Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 03/02/2026, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00738/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05200/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5200 del 2022, proposto da
NT CC, OR LO UR, VA CA, MA RZ, FF LI, NL OL, VA PA, VA NO, PP DA, IA LI, NZ RI, RO LL, VA VI, rappresentati e difesi dall'avvocato Michele Dulvi Corcione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Napoli, via Diaz n. 11;
per l'annullamento
dei provv. prot. n. M_D AB05933 REG2022 0312109 dell'1.06.2022, M_D AB05933 REG2022 0312117 dell'1.06.2022, M_D AB05933 REG2022 0348146 del 16.06.2022, M_D AB05933 REG2022 0312108 dell'1.06.2022, M_D AB05933 REG2022 0312113 dell'1.06.2022, M_D AB05933 REG2022 0312116 dell'1.06.2022, M_D AB05933 REG2022 0312114 dell'1.06.2022, M_D AB05933 REG2022 0312111 dell'1.06.2022, M_D AB05933 REG2022 0312122 dell'1.06.2022, M_D AB05933 REG2022 0312115 dell'1.06.2022, M_D AB05933 REG2022 0312121 dell'1.06.2022, M_D AB05933 REG2022 0312119 dell'1.06.2022, M_D AB05933 REG2022 0312118 dell'1.06.2022, tutti notificati ai ricorrenti in data 13 luglio 2022, con i quali il Ministero Difesa – DGPM ha negato e/o prestato diniego al riconoscimento ed alla conseguente corresponsione dell'indennità di amministrazione richiesta dai ricorrenti a mezzo apposita istanza; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, consequenziale, allo stato non conosciuto e, comunque, incompatibile con le richieste di cui al presente ricorso; nonché consequenzialmente per l'accertamento e/o il riconoscimento dell'indennità di amministrazione di cui alla legge 22 giugno 1988, n. 221 in capo ai ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025 la dott.ssa VI EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - I ricorrenti, ad eccezione del lgt. C.S. CA VA effettivo al Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, sono carabinieri effettivi al Reparto Comando della Regione Campania Carabinieri, distaccati con diverse decorrenze presso la Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Napoli.
Secondo quanto emerge dai rapporti versati in atti, tutti i suindicati militari hanno compiti di polizia giudiziaria e di assistenza ai magistrati dell'ufficio: in particolare, sono addetti all'Ufficio Coordinamento della Polizia Giudiziaria Militare, organismo interno analogo alla sezione di polizia giudiziaria esistente presso le procure ordinarie, sezione mai costituita presso le procure militari.
I ricorrenti, invocando il parere emesso dal Consiglio di Stato n. 334 2019, hanno richiesto alla Procura Militare la corresponsione dell'indennità di cui alla legge 22 giugno 1988 n. 221.
In data 1 giugno 2022 la Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa ha inviato alla Procura Militare della Repubblica di Napoli una nota in cui ha rilevato che, in mancanza di specifiche disposizioni normative di settore, non possono essere corrisposti nuovi emolumenti al personale militare, così negando la corresponsione della richiesta indennità “ in via di estensione amministrativa ”.
In data 13 luglio 2022 il Procuratore Militare della Repubblica di Napoli ha notificato tale diniego ai militari interessati.
1.1 - Avverso tali provvedimenti sono insorti i ricorrenti in epigrafe indicati, lamentando in estrema sintesi:
1.2 VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE L. n. 221 DEL 22.06.1988 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE L. n. 51 del 15.02.1989 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 3 c. 60 L. n. 537/1993.
2 - Ha resistito all'impugnativa il Ministero della Difesa chiedendone il rigetto ed eccependo, in subordine, la prescrizione decennale o quinquennale delle pretese economiche vantate.
3 - All'udienza di smaltimento del 5 dicembre 2025 il ricorso è transitato in decisione.
4 - Preliminarmente, giova dare atto della normativa rilevante ai fini del decidere.
“ L’indennità giudiziaria, originariamente prevista per i soli magistrati ordinari dall’art. 3 della legge n. 27/1981 e poi per i magistrati amministrativi, contabili e militari, nonché per gli avvocati e procuratori dello Stato, è stata successivamente estesa, con la legge n. 221/1988, al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e con l’art. 1 della l. 15 febbraio 1989, n. 51, a quello del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti, dell’Avvocatura dello Stato e dei tribunali militari, nonché al personale civile del Ministero della difesa, inquadrato nella IV e V qualifica funzionale distaccato temporaneamente, in attesa dell’istituzione di appositi ruoli organici, a prestare servizio presso gli uffici giudiziari della giustizia militare.
11.1. La vicenda è stata tuttavia incisa dalla cosiddetta privatizzazione del pubblico impiego (operata dal d.lgs. n. 29 del 1993), che ha dato avvio ad una progressiva valorizzazione dei contratti collettivi, a fronte di disposizioni di legge preesistenti, salvo che non vi fossero espresse indicazioni normative in senso contrario. Questo peculiare sistema di delegificazione, che ha subìto nel tempo alcune modifiche rispetto all’impianto originario, ha sempre riservato alla contrattazione collettiva un ruolo centrale nella definizione dei trattamenti retributivi. L’art. 72, comma 1, del d.lgs. n. 29/1993, e in maggior dettaglio l’art.71, comma 1, del d.lgs. n.165/2001, che ne ha recepito i contenuti, ha pertanto stabilito che - proprio a seguito della stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997 - cessassero di produrre effetti, in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati, le norme generali e speciali di cui agli allegati A) e B) del decreto stesso. In particolare, l’allegato A, al comma 1, lettera p), del d.lgs. n. 165/2001 fa riferimento, per quanto qui di interesse, alla legge n. 221/1988 (invocata dagli appellati per il riconoscimento dell’indennità).
Con il primo C.C.N.L. del comparto Ministeri 1994/1997, firmato il 16 maggio 1995 previa autorizzazione al Governo conferita con il D.P.C.M. 3 marzo 1995, in attuazione dell’art. 72 del citato d.lgs. n. 29 del 1993, è stata istituita una nuova indennità, denominata “di amministrazione”, come trattamento accessorio della retribuzione, collegata alla presenza in servizio e commisurata ai compensi mensili percepiti. In particolare l’art. 34, comma 1, ha previsto che i trattamenti economici accessori in atto presso le singole Amministrazioni del comparto, secondo la specifica disciplina legislativa, contrattuale ed amministrativa in vigore, andavano conservati nelle Amministrazioni medesime secondo una sorta di comparazione effettuata tramite apposite tabelle riferite alla determinazione della retribuzione accessoria mensile distinta per livello.
[.. omissis ..]
11.2. A suggello del sistema, il d.lgs. n. 165/2001 ha previsto, all’art. 2, comma 3 (erroneamente indicato nell’atto di appello come comma 2) che: «l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi […] o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dal relativo rinnovo contrattuale» ” – Consiglio di Stato, sent. n. 9188/22.
5 - Tanto premesso, il gravame va respinto, alla luce dei più recenti approdi giurisprudenziali in materia.
Giova al riguardo rammentare quanto precisato dal Giudice d’Appello:
“ Il già citato parere n. 334/2019, redatto sulla base dei precedenti e pacifici approdi giurisprudenziali, afferma, innanzitutto, la natura non stipendiale dell’indennità di amministrazione. L’indennità di cui all’art. 2 della legge 22 giugno 1988 n. 221 non sarebbe diretta a compensare le prestazioni svolte nella struttura dell’organizzazione giudiziaria, ma solo ad indennizzare il personale amministrativo delle cancellerie e segreterie giudiziarie per i compiti intensi e delicati di natura burocratico-amministrativa svolti presso tali specifici uffici, e ciò indipendentemente dall’appartenenza ai ruoli dell'Amministrazione giudiziaria e purché il personale sia effettivamente addetto ai servizi amministrativi (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 4 luglio 2018, n.4443; T.A.R. Ancona, sez. I, 17 aprile 2015, n.313; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 3 settembre 2013, n.8067; Consiglio di Stato, sez. VI, 18 giugno 2008, n. 2999; sez. IV, 12 gennaio 2005, n. 44; sez. IV, 30 dicembre 2003, nn. 9169 e 9208; sez. IV, 17 ottobre 2000, n.5511; 15 aprile 1996, n. 495; 28 marzo 1994, n. 307; 2 settembre 1992, n. 714).
Ne consegue che l’aspetto fondamentale da verificare ai fini della corresponsione dell’indennità de qua è quello funzionale, cioè l’effettivo svolgimento del servizio, e non la semplice appartenenza ai ruoli dell’amministrazione. In sostanza, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto di privilegiare, per il conseguimento del diritto all’indennità in questione, il rapporto funzionale del dipendente con l’Amministrazione presso cui il servizio viene svolto, rispetto a quello formale di dipendenza organica (T.A.R. Roma, sez. I, 2 aprile 2010, n.5576; T.A.R. Bologna, sez. II, 23 novembre 2010, n.8083.; Consiglio di Stato, sez. IV, 21 giugno 2007, n. 3404; sez. IV, 14 giugno 2002, n. 3284) e ciò anche al personale comandato per lo svolgimento di mansioni proprie delle cancellerie o segreteria giudiziarie (Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 luglio 1997, n. 705; n. 417 del 1 aprile 1996).
In estrema sintesi, i presupposti necessari ai fini dell’attribuzione dell’indennità di amministrazione sono individuati nell’effettivo svolgimento da parte del dipendente di funzioni amministrative e burocratiche, ai fini dell’ordinato funzionamento degli uffici giudiziari, nonché nella circostanza che le mansioni assolte dai soggetti “distaccati” o “comandati” non siano ricomprese in quelle istituzionalmente attribuite dall’Amministrazione di appartenenza al dipendente.
La più recente giurisprudenza della quarta sezione del Consiglio di Stato ha inaugurato, invece, un orientamento di segno opposto che privilegia il rapporto formale, anziché funzionale, esistente fra il dipendente pubblico e l’amministrazione, a nulla rilevando lo svolgimento di funzioni che esulano dalle mansioni istituzionali in sede di “distacco” o di “comando”.
Il punto nodale risiede nella circostanza che l’indennità giudiziaria, ora denominata “di amministrazione”, per la quarta sezione, avrebbe natura e presupposti diversi rispetto a quella originariamente prevista dall’art. 2 della legge n. 221/1988. L’indennità di amministrazione è infatti, almeno dall’Accordo integrativo del 16 maggio 2001 del Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Ministeri, un emolumento con “carattere di generalità” e “natura fissa e ricorrente” riconosciuto in via esclusiva per i dipendenti dello stesso comparto (quindi non per il Comparto Sicurezza, per il quale l’eventuale attività svolta presso gli uffici giudiziari dà luogo ad indennità collegate all’appartenenza alle relative istituzioni).
In linea con tali premesse la quarta Sezione ha ora concluso che “ai dipendenti della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, in servizio presso il Tribunale non spetta quindi l'indennità di amministrazione, ex indennità giudiziaria, prevista dal CCCNL Ministeri per i dipendenti della giustizia, perché il rapporto di lavoro con l'istituzione di provenienza non viene meno, né muta per effetto dell’applicazione alla sezione di polizia giudiziaria la sua regolamentazione a livello legale e/o contrattuale. 16.3. D’altra parte, come rilevato dalla Corte di Cassazione (sez. lav., 5 ottobre 2016, n. 19916, e 18 luglio 2017, n. 17742), nel caso di personale di altri comparti assegnato presso uffici giudiziari non rileva la natura delle mansioni e dei compiti svolti dai lavoratori dipendenti da altre Amministrazioni, essendo dirimente ai fini del riconoscimento dell’indennità solo la specifica posizione ordinamentale propria dei dipendenti del Ministero della Giustizia”.
Ai fini del riconoscimento dell’indennità – secondo tale recente orientamento espresso dalla quarta Sezione – sarebbe, dunque, dirimente esclusivamente la specifica posizione ordinamentale dei dipendenti del Ministero della Giustizia (Consiglio di Stato, Sez. IV, 21 aprile 2021, nn. 3241 e 3244) ” – Consiglio di Stato, sez. I, parere n. 1376/2021 e, in termini, Consiglio di Stato, sez. II, sent. n. 4812/22.
5.2 - Con specifico riferimento, poi, al personale militare assegnato (come i ricorrenti) alle sezioni di P.G., il Consiglio di Stato ha ancora più di recente concluso per l’infondatezza della pretesa attorea affermando: “ La pretesa è comunque infondata nel merito alla stregua delle dirimenti considerazioni sviluppate da Cons. Stato, sez. II, n. 9188 del 2022, secondo cui “L’assegnazione alla sezione di p.g., dunque, non si colloca nell’ambito dei normali strumenti di scambio nell’utilizzo del personale tra distinte amministrazioni, ma costituisce una specifica modalità di declinazione del rapporto di dipendenza funzionale della polizia giudiziaria dal Pubblico ministero di cui all’art. 109 della Costituzione. Tra le tre ipotesi previste dall’art. 56 c.p.p. (servizi, sezioni, appunto, e ufficiali e agenti, rispettivamente declinate alla lett. a), b) e c), essa costituisce quella connotata da maggiore compenetrazione relazionale, tant’è che il Procuratore incide sia sugli utilizzi alternativi da parte dell’Amministrazione di appartenenza, sia sui percorsi di carriera. Ma non ne modifica lo status, che è quello di titolari di qualifiche di polizia giudiziaria chiamati a svolgere anche un ruolo di sostanziale sovrintendenza sulle indagini confluite nei fascicoli facenti capo all’ufficio di procura presso il quale sono incardinati.” e ancora “ai dipendenti della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, in servizio presso la sezione di P.G. della Procura (…) non spetta l’indennità giudiziaria, non più prevista neppure per il personale amministrativo, né qualsivoglia indennità sostitutiva della stessa prevista dal CCNL Ministeri perché il rapporto di lavoro con l’istituzione di provenienza non è affatto venuto meno, né è minimamente mutata per effetto dell’applicazione alla sezione di polizia giudiziaria la sua regolamentazione a livello legale e/o contrattuale. ” – sez. I, parere n. 103/2024 e data 31/01/2024.
6 - Le oscillazioni giurisprudenziali che hanno caratterizzato la materia inducono a compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AO IN, Presidente
VI EN, Consigliere, Estensore
LE RI, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI EN | AO IN |
IL SEGRETARIO