Decreto cautelare 13 giugno 2025
Sentenza breve 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza breve 15/07/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00604/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00242/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 242 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Sergio Gherardelli, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Perugia, Via del Sole, 8;
contro
Ministero dell’istruzione e del merito e Istituto di istruzione superiore “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio in Perugia, Via degli Offici, 14;
per l’annullamento
- del -OMISSIS- di scrutinio finale per l’anno scolastico -OMISSIS- del Consiglio della -OMISSIS- del Liceo -OMISSIS- presso l’Istituto di istruzione superiore “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, recante la data del 6 giugno 2025, nella parte che contiene il giudizio di non ammissione del ricorrente all’esame di Stato, come deliberato dal Consiglio di detta classe e per la mancata attribuzione dei crediti scolastici per il quinto anno;
- del tabellone di scrutinio finale per l’anno scolastico -OMISSIS- della -OMISSIS- del Liceo -OMISSIS- presso l’Istituto di istruzione superiore “-OMISSIS-” di -OMISSIS- allegato al suddetto -OMISSIS- del 6 giugno 2025, nella parte in cui contempla il ricorrente tra i non ammessi all’esame di maturità ed enumera i voti finali conseguiti dal medesimo nelle singole discipline;
- di tutte le operazioni di scrutinio finale, le valutazioni ivi compiute e, segnatamente, quelle attinenti alle discipline curriculari di storia, scienze naturali (biologia, chimica, scienze della terra) e matematica, con la relativa attribuzione di punteggio;
- per quanto occorrer possa, di tutti i giudizi espressi nei confronti del ricorrente, nonché delle relative attribuzioni di punteggio e delle valutazioni delle verifiche dell’andamento didattico-disciplinare, sia con riferimento al primo bimestre che al secondo eptamestre, attribuiti nelle singole materie di insegnamento, sulla cui scorta è stata disposta la negativa deliberazione, ivi compresa la scheda di comunicazione di fine bimestre e tutti i verbali del Consiglio di classe -OMISSIS- di estremi e contenuto ancora sconosciuti, ove lesivi per il ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale, comunque lesivo per gli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito e dell’Istituto di istruzione superiore “-OMISSIS-” di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’articolo 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- il ricorrente ha impugnato il giudizio di non ammissione all’esame di Stato, espresso nei suoi confronti dal Consiglio della -OMISSIS- del Liceo -OMISSIS- presso l’Istituto di istruzione superiore “-OMISSIS-” di -OMISSIS-;
- con decreto cautelare n. -OMISSIS- è stata disposta l’ammissione con riserva del ricorrente alla sessione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondaria, con inizio il successivo 18 giugno;
- l’Avvocatura dello Stato, costituitasi in giudizio per il Ministero dell’istruzione e del merito e per l’Istituto di istruzione superiore “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, ha depositato in data 4 luglio 2025 una memoria, corredata di documenti, nella quale ha evidenziato che il ricorrente, a seguito dell’ammissione con riserva, ha partecipato alle prove, conseguendo tuttavia un punteggio complessivo, comprensivo dei crediti scolastici, pari a 54/100, come tale inferiore al minimo richiesto per il superamento dell’esame;
- il 7 luglio 2025 la difesa di parte ricorrente ha reso nota la sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla trattazione del gravame e ha chiesto di dichiarare l’improcedibilità del ricorso, con compensazione delle spese di lite;
- alla camera di consiglio in data 8 luglio 2025 l’Avvocato dello Stato ha dichiarato di non opporsi alla compensazione delle spese; previo avviso alle parti della possibile definizione del giudizio mediante sentenza in forma semplificata, la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione;
Ritenuto che sussistano tutti i presupposti per la decisione della causa all’esito della fase cautelare, ai sensi dell’articolo 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c) , cod. proc. amm., di dover prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente, atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, “ in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati ” (così, ex multis , Cons. Stato, Sez. V, 22 marzo 2016, n. 1193);
Ritenuto, valutate tutte le circostanze, di dover disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Pierfrancesco Ungari, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere, Estensore
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Floriana Venera Di Mauro | Pierfrancesco Ungari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.