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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/06/2025, n. 2472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2472 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 634/2025
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza dell'11 giugno 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 634/2025 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
27/A, c.f. , rappr. e dif. dall'Avv. Vittorio Antonio Anselmi giusta C.F._1
procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Vagliasindi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22 gennaio 2025 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
6423/2024 ha dedotto l'inadeguata valutazione delle patologie che l'affliggono ed ha chiesto pagina 1 di 4 pertanto “… accogliere il presente ricorso e per l'effetto statuire che il sig. Parte_1
è affetto da patologie gravi e permanenti tali da determinare già alla data della
[...]
domanda amministrativa una condizione di Handicap grave, una Invalidità con Totale e
Permanente inabilità lavorativa al 100% ed una impossibilità a deambulare senza l'aiuto di terzi, con conseguente diritto a percepire i relativi benefici economici da tale momento, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore il quale rende all'uopo la dichiarazione di cui all'art.93 C.P.C.” CP_
L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 10 febbraio
2025, ha contestato la fondatezza della domanda attorea ed ha chiesto “… respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e difesa, previa verifica della propria competenza territoriale e dell'eventuale nullità del ricorso e/o delle notifiche, accertare e dichiarare
l'eventuale inammissibilità e/o improcedibilità dell'avverso ricorso ove notificato oltre il termine perentorio indicato nel provvedimento di fissazione udienza, e/o l'eventuale inesistenza, non sanabile, della notifica dell'avverso ricorso, che in questa sede comunque si eccepiscono formalmente. In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare
l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°,
D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 CPC, nel testo novellato dall'art. - 45, 3° comma della legge n.
69/2009; In via principale, ritenere e dichiarare l'insussistenza in capo a controparte del requisito sanitario normativamente previsto ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta, e per l'effetto rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata. In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmente contestata dall' resistente, venga operata dall' in sede CP_2 CP_1 amministrativa, ai sensi dell'art. 445 bis C.P.C. Spese, competenze ed onorari come per legge”.
pagina 2 di 4 In esito all'udienza dell' 11 giugno 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note di entrambe le parti, la causa – istruita a mezzo consulenza medico legale - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 22 gennaio 2025 entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c. depositata in data 27 dicembre 2024, anch'essa entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 26 novembre 2024.
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
Il ctu, nominato nella precedente fase del giudizio, sottoposto a visita il ricorrente, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, aveva concluso che egli fosse affetto da “Cerebrovasculopatia cronica multinfartuale in soggetto con cardiopatia ischemica cronica – rivascolarizzata e spondiloartrosi a modesta incidenza funzionale”, ritenendo che il ricorrente “sia portatore di condizioni patologiche che, nel complesso per loro natura ed entità, hanno carattere di permanenza e determinano un'invalidità dell'85% (ottantacinque per cento)”, non sussistendo i requisiti per la concessione dell'inabilità, né per il riconoscimento della disabilità grave.
Nella presente fase del giudizio, è stata disposta la rinnovazione della perizia, il nuovo consulente, sottoposto a visita il ricorrente in data 31 marzo 2025, ha riscontrato
““Cardiopatia ischemica già pluri-rivascolarizzata mediante PTCA e impianti di stent, in atto, in II classe funzionale NYHA, Vasculopatia cerebrale cronica con deterioramento cognitivo, Deficit statico-dinamico in Poliartrosi a modesta incidenza funzionale in soggetto con spina calcaneare e alluce valgo bilaterale”, ritenendolo “Invalido con totale e permanente Inabilità lavorativa, nonché soggetto Portatore di Handicap art. 3 comma 1, a decorrere dal mese di dicembre 2024, epoca del documentato aggravamento neurologico” ed escludendo la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Le conclusioni, nemmeno genericamente contestate nelle note ex art. 127 ter c.p.c., possono essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono poste alla base della presente sentenza.
pagina 3 di 4 Il ricorso pertanto deve essere parzialmente accolto e il ricorrente dichiarato in possesso dei requisiti per il riconoscimento della pensione di inabilità con decorrenza da dicembre 2024 con rigetto delle restanti domande, tenuto conto del doppio esito conforme delle relazioni in atti, convergenti con gli esiti degli accertamenti amministrativi.
Va disposta l'esonero al pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp.att. c.p.c. con riguardo alla fase di atp e la compensazione integrale delle spese della presente fase del giudizio, tenuto conto degli esiti e della decorrenza degli accertamenti sanitari.
Gli esborsi relativi alle c.t.u. effettuate in sede di a.t.p. e nella presente fase del giudizio, già liquidati con separati decreti emessi in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto resistente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 3 luglio 2024 nei confronti dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la ricorrente in possesso dei requisiti per il riconoscimento della pensione di inabilità con decorrenza da dicembre 2024,
- rigetta le restanti domande;
- esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite della fase di atp;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti quanto alla presente fase del giudizio;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con decreti emessi nel corso del giudizio.
Catania, 11 giugno 2025 Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 4 di 4
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza dell'11 giugno 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 634/2025 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
27/A, c.f. , rappr. e dif. dall'Avv. Vittorio Antonio Anselmi giusta C.F._1
procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Vagliasindi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22 gennaio 2025 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
6423/2024 ha dedotto l'inadeguata valutazione delle patologie che l'affliggono ed ha chiesto pagina 1 di 4 pertanto “… accogliere il presente ricorso e per l'effetto statuire che il sig. Parte_1
è affetto da patologie gravi e permanenti tali da determinare già alla data della
[...]
domanda amministrativa una condizione di Handicap grave, una Invalidità con Totale e
Permanente inabilità lavorativa al 100% ed una impossibilità a deambulare senza l'aiuto di terzi, con conseguente diritto a percepire i relativi benefici economici da tale momento, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore il quale rende all'uopo la dichiarazione di cui all'art.93 C.P.C.” CP_
L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 10 febbraio
2025, ha contestato la fondatezza della domanda attorea ed ha chiesto “… respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e difesa, previa verifica della propria competenza territoriale e dell'eventuale nullità del ricorso e/o delle notifiche, accertare e dichiarare
l'eventuale inammissibilità e/o improcedibilità dell'avverso ricorso ove notificato oltre il termine perentorio indicato nel provvedimento di fissazione udienza, e/o l'eventuale inesistenza, non sanabile, della notifica dell'avverso ricorso, che in questa sede comunque si eccepiscono formalmente. In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare
l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°,
D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 CPC, nel testo novellato dall'art. - 45, 3° comma della legge n.
69/2009; In via principale, ritenere e dichiarare l'insussistenza in capo a controparte del requisito sanitario normativamente previsto ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta, e per l'effetto rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata. In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmente contestata dall' resistente, venga operata dall' in sede CP_2 CP_1 amministrativa, ai sensi dell'art. 445 bis C.P.C. Spese, competenze ed onorari come per legge”.
pagina 2 di 4 In esito all'udienza dell' 11 giugno 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note di entrambe le parti, la causa – istruita a mezzo consulenza medico legale - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 22 gennaio 2025 entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c. depositata in data 27 dicembre 2024, anch'essa entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 26 novembre 2024.
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
Il ctu, nominato nella precedente fase del giudizio, sottoposto a visita il ricorrente, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, aveva concluso che egli fosse affetto da “Cerebrovasculopatia cronica multinfartuale in soggetto con cardiopatia ischemica cronica – rivascolarizzata e spondiloartrosi a modesta incidenza funzionale”, ritenendo che il ricorrente “sia portatore di condizioni patologiche che, nel complesso per loro natura ed entità, hanno carattere di permanenza e determinano un'invalidità dell'85% (ottantacinque per cento)”, non sussistendo i requisiti per la concessione dell'inabilità, né per il riconoscimento della disabilità grave.
Nella presente fase del giudizio, è stata disposta la rinnovazione della perizia, il nuovo consulente, sottoposto a visita il ricorrente in data 31 marzo 2025, ha riscontrato
““Cardiopatia ischemica già pluri-rivascolarizzata mediante PTCA e impianti di stent, in atto, in II classe funzionale NYHA, Vasculopatia cerebrale cronica con deterioramento cognitivo, Deficit statico-dinamico in Poliartrosi a modesta incidenza funzionale in soggetto con spina calcaneare e alluce valgo bilaterale”, ritenendolo “Invalido con totale e permanente Inabilità lavorativa, nonché soggetto Portatore di Handicap art. 3 comma 1, a decorrere dal mese di dicembre 2024, epoca del documentato aggravamento neurologico” ed escludendo la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Le conclusioni, nemmeno genericamente contestate nelle note ex art. 127 ter c.p.c., possono essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono poste alla base della presente sentenza.
pagina 3 di 4 Il ricorso pertanto deve essere parzialmente accolto e il ricorrente dichiarato in possesso dei requisiti per il riconoscimento della pensione di inabilità con decorrenza da dicembre 2024 con rigetto delle restanti domande, tenuto conto del doppio esito conforme delle relazioni in atti, convergenti con gli esiti degli accertamenti amministrativi.
Va disposta l'esonero al pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp.att. c.p.c. con riguardo alla fase di atp e la compensazione integrale delle spese della presente fase del giudizio, tenuto conto degli esiti e della decorrenza degli accertamenti sanitari.
Gli esborsi relativi alle c.t.u. effettuate in sede di a.t.p. e nella presente fase del giudizio, già liquidati con separati decreti emessi in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto resistente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 3 luglio 2024 nei confronti dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la ricorrente in possesso dei requisiti per il riconoscimento della pensione di inabilità con decorrenza da dicembre 2024,
- rigetta le restanti domande;
- esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite della fase di atp;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti quanto alla presente fase del giudizio;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con decreti emessi nel corso del giudizio.
Catania, 11 giugno 2025 Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri
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