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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 11/12/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 11.12.2025
Causa n. 1454 / 2025
/AVELLANEDA Pt_1 Pt_2
Sono comparsi per la parte ricorrente l'Avv. Magalini e la ricorrente personalmente.
Nessuno compare per la parte convenuta. Il Giudice verificata la regolare e tempestiva notifica del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza mediante
PEC, come da ricevute depositate in formato digitale nel fascicolo telematico, dichiara la contumacia della parte convenuta non costituita
Il procuratore di parte ricorrente si riporta al ricorso e, alla luce della mancata costituzione della parte convenuta, conclude come in atti, essendo la causa matura per la decisione.
L'Avv. Magalini precisa che la retribuzione utile per il TFR deve essere calcolata nel seguente modo: 1547,92 *37,5%*13/12 =628,84 oltre rateo
TFR di € 48,58
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. NI SU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. NI SU, all'udienza del giorno 11.12.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1454 / 2025 RCL promossa con ricorso depositato il 25/07/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._1
MA CO
Contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
contumace
Motivi della decisione
La ricorrente, assunta a far tempo dal 17 ottobre 2023, svolgeva per il convenuto, gestore di un laboratorio per la riparazione di macchine fotografiche, mansioni di impiegata di 6° livello ex ccnl metalmeccanici artigiani, con un rapporto di lavoro part-time (37,5%) e articolazione oraria dalle 9:30 alle 12:30 dal lunedì al venerdì. Le sue mansioni consistevano essenzialmente nel ricevimento dei clienti per la consegna o il ritiro di macchine fotografiche riparate, con emissione di scontrini fiscali o fatture a fronte dei pagamenti.
Il recesso è stato disposto dal convenuto a seguito di una contestazione disciplinare datata 8 gennaio 2025, basata su quanto emerso da una
1 "indagine demandata ad agenzia investigativa". L'addebito principale concerneva lo svolgimento di "attività lavorativa prestata durante l'orario di lavoro svolto in favore della scrivente ditta, in concorrenza con la medesima".
La contestazione disciplinare descrive una serie di condotte specifiche, tutte (ad eccezione di un episodio) asseritamente tenute dalla dipendente durante l'orario di lavoro nei giorni 27 novembre, 29 novembre, 3 dicembre,
11 dicembre e 12 dicembre 2024. Tali condotte implicherebbero interazioni non autorizzate o collusive con il Sig. il quale gestisce un Parte_4
laboratorio attiguo e concorrente al convenuto.
In punto di fatto, la ricorrente nega recisamente tutti gli addebiti mossi.
La ricorrente difesa evidenzia che i laboratori del convenuto e del Sig.
pur svolgendo attività analoghe (riparazione di macchine e Pt_4
strumenti fotografici), sono fisicamente contigui e separati da una parete con una porta che è "costantemente e permanentemente aperta". Tale contiguità è confermata dalla condivisione di un unico servizio igienico e dall'ubicazione, nella stanza di teorica pertinenza del convenuto, sia del magazzino del Sig. sia di una stanza blindata comune per il Pt_4
deposito delle macchine riparate. Pertanto, la presenza del Sig. Pt_4
nella "stanza Avellaneda" è quotidiana e frequentissima.
Quanto alle contestazioni specifiche, la ricorrente eccepisce che:
1. Non esisterebbe alcuna "procedura Avellaneda" che possa essere rivelata, trattandosi di un piccolissimo esercizio artigianale.
2. In relazione ad alcuni clienti, il convenuto non riparava la tipologia di strumenti in oggetto (ad esempio, obiettivi analogici o binocoli), e in un caso, lo stesso Sig. presente nella stanza si era offerto di Pt_4
occuparsi della riparazione.
2 3. L'episodio contestato del 29 novembre 2024, alle ore 9:08, sarebbe avvenuto antecedentemente all'inizio dell'orario di lavoro della ricorrente (fissato alle 9:30) e, in quanto tale, non potrebbe supportare un addebito letteralmente riferito ad attività svolta durante
l'orario di lavoro.
La ricorrente deduce l'illegittimità degli strumenti probatori utilizzati dal datore di lavoro, i quali sarebbero stati raccolti contra legem. Sebbene sia stato riferito alla lavoratrice e all'organizzazione sindacale che l'addebito si basa su riprese audiovisive effettuate da un'Agenzia investigativa, la difesa sostiene che il datore di lavoro, pur potendo raccogliere prove su comportamenti illeciti del lavoratore fuori dall'ambiente di lavoro, non può utilizzare strumenti di ripresa volti a controllare il comportamento del dipendente sul luogo di lavoro e durante l'esecuzione della prestazione lavorativa senza rispettare le disposizioni di cui all'art. 4 della L. n. 300/70
(Statuto dei Lavoratori).
In considerazione dell'illegittimità probatoria, il recesso appare per tabulas totalmente illegittimo.
Quanto alle conseguenze giuridiche, la ricorrente invoca l'applicazione dell'art. 3 del D.Lgs. n. 23/2015. A tal fine, si richiamano i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 12174/19, avvalorata dalle decisioni della Corte Costituzionale n. 128 e 129), che interpretano il concetto di "fatto materialmente insussistente".
Si argomenta che il "fatto materialmente insussistente" rilevante ai fini del
D.Lgs. n. 23/2015, art. 3, comma 2, non si limita all'ipotesi in cui l'evento non sia accaduto, ma include altresì il fatto "sussistente, ma privo del carattere di illiceità o rilevanza giuridica e quindi il fatto sostanzialmente inapprezzabile sotto il profilo disciplinare". Si ritiene, infatti, che "la
3 irrilevanza giuridica del fatto, pur materialmente verificatosi, determina la sua insussistenza anche ai fini e per gli effetti previsti dal D.Lgs. n. 23 del
2015, art. 3, comma 2".
Poiché la tutela reintegratoria è inapplicabile ai sensi del comma 1 dell'art. 9 del D.Lgs. n. 23/2015, la ricorrente chiede l'applicazione della tutela indennitaria prevista dalla medesima disposizione. A seguito dell'intervento della Corte Costituzionale n. 118/2025, si chiede che l'indennità sia quantificata dal Giudicante secondo prudente apprezzamento, pur rimanendo fermo il limite minimo di tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
La parte convenuta non si è costituita in giudizio nonostante la regolare e tempestiva notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione.
All'odierna udienza, tenuto conto dei rispettivi oneri probatori di legge, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e sulle conclusioni di parte ricorrente il Giudice ha pronunciato sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e contestuale motivazione.
***
Le domande di parte ricorrente sono fondate e devono essere accolte nei termini precisati di seguito.
La ricorrente ha dimostrato l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro con la parte convenuta mediante la produzione di: contratto di lavoro(doc.1), buste paga (doc. 7), lettera di contestazione disciplinare (doc. 2) e lettera di licenziamento (doc. 3).
Il licenziamento intimato dalla parte convenuta alla ricorrente ha una evidente natura disciplinare. La parte ricorrente ha contestato la verità fattuale degli addebiti. La parte convenuta non si è costituta e pertanto, pur
4 essendone onerata per legge, non ha offerto la prova della sussistenza dei fatti contestati e del loro rilievo disciplinare.
Il licenziamento impugnato deve essere quindi dichiarato illegittimo per insussistenza del fatto materiale contestato. Deve essere applicata dunque la tutela prevista dagli artt. 3 e art. 9 Dlg 23/2015
La retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, come precisato all'udienza odierna dal difensore della parte ricorrente, ammonta a € 628,84. La retribuzione di riferimento per il lavoro a tempo pieno risulta indicata nel prospetto paga di gennaio 2025 e deve essere decurtata della percentuale corrispondente al part time con aggiunta della quota di tredicesima (1547,92
*37,5%*13/12 =628,84).
La ricorrente è stata assunta il 17.10.2023 ed è stata licenziata il 22.1.2025.
Il rapporto di lavoro è durato poco più di un anno. E' pacifico che la ricorrente era l'unica dipendente della ditta convenuta. Pertanto, appare equo riconoscere una indennità risarcitoria pari a quattro mensilità della retribuzione come sopra computata, oltre agli accessori di legge dalla sentenza sino al saldo
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore indeterminato della causa e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) In accoglimento del ricorso, dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il convenuto a versare alla ricorrente una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale pari a n. 4 mensilità della retribuzione utile per il TFR
5 (€ 628,84 mensili), oltre agli interessi sulla somma rivalutata dalla sentenza sino al saldo;
2) Condanna la parte convenuta a rifondere le spese di lite che liquida in € 3.689 per compensi, € 259 per rimborso contributo unificato, oltre Iva Cpa e rimb. Forf. 15%
Verona, 11.12.2025
IL GIUDICE
NI SU
6
SEZIONE LAVORO
Udienza del 11.12.2025
Causa n. 1454 / 2025
/AVELLANEDA Pt_1 Pt_2
Sono comparsi per la parte ricorrente l'Avv. Magalini e la ricorrente personalmente.
Nessuno compare per la parte convenuta. Il Giudice verificata la regolare e tempestiva notifica del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza mediante
PEC, come da ricevute depositate in formato digitale nel fascicolo telematico, dichiara la contumacia della parte convenuta non costituita
Il procuratore di parte ricorrente si riporta al ricorso e, alla luce della mancata costituzione della parte convenuta, conclude come in atti, essendo la causa matura per la decisione.
L'Avv. Magalini precisa che la retribuzione utile per il TFR deve essere calcolata nel seguente modo: 1547,92 *37,5%*13/12 =628,84 oltre rateo
TFR di € 48,58
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. NI SU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. NI SU, all'udienza del giorno 11.12.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1454 / 2025 RCL promossa con ricorso depositato il 25/07/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._1
MA CO
Contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
contumace
Motivi della decisione
La ricorrente, assunta a far tempo dal 17 ottobre 2023, svolgeva per il convenuto, gestore di un laboratorio per la riparazione di macchine fotografiche, mansioni di impiegata di 6° livello ex ccnl metalmeccanici artigiani, con un rapporto di lavoro part-time (37,5%) e articolazione oraria dalle 9:30 alle 12:30 dal lunedì al venerdì. Le sue mansioni consistevano essenzialmente nel ricevimento dei clienti per la consegna o il ritiro di macchine fotografiche riparate, con emissione di scontrini fiscali o fatture a fronte dei pagamenti.
Il recesso è stato disposto dal convenuto a seguito di una contestazione disciplinare datata 8 gennaio 2025, basata su quanto emerso da una
1 "indagine demandata ad agenzia investigativa". L'addebito principale concerneva lo svolgimento di "attività lavorativa prestata durante l'orario di lavoro svolto in favore della scrivente ditta, in concorrenza con la medesima".
La contestazione disciplinare descrive una serie di condotte specifiche, tutte (ad eccezione di un episodio) asseritamente tenute dalla dipendente durante l'orario di lavoro nei giorni 27 novembre, 29 novembre, 3 dicembre,
11 dicembre e 12 dicembre 2024. Tali condotte implicherebbero interazioni non autorizzate o collusive con il Sig. il quale gestisce un Parte_4
laboratorio attiguo e concorrente al convenuto.
In punto di fatto, la ricorrente nega recisamente tutti gli addebiti mossi.
La ricorrente difesa evidenzia che i laboratori del convenuto e del Sig.
pur svolgendo attività analoghe (riparazione di macchine e Pt_4
strumenti fotografici), sono fisicamente contigui e separati da una parete con una porta che è "costantemente e permanentemente aperta". Tale contiguità è confermata dalla condivisione di un unico servizio igienico e dall'ubicazione, nella stanza di teorica pertinenza del convenuto, sia del magazzino del Sig. sia di una stanza blindata comune per il Pt_4
deposito delle macchine riparate. Pertanto, la presenza del Sig. Pt_4
nella "stanza Avellaneda" è quotidiana e frequentissima.
Quanto alle contestazioni specifiche, la ricorrente eccepisce che:
1. Non esisterebbe alcuna "procedura Avellaneda" che possa essere rivelata, trattandosi di un piccolissimo esercizio artigianale.
2. In relazione ad alcuni clienti, il convenuto non riparava la tipologia di strumenti in oggetto (ad esempio, obiettivi analogici o binocoli), e in un caso, lo stesso Sig. presente nella stanza si era offerto di Pt_4
occuparsi della riparazione.
2 3. L'episodio contestato del 29 novembre 2024, alle ore 9:08, sarebbe avvenuto antecedentemente all'inizio dell'orario di lavoro della ricorrente (fissato alle 9:30) e, in quanto tale, non potrebbe supportare un addebito letteralmente riferito ad attività svolta durante
l'orario di lavoro.
La ricorrente deduce l'illegittimità degli strumenti probatori utilizzati dal datore di lavoro, i quali sarebbero stati raccolti contra legem. Sebbene sia stato riferito alla lavoratrice e all'organizzazione sindacale che l'addebito si basa su riprese audiovisive effettuate da un'Agenzia investigativa, la difesa sostiene che il datore di lavoro, pur potendo raccogliere prove su comportamenti illeciti del lavoratore fuori dall'ambiente di lavoro, non può utilizzare strumenti di ripresa volti a controllare il comportamento del dipendente sul luogo di lavoro e durante l'esecuzione della prestazione lavorativa senza rispettare le disposizioni di cui all'art. 4 della L. n. 300/70
(Statuto dei Lavoratori).
In considerazione dell'illegittimità probatoria, il recesso appare per tabulas totalmente illegittimo.
Quanto alle conseguenze giuridiche, la ricorrente invoca l'applicazione dell'art. 3 del D.Lgs. n. 23/2015. A tal fine, si richiamano i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 12174/19, avvalorata dalle decisioni della Corte Costituzionale n. 128 e 129), che interpretano il concetto di "fatto materialmente insussistente".
Si argomenta che il "fatto materialmente insussistente" rilevante ai fini del
D.Lgs. n. 23/2015, art. 3, comma 2, non si limita all'ipotesi in cui l'evento non sia accaduto, ma include altresì il fatto "sussistente, ma privo del carattere di illiceità o rilevanza giuridica e quindi il fatto sostanzialmente inapprezzabile sotto il profilo disciplinare". Si ritiene, infatti, che "la
3 irrilevanza giuridica del fatto, pur materialmente verificatosi, determina la sua insussistenza anche ai fini e per gli effetti previsti dal D.Lgs. n. 23 del
2015, art. 3, comma 2".
Poiché la tutela reintegratoria è inapplicabile ai sensi del comma 1 dell'art. 9 del D.Lgs. n. 23/2015, la ricorrente chiede l'applicazione della tutela indennitaria prevista dalla medesima disposizione. A seguito dell'intervento della Corte Costituzionale n. 118/2025, si chiede che l'indennità sia quantificata dal Giudicante secondo prudente apprezzamento, pur rimanendo fermo il limite minimo di tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
La parte convenuta non si è costituita in giudizio nonostante la regolare e tempestiva notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione.
All'odierna udienza, tenuto conto dei rispettivi oneri probatori di legge, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e sulle conclusioni di parte ricorrente il Giudice ha pronunciato sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e contestuale motivazione.
***
Le domande di parte ricorrente sono fondate e devono essere accolte nei termini precisati di seguito.
La ricorrente ha dimostrato l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro con la parte convenuta mediante la produzione di: contratto di lavoro(doc.1), buste paga (doc. 7), lettera di contestazione disciplinare (doc. 2) e lettera di licenziamento (doc. 3).
Il licenziamento intimato dalla parte convenuta alla ricorrente ha una evidente natura disciplinare. La parte ricorrente ha contestato la verità fattuale degli addebiti. La parte convenuta non si è costituta e pertanto, pur
4 essendone onerata per legge, non ha offerto la prova della sussistenza dei fatti contestati e del loro rilievo disciplinare.
Il licenziamento impugnato deve essere quindi dichiarato illegittimo per insussistenza del fatto materiale contestato. Deve essere applicata dunque la tutela prevista dagli artt. 3 e art. 9 Dlg 23/2015
La retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, come precisato all'udienza odierna dal difensore della parte ricorrente, ammonta a € 628,84. La retribuzione di riferimento per il lavoro a tempo pieno risulta indicata nel prospetto paga di gennaio 2025 e deve essere decurtata della percentuale corrispondente al part time con aggiunta della quota di tredicesima (1547,92
*37,5%*13/12 =628,84).
La ricorrente è stata assunta il 17.10.2023 ed è stata licenziata il 22.1.2025.
Il rapporto di lavoro è durato poco più di un anno. E' pacifico che la ricorrente era l'unica dipendente della ditta convenuta. Pertanto, appare equo riconoscere una indennità risarcitoria pari a quattro mensilità della retribuzione come sopra computata, oltre agli accessori di legge dalla sentenza sino al saldo
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore indeterminato della causa e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) In accoglimento del ricorso, dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il convenuto a versare alla ricorrente una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale pari a n. 4 mensilità della retribuzione utile per il TFR
5 (€ 628,84 mensili), oltre agli interessi sulla somma rivalutata dalla sentenza sino al saldo;
2) Condanna la parte convenuta a rifondere le spese di lite che liquida in € 3.689 per compensi, € 259 per rimborso contributo unificato, oltre Iva Cpa e rimb. Forf. 15%
Verona, 11.12.2025
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