Sentenza 29 ottobre 1974
Massime • 1
Il problema della comunicabilita agli altri condebitori solidali degli effetti del giudicato intervenuto nei confronti di alcuni soltanto di essi si pone, per quanto attiene alle obbligazioni tributarie solidali, negli stessi termini in cui si presenta rispetto alle obbligazioni solidali fondate su rapporti giuridici privatistici e trova la sua principale base normativa nel secondo comma dell'art 1306 cod civ. pertanto, anche in materia fiscale, il principio accolto da questa norma, secondo cui la sentenza pronunziata fra il creditore ed uno dei condebitori e opponibile al creditore da parte degli altri debitori, ove sia favorevole e non fondata su ragioni personali al condebitore nei cui riguardi e stata emessa, opera nella sola ipotesi in cui i debitori che invocano tale sentenza siano rimasti estranei al giudizio. Per contro, i condebitori che abbiano partecipato al processo sono soggetti alle preclusioni del giudicato formatosi nei loro confronti, in quanto la mancata impugnazione, da parte di uno dei debitori determina, rispetto al medesimo, il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ancorche questa, impugnata dagli altri condebitori, venga, poi, riformata. ( V 1190'65).*
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 06/06/1990 n. 350388 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 6 giugno 1990
La Suprema Corte di Cassazione a SS.UU., con sentenza n. 734 del 07.02.90, ha affermato il principio secondo il quale gli atti di assegnazione dei terreni da parte dell\'ERSA, pur assoggettabili alle ordinarie imposte di registro, non possono essere sottoposti al giudizio di congruita\' del valore dichiarato (prezzo di assegnazione) in quanto tali atti hanno per oggetto beni esclusi dal libero mercato degli immobili. In conseguenza di tale giudicato e sentita anche l\'Avvocatura Generale dello Stato, codesto Ispettorato ritenendo inutile sottoporre a verifica i valori dichiarati negli atti sopra indicati ha impartito all\'Ufficio del Registro, nel caso specifico di Avezzano, le …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/10/1974, n. 3260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3260 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 1974 |
Testo completo
Il problema della comunicabilita agli altri condebitori solidali degli effetti del giudicato intervenuto nei confronti di alcuni soltanto di essi si pone, per quanto attiene alle obbligazioni tributarie solidali, negli stessi termini in cui si presenta rispetto alle obbligazioni solidali fondate su rapporti giuridici privatistici e trova la sua principale base normativa nel secondo comma dell'art 1306 cod civ. pertanto, anche in materia fiscale, il principio accolto da questa norma, secondo cui la sentenza pronunziata fra il creditore ed uno dei condebitori e opponibile al creditore da parte degli altri debitori, ove sia favorevole e non fondata su ragioni personali al condebitore nei cui riguardi e stata emessa, opera nella sola ipotesi in cui i debitori che invocano tale sentenza siano rimasti estranei al giudizio. Per contro, i condebitori che abbiano partecipato al processo sono soggetti alle preclusioni del giudicato formatosi nei loro confronti, in quanto la mancata impugnazione, da parte di uno dei debitori determina, rispetto al medesimo, il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ancorche questa, impugnata dagli altri condebitori, venga, poi, riformata. ( V 1190'65).*