Articolo 1 della Legge 9 ottobre 1967, n. 953
Articolo 2
Versione
11 novembre 1967
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 per la esecuzione a cura del Ministero dei lavori pubblici dei piu' urgenti lavori di completamento di edifici demaniali la cui costruzione, autorizzata con leggi speciali, non si e' potuta ultimare per esaurimento dei fondi stanziati.
Entrata in vigore il 11 novembre 1967