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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 18/11/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI POTENZA R.G. 3/2023
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Potenza, riunita in camera di consiglio e composta dai signori
Magistrati:
dott. IC VIDETTA Presidente;
dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO Consigliere;
avv. TA TO SIVILLA Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 3/2023 Ruolo Generale, avente ad oggetto
l'impugnazione della sentenza n. 462/2022 del Tribunale di MATERA pubblicata il
24.5.2022 nell'ambito del giudizio iscritto al numero di R.G. 462/2022, non notificata, in materia di risarcimento danni da perdita parentale.
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), rappresentati C.F._2 Parte_3 C.F._3
e difesi dall'Avv. Massimo Maria Molinari, con domicilio in Potenza alla Via del Popolo n. 62,
APPELLANTI
CONTRO
(c.f. e (c.f. Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
) in proprio e quali eredi del figlio nato a C.F._5 Persona_1
Pisticci (MT) il 13.03.2000 e deceduto n Marconia di Pisticci il 18.05.2017, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. TO Cataldo con domicilio in Pisticci alla via Mario
Pagano n. 23 APPELLATI
***
Conclusioni delle parti in narrativa.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Matera, iscritto a ruolo al numero di ruolo R.g. 230/2019 e in proprio e quali Controparte_1 Controparte_2 eredi del minore , deducevano, in sintesi, che in data 18.5.2017 Persona_1 [...]
(anch'egli minore al tempo dei fatti) causava la morte di a Pt_1 Persona_1
Pag. 1 di 19 seguito delle numerosissime coltellate infertegli, con premeditazione e crudeltà. Per tali fatti era stato condannato con sentenza n. 15/2019 pronunciata dal G.U.P. Parte_1 del Tribunale per i Minorenni di Potenza il 26.3.2019, poi confermata dalla Corte di Appello di Potenza e nel frattempo dalla Corte di Cassazione. Dando atto che quali persone offese, non avevano potuto costituirsi nel procedimento penale perché a carico di imputato minorenne all'epoca dei fatti, ma di aver nel frattempo chiesto ed ottenuto sequestro conservativo dei beni dei genitori dell'autore dell'illecito, chiedevano di accertare e dichiarare che l aveva cagionato volontariamente la morte del loro figlio Parte_1
e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni conseguenti alla Persona_1 sua condotta illecita, da quantificarsi complessivamente in € 570.000,00 (€ 285.000,00 per ciascuno degli attori) oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della morte sino al soddisfo. Chiedevano, inoltre, di condannare gli ulteriori convenuti, e Parte_2
, genitori del primo in solido tra loro e con il figlio, o in subordine in via Parte_3 autonoma e/o concorrente con il già menzionato figlio, al pagamento dei danni così come dettagliati e quantificati, stante la loro responsabilità ex articolo 2048 c.c. o, in estremo subordine, ex articolo 2047 c.c.. Chiedevano altresì la conversione, per effetto dell'accoglimento della domanda, del sequestro conservativo disposto sull'unico immobile di proprietà dei convenuti e , in pignoramento ai sensi dell'articolo 686 Pt_1 Parte_3
c.p.c..
2. Si costituivano in giudizio i convenuti , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, i quali contestavano il quantum della richiesta risarcitoria, assumendo che la
[...] responsabilità penale di fosse da riconsiderare, in quanto l'evento fatale Parte_1 sarebbe stato da ricondursi ad un diverbio particolarmente acceso tra i due minori che avrebbe scatenato una colluttazione, iniziata a “mani pulite” e, nel corso della stessa,
l avrebbe sì colpito il , ma per legittima difesa. Nell' ipotesi di Pt_1 CP_2 riconoscimento della responsabilità di nella causazione dell'evento, nonché Parte_1 del mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa, escludevano la responsabilità dei genitori e , in quanto esenti dalla responsabilità Pt_1 Parte_3 prevista nelle richiamate norme civilistiche. Deducevano inoltre che, nel caso di specie, si configurerebbe la corresponsabilità di , che avrebbe attratto l Persona_1 Pt_1 nella casa in cui sarebbe iniziato il litigio tra i due sfociato, poi, nell'evento luttuoso, corresponsabilità della vittima della quale dovrebbe tenersi conto ai fini risarcitori.
Eccepivano inoltre l'illegittimità del sequestro conservativo concesso ante causam, per la mancata introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio di cui agli articoli 669 octies e novies c.p.c.. Chiedevano, quindi, di dichiarare che avesse agito in Parte_1
Pag. 2 di 19 stato di legittima difesa, di ritenerlo non responsabile della morte di e Persona_1 per, l'effetto, rigettare ogni richiesta risarcitoria avanzata nei confronti di essi convenuti. In subordine, di riconoscere e dichiarare il concorso di colpa nella causazione dell'evento luttuoso a carico di e e, per l'effetto, ridurre le richieste Parte_1 Persona_1 risarcitorie qui avanzata o, in ulteriore subordine, rigettare le richieste risarcitorie così come formulate, in quanto spropositate ed esorbitanti, ovvero di ridurle per ogni singolo attore. Chiedevano in ogni caso di dichiarare la condotta di autonoma ed Parte_1 imprevedibile e, per l'effetto, rigettare le richieste risarcitorie degli attori nei confronti di e . Chiedevano infine di dichiarare inefficace il Parte_2 Parte_3 sequestro conservativo concesso ante causam.
3. Istruita documentalmente la causa è stata decisa con sentenza n. 462/2022 con la quale il Tribunale di MATERA ha così disposto: "condanna i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni subiti dagli attori, che liquida in € 225.000,00 per danno non patrimoniale iure proprio per ciascuno degli attori e complessivamente in favore di entrambi in € 10.000,00 per danno iure hereditatis. Condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio sostenute dagli attori, che liquida in € 1.713,00 per spese vive ed € 21.387,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A.
e C.A.P. come per legge, da pagare in favore dell'Erario. Sentenza esecutiva."
4. Il Tribunale ha motivato la decisione, rilevando all'esame della fattispecie, dalla lettura degli esiti istruttori del processo penale emerge la chiara responsabilità dell nella Pt_1 causazione dell'evento-morte di . Afferma il Tribunale che la Persona_1 consulenza tecnica, a seguito di esame autoptico disposto nel corso di detto procedimento e acquisita agli atti, nella quale il Tribunale non ha rilevato vizi logici o di metodo, offre una chiara e coerente ricostruzione della dinamica dell'evento lesivo. In particolare i consulenti, nell'indicare che il decesso è avvenuto a causa di una ferita da arma da taglio compatibile con la lama del coltello sequestrato presso l'abitazione del convenuto, evidenziano che,
l'attore principale nella causazione dell'evento morte della vittima sia stato il convenuto
, conclusione che emerge in maniera chiara da una serie di elementi, quali il Parte_1 numero elevatissimo di colpi (circa quaranta) inferti al , anche sulla schiena e, Parte_4 dunque, quando questi era di spalle e l'esiguità delle lesioni riportate dall;
Pt_1
l'atteggiamento di spavalderia tenuto dall nei confronti della vittima ormai Pt_1 agonizzante subito dopo aver portato a termine l'aggressione, le ferite inferte al quando era già a terra, unitamente alle risultanze del sopralluogo preventivo Parte_4 effettuato nell'edificio a rustico in cui si è consumata l'aggressione, circostanze che escludono la legittima difesa invocata dagli odierni convenuti quale causa di giustificazione
Pag. 3 di 19 della condotta mortale posta in essere. Al riguardo, il Tribunale ha osservato che presupposto per il riconoscimento della sussistenza della legittima difesa è la rigorosa proporzione tra offesa e reazione, proporzione che nel caso in oggetto è totalmente disattesa, perché se l avesse agito solo per legittima difesa, non sarebbe rimasto Pt_1 totalmente indifferente verso le ultime strazianti invocazioni d'aiuto della vittima, di cui vi è testimonianza nel file audio acquisiti nel corso del processo penale: difatti, dall'ascolto di tale registrazione, non si evince traccia di spavento o sgomento, quale normale conseguenza di una condotta violenta posta in essere per difendersi e colpiscono la freddezza e la crudeltà con la quale l interloquisce con la vittima ormai morente e Pt_1 il silenzio successivo alla morte del , interrotto solo dai rumori causati Parte_4 dall nel tentativo di occultare il corpo della vittima (prima lo trascina e poi lo copre Pt_1 con un telo).
5. Quanto alla responsabilità ex articolo 2048 c.c. ed ex articolo 2047 c.c. dei genitori di
, al riguardo il Tribunale ha premesso che dalle consulenze esperite nel Parte_1 corso del procedimento penale emerge che , sebbene affetto da personalità Parte_1 del tipo “narcisista ipervigile”, fosse capace di intendere e di volere al momento della commissione dell'omicidio in questione per cui i genitori rispondono a norma dell'articolo
2048 c.c., non solo quali sorveglianti ma anche come educatori. Afferma il Tribunale che i genitori, per andare esenti da responsabilità per i fatti illeciti commessi dal minore, devono offrire quale prova quelle “di non aver potuto impedire il fatto” illecito, prova che la giurisprudenza non limita a quella di aver diligentemente vigilato sul minore, ma richiede quella positiva, ovvero di aver impartito al figlio un'adeguata ed efficiente educazione, in relazione al fatto illecito specifico, atta ad escludere la “culpa in educando”. Il Tribunale ha anche precisato che una deficitaria educazione può desumersi anche dall'atteggiamento assunto dagli stessi genitori dopo la commissione del fatto illecito da parte del figlio. Il
Tribunale afferma che dagli elementi di prova assunti nel processo panale emerge che i convenuti e , genitori di , avevano Parte_2 Parte_3 Parte_1 espresso a , , e Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
(vedasi verbali prodotti dalla difesa degli attori e relativi alle dichiarazioni rese da questi ultimi nel corso delle indagini preliminari) i propri timori per il comportamento assunto dal figlio, che era solito isolarsi dal mondo e per vivere in uno proprio virtuale, atteggiamento che il predetto minore assumeva perché patito di videogiochi di avventura, azione e sopravvivenza, quindi dal contenuto chiaramente violento. A fronte di tale consapevolezza,
i predetti genitori non hanno offerto quella prova che la giurisprudenza richiamata definisce
“rigorosa e specifica sulla correttezza dell'educazione impartita al figlio” e, in particolare,
Pag. 4 di 19 non hanno dimostrato un loro impegno sia per evitare che il figlio continuasse a Pt_1 visionare tale genere di video giochi, sia per fargli comprendere che il mondo reale era diverso da quello immaginato dal ragazzo. Inoltre, la grave anomalia riscontrata nei comportamenti del figlio, così evidente che ne parlavano spesso con amici e conoscenti
(come dimostrato dal numero di persone che he hanno riferito), avrebbe dovuto allarmarli ed indurli ad adottare altrettanto gravi e precisi rimedi dal punto di vista educativo, al fine di recuperare il ragazzo, rimedi dei quali, come detto, non v'è prova alcuna, per cui anche i predetti genitori rispondono dei danni dei quali è stato chiesto qui il risarcimento.
6. Con riferimento al danno “iure proprio” richiesto dagli attori, il Tribunale ha affermato che trattasi del c.d. danno parentale, ovvero danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale, per la cui liquidazione, da effettuarsi in via equitativa, la giurisprudenza, considerata la difficoltà di dare concretezza alla nozione di liquidazione equitativa come adeguatezza e proporzione al caso concreto e l'esigenza di garantire un trattamento uguale, da tempo fa ricorso al sistema delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano che hanno assunto, per il costante utilizzo nella metodologia degli operatori e nella stratificazione giurisprudenziale una vera e propria vocazione nazionale. Applicando tali criteri al caso in esame, e tenuto conto della particolare gravità del fatto delittuoso, rinveniente dalle modalità attuative, dell'età della vittima e dall'atteggiamento dell'aggressore nei suoi confronti negli ultimi momenti di vita, il Tribunale ha ritenuto accoglibile la richiesta nell'importo di € 225.000,00 per ciascun genitore. Ha escluso il risarcimento dei danni richiesto dai genitori per l'occultamento del cadavere, trattandosi di danno compreso in quello innanzi liquidato ed il suo riconoscimento costituirebbe una duplicazione delle voci di danno.
7. Quanto al "danno terminale” il Tribunale ha affermato che gli attori hanno chiesto, iure heriditatis, la liquidazione del danno patito dal figlio negli ultimi momenti di vita, Per_1 quando si rendeva conto dell'imminente fine e in ordine a tale voce di danno, richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte sul punto, il Tribunale ha affermato che nel caso in esame vi è prova che , dopo le ferite infertegli da , Persona_1 Parte_1 fosse consapevole dell'imminente morte, in quanto ad un certo punto della registrazione degli ultimi suoi momenti di vita è riportata la sua frase “Male. Sto morendo”.
Anche per la liquidazione di tale danno il Tribunale ha fatto riferimento alle citate Tabelle del Tribunale di Milano e, tenuto conto del tempo di agonia della vittima, gli è parso equo liquidare tale danno in complessivi € 10.000,00 (per i primi tre giorni dette tabelle prevedono un importo di complessivi € 30.000,00).
8. Con riferimento alla richiesta di conversione del sequestro conservativo in pignoramento il
Pag. 5 di 19 Tribunale ha affermato che nessuna statuizione doveva essere adottata sul punto, in quanto tale conversione opera automaticamente con la pubblicazione della presente sentenza
9. Quanto alle spese, il Tribunale ha applicato il principio della soccombenza, non ritenendo al ricorrenza di giusti motivi per disporne la compensazione.
10. Con atto notificato tempestivamente il 24.12.2022 , Parte_1 Parte_2
, e hanno impugnato la predetta sentenza, così
[...] Parte_3 concludendo: “in via preliminare concedere la immediata sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt.
351, comma 2, e 283 c.p.c.; - accogliere il presente appello, per tutti i motivi esposti e, comunque, riformare integralmente, o in via gradata parzialmente, la Sentenza n.
462/2022 del Tribunale di Matera, emessa nel giudizio R.G. 230/2019, dal Giudice designato Dott. Giuseppe Di Sabato il 24.05.2022, depositata il 24.05.2022, non notificata
e per l'effetto, accogliere ogni richiesta ed eccezione proposta nell'interesse dei sigg.
, e , parti appellanti, contenuta nella Parte_1 Parte_2 Parte_3 comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado, contrariis reiectis, e Voglia, in accoglimento dei motivi a sostegno del presente atto di appello, contrariis reiectis, in riforma della Sentenza appellata, così provvedere: a) Rigettare ogni richiesta risarcitoria nei confronti di e dei suoi genitori e Parte_1 Parte_2
per la morte di o, in subordine, riconoscere e Parte_3 Persona_1 dichiarare il concorso di colpa, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, nella causazione dell'evento luttuoso a carico di entrambi i contendenti e per l'effetto ridurre le richieste risarcitorie dei sigg. e , nelle indicate qualità, Controparte_1 Controparte_2 nell'ammontare che sarà ritenuto di giustizia;
c) In estremo subordine rigettare le richieste risarcitorie come analiticamente avanzate siccome illegittime e comunque analiticamente, per voci indicate e per singoli richiedenti, assolutamente spropositate ed esorbitanti e/o ridurle nelle misure di giustizia per ogni singolo attore;
d) In ogni caso dichiarare e riconoscere autonoma, inevitabile ed imprevedibile la condotta di e per Parte_1
l'effetto, ai sensi dell'art. 2048 3 comma c.c. ed in ulteriore subordine ai sensi dell'art. 2047 cc., rigettare le richieste risarcitorie degli attori nei confronti dei genitori del convenuto,
e;
e) Dichiarare e ritenere inefficace il sequestro Parte_2 Parte_3 conservativo concesso ante causam per la mancata introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio ex. artt. 669 octies e 669 novies cpc, e per, l'effetto, disporre
l'annullamento della automatica conversione del sequestro conservativo in pignoramento, con ogni conseguenza di legge, ordinando la cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni,
Pag. 6 di 19 del sequestro e del successivo pignoramento immobiliare, sull'immobile oggetto di cautela ed esecuzione di proprietà dei convenuti, nei RR.II. presso l'Agenzia delle Entrate di
Matera - Con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio o, in subordine, in caso di soccombenza degli appellanti, riformare in ogni caso la sentenza appellata nella parte relativa alla condanna alle spese del primo grado di giudizio, compensandole integralmente o riducendole, e compensando in ogni caso anche le spese ed i compensi del grado di appello."
11. Con il primo motivo di doglianza gli appellanti, in sintesi, criticano la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha accertato e riconosciuto, ai fini civilistici, il concorso di colpa della vittima, con accertamento non impedito dal giudicato penale, per insegnamento della
Suprema Corte ivi richiamato.
12. Con il secondo motivo di doglianza criticano la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la responsabilità dei genitori che invece non avrebbero potuto impedire il fatto che qualificano imprevedibile.
13. Con il terzo motivo di appello contestano la liquidazione del danno operata dal Tribunale.
14. Con il quarto e quinto motivo si dolgono in sintesi della mancata pronuncia di rigetto della richiesta di conversione automatica del sequestro conservativo in pignoramento e la mancata pronuncia di inefficacia del sequestro conservativo medesimo per tardività dell'introduzione del giudizio di merito.
15. Con l'ultimo motivo di gravame gli appellanti si dolgono della mancata compensazione delle spese da parte del Tribunale.
16. Si sono costituiti gli appellati e Controparte_2 Controparte_1 argomentando circa l'infondatezza dell'appello avverso, così concludendo: 1) - In via preliminare rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata;
- Dichiarare inammissibile la documentazione sopra indicata prodotta in grado di appello dagli appellanti;
- Nel merito rigettare l'appello confermando integralmente la sentenza impugnata;
- Condannare gli appellanti alle spese e compensi del grado di giudizio, oltre accessori di legge;
- Condannare altresì gli appellanti al risarcimento dei danni da liquidarsi, anche d'ufficio, nella sentenza ex art. 96 comma 1 ovvero, in linea gradata, condannare gli appellanti, anche d'ufficio, al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 comma 3 c.p.c.".
17. Con ordinanza depositata il dì 14.7.2023 questa Corte, all'esito di una delibazione necessariamente sommaria, ha accolto parzialmente l'istanza di sospensione della sentenza di primo grado, disponendo la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 462/2022 sino alla concorrenza del 50% delle somme per cui è condanna
Pag. 7 di 19 18. All'udienza del 21.1.2025, tenutasi in forma scritta, lette le note di trattazione scritta dell'appellante la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art
190 c.p.c. ed è quindi decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
19. L'appello è infondato in quanto, all'esito della delibazione a cognizione piena della revisio prioris istantiae, come sollecitata dall'appellante, si giunge al medesimo risultato di giudizio cui è giunto il Tribunale, circa la fondatezza della domanda attorea.
20. Il primo motivo di doglianza relativo a pretesa incidenza del concorso di colpa della vittima nell'evento dannoso di cui è causa, non può trovare accoglimento.
21. Preliminarmente va ricordato che "In tema di rapporti tra giudizio civile risarcitorio e giudizio penale, l'efficacia probatoria della sentenza penale dibattimentale di condanna passata in giudicato non è circoscritta all'interno dei limiti oggettivi del giudicato penale di condanna, segnati dall'art. 651 c.p.p., attinenti alla sussistenza del fatto materiale, alla sua illiceità penale ed alla sua ascrivibilità all'imputato, potendo il giudice civile utilizzare le prove assunte nel processo penale, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, ai fini dell'autonomo accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali egli è chiamato ad indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico." (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza
n. 12901 del 10/05/2024). Con la precisazione che l'efficacia del giudicato penale nell'ambito dei giudizi risarcitori civili - a differenza che negli altri giudizi civili o amministrativi - sussiste anche all'esito del giudizio abbreviato, come nel caso di specie. Si riporta: "L'art. 654 cod. proc. pen., nell'attribuire alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o assoluzione, efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, condiziona tale efficacia all'avvenuta pronuncia della sentenza a seguito di dibattimento. Ne consegue che la sentenza pronunciata con le forme del rito abbreviato non è idonea ad esplicare i suoi effetti nei giudizi civili o amministrativi, salvo in quelli per le restituzioni o il risarcimento dei danni, dovendosi ritenere, in tali ipotesi, che la corrispondenza dell'oggetto della controversia civile nella sede penale e in quella civile o amministrativa abbia indotto il legislatore a prevedere, con le disposizioni di cui agli artt. 651, secondo comma, e 652, secondo comma, cod. proc. pen., una differente regolamentazione". (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 674 del 19/01/2010)
22. Ciò premesso, dalla lettura della sentenza della Corte di Appello di Potenza n. 3/2020, resa in sede penale, divenuta irrevocabile, emerge, che la Corte, nel rigettare i motivi di appello avverso la sentenza di primo grado, alla luce delle numerose risultanze istruttorie, ha confermato, con ampia motivazione - esaminando ognuna delle circostanze di tempo, luogo
Pag. 8 di 19 e modo di svolgimento del fatto delittuoso - la natura dolosa del reato di omicidio commesso da ai danni di e la sua premeditazione, Parte_1 Persona_1 escludendo la scriminante della legittima difesa, riconoscendo inoltre le aggravanti dell'aver agito con crudeltà e sevizie.
Si legge, in estrema sintesi, e tra l'altro, nella richiamata sentenza di appello penale alle pagine 20 e seguenti che "Il primo giudice ha fondato la ricostruzione di quanto accaduto tra le ore 17,00 e le ore 18,30 del giorno 18.5.2017, al terzo piano dello stabile di via Duca
d'Aosta, tra e principalmente sugli esiti dell'esame Parte_1 Persona_1 autoptico condotto sul cadavere della persona offesa e sul contenuto del file-audio rinvenuto sul cellulare dell' (di cui vi è trascrizione in atti - vedi consulenza dott. Pt_1 Per_
). In sentenza si legge che "L 'esame autoptico condotto sul cadavere della persona offesa ha consentito di rilevare numerosissime lesioni (circa 40) da punta e taglio di arma bianca (al capo, al collo, al torace e alla faccia anteriore dell'addome, ai glutei, alla regione lombare, agli arti superiori e inferiori), nonché numerose escoriazioni (alle mani, alle ginocchia, al torace, al dorso e al volto). La visita medica su ha fatto Parte_1 riscontrare una ferita in regione palmare alla II falange del V dito della mano destra, che prosegue alla II falange del IV dito della stessa mano e altre ferite superficiali alle dita delle mani in regione palmare e su entrambi i palmi delle mani, una escoriazione in regione scapolare destra e una ferita alla coscia destra, nonché altre lesioni sulla superficie corporea, rappresentate da sfumati ematomi in via di riassorbimento ....... L'esame tossicologico sul cadavere del ha permesso di accertare che lo stesso al CP_2 momento del decesso era sotto l'effetto di sostanze (morfina, metadone, alcol etilico) deprimenti del sistema nervoso centrale, in quantità compatibili con il "range" terapeutico;
hanno affermato i consulenti che il , essendo sotto l'effetto di tali sostanze, CP_2
'poteva non avere il pieno controllo delle sue capacità fisiche e mentali' pur non essendo possibile quantificare con certezza il grado dell'effetto sinergico di morfina, metadone ed alcol etilico. I consulenti del P.M. hanno concluso affermando che: 1) il decesso è avvenuto per "tamponamento cardiaco da emopericardio da ferita d'arma da punta e taglio compatibile con la lama del coltello sequestrato presso l'abitazione dell' , su cui è Pt_1 stato rilevato il sangue del e dell' 2) le ferite riscontrate al CP_2 Parte_1
sono state inferte con un'arma bianca (coltello) e con il meccanismo sia della CP_2 punta e taglio che con quello del fendente ".
I consulenti e hanno, altresì, evidenziato che:" essendo le Persona_3 Persona_4 ferite al torace del soprattutto nella parte sinistra, i colpi siano stati inferti con CP_2 vittima e aggressore una di fronte all'altro (tra cui quello mortale al torace, che ha attinto il
Pag. 9 di 19 sull'emitorace di sinistra, per passare attraverso lo sterno e attingere il CP_2 pericardio e il cuore, causandone il decesso); che le ferite alla schiena del CP_2 siano state inferte quando questi era girato di spalle;
che le ferite nella regione deltoidea di sinistra siano state inferte con l' sopra il "( pag. 8 sentenza). Pt_1 CP_2
I predetti consulenti hanno, altresì, ipotizzato che "una volta caduto al suolo il , CP_2
l' abbia infierito sul corpo quasi inerme della vittima, in quanto le cinque ferite Pt_1 superficiali sulla faccia volare del braccio sinistro (precisamente due in regione deltoidea- ascellare), tra loro parallele, equamente distanziate e perpendicolari rispetto all'arto, potrebbero essere il frutto di una tale condizione" (pag. 8 della sentenza).
A pagina 9 della sentenza il primo giudice evidenzia che "ai fini della ricostruzione dell'accaduto e anche della comprensione del verosimile movente sotteso al delitto di omicidio, illuminante è il file-audio rinvenuto sul cellulare dell' (di cui vi è Pt_1 trascrizione in atti - vedi consulenza doti'. Gallo). Si tratta della agghiacciante registrazione degli ultimi minuti di vita (circa 10) del;
dalla stessa emerge che, a fronte di un CP_2
ormai morente e che chiede aiuto, l' finge di chiamare l'ambulanza, CP_2 Pt_1 cercando di tranquillizzarlo;
si sente il dire più volte all' di togliersi di CP_2 Pt_1 dosso e poi l' comincia a fargli delle domande ", che sono testualmente trascritte a Pt_1 pagina 10 della sentenza. Nel file audio ascoltato in camera di consiglio si sente il
che dice all' : "Aiutami ad alzarmi. Tengo paura. Aiutami ad alzarmi"; CP_2 Pt_1 mentre quest'ultimo condanna la sua attività di spacciatore (testualmente: "Guardami, con quella merda muoiono un sacco di persone. Un amico che avevo per questo è morto, hai capì? ". Nel prosieguo del file si sente che si lamenta e chiede aiuto e Persona_1
che gli dice di stare fermo in attesa di aiuti che non possono arrivare perché Parte_1 mai chiamati dall'imputato: nel file in esame si sente la voce dell' mentre conta i Pt_1 minuti che mancano alla morte del (pag. 10 della sentenza). CP_2
Sulla scorta di una coerente lettura degli esiti istruttori innanzi illustrati il primo giudice ha sostenuto che la tesi della legittima difesa non appare compatibile con l'elevato numero di coltellate inferte dall' al , con la presenza di coltellate inferte alla Pt_1 CP_2 schiena della vittima e con l'atteggiamento lucido e crudele dell' come riprodotto Pt_1 nel file audio rinvenuto nel cellulare dell'imputato e del quale il medesimo ha riconosciuto la paternità, sostenendo che si trattava di registrazione avvenuta accidentalmente ( pag. 11 della sentenza)."
23. Inoltre alle pagine 23 e seguenti della medesima sentenza si legge che "le richieste di riqualificazione del delitto di omicidio volontario premeditato in omicidio colposo, per eccesso colposo di legittima difesa ovvero omicidio preterintenzionale ed omissione di
Pag. 10 di 19 soccorso non si confrontano con il percorso argomentativo svolto nella sentenza impugnata ed innanzi richiamato ed appaiono assolutamente incompatibili con la riconosciuta aggravante della premeditazione e con la intensità del dolo di uccidere desumibile dal numero di coltellate inferte e dal tenore del dialogo intercorso tra vittima e carnefice negli ultimi minuti di vita del . CP_2
Il primo giudice ha richiamato le dichiarazioni rese dal medesimo imputato durante l'udienza del 27-3-2018: in tale occasione l' ha riferito che la mattina del 18-5-2017 si era Pt_1 recato sul luogo del delitto (immobile in costruzione) effettuando delle foto del posto e del telo che risulterà utilizzato per coprire il corpo della vittima. L'imputato ha anche precisato di aver acquistato il coltello qualche giorno prima e che il file audio rinvenuto nel suo cellulare non era stato registrato di proposito (pag. 16 della sentenza). Nella sentenza impugnata si sottolinea che l'accesso dell' la mattina del 18-5-2017 sul luogo in cui nel Pt_1 pomeriggio dello stesso giorno sarebbe stato ucciso , proprio con il Persona_1 coltello acquistato dall'imputato pochi giorni prima, appare come "una sorta di sopralluogo" nel corso del quale risultano fotografati dall'autore del delitto sia il telo sotto il quale verrà occultato il corpo della vittima, sia l'arma del delitto (pagine 17 e 18 della sentenza). Nelle pagine 19 e 20 della sentenza sono riportate le dichiarazioni rese in data 24 maggio 2017 da " Testimone_1
24. Da tale ricostruzione dei fatti - alla quale si giungerebbe ugualmente valutando il materiale probatorio raccolto in sede penale ed agli atti di questo giudizio, anche ove non si riconoscesse valore vincolante alla pronuncia di condanna resa dal Tribunale penale e confermata dalla sentenza di appello - emerge quindi l'incompatibilità ed irrilevanza, nello sviluppo causale degli eventi, dell'ipotizzata colpa del danneggiato, che l'appellante vorrebbe far discendere dalla circostanza che la vittima stessa aveva voluto incontrare l' con l'intesto di truffarlo, che tra i due vi fosse stata una colluttazione e che la Pt_1 stessa vittima fosse sotto effetto di sostanze stupefacenti all'insaputa dell' ; del tutto Pt_1 inconferenti sono altresì le invocate pronunce giurisprudenziali che ritengono ammissibile in campo civile l'accertamento di un tale eventuale concorso di colpa, pur a fronte della incontroversa responsabilità penale del danneggiante.
25. Ed infatti la natura dolosa e premeditata dell'illecito rappresenta la causa determinante dell'evento morte, che l'autore dell'illecito voleva appunto raggiungere ed ha infatti realizzato, conformemente alla propria volontà delittuosa.
26. Va sul punto ricordato che è infatti principio chiaro quello secondo il quale "In tema di responsabilità per fatto illecito doloso, l'art. 1227 c.c., concernente la diminuzione della misura del risarcimento in caso di concorso del fatto colposo del danneggiato, non è
Pag. 11 di 19 applicabile nell'ipotesi di provocazione da parte della persona offesa del reato, in quanto la determinazione dell'autore del delitto, di tenere la condotta illecita che colpisce la persona offesa, costituisce causa autonoma del danno, non potendo ritenersi che la consecuzione del delitto al fatto della provocazione esprima una connessione rispondente ad un principio di regolarità causale" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5679 del 23/03/2016 e ancora prima, conforme, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20137 del 18/10/2005).
27. È confermata pertanto la responsabilità piena e diretta dell'autore dell'illecito, senza alcuna possibile decurtazione per ipotizzato ma inesistente apporto causale del comportamento della vittima, con rigetto del relativo motivo di appello.
28. Altresì infondato è il motivo di appello relativo alla riconosciuta responsabilità dei genitori dell'autore del danno.
29. Sul punto va ricordato infatti che è principio pacifico quello secondo il quale: La responsabilità dei genitori per i fatti illeciti commessi dal minore con loro convivente, prevista dall'art. 2048 cod. civ., è correlata ai doveri inderogabili posti a loro carico all'art.
147 cod. civ. ed alla conseguente necessità di una costante opera educativa, finalizzata a correggere comportamenti non corretti ed a realizzare una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria ed altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito. Per sottrarsi a tale responsabilità, essi devono pertanto dimostrare di aver impartito al figlio un'educazione normalmente sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione in rapporto al suo ambiente, alle sue abitudini ed alla sua personalità, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la prova di circostanze (quali l'età ormai raggiunta dal minore e le esperienze lavorative da lui eventualmente avute) idonee ad escludere l'obbligo di vigilare sul minore, dal momento che tale obbligo può coesistere con quello educativo, ma può anche non sussistere, e comunque diviene rilevante soltanto una volta che sia stata ritenuta, sulla base del fatto illecito determinatosi, la sussistenza della "culpa in educando". (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
9556 del 22/04/2009) ed anche: "I genitori, per superare la presunzione di colpa prevista
dall'art. 2048 c.c., debbono fornire non la prova legislativamente predeterminata di non aver potuto impedire il fatto (atteso che si tratta di prova negativa), ma quella positiva di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata, il tutto in conformità alle condizioni sociali, familiari, all'età, al carattere e all'indole del minore. L'inadeguatezza dell'educazione impartita e della vigilanza esercitata su un minore, fondamento della responsabilità dei genitori per il fatto illecito dal suddetto commesso, può essere desunta, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito, che ben possono rivelare il grado di maturità e di educazione del
Pag. 12 di 19 minore, conseguenti al mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori, ai sensi dell'art. 147 cod. civ." (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26200 del 06/12/2011) Ed altresì "La precoce emancipazione dei minori frutto del costume sociale non esclude né attenua la responsabilità che l'art. 2048 cod. civ. pone a carico dei genitori, i quali, proprio in ragione di tale precoce emancipazione, hanno l'onere di impartire ai figli l'educazione necessaria per non recare danni a terzi nella loro vita di relazione, dovendo rispondere delle carenze educative a cui l'illecito commesso dal figlio sia riconducibile" (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
3964 del 19/02/2014).
30. Nella fattispecie gli appellanti, genitori dell'autore del fatto illecito, non hanno offerto la prova positiva di aver impartito al figlio un'educazione sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione, in rapporto al suo ambiente, alle sue abitudini ed alla sua personalità, essendo insufficienti le allegazioni circa i risultati scolastici o le esperienze lavorative del figlio. Sono peraltro del tutto inammissibili le invocate dichiarazioni notorie che parte appellante vorrebbe acquisire in grado di appello, che sarebbero state rese da coloro che furono ascoltati nel corso delle indagini penali e che dovrebbero chiarire le proprie affermazioni circa le preoccupazioni loro riferite dai genitori dell'autore del fatto in relazione al rapporto del proprio figlio con videogiochi ed il mondo virtuale.
31. Tali eventuali dichiarazioni avrebbero dovuto a tutto concedere esser assunte nel corso del giudizio di primo grado con i metodi e con i giusti tempi processuali, ma sarebbero comunque irrilevanti considerato che, nella specie, dalle stesse modalità del fatto commesso, oltre che dalle relative motivazioni, quali si ricavano dal materiale probatorio raccolto in sede penale, si desume, a contrario, che l'educazione impartita dagli appellanti non sia stata idonea ad impostare una corretta vita di relazione, né di aver esercitato sul figlio una vigilanza adeguata, in conformità alle condizioni sociali, familiari, all'età, al carattere e all'indole del minore stesso.
32. Ed infatti dal contenuto della registrazione vocale, effettuata dallo stesso autore dell'illecito durante gli ultimi minuti di agonia della vittima, quale riportato nelle sentenze penali (oltre che nella trascrizione integrale che si trova nel fascicolo di parte appellata), emerge un intento giustizialista e punitivo che ha voluto esercitare nei confronti di un Parte_1 coetaneo che riteneva dedito ad attività illegali ai danni di altri coetanei;
vocazione punitiva che è stata confermata nelle perizie e consulenze svolte in sede penale e che si leggono dal fascicolo di parte appellata, (si veda in particolare la relazione della dott.ssa
[...] consulente del PM e di cui si dà atto nella sentenza di Tribunale penale). Persona_5
Cosicché, sebbene si sia evidentemente trattato di deviazione ed errata percezione di insegnamenti ricevuti dalla famiglia e nell'ambito del contesto religioso del quale essa
Pag. 13 di 19 faceva parte, alterati dalla personalità "narcisista" del minore, quale rilevata nelle perizie e consulenze penali, è anche vero i genitori non hanno adottato alcuna iniziativa per contrastare o correggere tale personalità così da prevenire gravi deviazioni e relative conseguenze. Ed anzi dalla ridetta consulenza della dottoressa dalla trascrizione Per_5 della conversazione ambientale del 19.7.2017 e dal comportamento complessivamente tenuto dall' e dai suoi genitori dopo i fatti - quale anche stigmatizzato dalla Corte di Pt_1
Appello penale, nel negare l'affidamento in prova - emerge la tendenza degli stessi ad attribuire a fattori esterni le responsabilità dei fatti negativi relativi al figlio ed emerge altresì che entrambi i coniugi hanno dimostrato una certa impermeabilità rispetto alla gravità dell'accaduto; emerge inoltre che essi stessi, così come il figlio, non hanno dimostrato empatia per la vittima e la sua famiglia, ma anzi hanno espresso giudizi denigratori nei confronti della famiglia stessa.
33. Va quindi confermata anche la responsabilità solidale dei genitori per il fatto illecito compiuto dal proprio figlio.
34. Quanto al motivo di appello relativo alla liquidazione e quantificazione del danno da perdita parentale, che l'appellante valuta erroneo ed eccessivo, si osserva innanzitutto che la doglianza appare generica in quanto l'appellate invoca sul punto astratti principi, ed anche laddove evidenzia caratteristiche del tessuto familiare della vittima in relazione alla necessità di personalizzare il risarcimento per ciascuno dei genitori, non specifica quale sarebbe l'incidenza nella fattispecie di tali elementi nella liquidazione del danno.
35. A ciò si devono aggiungere le seguenti considerazioni.
36. Al fine di armonizzare ed uniformare la liquidazione del danno non patrimoniale, anche a livello nazionale, ed allo scopo di dare uguale peso e rilievo agli aspetti della vita dei congiunti che vengono irrimediabilmente e inevitabilmente lesi dall'evento funesto, secondo
l'id quod plerumque accidit, e nell'ottica comunque di una liquidazione omnicomprensiva del danno stesso, è venuto in supporto da ultimo il Tribunale di Milano il quale con le tabelle licenziate il 29 giugno 2022 ha adottato il cosiddetto sistema a punti.
37. Va infatti ricordato che le tabelle del Tribunale di Milano, recepiscono i punti di arrivo della giurisprudenza della Suprema Corte in materia e sono funzionali ad uniformare, su scala nazionale, le valutazioni, pur sempre equitative dei giudici, nell'ottica di fornire appunto una giustizia univoca ed uniforme. Cosicché appare corretto attenersi alle predette liquidazioni standard, in assenza di elementi di personalizzazione invocati e dimostrati dalle parti. Sul punto sia sufficiente ricordare quanto anche di recente insegnato dalla Suprema Corte di
Cassazione la quale tende invece a riconoscere come interesse primario quello dell'uniformità su tutto il territorio nazionale della valutazione dei danni.
Pag. 14 di 19 Si riporta: “Per la liquidazione del danno non patrimoniale, inteso come categoria unitaria che comprende le sottocategorie di danno biologico, morale ed esistenziale, devono essere utilizzate le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, affinché su tutto il territorio nazionale venga adottato un criterio che garantisca equità, e l'eccezione circa
l'applicazione di tabelle diverse può essere sollevata anche in sede di appello.” (Cass. civ.
Sez. III Ordinanza, 14/11/2017, n. 26805).
38. In particolare, relativamente al danno da perdita parentale e cioè il danno non patrimoniale subito, iure proprio dagli attori per il decesso del proprio padre, soccorrono, come detto, le recentissime tabelle pubblicate dal Tribunale di Milano il 29.6.2022, nonché l'ulteriore aggiornamento del 5.6.2024, le quali, integrando le precedenti tabelle, che prevedevano importi fissi, ha elaborato un sistema a punti. Si legge nella relazione di accompagnamento di tali tabelle che: “L'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ha ritenuto di aggiornare i criteri orientativi già elaborati per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita di rapporto parentale a seguito dell'orientamento recentemente espresso dalla sentenza della Corte di cassazione n. 10579/2021, secondo la cui massima: “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e
l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.(…)
39. Con riferimento, pertanto, per quello che qui ci occupa, alla “tabella integrata a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del genitore, figlio, coniuge non separato/parte dell'unione civile/convivente di fatto” emergono tali criteri: il “valore punto” è pari ad € 3.911,00 (€ 391.103,18 / 100) punti attribuibili 118 (con un massimo, comunque, di € 391.103,18) calcolo risarcitorio: si parte da € 0,00 e si tiene conto dell'importo legato ai punti”. Quanto alla distribuzione dei punti essa, viene effettuata in base ai seguenti criteri: A. Età della vittima primaria: nella fattispecie in relazione a persona che era pacificamente di minore età al momento del decesso, ma che, in mancanza di altre indicazioni, deve considerarsi di anni 17, corrispondono 26 punti; B. Età della vittima
Pag. 15 di 19 secondaria: nella fattispecie dalle date di nascita degli appellati, emerge che CP_1
al momento del decesso del figlio aveva 49 anni e aveva
[...] Controparte_2
50 anni, ciò che corrisponde per entrambi allo scaglione dei 20 punti;
C. Alla convivenza vengono attribuiti 16 punti;
cosicché pur volendo considerare l'argomento dell'appellante, non altrimenti dimostrato, secondo cui solo uno dei genitori conviveva con la vittima, e presumendo che fosse la madre, solo per uno di essi si applicano 16 punti; D. Quanto al criterio indicato in tabelle per la sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius considerato che, per ciascuna, vi è la sopravvivenza di due congiunti
(l'altro genitore e un'altra figlia, si applicano 12 punti per ciascuno;
E. In relazione alla qualità ed intensità della relazione affettiva viene indicato un massimo di 30 punti.
40. Cosicché, nella fattispecie, anche se a nessuno dei genitori, fosse attribuito alcun punteggio di tale ultima categoria, volendosi in ipotesi, comunque non dimostrata dagli appellanti, negare qualunque relazione affettiva tra i genitori ed il figlio - il risarcimento dovuto a ammonterebbe, nel minimo, ad euro 289.414,00 (punti 26 + 20 Controparte_1
+ 16 + 12 = 74 moltiplicato per 3.911,00 = 289.414,00) mentre per CP_2
sarebbe, nel minimo, pari ad euro 226.838,00, (26 + 20 + 12 = 58 x 3.911,00 =
[...]
226.838,00.)
Ne consegue che la sentenza di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto a ciascuno dei genitori la somma di euro 225.000,00 ha indicato somma anche minore di quella spettante e quindi va confermata, con rigetto del relativo motivo di appello, fermo restando che ovviamente non può riformarsi in peius in mancanza di impugnativa sul punto degli appellati.
41. Anche i motivi di doglianza relativi al mancato accoglimento della richiesta di rigetto della richiesta di conversione di sequestro conservativo in pignoramento e al mancato accoglimento della richiesta di revoca del sequestro conservativo, in quanto sarebbe inefficace per lo spirare del termine massimo per la proposizione del giudizio di merito, non possono trovare accoglimento in questa sede.
42. Va osservato infatti che, ai sensi del comma secondo dell'art. 669 novies c.p.c. la domanda di inefficacia del provvedimento cautelare per ipotizzata mancanza o tardività dell'inizio del giudizio di merito nei termini perentori di cui al comma primo del citato art 669 novies c.p.c., va proposta, non nel giudizio di merito, ma al giudice che aveva emesso la cautela, con ricorso e procedimento autonomo, avente ad oggetto specifico, appunto,
l'invocata inefficacia del provvedimento cautelare. Va osservato inoltre che dalla lettura del comma terzo del citato art 669 novies c.p.c. emerge che, di contro, la perdita di efficacia del provvedimento cautelare e provvedimenti consequenziali, possa e debba esser
Pag. 16 di 19 dichiarata dal giudice della causa di merito nelle sole e diverse ipotesi di mancanza di versamento della cauzione ovvero nell'ipotesi in cui con sentenza, anche non passata in giudicato, sia dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso il provvedimento stesso.
Ne consegue quindi che nell'ipotesi inversa in cui, come nel nostro caso, il Giudice del merito abbia accertato l'esistenza del diritto a cautela del quale era stato concesso il provvedimento cautelare, emettendo altresì pronuncia di relativa condanna, non potrebbe emettere la contradittoria pronuncia di inefficacia del provvedimento cautelare.
A ciò va ulteriormente aggiunto che per il sequestro conservativo vi è ulteriore norma speciale dettata dall'art 686 c.p.c. secondo cui al momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva, il provvedimento di sequestro si converte automaticamente in pignoramento.
Cosicché, dal combinato disposto dei commi secondo e terzo dell'articolo 669 novies e dell'art. 686 c.p.c., emerge che - salva l'ipotesi in cui la pronuncia di inefficacia del sequestro sia stata nel frattempo e temporalmente emessa, prima della sentenza di merito, all'esito nel diverso e dedicato procedimento eventualmente all'uopo azionato ai sensi dell'art 669 novies comma secondo c.p.c. - con la sentenza che accoglie la domanda di merito, accertando l'esistenza del diritto a cautela del quale è stato emesso il provvedimento e con pronuncia condanna al pagamento, non può emettersi pronuncia di inefficacia del sequestro stesso, che, di contro, si converte automaticamente in pignoramento. Salvi eventuali vizi del procedimento esecutivo da farsi valere in quella sede.
43. Ovviamente tale pronuncia di inefficacia del sequestro non potrebbe esser delibata ed emessa oggi da questa Corte di Appello che va a confermare la sentenza di primo grado di accertamento e condanna.
44. Non ricorrono inoltre i presupposti per la chiesta compensazione delle spese anche di primo grado considerato che la invocata complessità della vicenda - peraltro insussistente trattandosi di caso già esaminato e risolto in sede penale - non rientra in alcuno dei casi indicati dall'art 92 c.p.c., anche con l'additiva interpretazione della Corte costituzionale.
45. Deve esser quindi confermata la sentenza di primo grado, anche con riguardo alla liquidazione delle spese, non altrimenti criticata, con conseguente rigetto integrale dell'appello.
46. Anche le spese di questo grado di giudizio seguono quindi la soccombenza e devono quindi esser poste a carico dell'appellante ed a favore degli appellati. Con la precisazione che gli stessi risultano ammessi a patrocinio a spese dello Stato ma con istanza presentata
Pag. 17 di 19 in data 17.07.2023 successivamente quindi alla costituzione avvenuta in data 10.07.2023.
Cosicché per la fase di studio ed introduttiva vanno poste a favore degli stessi appellati, mentre per le successive fasi di trattazione e decisionale vanno poste a favore dello Stato.
Esse vanno liquidate in base ai parametri di cui al DM 2014 n. 55, con l'aggiornamento da ultimo di cui al D.M. n. 147 del 13.08.2022, in vigore dal 23.10.2022 ed in particolare possono essere utilizzati i valori medi previsti per le cause di valore compreso nello scaglione da euro 52.001,00, ad
47. euro 260.000,00, non potendosi sommare le domande trattandosi di cumulo esclusivamente soggettivo, ma dovendosi applicare la maggiorazione prevista per la presenza di più parti (Cass Sez. 3 -, Ordinanza n. 10367 del 17.04.2024).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Potenza, come innanzi composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ed Parte_3 Parte_1 Parte_2
, avverso la sentenza n. 462/2022 del Tribunale di MATERA pubblicata il
[...]
24.5.2022, così provvede:
I. rigetta l'appello;
II. condanna ed , in Parte_3 Parte_1 Parte_2 solido tra loro al rimborso in favore di e Controparte_2 CP_1
, in solido tra loro, delle spese di questo grado di giudizio per le fasi di studio
[...]
e introduttiva che si liquidano in complessivi euro € 5.174,00 oltre 15% per rimborso spese generali, Cap e iva se dovuta, come per legge.
III. Condanna ed , in Parte_3 Parte_1 Parte_2 solido tra loro al rimborso in favore dello Stato delle ulteriori spese di questo grado di giudizio per le fasi di trattazione e decisionale che si liquidano in euro € 12.257,70, oltre 15% per rimborso spese generali, Cap e iva se dovuta, come per legge.
IV. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13 co.1° quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 come introdotto dall'art. 1 co. 17 della Legge
24.12.2012 n. 228, e quindi dell'obbligo a carico di Parte_3
ed in solido tra loro al versamento della Parte_1 Parte_2 somma pari a quella dovuta per il contributo unificato, per la proposta impugnazione.
Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio del 18.11.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
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