Ordinanza cautelare 28 luglio 2011
Ordinanza collegiale 17 giugno 2019
Sentenza 4 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 04/04/2023, n. 5690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5690 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/04/2023
N. 05690/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04802/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4802 del 2011, proposto da
Azienda Agricola TO RE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maddalena Aldegheri e Marco Guerreschi, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Angela Palmisano in Roma, via Nizza, 59;
contro
Commissario Straordinario ex art 8 quinquies L. n. 33/09 rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
VE (Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Lorenzoni, Tito Munari e Francesco Zanlucchi, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Fabio Lorenzoni in Roma, via del Viminale, 43;
AG (Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura), non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del regime comunitario quote latte - comunicazione quote individuali periodo 2011/2012 (comunicazione 2011.839 del 21 febbraio 2011) - risarcimento danni;
di ogni altro atto connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Commissario Straordinario ex Art 8 Quinquies L 33/09 e di VE Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 febbraio 2023 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso l’Azienda agricola “ TO RE ” ha impugnato la comunicazione (n. ARE33-3689374-P Prot. n. CS.CCSLU.2011.839) del 21 febbraio 2011, a firma del Commissario Straordinario e con la quale le è stato comunicato che con il provvedimento (prot. CS.CCSLU.2010.2421) del 15 novembre 2010 era stata revocata la quota assegnata ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 119/2003 all’azienda AR SI, ossia parte della quota che le era stata trasferita dall’azienda agricola predetta.
Nel contestare i provvedimenti in epigrafe precisati si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. l'illegittimità per incompetenza e violazione degli artt. 8 bis e 8 quinquies della L. n. 33/09, nonché degli artt. 3 e 10 bis della L. n. 119/03, oltre al venire in essere di diversi profili di eccesso di potere, in quanto nessuna disposizione attribuirebbe al Commissario straordinario il potere di revocare il beneficio concesso;
2. la violazione degli artt. 7 e segg. L. n. 241/90 e dell’art. 97 della Costituzione, oltre all’eccesso di potere per carenza e/o contraddittorietà della motivazione e violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, in quanto pur in presenza di un provvedimento ablativo di revoca l’amministrazione avrebbe dovuto dare avvio al procedimento, ai sensi degli artt. 7 e segg. L. n. 241/90;
3. l’illegittimità per violazione dell’art. 10 bis, L. n. 119/03, dell’art. 8 quinquies (in particolare commi 7 e 9), della L. n. 33/09, nonché degli artt. 3 e 7 della L. n. 241/90 e dei principi costituzionali del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, in quanto il Commissario, nominato ai sensi dell’art. 8 quinquies L. n. 33/09 per assegnare le c.d. “quote aggiuntive”, avrebbe erroneamente interpretato l’art. 10 bis della L. n. 119/03 e il comma 7 dell’art- 8 quinquies della L. n. 33/09; a parere della ricorrente le quote assegnate ai sensi dell’art. 10 bis, L. n. 119/03 non sarebbero “ condizionate al pagamento del debito ”, ma l’assegnazione delle stesse quote sarebbe semplicemente soggetta a revoca, in caso (tra l’altro) di mancato pagamento delle multe latte;
4. la violazione degli artt. 3 e segg. L. n. 241/90 e dell’art. 97 Costituzione, oltre al venire in essere dei profili di eccesso di potere per carenza e/o contraddittorietà della motivazione, difetto di istruttoria e violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità.
Nel ricorso si è costituita l’VE che ha contestato le argomentazioni proposte e chiesto il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
Il Commissario straordinario ex art 8 quinquies di cui alla L. n. 33/09 si è costituito solo formalmente.
A parere dell’VE la revoca costituirebbe un atto dovuto in applicazione dell’art. 8 quinquies della L.n. 33/2009 in quanto il mancato pagamento della quota di prelievo da parte del dante causa della ricorrente (la società AR) non poteva che determinare la revoca dell’assegnazione e, ciò, a prescindere dalla successiva cessione che non farebbe venir meno il vincolo che grava sulla quota aggiuntiva assegnata.
All’udienza straordinaria del 24 febbraio 2023, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è da accogliere risultando fondato il secondo, il quarto e in parte il terzo motivo.
1.1 La società ricorrente ha ricevuto la “ comunicazione di avvenuta revoca di quota latte ”, motivata in considerazione del fatto che il precedente titolare della “ quota latte ” non aveva provveduto al pagamento del debito, circostanza quest’ultima che avrebbe legittimato l’Amministrazione ad applicare il comma 7 dell’art. 8 quinquies della L. n. 33/2009, laddove prevede che il beneficio della assegnazione di quota è condizionato al pagamento del debito, anche in forma rateale, eventualmente maturato da parte del beneficiario.
1.2 In considerazione di detto mancato pagamento è stata revocata la quota, originariamente assegnata ai sensi del sopraccitato art. 10 bis e che, a sua volta, era stata trasferita alla ricorrente dall’azienda destinataria del predetto provvedimento.
1.3 Sul punto è dirimente constatare che, con il provvedimento impugnato, VE ha revocato quote già definitivamente trasferite ad un terzo soggetto e precisamente all’azienda AR SI e successivamente alla stessa ricorrente e, ciò, prescindendo dal rispetto da ogni garanzia procedimentale e partecipativa.
1.4 E’ necessario premettere che il Commissario Straordinario, su parere conforme di AGEA con provvedimento del 6 luglio 2010, aveva riconosciuto come dovute, e quindi aveva assegnato definitivamente in capo alla ditta TO RE, tutte le quote già in possesso dell’azienda AR SI (provvedimento recepito anche da AVEPA in data 12 agosto 2010) e, ciò, in conseguenza dell’avvenuto acquisto dell’intera azienda AR SI, con atto di cessione del 22 settembre 2009 e registrato il successivo 30 settembre 2009.
Il Commissario straordinario, pertanto, aveva accertato l’esistenza del diritto della ditta TO, ad ottenere anche le quote aggiuntive assegnate alla società cedente e, ciò, su concorde parere di AGEA e AVEPA.
1.5 Tale definitivo riconoscimento era intervenuto nelle more del giudizio R.G. 5586/2010 che, a sua volta, era stato poi definito con sentenza n. 1327/2018 dichiarativa della cessata materia del contendere.
1.6 Malgrado l’avvenuto consolidamento della cessione delle quote si è provveduto alla revoca di queste ultima senza adottare alcuna comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dell’attuale ricorrente, basandosi soltanto su un precedente provvedimento di revoca delle quote latte assegnate all’azienda AR SI, dalla quale, l’odierna ricorrente ha poi acquistato la propria azienda agricola, comprese le quote latte.
1.7 La comunicazione del Commissario Straordinario qui impugnata, pur richiamando gli estremi del precedente provvedimento di revoca, non solo non menziona l’autorità che avrebbe emanato tale provvedimento, ma nemmeno ha provveduto ad allegarlo.
1.8 È evidente il pregiudizio subito dalla ricorrente che è risultata destinataria solo dell’atto finale di un procedimento ablativo di revoca che, in quanto tale, comporta la perdita della quota di produzione di latte vaccino e il conseguente rischio di imputazione del prelievo supplementare.
1.9 Proprio in ragione degli effetti del provvedimento ora impugnato, l’amministrazione avrebbe dovuto consentire l’esperimento della partecipazione procedimentale e allegare in copia l’atto emanato dei confronti dell’azienda agricola AR SI e, soprattutto, avrebbe dovuto motivare circa le ragioni alla base del provvedimento di revoca.
2. Tale carenza di istruttoria ha impedito l’esercizio di un qualsiasi diritto di difesa della ricorrente che si è trovata di fatto impossibilitata a verificare il fondamento e la legittimità e/o comunque contraddire sul procedimento.
Se fosse stato disposto l’avvio del procedimento l’azienda ricorrente avrebbe avuto modo di chiarire lo svolgersi dei fatti, le circostanze che avevano portato all’acquisizione definitiva della quota in seguito al contratto di cessione di azienda stipulato con l’azienda agricola AR SI, ricordando altresì che tale acquisizione era stata definitivamente convalidata dallo stesso Commissario Straordinario e poi da VE.
2.1 Si consideri, inoltre, che detto provvedimento di revoca è stato disposto malgrado precedenti pronunce della Corte di Giustizia abbiano sancito (sentenze della Corte di Giustizia UE, 27 giugno 2019 in causa C-348/18 e Corte di Giustizia dell’11 settembre 2019 in causa C-46/18 e 13 gennaio 2022 in causa C-377/19) che, per tutte le campagne, dal 1995/1996 al 2014/2015, lo Stato italiano ha sempre dato applicazione al regime in aperto contrasto con la normativa europea e con i principi comunitari della certezza del diritto, di uguaglianza, di non discriminazione, del legittimo affidamento e di proporzionalità (ed anche costituzionali di cui agli artt. 3 e 97 Cost.), ossia sulla base di norme interne, attributive del potere, che debbono essere disapplicate, anche d’ufficio, dalla P.A..
2.2 Sempre dette pronunce hanno sancito l’illegittimità degli atti impugnati che hanno decretato la revoca delle quote per mancato pagamento, avvero mancata rateizzazione, di prelievi che, pertanto, debbono essere dichiarati nulli, anche d’ufficio, come già ritenuto dal Consiglio di Stato (per tutte si veda la sentenza n. 1234/2021).
2.3 Dette pronunce non sono irrilevanti e ininfluenti nel caso di specie e, ciò, considerando che si è confermata l’illegittimità della pretesa di revocare quote a carico dei produttori italiano per mancata adesione alla rateizzazione, circostanza che comporta che tutti i prelievi imputati dall’amministrazione, devono essere dichiarati nulli, poiché emanati sulla base di norme interne, attributive del potere, che devono essere disapplicate.
2.4 Il ricorso va sul punto accolto, assorbito ogni ulteriore profilo, mentre la particolarità della fattispecie esaminata consente di compensare le spese tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Compensa le spese di giudizio tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Ricchiuto, Presidente FF, Estensore
Rosaria Palma, Primo Referendario
Virginia Arata, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giovanni Ricchiuto |
IL SEGRETARIO