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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 32/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 16/10/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AT STEFANO, Presidente
SE GI, RE
ZAMBONI PIERLUIGI, Giudice
in data 16/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 247/2024 depositato il 01/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_de cuius - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 C/o Domicilio_1 Consulenza Leg. E Tribut. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01DF01209/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01DF01209/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01DF01209/2023 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4/2025 depositato il 15/01/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Dott. Ricorrente_1 ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento n. THB01DF01209/2023, relativo a IRPEF, addizionali regionale e comunale per il periodo d'imposta 2017, notificatogli in data 12 dicembre 2023, mediante il quale la Direzione Provinciale di Bologna ha recuperato a tassazione le somme percepite dal contribuente a seguito di un contratto di transazione intercorso con l'ES di Bologna in relazione all'eredità del signor NA deceduto in data Data morte_1, somme inquadrate dalla DP quale corrispettivo per l'assunzione di obbligazioni di fare, non fare o permettere, costituente “redditi diversi” ex art. 67 comma 1 lett. l) del Tuir.
L'Agenzia delle Entrate si è ritualmente costituita concludendo per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento 10 giugno 2024 è stata accolta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Dott. Ricorrente_1 è stato coniuge della Sig.ra Decuius_1, (CF_Decuius_1, fino alla data di decesso di quest'ultima, avvenuto il Data morte_2 a Bologna.
Il presente contenzioso trae origine dall'attività istruttoria svolta dall'Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale di Bologna con riferimento alle somme percepite dai parenti entro il sesto grado del Sig. NA, deceduto in data Data morte_1, figlio del fondatore del Società_2 (Sig. Nominativo_2
), avente ad oggetto l'attività di produzione di automatismi meccanici ed elettromeccanici per l'apertura e chiusura di cancelli, nonché titolare in proprio del 66% delle quote di patrimonio societario.
Infatti, a seguito del decesso del Sig. NA non vi era – formalmente – alcun legittimario, bensì alcuni parenti entro il sesto grado (quindi eredi legittimi in assenza di testamento) ma soprattutto tre schede testamentarie che individuavano l'ES quale unico erede universale, oltre ad una dichiarazione del de cuius contenuta in un'informativa e richiesta di consenso ai fini della privacy, in base alla quale erede universale sarebbe stato il suo dentista, dott. Nominativo_3 (“Scheda Nominativo_3”).
Sette (7) erano i parenti del de cuius e, più esattamente, i signori MI, Nominativo_5, Nominativo_6 , Nominativo_7, Nominativo_8, Nominativo_9, Decuius_1.
I sette parenti - che nel caso di invalidità delle schede testamentarie (a favore dell'ES e del Dott. Nominativo_3) sarebbero stati eredi legittimi - impugnavano le schede testamentarie incardinando diverse controversie civili in merito alla validità ed efficacia delle medesime.
La Signora Decuius_1, inoltre, incardinava due controversie (RG 15362/2012, Tribunale Civile di Bologna, avente ad oggetto la dichiarazione giudiziale di paternità naturale del Sig. Nominativo_2 ed RG 1902/2013, Tribunale Civile di Bologna, avente ad oggetto il disconoscimento della paternità di NA0
) finalizzate a riconoscere e dichiarare che ella era sorella del de cuius.
In caso di esito positivo di tale contenzioso, volto (come detto) all'accertamento del suo status di sorella naturale di NA, la Sig.ra Decuius_1 sarebbe divenuta unica erede del Sig. NA
, ex art. 565 c.c., eccezion fatta per la quota disponibile, a discapito delle aspettative degli altri Parenti.
In data 20/06/2014 veniva redatto tra le parti una “Scrittura privata autentica di transazione” in base alla quale:
I PARENTI - rinunciano all'azione e agli atti in tutti i giudizi pendenti, rinunciano a ogni domanda e pretesa risarcitoria avanzata nei procedimenti penali (pendenti) e si impegnano a rimettere le querele proposte nei procedimenti penali (pendenti),
- riconoscono in via definitiva la ES unico erede universale del NA
, validamente istituito in forza dei Testamenti ES, che restano pienamente validi ed efficaci,
- con riferimento a tutti i giudizi pendenti, si impegnano a provocarne immediatamente l'estinzione per rinuncia agli atti a spese compensate,
- il sig. MI s'impegna a chiedere immediatamente la revoca del sequestro giudiziario richiesto,
- la sig.ra Decuius_1, anche qualora fosse dichiarata figlia di Nominativo_2 oltre a confermare la rinuncia di cui sopra in ordine a pretesi diritti inerenti la successione del NA rinuncia altresì a qualsivoglia pretesa e/o ad intraprendere qualsivoglia azione nei confronti dell'ES con riferimento a pretesi diritti successori, ivi compresa la quota di legittima, connessi all'eredità del predetto Nominativo_2,
- garantiscono che manleveranno e terranno indenne l'ES da qualsiasi eventuale pretesa dovesse essere avanzata dai propri discendenti oggi minorenni in relazione alla Controversia, al patrimonio ereditario e comunque alla successione mortis causa del NA.
L'ARCIDIOCESI,
- accetta le rinunce, rinuncia a ogni domanda e pretesa risarcitoria avanzata nei procedimenti penali e accetta la remissione delle querele nei procedimenti penali,
- senza riconoscimento alcuno delle richieste di cui alle Premesse e a solo scopo transattivo,
s'impegna a versare ai Parenti, che sempre in via transattiva accettano, un'indennità pari all'importo lordo omnicomprensivo di € 60.000.000,00 (sessanta milioni/00).
- Lo svolgimento degli obblighi posti a capo dei Parenti e dell'ES venivano scadenzati al verificarsi di determinate condizioni, e sottoposti ad un'unica condizione sospensiva, ossia il deposito ed il passaggio in giudicato della pronuncia giudiziale dichiarativa dell'invalidità della “Scheda Nominativo_3”.
- Nelle more dei giudizi pendenti (RG 6302/12 pendente quindi solo in relazione alla validità della scheda Nominativo_3), era stata depositata una perizia calligrafica che dichiarava l'eterografia della scheda testamentaria a beneficio del dentista
- La condizione sospensiva pattuita nella transazione stipulata fra l'ES ed i PARENTI risultava infine decaduta, allorché i Parenti chiudevano con il Nominativo_3 un ulteriore ed analogo accordo transattivo (in data 24/09/2014), in base al quale corrispondevano al citato dentista, in via transattiva, l'importo complessivo di € 5.250.000,00.
- In data 17/11/2014 veniva conferito (dall'ES e dai Parenti) un incarico di mandato irrevocabile al Dr. NA1 per l'espletamento di tutte le attività inerenti al deposito, alla gestione e alla corresponsione delle somme di euro 60 milioni, che l'ES si era impegnata a versare in via transattiva. L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bologna, avviava un'istruttoria in merito al trattamento fiscale delle somme percepite dai parenti, per effetto della Transazione dalla quale scaturivano gli avvisi di accertamento n. THB01DF01507/2018, n. THB01DF01508/2018 e n. THB01DF01720/2018, rispettivamente per i periodi d'imposta 2014, 2015 e 2016, con i quale la DP riteneva che le somme incassate in forza della transazione, al netto delle spese specificamente inerenti a tale percezione di danaro, fossero da ricondurre nell'alveo dei “redditi diversi” di cui all'art. 67 comma 1, lett. I) del TUIR, in quanto riferite all'assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere.
Tali avvisi venivano impugnati ed il relativo contenzioso è stato definito con sentenza n. 1200/2023 della
Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell'Emilia Romagna, pronunciata il 4 dicembre 2023 e depositata il 20 dicembre successivo.
La questione oggetto del presente procedimento è identica a quella decisa dalla citata sentenza n. 1200/2023, alla quale questa Corte ritenere di uniformarsi richiamandone in toto la motivazione e, quindi, rilevando quanto segue.
“Come stabilito in più di un'occasione dalla Corte di Cassazione con un principio al quale questa Corte intende uniformarsi (Cass., 17 aprile 2023, n. 10210, Cass., 5 settembre 2022, n. 26148, Cass., 24 maggio
2022, n. 16832, Cass., 14 gennaio 2022, n. 1046, Cass., 15 luglio 2021, n. 20316), per comprendere la valenza della transazione ai fini fiscali occorre indagare su cosa sia stato effettivamente “remunerato” con l'atto transattivo sottoscritto fra le parti”.
I supremi Giudici, infatti, hanno rilevato che "guardare agli obblighi di fare, non fare o tollerare come categoria autonoma e generale della transazione, significa accordare a quell'istituto una funzione novativa anche sotto il profilo fiscale, con la conseguenza che ogni operazione - più o meno fiscalmente onerosa ovvero di tassazione incerta - può essere oggetto di transazione su di una lite minacciata, al solo fine di far ricadere quanto corrisposto nella categoria generale e sussidiaria degli obblighi di fare, non fare o tollerare. In tal modo, sarebbe rimesso alla disponibilità delle parti uno strumento consensuale per il mutamento surrettizio del regime fiscale imposto dal legislatore nell'esercizio della sua riserva e in contrasto con il principio di capacità contributiva. Occorre, pertanto, guardare alla ragion d'essere ed alla natura dei diritti dedotti in transazione per fondare su quelli (e non su questa) il regime fiscale appropriato" (Cass. 17 aprile 2023 n.
10210; Cass. 5 luglio 2021, n. 20316)”.
In altri termini, non è possibile ritenere che qualsiasi rapporto, se oggetto di transazione, trasformi l'obbligazione originaria in obbligo di fare, non fare o sopportare, poiché ciò finirebbe per contrastare con la natura meramente dispositiva dei diritti litigiosi propria della transazione, sostituendola con una novativa di tipo generalizzato.
Di qui, è necessario individuare la ratio e la natura dei diritti dedotti in transazione, per fondare su quelli (e non su questa) il regime fiscale appropriato.
“La discrezionalità insita nell'esercizio del potere amministrativo dev'essere quindi orientata dal principio di autonomia privata, che lega il momento civile privatistico a quello tributario pubblicistico, dovendo l'Amministrazione finanziaria comunque rilevare la causa e lo scopo perseguiti con l'operazione realizzata dalle parti, per ricavarne poi la più corretta qualificazione tributaria.
Su questo “schema” si regge dunque il potere dell'Agenzia delle Entrate di disattendere gli atti privati che non abbiano scopo diverso dal mero risparmio fiscale.
Applicando tali principi al caso di specie, quindi, la transazione in esame deve essere vista come frutto dell'autonomia negoziale privata, allo scopo restitutorio o ripristinatorio del diritto pregiudicato per il soggetto che ritiene essere stato leso di un diritto, quale quello successorio, per la cui definizione le parti sono addivenute ad un accordo.
In sostanza, la rinuncia alla lite che consegue alla conclusione di un accordo transattivo, anche qualora questo fosse novativo, non può essere elevata a “categoria generale e autonoma della transazione” per cui l'inquadramento reddituale dei proventi conseguiti in virtù di ogni tipologia di transazione, anche novativa, deve fondarsi sulla “ragion d'essere” della transazione, valutando il sottostante che viene ristorato con il pagamento delle somme da una parte in lite all'altra.
In più, sempre i Giudici di Piazza Cavour insegnano che “In materia di transazione novativa, è necessario che l'accordo raggiunto dalle parti disciplini per intero il nuovo rapporto negoziale, ricorrendo altrimenti una novazione conservativa, perché la novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un diverso rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche. Di tale contratto sono elementi essenziali, oltre ai soggetti e alla causa, l'”animus novandi”, consistente nella inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'”aliquid novi”, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto” (Cass., 13 marzo 2019, n.
7194) per cui nel caso, come quello di specie, in cui non vi sia un rapporto giuridico precedente da sostituire, né la volontà di estinguere un'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, non si potrà mai parlare di transazione novativa in senso stretto.
Ed allora, applicando tali principi alla fattispecie sottoposta al giudizio di questa Corte e, quindi, al fine di stabilire se le somme di denaro riscosse dalla contribuente abbiano natura patrimoniale (così non imponibili ai fini delle II.DD.) o reddituale è necessario avere riguardo alla natura dei diritti transatti con la pattuizione.
E' indubbio che le somme percepite dalla contribuente in forza della transazione – che riguardano la composizione delle controversie ereditarie nate fra la sig.ra MI e l'ES per la contesa sull'eredità del sig. NA , quelle fra i parenti e ES nonché, ancora, quella promossa per il riconoscimento dello status di sorella naturale del de cuius – non possono che riferirsi in maniera certa ed indiscutibile a diritti dedotti di carattere patrimoniale/ereditario e non certo reddituale per cui tali somme non possono essere assoggettate a nessuna tassazione diretta”.
Per quanto precede, il ricorso deve essere accolto.
La natura della questione controversa giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
accoglimento del ricorso;
spese compensate.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 16/10/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AT STEFANO, Presidente
SE GI, RE
ZAMBONI PIERLUIGI, Giudice
in data 16/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 247/2024 depositato il 01/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_de cuius - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 C/o Domicilio_1 Consulenza Leg. E Tribut. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01DF01209/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01DF01209/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01DF01209/2023 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4/2025 depositato il 15/01/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Dott. Ricorrente_1 ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento n. THB01DF01209/2023, relativo a IRPEF, addizionali regionale e comunale per il periodo d'imposta 2017, notificatogli in data 12 dicembre 2023, mediante il quale la Direzione Provinciale di Bologna ha recuperato a tassazione le somme percepite dal contribuente a seguito di un contratto di transazione intercorso con l'ES di Bologna in relazione all'eredità del signor NA deceduto in data Data morte_1, somme inquadrate dalla DP quale corrispettivo per l'assunzione di obbligazioni di fare, non fare o permettere, costituente “redditi diversi” ex art. 67 comma 1 lett. l) del Tuir.
L'Agenzia delle Entrate si è ritualmente costituita concludendo per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento 10 giugno 2024 è stata accolta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Dott. Ricorrente_1 è stato coniuge della Sig.ra Decuius_1, (CF_Decuius_1, fino alla data di decesso di quest'ultima, avvenuto il Data morte_2 a Bologna.
Il presente contenzioso trae origine dall'attività istruttoria svolta dall'Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale di Bologna con riferimento alle somme percepite dai parenti entro il sesto grado del Sig. NA, deceduto in data Data morte_1, figlio del fondatore del Società_2 (Sig. Nominativo_2
), avente ad oggetto l'attività di produzione di automatismi meccanici ed elettromeccanici per l'apertura e chiusura di cancelli, nonché titolare in proprio del 66% delle quote di patrimonio societario.
Infatti, a seguito del decesso del Sig. NA non vi era – formalmente – alcun legittimario, bensì alcuni parenti entro il sesto grado (quindi eredi legittimi in assenza di testamento) ma soprattutto tre schede testamentarie che individuavano l'ES quale unico erede universale, oltre ad una dichiarazione del de cuius contenuta in un'informativa e richiesta di consenso ai fini della privacy, in base alla quale erede universale sarebbe stato il suo dentista, dott. Nominativo_3 (“Scheda Nominativo_3”).
Sette (7) erano i parenti del de cuius e, più esattamente, i signori MI, Nominativo_5, Nominativo_6 , Nominativo_7, Nominativo_8, Nominativo_9, Decuius_1.
I sette parenti - che nel caso di invalidità delle schede testamentarie (a favore dell'ES e del Dott. Nominativo_3) sarebbero stati eredi legittimi - impugnavano le schede testamentarie incardinando diverse controversie civili in merito alla validità ed efficacia delle medesime.
La Signora Decuius_1, inoltre, incardinava due controversie (RG 15362/2012, Tribunale Civile di Bologna, avente ad oggetto la dichiarazione giudiziale di paternità naturale del Sig. Nominativo_2 ed RG 1902/2013, Tribunale Civile di Bologna, avente ad oggetto il disconoscimento della paternità di NA0
) finalizzate a riconoscere e dichiarare che ella era sorella del de cuius.
In caso di esito positivo di tale contenzioso, volto (come detto) all'accertamento del suo status di sorella naturale di NA, la Sig.ra Decuius_1 sarebbe divenuta unica erede del Sig. NA
, ex art. 565 c.c., eccezion fatta per la quota disponibile, a discapito delle aspettative degli altri Parenti.
In data 20/06/2014 veniva redatto tra le parti una “Scrittura privata autentica di transazione” in base alla quale:
I PARENTI - rinunciano all'azione e agli atti in tutti i giudizi pendenti, rinunciano a ogni domanda e pretesa risarcitoria avanzata nei procedimenti penali (pendenti) e si impegnano a rimettere le querele proposte nei procedimenti penali (pendenti),
- riconoscono in via definitiva la ES unico erede universale del NA
, validamente istituito in forza dei Testamenti ES, che restano pienamente validi ed efficaci,
- con riferimento a tutti i giudizi pendenti, si impegnano a provocarne immediatamente l'estinzione per rinuncia agli atti a spese compensate,
- il sig. MI s'impegna a chiedere immediatamente la revoca del sequestro giudiziario richiesto,
- la sig.ra Decuius_1, anche qualora fosse dichiarata figlia di Nominativo_2 oltre a confermare la rinuncia di cui sopra in ordine a pretesi diritti inerenti la successione del NA rinuncia altresì a qualsivoglia pretesa e/o ad intraprendere qualsivoglia azione nei confronti dell'ES con riferimento a pretesi diritti successori, ivi compresa la quota di legittima, connessi all'eredità del predetto Nominativo_2,
- garantiscono che manleveranno e terranno indenne l'ES da qualsiasi eventuale pretesa dovesse essere avanzata dai propri discendenti oggi minorenni in relazione alla Controversia, al patrimonio ereditario e comunque alla successione mortis causa del NA.
L'ARCIDIOCESI,
- accetta le rinunce, rinuncia a ogni domanda e pretesa risarcitoria avanzata nei procedimenti penali e accetta la remissione delle querele nei procedimenti penali,
- senza riconoscimento alcuno delle richieste di cui alle Premesse e a solo scopo transattivo,
s'impegna a versare ai Parenti, che sempre in via transattiva accettano, un'indennità pari all'importo lordo omnicomprensivo di € 60.000.000,00 (sessanta milioni/00).
- Lo svolgimento degli obblighi posti a capo dei Parenti e dell'ES venivano scadenzati al verificarsi di determinate condizioni, e sottoposti ad un'unica condizione sospensiva, ossia il deposito ed il passaggio in giudicato della pronuncia giudiziale dichiarativa dell'invalidità della “Scheda Nominativo_3”.
- Nelle more dei giudizi pendenti (RG 6302/12 pendente quindi solo in relazione alla validità della scheda Nominativo_3), era stata depositata una perizia calligrafica che dichiarava l'eterografia della scheda testamentaria a beneficio del dentista
- La condizione sospensiva pattuita nella transazione stipulata fra l'ES ed i PARENTI risultava infine decaduta, allorché i Parenti chiudevano con il Nominativo_3 un ulteriore ed analogo accordo transattivo (in data 24/09/2014), in base al quale corrispondevano al citato dentista, in via transattiva, l'importo complessivo di € 5.250.000,00.
- In data 17/11/2014 veniva conferito (dall'ES e dai Parenti) un incarico di mandato irrevocabile al Dr. NA1 per l'espletamento di tutte le attività inerenti al deposito, alla gestione e alla corresponsione delle somme di euro 60 milioni, che l'ES si era impegnata a versare in via transattiva. L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bologna, avviava un'istruttoria in merito al trattamento fiscale delle somme percepite dai parenti, per effetto della Transazione dalla quale scaturivano gli avvisi di accertamento n. THB01DF01507/2018, n. THB01DF01508/2018 e n. THB01DF01720/2018, rispettivamente per i periodi d'imposta 2014, 2015 e 2016, con i quale la DP riteneva che le somme incassate in forza della transazione, al netto delle spese specificamente inerenti a tale percezione di danaro, fossero da ricondurre nell'alveo dei “redditi diversi” di cui all'art. 67 comma 1, lett. I) del TUIR, in quanto riferite all'assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere.
Tali avvisi venivano impugnati ed il relativo contenzioso è stato definito con sentenza n. 1200/2023 della
Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell'Emilia Romagna, pronunciata il 4 dicembre 2023 e depositata il 20 dicembre successivo.
La questione oggetto del presente procedimento è identica a quella decisa dalla citata sentenza n. 1200/2023, alla quale questa Corte ritenere di uniformarsi richiamandone in toto la motivazione e, quindi, rilevando quanto segue.
“Come stabilito in più di un'occasione dalla Corte di Cassazione con un principio al quale questa Corte intende uniformarsi (Cass., 17 aprile 2023, n. 10210, Cass., 5 settembre 2022, n. 26148, Cass., 24 maggio
2022, n. 16832, Cass., 14 gennaio 2022, n. 1046, Cass., 15 luglio 2021, n. 20316), per comprendere la valenza della transazione ai fini fiscali occorre indagare su cosa sia stato effettivamente “remunerato” con l'atto transattivo sottoscritto fra le parti”.
I supremi Giudici, infatti, hanno rilevato che "guardare agli obblighi di fare, non fare o tollerare come categoria autonoma e generale della transazione, significa accordare a quell'istituto una funzione novativa anche sotto il profilo fiscale, con la conseguenza che ogni operazione - più o meno fiscalmente onerosa ovvero di tassazione incerta - può essere oggetto di transazione su di una lite minacciata, al solo fine di far ricadere quanto corrisposto nella categoria generale e sussidiaria degli obblighi di fare, non fare o tollerare. In tal modo, sarebbe rimesso alla disponibilità delle parti uno strumento consensuale per il mutamento surrettizio del regime fiscale imposto dal legislatore nell'esercizio della sua riserva e in contrasto con il principio di capacità contributiva. Occorre, pertanto, guardare alla ragion d'essere ed alla natura dei diritti dedotti in transazione per fondare su quelli (e non su questa) il regime fiscale appropriato" (Cass. 17 aprile 2023 n.
10210; Cass. 5 luglio 2021, n. 20316)”.
In altri termini, non è possibile ritenere che qualsiasi rapporto, se oggetto di transazione, trasformi l'obbligazione originaria in obbligo di fare, non fare o sopportare, poiché ciò finirebbe per contrastare con la natura meramente dispositiva dei diritti litigiosi propria della transazione, sostituendola con una novativa di tipo generalizzato.
Di qui, è necessario individuare la ratio e la natura dei diritti dedotti in transazione, per fondare su quelli (e non su questa) il regime fiscale appropriato.
“La discrezionalità insita nell'esercizio del potere amministrativo dev'essere quindi orientata dal principio di autonomia privata, che lega il momento civile privatistico a quello tributario pubblicistico, dovendo l'Amministrazione finanziaria comunque rilevare la causa e lo scopo perseguiti con l'operazione realizzata dalle parti, per ricavarne poi la più corretta qualificazione tributaria.
Su questo “schema” si regge dunque il potere dell'Agenzia delle Entrate di disattendere gli atti privati che non abbiano scopo diverso dal mero risparmio fiscale.
Applicando tali principi al caso di specie, quindi, la transazione in esame deve essere vista come frutto dell'autonomia negoziale privata, allo scopo restitutorio o ripristinatorio del diritto pregiudicato per il soggetto che ritiene essere stato leso di un diritto, quale quello successorio, per la cui definizione le parti sono addivenute ad un accordo.
In sostanza, la rinuncia alla lite che consegue alla conclusione di un accordo transattivo, anche qualora questo fosse novativo, non può essere elevata a “categoria generale e autonoma della transazione” per cui l'inquadramento reddituale dei proventi conseguiti in virtù di ogni tipologia di transazione, anche novativa, deve fondarsi sulla “ragion d'essere” della transazione, valutando il sottostante che viene ristorato con il pagamento delle somme da una parte in lite all'altra.
In più, sempre i Giudici di Piazza Cavour insegnano che “In materia di transazione novativa, è necessario che l'accordo raggiunto dalle parti disciplini per intero il nuovo rapporto negoziale, ricorrendo altrimenti una novazione conservativa, perché la novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un diverso rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche. Di tale contratto sono elementi essenziali, oltre ai soggetti e alla causa, l'”animus novandi”, consistente nella inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'”aliquid novi”, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto” (Cass., 13 marzo 2019, n.
7194) per cui nel caso, come quello di specie, in cui non vi sia un rapporto giuridico precedente da sostituire, né la volontà di estinguere un'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, non si potrà mai parlare di transazione novativa in senso stretto.
Ed allora, applicando tali principi alla fattispecie sottoposta al giudizio di questa Corte e, quindi, al fine di stabilire se le somme di denaro riscosse dalla contribuente abbiano natura patrimoniale (così non imponibili ai fini delle II.DD.) o reddituale è necessario avere riguardo alla natura dei diritti transatti con la pattuizione.
E' indubbio che le somme percepite dalla contribuente in forza della transazione – che riguardano la composizione delle controversie ereditarie nate fra la sig.ra MI e l'ES per la contesa sull'eredità del sig. NA , quelle fra i parenti e ES nonché, ancora, quella promossa per il riconoscimento dello status di sorella naturale del de cuius – non possono che riferirsi in maniera certa ed indiscutibile a diritti dedotti di carattere patrimoniale/ereditario e non certo reddituale per cui tali somme non possono essere assoggettate a nessuna tassazione diretta”.
Per quanto precede, il ricorso deve essere accolto.
La natura della questione controversa giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
accoglimento del ricorso;
spese compensate.