TAR Lecce, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 173
TAR
Ordinanza cautelare 24 luglio 2020
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TAR
Sentenza 10 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 10 l.n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento

    La Corte ha ritenuto che gli atti di repressione degli abusi edilizi siano vincolati e non richiedano comunicazione di avvio del procedimento. Inoltre, l'ordinanza di demolizione conteneva già un avviso circa la possibile comminatoria della sanzione pecuniaria in caso di inottemperanza.

  • Inammissibile
    Nullità dell'ordinanza di demolizione n. 476 del 23 ottobre 2018 per difetto assoluto di attribuzione

    La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, affermando che l'accertamento della nullità di un provvedimento amministrativo non può avvenire in via incidentale per annullare un provvedimento derivato, in quanto ciò aggirerebbe i termini decadenziali. La domanda di accertamento della nullità è soggetta a termine decadenziale di 180 giorni, non rispettato nel caso di specie.

  • Rigettato
    Difetto di presupposti, motivazione e istruttoria nella comminazione della sanzione massima

    La Corte ha ritenuto che la motivazione del provvedimento impugnato sia sufficiente, poiché gli abusi contestati ricadono in area soggetta a vincolo idrogeologico nel PAI della Puglia, circostanza che è sufficiente ai fini della sussumibilità nei casi previsti dall'art. 27, comma 2, D.P.R. n. 380/2001. Non è rilevante se il rischio fosse elevato o molto elevato.

  • Rigettato
    Indicazione di NL De OR quale destinatario dell'ordinanza, benché estraneo agli abusi

    La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per difetto di omogeneità dell'interesse azionato, poiché l'accoglimento gioverebbe a un ricorrente danneggiando l'altro. Nel merito, ha affermato che l'ordine di demolizione viene ingiunto al proprietario e al responsabile dell'abuso, e che la mancata impugnazione dell'ordinanza di demolizione rende inammissibile la contestazione successiva. Inoltre, per i provvedimenti sanzionatori successivi, l'elemento soggettivo consiste nella mancata demolizione, non nella partecipazione alla realizzazione dell'abuso. Ha anche sottolineato che il proprietario era in grado di eseguire l'ordinanza, data la stretta familiarità con il detentore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 173
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 173
    Data del deposito : 10 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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