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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/08/2025, n. 6903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6903 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 12 giugno 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. R.G. 32647 / 2023 al quale viene riunito il proc. n. R.G.
36679/2023
TRA
1. ER TR
2. con l'Avv. Domenico Marrazzo) Controparte_1 CP_2
RICORRENTE
E
(con l'Avv. Virginia Fortunato) CP_3
RESISTENTE
Mediante il seguente dispositivo
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, condanna al pagamento in favore di TO RO della somma di euro CP_3
30.429,98, in favore di della somma di euro 29.324,65 e in favore di ella Controparte_1 CP_2 somma di euro 28.035,19, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
CP_ condanna l' al pagamento della parte restante che liquida in euro 3.000,00, oltre IVA e CPA, da distrarsi;
60 giorni per la motivazione.
Roma, 12 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con due atti introduttivi regolarmente notificato, i ricorrenti – dipendenti rivestenti qualifica di CP_3 operatori della mobilità e parametro retributivo 138 – segnalavano che con sentenza passata in giudicato il
Tribunale di Roma aveva dichiarato illegittimo il roro inquadramento nell'Allegato A al CCNL
Autoferrotranvieri 27.11.2000, invece che nel R.D. 148/31 e nello stesso CCNL Autoferrotranvieri, emettendo un pronuncia che risultava conforme anche alla ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, sez. lav. n.6297/2022.
Facevano presente che solo nel 2022 l' comunicava al ricorrenti la disapplicazione, peraltro solo CP_3 parziale, dell'Allegato A e solo con decorrenza dal primo giorno del mese cui si riferiva detta comunicazione.
Premettendo che l'illegittimo inquadramento nell'Allegato A ha comportato nel corso degli anni un trattamento retributivo inferiore al dovuto pregiudicandoli economicamente, chiedevano al Giudice adito di condannare l' al pagamento in loro favore delle somme indicate in dettaglio nelle conclusioni del CP_3 ricorso.
Si costituiva in giudizio l' contestando la prospettazione avversaria e invocando il rigetto del ricorso. CP_3
Integratosi il contraddittorio, valutate le contrapposte tesi difensive, riscontrata la natura documentale della causa, la stessa è stata decisa.
I due procedimenti sono stati riuniti stante la connessione che li collega.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
La vicenda descritta dai ricorrenti prende forza da sentenze passate in giudicato del Tribunale di Roma e risultate per giunta conformi ad una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione.
con la sua difesa tenta di rimettere in discussione l'assunto derivante dalle pronunce passate in CP_3 giudicato sopra citate.
Il maturato convincimento si fonda sulla linea difensiva assunta dai ricorrenti qui totalmente condivisa anche nell'approccio critico al rilievo di controparte. L' persiste nel ritenere che il trattamento deteriore goduto dai ricorrenti trovi la sua ragione non CP_3 nell'applicazione dell'allegato A al CCNL Autoferrotranvieri 27.11.2000 ma nel loro inquadramento nell'area servizi ausiliari della mobilità.
La difesa non considera che la questione era già stata risolta nelle pronunce passate in giudicato. Le stesse hanno stabilito che i lavoratori ricorrenti non potevano essere inquadrati nei servizi sussidiari (art. 7 RD
148/31) essendo invece addetti a tutti gli effetti al servizio trasporto e dovendo pertanto considerarsi dei normali dipendenti autoferrotranvieri (regolati cioè dal RD 148/31 e dal CCNL del 27.11.2000 e non dal citato allegato A).
Un'area del predetto contratto collettivo è dedicata ai servizi sussidiari di cui all'art. 7 RD 148/31 – denominata area servizi ausiliari della mobilità – regolamentata dall'Allegato A.
A supporto della coincidenza tra l'ambito delineato dall'Allegato A e l'area dei servizi ausiliari della mobilità sono l'art. 4 del CCNL de quo.
Ulteriore conferma che l' nel replicare ai ricorrenti abbia ignorato il presupposto certo e incontestato CP_3 che si trae dalle sentenze passate in giudicato si trova in nell'altra argomentazione difensiva non condivisibile per cui la differenza di trattamento dei ricorrenti deriverebbe dalla loro provenienza dall'ex Co
, questione già superata nel corso dei giudizi sopra citati.
Considerata la generica contestazione dei conteggi proveniente da che non è stata in grado di CP_3 inficiarne la linearità e la coerenza e condivisa la linea difensiva assunta dai ricorrenti con riferimento alla eccepita prescrizione, la pretesa avanzata dai ricorrenti pe i titoli descritti in ricorso va accolta.
Preme disporre in questa sede la correzione di errori materiali commessi nella stesura del dispositivo relativi al fatto che non si è tenuto conto che nl corso del giudizio è stata disposta la riunione di due procedimenti connessi e pertanto:
- Laddove, nell'epigrafe del dispositivo, è scritto “n. R.G.32647/2023” vanno aggiunte le seguenti parole “alla quale viene riunito il proc. n. R.G. 36679/2023”;
- Laddove, nell'epigrafe del dispositivo, è scritto “ER TR” siano aggiunti i nomi “ CP_1
;
[...] CP_2
- Laddove nel dispositivo è scritto “euro 30.429,98” siano aggiunte le seguenti parole “in favore di della somma di euro 29.324,65 e in favore di ella somma di euro Controparte_1 CP_2
28.035,19”;
CP_
- Laddove nel dispositivo, con riferimento alle spese di lite, sono scritte le parole “condanna l' al pagamento della parte restante” siano scritte invece le seguenti “condanna l' al pagamento CP_3 delle spese di lite” .
Si riporta con la presente sentenza la formulazione del dispositivo corretta.
Il ricorso va accolto e le spese seguono il principio della soccombenza.
Roma, 13 agosto 2025
IlGiudice Dott.ssaPaolaLucarelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 12 giugno 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. R.G. 32647 / 2023 al quale viene riunito il proc. n. R.G.
36679/2023
TRA
1. ER TR
2. con l'Avv. Domenico Marrazzo) Controparte_1 CP_2
RICORRENTE
E
(con l'Avv. Virginia Fortunato) CP_3
RESISTENTE
Mediante il seguente dispositivo
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, condanna al pagamento in favore di TO RO della somma di euro CP_3
30.429,98, in favore di della somma di euro 29.324,65 e in favore di ella Controparte_1 CP_2 somma di euro 28.035,19, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
CP_ condanna l' al pagamento della parte restante che liquida in euro 3.000,00, oltre IVA e CPA, da distrarsi;
60 giorni per la motivazione.
Roma, 12 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con due atti introduttivi regolarmente notificato, i ricorrenti – dipendenti rivestenti qualifica di CP_3 operatori della mobilità e parametro retributivo 138 – segnalavano che con sentenza passata in giudicato il
Tribunale di Roma aveva dichiarato illegittimo il roro inquadramento nell'Allegato A al CCNL
Autoferrotranvieri 27.11.2000, invece che nel R.D. 148/31 e nello stesso CCNL Autoferrotranvieri, emettendo un pronuncia che risultava conforme anche alla ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, sez. lav. n.6297/2022.
Facevano presente che solo nel 2022 l' comunicava al ricorrenti la disapplicazione, peraltro solo CP_3 parziale, dell'Allegato A e solo con decorrenza dal primo giorno del mese cui si riferiva detta comunicazione.
Premettendo che l'illegittimo inquadramento nell'Allegato A ha comportato nel corso degli anni un trattamento retributivo inferiore al dovuto pregiudicandoli economicamente, chiedevano al Giudice adito di condannare l' al pagamento in loro favore delle somme indicate in dettaglio nelle conclusioni del CP_3 ricorso.
Si costituiva in giudizio l' contestando la prospettazione avversaria e invocando il rigetto del ricorso. CP_3
Integratosi il contraddittorio, valutate le contrapposte tesi difensive, riscontrata la natura documentale della causa, la stessa è stata decisa.
I due procedimenti sono stati riuniti stante la connessione che li collega.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
La vicenda descritta dai ricorrenti prende forza da sentenze passate in giudicato del Tribunale di Roma e risultate per giunta conformi ad una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione.
con la sua difesa tenta di rimettere in discussione l'assunto derivante dalle pronunce passate in CP_3 giudicato sopra citate.
Il maturato convincimento si fonda sulla linea difensiva assunta dai ricorrenti qui totalmente condivisa anche nell'approccio critico al rilievo di controparte. L' persiste nel ritenere che il trattamento deteriore goduto dai ricorrenti trovi la sua ragione non CP_3 nell'applicazione dell'allegato A al CCNL Autoferrotranvieri 27.11.2000 ma nel loro inquadramento nell'area servizi ausiliari della mobilità.
La difesa non considera che la questione era già stata risolta nelle pronunce passate in giudicato. Le stesse hanno stabilito che i lavoratori ricorrenti non potevano essere inquadrati nei servizi sussidiari (art. 7 RD
148/31) essendo invece addetti a tutti gli effetti al servizio trasporto e dovendo pertanto considerarsi dei normali dipendenti autoferrotranvieri (regolati cioè dal RD 148/31 e dal CCNL del 27.11.2000 e non dal citato allegato A).
Un'area del predetto contratto collettivo è dedicata ai servizi sussidiari di cui all'art. 7 RD 148/31 – denominata area servizi ausiliari della mobilità – regolamentata dall'Allegato A.
A supporto della coincidenza tra l'ambito delineato dall'Allegato A e l'area dei servizi ausiliari della mobilità sono l'art. 4 del CCNL de quo.
Ulteriore conferma che l' nel replicare ai ricorrenti abbia ignorato il presupposto certo e incontestato CP_3 che si trae dalle sentenze passate in giudicato si trova in nell'altra argomentazione difensiva non condivisibile per cui la differenza di trattamento dei ricorrenti deriverebbe dalla loro provenienza dall'ex Co
, questione già superata nel corso dei giudizi sopra citati.
Considerata la generica contestazione dei conteggi proveniente da che non è stata in grado di CP_3 inficiarne la linearità e la coerenza e condivisa la linea difensiva assunta dai ricorrenti con riferimento alla eccepita prescrizione, la pretesa avanzata dai ricorrenti pe i titoli descritti in ricorso va accolta.
Preme disporre in questa sede la correzione di errori materiali commessi nella stesura del dispositivo relativi al fatto che non si è tenuto conto che nl corso del giudizio è stata disposta la riunione di due procedimenti connessi e pertanto:
- Laddove, nell'epigrafe del dispositivo, è scritto “n. R.G.32647/2023” vanno aggiunte le seguenti parole “alla quale viene riunito il proc. n. R.G. 36679/2023”;
- Laddove, nell'epigrafe del dispositivo, è scritto “ER TR” siano aggiunti i nomi “ CP_1
;
[...] CP_2
- Laddove nel dispositivo è scritto “euro 30.429,98” siano aggiunte le seguenti parole “in favore di della somma di euro 29.324,65 e in favore di ella somma di euro Controparte_1 CP_2
28.035,19”;
CP_
- Laddove nel dispositivo, con riferimento alle spese di lite, sono scritte le parole “condanna l' al pagamento della parte restante” siano scritte invece le seguenti “condanna l' al pagamento CP_3 delle spese di lite” .
Si riporta con la presente sentenza la formulazione del dispositivo corretta.
Il ricorso va accolto e le spese seguono il principio della soccombenza.
Roma, 13 agosto 2025
IlGiudice Dott.ssaPaolaLucarelli