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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/06/2025, n. 1486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1486 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 575/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 575/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOZZA ALESSIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BOZZA ALESSIA
ATTORE contro
(C.F. , contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(nato a [...], il [...]) ricorre per modifica delle condizioni del Parte_1 divorzio, nei confronti di (nata a [...] il [...]), Controparte_1 chiedendo la revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio (nato a [...] l'[...] Per_1 ormai maggiorenne). Dal suo ricorso 17.1.2024
Premessa: le parti contraeva matrimonio in data 6 luglio 1997 a Bologna;
dalla loro unione, in data 8 luglio 2001, nasceva il figlio Persona_2 le odierne controparti ottenevano la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza del tribunale di Bologna n.873/06, resa nel procedimento civile R.G. n.6986/05 (Doc. 1); tale sentenza poneva a carico dell'odierno ricorrente (all'epoca lavoratore dipendente) la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore del figlio (all'epoca minorenne) pari ad
€.500,00 mensili, oltre rimborso 50% delle spese straordinarie da concordarsi tra i genitori;
pagina 1 di 4 la stessa sentenza disponeva che la casa coniugale - in San Lazzaro di Savena (Bo), in Via Edera 20 e di proprietà dell'odierno ricorrente – era concessa in uso gratuito alla moglie per esigenze abitative proprie e del figlio.
Con l'odierno ricorso, assume che il figlio abbia ormai raggiunto l'indipendenza Parte_1 economica, conseguentemente domandando la revoca del proprio obbligo di mantenimento.
Precisa che presta attività lavorativa con contratto di apprendistato professionalizzante a tempo Per_1 pieno a far data dal 6 aprile 2021 con mansione di manutenzione sugli impianti sulle strutture e sul verde del camping etc. presso Bologna Gest Srl, con sede in Forlì (FC), Via Biondini, 27 esercente attività d campeggio e aree attrezzate (Doc. n. 5).
Con successiva memoria 18.3.2024 ha prodotto 2 dichiarazioni del figlio di rinuncia all'assegno.
La convenuta non si è costituita in giudizio nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo.
All'udienza 9.4.2024 veniva sentito il ricorrente che dichiarava:
<Mi riporto a tutto quanto scritto e dedotto dal mio avvocato. l'apprendistato di mio figlio è scaduto proprio ieri e, purtroppo, non è stato convertito in contratto di lavoro stabilizzato perché la ditta non lo ha assunto;
so che è andato al Sindacato per informarsi come fare domanda per la Per_1
NASPI.>>
Rinviata la causa per acquisire più specifica documentazione relativa all'attività lavorativa svolta dal figlio, all'udienza 17.9.2024 parte ricorrente, tramite il suo avvocato, faceva presente che il figlio aveva un contratto a tempo determinato con progetto di conversione a tempo indeterminato. Per_1
Quindi, all'udienza 6.2.2025 parte ricorrente, faceva presente che il ragazzo aveva un contratto a tempo determinato (cfr. documento depositato il 23.9.2024) e che, a 23 anni, avrebbe concluso il proprio percorso di formazione personale.
Sul punto, sentito il ricorrente, personalmente presente, dichiarava:
<Mio figlio lavora dal 2021. Ho rapporti con mio figlio, ma è un po' condizionato da sua madre. Quando siamo insieme parliamo, andiamo d'accordo. Il contratto me lo ha inviato lui. Lo vedo, quando posso. Io e lui andiamo d'accordo. Mi ha detto che anche altri suoi colleghi che lavorano in questa cooperativa – nel mondo del giardinaggio – hanno contratti di questo tipo. Percepisce circa 1300/1400 euro al mese, netti. Sì, è interessato a questo settore: ha imparato sul campo.>>
Alla successiva udienza del 24.4.2025 il procuratore di riferiva che il figlio era sempre Pt_1 Per_1 nella cooperativa, che lo aveva impiegato come giardiniere con contratto a tempo determinato. A ottobre 2025 sarebbe dovuto scadere l'ultimo contratto.
Il ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo
Ad avviso del Collegio la domanda del ricorrente è meritevole di accoglimento. Dalla documentazione versata in atti, si è appreso che suo figlio è ormai entrato stabilmente nel mondo del lavoro. Per_1
Si deve intendere, per raggiunta indipendenza economica, da parte di un giovane che abbia fatto ingresso nel mondo del lavoro, l'essere stato assunto in un qualche organigramma di struttura lavorativa con una stabilità - che non coincide, necessariamente, con una assunzione con contratto a tempo indeterminato (soprattutto nell'attuale condizione del mondo del lavoro). Anche il succedersi nel tempo di contratti a tempo determinato, poi rinnovati, di volta in volta, può descrivere una simile pagina 2 di 4 condizione di stabilità, nel momento in cui il susseguirsi dei rinnovi di quei contratti a termine induca nel lavoratore il concreto affidamento nella prosecuzione del suo rapporto con quel datore di lavoro. Diverso ragionamento deve farsi per i contratti di apprendistato che, per loro stessa natura, sono a termine, in funzione dell'esito del periodo (appunto) di apprendistato: solo l'esito positivo consente l'ingresso nel mondo del lavoro. Tali considerazioni sono prevalenti, in questo caso, anche rispetto all'entità della retribuzione prevista. Al tempo stesso, infatti, è necessario che la retribuzione percepita dal lavoratore sia di entità tale da poterlo ritenere autosufficiente, in relazione anche alle sue prospettive di lavoro, rappresentate: dall'età, dal suo titolo di studio conseguito, dalle sue capacità lavorative, dal mercato del lavoro nel settore interessato, dai progetti dello stesso giovane.
Come si vede, si tratta di elementi non valutabili mai a priori - se non in presenza di emolumenti di scarsissima entità (come incompatibili con una raggiunta indipendenza economica) - ma da calibrare in relazione allo specifico caso in esame, ponderando tra loro i diversi dati da considerare.
Il ricorrente, con la memoria 18.3.2024 ha prodotto 2 dichiarazioni di rinuncia all'assegno - del figlio
(datata 20.2.2024) e della ex moglie (data 14.2.2024). Verosimilmente, proprio in ragioni di ciò, la convenuta non ha ritenuto necessario costituirsi in giudizio.
Il ha depositato buste paga del figlio: Pt_1
2023 gennaio – netto in busta €.1.128,00
2023 febbraio – netto in busta €.1.102,00
2023 marzo - netto in busta €.1.009,00
2023 aprile - netto in busta €.1.067,00 2023 maggio - netto in busta €.1.276,00
2023 giugno - netto in busta €.1.183,00
2023 giugno (14^) - netto in busta €.926,00
2023 luglio - netto in busta €.1.207,00
2023 agosto - netto in busta €.1.118,00 2023 settembre - netto in busta €.1.194,00
2023 ottobre - netto in busta €.1.027,00
2023 novembre - netto in busta €.1.327,00
2023 dicembre - netto in busta €.1.277,00
2023 dicembre (13^) - netto in busta €.927,00.
2024 gennaio - netto in busta €.1.194,00
Riguardo alle spese di lite, dalle dichiarazioni depositate dallo stesso attore (datate febbraio 2024) – a distanza di meno di un mese dal deposito del ricorso introduttivo – si deve escludere una reale soccombenza della convenuta, che non si è opposta alla domanda.
P.Q.M.
disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: con decorrenza dalla domanda, revoca l'obbligo, in capo al ricorrente di versare a CP_1
l'assegno di mantenimento per il figlio
[...] Per_1 nulle per le spese.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 7.5.2025
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 575/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOZZA ALESSIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BOZZA ALESSIA
ATTORE contro
(C.F. , contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(nato a [...], il [...]) ricorre per modifica delle condizioni del Parte_1 divorzio, nei confronti di (nata a [...] il [...]), Controparte_1 chiedendo la revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio (nato a [...] l'[...] Per_1 ormai maggiorenne). Dal suo ricorso 17.1.2024
Premessa: le parti contraeva matrimonio in data 6 luglio 1997 a Bologna;
dalla loro unione, in data 8 luglio 2001, nasceva il figlio Persona_2 le odierne controparti ottenevano la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza del tribunale di Bologna n.873/06, resa nel procedimento civile R.G. n.6986/05 (Doc. 1); tale sentenza poneva a carico dell'odierno ricorrente (all'epoca lavoratore dipendente) la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore del figlio (all'epoca minorenne) pari ad
€.500,00 mensili, oltre rimborso 50% delle spese straordinarie da concordarsi tra i genitori;
pagina 1 di 4 la stessa sentenza disponeva che la casa coniugale - in San Lazzaro di Savena (Bo), in Via Edera 20 e di proprietà dell'odierno ricorrente – era concessa in uso gratuito alla moglie per esigenze abitative proprie e del figlio.
Con l'odierno ricorso, assume che il figlio abbia ormai raggiunto l'indipendenza Parte_1 economica, conseguentemente domandando la revoca del proprio obbligo di mantenimento.
Precisa che presta attività lavorativa con contratto di apprendistato professionalizzante a tempo Per_1 pieno a far data dal 6 aprile 2021 con mansione di manutenzione sugli impianti sulle strutture e sul verde del camping etc. presso Bologna Gest Srl, con sede in Forlì (FC), Via Biondini, 27 esercente attività d campeggio e aree attrezzate (Doc. n. 5).
Con successiva memoria 18.3.2024 ha prodotto 2 dichiarazioni del figlio di rinuncia all'assegno.
La convenuta non si è costituita in giudizio nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo.
All'udienza 9.4.2024 veniva sentito il ricorrente che dichiarava:
<Mi riporto a tutto quanto scritto e dedotto dal mio avvocato. l'apprendistato di mio figlio è scaduto proprio ieri e, purtroppo, non è stato convertito in contratto di lavoro stabilizzato perché la ditta non lo ha assunto;
so che è andato al Sindacato per informarsi come fare domanda per la Per_1
NASPI.>>
Rinviata la causa per acquisire più specifica documentazione relativa all'attività lavorativa svolta dal figlio, all'udienza 17.9.2024 parte ricorrente, tramite il suo avvocato, faceva presente che il figlio aveva un contratto a tempo determinato con progetto di conversione a tempo indeterminato. Per_1
Quindi, all'udienza 6.2.2025 parte ricorrente, faceva presente che il ragazzo aveva un contratto a tempo determinato (cfr. documento depositato il 23.9.2024) e che, a 23 anni, avrebbe concluso il proprio percorso di formazione personale.
Sul punto, sentito il ricorrente, personalmente presente, dichiarava:
<Mio figlio lavora dal 2021. Ho rapporti con mio figlio, ma è un po' condizionato da sua madre. Quando siamo insieme parliamo, andiamo d'accordo. Il contratto me lo ha inviato lui. Lo vedo, quando posso. Io e lui andiamo d'accordo. Mi ha detto che anche altri suoi colleghi che lavorano in questa cooperativa – nel mondo del giardinaggio – hanno contratti di questo tipo. Percepisce circa 1300/1400 euro al mese, netti. Sì, è interessato a questo settore: ha imparato sul campo.>>
Alla successiva udienza del 24.4.2025 il procuratore di riferiva che il figlio era sempre Pt_1 Per_1 nella cooperativa, che lo aveva impiegato come giardiniere con contratto a tempo determinato. A ottobre 2025 sarebbe dovuto scadere l'ultimo contratto.
Il ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo
Ad avviso del Collegio la domanda del ricorrente è meritevole di accoglimento. Dalla documentazione versata in atti, si è appreso che suo figlio è ormai entrato stabilmente nel mondo del lavoro. Per_1
Si deve intendere, per raggiunta indipendenza economica, da parte di un giovane che abbia fatto ingresso nel mondo del lavoro, l'essere stato assunto in un qualche organigramma di struttura lavorativa con una stabilità - che non coincide, necessariamente, con una assunzione con contratto a tempo indeterminato (soprattutto nell'attuale condizione del mondo del lavoro). Anche il succedersi nel tempo di contratti a tempo determinato, poi rinnovati, di volta in volta, può descrivere una simile pagina 2 di 4 condizione di stabilità, nel momento in cui il susseguirsi dei rinnovi di quei contratti a termine induca nel lavoratore il concreto affidamento nella prosecuzione del suo rapporto con quel datore di lavoro. Diverso ragionamento deve farsi per i contratti di apprendistato che, per loro stessa natura, sono a termine, in funzione dell'esito del periodo (appunto) di apprendistato: solo l'esito positivo consente l'ingresso nel mondo del lavoro. Tali considerazioni sono prevalenti, in questo caso, anche rispetto all'entità della retribuzione prevista. Al tempo stesso, infatti, è necessario che la retribuzione percepita dal lavoratore sia di entità tale da poterlo ritenere autosufficiente, in relazione anche alle sue prospettive di lavoro, rappresentate: dall'età, dal suo titolo di studio conseguito, dalle sue capacità lavorative, dal mercato del lavoro nel settore interessato, dai progetti dello stesso giovane.
Come si vede, si tratta di elementi non valutabili mai a priori - se non in presenza di emolumenti di scarsissima entità (come incompatibili con una raggiunta indipendenza economica) - ma da calibrare in relazione allo specifico caso in esame, ponderando tra loro i diversi dati da considerare.
Il ricorrente, con la memoria 18.3.2024 ha prodotto 2 dichiarazioni di rinuncia all'assegno - del figlio
(datata 20.2.2024) e della ex moglie (data 14.2.2024). Verosimilmente, proprio in ragioni di ciò, la convenuta non ha ritenuto necessario costituirsi in giudizio.
Il ha depositato buste paga del figlio: Pt_1
2023 gennaio – netto in busta €.1.128,00
2023 febbraio – netto in busta €.1.102,00
2023 marzo - netto in busta €.1.009,00
2023 aprile - netto in busta €.1.067,00 2023 maggio - netto in busta €.1.276,00
2023 giugno - netto in busta €.1.183,00
2023 giugno (14^) - netto in busta €.926,00
2023 luglio - netto in busta €.1.207,00
2023 agosto - netto in busta €.1.118,00 2023 settembre - netto in busta €.1.194,00
2023 ottobre - netto in busta €.1.027,00
2023 novembre - netto in busta €.1.327,00
2023 dicembre - netto in busta €.1.277,00
2023 dicembre (13^) - netto in busta €.927,00.
2024 gennaio - netto in busta €.1.194,00
Riguardo alle spese di lite, dalle dichiarazioni depositate dallo stesso attore (datate febbraio 2024) – a distanza di meno di un mese dal deposito del ricorso introduttivo – si deve escludere una reale soccombenza della convenuta, che non si è opposta alla domanda.
P.Q.M.
disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: con decorrenza dalla domanda, revoca l'obbligo, in capo al ricorrente di versare a CP_1
l'assegno di mantenimento per il figlio
[...] Per_1 nulle per le spese.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 7.5.2025
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
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