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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/12/2025, n. 5939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5939 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.11819/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
) e (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), elettivamente domiciliate in Via Gabriele D'Annunzio 62 Catania, presso lo C.F._2 studio dell'Avv. GERACI GIUSEPPE, che le rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso;
RICORRENTI
CONTRO
(c.f. , elettivamente domiciliato in Biancavilla via F. Controparte_1 CodiceFiscale_3
Crispi n. 6, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Furnari che lo rappresenta e difende per procura in calce alla memoria di costituzione;
RESISTENTE
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 07/07/2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 29.7.2019, e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio chiedendo di “ordinare al Sig. nato il Controparte_1 Controparte_1
05/12/1956, C.F. residente in [...] di arretrare C.F._4
a distanza legale dal confine delle ricorrenti il muro di contenimento realizzato, secondo le direttive del nominando CTU;
disporre la costituzione di una servitù di passaggio pedonale e carrabile a carico del fondo resistente, che dalla via pubblica e con il successivo e conseguenziale attraversamento della stradella che insiste nel terreno del resistente, consenta di attraversare il predetto fondo e raggiungere il fondo di proprietà delle ricorrenti, secondo le direttive del nominando CTU”.
1 Con memoria difensiva depositata in data 07.02.2020, si è costituito , contestando le Controparte_1 domande e chiedendone il rigetto, nonchè di “2) per l'effetto, ritenere e dichiarare che il muretto di cinta realizzato dal resistente è conforme alle statuizioni di cui all'art. 878 c.c.; 3) ritenere e dichiarare che il fondo delle ricorrenti non è intercluso avendo accesso attraverso la particella 1477 del foglio 35 di proprietà dei loro genitori;
4) condannare, infine, i ricorrenti alle spese e compensi del presente giudizio, oltre spese generali, iva e cpa come per legge”.
Il precedente istruttore ha già statuito con ordinanza, dopo avere disposto il mutamento del rito, in ordine al rigetto dell'istanza di rimessione in termini avanzata dalla parte convenuta con conseguente mancata comparizione della parte alla medesima imputabile. In ordine all'eccezione di improcedibilità per mancata mediazione obbligatoria se ne rileva in ogni caso la tardività non risultando la stessa tempestivamente eccepita, né rilevata d'ufficio, entro la prima udienza.
Il precedente istruttore ha pertanto disposto CTU e la relazione è stata depositata in data 6.4.2022.
Subentrato questo giudice è stato disposto il richiamo del CTU e la relazione integrativa di CTU è stata depositata in data 17.3.2025.
All'udienza del 7 luglio 2025, la causa è stata posta in decisione con i termini ex art.190 c.p.c.
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 1051 C.C. “Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo.Il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l'accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito. Esso può essere stabilito anche mediante sottopassaggio, qualora ciò sia preferibile, avuto riguardo al vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente. Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui taluno, avendo un passaggio sul fondo altrui, abbia bisogno ai fini suddetti di ampliarlo per il transito dei veicoli anche a trazione meccanica. Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti”.
Nella fattispecie astratta occorre garantire il principio del c.d."minimo mezzo", nel senso che
“l'esercizio della servitù deve attuarsi, da un lato, in modo che ne risulti garantita la libera esplicazione per l'utilità e la comodità del fondo dominante e, dall'altro, in modo che la condizione del fondo servente sia aggravata nel minor grado possibile” (Cass. Civ., Sez. II, 15 aprile 2008, n. 10045;
Cass. civile, sez. II, ordinanza n. 29579 del 22 ottobre 2021).
La domanda attorea di costituzione coattiva di servitù di passaggio pedonale e carrabile a vantaggio del proprio fondo sito in Comune di Biancavilla Contrada “Comuni” in catasto al foglio 35, part. 1476, ed
2 a carico del confinante fondo resistente sito in Comune di Biancavilla in catasto al foglio 35, part. 2892
è fondata, per le ragioni che si vanno ad esporre.
Di contro, non appare fondata la domanda di arretramento a distanza legale dal confine del muro di contenimento realizzato da . Controparte_1
Nella relazione depositata il 6.4.22, il CTU, dopo aver descritto lo stato dei luoghi e dopo aver effettuato le opportune indagini in loco, ha rappresentato che: “Il muro in questione, realizzato con conci di pietra lavica all'interno della proprietà del resistente, presenta le facce emergenti dal suolo - per un'altezza di circa 95/100 cm – non è connesso ad altre costruzioni ed appare destinato alla demarcazione di una linea di confine. Lo scrivente CTU, precisa che, il muro in pietra lavica, seppur, collocandosi tra due diverse quote di terreno naturale, non funge da contenimento per la modesta differenza della quota superiore. Lo scrivente CTU, ritiene che il muro realizzato all'interno della proprietà del resistente e prospiciente la proprietà delle ricorrenti, può essere qualificato di cinta, in quanto: - è destinato a recinzione;
- ha un'altezza non superiore a tre metri;
- non funge da contenimento di terrapieno;
- emerge dal suolo;
- ha entrambe le facce isolate dalle altre costruzioni;
e, dunque, in considerazione di quanto rilevato, non può considerarsi ai fini del computo delle distanze nelle costruzioni, ai sensi dell'art. 878 c.c. Il muro in questione, realizzato all'interno della proprietà
, non può essere considerata una costruzione ai fini dell'osservanza delle distanze legali, in CP_1 quanto, nel caso specifico, assolve solo la funzione di una demarcazione di perimetrazione all'interno del fondo” (pag. 18 della relazione di C.T.U.).
Nella relazione integrativa aggiunge “Il muro di cinta, che si colloca sulla proprietà del resistente, non viola la distanza minima legale dal confine con la proprietà dei ricorrenti, di cui all'art. 878 c.c.: la distanza tra il suddetto muro di cinta e il confine della particella di proprietà delle ricorrenti, è pari a circa 3 metri (essendo un muretto realizzato con conci di pietra lavica presenta delle sezioni trasversali che si discostano, l'una dall'altra, di pochi centimetri).
Il C.T.U. ha poi accertato che il fondo attoreo : “non risultava accessibile dalla pubblica via;
si colloca in un contesto dotato di opere di urbanizzazione pari agli standard urbanistici minimi prescritti (cioè da opere e servizi realizzati per soddisfare i necessari bisogni della collettività quali strade, spazi di sosta, reti dell'acqua e dell'energia elettrica, etc); - risulta essere confinato, lungo tutti i suoi lati perimetrali, da altre proprietà; e, per quanto rilevato, trattasi di lotto intercluso” (vedi pag.19 della relazione di C.T.U).
Ha in particolare accertato che “il terreno di proprietà del resistente risulta essere l'unico in grado di consentire l'accesso pedonale e carrabile al terreno delle ricorrenti”.
3 Come emerge dalla descrizione dei luoghi e delle particelle contenute nella CTU, le confinanti particelle indicate dal resistente come fondi alternativi che garantirebbero il passaggio sono state oggetto di specifico vaglio da parte del CTU al fine della individuabilità di percorsi alternativi, ma anch'esse hanno accesso alla pubblica via sempre attraverso il passaggio sul fondo del resistente con conseguente infondatezza delle difese dal medesimo formulate sul punto, tenuto conto che l'area che ne risulterebbe asservita è già parzialmente adibita a stradella.
Il CTU ha infine puntualmente motivato e risposto alle osservazioni della parte resistente specificando, con ampia e puntuale motivazione, in quanto tale condivisibile, argomentata su ragioni di tipo tecnico all'esito degli accertamenti eseguiti in base allo stato dei luoghi che “la Via Sant'Ambrogio, come già indicato nella CTU definitiva già depositata, altro non è che il prolungamento della via M. SS.
Addolorata. 2) Quanto determinato dallo scrivente CTU, in merito al percorso di collegamento tra la pubblica via ed il fondo intercluso:a) rispetta la conformazione (già esistente) dei luoghi;
b) rispetta quando indicato negli atti di proprietà (i cui contenuti sono già stati ampiamente analizzati nella CTU già depositata); c) rispetta i criteri della maggiore brevità dell'accesso alla proprietà di parte attrice;
d) rispetta il minor aggravio del fondo da asservire, contemperando “nel massimo grado possibile, la maggiore comodità per il fondo intercluso con il minor disagio per quello servente”; e) rispetta le dimensioni di un ingombro minimo per accedere al lotto intercluso, necessario per una vettura o un mezzo meccanico (sia in termini di lunghezza e larghezza) anche in considerazione di una minima area di manovra necessaria e senza che il mezzo occluda l'ingresso al lotto (…anche in termini di sicurezza
e/o di soccorso!)”. In particolare, le ultime due argomentazioni del CTU (ragioni di agevole manovra e ragioni di sicurezza) comportano l'inaccoglibilità delle deduzioni difensive avversarie volte a “ridurre”
l'area terminale assoggettata al diritto di servitù.
Nella relazione integrativa depositata in data 17.3.2025, ha indicato il tracciato effettivo dell'area di fondo da asservire al diritto di passaggio (vedi Tavola. 01 e Tavola 2 pagg.8-9), chiarendo che “l'unico intervento necessario, al fine di consentire la costituzione della servitù di passaggio, è quello di rimuovere un muro in pietra lavica, che si colloca perpendicolarmente rispetto al profilo nord-est delle proprietà limitrofe alla particella del resistente;
in questo modo si costituirà un passaggio agevole di circa 3,00 m., già segnato dallo stato di fatto naturale e dal muretto in conci di pietra lavica” (vedi pag.7 relaz. integr.).
Le opere da eseguire per consentire l'esercizio della servitù non possono essere poste a carico del proprietario del fondo servente vigendo in materia il principio secondo cui eventuali spese per l'esercizio della servitù sono sempre a carico del proprietario del fondo dominante.
4 Infine, non risulta avanzata nel termine delle preclusioni processuali la domanda di riconoscimento dell'indennità da parte del convenuto, salvo il diritto di avanzare eventuale domanda in altra sede.
Come chiarito dalla Suprema Corte, “Il riconoscimento dell'indennità per la costituzione di servitù coattiva di passaggio deve formare oggetto di specifica domanda da parte del titolare del fondo servente, che può essere comunque proposta anche in separato giudizio” (Cass.civ., Sez. II, sentenza n.
14922 del 21 giugno 2010).
Ancora, “Il riconoscimento dell'indennità per la costituzione di servitù coattiva di passaggio deve essere oggetto di specifica domanda” (Cass.civ., Sez. II, sentenza n. 5680 del 22 marzo 2004).
Alla luce di tutto quanto accertato, va rigettata la prima domanda attorea e accolta la domanda di costituzione coattiva del diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile a carico del fondo del resistente.
Stante la soccombenza parziale, va disposta la compensazione delle spese di lite nella misura della metà, con condanna al pagamento della restante metà delle spese di lite liquidata, in favore delle ricorrenti, come da parametri medi, di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, e succ. modif., dello scaglione di valore determinato ex art.15 c.p.c. per tutte le fasi. Pone le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, a carico delle parti in solido, stante la ritenuta parziale soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: rigetta la domanda di arretramento del muro avanzata dalla parte attrice;
accoglie la domanda di costituzione coattiva della servitù di passaggio pedonale e carrabile a vantaggio del fondo della parte ricorrente sito nel Comune di Biancavilla in catasto al foglio 35, part. 1476, ed a carico del confinante fondo resistente sito nel Comune di Biancavilla Contrada “Comuni” in catasto al foglio 35, particella 2892, come meglio indicato nella relazione integrativa del CTU depositata in data
17.3.2025 pagine 8 e 9; compensa per metà le spese di lite e condanna al pagamento della restante metà delle Controparte_1 spese di lite, in favore di ed , liquidata in €331,00, oltre spese vive, spese Parte_1 Parte_2 generali al 15%, IVA e CPA se dovute per legge;
pone le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, a carico delle parti in solido.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 05/12/2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
) e (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), elettivamente domiciliate in Via Gabriele D'Annunzio 62 Catania, presso lo C.F._2 studio dell'Avv. GERACI GIUSEPPE, che le rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso;
RICORRENTI
CONTRO
(c.f. , elettivamente domiciliato in Biancavilla via F. Controparte_1 CodiceFiscale_3
Crispi n. 6, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Furnari che lo rappresenta e difende per procura in calce alla memoria di costituzione;
RESISTENTE
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 07/07/2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 29.7.2019, e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio chiedendo di “ordinare al Sig. nato il Controparte_1 Controparte_1
05/12/1956, C.F. residente in [...] di arretrare C.F._4
a distanza legale dal confine delle ricorrenti il muro di contenimento realizzato, secondo le direttive del nominando CTU;
disporre la costituzione di una servitù di passaggio pedonale e carrabile a carico del fondo resistente, che dalla via pubblica e con il successivo e conseguenziale attraversamento della stradella che insiste nel terreno del resistente, consenta di attraversare il predetto fondo e raggiungere il fondo di proprietà delle ricorrenti, secondo le direttive del nominando CTU”.
1 Con memoria difensiva depositata in data 07.02.2020, si è costituito , contestando le Controparte_1 domande e chiedendone il rigetto, nonchè di “2) per l'effetto, ritenere e dichiarare che il muretto di cinta realizzato dal resistente è conforme alle statuizioni di cui all'art. 878 c.c.; 3) ritenere e dichiarare che il fondo delle ricorrenti non è intercluso avendo accesso attraverso la particella 1477 del foglio 35 di proprietà dei loro genitori;
4) condannare, infine, i ricorrenti alle spese e compensi del presente giudizio, oltre spese generali, iva e cpa come per legge”.
Il precedente istruttore ha già statuito con ordinanza, dopo avere disposto il mutamento del rito, in ordine al rigetto dell'istanza di rimessione in termini avanzata dalla parte convenuta con conseguente mancata comparizione della parte alla medesima imputabile. In ordine all'eccezione di improcedibilità per mancata mediazione obbligatoria se ne rileva in ogni caso la tardività non risultando la stessa tempestivamente eccepita, né rilevata d'ufficio, entro la prima udienza.
Il precedente istruttore ha pertanto disposto CTU e la relazione è stata depositata in data 6.4.2022.
Subentrato questo giudice è stato disposto il richiamo del CTU e la relazione integrativa di CTU è stata depositata in data 17.3.2025.
All'udienza del 7 luglio 2025, la causa è stata posta in decisione con i termini ex art.190 c.p.c.
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 1051 C.C. “Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo.Il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l'accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito. Esso può essere stabilito anche mediante sottopassaggio, qualora ciò sia preferibile, avuto riguardo al vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente. Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui taluno, avendo un passaggio sul fondo altrui, abbia bisogno ai fini suddetti di ampliarlo per il transito dei veicoli anche a trazione meccanica. Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti”.
Nella fattispecie astratta occorre garantire il principio del c.d."minimo mezzo", nel senso che
“l'esercizio della servitù deve attuarsi, da un lato, in modo che ne risulti garantita la libera esplicazione per l'utilità e la comodità del fondo dominante e, dall'altro, in modo che la condizione del fondo servente sia aggravata nel minor grado possibile” (Cass. Civ., Sez. II, 15 aprile 2008, n. 10045;
Cass. civile, sez. II, ordinanza n. 29579 del 22 ottobre 2021).
La domanda attorea di costituzione coattiva di servitù di passaggio pedonale e carrabile a vantaggio del proprio fondo sito in Comune di Biancavilla Contrada “Comuni” in catasto al foglio 35, part. 1476, ed
2 a carico del confinante fondo resistente sito in Comune di Biancavilla in catasto al foglio 35, part. 2892
è fondata, per le ragioni che si vanno ad esporre.
Di contro, non appare fondata la domanda di arretramento a distanza legale dal confine del muro di contenimento realizzato da . Controparte_1
Nella relazione depositata il 6.4.22, il CTU, dopo aver descritto lo stato dei luoghi e dopo aver effettuato le opportune indagini in loco, ha rappresentato che: “Il muro in questione, realizzato con conci di pietra lavica all'interno della proprietà del resistente, presenta le facce emergenti dal suolo - per un'altezza di circa 95/100 cm – non è connesso ad altre costruzioni ed appare destinato alla demarcazione di una linea di confine. Lo scrivente CTU, precisa che, il muro in pietra lavica, seppur, collocandosi tra due diverse quote di terreno naturale, non funge da contenimento per la modesta differenza della quota superiore. Lo scrivente CTU, ritiene che il muro realizzato all'interno della proprietà del resistente e prospiciente la proprietà delle ricorrenti, può essere qualificato di cinta, in quanto: - è destinato a recinzione;
- ha un'altezza non superiore a tre metri;
- non funge da contenimento di terrapieno;
- emerge dal suolo;
- ha entrambe le facce isolate dalle altre costruzioni;
e, dunque, in considerazione di quanto rilevato, non può considerarsi ai fini del computo delle distanze nelle costruzioni, ai sensi dell'art. 878 c.c. Il muro in questione, realizzato all'interno della proprietà
, non può essere considerata una costruzione ai fini dell'osservanza delle distanze legali, in CP_1 quanto, nel caso specifico, assolve solo la funzione di una demarcazione di perimetrazione all'interno del fondo” (pag. 18 della relazione di C.T.U.).
Nella relazione integrativa aggiunge “Il muro di cinta, che si colloca sulla proprietà del resistente, non viola la distanza minima legale dal confine con la proprietà dei ricorrenti, di cui all'art. 878 c.c.: la distanza tra il suddetto muro di cinta e il confine della particella di proprietà delle ricorrenti, è pari a circa 3 metri (essendo un muretto realizzato con conci di pietra lavica presenta delle sezioni trasversali che si discostano, l'una dall'altra, di pochi centimetri).
Il C.T.U. ha poi accertato che il fondo attoreo : “non risultava accessibile dalla pubblica via;
si colloca in un contesto dotato di opere di urbanizzazione pari agli standard urbanistici minimi prescritti (cioè da opere e servizi realizzati per soddisfare i necessari bisogni della collettività quali strade, spazi di sosta, reti dell'acqua e dell'energia elettrica, etc); - risulta essere confinato, lungo tutti i suoi lati perimetrali, da altre proprietà; e, per quanto rilevato, trattasi di lotto intercluso” (vedi pag.19 della relazione di C.T.U).
Ha in particolare accertato che “il terreno di proprietà del resistente risulta essere l'unico in grado di consentire l'accesso pedonale e carrabile al terreno delle ricorrenti”.
3 Come emerge dalla descrizione dei luoghi e delle particelle contenute nella CTU, le confinanti particelle indicate dal resistente come fondi alternativi che garantirebbero il passaggio sono state oggetto di specifico vaglio da parte del CTU al fine della individuabilità di percorsi alternativi, ma anch'esse hanno accesso alla pubblica via sempre attraverso il passaggio sul fondo del resistente con conseguente infondatezza delle difese dal medesimo formulate sul punto, tenuto conto che l'area che ne risulterebbe asservita è già parzialmente adibita a stradella.
Il CTU ha infine puntualmente motivato e risposto alle osservazioni della parte resistente specificando, con ampia e puntuale motivazione, in quanto tale condivisibile, argomentata su ragioni di tipo tecnico all'esito degli accertamenti eseguiti in base allo stato dei luoghi che “la Via Sant'Ambrogio, come già indicato nella CTU definitiva già depositata, altro non è che il prolungamento della via M. SS.
Addolorata. 2) Quanto determinato dallo scrivente CTU, in merito al percorso di collegamento tra la pubblica via ed il fondo intercluso:a) rispetta la conformazione (già esistente) dei luoghi;
b) rispetta quando indicato negli atti di proprietà (i cui contenuti sono già stati ampiamente analizzati nella CTU già depositata); c) rispetta i criteri della maggiore brevità dell'accesso alla proprietà di parte attrice;
d) rispetta il minor aggravio del fondo da asservire, contemperando “nel massimo grado possibile, la maggiore comodità per il fondo intercluso con il minor disagio per quello servente”; e) rispetta le dimensioni di un ingombro minimo per accedere al lotto intercluso, necessario per una vettura o un mezzo meccanico (sia in termini di lunghezza e larghezza) anche in considerazione di una minima area di manovra necessaria e senza che il mezzo occluda l'ingresso al lotto (…anche in termini di sicurezza
e/o di soccorso!)”. In particolare, le ultime due argomentazioni del CTU (ragioni di agevole manovra e ragioni di sicurezza) comportano l'inaccoglibilità delle deduzioni difensive avversarie volte a “ridurre”
l'area terminale assoggettata al diritto di servitù.
Nella relazione integrativa depositata in data 17.3.2025, ha indicato il tracciato effettivo dell'area di fondo da asservire al diritto di passaggio (vedi Tavola. 01 e Tavola 2 pagg.8-9), chiarendo che “l'unico intervento necessario, al fine di consentire la costituzione della servitù di passaggio, è quello di rimuovere un muro in pietra lavica, che si colloca perpendicolarmente rispetto al profilo nord-est delle proprietà limitrofe alla particella del resistente;
in questo modo si costituirà un passaggio agevole di circa 3,00 m., già segnato dallo stato di fatto naturale e dal muretto in conci di pietra lavica” (vedi pag.7 relaz. integr.).
Le opere da eseguire per consentire l'esercizio della servitù non possono essere poste a carico del proprietario del fondo servente vigendo in materia il principio secondo cui eventuali spese per l'esercizio della servitù sono sempre a carico del proprietario del fondo dominante.
4 Infine, non risulta avanzata nel termine delle preclusioni processuali la domanda di riconoscimento dell'indennità da parte del convenuto, salvo il diritto di avanzare eventuale domanda in altra sede.
Come chiarito dalla Suprema Corte, “Il riconoscimento dell'indennità per la costituzione di servitù coattiva di passaggio deve formare oggetto di specifica domanda da parte del titolare del fondo servente, che può essere comunque proposta anche in separato giudizio” (Cass.civ., Sez. II, sentenza n.
14922 del 21 giugno 2010).
Ancora, “Il riconoscimento dell'indennità per la costituzione di servitù coattiva di passaggio deve essere oggetto di specifica domanda” (Cass.civ., Sez. II, sentenza n. 5680 del 22 marzo 2004).
Alla luce di tutto quanto accertato, va rigettata la prima domanda attorea e accolta la domanda di costituzione coattiva del diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile a carico del fondo del resistente.
Stante la soccombenza parziale, va disposta la compensazione delle spese di lite nella misura della metà, con condanna al pagamento della restante metà delle spese di lite liquidata, in favore delle ricorrenti, come da parametri medi, di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, e succ. modif., dello scaglione di valore determinato ex art.15 c.p.c. per tutte le fasi. Pone le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, a carico delle parti in solido, stante la ritenuta parziale soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: rigetta la domanda di arretramento del muro avanzata dalla parte attrice;
accoglie la domanda di costituzione coattiva della servitù di passaggio pedonale e carrabile a vantaggio del fondo della parte ricorrente sito nel Comune di Biancavilla in catasto al foglio 35, part. 1476, ed a carico del confinante fondo resistente sito nel Comune di Biancavilla Contrada “Comuni” in catasto al foglio 35, particella 2892, come meglio indicato nella relazione integrativa del CTU depositata in data
17.3.2025 pagine 8 e 9; compensa per metà le spese di lite e condanna al pagamento della restante metà delle Controparte_1 spese di lite, in favore di ed , liquidata in €331,00, oltre spese vive, spese Parte_1 Parte_2 generali al 15%, IVA e CPA se dovute per legge;
pone le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, a carico delle parti in solido.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 05/12/2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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