Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 2 della Legge 9 agosto 1986, n. 494
Articolo 1
- Legge 9 agosto 1986, n. 494
Articolo 2 della Legge 9 agosto 1986, n. 494
Versione
20 agosto 1986
20 agosto 1986