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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/09/2025, n. 4105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4105 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Seconda sezione civile, composta dai magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello -Presidente rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato -ConIGliere
dott.ssa Paola Martorana -ConIGliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 3152/2020 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza non definitiva del tribunale di Torre Annunziata n. 1986/2017 pubblicata il 4.7.2017 e la sentenza definitiva n. 2799/2019 del medesimo tribunale pubblicata il 18.12.2019, non notificata, vertente
TRA
(C.F. e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F. ) rappresentati e difesi dall'Avv. Filomena
[...] CodiceFiscale_2
Cimmino, C.F. ,presso il cui studio elettivamente domiciliano in CodiceFiscale_3 via Petraro, 55/b, Castellammare di Stabia - Na. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, c. 1,
c.p.a., il difensore indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata e il seguente recapito di fax dove intende ricevere le comunicazioni, PEC
telefax: 081/3941163, Email_1
Appellanti
E
(CF ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._4
Pompei (NA) al Viale Mazzini n 109 presso lo studio dell'avv. Pasqualina Dentino
( ), che la rappresenta e difende , che dichiara di voler ricevere le CodiceFiscale_5 comunicazioni di cancelleria al seguente numero di telefax 081/856.65.85 ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (Pec)
Email_2
Appellata
NONCHE'
, nato a [...] il [...] (c.f. CP_2 C.F._6
), ivi residente a[...];
[...]
- , nata a [...] il [...] (c.f. , CP_3 CodiceFiscale_7 residente in [...];
, nata a [...] [...] (c.f. ), CP_4 CodiceFiscale_8 residente in [...],
tutti nella qualità di eredi della IG..ra nata il [...] a [...] Persona_1
(NA), c.f. , deceduta in Gragnano (NA) addì 7/3/22, rappresentati CodiceFiscale_9
e difesi, in forza di procura conferita in calce alla comparsa di costituzione depositata il
22.1.2025, dall'Avv. Raffaele Troiano (c.f. ), presso il cui studio CodiceFiscale_10 elettivamente domiciliano in Boscoreale (NA) alla via Vittorio Emanuele n. 41, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni relative al processo al fax n. 081/8581907, ovvero all'indirizzo di p.e.c. Email_3
Appellati in riassunzione
E
– , nq di erede della IG.ra CP_5 Persona_1
Appellato in riassunzione- contumace
Oggetto: rivendica, domanda riconvenzionale di usucapione.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO DELLA DECISIONE
1. Primo grado.
1.1. Con atto di citazione notificato a il 18.3.2011 i coniugi Controparte_1 Pt_1
e deducevano:
[...] Parte_2
-di aver acquistato, con atto notarile del 17.5.2006, dalla IG.ra la piena Persona_1
proprietà di un fabbricato sito in Castellammare di Stabia alla via Ripuaria n. 13, composto da un locale deposito a piano terra, con annessa area cortilizia di mq 700, un appartamento al piano terra e altro appartamento al primo piano;
-che la convenuta occupava senza titolo il suddetto locale deposito (nella cui mera CP_1
detenzione era stata immessa a titolo transitorio e di pura cortesia da essi attori) nonché la cennata area cortilizia con il parcheggio continuativo di due autoveicoli.
Chiedevano, pertanto, accertarsi, in rivendica, la esclusiva proprietà di essi attori sul locale deposito e sull'area cortilizia indicata, con conseguente risarcimento del danno pari all'indennità di occupazione del deposito protrattasi dal 2006 e fino alla data di introduzione del giudizio.
1.2. Si costituiva che negava la proprietà degli attori e, in via Controparte_1
riconvenzionale, domandava l'accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione, in suo favore, del locale deposito, anche per accessione nel possesso della sua dante causa dalla quale aveva acquistato per atto notarile del 14.4.2006 un Controparte_6
fabbricato su due livelli, venendo immessa anche nel possesso del deposito in questione;
quanto all'area cortilizia, deduceva che la parte identificata al NCEU particella 712 era di sua esclusiva proprietà (per acquisto fattone dall' mentre era in comproprietà CP_6 con gli attori la parte ulteriore identificata con la particella n. 713.
1.3. Su istanza degli attori veniva chiamata in causa affinchè, in caso di Persona_1
accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta, venisse dichiarato risolto il contratto di compravendita in ragione del vizio essenziale del consenso.
1.4. Espletata CTU e prova testimoniale , con sentenza non definitiva n. 1986/2017 del
4.7.2017 il tribunale di Torre Annunziata accoglieva la domanda riconvenzionale di usucapione del locale deposito avanzata dalla convenuta, rigettava la domanda di rivendica di detto bene degli attori, respingeva la domanda di risarcimento danni e disponeva la prosecuzione del giudizio per verificare la situazione proprietaria dell'area cortilizia, precisando, in sentenza, che tale area non era stata oggetto di domanda di usucapione della convenuta e che vi era da risolvere una incertezza sulla identificazione catastale, posto che nell'atto di acquisto degli attori risultava acquistata dalla un'area cortilizia di mq Per_1
700 identificata al Catasto terreni alla p.lla 711 di are 4,00 mentre , a dire della convenuta, per detta area doveva operarsi una distinzione e cioè: la p.lla identifica al n. 71 del CT sarebbe stata di sua esclusiva proprietà mentre quella identificata al n. 713 sarebbe stata in comproprietà con gli attori.
1.5. Il giudizio, quindi, proseguiva per un supplemento di CTU giusta ordinanza del
4.7.2017 con cui veniva posto il seguente quesito: “ Previo esame degli atti di causa e, in particolare, delle risultanze degli atti notarili del 17.5.2006 e del 14.4.2006 chiarisca il
CTU la effettiva situazione proprietaria dell'area cortilizia di mq 700 citata nell'atto del
17.5.2006 , anche tenuto conto dei titoli di provenienza, anche in relazione al contenuto dell'atto del 14.4.2006 che discetta di un “cortile comune” di cui alla p.lla 714 sub 3”.
1.6. Svolta la CTU affidata a geometra , con sentenza definitiva n. Persona_2
2799 del 18.12.2019 il tribunale di Torre Annunziata rigettava le domande formulate dagli attori perché non provate;
rigettava ogni ulteriore domanda relativa alle videocamere perché non provata;
dichiarava l'inammissibilità della chiamata in causa della Per_1
condannava gli attori alle spese di causa sia in favore della convenuta che della terza chiamata, nella misura indicata in dispositivo, e poneva a loro carico le spese di CTU.
1.7. Nel motivare la decisione il tribunale, respinta l'eccezione di nullità della citazione ex art. 164 c.c e passando al merito, riteneva che sulla base della espletata CTU era emerso che: era comproprietaria per la quota di ¼ e gli attori per i restanti ¾ dell'attuale CP_1
p.lla 1272 già p.lla 713 di mq 82 catastali, in parte occupata dal deposito (abusivo) censito al foglio 1 p.lla 1272 sub 1 ( area evidenziata in verde nel grafico della ctu); gli attori erano esclusivi proprietari: della p.lla 1271 ex p.lla 708 di mq 83 in parte occupata dal deposito terraneo abusivo censito come p.lla 1271 sub 1 ( dichiarato usucapito da;
della CP_1
p.lla 715 di mq 120 ; della p.lla 711 di mq 400 ( in gran parte occupata da un capannone abusivo con copertura in lamiera), il tutto per una superficie di mq 603 ( in arancione nel grafico allegato alla ctu). Restava esclusa la p.lla 712 (area in giallo;
piccolo volume rurale con antistante spiazzetto), in quanto bene donato nel 1979 da alla figlia Controparte_7 e trascurato negli anni, che in difetto di ulteriori elementi, era da presumersi Parte_3
rimasto in capo a quest'ultima.
2. Secondo grado
2.1. Con atto di citazione in appello notificato in data 17.9.2020 i coniugi
[...]
hanno proposto appello avverso la sentenza definitiva n. 2799/2019 del tribunale Parte_4
di Torre Annunziata in uno alla sentenza parziale n. 1986/2017 del 4.7.2017 (avverso cui avevano fatto riserva di appello all'udienza del 18.1.2018) chiedendo, in riforma delle stesse: il rigetto della domanda di usucapione della e, pertanto, l'accertamento CP_1
della piena proprietà di essi istanti;
la condanna della , anche ai sensi dell'art. 2043 CP_1
c.c., al risarcimento dei danni da liquidarsi in euro 20.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giudizio;
la dichiarazione di nullità o annullabilità del contratto di vendita del 17.5.2006 e della successiva integrazione del 3.12.2010, per esistenza di un vizio ab origine, essenziale e determinante per il consenso degli appellanti in merito all'acquisto in oggetto;
la condanna della terza chiamata , in forza della garanzia per evizione, al pagamento in Persona_1
favore di essi appellanti del risarcimento dei danni subiti e subendi;
il tutto oltre interessi, frutti ed accessori maturati dopo la sentenza impugnata;
in caso di rigetto dell'appello, dichiararsi in ogni caso compensate le spese del giudizio di primo grado;
vinte le spese del grado;
disporsi, in via istruttoria, CTU in riferimento al locale uso deposito.
2.2. Ha resistito al gravame instando per il rigetto dello stesso per Controparte_1
totale infondatezza.
2.3. Si è costituita anche per chiedere la conferma della decisione del Persona_1
tribunale oplontino circa l'inammissibilità della sua chiamata in causa e, nel merito, ha insistito nel rigetto della domanda proposta nei suoi confronti, con condanna degli appellanti alle spese del grado.
2.4. E' stato acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
2.5. La causa, riservata in decisione con ordinanza del 18.10.23, è stata dichiarata interrotta con ordinanza del 22.05.2024, a seguito del decesso di Controparte_8 dichiarato dal suo difensore nella memoria di replica.
2.6. Il giudizio è stato, poi, tempestivamente riassunto ad istanza degli appellanti nei confronti della IG.ra e degli eredi della IGnora . Controparte_1 Persona_1
2.7. In data 22.01.2025 si sono costituiti e CP_2 CP_3 CP_4
quali eredi della riportandosi a tutto quanto dedotto e prodotto dalla propria Per_1 dante causa chiedendo così provvedere: “1. rigettare l'appello e, comunque, ogni e qualsiasi domanda proposta dai chiamanti coniugi e Parte_1 Parte_2
nei confronti della propria dante causa IG.ra , perché
[...] Persona_1
infondata in fatto e diritto;
2. condannare i chiamanti/APPELLANTI al pagamento delle spese diritti ed onorari di causa, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
2.8. Si è costituita in riassunzione anche riproducendo le medesime Controparte_1
argomentazioni difensive rappresentate già nella propria precedente comparsa di costituzione in appello.
2.9. E' invece, rimasto contumace, l'altro erede di il IG. Controparte_8 [...]
, pur avendo ricevuto regolare notifica del ricorso in riassunzione. CP_5
2.10. Indi, in esito all'udienza del 21.01.25, celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc, la causa è stata riservata in decisione con ordinanza depositata il 23.1.2025, con cui sono stati assegnati i termini ex art. 190 cpc (60+20).
RAGIONI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Per una migliore comprensione del thema decidendum è utile precisare che l'azione di rivendica dei coniugi ha ad oggetto un locale deposito con annessa area Parte_5 Parte_2
cortilizia di mq 700 che essi hanno individuato con i seguenti identificativi catastali: il locale deposito foglio 1 p.lle 1271 sub 1 e 1272 sub 1 e l'area cortilizia foglio 1 p.lle 711 e
715.
La domanda riconvenzionale di acquisto della proprietà per usucapione della convenuta
[...] afferisce al solo locale deposito, mentre per l'area cortilizia, che essa assume CP_1
individuata dalle particelle 712 e 713 del foglio 1, deduce la proprietà esclusiva della prima e la comproprietà con gli attori della seconda in forza dei titoli di provenienza. Ciò chiarito, va in ordine logico-giuridico esaminato prioritariamente il mezzo che investe la sentenza non definitiva n. 1986/2017 con cui il tribunale oplontino ha accolto la domanda riconvenzionale di usucapione ventennale proposta da in relazione al Controparte_1
locale deposito sito al piano terra in via Ripuaria n. 13 di Castellammare di Stabia, identificato al NCEU foglio 1 p.lla 1271 sub 1 e p.lla 1272 sub 1, trattandosi di questione pregiudicante la disamina della domanda di rivendica avente ad oggetto il medesimo immobile, rigettata con la ridetta decisione parziale e riproposta in questa sede.
Sostengono gli appellanti che avrebbe errato il tribunale nel ritenere provata la domanda di usucapione avanzata in via riconvenzionale dalla sulla base delle sole dichiarazioni CP_1 testimoniali, peraltro contrastanti e discordanti con la documentazione versata in atti, senza disporre una CTU per accertare l'effettiva situazione proprietaria non solo dell'area cortilizia ma anche del locale deposito de quo, e avrebbe, altresì erroneamente valutato gli esiti della prova orale.
In proposito, passano ad esaminare nel motivo di gravame le dichiarazioni rese dai testi escussi di parte convenuta, IGg.re e CP_9 Controparte_10 [...]
(rispettivamente cognata, amica e dante causa della per evidenziarne CP_6 CP_1 le incongruenze e l'inattendibilità, per poi soffermarsi sul contenuto della deposizione del proprio teste IG. , onde metterne in luce la maggiore attendibilità. Testimone_1
Assumono, quindi, che dalla prova testi non emergerebbe l'utilizzo esclusivo del locale deposito da parte della IG.ra al fine dell'usucapione in favore Controparte_6 della convenuta né che il bene esistesse già dall'anno 1980 e che, invece, sarebbe stato ampiamente provato che il locale deposito de quo era stato edificato a partire dagli anni
1989/90 sul suolo di proprietà della e dei danti causa. Per_1
Le censure sono meritevoli di accoglimento nei termini che seguono.
Ritiene la Corte, in disaccordo con il primo giudice, che gli esiti della prova orale non diano sufficiente e rassicurante dimostrazione del possesso ultraventennale esercitato sul deposito di causa da parte di , dante causa della nel quale, secondo Controparte_6 CP_1 il primo giudice, quest'ultima sarebbe subentrata al momento della compravendita del
14.4.2006 in forza della c.d. accessione nel possesso ex art. 1146 comma 2 c.c. In disparte la dubbia ricorrenza dei presupposti per l'applicabilità del ridetto istituto dell'accessione, che presuppone, per il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e l'unione del successivo possesso a quello del proprio del dante causa, il trasferimento giustificato da un titolo astrattamente idoneo al passaggio della proprietà od altro diritto reale sul bene (cfr. Cass. Sentenza n. 8579 del 27/03/2023)- situazione non ricorrente nella specie, posto che lo stesso tribunale ha dato atto che l'atto di acquisto della convenuta del 14.4.2006 non contemplava il trasferimento della proprietà del CP_1
deposito di causa ma solo l'immissione nel possesso dello stesso da parte della dante causa in favore della ( la quale acquistava la proprietà di un Controparte_6 CP_1 vicino fabbricato realizzato su due livelli)- ciò che soprattutto non è condivisibile è la pregnanza che il tribunale ha assegnato alla testimonianza di che Controparte_6
è la dante causa della per ritenere provata la sussistenza di un possesso prolungato CP_1
ed ininterrotto da parte della medesima testimone sul locale di causa che, poi, avrebbe essa stessa trasferito con l'atto del 14.4.2006 alla come riferito all'udienza del CP_1
21.1.2013. Si tratta, all'evidenza, di dichiarazioni che, in quanto provengono da un soggetto non del tutto disinteressato all'esito del giudizio- avendo il predetto teste personale interesse a confermare quanto dichiarato nell'atto pubblico di vendita del 14.4.2006 per non incorrere in responsabilità contrattuale- sono da valutare con estremo rigore e considerate solo se sorrette da altre emergenze processuali. Senonchè così non è, dal momento che le altre due testimoni, IGg.re e , diversamente da quanto opinato dal tribunale, non hanno CP_2 CP_10 affatto reso dichiarazioni confortanti la testimonianza della essendosi limitate a CP_6 riferire- per come riportato in sentenza dal medesimo tribunale- di aver assistito alle affermazioni della secondo cui “l'uso del deposito era suo esclusivo e vi aveva CP_6 accesso solo lei”. Trattasi, come è evidente, di testimonianze de relato e non di circostanze a diretta conoscenza delle testimoni IGg.re e circa il possesso ultraventennale CP_2 CP_10 esercitato dall' sul deposito de quo. CP_6
Sicché, la prova del possesso ultraventennale ai fini dell'acquisto della proprietà del bene de quo per usucapione rimane affidata alla sola testimonianza della stessa IG.ra CP_6 che non è attendibile sia per quanto detto sopra sia per mancanza di riscontro probatorio.
In dissenso, pertanto, dalla valutazione del materiale probatorio come operata nella gravata sentenza, ritiene questa Corte che la domanda riconvenzionale di usucapione del deposito di causa avanzata dalla vada respinta per difetto di prova circa il possesso CP_1
ultraventennale esercitato sul bene dalla dante causa e poi dalla Controparte_6
CP_1
Può, a questo punto, passarsi ad esaminare la domanda di rivendica del deposito in questione che gli appellanti hanno riproposto con l'appello avverso la sentenza non definitiva che ne ha pronunciato il rigetto.
Sul punto i deducenti sostengono che il primo giudice avrebbe errato nel non disporre una
CTU per una corretta ricostruzione dominicale del locale uso deposito, che hanno chiesto svolgersi in appello.
La censura è infondata.
Si osserva, in primo luogo, che diversamente da quanto lamentato dai deducenti, agli atti del primo grado vi è relazione di CTU redatta dal primo ausiliario nominato dal tribunale, arch.
avente ad oggetto anche “ la storia dominicale del locale deposito...”, che Persona_3 contiene la descrizione dei passaggi proprietari dei beni in contesa, e i cui esiti gli appellanti hanno del tutto pretermesso di riportare e/o contestare nel motivo di gravame, richiedendo una nuova CTU sul punto, senza giustificare la necessità di un rinnovo peritale.
L'istanza di nomina di un CTU in riferimento al locale deposito fondata sull'erronea circostanza che non fosse stata mai espletata va pertanto disattesa.
In ogni caso, l'integrazione istruttoria richiesta si palesa superflua perché inidonea di per sé
a fornire prova dell'azione di rivendica.
In materia di azione di rivendica, giova sinteticamente riportare i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità sull'onere della prova nell'azione di rivendicazione e sulla relazione con la eccezione/domanda riconvenzionale di usucapione del convenuto, utili a dare risposta ai motivi di gravame.
Con indirizzo assolutamente costante (che si trova riportato in Cass. Sentenza n. 28865 del
19/10/2021) si è statuito che:
- nella rivendicazione l'attore deve fornire la prova «rigorosa» della proprietà, dimostrando un titolo di acquisto originario o, nel caso di titolo derivativo, risalendo fino al dante causa che abbia acquistato a titolo originario: infatti, l'acquisto a titolo derivativo (il contratto o la successione ereditaria) indica solo che c'è stato un atto di trasmissione del diritto di cui era titolare il dante causa. Poiché nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habei, il rivendicante che esibisca un titolo derivativo non dimostra di essere effettivamente proprietario, ma solo di avere ricevuto la legittimazione a possedere che era vantata dal suo predecessore. Ecco dunque che interviene l'insegnamento per cui l'attore deve risalire a un acquisto a titolo originario ovvero dimostrare di avere posseduto
(direttamente o sommando il proprio possesso a quello dei suoi predecessori per effetto dell'accessione o successione del possesso ex art. 1146 c.c.) per il tempo necessario al compimento dell'usucapione.
- il convenuto in rivendicazione non è a sua volta tenuto a fornire alcuna prova e può trincerarsi dietro il possideo quia possideo, e, se adduce qualche prova o qualche suo diritto sulla cosa, ciò non deve mai tornare a suo pregiudizio, non implicando, di per se, rinuncia alla posizione vantaggiosa derivantegli dal possesso e non esonerando l'attore dalla prova a suo carico;
- la domanda e/o l'eccezione di usucapione, anche se non risulti fondata, non può avere, da sola, la conseguenza che ne risulti provato, per converso, che il rivendicante abbia usucapito il suo diritto o l'abbia comunque acquistato: infatti, essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione non suppone alcun riconoscimento a favore della controparte, a meno che il convenuto, avendo riconosciuta l'originaria appartenenza del bene ad uno dei danti causa del bene medesimo, deduca e invochi l'usucapione come avvenuta solo successivamente a favore proprio o di un proprio dante causa. In tali ipotesi, l'onere probatorio del rivendicante è attenuato in quanto può ritenersi assolto, in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione del convenuto, con la dimostrazione della validità del proprio titolo di acquisto e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possedere e che quell'appartenenza non è stata interrotta da un possesso idoneo ad usucapire da parte del convenuto.
Facendo applicazione di tali formanti giurisprudenziali al caso all'esame circa l'assolvimento della probatio diabolica da parte degli appellanti/originari attori, si osserva che detto onere non è attenuato dal rigetto della domanda di usucapione avanzata dalla convenuta/appellata in quanto non è dedotto né dimostrato, nel caso all'esame, che CP_1 vi sia identità dei rispettivi danti causa delle parti in contesa.
Sicché, gli attori/appellanti avrebbero dovuto fornire la prova rigorosa del loro diritto di proprietà mediante la produzione dei titoli di provenienza dei propri danti causa fino a risalire ad un acquisto a titolo originario ovvero dimostrando la maturazione dell'usucapione ventennale in loro favore.
Prova che non è stata neanche offerta dai rivendicanti, che hanno omesso di produrre in giudizio i titoli di provenienza fino a risalire a quello originario né hanno ricostruito nel libello introduttivo i titoli dei trasferimenti immobiliari in loro favore, essendosi limitati ad invocare il proprio titolo di acquisto ( atto per notaio Licenziati del 17.5.2006 e atto per notaio del 3.12.2010 di precisazione catastale dell'area scoperta di mq 700) e Per_4
quello della loro immediata dante causa ( atti per notaio del Persona_1 Per_5
10.9.1987 e del 22.9.1988, questi non depositati). Carenza non colmata ( né colmabile) con la verifica operata dal ctu arch. che ha ricostruito la storia dominicale del Per_3
deposito di causa fino agli atti del 10.9.1987 e del 22.9.1988 ( che ha esaminato presso l'Archivio Notarile di Napoli: cfr pag. 6 ctu) senza risalire a quelli precedenti.
Inoltre, è dirimente osservare che gli attori/rivendicanti hanno del tutto pretermesso di offrire dimostrazione di avere posseduto (direttamente o sommando il proprio possesso a quello dei loro predecessori per effetto dell'accessione o successione del possesso ex art. 1146 c.c.) per il tempo necessario al compimento dell'usucapione, prova tanto più necessaria nella specie ove è stato contrapposto dalla convenuta un possesso antagonista esercitato sul deposito de quo anteriore al loro acquisto del 2006, il cui fallimento probatorio non ha l'effetto, come detto, di alleggerire l'onere gravante sui rivendicanti.
A tanto consegue, come ritenuto dal tribunale, il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dagli attori.
In conclusione, la sentenza non definitiva va parzialmente riformata dovendosi rigettare la domanda riconvenzionale di usucapione del deposito di causa avanzata dalla CP_1 mentre va confermata nel resto. Gli altri mezzi di gravame (il primo e il terzo) riguardano la sentenza definitiva n.
2799/2019 del tribunale oplontino.
In particolare, con la prima ragione gli appellanti lamentano l'erroneità della decisione laddove aveva dichiarato inammissibile la chiamata in causa della terza ad Persona_1 istanza di essi attori sull'assunto che essi erano decaduti da tale potere avendo notificato l'atto di citazione a tale parte oltre il termine perentorio, da considerarsi quello di comparizione ex art. 163 bis cpc ( sessantunesimo giorno anteriore all'udienza di comparizione), dopo aver già ottenuto un nuovo termine per la citazione del terzo.
Per contrastare tale ragionamento sostengono che, a seguito della domanda riconvenzionale della essi attori avevano assunto la posizione processuale di convenuti in CP_1
riconvenzionale e come tali avevano tempestivamente richiesto al tribunale (udienza del
5.7.2011) l'autorizzazione alla chiamata del terzo ai sensi dell'art. 269 Persona_1
comma 3 cpc, che avevano effettuato il 4 giugno 2012, vale a dire entro il sessantunesimo giorno anteriore all'udienza di comparizione fissata per il 4.10.2012.
La censura non merita accoglimento.
Dagli atti del processo di primo grado risulta che:
- all'udienza di comparizione del 5.7.2011 il tribunale autorizzava gli attori a chiamare in causa la terza “nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis cpc “ Persona_1 fissando per il prosieguo della prima udienza la data del 25.1.2012;
- all'udienza del 25.1.2012, stante il mancato rispetto dei termini a comparire e la mancata costituzione del terzo chiamato, su istanza degli attori ex art. 291 cpc, il primo giudice autorizzava la rinotifica nel rispetto dei termini ex art. 163 bis cpc rinviando all'udienza del 4.10.2012;
- per tale ultima udienza si costituiva la terza che in comparsa di Persona_1
costituzione e risposta eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità della sua chiamata in causa per inosservanza del termine perentorio ex art. 269 comma 3 cpc già per l'udienza precedente, poiché la notifica dell'atto di chiamata era stata effettuata oltre il 90° giorno anteriore all'udienza del 25.1.2012 ( che scadeva il 15.10.2011). Tale essendo l'iter processuale, poiché la chiamata del terzo ad istanza degli attori è disciplinata, come peraltro ritenuto dagli stessi appellanti, dall'art. 269 comma 3 cpc, risulta che effettivamente essi sono incorsi nella decadenza pronunciata dal giudice in quanto non hanno rispettato il termine ad essi assegnato per la notifica – che la norma su detta indica espressamente come perentorio- il quale , dovendosi computare ai sensi dell'art. 163 bis cpc come assegnato dal giudice, andava a scadere, a ritroso rispetto all'udienza del 25.1.2012, il
15.10.2011 (applicandosi ratione temporis il termine di 90 gg e non 60 come per errore indicato nella motivazione della gravata sentenza) rispetto al quale la richiesta della notifica dell'atto di chiamata in data 29.10.2011 è senz'altro tardiva, con conseguente decadenza degli attori dalla relativa facoltà, non sanabile ( perché termine perentorio) dalla successiva costituzione della terza chiamata per l'udienza del 4.10.2012.
Da qui la correttezza della pronuncia in rito contenuta nella gravata sentenza definitiva.
L'ultimo motivo, con cui si chiede la riforma della statuizione di condanna di essi attori alle spese del primo grado, resta assorbito dalla necessità di regolare ex novo le spese dell'intero giudizio, in conseguenza della riforma parziale delle impugnate pronunce.
A tal proposito, valutato l'esito complessivo della controversia, che a seguito del presente gravame, registra la conferma del rigetto integrale della domanda attorea e, altresì, il rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione della convenuta, sussiste soccombenza reciproca tra le stesse, sicché le spese del doppio grado vanno integralmente compensate tra gli appellanti e l'appellata con spese di CTU da porsi a carico, di ciascuna parte, al CP_1
50% , essendosi rese necessarie per accertare la situazione proprietaria di entrambe sui cespiti di causa.
Sussiste, invece, integrale soccombenza degli attori/appellanti nei confronti dell'appellata/terza chiamata ( ora suoi eredi), che comporta la conferma Persona_1
della loro condanna alle spese come stabilita nella sentenza n. 2799/2019 e la condanna anche alle spese del presente grado, che si liquidano come in dispositivo, sulla base parametrica degli importi di cui al DM 55/14 e succ. mod. tenuto conto del valore della causa ( scaglione da euro 5201,00 ad euro 26.000,00) e dell'attività difensiva svolta ( fase di studio, introduttiva e decisoria).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – seconda sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da e avverso la sentenza non Parte_1 Parte_2
definitiva n. 1986/2017 del 4.7.2017 e la sentenza definitiva n. 2799/2019 del 18.12.2019 del tribunale di Torre Annunziata, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza non definitiva n. 1986/2017 del 4.7.2017 del tribunale di Torre Annunziata, rigetta la domanda riconvenzionale proposta da di acquisto per usucapione ventennale della Controparte_1
proprietà del locale deposito sito in Castellammare di Stabia, via Ripuaria n. 13 piano terra identificato in catasto al NCEU foglio 1 p.lla 1271 sub 1 e 1272 sub 1;
2) in riforma del quarto e sesto capo del dispositivo della sentenza definitiva n.
2799/2019 del 18.12.2019 del tribunale di Torre Annunziata, compensa integralmente le spese del primo grado tra gli appellanti e l'appellata e pone le spese delle Controparte_1
CTU ivi svolte al 50% a carico degli appellanti , in solido tra loro, e al 50% a carico dell'appellata , come già liquidate con separati decreti;
Controparte_1
3) compensa tra gli appellanti e l'appellata le spese del presente Controparte_1 grado;
4) condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente grado in favore di e quali eredi costituiti di CP_2 CP_3 CP_4
, che liquida in complessivi euro 3966,00 per compensi di avvocato, oltre Persona_1 spese generali, iva e cpa come per legge;
5) ferme, nel resto, le sentenze appellate.
Così deciso in Napoli, li 23 luglio 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alessandra Piscitiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Seconda sezione civile, composta dai magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello -Presidente rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato -ConIGliere
dott.ssa Paola Martorana -ConIGliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 3152/2020 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza non definitiva del tribunale di Torre Annunziata n. 1986/2017 pubblicata il 4.7.2017 e la sentenza definitiva n. 2799/2019 del medesimo tribunale pubblicata il 18.12.2019, non notificata, vertente
TRA
(C.F. e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F. ) rappresentati e difesi dall'Avv. Filomena
[...] CodiceFiscale_2
Cimmino, C.F. ,presso il cui studio elettivamente domiciliano in CodiceFiscale_3 via Petraro, 55/b, Castellammare di Stabia - Na. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, c. 1,
c.p.a., il difensore indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata e il seguente recapito di fax dove intende ricevere le comunicazioni, PEC
telefax: 081/3941163, Email_1
Appellanti
E
(CF ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._4
Pompei (NA) al Viale Mazzini n 109 presso lo studio dell'avv. Pasqualina Dentino
( ), che la rappresenta e difende , che dichiara di voler ricevere le CodiceFiscale_5 comunicazioni di cancelleria al seguente numero di telefax 081/856.65.85 ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (Pec)
Email_2
Appellata
NONCHE'
, nato a [...] il [...] (c.f. CP_2 C.F._6
), ivi residente a[...];
[...]
- , nata a [...] il [...] (c.f. , CP_3 CodiceFiscale_7 residente in [...];
, nata a [...] [...] (c.f. ), CP_4 CodiceFiscale_8 residente in [...],
tutti nella qualità di eredi della IG..ra nata il [...] a [...] Persona_1
(NA), c.f. , deceduta in Gragnano (NA) addì 7/3/22, rappresentati CodiceFiscale_9
e difesi, in forza di procura conferita in calce alla comparsa di costituzione depositata il
22.1.2025, dall'Avv. Raffaele Troiano (c.f. ), presso il cui studio CodiceFiscale_10 elettivamente domiciliano in Boscoreale (NA) alla via Vittorio Emanuele n. 41, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni relative al processo al fax n. 081/8581907, ovvero all'indirizzo di p.e.c. Email_3
Appellati in riassunzione
E
– , nq di erede della IG.ra CP_5 Persona_1
Appellato in riassunzione- contumace
Oggetto: rivendica, domanda riconvenzionale di usucapione.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO DELLA DECISIONE
1. Primo grado.
1.1. Con atto di citazione notificato a il 18.3.2011 i coniugi Controparte_1 Pt_1
e deducevano:
[...] Parte_2
-di aver acquistato, con atto notarile del 17.5.2006, dalla IG.ra la piena Persona_1
proprietà di un fabbricato sito in Castellammare di Stabia alla via Ripuaria n. 13, composto da un locale deposito a piano terra, con annessa area cortilizia di mq 700, un appartamento al piano terra e altro appartamento al primo piano;
-che la convenuta occupava senza titolo il suddetto locale deposito (nella cui mera CP_1
detenzione era stata immessa a titolo transitorio e di pura cortesia da essi attori) nonché la cennata area cortilizia con il parcheggio continuativo di due autoveicoli.
Chiedevano, pertanto, accertarsi, in rivendica, la esclusiva proprietà di essi attori sul locale deposito e sull'area cortilizia indicata, con conseguente risarcimento del danno pari all'indennità di occupazione del deposito protrattasi dal 2006 e fino alla data di introduzione del giudizio.
1.2. Si costituiva che negava la proprietà degli attori e, in via Controparte_1
riconvenzionale, domandava l'accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione, in suo favore, del locale deposito, anche per accessione nel possesso della sua dante causa dalla quale aveva acquistato per atto notarile del 14.4.2006 un Controparte_6
fabbricato su due livelli, venendo immessa anche nel possesso del deposito in questione;
quanto all'area cortilizia, deduceva che la parte identificata al NCEU particella 712 era di sua esclusiva proprietà (per acquisto fattone dall' mentre era in comproprietà CP_6 con gli attori la parte ulteriore identificata con la particella n. 713.
1.3. Su istanza degli attori veniva chiamata in causa affinchè, in caso di Persona_1
accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta, venisse dichiarato risolto il contratto di compravendita in ragione del vizio essenziale del consenso.
1.4. Espletata CTU e prova testimoniale , con sentenza non definitiva n. 1986/2017 del
4.7.2017 il tribunale di Torre Annunziata accoglieva la domanda riconvenzionale di usucapione del locale deposito avanzata dalla convenuta, rigettava la domanda di rivendica di detto bene degli attori, respingeva la domanda di risarcimento danni e disponeva la prosecuzione del giudizio per verificare la situazione proprietaria dell'area cortilizia, precisando, in sentenza, che tale area non era stata oggetto di domanda di usucapione della convenuta e che vi era da risolvere una incertezza sulla identificazione catastale, posto che nell'atto di acquisto degli attori risultava acquistata dalla un'area cortilizia di mq Per_1
700 identificata al Catasto terreni alla p.lla 711 di are 4,00 mentre , a dire della convenuta, per detta area doveva operarsi una distinzione e cioè: la p.lla identifica al n. 71 del CT sarebbe stata di sua esclusiva proprietà mentre quella identificata al n. 713 sarebbe stata in comproprietà con gli attori.
1.5. Il giudizio, quindi, proseguiva per un supplemento di CTU giusta ordinanza del
4.7.2017 con cui veniva posto il seguente quesito: “ Previo esame degli atti di causa e, in particolare, delle risultanze degli atti notarili del 17.5.2006 e del 14.4.2006 chiarisca il
CTU la effettiva situazione proprietaria dell'area cortilizia di mq 700 citata nell'atto del
17.5.2006 , anche tenuto conto dei titoli di provenienza, anche in relazione al contenuto dell'atto del 14.4.2006 che discetta di un “cortile comune” di cui alla p.lla 714 sub 3”.
1.6. Svolta la CTU affidata a geometra , con sentenza definitiva n. Persona_2
2799 del 18.12.2019 il tribunale di Torre Annunziata rigettava le domande formulate dagli attori perché non provate;
rigettava ogni ulteriore domanda relativa alle videocamere perché non provata;
dichiarava l'inammissibilità della chiamata in causa della Per_1
condannava gli attori alle spese di causa sia in favore della convenuta che della terza chiamata, nella misura indicata in dispositivo, e poneva a loro carico le spese di CTU.
1.7. Nel motivare la decisione il tribunale, respinta l'eccezione di nullità della citazione ex art. 164 c.c e passando al merito, riteneva che sulla base della espletata CTU era emerso che: era comproprietaria per la quota di ¼ e gli attori per i restanti ¾ dell'attuale CP_1
p.lla 1272 già p.lla 713 di mq 82 catastali, in parte occupata dal deposito (abusivo) censito al foglio 1 p.lla 1272 sub 1 ( area evidenziata in verde nel grafico della ctu); gli attori erano esclusivi proprietari: della p.lla 1271 ex p.lla 708 di mq 83 in parte occupata dal deposito terraneo abusivo censito come p.lla 1271 sub 1 ( dichiarato usucapito da;
della CP_1
p.lla 715 di mq 120 ; della p.lla 711 di mq 400 ( in gran parte occupata da un capannone abusivo con copertura in lamiera), il tutto per una superficie di mq 603 ( in arancione nel grafico allegato alla ctu). Restava esclusa la p.lla 712 (area in giallo;
piccolo volume rurale con antistante spiazzetto), in quanto bene donato nel 1979 da alla figlia Controparte_7 e trascurato negli anni, che in difetto di ulteriori elementi, era da presumersi Parte_3
rimasto in capo a quest'ultima.
2. Secondo grado
2.1. Con atto di citazione in appello notificato in data 17.9.2020 i coniugi
[...]
hanno proposto appello avverso la sentenza definitiva n. 2799/2019 del tribunale Parte_4
di Torre Annunziata in uno alla sentenza parziale n. 1986/2017 del 4.7.2017 (avverso cui avevano fatto riserva di appello all'udienza del 18.1.2018) chiedendo, in riforma delle stesse: il rigetto della domanda di usucapione della e, pertanto, l'accertamento CP_1
della piena proprietà di essi istanti;
la condanna della , anche ai sensi dell'art. 2043 CP_1
c.c., al risarcimento dei danni da liquidarsi in euro 20.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giudizio;
la dichiarazione di nullità o annullabilità del contratto di vendita del 17.5.2006 e della successiva integrazione del 3.12.2010, per esistenza di un vizio ab origine, essenziale e determinante per il consenso degli appellanti in merito all'acquisto in oggetto;
la condanna della terza chiamata , in forza della garanzia per evizione, al pagamento in Persona_1
favore di essi appellanti del risarcimento dei danni subiti e subendi;
il tutto oltre interessi, frutti ed accessori maturati dopo la sentenza impugnata;
in caso di rigetto dell'appello, dichiararsi in ogni caso compensate le spese del giudizio di primo grado;
vinte le spese del grado;
disporsi, in via istruttoria, CTU in riferimento al locale uso deposito.
2.2. Ha resistito al gravame instando per il rigetto dello stesso per Controparte_1
totale infondatezza.
2.3. Si è costituita anche per chiedere la conferma della decisione del Persona_1
tribunale oplontino circa l'inammissibilità della sua chiamata in causa e, nel merito, ha insistito nel rigetto della domanda proposta nei suoi confronti, con condanna degli appellanti alle spese del grado.
2.4. E' stato acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
2.5. La causa, riservata in decisione con ordinanza del 18.10.23, è stata dichiarata interrotta con ordinanza del 22.05.2024, a seguito del decesso di Controparte_8 dichiarato dal suo difensore nella memoria di replica.
2.6. Il giudizio è stato, poi, tempestivamente riassunto ad istanza degli appellanti nei confronti della IG.ra e degli eredi della IGnora . Controparte_1 Persona_1
2.7. In data 22.01.2025 si sono costituiti e CP_2 CP_3 CP_4
quali eredi della riportandosi a tutto quanto dedotto e prodotto dalla propria Per_1 dante causa chiedendo così provvedere: “1. rigettare l'appello e, comunque, ogni e qualsiasi domanda proposta dai chiamanti coniugi e Parte_1 Parte_2
nei confronti della propria dante causa IG.ra , perché
[...] Persona_1
infondata in fatto e diritto;
2. condannare i chiamanti/APPELLANTI al pagamento delle spese diritti ed onorari di causa, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
2.8. Si è costituita in riassunzione anche riproducendo le medesime Controparte_1
argomentazioni difensive rappresentate già nella propria precedente comparsa di costituzione in appello.
2.9. E' invece, rimasto contumace, l'altro erede di il IG. Controparte_8 [...]
, pur avendo ricevuto regolare notifica del ricorso in riassunzione. CP_5
2.10. Indi, in esito all'udienza del 21.01.25, celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc, la causa è stata riservata in decisione con ordinanza depositata il 23.1.2025, con cui sono stati assegnati i termini ex art. 190 cpc (60+20).
RAGIONI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Per una migliore comprensione del thema decidendum è utile precisare che l'azione di rivendica dei coniugi ha ad oggetto un locale deposito con annessa area Parte_5 Parte_2
cortilizia di mq 700 che essi hanno individuato con i seguenti identificativi catastali: il locale deposito foglio 1 p.lle 1271 sub 1 e 1272 sub 1 e l'area cortilizia foglio 1 p.lle 711 e
715.
La domanda riconvenzionale di acquisto della proprietà per usucapione della convenuta
[...] afferisce al solo locale deposito, mentre per l'area cortilizia, che essa assume CP_1
individuata dalle particelle 712 e 713 del foglio 1, deduce la proprietà esclusiva della prima e la comproprietà con gli attori della seconda in forza dei titoli di provenienza. Ciò chiarito, va in ordine logico-giuridico esaminato prioritariamente il mezzo che investe la sentenza non definitiva n. 1986/2017 con cui il tribunale oplontino ha accolto la domanda riconvenzionale di usucapione ventennale proposta da in relazione al Controparte_1
locale deposito sito al piano terra in via Ripuaria n. 13 di Castellammare di Stabia, identificato al NCEU foglio 1 p.lla 1271 sub 1 e p.lla 1272 sub 1, trattandosi di questione pregiudicante la disamina della domanda di rivendica avente ad oggetto il medesimo immobile, rigettata con la ridetta decisione parziale e riproposta in questa sede.
Sostengono gli appellanti che avrebbe errato il tribunale nel ritenere provata la domanda di usucapione avanzata in via riconvenzionale dalla sulla base delle sole dichiarazioni CP_1 testimoniali, peraltro contrastanti e discordanti con la documentazione versata in atti, senza disporre una CTU per accertare l'effettiva situazione proprietaria non solo dell'area cortilizia ma anche del locale deposito de quo, e avrebbe, altresì erroneamente valutato gli esiti della prova orale.
In proposito, passano ad esaminare nel motivo di gravame le dichiarazioni rese dai testi escussi di parte convenuta, IGg.re e CP_9 Controparte_10 [...]
(rispettivamente cognata, amica e dante causa della per evidenziarne CP_6 CP_1 le incongruenze e l'inattendibilità, per poi soffermarsi sul contenuto della deposizione del proprio teste IG. , onde metterne in luce la maggiore attendibilità. Testimone_1
Assumono, quindi, che dalla prova testi non emergerebbe l'utilizzo esclusivo del locale deposito da parte della IG.ra al fine dell'usucapione in favore Controparte_6 della convenuta né che il bene esistesse già dall'anno 1980 e che, invece, sarebbe stato ampiamente provato che il locale deposito de quo era stato edificato a partire dagli anni
1989/90 sul suolo di proprietà della e dei danti causa. Per_1
Le censure sono meritevoli di accoglimento nei termini che seguono.
Ritiene la Corte, in disaccordo con il primo giudice, che gli esiti della prova orale non diano sufficiente e rassicurante dimostrazione del possesso ultraventennale esercitato sul deposito di causa da parte di , dante causa della nel quale, secondo Controparte_6 CP_1 il primo giudice, quest'ultima sarebbe subentrata al momento della compravendita del
14.4.2006 in forza della c.d. accessione nel possesso ex art. 1146 comma 2 c.c. In disparte la dubbia ricorrenza dei presupposti per l'applicabilità del ridetto istituto dell'accessione, che presuppone, per il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e l'unione del successivo possesso a quello del proprio del dante causa, il trasferimento giustificato da un titolo astrattamente idoneo al passaggio della proprietà od altro diritto reale sul bene (cfr. Cass. Sentenza n. 8579 del 27/03/2023)- situazione non ricorrente nella specie, posto che lo stesso tribunale ha dato atto che l'atto di acquisto della convenuta del 14.4.2006 non contemplava il trasferimento della proprietà del CP_1
deposito di causa ma solo l'immissione nel possesso dello stesso da parte della dante causa in favore della ( la quale acquistava la proprietà di un Controparte_6 CP_1 vicino fabbricato realizzato su due livelli)- ciò che soprattutto non è condivisibile è la pregnanza che il tribunale ha assegnato alla testimonianza di che Controparte_6
è la dante causa della per ritenere provata la sussistenza di un possesso prolungato CP_1
ed ininterrotto da parte della medesima testimone sul locale di causa che, poi, avrebbe essa stessa trasferito con l'atto del 14.4.2006 alla come riferito all'udienza del CP_1
21.1.2013. Si tratta, all'evidenza, di dichiarazioni che, in quanto provengono da un soggetto non del tutto disinteressato all'esito del giudizio- avendo il predetto teste personale interesse a confermare quanto dichiarato nell'atto pubblico di vendita del 14.4.2006 per non incorrere in responsabilità contrattuale- sono da valutare con estremo rigore e considerate solo se sorrette da altre emergenze processuali. Senonchè così non è, dal momento che le altre due testimoni, IGg.re e , diversamente da quanto opinato dal tribunale, non hanno CP_2 CP_10 affatto reso dichiarazioni confortanti la testimonianza della essendosi limitate a CP_6 riferire- per come riportato in sentenza dal medesimo tribunale- di aver assistito alle affermazioni della secondo cui “l'uso del deposito era suo esclusivo e vi aveva CP_6 accesso solo lei”. Trattasi, come è evidente, di testimonianze de relato e non di circostanze a diretta conoscenza delle testimoni IGg.re e circa il possesso ultraventennale CP_2 CP_10 esercitato dall' sul deposito de quo. CP_6
Sicché, la prova del possesso ultraventennale ai fini dell'acquisto della proprietà del bene de quo per usucapione rimane affidata alla sola testimonianza della stessa IG.ra CP_6 che non è attendibile sia per quanto detto sopra sia per mancanza di riscontro probatorio.
In dissenso, pertanto, dalla valutazione del materiale probatorio come operata nella gravata sentenza, ritiene questa Corte che la domanda riconvenzionale di usucapione del deposito di causa avanzata dalla vada respinta per difetto di prova circa il possesso CP_1
ultraventennale esercitato sul bene dalla dante causa e poi dalla Controparte_6
CP_1
Può, a questo punto, passarsi ad esaminare la domanda di rivendica del deposito in questione che gli appellanti hanno riproposto con l'appello avverso la sentenza non definitiva che ne ha pronunciato il rigetto.
Sul punto i deducenti sostengono che il primo giudice avrebbe errato nel non disporre una
CTU per una corretta ricostruzione dominicale del locale uso deposito, che hanno chiesto svolgersi in appello.
La censura è infondata.
Si osserva, in primo luogo, che diversamente da quanto lamentato dai deducenti, agli atti del primo grado vi è relazione di CTU redatta dal primo ausiliario nominato dal tribunale, arch.
avente ad oggetto anche “ la storia dominicale del locale deposito...”, che Persona_3 contiene la descrizione dei passaggi proprietari dei beni in contesa, e i cui esiti gli appellanti hanno del tutto pretermesso di riportare e/o contestare nel motivo di gravame, richiedendo una nuova CTU sul punto, senza giustificare la necessità di un rinnovo peritale.
L'istanza di nomina di un CTU in riferimento al locale deposito fondata sull'erronea circostanza che non fosse stata mai espletata va pertanto disattesa.
In ogni caso, l'integrazione istruttoria richiesta si palesa superflua perché inidonea di per sé
a fornire prova dell'azione di rivendica.
In materia di azione di rivendica, giova sinteticamente riportare i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità sull'onere della prova nell'azione di rivendicazione e sulla relazione con la eccezione/domanda riconvenzionale di usucapione del convenuto, utili a dare risposta ai motivi di gravame.
Con indirizzo assolutamente costante (che si trova riportato in Cass. Sentenza n. 28865 del
19/10/2021) si è statuito che:
- nella rivendicazione l'attore deve fornire la prova «rigorosa» della proprietà, dimostrando un titolo di acquisto originario o, nel caso di titolo derivativo, risalendo fino al dante causa che abbia acquistato a titolo originario: infatti, l'acquisto a titolo derivativo (il contratto o la successione ereditaria) indica solo che c'è stato un atto di trasmissione del diritto di cui era titolare il dante causa. Poiché nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habei, il rivendicante che esibisca un titolo derivativo non dimostra di essere effettivamente proprietario, ma solo di avere ricevuto la legittimazione a possedere che era vantata dal suo predecessore. Ecco dunque che interviene l'insegnamento per cui l'attore deve risalire a un acquisto a titolo originario ovvero dimostrare di avere posseduto
(direttamente o sommando il proprio possesso a quello dei suoi predecessori per effetto dell'accessione o successione del possesso ex art. 1146 c.c.) per il tempo necessario al compimento dell'usucapione.
- il convenuto in rivendicazione non è a sua volta tenuto a fornire alcuna prova e può trincerarsi dietro il possideo quia possideo, e, se adduce qualche prova o qualche suo diritto sulla cosa, ciò non deve mai tornare a suo pregiudizio, non implicando, di per se, rinuncia alla posizione vantaggiosa derivantegli dal possesso e non esonerando l'attore dalla prova a suo carico;
- la domanda e/o l'eccezione di usucapione, anche se non risulti fondata, non può avere, da sola, la conseguenza che ne risulti provato, per converso, che il rivendicante abbia usucapito il suo diritto o l'abbia comunque acquistato: infatti, essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione non suppone alcun riconoscimento a favore della controparte, a meno che il convenuto, avendo riconosciuta l'originaria appartenenza del bene ad uno dei danti causa del bene medesimo, deduca e invochi l'usucapione come avvenuta solo successivamente a favore proprio o di un proprio dante causa. In tali ipotesi, l'onere probatorio del rivendicante è attenuato in quanto può ritenersi assolto, in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione del convenuto, con la dimostrazione della validità del proprio titolo di acquisto e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possedere e che quell'appartenenza non è stata interrotta da un possesso idoneo ad usucapire da parte del convenuto.
Facendo applicazione di tali formanti giurisprudenziali al caso all'esame circa l'assolvimento della probatio diabolica da parte degli appellanti/originari attori, si osserva che detto onere non è attenuato dal rigetto della domanda di usucapione avanzata dalla convenuta/appellata in quanto non è dedotto né dimostrato, nel caso all'esame, che CP_1 vi sia identità dei rispettivi danti causa delle parti in contesa.
Sicché, gli attori/appellanti avrebbero dovuto fornire la prova rigorosa del loro diritto di proprietà mediante la produzione dei titoli di provenienza dei propri danti causa fino a risalire ad un acquisto a titolo originario ovvero dimostrando la maturazione dell'usucapione ventennale in loro favore.
Prova che non è stata neanche offerta dai rivendicanti, che hanno omesso di produrre in giudizio i titoli di provenienza fino a risalire a quello originario né hanno ricostruito nel libello introduttivo i titoli dei trasferimenti immobiliari in loro favore, essendosi limitati ad invocare il proprio titolo di acquisto ( atto per notaio Licenziati del 17.5.2006 e atto per notaio del 3.12.2010 di precisazione catastale dell'area scoperta di mq 700) e Per_4
quello della loro immediata dante causa ( atti per notaio del Persona_1 Per_5
10.9.1987 e del 22.9.1988, questi non depositati). Carenza non colmata ( né colmabile) con la verifica operata dal ctu arch. che ha ricostruito la storia dominicale del Per_3
deposito di causa fino agli atti del 10.9.1987 e del 22.9.1988 ( che ha esaminato presso l'Archivio Notarile di Napoli: cfr pag. 6 ctu) senza risalire a quelli precedenti.
Inoltre, è dirimente osservare che gli attori/rivendicanti hanno del tutto pretermesso di offrire dimostrazione di avere posseduto (direttamente o sommando il proprio possesso a quello dei loro predecessori per effetto dell'accessione o successione del possesso ex art. 1146 c.c.) per il tempo necessario al compimento dell'usucapione, prova tanto più necessaria nella specie ove è stato contrapposto dalla convenuta un possesso antagonista esercitato sul deposito de quo anteriore al loro acquisto del 2006, il cui fallimento probatorio non ha l'effetto, come detto, di alleggerire l'onere gravante sui rivendicanti.
A tanto consegue, come ritenuto dal tribunale, il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dagli attori.
In conclusione, la sentenza non definitiva va parzialmente riformata dovendosi rigettare la domanda riconvenzionale di usucapione del deposito di causa avanzata dalla CP_1 mentre va confermata nel resto. Gli altri mezzi di gravame (il primo e il terzo) riguardano la sentenza definitiva n.
2799/2019 del tribunale oplontino.
In particolare, con la prima ragione gli appellanti lamentano l'erroneità della decisione laddove aveva dichiarato inammissibile la chiamata in causa della terza ad Persona_1 istanza di essi attori sull'assunto che essi erano decaduti da tale potere avendo notificato l'atto di citazione a tale parte oltre il termine perentorio, da considerarsi quello di comparizione ex art. 163 bis cpc ( sessantunesimo giorno anteriore all'udienza di comparizione), dopo aver già ottenuto un nuovo termine per la citazione del terzo.
Per contrastare tale ragionamento sostengono che, a seguito della domanda riconvenzionale della essi attori avevano assunto la posizione processuale di convenuti in CP_1
riconvenzionale e come tali avevano tempestivamente richiesto al tribunale (udienza del
5.7.2011) l'autorizzazione alla chiamata del terzo ai sensi dell'art. 269 Persona_1
comma 3 cpc, che avevano effettuato il 4 giugno 2012, vale a dire entro il sessantunesimo giorno anteriore all'udienza di comparizione fissata per il 4.10.2012.
La censura non merita accoglimento.
Dagli atti del processo di primo grado risulta che:
- all'udienza di comparizione del 5.7.2011 il tribunale autorizzava gli attori a chiamare in causa la terza “nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis cpc “ Persona_1 fissando per il prosieguo della prima udienza la data del 25.1.2012;
- all'udienza del 25.1.2012, stante il mancato rispetto dei termini a comparire e la mancata costituzione del terzo chiamato, su istanza degli attori ex art. 291 cpc, il primo giudice autorizzava la rinotifica nel rispetto dei termini ex art. 163 bis cpc rinviando all'udienza del 4.10.2012;
- per tale ultima udienza si costituiva la terza che in comparsa di Persona_1
costituzione e risposta eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità della sua chiamata in causa per inosservanza del termine perentorio ex art. 269 comma 3 cpc già per l'udienza precedente, poiché la notifica dell'atto di chiamata era stata effettuata oltre il 90° giorno anteriore all'udienza del 25.1.2012 ( che scadeva il 15.10.2011). Tale essendo l'iter processuale, poiché la chiamata del terzo ad istanza degli attori è disciplinata, come peraltro ritenuto dagli stessi appellanti, dall'art. 269 comma 3 cpc, risulta che effettivamente essi sono incorsi nella decadenza pronunciata dal giudice in quanto non hanno rispettato il termine ad essi assegnato per la notifica – che la norma su detta indica espressamente come perentorio- il quale , dovendosi computare ai sensi dell'art. 163 bis cpc come assegnato dal giudice, andava a scadere, a ritroso rispetto all'udienza del 25.1.2012, il
15.10.2011 (applicandosi ratione temporis il termine di 90 gg e non 60 come per errore indicato nella motivazione della gravata sentenza) rispetto al quale la richiesta della notifica dell'atto di chiamata in data 29.10.2011 è senz'altro tardiva, con conseguente decadenza degli attori dalla relativa facoltà, non sanabile ( perché termine perentorio) dalla successiva costituzione della terza chiamata per l'udienza del 4.10.2012.
Da qui la correttezza della pronuncia in rito contenuta nella gravata sentenza definitiva.
L'ultimo motivo, con cui si chiede la riforma della statuizione di condanna di essi attori alle spese del primo grado, resta assorbito dalla necessità di regolare ex novo le spese dell'intero giudizio, in conseguenza della riforma parziale delle impugnate pronunce.
A tal proposito, valutato l'esito complessivo della controversia, che a seguito del presente gravame, registra la conferma del rigetto integrale della domanda attorea e, altresì, il rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione della convenuta, sussiste soccombenza reciproca tra le stesse, sicché le spese del doppio grado vanno integralmente compensate tra gli appellanti e l'appellata con spese di CTU da porsi a carico, di ciascuna parte, al CP_1
50% , essendosi rese necessarie per accertare la situazione proprietaria di entrambe sui cespiti di causa.
Sussiste, invece, integrale soccombenza degli attori/appellanti nei confronti dell'appellata/terza chiamata ( ora suoi eredi), che comporta la conferma Persona_1
della loro condanna alle spese come stabilita nella sentenza n. 2799/2019 e la condanna anche alle spese del presente grado, che si liquidano come in dispositivo, sulla base parametrica degli importi di cui al DM 55/14 e succ. mod. tenuto conto del valore della causa ( scaglione da euro 5201,00 ad euro 26.000,00) e dell'attività difensiva svolta ( fase di studio, introduttiva e decisoria).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – seconda sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da e avverso la sentenza non Parte_1 Parte_2
definitiva n. 1986/2017 del 4.7.2017 e la sentenza definitiva n. 2799/2019 del 18.12.2019 del tribunale di Torre Annunziata, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza non definitiva n. 1986/2017 del 4.7.2017 del tribunale di Torre Annunziata, rigetta la domanda riconvenzionale proposta da di acquisto per usucapione ventennale della Controparte_1
proprietà del locale deposito sito in Castellammare di Stabia, via Ripuaria n. 13 piano terra identificato in catasto al NCEU foglio 1 p.lla 1271 sub 1 e 1272 sub 1;
2) in riforma del quarto e sesto capo del dispositivo della sentenza definitiva n.
2799/2019 del 18.12.2019 del tribunale di Torre Annunziata, compensa integralmente le spese del primo grado tra gli appellanti e l'appellata e pone le spese delle Controparte_1
CTU ivi svolte al 50% a carico degli appellanti , in solido tra loro, e al 50% a carico dell'appellata , come già liquidate con separati decreti;
Controparte_1
3) compensa tra gli appellanti e l'appellata le spese del presente Controparte_1 grado;
4) condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente grado in favore di e quali eredi costituiti di CP_2 CP_3 CP_4
, che liquida in complessivi euro 3966,00 per compensi di avvocato, oltre Persona_1 spese generali, iva e cpa come per legge;
5) ferme, nel resto, le sentenze appellate.
Così deciso in Napoli, li 23 luglio 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alessandra Piscitiello