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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 02/10/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3876/2025 SEPARAZIONE PERSONALE SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. GE Presidente relatore Dott.ssa MANUELA PALVARINI Giudice Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3876/2025, promossa con ricorso depositato il 06/08/2025 da:
1) Parte_1
Nata a Somma Lombardo il 05.05.1982 cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...]
con l'Avv. VALENTINA DI STASIO
e
2) Parte_2
Nato a YA IT (Burundi) il 21.05.1973
Cittadino: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
residente in [...] con l'Avv. VALENTINA DI STASIO
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario optando per il regime di separazione dei beni. Il matrimonio veniva ritualmente trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Cardano al Campo, Atto n. 1, parte 2, serie A, anno 2008, comune di Cardano al Campo.
Dalla loro unione nasceva a Varese in data 27.05.2008 il figlio Persona_1
(C.F. ).
[...] CodiceFiscale_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 06/08/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
- I coniugi vivranno separati di letto, mensa e tetto con l'obbligo del reciproco rispetto;
- La casa familiare di proprietà dei genitori della Sig.ra rimarrà assegnata alla Parte_1 stessa. Il Sig. si impegna ad individuare una nuova soluzione Parte_2 abitativa;
- Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato Per_1 prevalentemente presso la madre;
- I diritti di visita paterni, in virtù del principio della bigenitorialità e dell'età del minore, saranno regolamentati liberamente tra i genitori in virtù degli impegni lavorativi degli stessi e del figlio.
- trascorrerà le vacanze estive ed invernali, nonché qualsiasi altra festività civile e Per_1 religiosa (Natale, Pasqua, etc.), con entrambi i genitori in egual misura e secondo il principio di alternanza.
- I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, Per_1 tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé. Dovranno naturalmente essere salvi i migliori e diversi accordi che i genitori assumeranno nell'interesse del minore.
- Il Sig. s'impegna a corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese la Parte_2 somma di € 400,00 oltre rivalutazione ISTAT a titolo di mantenimento di mediante Per_1 bonifico alle coordinate bancarie della Sig.ra Pt_1
Le spese straordinarie per verranno suddivise al 50% tra i coniugi. Per spese Per_1 straordinarie e loro refusione a favore del genitore che le sostiene, si intendono quelle descritte dalle Linee guida adottate dal Tribunale di Milano, che le parti dichiarano di conoscere e accettare.
- Le detrazioni fiscali per le spese sostenute a favore di saranno ripartite al 50% tra i Per_1 coniugi;
- L'assegno unico verrà percepito in via esclusiva dalla Signora quale genitore presso Pt_1 la quale il minore è collocato;
- Le parti danno atto di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a che pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento;
- Con la definizione degli accordi indicati, tutti finalizzati e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, con il corretto e puntuale adempimento del presente accordo, hanno regolato, a titolo transattivo, ogni e qualsiasi rapporto economico e patrimoniale tra loro intercorrente, e, pertanto, dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra in ragione del loro matrimonio, della loro separazione, di reciproci rapporti di debito-credito maturati fino alla data odierna e a qualsivoglia titolo, ragione o causa, avendo risolto e definito, con reciproca soddisfazione, ogni altra questione tra loro pendente fatto salvo il diritto al mantenimento di;
Per_1
- Le parti si danno reciproco assenso all'espatrio autorizzando il rilascio e/o il rinnovo dei documenti necessari;
- Le spese del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti.
2 - Le pattuizioni concordate fra le parti sono conformi a legge, concernono diritti disponibili e, per la parte concernente la prole minore, ne tutelano gli interessi, anche alla luce della recente L. 08.02.2006 n. 54, essendo previsto l'affidamento congiunto ed essendo garantita una frequentazione effettiva con ambedue i coniugi.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 21.01.2008 in Cardano al Campo (VA), con atto iscritto/trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cardano al Campo (atto n. 1, parte 2, serie A, anno 2008) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del __2.10.2025_________.
Il Presidente Relatore
Dott.GE
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. GE Presidente relatore Dott.ssa MANUELA PALVARINI Giudice Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3876/2025, promossa con ricorso depositato il 06/08/2025 da:
1) Parte_1
Nata a Somma Lombardo il 05.05.1982 cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...]
con l'Avv. VALENTINA DI STASIO
e
2) Parte_2
Nato a YA IT (Burundi) il 21.05.1973
Cittadino: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
residente in [...] con l'Avv. VALENTINA DI STASIO
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario optando per il regime di separazione dei beni. Il matrimonio veniva ritualmente trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Cardano al Campo, Atto n. 1, parte 2, serie A, anno 2008, comune di Cardano al Campo.
Dalla loro unione nasceva a Varese in data 27.05.2008 il figlio Persona_1
(C.F. ).
[...] CodiceFiscale_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 06/08/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
- I coniugi vivranno separati di letto, mensa e tetto con l'obbligo del reciproco rispetto;
- La casa familiare di proprietà dei genitori della Sig.ra rimarrà assegnata alla Parte_1 stessa. Il Sig. si impegna ad individuare una nuova soluzione Parte_2 abitativa;
- Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato Per_1 prevalentemente presso la madre;
- I diritti di visita paterni, in virtù del principio della bigenitorialità e dell'età del minore, saranno regolamentati liberamente tra i genitori in virtù degli impegni lavorativi degli stessi e del figlio.
- trascorrerà le vacanze estive ed invernali, nonché qualsiasi altra festività civile e Per_1 religiosa (Natale, Pasqua, etc.), con entrambi i genitori in egual misura e secondo il principio di alternanza.
- I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, Per_1 tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé. Dovranno naturalmente essere salvi i migliori e diversi accordi che i genitori assumeranno nell'interesse del minore.
- Il Sig. s'impegna a corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese la Parte_2 somma di € 400,00 oltre rivalutazione ISTAT a titolo di mantenimento di mediante Per_1 bonifico alle coordinate bancarie della Sig.ra Pt_1
Le spese straordinarie per verranno suddivise al 50% tra i coniugi. Per spese Per_1 straordinarie e loro refusione a favore del genitore che le sostiene, si intendono quelle descritte dalle Linee guida adottate dal Tribunale di Milano, che le parti dichiarano di conoscere e accettare.
- Le detrazioni fiscali per le spese sostenute a favore di saranno ripartite al 50% tra i Per_1 coniugi;
- L'assegno unico verrà percepito in via esclusiva dalla Signora quale genitore presso Pt_1 la quale il minore è collocato;
- Le parti danno atto di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a che pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento;
- Con la definizione degli accordi indicati, tutti finalizzati e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, con il corretto e puntuale adempimento del presente accordo, hanno regolato, a titolo transattivo, ogni e qualsiasi rapporto economico e patrimoniale tra loro intercorrente, e, pertanto, dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra in ragione del loro matrimonio, della loro separazione, di reciproci rapporti di debito-credito maturati fino alla data odierna e a qualsivoglia titolo, ragione o causa, avendo risolto e definito, con reciproca soddisfazione, ogni altra questione tra loro pendente fatto salvo il diritto al mantenimento di;
Per_1
- Le parti si danno reciproco assenso all'espatrio autorizzando il rilascio e/o il rinnovo dei documenti necessari;
- Le spese del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti.
2 - Le pattuizioni concordate fra le parti sono conformi a legge, concernono diritti disponibili e, per la parte concernente la prole minore, ne tutelano gli interessi, anche alla luce della recente L. 08.02.2006 n. 54, essendo previsto l'affidamento congiunto ed essendo garantita una frequentazione effettiva con ambedue i coniugi.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 21.01.2008 in Cardano al Campo (VA), con atto iscritto/trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cardano al Campo (atto n. 1, parte 2, serie A, anno 2008) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del __2.10.2025_________.
Il Presidente Relatore
Dott.GE
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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