Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
- REPUBBLICA ITALIANA
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
- composta dai signori Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente rel.
- dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronuncia in grado di appello alla pubblica udienza del'11.03.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2638/2023,
TRA
nata a [...] il [...] rappresentata e difesa dagli Parte_1 avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola, presso lo studio dei quali in Castellammare di
Stabia (Na) alla via Amato nnr.7 elettivamente domicilia, procura alla lite in atti,
APPELLANTE
E
in persona del p.t.,, Controparte_1 CP_2 [...]
in persona del Generale p.t. , Controparte_3 CP_4 [...]
in persona del Dirigente Controparte_3 Controparte_5
p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso cui CP_5
ope legis domicilia in alla via Diaz nr.11, CP_5
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato davanti al Tribunale di PO RD , in funzione di giudice del lavoro, l'odierna appellante, premesso di essere docente a tempo determinato, lamentava la mancata erogazione in suo favore della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 e del relativo DPCM, finalizzati all'acquisto di beni e
1999/70, degli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. e degli artt. 3,35 e 97 Cost.
Ebbene, la docente domandava la condanna dell'amministrazioni a corrispondere la
"Carta Elettronica del Docente" per l'anno scolastico 2021/2022, disapplicando il
D.P.C.M. del 2016 che escludeva i precari da tale emolumento.
Il Giudice di primo grado ha riconosciuto il diritto ma ha interamente compensato le spese di lite.
Avverso la sentenza in oggetto, la nr.2037/2023 del 02.05.2023 ha proposto appello la ricorrente chiedendo il pagamento delle spese processuali.
Le AZ , cui il ricorso è stato notificato telematicamente, si sono costituite in giudizio ed hanno resistito al gravame, del quale hanno chiesto il rigetto.
All'odierna udienza di discussione la causa è stata discussa e decisa, all'esito della pubblica udienza, come da separato dispositivo.
L'appello è infondato e non meritevole di accoglimento per le seguenti motivazioni, già espresse in analogo giudizio innanzi a questa Corte e medesima composizione collegiale.
In primo luogo va rilevato che alla data di deposito del ricorso e della sentenza di primo grado ci trovavamo in un contesto giurisprudenziale non ancora del tutto compiuto al massimo livello della giurisprudenza nazionale, anche per aspetti non toccati dalla Corte sovranazionale.
La S.C. cit., infatti, ha dato per la prima volta risposta a numerosi quesiti in ordine alla tematica coinvolta nel presente procedimento, tra l'altro sulla platea dei beneficiari, sul carattere del beneficio e sulla natura dell'obbligazione azionata, sul rilievo dei peculiari vincoli e modalità di esercizio che il dpcm 28 novembre 2016 pone rispetto all'esercizio del diritto da parte dei docenti di ruolo e, soprattutto, profilo particolarmente incidente sul presente gravame, sulla natura e i limiti della prescrizione del diritto azionato.
Dunque, la fattispecie ha attraversato una fase, sino alla presente fase di appello, di formazione in itinere di un assetto giurisprudenziale, che ha dato risposta al merito della controversia ed anche al presente appello, tale da rientrare nella previsione di
Pag. 2 di 4 compensazione contemplata dall'art.92 c.p.c.
Ad abundantiam può poi essere rilevato che è consentito al Giudice di compensare totalmente o parzialmente tra le parti le spese di lite anche alla luce della rimodulazione del secondo comma dell'art. 92 cit. ad opera della Corte
Costituzionale n. 77 del 2018, che ha statuito “Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate”, di cui si deve dare conto nella motivazione.
Con l'intervento del Giudice delle leggi si è tendenzialmente tornati, allora, alla formulazione dell'art. 92 c.p.c. rinvenibile dalla legge n. 69/09, in relazione alla quale la S.C. (cfr. Cass., VI, 31.5.2016 n. 11217) ci insegna che le "gravi ed eccezionali ragioni" che legittimano la compensazione delle spese devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e che non possono essere indicate in modo generico, con formule che, ad esempio, facciano un mero riferimento alla "peculiarità della materia del contendere" (così Cass., VI, 25.9.2017
n. 22310) o con “la peculiarità della fattispecie” (cfr. Cass VI, 14.7.2016 n. 14411), del tutto inidonee a consentire il necessario controllo.
In tale contesto allora, la statuizione impugnata appare al Collegio giustificabile, tenendo conto che, secondo la condivisibile impostazione della S.C. (cfr., da ultimo,
Cass., VI, 24.9.2020n n. 20001), l'art. 92, comma 2, c.p.c., , laddove (secondo il testo introdotto dalla l. n. 69/2009) permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano 'gravi ed eccezionali ragioni', costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, pur da specificare da parte del giudice del merito. In particolare anche l'oggettiva opinabilità o il non del tutto compiuto orientamento giurisprudenziale integra la detta nozione, se ed in quanto sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio.
Nella fattispecie al vaglio il carattere di novità della questione e della definitività
Pag. 3 di 4 dell'assetto giurisprudenziale solo nel corso del presente procedimento e del presente gravame certamente rendono legittima la determinazione di procedere alla censurata compensazione.
Le spese del presente grado sono compensate atteso la presenza di precedenti di merito contrastanti sulla fattispecie.
P.Q.M.
La Corte così decide:
a) rigetta l'appello;
b) compensa le spese di lite del presente grado del giudizio.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma
17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Così deciso in PO ,addì 11.03.2025 Il Presidente est.
Dott. Gennaro Iacone
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