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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/02/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Salerno – PRIMA Sezione Civile-
Il Giudice onorario avv. Barbara Iorio in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11290/2018 del ruolo generale dei procedimenti civili avente ad oggetto risarcimento danni
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Vincenzo Mozzi e dall'avv. Nicola Guariglia con i quali elettivamente domicilia in Salerno alla Piazza Casalbore n.25
giusta procura in atti
Attore
E
titolare della ditta individuale Controparte_1
IO AR rappresentato e difeso e dall'avv.
Pasquale Buonocore con il quale elettivamente domicilia in
Conca De' Marini alla via Roma n. 41 giusta procura a margine della comparsa di costituzione
Convenuto
NONCHE'
1 in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Francesco Maisto e dall'avv. Anna Maisto con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla via Stazio n.118 giusta mandato a margine della citazione notificata
Terzo chiamato
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, notificato in data 14/12/2018,l'attore
[...]
ha dedotto che in data 18/08/2017, nel risalire Parte_1
da mare sul natante, ricevuto in locazione, il precedente giorno
13, dal sig. , cadeva rovinosamente, a causa Controparte_1
della rottura della scaletta, riportando danni per i quali ha chiesto affermarsi, a vario titolo, la responsabilità del locatore, con conseguente condanna dello stesso e, per lui, dell' CP_2
quale compagnia titolare dell'assicurazione del natante, al risarcimento dei danni, che ha quantificato complessivamente in euro 69.338,00 oltre interessi, sulle somme rivalutate, con vittoria di spese ed onorari.
Si è costituito in giudizio il Sig. , depositando comparsa CP_1
di risposta in data 27 febbraio 2019, con la quale ha richiesto il rigetto della domanda attorea ed ha altresì spiegato domanda trasversale di chiamata in garanzia della In CP_2
particolare, il convenuto ha precisato che il sig. Parte_1
all'atto della consegna della barca, diversamente da quanto dedotto in citazione, non muoveva alcun rilievo circa lo stato di manutenzione della scaletta e tantomeno gli chiedeva di sostituirla.
Ha, quindi, precisato che l'imbarcazione, adeguatamente manutenuta, era e si presentava immune da ogni vizio, tant'è che
2 nulla al riguardo le parti ebbero ad osservare al momento della consegna .-
E proprio in considerazione dell'ottimo stato di manutenzione del natante, il convenuto ha altresì osservato che la denunciata rottura della scaletta, ebbe a verificarsi in conseguenza di un uso improprio della stessa da parte del conduttore, che nei giorni precedenti all'incidente, venne notato mantenere fuoribordo,
durante la navigazione, tale scaletta pieghevole ed amovibile.
Condotta, questa, che, di certo, aveva potuto compromettere il fissaggio della cerniera alla scaletta, al punto da provocarne il distacco al momento dell'utilizzo.
Infine, ha evidenziato che la dinamica dell'incidente, per come descritta da parte attrice, non appare compatibile con il punto di rottura della scaletta.
Tanto da concludere che, in ogni caso, è da escludersi la ricorrenza di ogni responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale, del locatore, la cui condotta è pienamente rispondente a quella dovuta in osservanza agli obblighi contrattuali a lui derivanti dal concluso contratto di locazione e non integra gli estremi né della condotta illecita ex art. 2043 c.c.,
né di qualsiasi altra specifica e tipica condotta di illecito aquiliano.
Tuttavia in funzione della difesa assunta dalla
[...]
che aveva richiesto il rigetto della domanda nei Controparte_2
suoi confronti non avendo il danneggiato azione diretta nei suoi confronti, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della stessa società in virtù di contratto di assicurazione, polizza n. 442512010,tenuto a garantirlo per i danni reclamati da parte attrice.-
3 Il Tribunale all'udienza di prima comparizione, del 26/03/2019, ha autorizzato la chiamata in giudizio dell' alla CP_2
quale il sig. ha provveduto con atto di Controparte_1
chiamata in causa, ritualmente notificato il 17 Maggio 2019.
L si è costituita in giudizio, sia a seguito della CP_2
chiamata principale che di quella di garanzia, svolgendo le medesime difese, vale a dire contestando la fondatezza della domanda attorea ed escludendo, in ogni caso, il proprio obbligo a tenere indenne il sig. dai pregiudizi di una sentenza a CP_1
lui sfavorevole, in quanto il contratto di assicurazione con lo stesso stipulato non coprirebbe il danno lamentato da parte attrice.
Integratosi pienamente il contraddittorio e depositate le memorie ex art. 183, comma VI, cpc, ha avuto svolgimento l'attività istruttoria, con l'assunzione delle prove testimoniali e con l'acquisizione di CTU medica.
Precisate le conclusioni all'udienza del 3 dicembre 2024, il
Giudice ha rimesso la causa in decisione, rinviando per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 7 febbraio
2025 e concedendo altresì termine fino a 10 giorni prima della predetta udienza per il deposito di note conclusive.
All'udienza del 7.02.2025 il giudice tratteneva la causa in decisione senza i termini di cui all'art.190 cpc.-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli esiti della attività istruttoria svolta escludono la responsabilità del convenuto, sig. , in ordine al danno di CP_1
cui parte attrice ha chiesto il risarcimento.-
Nel caso che occupa l 'attore ha dedotto di aver, all'atto della consegna dell'imbarcazione, fatto presente che la scaletta non
4 versava in buone condizioni manutentive e di aver, quindi,
chiesto che venisse sostituita.
Tuttavia all'esito della prova testimoniale emergono circostanze contrastanti.-
All'udienza del 22/06/2021 il dott. teste indicato da parte Tes_1
attrice, ha raccontato che il sig. all'atto della Parte_1
consegna del gozzo aveva fatto rilevare l'inadeguatezza della scaletta in dotazione all'imbarcazione, ma di aver ricevuto dalla persona che gliela consegnava rassicurazioni sull'affidabilità
della stessa. Lo stesso, però, nel rispondere a specifica domanda,
non è stato però in grado di precisare in cosa consisteva tale inadeguatezza, limitandosi genericamente a dire che egli stesso aveva visto che “era vecchia”.
Testimonianza che oltre ad essere in sé estremamente vaga,
oggettivamente contrasta con quanto riferito dal teste di parte convenuta, sig. escusso alla stessa udienza, ed Tes_2
ancora e significativamente, con la condotta tenuta dallo stesso
Il teste ha dichiarato di aver Parte_1 Tes_2
incontrato, davanti al porto di Amalfi, il sig. Parte_1
mentre era in navigazione con il gozzo del sig. , con “la CP_1
scaletta fuori bordo”, tanto da avergli “fatto segno di toglierla”.
E questa testimonianza contrasta e rende inattendibile quanto riferito dal dott. Ulteriormente suffragata dalla Tes_1
testimonianza resa dall'altro teste di parte convenuta, il sig.
, escusso all'udienza del 21/06/2022. Testimone_3
Questi, infatti, riferisce che il gozzo locato al sig. Parte_1
era stato manutenuto in ogni sua parte e che, prima di essere reso al cliente, era stato controllato per verificarne la piena efficienza.
Tali risultanze istruttorie, dunque, dimostrano che l'imbarcazione al momento della consegna non presentava alcun
5 vizio e che, in ogni caso, se un vizio sussistesse, era dal locatore ignorato senza colpa, in quanto l'imbarcazione, oltre ad essere stata integralmente manutenuta, era stata rigorosamente controllata in ogni sua parte, prima di essere consegnata al sig.
Parte_1
E tanto porta ad escludere la responsabilità del sig. a CP_1
norma dell'art. 1578 cc.
Così come porta ad escludere ogni responsabilità dello stesso anche a norma dell'art. 2043 c.c., in quanto il fatto che ha causato il danno non è imputabile al locatore, la cui condotta non presenta alcuna negligenza, imperizia o imprudenza.
L'affermazione dell'attore secondo la quale egli all'atto della consegna del natante avrebbe fatto rilevare al sig. CP_1
l'inadeguatezza della scaletta non può ritenersi provata, mentre al contrario il convenuto ha reso la prova di aver tenuto una condotta rigorosamente informata ai doveri di diligenza, perizia e prudenza, avendo non solo manutenuto la barca, ma anche provveduto a farla controllare prima di consegnarla al cliente.
Tali risultanze, dunque, escludono la ricorrenza dell'elemento della colpevolezza nella condotta tenuta dal sig. . CP_1
Invero, qualora si ritenga che effettivamente il sig. Parte_1
all'atto della consegna del natante ebbe a rilevare l'inadeguatezza della scaletta, tanto da chiederne la sostituzione,
non potrebbe, poi, non considerarsi il suo successivo determinarsi sia stato tutt'altro che irrilevante ai fini del verificarsi del danno.
Rilevata l'inadeguatezza della scaletta e chiestane, senza ottenerla, la sostituzione, coerentemente e diligentemente avrebbe dovuto, poi, rifiutare di ricevere l'imbarcazione, stante l'evidente inidoneità all'uso della stessa, assumendo in tal modo
6 la condotta cui era responsabilmente tenuto, che avrebbe precluso il verificarsi dell'incidente.
Tale esclusione di responsabilità del convenuto è imposta dal primo comma dell'art. 1227 cc, per il quale "se il fatto colposo
del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento
è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle
conseguenze che ne sono derivate".Più specificamente, la
Cassazione (Cass. sez. un. 21 novembre 2011, n. 24406; Cass.,
sez. un., 11 gennaio 2008, n. 576, ) afferma che "La regola di cui
all'art. 1227, comma 1, c.c. non è espressione del principio di
autoresponsabiltià, ravvisandosi piuttosto un corollario del
principio della causalità, per cui il danneggiante non può farsi
carico di quella parte di danno che non è a lui causalmente
imputabile”.
E, quindi, sempre secondo le citate pronunce “la colpa, cui fa
riferimento l'art. 1227 c.c., va intesa non nel senso di criterio di
imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia se stesso
non compie un atto illecito di cui all'art. 2043 c.c.), bensì come
requisito legale della rilevanza causale del fatto del
danneggiato" (Cass., sez. un., 21 novembre 2011, n. 24406, cit.).
Il concorso colposo del fatto del danneggiato/creditore va tenuto distinto dal concorso di cause naturali: deve rilevarsi che la natura eccezionale del disposto di cui all'art. 1227, I comma, c.c.
in ordine alla rilevanza del concorso colposo del danneggiato ai fini della perimetrazione proporzionale del danno addebitale comporta quale conseguente corollario l'irrilevanza dei fattori naturali concausali che non assurgano al rango di caso fortuito idoneo ad interrompere del tutto il nesso eziologico. Il fatto del danneggiato costituisce eccezione in senso lato pertanto
7 rilevabile anche ex officio dal giudice (cfr. Cass. civ., sez. un.,
24406/2011 cit.)”.-
Per la Cassazione a Sezioni Unite, cioè, il primo comma dell'art. 1227 cc, regola l'ipotesi in cui il comportamento del danneggiato,
che può consistere anche in un contegno meramente omissivo,
interviene a spezzare il legame causale tra il comportamento del soggetto agente e l'evento, sino al punto da escludere del tutto la responsabilità di quest'ultimo quando, come nel caso di specie,
il diverso comportamento del danneggiato avrebbe precluso il verificarsi dell'evento dannoso.
Nel caso in esame, avendo il danneggiato colto ed esternato da subito e anticipatamente l'inidoneità della scaletta avrebbe, come detto, dovuto assumere un contegno confacente e rifiutare la consegna dell'imbarcazione. La sua diversa determinazione, dunque, a norma del primo comma dell'art. 1227 cc., non limita semplicemente la responsabilità dell'agente, ma la esclude del tutto, ponendosi come causa esclusiva del danno subito, in rispondenza alla lettura che dell'art. 1227 cc rende la Corte di
Cassazione a Sezioni Unite.
Il venir meno, in considerazione della condotta del danneggiato,
del nesso causale tra la condotta dell'agente e il danno verificatosi, esclude la responsabilità di quest'ultimo in radice e, quindi anche a norma dell'art. 2051 cc, norma per altro inapplicabile al caso di specie, per essere il danneggiato anche custode della cosa da cui deriverebbe il danno.-
Orbene, da una attenta disamina delle precedenti argomentazioni e dei fatti costitutivi minimi del preteso diritto, della mancata allegazione - nel caso di specie - di elementi probatori idonei a sostenere l'esistenza di un nesso di causalità giuridicamente
8 rilevante, è inequivocabilmente esclusa ogni sorta di responsabilità anche della società chiamata in causa.-
L'attore inoltre non aveva azione diretta nei confronti della società assicuratrice e risulta evidente la fondatezza della spiegata eccezione di carenza di legittimazione passiva della società e di estraneità rispetto ai fatti di causa, giacché facilmente accertabile in via documentale. Va pertanto accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della società nonché
l'improponibilità l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda condanna nei suoi confronti.-
Le spese di lite considerato le risultanze del giudizio vanno compensate tra le parti.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice onorario Avv.
Barbara Iorio in funzione di giudice monocratico,
definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
titolare della ditta individuale IO AR nonché nei confronti della in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: 1.- dichiara la carenza di legittimazione passiva della società ; Controparte_2
2.- rigetta la domanda perché non provata;
3.- compensa le spese di giudizio tra le parti ad esclusione delle spese di ctu che restano a carico della parte attrice.-
Cosi deciso in Salerno il 11.02.2025
Il GOT
Avv. Barbara Iorio
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