 del 1994 dovevano ritenersi implicitamente abrogate e in ogni caso nulla poteva dirsi dovuto in assenza di apposti stanziamenti, visto il disposto dell'art. 2 della l.r. n. 21/1994 che subordinava l'obbligo di contribuzione alle disponibilità di bilancio.
Secondo la prospettazione di invece, poiché risultava incontestato tra le parti che la stessa CP_1
avesse mantenuto, in alcuni territori della ATO 1, la gestione del servizio di fognatura e depurazione dell'acqua sino all'anno 2017, nonostante già dal 1994 fosse previsto il passaggio al SII nelle forme della gestione accentrata in capo ad un unico soggetto, e ciò senza che la avesse interrotto l'elargizione Pt_1
del contributo previsto dalle citate leggi regionali, doveva concludersi per la permanenza del diritto al pagamento sino all'abrogazione della normativa che tanto espressamente prevedeva (avvenuta solo con
L.R. n. 6/2017) e dunque anche per gli anni 2009 – 2016, nei quali nulla era stato corrisposto in suo favore.
Del resto, secondo la prospettazione di , il mancato trasferimento delle infrastrutture in favore della CP_1
, oltre ad essere a ben vedere evenienza irrilevante ai fini del decidere, non le era addebitabile, CP_2
essendo ascrivibile all'Ente di governo d'ambito ( ) o alla la quale Controparte_4 Pt_1
aveva avviato le attività prodromiche all'esercizio del potere sostitutivo ad essa spettante solo nel 2015,
esercitandolo – peraltro – nei confronti unicamente di alcuni Comuni e a valle della richiesta di intervento
Cont della conferenza dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia dell .
Tanto premesso quanto alle contrapposte posizioni delle parti, questa Corte ritiene fondato il terzo motivo d'appello, ciò che determina l'assorbimento di ogni ulteriore considerazione.
A prescindere dal fatto che si fossero o meno realizzati i presupposti per procedere al trasferimento del servizio idrico al gestore unico e prescindendo anche da ogni considerazione in ordine alla responsabilità dei soggetti coinvolti a vario titolo nel ritardato passaggio al servizio idrico integrato, questioni che non appaiono dirimenti ai fini del decidere, si ritiene invero che la controversia debba essere risolta alla luce dell'interpretazione delle leggi regionali nn. 21 e 22 del 1994, che del resto costituiscono il titolo sotteso alla pretesa creditoria azionata da , in ragione della prosecuzione di fatto della gestione del servizio. CP_1
Tali leggi, e per quanto qui rilevi i commi 1 e 3 dell'articolo 2 della L.R. 21/94, testualmente prevedevano:
"Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge (i.e. la salvaguardia della qualità delle acque del lago di
Bolsena), ad integrazione di quanto viene introitato dal sulla base delle tariffe di legge per il servizio CP_3 CP_1 di depurazione delle acque di scarico, è autorizzata per l'anno 1994 la spesa di L 1.000 milioni che sarà iscritta al cap. n.
5 1430 che viene istituito nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994 denominato: "Contributi della Pt_1
alle spese di gestione e di esercizio del sistema di depurazione del lago di Bolsena " … “…Per gli anni Pt_1 CP_1
successivi, tale contributo, sarà determinato sulla base delle disponibilità di bilancio" .. “
4. Il
è tenuto a presentare all'assessorato lavori pubblici della Regione, entro e non oltre il 31 marzo di Controparte_7
ogni anno, un rendiconto economico sull'utilizzo dei fondi erogati. 5. L'erogazione del contributo avverrà con deliberazione della Giunta regionale”.
Ebbene, dal chiaro tenore della norma emerge come a partire dall'anno 1995 il contributo sarebbe stato
“determinato”, mediante deliberazione della Giunta regionale, “sulla base delle disponibilità di bilancio” e dunque,
sin dall'originaria previsione, sarebbe stato strettamente correlato, nell'an e nel quantum, alla copertura della spesa nel bilancio regionale.
Se infatti, come detto, la legge regionale prevedeva che l'erogazione del contributo, di carattere meramente integrativo delle somme già introitate dal (e come tale non indispensabile al funzionamento del CP_3
servizio), sarebbe avvenuta in funzione delle disponibilità dei futuri bilanci annuali regionali, è evidente come, in tesi, esso sarebbe potuto anche essere pari a zero (in caso di indisponibilità di fondi da stanziare)
e comunque la sua determinazione fosse di volta in volta rimessa alle scelte discrezionali dell'Ente.
Lungi dal trattarsi di contributi direttamente previsti dalla legge, sulla base di parametri normativi predeterminati e senza alcun potere discrezionale di apprezzamento del beneficio da parte dell'amministrazione, nel caso di specie la concreta erogazione del contributo e la sua quantificazione erano dunque rimesse all'esercizio della discrezionalità dell'Ente, che in funzione dell'apprezzamento dei diversi interessi pubblici avrebbe potuto prevedere o meno, nella programmazione annuale di bilancio, la stanziamento dei contributi in oggetto e la loro entità.
Da tali considerazioni consegue, quale inevitabile corollario, come non potesse vantare alcun CP_1
“diritto soggettivo di credito” alla (previsione e successiva) corresponsione del contributo integrativo, posto appunto che la legge regionale non prevedeva un obbligo in tal senso, ma la mera eventualità della sua erogazione, nei termini da stabilire annualmente mediante delibera della Giunta regionale.
La conclusione, per quanto necessario, è confermata dalla considerazione che a fronte della prevista subordinazione dell'erogazione del contributo alle disponibilità del bilancio annuale regionale, la quantificazione dei contributi per gli anni 2009-2016 operata dal primo Giudice (in funzione dell'importo “minimo” erogato negli anni precedenti) si palesa del tutto arbitraria, in quanto svolta in sostituzione delle scelte rimesse dalla legge regionale alla esclusiva competenza della Regione (che, come efficacemente evidenziato dall'appellante, le avrebbe potute esercitare mediante “altra legge regionale, ossia la legge di bilancio, le cui previsioni costituiscono il presupposto dell'operatività dei finanziamenti regionali unitamente all'effettivo stanziamento
sui capitoli dedicati”).
Ad escludere l'ammissibilità delle conclusioni sinora esposte non soccorre poi la considerazione che il
Tribunale, con statuizione che la non ha impugnato, abbia riconosciuto la sua giurisdizione, Parte_1
posto che al giudice ordinario ormai definitivamente investito della delibazione della controversia nel merito non può essere all'evidenza inibita la possibilità di valutare il fondamento della domanda dinanzi a lui proposta e dunque, nella fattispecie, verificare la sussistenza o meno del diritto soggettivo vantato a fondamento dell'azione.
In tale contesto appare infine ultroneo il richiamo al principio dell'”affidamento”, in capo a , alla CP_1
prosecuzione del versamento del contributo, ricondotto al perdurante svolgimento del servizio e al fatto che, sino al 2008, il contributo era stato in concreto erogato.
Premesso che , consorzio costituito da Comuni e perciò da soggetti anch'essi vincolati dalle rigide CP_1
regole di programmazione della spesa pubblica, era o avrebbe dovuto essere pienamente edotta e consapevole della subordinazione del contributo alle disponibilità del bilancio regionale, a fronte del chiaro tenore di legge non si ritiene configurabile, in capo all'odierna appellata, alcun legittimo affidamento circa la corresponsione del contributo in questione sine die e per il solo fatto dello svolgimento del servizio.
Per quanto necessario occorre considerare, da un lato, che non ha dimostrato di aver presentato il CP_1
rendimento di gestione relativo al 2008 entro il 31.3.2009 e, dall'altro, che le leggi di bilancio regionale pubblicate a partire dal 2008 (ovvero le l.r. n. 31 e 32 del 24 dicembre 2008) già avevano dato atto dell'interruzione della contribuzione, poi formalmente comunicata con nota prot. 193679 del 05.10.2009
ove si legge: “per le annualità relative all'esercizio finanziario 2009 e successivi, l'eventuale scrittura in bilancio di partite attive destinate al finanziamento delle LLRR. in oggetto, saranno comunicate alle Vs. strutture da parte della scrivente
Direzione con apposita nota, in assenza della quale si dovranno considerare come non computabili"(si rimanda all'allegato
3 al fascicolo di primo grado della . Pt_1 Alla luce delle considerazioni che precedono, in accoglimento del terzo motivo d'appello e in riforma della pronuncia di primo grado, la domanda proposta da nei confronti della deve essere CP_1 Parte_1
rigettata.
A fronte dell'assoluta novità della questione oggetto di causa, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello di cui al n. 7794/2021
R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della pronuncia di primo grado, rigetta le domande proposte dal Fallimento della società nei confronti della;
Controparte_1 Parte_1
- compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2025.
Il cons. est. Il presidente
Dr. Elena Gelato Dr. Diego Rosario Antonio Pinto