Ordinanza cautelare 28 gennaio 2022
Sentenza 6 maggio 2024
Ordinanza cautelare 24 gennaio 2025
Accoglimento
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24/06/2025, n. 5473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5473 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 05473/2025REG.PROV.COLL.
N. 09700/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9700 del 2024, proposto da
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
GI IL, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) n. 905/2024;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2025 il Cons. Thomas Mathà e udito per le parti appellanti l’Avvocati dello Stato Massimo Di Benedetto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso del primo grado di giudizio GI IL aveva impugnato l’intimazione di pagamento del 2021 con le quali è stato sollecitato il pagamento della cartella n. 30020180000012134000 (8.000,82 €), asseritamente notificata in data 12 dicembre 2018 e riguardante il prelievo supplementare sulle consegne di latte relativo alle campagne lattiere degli anni 2003/2004 e 2005/2006.
2. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (sez. IV) ha accolto il ricorso ritenendo:
a) per la campagna latteria 2003/2004, assorbente il motivo dell’intervenuta decisionale giudiziale di annullamento del provvedimento presupposto (con sentenza Cons. Stato, sez. III, n. 268/2021);
b) per quanto riguarda l’annata 2005/2006, dirimente la dedotta nullità delle intimazioni di pagamento impugnate per prescrizione del credito in base alla mancante prova della notifica della cartella presupposta o di atti interruttivi, sebbene le amministrazioni pubbliche fossero state a ciò sollecitate dallo stesso TAR con ordinanza cautelare n. 258/2022. Conseguentemente il primo giudice, accogliendo la domanda annullatoria, ha annullato l’impugnata intimazione di pagamento.
3. Hanno proposto appello l’GE e l’DE.
4. Il signor IL non si è costituito in giudizio, nonostante la rituale e tempestiva notifica dell’appello del 6.12.2024.
5. Con l’ordinanza n. 322/2025 la Sezione ha accolto l’incidentale domanda di sospensione degli effetti della sentenza ai soli fini della sollecita fissazione del merito ai sensi dell’art. 55 co. 10 cod. proc. amm.
6. In vista dell’udienza pubblica la parti appellanti hanno depositato una memoria il 19.5.2025.
7. La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 19 giugno 2025 ed in seguito a discussione trattenuta in decisione.
8. Con il primo motivo di ricorso GE ed DE hanno dedotto l’erroneità e la parziale riforma della impugnata sentenza, limitatamente all’annualità 2005/2006, chiedendo l’ammissione di prove documentali nuove, per aver ritenuto insussistente la notifica degli atti presupposti alle intimazioni oggetto del giudizio. Le Agenzie appellanti hanno dunque prodotto in giudizio documenti che dimostrerebbero (sempre per l’anno 2005/2006) l’esistenza di atti interruttivi della prescrizione del credito (una sentenza ed un decreto di perenzione del TAR Lazio in merito a ricorsi proposti dal produttore contro gli atti di prelievo supplementare della rispettiva campagna lattiera). Inoltre GE ed DE hanno dedotto che prima dell’intimazione gravata sono state notificate precedenti notificazioni ex art. 8 quinquies l. n. 33/2009 il 19.6.2009 ed il 8.7.2010. Seguivano richieste di rateizzazione del debito da parte dell’agricoltore, che successivamente non sono state perfezionate (presa d’atto di GE del 28.12.2012 e 11.12.2015). Ciò avrebbe impedito il decorrere di ogni termine prescrizionale.
9. Le appellanti hanno quindi argomentato l’ammissibilità della documentazione prodotta in appello sul rilievo della sua indispensabilità ai fini ai fini della decisione, comprovata del resto proprio dalla ordinanza del TAR n. 258/2022 (alla quale è stata data parzialmente esecuzione da parte di DE), richiamando alcuni precedenti della Sezione che hanno affermato l’ammissibilità ed osservando che la richiesta istruttoria avrebbe potuto essere reiterata dal giudice di primo grado.
10. Il motivo è fondato, dovendo accogliere contestualmente l’istanza di ammissione di prove nuove per quanto riguarda i giudicati prodotti e in quanto in primo grado ì stato parzialmente eseguito l’ordine istruttorio. Come già chiarito dalla Sezione, “ Stante il carattere comunque discrezionale del potere conferito al Collegio dall’art. 104, comma 2, deroghe alla conclusione innanzi rassegnata possono essere ipotizzate alla luce della peculiarità di ciascun singolo caso, tenuto anche conto che la tipologia di contenzioso in esame spesso si caratterizza per l’impugnazione di una pluralità di atti di accertamento, ciascuno proposto avverso una differente annata casearia e che possono anche essere stati proposti da soggetti diversi dai ricorrenti, stante l’eventualità che sia il produttore che l’acquirente impugnino i relativi atti, non rendendo immediata la ricostruzione delle vicende che hanno caratterizzato il credito. Volendo tentare una esemplificazione, il contemperamento tra i principi innanzi delineati e la necessità di uniformare la realtà processuale a quella storica può portare a ritenere indispensabile e, quindi, ammissibile la produzione di uno specifico documento del quale la parte spieghi in modo preciso la sua incidenza sulla statuizione impugnata e la sua immediata attitudine a sovvertirla, senza la necessità di un’ulteriore attività di trattazione (indagini fattuali e ricostruzioni ermeneutiche) che, nel rispetto del diritto di difesa e del doppio grado di giudizio, avrebbe dovuto essere svolta nel primo grado di giudizio. In tale prospettiva, possono ritenersi ammissibili quei provvedimenti giurisdizionali che consistano in una sentenza intervenuta tra le parti che accerti con efficacia di giudicato la sussistenza del debito, in quanto tale statuizione giurisdizionale sia idonea, immediatamente e con efficacia di giudicato, ed escludere l’estinzione del debito, invece accertata con la sentenza impugnata, senza la necessità di ulteriori approfondimenti. L’ammissibilità di un limitato numero di documenti può inoltre ritenersi possibile dove la parte abbia comunque svolto le proprie difese in primo grado producendo le relative prove a supporto (se del caso anche a seguito di un ordine istruttorio), ove la successiva produzione in appello non possa qualificarsi totalmente nuova, risolvendosi invece in una limitata attività di integrazione documentale, rispetto ad un costrutto probatorio sul quale si era già svolto il contraddittorio in primo grado (cfr. Cons. St. 5509/2014) e nel caso in cui la parte produca tardivamente i documenti tuttavia esponendo le ragioni specifiche non imputabili a sè che non hanno consentito la produzione della documentazione in primo grado, nonostante l’ordine istruttorio del giudice tali da persuadere il giudice di appello a esercitare i poteri officiosi ritenendoli giustificati ed al fine di evitare una palese ingiustizia dell’esito del processo. ” (Cons. Stato, sez. VI, n. 742/2025).
11. Nel caso oggetto del giudizio si chiede dunque l’acquisizione di documenti avente ad oggetto sentenze che integrano un giudicato di merito che confermano il credito portato dal provvedimento impugnato, in quanto suscettibile di escludere immediatamente con efficacia di giudicato l’intervenuta estinzione del debito. Quindi, nel caso di specie ricorrono le circostanze indicate da tale chiarimento della Sezione come legittimanti, in quanto si tratta di provvedimenti giurisdizionali. Non è quindi possibile confermare la prescrizione del credito in quanto confliggerebbe col precedente giudicato che aveva già accertato che non vi era alcuna prescrizione.
12. Infatti risulta che:
- con il decreto del TAR Lazio n. 1219/2012 è stato dichiarato perento il ricorso proposto dal produttore avverso l’imputazione di prelievo supplementare relativa alla campagna lattiera 2005/2006;
- con la sentenza del TAR Lazio n. 4853/2018 (passata in giudicato) è stato respinto il ricorso proposto dal produttore avverso l’imputazione di prelievo supplementare relativa alla campagna lattiera 2005/2006;
13. Contenziosi complessi – tali da dar luogo ad una vera e propria mass litigation (che si ha in presenza di contenziosi analoghi su fasi diverse delle pretese progressivamente azionate dall’amministrazione e che sono non agevolmente ricostruibili (o contestazioni anche in segmenti del procedimento amministrativo come le procedure di rateizzazione) – a fronte dei quali non appare senza giustificazione la completa ricostruzione delle circostanze avvenuta solo in appello. La pendenza dei giudizi citati chiusi non prima di dieci anni calcolati a ritroso dal momento dell’adozione degli atti di riscossione oggetto di questo giudizio (intimazione del 2021) esclude la prescrizione decennale della sorte capitale.
14. Per tutte le ragioni dianzi esposte l’appello va accolto.
15. Vi sono giustificati motivi per compensare le spese di lite del doppio grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello in epigrafe (R.G. n. 9700 del 2024), e, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado limitatamente all’annata lattiera 2003/2004, mentre lo respinge per quanto riguarda l’annata 2005/2006, e per l’effetto finale annulla l’intimazione gravata limitatamente all’annata lattiera 2003/2004. Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Thomas Mathà | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO