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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/10/2025, n. 3678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3678 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
PUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Marco Bottino ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 3/10/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6537/2025 R.G. LAVORO
TRA
n. a Qualiano (NA) il 02/11/1951 Parte 1
rappresentato e difeso dall'avv. Rita Raso, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
CP 1 rappresentata e difesa come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ATPO
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 23 ottobre 2024, parte ricorrente in epigrafe ha proposto, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità con necessita di sostegno elevato o molto elevato ex art. 3 co. 3 Legge 104/1992, non riconosciuto a seguito di domanda. Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione la non sussistenza del requisito sanitario della pretesa fatta valere.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis c.p.c., con ricorso depositato il 12 maggio 2025, ha proposto rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, con condanna dell' CP_1 al pagamento della prestazione richiesta dalla data della domanda o da altra data accertata in corso di giudizio.
Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato, la causa appare matura per la decisione.
***
La parte ricorrente ha dedotto che il CTU avrebbe errato nella valutazione delle patologie sofferte.
Le doglianze sono infondate.
Va premesso che i motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU.
Il CTU nominato, dall'analisi dei documenti sanitari prodotti e dall'esame obiettivo, ha ritenuto che il ricorrente è affetto da "vasculopatia cerebrale cronica, artrosi polidistrettuale, cardiopatia ischemico ipertensiva, diabete mellito, ipoacusia neurosensoriale bilaterale, sindrome fibromialgica, urga incontinenza".
A ciò aggiungasi che il CTU dall'analisi dei documenti sanitari prodotti accerta e precisa che parte ricorrente "Sulla base della storia anamnestica, della documentazione sanitaria allegata al fascicolo nonché della visita medica effettuata, non evidenziando modificazioni significative delle condizioni psicofisiche del soggetto rispetto alla visita medica di prima istanza, se ne può confermare il giudizio: invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età medio grave 67%-99%.".
Orbene, il CTU precisa "Premessa indispensabile per poter discutere sull'indennità di accompagnamento è la presenza di un complesso menomativo che realizzi le difficoltà di grado grave (100%)”. Va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e, dunque, risultando a tale scopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro sanitario. La valutazione di documentazione sanitaria, così come la valutazione di una condizione clinica, è un atto di esclusiva pertinenza del Medico.
Ed invero, "Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è
necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice" (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del
17/04/2004).
A ben vedere, quindi, le doglianze come espresse si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU, che non assume alcun rilievo in questa sede, ove rilevano, invece, eventuali errori e lacune della consulenza tecnica, che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica. Le conclusioni del c.t.u. - rispetto alle quali alcuna specifica critica è mossa risultano dunque corrette sotto il profilo metodologico atteso che, avuto riguardo al tipo di prestazione assistenziale richiesta, la diagnosi viene attuata con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate.
Le conclusioni del CTU sono pienamente condivisibili in quanto sostenute da adeguate motivazioni, immuni da vizi logici e giuridici, e supportate da ogni utile e possibile accertamento.
In definitiva, avuto riguardo ai documenti versati in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
Alla luce della considerazione che precedono, va ritenuta l'infondatezza della domanda formulata da parte ricorrente.
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese della consulenza tecnica di ufficio si pongono, quindi, definitivamente a carico dell' CP 1.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) accerta che il complesso menomativo dell'opponente è di grado medio-grave e che l'opponente versa in condizione di disabilità ex art. 3 co. 1 I. 104/92;
c) conferma le conclusioni rese dal CTU;
d) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali;
e) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 13087 del 2024 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione delle spese della C.T.U. come da separato decreto, poste definitivamente a carico dell'CP_1 .
Aversa, 6/10/2025 il Giudice del Lavoro
dott. Marco Bottino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Marco Bottino ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 3/10/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6537/2025 R.G. LAVORO
TRA
n. a Qualiano (NA) il 02/11/1951 Parte 1
rappresentato e difeso dall'avv. Rita Raso, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
CP 1 rappresentata e difesa come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ATPO
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 23 ottobre 2024, parte ricorrente in epigrafe ha proposto, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità con necessita di sostegno elevato o molto elevato ex art. 3 co. 3 Legge 104/1992, non riconosciuto a seguito di domanda. Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione la non sussistenza del requisito sanitario della pretesa fatta valere.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis c.p.c., con ricorso depositato il 12 maggio 2025, ha proposto rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, con condanna dell' CP_1 al pagamento della prestazione richiesta dalla data della domanda o da altra data accertata in corso di giudizio.
Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato, la causa appare matura per la decisione.
***
La parte ricorrente ha dedotto che il CTU avrebbe errato nella valutazione delle patologie sofferte.
Le doglianze sono infondate.
Va premesso che i motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU.
Il CTU nominato, dall'analisi dei documenti sanitari prodotti e dall'esame obiettivo, ha ritenuto che il ricorrente è affetto da "vasculopatia cerebrale cronica, artrosi polidistrettuale, cardiopatia ischemico ipertensiva, diabete mellito, ipoacusia neurosensoriale bilaterale, sindrome fibromialgica, urga incontinenza".
A ciò aggiungasi che il CTU dall'analisi dei documenti sanitari prodotti accerta e precisa che parte ricorrente "Sulla base della storia anamnestica, della documentazione sanitaria allegata al fascicolo nonché della visita medica effettuata, non evidenziando modificazioni significative delle condizioni psicofisiche del soggetto rispetto alla visita medica di prima istanza, se ne può confermare il giudizio: invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età medio grave 67%-99%.".
Orbene, il CTU precisa "Premessa indispensabile per poter discutere sull'indennità di accompagnamento è la presenza di un complesso menomativo che realizzi le difficoltà di grado grave (100%)”. Va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e, dunque, risultando a tale scopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro sanitario. La valutazione di documentazione sanitaria, così come la valutazione di una condizione clinica, è un atto di esclusiva pertinenza del Medico.
Ed invero, "Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è
necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice" (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del
17/04/2004).
A ben vedere, quindi, le doglianze come espresse si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU, che non assume alcun rilievo in questa sede, ove rilevano, invece, eventuali errori e lacune della consulenza tecnica, che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica. Le conclusioni del c.t.u. - rispetto alle quali alcuna specifica critica è mossa risultano dunque corrette sotto il profilo metodologico atteso che, avuto riguardo al tipo di prestazione assistenziale richiesta, la diagnosi viene attuata con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate.
Le conclusioni del CTU sono pienamente condivisibili in quanto sostenute da adeguate motivazioni, immuni da vizi logici e giuridici, e supportate da ogni utile e possibile accertamento.
In definitiva, avuto riguardo ai documenti versati in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
Alla luce della considerazione che precedono, va ritenuta l'infondatezza della domanda formulata da parte ricorrente.
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese della consulenza tecnica di ufficio si pongono, quindi, definitivamente a carico dell' CP 1.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) accerta che il complesso menomativo dell'opponente è di grado medio-grave e che l'opponente versa in condizione di disabilità ex art. 3 co. 1 I. 104/92;
c) conferma le conclusioni rese dal CTU;
d) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali;
e) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 13087 del 2024 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione delle spese della C.T.U. come da separato decreto, poste definitivamente a carico dell'CP_1 .
Aversa, 6/10/2025 il Giudice del Lavoro
dott. Marco Bottino