Art. 19.
La vigilanza per l'applicazione della presente legge e per l'accertamento delle relative violazioni e' demandata agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, che accertate le infrazioni debbono:
1) quando sia possibile, contestare immediatamente l'infrazione accertata;
2) se la contestazione immediata non e' possibile, notificare, a mezzo di un messo comunale, entro 30 giorni, l'accertamento dell'infrazione all'interessato;
3) trasmettere, in ogni caso, copia del verbale al prefetto di Reggio Calabria.
Il trasgressore e' ammesso a pagare entro cinque giorni dalla contestazione o notifica, presso l'ufficio del registro di Reggio Calabria con effetto liberatorio, una somma pari al minimo della sanzione prevista.
Quando non sia stato effettuato il pagamento ai sensi del comma precedente, il prefetto di Reggio Calabria, se ritiene fondato l'accertamento e sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dalla contestazione o notifica, determina la somma dovuta per l'infrazione ed ingiunge all'obbligato di pagare presso l'ufficio del registro la somma medesima entro 30 giorni dalla notificazione.
L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
Contro di essa l'interessato, entro il termine prefissato per il pagamento, puo' ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui e' stata accertata l'infrazione.
L'esercizio dell'azione davanti al pretore non sospende la esecuzione forzata sui beni di coloro contro i quali la ingiunzione e' stata emessa, salvo che l'autorita' giudiziaria ritenga di disporre diversamente.
Nel procedimento di opposizione, l'opponente puo' stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall' articolo 82, secondo comma, del codice di procedura civile .
Il procedimento e' esente da imposta di bollo e la relativa decisione non e' soggetta alla formalita' della registrazione.
L'opposizione si propone mediante ricorso.
Il pretore fissa l'udienza di comparizione da tenersi nel termine di 20 giorni e dispone la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura della cancelleria.
E' inappellabile la sentenza che decide la controversia.
Salvo quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine prefissato per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute si procede mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 , sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.
La vigilanza per l'applicazione della presente legge e per l'accertamento delle relative violazioni e' demandata agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, che accertate le infrazioni debbono:
1) quando sia possibile, contestare immediatamente l'infrazione accertata;
2) se la contestazione immediata non e' possibile, notificare, a mezzo di un messo comunale, entro 30 giorni, l'accertamento dell'infrazione all'interessato;
3) trasmettere, in ogni caso, copia del verbale al prefetto di Reggio Calabria.
Il trasgressore e' ammesso a pagare entro cinque giorni dalla contestazione o notifica, presso l'ufficio del registro di Reggio Calabria con effetto liberatorio, una somma pari al minimo della sanzione prevista.
Quando non sia stato effettuato il pagamento ai sensi del comma precedente, il prefetto di Reggio Calabria, se ritiene fondato l'accertamento e sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dalla contestazione o notifica, determina la somma dovuta per l'infrazione ed ingiunge all'obbligato di pagare presso l'ufficio del registro la somma medesima entro 30 giorni dalla notificazione.
L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
Contro di essa l'interessato, entro il termine prefissato per il pagamento, puo' ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui e' stata accertata l'infrazione.
L'esercizio dell'azione davanti al pretore non sospende la esecuzione forzata sui beni di coloro contro i quali la ingiunzione e' stata emessa, salvo che l'autorita' giudiziaria ritenga di disporre diversamente.
Nel procedimento di opposizione, l'opponente puo' stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall' articolo 82, secondo comma, del codice di procedura civile .
Il procedimento e' esente da imposta di bollo e la relativa decisione non e' soggetta alla formalita' della registrazione.
L'opposizione si propone mediante ricorso.
Il pretore fissa l'udienza di comparizione da tenersi nel termine di 20 giorni e dispone la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura della cancelleria.
E' inappellabile la sentenza che decide la controversia.
Salvo quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine prefissato per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute si procede mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 , sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.