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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/12/2024, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 1629/2023 R.G., promossa con ricorso depositato in data
31.8.2023
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentata e difesa dall'Avvocato GUIDALI STEFANIA, come da mandato a in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Padova – via Venezia 36
con tro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
- resistente –
rappresentata e difesa dall'Avvocato PALOSCIA ROSA ANNA, come da mandato in calce alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Frosinone,
Piazza Risorgimento n. 3,
O G G ETTO : retri buzi one .
CO NC LU SIO NI
Per parte ricorrente:
Nel merito, in via principale:
1 - accertare il diritto della sig.ra ad essere inquadrata nel 4° livello ccnl per i Parte_1
dipendenti delle imprese edili ed affini per tutta la durata del rapporto di lavoro intercorso con dal 3 marzo 2020 al 22 maggio 2022; Controparte_1
- accertare il diritto della lavoratrice al pagamento del premio di produzione parametrato al 4°
livello – Assistente tecnico 3° categoria per euro 7.334,01 €, dell'indennità sostitutiva del servizio mensa per euro 3.142,26 €, e dell'E.V.R. parametrato al 4° livello – Assistente tecnico 3°
categoria per euro 1.354,11 €, tutte somme mai erogate alla ricorrente, così come da conteggi allegati al ricorso allegati sub doc. 28;
- accertare il diritto della lavoratrice al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito essendo stata adibita al lavoro anche durante i periodi coperti da malattia e da cassa integrazione;
conseguentemente, in via principale:
- condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento in favore della sig.ra delle differenze retributive tra il 2° e 4° livello Parte_1
nonché delle voci previste dal C.C.P.L. di Venezia per il 4° livello, pari a euro 24.898,79 €
(importo comprensivo anche del premio prosduzione / indennità sostitutiva mensa/ dell'E.V.R.),
ovvero alla somma maggiore o minore accertata in corso di causa a seguito di espletanda CTU;
- condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1
provvedere immediatamente alla regolarizzazione della posizione contributiva della sig.ra in considerazione delle differenze retributive omesse rispetto all'inquadramento Parte_1
superiore 4° livello;
- condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per aver adibito la signora al lavoro anche durante la malattia, le ferie e la cassa integrazione, da determinarsi in via equitativa;
nel merito, in via subordinata:
- accertare il diritto della sig.ra ad essere inquadrata nel 3° livello ccnl per i Parte_1
dipendenti delle imprese edili ed affini per tutta la durata del rapporto di lavoro intercorso con dal 3 marzo 2020 al 22 maggio 2022; Controparte_1
2 - accertare il diritto della lavoratrice al pagamento del premio di produzione parametrato al 3°
livello – 3° categoria per euro 6.599,61 €, dell'indennità sostitutiva del servizio mensa per euro
3.142,26 € e dell'E.V.R. parametrato al 3° livello – 3° categoria per euro 1.257,42 €, tutte somme mai erogate alla ricorrente, così come da conteggi allegati al ricorso sub doc. 28;
conseguentemente, in via subordinata:
- condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento in favore della sig.ra delle differenze retributive tra il 2° e 3° livello Parte_1
nonché delle voci previste dal C.C.P.L. di Venezia per il 3° livello, da accertarsi in corso di causa a seguito di espletanda CTU;
- condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1
provvedere immediatamente alla regolarizzazione della posizione contributiva della sig.ra in considerazione delle differenze retributive omesse rispetto all'inquadramento Parte_1
superiore 3° livello.
nel merito, in via ulteriormente subordinata:
- accertare il diritto della lavoratrice al pagamento del premio di produzione parametrato al 2°
livello – 4° categoria per euro 5.974,02 €, dell'indennità sostitutiva del servizio mensa per euro
3.142,26 €, e dell'E.V.R. parametrato al 2° livello – 4° categoria per euro 1.131,60 €, tutte somme mai erogate alla ricorrente, così come da conteggi allegati al ricorso sub doc. 28;
- conseguentemente condannare in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al pagamento in favore della sig.ra della somma pari a euro Parte_1
10.247,88 € o alla maggiore o minore somma da accertarsi in corso di causa a seguito di espletanda CTU.
In ogni caso:
tutte le somme di cui al ricorso andranno maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi a far data dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo, con vittoria di spese e compensi di avvocato dell'odierno giudizio da liquidarsi con le maggiorazioni previste ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 commi 1 e 1 bis del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 37/2018 oltre al rimborso forfettario per spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
3 Con ogni più ampia riserva di dedurre, allegare e produrre.
Per parte resistente:
si insiste nel rigetto del ricorso introdotto e condanna alle spese da distrarsi in favore dello scrivente, che si dichiara antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ricorrente esponeva di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze di
[...]
dal 3.3.2020 al 22.5.2022 ivi assunta come impiegata amministrativa Controparte_2
con mansioni anche tecniche ed inquadramento al 2° livello del CCNL per i dipendenti da imprese edili ed affini. Sosteneva di avere sempre svolto mansioni in realtà
riconducibili al 4° o in subordine 3° livello, per cui agiva in giudizio per il pagamento delle conseguenti differenze retributive nonché comunque per l'applicazione a suo favore di istituti previsti dal contratto provinciale di lavoro della provincia di Venezia in particolare quanto a premio produzione, indennità servizio mensa ed EVR. Deduceva
inoltre che la datrice di lavoro l'avesse costretta a prestare attività lavorativa in periodi di malattia e cassa integrazione, sotto questo profilo chiedendo la condanna di
[...]
al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito. CP_1
2. costituendosi in giudizio – premessa l'inutilizzabilità a fini probatori Controparte_1
della messaggistica WhattsApp dimessa con il ricorso, di cui contestava anche la veridicità, in quanto non accompagnata dal deposito dei relativi supporti informatici -
negava fondatezza alle pretese di cui al ricorso, sostenendo la piena coerenza delle mansioni svolte con l'inquadramento assegnato, la non debenza degli istituti previsti dal contratto integrativo provinciale della provincia di Venezia a fronte dei versamenti operati a favore della di Roma e comunque per insussistenza dei relativi Parte_2
presupposti e, quanto all'espletamento di attività lavorativa della ricorrente in periodi di malattia e cassa integrazione, sosteneva che alcun obbligo vi era in capo alla stessa.
3. Esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita mediante assunzione di alcune deposizioni testimoniali e perveniva in decisione, previo
4 deposito di note conclusive all'udienza del 13.11.2024 ove veniva rinviata all'udienza odierna con termine per ulteriori brevi note per approfondimento della questione relativa all'applicabilità del contratto integrativo provinciale della provincia di Venezia.
§ § § § § § § § § § § § § § § §
4. In via preliminare va disattesa l'eccezione di nullità della memoria di costituzione per mancata formalizzazione di conclusioni nella memoria di costituzione.
4.1 Invero, dalla complessiva lettura dell'atto emerge con evidenza la posizione della resistente nel senso della richiesta di rigetto di tutte le pretese di parte ricorrente,
essendo argomentata la loro infondatezza e carenza di prova.
5. Nel merito, la ricorrente assume innanzitutto di avere svolto, per l'intera durata del reparto di lavoro, mansioni riconducibili a livello superiore rispetto a quello di assunzione.
6. In effetti raffrontando le emergenze dell'istruttoria testimoniale con le declaratorie contrattuali deve ritenersi provato che la abbia svolto fin dall'assunzione Pt_1
mansioni corrispondenti al 3° livello del CCNL.
7. In particolare le mansioni effettive devono ritenersi comprovate dalle dichiarazioni rese in giudizio dai testi ed , rispettivamente per Testimone_1 Testimone_2
il periodo fino ad agosto 2020 e dall'ottobre 2021 – gli altri due testi hanno riferito principalmente di quello che avrebbe dovuto essere teoricamente il ruolo della ricorrente,
non essendo se non sporadicamente presenti nell'ufficio di Mestre ove operava la ricorrente - nonché dalla documentazione in atti in particolare con riferimento alla riproduzione della cospicua messaggistica w.a. riferita alle varie chat, sia personali che relative a gruppi aziendali, cui partecipava la ricorrente.
7.1 Circa l'utilizzabilità di detta documentazione per la decisione va considerato per un verso che parte resistente ne ha eccepito la non veridicità in modo del tutto generico e non circostanziato, nonostante in gran parte si tratti di messaggistica riferita a gruppi aziendali di cui aveva dunque la piena conoscenza e disponibilità; per altro verso si
5 condivide quanto argomentato dalla Corte di Cassazione su questione analoga (il valore probatorio degli SMS trascritti - nella ordinanza n. 5141/19, secondo cui “Lo "short message service" ("SMS") contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è riconducibile nell'ambito dell'art. 2712 c.c., con la conseguenza che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime.
Tuttavia, l'eventuale disconoscimento di tale conformità non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata previsto dall'art. 215, comma 2, c.p.c. poiché, mentre, nel secondo caso, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo della stessa, la scrittura non può essere utilizzata, nel primo non può escludersi che il giudice possa accertare la rispondenza all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. (Nella specie, veniva in questione il disconoscimento della conformità ad alcuni "SMS" della trascrizione del loro contenuto).”.
8. Già dalla deposizione del teste , Store Manager della unità di Testimone_1
Mestre fino ad agosto 2020, emerge che la svolgeva mansioni incoerenti rispetto Pt_1
alla declaratoria del 2° livello del CCNL pacificamente applicato, che riguarda “gli
impiegati d'ordine, sia tecnici che amministrativi, addetti a mansioni esecutive che non
comportino l'inquadramento nelle categorie superiori.”, e tra essi sono inseriti i profili professionali dei “dattilografi; centralinisti telefonici;
addetti a mansioni di
scritturazione e copia;
addetti all'inserimento dati negli elaborati o alla perforazione di
schede meccaniche;
stenodattilografi; addetti a mansioni semplici di segreteria;
addetti
alla verifica di schede meccanografiche;
addetti al controllo di documenti contabili
relativi al movimento del materiale” non rapportabili al ruolo svolto dalla ricorrente,
anche considerato che il livello superiore (3°) riguarda gli “impiegati d'ordine, sia tecnici
che amministrativi, aventi mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione
professionale.”, ed in particolare quanto agli impiegati tecnici, lo “Addetto a calcoli e
computi relativi alla contabilità tecnico-amministrativa dei lavoratori, in via
6 continuativa e con funzioni esecutive.” mentre, quanto agli impiegati amministrativi,
quelli “con mansioni puramente esecutive che cura(no) la compilazione delle paghe e ne
effettua(no) i versamenti ai lavoratori, provvedendo ai conteggi ed ai versamenti dei
contributi assicurativi e previdenziali in esecuzione delle norme specifiche che gli
vengono date dai superiori.”.
9. Ne consegue che, pur considerando che la ricorrente fino ad agosto 2020 svolgeva mansioni di caricamento di atti nel programma gestionale, di front office e di prima verifica della contabilità di cantiere poi sottoposta ad ulteriore controllo da parte della responsabile dell'ufficio , senza margini di autonomia e con carattere Testimone_1
esecutivo, comunque le spettava la retribuzione riferita al 3° livello.
10. Quanto al periodo successivo, in cui è subentrato il nuovo Store Manager
[...]
, l'istruttoria ha dimostrato che la ricorrente assunse una autonomia maggiore e Per_1
ambiti di intervento in proprio in relazione ai rapporti sia con i fornitori che con i professionisti utilizzati nei cantieri, in molte situazioni sostituendosi di fatto allo Store
Manager; in questo senso si veda la documentazione in atti e la testimonianza di
[...]
Alla luce delle declaratorie contrattuali non può tuttavia farsi riferimento al 4° Tes_2
livello del CCNL, previsto per l'impiegato amministrativo che “esegue con autonomia e
con l'apporto di particolare e comprovata competenza operazioni specifiche superiori a
quelle del 3° livello, sotto la supervisione ed il coordinamento di impiegati appartenenti
al 5° livello”, ma “nell'ambito di strutture organizzative complesse” e non vi sono elementi per poter definire tale l'ufficio di Mestre, nonché per l'impiegato tecnico che,
sia pure in cantieri minori o in esecuzione di direttive dei superiori svolge “in linea di
massima, compiti analoghi a quelli dell'assistente di 2° categoria”, cioè (come si ricava dalla declaratoria del 2° livello) “distribuisce il lavoro agli operai, cura l'esecuzione dei
lavori in base a disegni e progetti, procede alla misurazione e liquidazione dei lavori
affidati a cottimo o subappalto”, mansioni tecniche eccedenti quelle affidate alla . Pt_1
7 11. Alla ricorrente dunque spettava fin dall'assunzione la retribuzione prevista per il 3°
livello, per cui va condannata a corrisponderle dette differenze Controparte_1
retributive, da quantificare sulla base dei dati retributivi indicati in ricorso a pag. 28 e non contestati dalla convenuta.
12. Quanto alla mancata applicazione a favore della ricorrente degli istituti previsti dal contatto integrativo provinciale provincia di Venezia, ovvero premio aziendale, indennità
di mensa ed EVR, si conviene con la difesa di parte ricorrente che la circostanza che la lavorasse in unità locale sita in Venezia ed operasse in relazione a cantieri siti in Pt_1
provincia di Venezia imponesse l'applicazione nei suoi confronti, giusta previsione contenuta nelle premesse del CCNL, la contrattazione integrativa provinciale, ed in particolare quella di Venezia, rivolta ad introdurre una disciplina integrativa al CCNL
applicabile al personale utilizzato nella relativa zona territoriale, a prescindere dalla provincia della sede legale della datrice di lavoro. In questo senso si vedano le premesse del contratto integrativo sub doc. 3 ric. e l'art. 40, in cui si afferma che il contratto riguarda norme integrative “da valere nell'ambito territoriale della provincia di Venezia”,
gli artt. 6, 9, 11, 12, 14, giustamente valorizzati da parte ricorrente.
13. Da ciò consegue la debenza a favore della ricorrente del premio di produzione,
dell'importo di € 244,43 mensili, previsto dall'art. 30 del contratto integrativo provinciale per la provincia di Venezia per il personale di 3° livello, per complessivo importo di €
6.599,61.
14. Non spettano invece l'indennità sostituiva della mensa e l'EVR, disciplinati rispettivamente dagli artt. 44 e 32 del contratto integrativo provinciale, considerato che:
– l'indennità sostituiva della mensa è prevista solo per gli impiegati addetti ai cantieri o che abbiano il medesimo orario degli operai di produzione, mentre la ricorrente non si recava presso i canteri né aveva orario di 8 ore al giorno (cfr. art. 2 del contratto integrativo, richiamato dall'art. 44);
8 - l'erogazione dell'EVR (elemento variabile della retribuzione), stabilito dal contratto integrativo provinciale in importi orari massimi, doveva tenere “conto dell'andamento
congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività,
qualità e competitività nella provincia” valutato rispetto all'anno precedente secondo
5 parametri - numero iscritti in , monte salari denunciato in , , Parte_2 Parte_2
ore denunciate in , valore aggiunto del settore delle costruzioni individuato Parte_2
a livello provinciale dall'ISTAT, rapporto tra i contributi versati e i contributi dovuti alla Venezia – in relazione ai quali nulla è non solo provato ma neppure Parte_3
dedotto in ricorso e rispetto ai quali comunque si reputa piuttosto inverosimile che,
negli anni dal 2020 al 2222, siano emersi valori positivi rispetto al periodo pregresso considerata la pandemia in atto e conseguenze sull'attività cantieristica.
15. Quanto infine alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale connessa alle richieste di prestazione di attività lavorativa durante il periodo di malattia per Covid dal 17.12.2020 al 5.1.2021 e di Cassa integrazione dal 26.3.2020 al 23.5.2020,
la si reputa infondata. Invero, non è dedotto alcun profilo specifico di danno subito dalla ricorrente e, considerato che le attività che risultano svolte non implicavano un impegno equivalente a quello lavorativo ordinario né comunque un impegno eccessivo, non si reputa di poter individuare presuntivamente un danno patito.
16. In conclusione, va condannata a corrispondere alla ricorrente le Controparte_1
differenze retributive rispetto alla retribuzione del 3° livello del CCNL, da quantificarsi in base ai dati retribuivi di cui a pag. 28 del ricorso, nonché l'importo del premio di produzione per € 6.599,61, il tutto oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo.
17. Le spese di lite sono liquidate a favore della parte ricorrente, con liquidazione a favore del procuratore che si è dichiarato antistatario, in forza del principio di soccombenza e rapportate all'importo di causa come determinato in base alle domande accolte.
P.Q.M.
9 Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, condanna la società convenuta a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive rispetto alla retribuzione del 3° livello del CCNL, da quantificarsi in base ai dati retribuivi di cui a pag. 28 del ricorso, nonché
l'importo del premio di produzione per € 6.599,61, il tutto oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo.
Condanna altresì parte resistente a rifondere al procuratore della ricorrente – che si è
dichiarato antistatario - le spese di lite, che liquida in complessivi € 3.400,00 oltre CPA ed
IVA ed al rimborso forfetario del 15%.
Venezia, 05/12/2024.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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