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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 20/05/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE e LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1171 /2025
Oggi 20/05/2025, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate nell'interesse di dall'avv. TRUGLIO nonché Parte_1
della memoria di costituzione dell' CP_1
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura.
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia Immordino, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1171/2025 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Truglio ( ) per mandato in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. in persona del Controparte_2 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo
( t) per procura generale alle liti in notaio in Email_2 Per_1
atti.
RESISTENTE
OGGETTO: post ATPO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lal ricorrente in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il CP_1
possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per conseguire il beneficio della pensione e indennità speciale per cieco parziale ex L. 382/1970.
2 Resisteva in giudizio l contestando l'inammissibilità e la fondatezza del ricorso di CP_1
cui chiedeva il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'odierna udienza.
L'opposizione dev'essere dichiarata inammissibile.
Com'è noto l'art. 445-bis, 6° comma, c.p.c., stabilisce espressamente che: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Premesso che nella specie risulta rispettato il termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di dissenso per il deposito del ricorso introduttivo del giudizio, deve rilevarsi che secondo la norma citata la parte che agisce in giudizio dopo aver contestato le conclusioni del CTU nel procedimento per ATP non può limitarsi a lamentare l'esito sfavorevole dell'accertamento preventivo o chiedere genericamente una nuova valutazione medico-legale ma deve indicare, a pena di inammissibilità, i motivi specifici posti a fondamento della contestazione, e cioè l'esistenza di eventuali errori tali da inficiare le conclusioni a cui è giunto il consulente.
Nel caso di specie, parte ricorrente anziché articolare una specifica contestazione dell'iter motivazionale seguito dal CTU, nominato durante la fase sommaria, si è limitata a non condividere il giudizio espresso dal CTU, ad affermare di trovarsi nella condizione visiva con riduzione permanente di almeno 1/20 in entrambi gli occhi.
L'odierna parte ricorrente non ha dunque proposto una contestazione “specifica” alle valutazioni medico-legali svolte dal consulente: la sig.ra ha Parte_1
genericamente lamentato che la valutazione del CTU è totalmente in contrasto con le patologie della stessa.
Tali censure, a ben vedere, risultano eccessivamente generiche ed inidonee a ritenere integrati gli imprescindibili requisiti di specificità richiesti dalla legge.
3 Ad ogni modo, appare opportuno evidenziare che la consulenza resa nella fase sommaria dal professionista nominato risulta completa e condivisibile in quanto logicamente ben argomentata, oltre che fondata su un approfondito esame della documentazione medica.
Invero, il CTU ha rilevato che dall'esame dei documenti e all'esito delle operazioni peritali “evidenziando il quadro obiettivo di cui al precedente paragrafo 2.b., dal quale si evince che
la ricorrente è da considerarsi soggetto “PRIVO delle minorazioni visive previste dalla legge n°
382/70 – non cieco civile”, atteso che presenta un visus bilaterale corretto pari ad almeno 1/15.”
Il dott. ha compiutamente analizzato le patologie del ricorrente precisando al Per_2
paragrafo 2.b. quanto segue:
b. Esame.
Dati anamnestici di interesse, riferiti: storia di leucemia linfatica cronica in terapia con
imbruvica; osteoporosi;
ipoacusia; operata di cataratta in OS nel 2020 e in OD nel 2022; non si è mai
sottoposta a fluorangiografia;
in terapia con anoro spray, vessel, clody;
divorziata, 2 figli, casalinga
(percepisce assegno sociale); titolare di patente di guida tipo A B nr. , rinnovata in data NumeroD_1
7.03.2019, scaduta in data 18.03.2024, con obbligo di lenti.
Esame obiettivo generale: 72enne, entra autonomamente nello studio medico;
si muove
autonomamente tra gli strumenti;
impugna senza esitazione e correttamente la penna per firmare il
verbale delle operazioni, riuscendo a firmare nei margini;
cerca nella sua borsa per prendere il
portafoglio e il documento;
la collaborazione cessa al momento della visita medica.
Esame obiettivo oculare:
Autorefrattometria:
OD: +0,75sf -3,75 asse 107; OS: -2,00sf -3,50 asse 40.
Vc OD: 1/15 con +0,75sf -3,75 asse 107;
Vc OS: 1/15 con -2,00sf -3,50 asse 40.
Segmento anteriore OO: pseudofachia;
Fundus OO: retina in piano;
alterazione epitelio pigmentato maculare.
Indifferente, ai fini della presente indagine, è l'esame di altri organi o apparati.
Conclusioni diagnostiche
4 In base agli attuali accertamenti medico-legali e alla documentazione medica specialistica e
strumentale posta agli atti, è possibile affermare che la sig.ra è affetta da: Parte_1
“Membrana neovascolare sottoretinica maculare, in pseudofachica, con visus residuo corretto pari a
1/15 bilateralmente”.”
In definitiva, le censure attoree non risultano dotate dei necessari requisiti di specificità
richiesti dalla legge né, in ogni caso, le generiche contestazioni mosse alla consulenza inducono a ravvisare la necessità di un nuovo esame peritale. Vanno, invece, integralmente confermare le risultanze dell'accertamento tecnico già espletato nella pregressa fase ex art. 445 c.p.c. con riguardo alla sussistenza delle condizioni sanitarie non oggetto di specifica contestazione tra le parti.
Le conclusioni cui è pervenuto il ctu – pienamente utilizzabili nella fase di merito (cfr.
Cass. Civ. 7160/2017) – vanno pertanto condivise, perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (cfr. relazione di consulenza in atti).
Malgrado la soccombenza, non vi è assoggettamento al pagamento delle spese di lite,
trovando applicazione la disposizione di ci all'art. 152, disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
1. Rigetta il ricorso e dichiara che parte ricorrente non è assoggettata al pagamento delle spese processuali.
2. Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate CP_1
nell'ambito della procedura ex art. 445 bis c.p.c..
Marsala, il 20.5.2025
IL GIUDICE
-Cinzia Immordino
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Cinzia Immordino in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010,
n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della
Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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